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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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- 1. Annullamento del matrimonio: Guida completaStudiolegalelbmg · https://www.studiolegalelbmg.com/news-e-pareri/ · 24 gennaio 2026
ANNULLAMENTO DEL MATRIMONIO: GUIDA COMPLETA ALLE CAUSE DI INVALIDITÀ CIVILI E CANONICHE L'annullamento del matrimonio è un istituto giuridico che consente di dichiarare l'invalidità del vincolo coniugale sin dalla sua origine. A differenza del divorzio, che scioglie un matrimonio valido con effetti dal momento della pronuncia (ex nunc) [Cass. Civ., Sez. 1, N. 18064 del 23-06-2023], l'annullamento del matrimonio opera retroattivamente (ex tunc), come se il matrimonio non fosse mai stato celebrato. INVALIDITÀ DEL MATRIMONIO CIVILE Il codice civile italiano prevede una serie di cause tassative che possono portare all'invalidità del matrimonio. Queste si distinguono in impedimenti e vizi del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 17/01/2025, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 1618/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei signori Magistrati:
Dott. Michele Prencipe Presidente
Dott.ssa Alessandra Piliego Consigliere
Dott.ssa Maria Grazia Caserta Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di rinvio iscritto al n. R.G. 1618/2023, promosso da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Isabella Rinaldi. Parte_1
Attrice in riassunzione già Convenuta
Contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Federica METTA. CP_1
Convenuto in riassunzione già Attore nonché
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bari
Interventore ex lege in seguito a rinvio disposto dalla Suprema Corte di Cassazione, 1^ Sez. Civile con ordinanza n. 28409/2023.
pagina 1 di 11 All'esito dell'udienza collegiale del 18.09.2024, celebrata in modalità scritta, la causa è stata riservata per la decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza del 13 gennaio 2022, la Corte d'appello di Bari dichiarava efficace nel territorio della
Repubblica Italiana la sentenza canonica di nullità del matrimonio concordatario fra le parti, resa dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Pugliese il 2 ottobre 2014 e dichiarata esecutiva dal Supremo
Tribunale della Segnatura Apostolica il 12 maggio 2020, nullità derivante dal «grave difetto di discrezione del giudizio della convenuta circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare e accettare reciprocamente» e dalla «incapacità della convenuta ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio per cause di natura psichica», ai sensi del can. 1095, §§ 2 e 3, codex iuris canonici.
La corte riteneva non sussistere ostacolo alla delibazione nonostante l'incontestata convivenza ultratriennale (per 19 anni) della coppia soggiungendo che <<… la convivenza non potesse definirsi come “coniugale”, per il fatto che i coniugi presentavano una immaturità psico-affettiva e che essi abitavano presso i genitori della moglie, tanto che erano, come afferma il giudice ecclesiastico,
«succubi della dominazione della madre, dalla quale la figlia dipendeva», con la conseguente presenza costante dei genitori di lei nella vita e nelle dinamiche familiari, né rappresentando l'acquisto comune anche di tre unità immobiliari un elemento in contrari…>> (cfr. testualmente dall'ordinanza di rinvio).
2. Avverso la sentenza proponeva ricorso il Procuratore Generale della Cassazione;
resisteva con controricorso l'intimato e proponeva ricorso incidentale con due motivi CP_1
l'intimata CP_2
Il ricorso principale della Procura generale, proposto ai sensi dell'art. 72, commi 3- 5, c.p.c., deduceva la violazione degli artt. 7, 29, 30 Cost., 123 c.c., 797 c.p.c., 8 ss. l. 25 marzo 1981, n. 121,
6 l. 4 maggio 1983, n. 184, perché la Corte territoriale non aveva <<…tenuto conto della convivenza pluriennale della coppia, protrattasi per ben 19 anni, ostativa alla dichiarazione di efficacia della sentenza di nullità, anche con riguardo ai vizi genetici del matrimonio-atto>> (cfr. test. cit.). Riteneva il ricorrente che la convivenza protrattasi per un tempo significativo implicasse l'accettazione consapevole e volontaria del matrimonio, il sistema delle regole delle norme in materia di famiglia ponendo in rilievo il valore della stabilità del vincolo, come emergente dalle norme richiamate. pagina 2 di 11 Il ricorso incidentale era affidato a due motivi.
Con il primo riproponeva la medesima censura della Procura generale, mentre, con il secondo motivo deduceva la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., rivendicando la compensazione delle spese attesa l'incertezza dei principi in materia.
3. La Corte di Cassazione accoglieva il ricorso principale della e il primo motivo del Parte_2 ricorso incidentale, dichiarava assorbito il secondo motivo del ricorso incidentale e cassava la sentenza impugnata rinviando a questa Corte, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Affermava che i vizi indicati specificamente nella sentenza impugnata, come individuati dalla decisione delibanda, non si inquadravano nell'art. 120 c.c., non attenendo <<…all'incapacità di intendere o di volere di un soggetto di tal grado da non lasciare comprendere l'atto compiuto, ma alla deficienza caratteriale o immaturità, sulla base di quanto riporta la corte territoriale, in forza della motivazione della sentenza delibanda: la cui descrizione della vita coniugale ribadisce unicamente la mera “onnipresenza” della suocera nella vita dei due coniugi, il “fidanzamento litigioso”, i “sofferti diciannove anni di vita coniugale”, le “distorte dinamiche intrapsichiche” e la “gravità della immaturità psicoaffettiva”. I coniugi, nati l'uno nel
1963 e l'altra nel 1970, contrassero matrimonio nel 1992, da quel momento iniziando e protraendo la convivenza per ben 19 anni, convivenza mai interrotta e caratterizzata, inoltre, da molte impegnative scelte comuni, che non è uopo sminuire come meramente “economiche”, quali l'acquisto di immobili.>> (cfr. ordinanza di rinvio).
4. Con atto di citazione ex art. 392 c.p.c., ritualmente notificato, in ossequio al rinvio disposto dalla
Suprema Corte di Cassazione con ordinanza cit., riassumeva il procedimento Parte_1 innanzi a questa Corte affinché rigettasse la domanda di con vittoria delle spese CP_1 di tutti i gradi di giudizio.
5. Con comparsa del 29.03.2024, si costituiva insistendo per << …per CP_1
l'accoglimento della richiesta di delibazione della sentenza Ecclesiastica Emessa dal Tribunale
Ecclesiastico Beneventano di Appello del 30.04.2018, Prot. N. 7967, con rigetto di ogni avversa deduzione, eccezione e conclusione, e con la condanna della al pagamento delle spese di Parte_1 giudizio>> (cfr. testualmente dalla comparsa di costituzione).
6. Il Procuratore Generale infine chiedeva il rigetto della domanda di delibazione evidenziando <<… che il vizio riscontrato nel caso di specie non attiene alla incapacità di intendere o di volere , ma pagina 3 di 11 solo a deficienza caratteriale o immaturità, in forza della motivazione della sentenza ecclesiastica , che quindi non può essere riconosciuta valida nel territorio dello Stato italiano , proprio alla luce della decisione della Cassazione ed agli orientamenti più rigorosi e stringenti , come adottati in epoca più recente su casi analoghi , nonché avuto riguardo pure al contenuto del ricorso in via incidentale proposto dal difensore di ed all'atto di fissazione per riassunzione, Parte_1 come depositato il 15 dicembre 2023 , sicché la sentenza del Tribunale Ecclesiastico regionale non può essere riconosciuta valida ed efficace e quindi non può essere delibata regolarmente nel territorio dello Stato italiano.>> (cfr. testualmente dalle conclusioni del P.G. del 10.05.2024).
All'esito dell'udienza del 18.09.2024, la causa veniva riservata per la decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda va respinta.
In via preliminare deve evidenziarsi che eccepì tempestivamente la convivenza Parte_1 ultratriennale con il CP_1
Ciò detto val bene chiarire che la Suprema Corte, con l'ordinanza di rinvio, ha dato atto della interpretazione restrittiva in atto nella giurisprudenza di legittimità dei principi enunciati dalle
<<…Sezioni unite con le decisioni nn. 16379 e 16380 del 2014 – secondo cui alla favorevole delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio osta, quale limite di ordine pubblico interno, la convivenza delle parti come coniugi protrattasi per almeno un triennio – limitandoli ai casi di nullità matrimoniale tipici e proprî unicamente del diritto canonico, ma non anche del diritto italiano.>> (cfr. ordinanza di rinvio). Ha quindi chiarito che, con specifico riguardo alla sentenza ecclesiastica che abbia dichiarato la nullità del matrimonio in virtù della incapacitas naturalis, ossia per
«difetto di discrezione di giudizio», di cui al n. 2 del can. 1095 codex iuris canonici e per «incapacità di assumere e adempiere le obbligazioni matrimoniali essenziali», di cui al n. 3 del can. 1095 codex iuris, fattispecie, invero, ivi non di rado invocate, essa stessa, Corte (Cass., sez. I, 4 gennaio 2023, n. 149), ha enunciato due concetti, affermando che: a) il vizio genetico posto a base della sentenza ecclesiastica di nullità dal can. 1095 nn. 2-3, che attiene all'incapacità a contrarre matrimonio, trova corrispondenza nell'ipotesi di invalidità contemplata dall'art. 120 c.c., secondo cui il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi che, sebbene non interdetto, provi di essere stato incapace di intendere o di volere, per qualunque causa, anche transitoria, al momento della celebrazione del matrimonio;
b) non pagina 4 di 11 esiste, nell'ordinamento nazionale, un principio di ordine pubblico secondo il quale il vizio che inficia il matrimonio possa essere fatto valere solo dal coniuge il cui consenso sia viziato, essendo preminente l'esigenza di rimuovere il vincolo coniugale prodotto da atto affetto da vizio psichico. Ne ha fatto derivare il principio di diritto, secondo cui la convivenza ultratriennale non costituisce un limite di ordine pubblico in presenza di un vizio di capacità ex art. 120 c.c., vale a dire in presenza di un vizio tale da consentire l'impugnativa matrimoniale per l'incapacità di intendere e di volere del coniuge al momento della celebrazione atto.
Ha, poi ulteriormente chiarito, che non basta ad integrare la fattispecie dell'art. 120 c.c. una situazione descritta come di mera deficienza caratteriale o immaturità, per non avere uno o entrambi i coniugi valutato la rilevanza dell'atto, il matrimonio canonico, in sé “indissolubile” e, dunque, di portata davvero rilevante, in quanto destinato per scelta originaria a durare “per tutta la vita” e ciò in quanto l'incapacità di valutare ex ante la rilevanza di un vincolo senza termini non significa necessariamente deficit psichico, ai sensi delle ricordate disposizioni dell'ordinamento italiano.
2. Ciò premesso, e venendo al merito della decisione, nel procedimento di delibazione della sentenza di nullità emessa dal giudice ecclesiastico, se è vero che il giudice italiano è vincolato ai fatti accertati nella pronuncia canonica, è comunque vero che non gli è precluso – stante la diversa natura dei due giudizi – di procedere ad un'autonoma e diversa valutazione del medesimo materiale probatorio secondo le regole del processo civile, eventualmente disattendendo gli elementi di conoscenza documentati negli atti del giudizio ecclesiastico (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 2467 del 01/02/2008, Rv.
601354 - 01 conf. Sez. 1, Sentenza n. 24967 del 06/11/2013).
Nel caso di specie, il Tribunale ecclesiastico ritenne la convivenza tra i contendenti non “coniugale” attese le modalità con le quali si era svolta a causa della grave immaturità psico-affettiva da cui riteneva fossero affetti i coniugi. In particolare, sottolineò il disagio psichico di entrambi i soggetti significando che: “Appare evidente come […] il nodo della causa nelle sofferenze psichiche di entrambi i soggetti”, “Non possiamo non rilevare con immediatezza gli otto lunghi anni di fidanzamento litigioso, avviato in età adolescenziale per la ragazza e in età appena giovanile per
l'uomo, e soprattutto i sofferti diciannove anni di vita coniugale. Le risultanze istruttorie di secondo grado tra conferme e precisazioni offrono un dipinto con colori più espressivi nel descrivere la vicenda, volto ad una più chiara comprensione delle “distorte dinamiche intrapsichiche” dei soggetti, determinanti una problematica e travagliata convivenza coniugale.” (Sentenza Trib. Ben. p. 8, §§9- pagina 5 di 11 10). E che: “Dall'insieme degli esiti istruttori emerge con evidente chiarezza come tra e Pt_1 non si è avviata alcuna relazione di coppia coniugale sia negli otto anni di fidanzamento CP_1 trascorso sempre a distanza, per le diverse località di residenza, limitando le occasioni di confronto e di integrazione;
sia durante la vita matrimoniale, per quella convivenza nell'abitazione dei genitori di
, succubi della dominazione della madre, dalla quale la figlia dipendeva.” (sent. Trib. Ben. Pt_1
p.11, §13); e ancora: <Dall'insieme dei fatti rappresentati, soprattutto dalla costanza comportamentale (leggi condotta”) nella vita coniugale, esaminati e valutati dalla Consulenza ex officio convincono della non adeguata maturità psico-affettiva di entrambi i soggetti, incapaci di una manifestazione di consenso coniugale adeguatamente compreso ed assunto. Lo stesso psicologo osserva che la stessa modalità di convivenza -tra genitori, in particolare madre – figlia e marito, suffraga la gravità della immaturità psicoaffettiva;
difatti leggiamo “tale dato suffraga quanto fosse minata la maturità, la consapevolezza della coppia, nel desiderio di definire un profondo e solido progetto di crescita” ed aggiunge “nonostante il tempo passato sia proprio mancata la coppia” a significare che carenti -soprattutto negli anni matrimoniali- erano i presupposti minimi di tipo affettivo ed emotivo per costruire una progettualità a lungo termine…” (p. 14, §17).
Tuttavia, dalla decisione sopra citata, in disparte le valutazioni di immaturità delle parti, si ricava – con effetti rilevanti per la decisione della quale è investita la Corte di Appello a fronte dell'eccezione in senso proprio sollevata tempestivamente dalla attrice in riassunzione (già convenuta) di convivenza pluriennale– che le parti hanno convissuto per 19 anni. Si legge infatti “…La vita coniugale dura circa
19 anni e non nascono figli, nonostante siano desiderati dalle parti” e che il rapporto “…si deteriora solo dopo molto tempo per reciproche incomprensioni…” (cfr. sentenza del Tribunale ecclesiastico).
La pronunzia canonica, pertanto, contiene un grossolano errore in fatto, che, con tutta probabilità, ne ha fuorviato il giudizio dal momento che ha chiarito in modo univoco che la vita coniugale, durata 19 anni, si deteriora solo dopo molto tempo per via delle incomprensioni tra i coniugi.
Si tratta di situazioni che potrebbero costituire un limite di ordine pubblico1 per la positiva delibazione della Sentenza del Tribunale ecclesiastico, e sarebbero ostative all'exequatur.
In particolare, per lo scrutinio della domanda va accertato se la convivenza protratta per oltre 19 anni e le attività che le parti hanno compiuto assieme nel corso della detta convivenza, siano idonei ad integrare il limite di ordine pubblico richiamato ovvero se, sussistendo un vizio di capacità, come pretende il convenuto in riassunzione, tale limite non possa operare.
Va rammentato che la Corte di Cassazione nelle sentenze 'guida' oggetto di revisione interpretativa
(come sopra) ha chiarito che la convivenza “come coniugi” deve intendersi – secondo la Costituzione
(artt. 2, 3, 29, 30 e 31), le Carte europee dei diritti (art. 8, paragrafo l, della CEDU, art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE), come interpretate dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, ed il Codice
Civile – quale elemento essenziale del “matrimonio-rapporto”, che si manifesta come consuetudine di vita coniugale comune, stabile e continua nel tempo, ed esteriormente riconoscibile attraverso corrispondenti, specifici fatti e comportamenti dei coniugi, e quale fonte di una pluralità di diritti inviolabili, di doveri inderogabili, di responsabilità anche genitoriali in presenza di figli, di aspettative legittime e di legittimi affidamenti degli stessi coniugi e dei figli, sia come singoli sia nelle reciproche relazioni familiari. In tal modo intesa, la convivenza “come coniugi”, protrattasi per almeno tre anni dalla data di celebrazione del matrimonio “concordatario” regolarmente trascritto, connotando nell'essenziale l'istituto del matrimonio nell'ordinamento italiano, è costitutiva di una situazione giuridica disciplinata da norme costituzionali, convenzionali ed ordinarie, di “ordine pubblico italiano”
e, pertanto, anche in applicazione dell'art. 7 co. 1 e del principio supremo di laicità dello Stato, è ostativa – ai sensi dell'Accordo, con Protocollo addizionale, firmato a Roma il l8.2.1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11.2.1929, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, reso esecutivo dalla legge 25 marzo 1985, n. 121 (in particolare, dell'art. 8, numero 2, lettera c, dell'Accordo
e del punto 4, lettera b, del Protocollo addizionale), e dell'art. 797 co. 1 n. 7 c.p.c. – alla dichiarazione di efficacia nella Repubblica Italiana delle sentenze definitive di nullità di matrimonio emesse dai tribunali ecclesiastici, per qualsiasi vizio genetico del matrimonio, accertato e dichiarato dal giudice ecclesiastico nell'“ordine canonico” nonostante la sussistenza di detta convivenza coniugale. In definitiva, la convivenza dei coniugi, connotata dai suddetti caratteri e protrattasi per almeno tre anni dopo la celebrazione del matrimonio, in quanto costitutiva di una situazione giuridica disciplinata e tutelata da norme costituzionali, convenzionali ed ordinarie, di “ordine pubblico italiano”, secondo il disposto di cui all'art. 797, primo comma, n. 7, cod. proc. civ., osta alla dichiarazione di efficacia nella pagina 7 di 11 Repubblica italiana delle sentenze canoniche di nullità del matrimonio concordatario (così il par.
3.7.3. della sentenza delle Sezioni Unite).
Tale interpretazione, alla luce dei principi enunciati dal Giudice del rinvio deve fare i conti con la possibilità che si accerti un vizio di capacità ex art. 120 c.c. poiché, in tal caso, la convivenza ultra - triennale non può operare quale limite alla delibazione dal momento che la patologia dell'atto riscontrata dal Tribunale ecclesiastico coincide con le cause di nullità riconosciute dall'ordinamento italiano. In sintesi, la sussistenza di un vizio di cui all'art. 120 c.c. neutralizza il limite alla delibazione costituito dalla convivenza ultra - triennale.
4. Nella specie, la convivenza fra i coniugi e si è protratta per diciannove anni;
in CP_1 Parte_1 costanza del rapporto matrimoniale i due hanno sviluppato progetti economici acquistando numerosi immobili. Secondo quanto si ricava dalla sentenza ecclesiastica, inoltre, i due desideravano essere genitori ma i figli non sono nati, nonostante siano stati desiderati (cfr. supra cit.). Ne deriva che tra le odierne parti, nonostante le incomprensioni, si realizzò un'effettiva comunione di vita spirituale e materiale con reciproco adempimento dei doveri di assistenza morale e materiale e di collaborazione nell'interesse della famiglia. La lunga durata del rapporto matrimoniale, l'acquisto di ben tre unità immobiliari durante il matrimonio, il desiderio di genitorialità poi non realizzato consentono di ridimensionare il giudizio del Tribunale ecclesiastico che riferisce di “gravi anomalie coniugali” derivanti dalle interferenze della famiglia di origine di lei.
Si tratta infatti di aspetti che non possono coincidere con le anomalie patologiche integranti i vizi di cui all'art. 120 c.c.
Tale conclusione non è smentita dal richiamo operato dal alle conclusioni del perito nominato CP_1 dal Giudice ecclesiastico. Quegli ha infatti evidenziato (Psicologo dott. ) un Persona_1 disturbo psico affettivo da parte di entrambi i coniugi significando che: “Nel caso in analisi si ritiene che per entrambi i soggetti siano soddisfatti i criteri A e C (compromissione del sé e stabilità nel tempo) il che rende il disturbo rilevante in termini psicoaffettivi per entrambi” (Sum. BN. inizio pag.
114). Ha quindi riferito di una “…reciproca assenza di consapevolezza di sé e della relazione”, di
“disordine affettivo che li ha caratterizzati ed alla inabilità relazionale”(pag. 121) concludendo :
“…che il sig. presenta una struttura di personalità di tipo dipendente, tipico di CP_1 soggetti caratterizzati da esperienze di tipo inibente e a sfondo depressivo mentre la signora
[...]
presenta una personalità di tipo narcisista tipico i vissuti esperienziali che hanno poco Parte_1 pagina 8 di 11 favorito il confronto con la realtà ed idealizzato le proprie abilità; le due tipologie di personalità sono acclarate allo stato dell'arte e ritroviamo elementi di conferma anche nell'analisi delle esperienze pregresse, il che ci porta a ritenere che tale struttura di personalità fosse caratterizzante i soggetti già Test ai tempi delle nozze” ( . BN. pag. 122, R.n.1) e che “… che seppur non siamo di fronte ad uno stato di grave patologia, di fatto è presente una inabilità emotiva, affettiva e relazionale che ancora caratterizza le parti che sarebbe stata emendabile grazie ad interventi psicoterapeutici cui la coppia avrebbe dovuto sottoporsi” (Sum.pag.122, R.n.3)”.
Da tali conclusioni, focalizzate sulla mera inabilità emotiva affettiva e relazionale, il Tribunale ecclesiastico fa discendere la incapacità all'atto matrimoniale2 che, come abbiamo visto, al contrario, presuppone una situazione patologica tale da inficiare la capacità di volerlo ed intenderlo.
Al contrario, proprio il contenuto della sentenza ecclesiastica, che afferma che i due convissero per 19 anni e che, pur volendolo, non ebbero figli, attesta l'esistenza di un rapporto fondato su un consapevole legame affettivo, frutto di una scelta iniziale di cui non risulta provato il vizio di nullità.
Tali elementi assurgono ad indici rivelatori di una qualificata, stabile e consapevole costituzione di abitudini di vita comune, esteriormente riconoscibili come tipica espressione di reali legami coniugali e familiari e tali da precludere l'“exequatur” della sentenza ecclesiastica nell'ordinamento statuale in nome di un “favor matrimonii” di cui sono manifestamente riscontrabili i presupposti fattuali e giuridici idonei a giustificarne l'applicazione.
5. Ed allora, nel caso di specie, il vizio riscontrato dal Tribunale ecclesiastico attiene non all'incapacità di intendere o di volere di uno dei coniugi al momento dell'atto, incapacità tale da non far comprendere l'atto compiuto, ma alla deficienza caratteriale o immaturità (il “fidanzamento litigioso”, i “sofferti diciannove anni di vita coniugale”, le “distorte dinamiche intrapsichiche” e la
“gravità della immaturità psicoaffettiva”). Si tratta di vizi che, in quanto non afferenti al profilo della capacità di intendere e volere, come detto, non sono idonei ad attingere la validità del “matrimonio- 2 Cfr. sentenza ecclesiastica “Dall'insieme dei fatti rappresentati, soprattutto dalla costanza comportamentale (leggi condotta!) nella vita coniugale, esaminati e valutati dalla Consulenza ex officio, convincono della non adeguata maturità psico-affettiva in entrambi i soggetti, incapaci di una manifestazione di consenso coniugale adeguatamente compreso e assunto.” (Sent. Ben. cit. p. 14). pagina 9 di 11 atto” per vizi genetici dello stesso e non consentono, perciò, di superare il limite di ordine pubblico rappresentato dalla convivenza ultra triennale, afferente al “matrimonio-rapporto”.
D'altra parte, in ragione del materiale probatorio acquisito nel processo canonico, non può ritenersi accertato, secondo le regole proprie del processo civile, che i nubendi fossero affetti da una anomalia psichica “che ha minato non solo la consapevolezza del consorzio matrimoniale ma la stessa capacità familiare”. (sent. Trib. Ben. Punto 16, p.14). Quanto affermato infatti al punto 17 della citata sentenza ecclesiastica, ove si legge: “Dall'insieme dei fatti rappresentati, soprattutto dalla costanza comportamentale (leggi condotta!) nella vita coniugale, esaminati e valutati dalla Consulenza ex officio, convincono della non adeguata maturità psico-affettiva in entrambi i soggetti, incapaci di una manifestazione di consenso coniugale adeguatamente compreso e assunto.” (Sent. Ben. cit. p.14) è il frutto di una 'libera' interpretazione delle conclusioni del perito nominato da parte del Giudice ecclesiastico che, lo si ribadisce, concluse per la inabilità emotiva, affettiva e relazionale dei coniugi e non per la loro incapacità ad esprimere un valido consenso matrimoniale.
Né, peraltro, risulta dimostrata l'esistenza di una riserva mentale, conosciuta o comunque oggettivamente conoscibile con l'uso dell'ordinaria diligenza circa l'assunzione ed assolvimento degli obblighi derivanti dal matrimonio da parte di entrambi i coniugi.
Ne deriva che la pronunzia delibativa della sentenza ecclesiastica determinerebbe, ove accolta la domanda, la lesione del principio fondamentale della buona fede e dell'affidamento incolpevole della convenuta, quale situazione ostativa alla delibazione per contrarietà all'ordine pubblico italiano (cfr. in tema Cass. 19.10.2007 n. 22011; più recentemente Cass. 14.2.2019 n. 4517).
In conclusione, deve ritenersi che la prolungata convivenza ultra triennale dei coniugi, eccepita dalla convenuta integri, in applicazione del principio statuito dal giudice della nomofilachia nel 2014 e non smentito dall'orientamento come sopra rivisitato, una condizione ascrivibile all'“ordine pubblico italiano”, ostativa alla dichiarazione di efficacia della sentenza di nullità pronunciata dal Tribunale ecclesiastico per qualsiasi vizio genetico del “matrimonio-atto”.
La domanda di è pertanto respinta. CP_1
6. In considerazione del mutamento giurisprudenziale in atto, di cui vi è traccia nella sentenza di rinvio, è possibile compensare integralmente tra le parti le spese dei due gradi di merito e di quello di legittimità.
Del che è dispositivo. pagina 10 di 11
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Bari, sezione Prima Civile, disatteso e assorbito ogni diverso motivo, eccezione o deduzione, decidendo in sede di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con ordinanza n.
28409/2023, pubblicata il 11.10.2023, a seguito di annullamento della sentenza nr. 70/2022 depositata il 13/01/2022, emessa da questa Corte di appello nel giudizio per la delibazione della sentenza del
Tribunale Ecclesiastico di Benevento, emessa in data 30.04.2018, n. prot. 7967, promosso da
[...] contro così provvede: CP_1 Parte_1
1) rigetta la domanda;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 19 dicembre 2024
Il consigliere estensore
Maria Grazia CASERTA Il Presidente
Michele PRENCIPE
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Costituito dal complesso delle “regole fondamentali poste dalla Costituzione e dalle leggi a base degli istituti giuridici in cui si articola l'ordinamento positivo nel suo perenne adeguarsi all'evoluzione della società”, regole poste “a presidio della sovranità dello Stato, quale affermata nel comma secondo dell'art. 1, e ribadita nel comma primo dell'art. 7 della
Costituzione” (cfr. della Corte Costituzionale 2.2.1982 n. 18, cfr. par. 5 della motivazione). pagina 6 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei signori Magistrati:
Dott. Michele Prencipe Presidente
Dott.ssa Alessandra Piliego Consigliere
Dott.ssa Maria Grazia Caserta Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di rinvio iscritto al n. R.G. 1618/2023, promosso da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Isabella Rinaldi. Parte_1
Attrice in riassunzione già Convenuta
Contro
, rappresentato e difeso dall'avv. Federica METTA. CP_1
Convenuto in riassunzione già Attore nonché
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Bari
Interventore ex lege in seguito a rinvio disposto dalla Suprema Corte di Cassazione, 1^ Sez. Civile con ordinanza n. 28409/2023.
pagina 1 di 11 All'esito dell'udienza collegiale del 18.09.2024, celebrata in modalità scritta, la causa è stata riservata per la decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza del 13 gennaio 2022, la Corte d'appello di Bari dichiarava efficace nel territorio della
Repubblica Italiana la sentenza canonica di nullità del matrimonio concordatario fra le parti, resa dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Pugliese il 2 ottobre 2014 e dichiarata esecutiva dal Supremo
Tribunale della Segnatura Apostolica il 12 maggio 2020, nullità derivante dal «grave difetto di discrezione del giudizio della convenuta circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare e accettare reciprocamente» e dalla «incapacità della convenuta ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio per cause di natura psichica», ai sensi del can. 1095, §§ 2 e 3, codex iuris canonici.
La corte riteneva non sussistere ostacolo alla delibazione nonostante l'incontestata convivenza ultratriennale (per 19 anni) della coppia soggiungendo che <<… la convivenza non potesse definirsi come “coniugale”, per il fatto che i coniugi presentavano una immaturità psico-affettiva e che essi abitavano presso i genitori della moglie, tanto che erano, come afferma il giudice ecclesiastico,
«succubi della dominazione della madre, dalla quale la figlia dipendeva», con la conseguente presenza costante dei genitori di lei nella vita e nelle dinamiche familiari, né rappresentando l'acquisto comune anche di tre unità immobiliari un elemento in contrari…>> (cfr. testualmente dall'ordinanza di rinvio).
2. Avverso la sentenza proponeva ricorso il Procuratore Generale della Cassazione;
resisteva con controricorso l'intimato e proponeva ricorso incidentale con due motivi CP_1
l'intimata CP_2
Il ricorso principale della Procura generale, proposto ai sensi dell'art. 72, commi 3- 5, c.p.c., deduceva la violazione degli artt. 7, 29, 30 Cost., 123 c.c., 797 c.p.c., 8 ss. l. 25 marzo 1981, n. 121,
6 l. 4 maggio 1983, n. 184, perché la Corte territoriale non aveva <<…tenuto conto della convivenza pluriennale della coppia, protrattasi per ben 19 anni, ostativa alla dichiarazione di efficacia della sentenza di nullità, anche con riguardo ai vizi genetici del matrimonio-atto>> (cfr. test. cit.). Riteneva il ricorrente che la convivenza protrattasi per un tempo significativo implicasse l'accettazione consapevole e volontaria del matrimonio, il sistema delle regole delle norme in materia di famiglia ponendo in rilievo il valore della stabilità del vincolo, come emergente dalle norme richiamate. pagina 2 di 11 Il ricorso incidentale era affidato a due motivi.
Con il primo riproponeva la medesima censura della Procura generale, mentre, con il secondo motivo deduceva la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., rivendicando la compensazione delle spese attesa l'incertezza dei principi in materia.
3. La Corte di Cassazione accoglieva il ricorso principale della e il primo motivo del Parte_2 ricorso incidentale, dichiarava assorbito il secondo motivo del ricorso incidentale e cassava la sentenza impugnata rinviando a questa Corte, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Affermava che i vizi indicati specificamente nella sentenza impugnata, come individuati dalla decisione delibanda, non si inquadravano nell'art. 120 c.c., non attenendo <<…all'incapacità di intendere o di volere di un soggetto di tal grado da non lasciare comprendere l'atto compiuto, ma alla deficienza caratteriale o immaturità, sulla base di quanto riporta la corte territoriale, in forza della motivazione della sentenza delibanda: la cui descrizione della vita coniugale ribadisce unicamente la mera “onnipresenza” della suocera nella vita dei due coniugi, il “fidanzamento litigioso”, i “sofferti diciannove anni di vita coniugale”, le “distorte dinamiche intrapsichiche” e la “gravità della immaturità psicoaffettiva”. I coniugi, nati l'uno nel
1963 e l'altra nel 1970, contrassero matrimonio nel 1992, da quel momento iniziando e protraendo la convivenza per ben 19 anni, convivenza mai interrotta e caratterizzata, inoltre, da molte impegnative scelte comuni, che non è uopo sminuire come meramente “economiche”, quali l'acquisto di immobili.>> (cfr. ordinanza di rinvio).
4. Con atto di citazione ex art. 392 c.p.c., ritualmente notificato, in ossequio al rinvio disposto dalla
Suprema Corte di Cassazione con ordinanza cit., riassumeva il procedimento Parte_1 innanzi a questa Corte affinché rigettasse la domanda di con vittoria delle spese CP_1 di tutti i gradi di giudizio.
5. Con comparsa del 29.03.2024, si costituiva insistendo per << …per CP_1
l'accoglimento della richiesta di delibazione della sentenza Ecclesiastica Emessa dal Tribunale
Ecclesiastico Beneventano di Appello del 30.04.2018, Prot. N. 7967, con rigetto di ogni avversa deduzione, eccezione e conclusione, e con la condanna della al pagamento delle spese di Parte_1 giudizio>> (cfr. testualmente dalla comparsa di costituzione).
6. Il Procuratore Generale infine chiedeva il rigetto della domanda di delibazione evidenziando <<… che il vizio riscontrato nel caso di specie non attiene alla incapacità di intendere o di volere , ma pagina 3 di 11 solo a deficienza caratteriale o immaturità, in forza della motivazione della sentenza ecclesiastica , che quindi non può essere riconosciuta valida nel territorio dello Stato italiano , proprio alla luce della decisione della Cassazione ed agli orientamenti più rigorosi e stringenti , come adottati in epoca più recente su casi analoghi , nonché avuto riguardo pure al contenuto del ricorso in via incidentale proposto dal difensore di ed all'atto di fissazione per riassunzione, Parte_1 come depositato il 15 dicembre 2023 , sicché la sentenza del Tribunale Ecclesiastico regionale non può essere riconosciuta valida ed efficace e quindi non può essere delibata regolarmente nel territorio dello Stato italiano.>> (cfr. testualmente dalle conclusioni del P.G. del 10.05.2024).
All'esito dell'udienza del 18.09.2024, la causa veniva riservata per la decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda va respinta.
In via preliminare deve evidenziarsi che eccepì tempestivamente la convivenza Parte_1 ultratriennale con il CP_1
Ciò detto val bene chiarire che la Suprema Corte, con l'ordinanza di rinvio, ha dato atto della interpretazione restrittiva in atto nella giurisprudenza di legittimità dei principi enunciati dalle
<<…Sezioni unite con le decisioni nn. 16379 e 16380 del 2014 – secondo cui alla favorevole delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio osta, quale limite di ordine pubblico interno, la convivenza delle parti come coniugi protrattasi per almeno un triennio – limitandoli ai casi di nullità matrimoniale tipici e proprî unicamente del diritto canonico, ma non anche del diritto italiano.>> (cfr. ordinanza di rinvio). Ha quindi chiarito che, con specifico riguardo alla sentenza ecclesiastica che abbia dichiarato la nullità del matrimonio in virtù della incapacitas naturalis, ossia per
«difetto di discrezione di giudizio», di cui al n. 2 del can. 1095 codex iuris canonici e per «incapacità di assumere e adempiere le obbligazioni matrimoniali essenziali», di cui al n. 3 del can. 1095 codex iuris, fattispecie, invero, ivi non di rado invocate, essa stessa, Corte (Cass., sez. I, 4 gennaio 2023, n. 149), ha enunciato due concetti, affermando che: a) il vizio genetico posto a base della sentenza ecclesiastica di nullità dal can. 1095 nn. 2-3, che attiene all'incapacità a contrarre matrimonio, trova corrispondenza nell'ipotesi di invalidità contemplata dall'art. 120 c.c., secondo cui il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi che, sebbene non interdetto, provi di essere stato incapace di intendere o di volere, per qualunque causa, anche transitoria, al momento della celebrazione del matrimonio;
b) non pagina 4 di 11 esiste, nell'ordinamento nazionale, un principio di ordine pubblico secondo il quale il vizio che inficia il matrimonio possa essere fatto valere solo dal coniuge il cui consenso sia viziato, essendo preminente l'esigenza di rimuovere il vincolo coniugale prodotto da atto affetto da vizio psichico. Ne ha fatto derivare il principio di diritto, secondo cui la convivenza ultratriennale non costituisce un limite di ordine pubblico in presenza di un vizio di capacità ex art. 120 c.c., vale a dire in presenza di un vizio tale da consentire l'impugnativa matrimoniale per l'incapacità di intendere e di volere del coniuge al momento della celebrazione atto.
Ha, poi ulteriormente chiarito, che non basta ad integrare la fattispecie dell'art. 120 c.c. una situazione descritta come di mera deficienza caratteriale o immaturità, per non avere uno o entrambi i coniugi valutato la rilevanza dell'atto, il matrimonio canonico, in sé “indissolubile” e, dunque, di portata davvero rilevante, in quanto destinato per scelta originaria a durare “per tutta la vita” e ciò in quanto l'incapacità di valutare ex ante la rilevanza di un vincolo senza termini non significa necessariamente deficit psichico, ai sensi delle ricordate disposizioni dell'ordinamento italiano.
2. Ciò premesso, e venendo al merito della decisione, nel procedimento di delibazione della sentenza di nullità emessa dal giudice ecclesiastico, se è vero che il giudice italiano è vincolato ai fatti accertati nella pronuncia canonica, è comunque vero che non gli è precluso – stante la diversa natura dei due giudizi – di procedere ad un'autonoma e diversa valutazione del medesimo materiale probatorio secondo le regole del processo civile, eventualmente disattendendo gli elementi di conoscenza documentati negli atti del giudizio ecclesiastico (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 2467 del 01/02/2008, Rv.
601354 - 01 conf. Sez. 1, Sentenza n. 24967 del 06/11/2013).
Nel caso di specie, il Tribunale ecclesiastico ritenne la convivenza tra i contendenti non “coniugale” attese le modalità con le quali si era svolta a causa della grave immaturità psico-affettiva da cui riteneva fossero affetti i coniugi. In particolare, sottolineò il disagio psichico di entrambi i soggetti significando che: “Appare evidente come […] il nodo della causa nelle sofferenze psichiche di entrambi i soggetti”, “Non possiamo non rilevare con immediatezza gli otto lunghi anni di fidanzamento litigioso, avviato in età adolescenziale per la ragazza e in età appena giovanile per
l'uomo, e soprattutto i sofferti diciannove anni di vita coniugale. Le risultanze istruttorie di secondo grado tra conferme e precisazioni offrono un dipinto con colori più espressivi nel descrivere la vicenda, volto ad una più chiara comprensione delle “distorte dinamiche intrapsichiche” dei soggetti, determinanti una problematica e travagliata convivenza coniugale.” (Sentenza Trib. Ben. p. 8, §§9- pagina 5 di 11 10). E che: “Dall'insieme degli esiti istruttori emerge con evidente chiarezza come tra e Pt_1 non si è avviata alcuna relazione di coppia coniugale sia negli otto anni di fidanzamento CP_1 trascorso sempre a distanza, per le diverse località di residenza, limitando le occasioni di confronto e di integrazione;
sia durante la vita matrimoniale, per quella convivenza nell'abitazione dei genitori di
, succubi della dominazione della madre, dalla quale la figlia dipendeva.” (sent. Trib. Ben. Pt_1
p.11, §13); e ancora: <Dall'insieme dei fatti rappresentati, soprattutto dalla costanza comportamentale (leggi condotta”) nella vita coniugale, esaminati e valutati dalla Consulenza ex officio convincono della non adeguata maturità psico-affettiva di entrambi i soggetti, incapaci di una manifestazione di consenso coniugale adeguatamente compreso ed assunto. Lo stesso psicologo osserva che la stessa modalità di convivenza -tra genitori, in particolare madre – figlia e marito, suffraga la gravità della immaturità psicoaffettiva;
difatti leggiamo “tale dato suffraga quanto fosse minata la maturità, la consapevolezza della coppia, nel desiderio di definire un profondo e solido progetto di crescita” ed aggiunge “nonostante il tempo passato sia proprio mancata la coppia” a significare che carenti -soprattutto negli anni matrimoniali- erano i presupposti minimi di tipo affettivo ed emotivo per costruire una progettualità a lungo termine…” (p. 14, §17).
Tuttavia, dalla decisione sopra citata, in disparte le valutazioni di immaturità delle parti, si ricava – con effetti rilevanti per la decisione della quale è investita la Corte di Appello a fronte dell'eccezione in senso proprio sollevata tempestivamente dalla attrice in riassunzione (già convenuta) di convivenza pluriennale– che le parti hanno convissuto per 19 anni. Si legge infatti “…La vita coniugale dura circa
19 anni e non nascono figli, nonostante siano desiderati dalle parti” e che il rapporto “…si deteriora solo dopo molto tempo per reciproche incomprensioni…” (cfr. sentenza del Tribunale ecclesiastico).
La pronunzia canonica, pertanto, contiene un grossolano errore in fatto, che, con tutta probabilità, ne ha fuorviato il giudizio dal momento che ha chiarito in modo univoco che la vita coniugale, durata 19 anni, si deteriora solo dopo molto tempo per via delle incomprensioni tra i coniugi.
Si tratta di situazioni che potrebbero costituire un limite di ordine pubblico1 per la positiva delibazione della Sentenza del Tribunale ecclesiastico, e sarebbero ostative all'exequatur.
In particolare, per lo scrutinio della domanda va accertato se la convivenza protratta per oltre 19 anni e le attività che le parti hanno compiuto assieme nel corso della detta convivenza, siano idonei ad integrare il limite di ordine pubblico richiamato ovvero se, sussistendo un vizio di capacità, come pretende il convenuto in riassunzione, tale limite non possa operare.
Va rammentato che la Corte di Cassazione nelle sentenze 'guida' oggetto di revisione interpretativa
(come sopra) ha chiarito che la convivenza “come coniugi” deve intendersi – secondo la Costituzione
(artt. 2, 3, 29, 30 e 31), le Carte europee dei diritti (art. 8, paragrafo l, della CEDU, art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE), come interpretate dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, ed il Codice
Civile – quale elemento essenziale del “matrimonio-rapporto”, che si manifesta come consuetudine di vita coniugale comune, stabile e continua nel tempo, ed esteriormente riconoscibile attraverso corrispondenti, specifici fatti e comportamenti dei coniugi, e quale fonte di una pluralità di diritti inviolabili, di doveri inderogabili, di responsabilità anche genitoriali in presenza di figli, di aspettative legittime e di legittimi affidamenti degli stessi coniugi e dei figli, sia come singoli sia nelle reciproche relazioni familiari. In tal modo intesa, la convivenza “come coniugi”, protrattasi per almeno tre anni dalla data di celebrazione del matrimonio “concordatario” regolarmente trascritto, connotando nell'essenziale l'istituto del matrimonio nell'ordinamento italiano, è costitutiva di una situazione giuridica disciplinata da norme costituzionali, convenzionali ed ordinarie, di “ordine pubblico italiano”
e, pertanto, anche in applicazione dell'art. 7 co. 1 e del principio supremo di laicità dello Stato, è ostativa – ai sensi dell'Accordo, con Protocollo addizionale, firmato a Roma il l8.2.1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11.2.1929, tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, reso esecutivo dalla legge 25 marzo 1985, n. 121 (in particolare, dell'art. 8, numero 2, lettera c, dell'Accordo
e del punto 4, lettera b, del Protocollo addizionale), e dell'art. 797 co. 1 n. 7 c.p.c. – alla dichiarazione di efficacia nella Repubblica Italiana delle sentenze definitive di nullità di matrimonio emesse dai tribunali ecclesiastici, per qualsiasi vizio genetico del matrimonio, accertato e dichiarato dal giudice ecclesiastico nell'“ordine canonico” nonostante la sussistenza di detta convivenza coniugale. In definitiva, la convivenza dei coniugi, connotata dai suddetti caratteri e protrattasi per almeno tre anni dopo la celebrazione del matrimonio, in quanto costitutiva di una situazione giuridica disciplinata e tutelata da norme costituzionali, convenzionali ed ordinarie, di “ordine pubblico italiano”, secondo il disposto di cui all'art. 797, primo comma, n. 7, cod. proc. civ., osta alla dichiarazione di efficacia nella pagina 7 di 11 Repubblica italiana delle sentenze canoniche di nullità del matrimonio concordatario (così il par.
3.7.3. della sentenza delle Sezioni Unite).
Tale interpretazione, alla luce dei principi enunciati dal Giudice del rinvio deve fare i conti con la possibilità che si accerti un vizio di capacità ex art. 120 c.c. poiché, in tal caso, la convivenza ultra - triennale non può operare quale limite alla delibazione dal momento che la patologia dell'atto riscontrata dal Tribunale ecclesiastico coincide con le cause di nullità riconosciute dall'ordinamento italiano. In sintesi, la sussistenza di un vizio di cui all'art. 120 c.c. neutralizza il limite alla delibazione costituito dalla convivenza ultra - triennale.
4. Nella specie, la convivenza fra i coniugi e si è protratta per diciannove anni;
in CP_1 Parte_1 costanza del rapporto matrimoniale i due hanno sviluppato progetti economici acquistando numerosi immobili. Secondo quanto si ricava dalla sentenza ecclesiastica, inoltre, i due desideravano essere genitori ma i figli non sono nati, nonostante siano stati desiderati (cfr. supra cit.). Ne deriva che tra le odierne parti, nonostante le incomprensioni, si realizzò un'effettiva comunione di vita spirituale e materiale con reciproco adempimento dei doveri di assistenza morale e materiale e di collaborazione nell'interesse della famiglia. La lunga durata del rapporto matrimoniale, l'acquisto di ben tre unità immobiliari durante il matrimonio, il desiderio di genitorialità poi non realizzato consentono di ridimensionare il giudizio del Tribunale ecclesiastico che riferisce di “gravi anomalie coniugali” derivanti dalle interferenze della famiglia di origine di lei.
Si tratta infatti di aspetti che non possono coincidere con le anomalie patologiche integranti i vizi di cui all'art. 120 c.c.
Tale conclusione non è smentita dal richiamo operato dal alle conclusioni del perito nominato CP_1 dal Giudice ecclesiastico. Quegli ha infatti evidenziato (Psicologo dott. ) un Persona_1 disturbo psico affettivo da parte di entrambi i coniugi significando che: “Nel caso in analisi si ritiene che per entrambi i soggetti siano soddisfatti i criteri A e C (compromissione del sé e stabilità nel tempo) il che rende il disturbo rilevante in termini psicoaffettivi per entrambi” (Sum. BN. inizio pag.
114). Ha quindi riferito di una “…reciproca assenza di consapevolezza di sé e della relazione”, di
“disordine affettivo che li ha caratterizzati ed alla inabilità relazionale”(pag. 121) concludendo :
“…che il sig. presenta una struttura di personalità di tipo dipendente, tipico di CP_1 soggetti caratterizzati da esperienze di tipo inibente e a sfondo depressivo mentre la signora
[...]
presenta una personalità di tipo narcisista tipico i vissuti esperienziali che hanno poco Parte_1 pagina 8 di 11 favorito il confronto con la realtà ed idealizzato le proprie abilità; le due tipologie di personalità sono acclarate allo stato dell'arte e ritroviamo elementi di conferma anche nell'analisi delle esperienze pregresse, il che ci porta a ritenere che tale struttura di personalità fosse caratterizzante i soggetti già Test ai tempi delle nozze” ( . BN. pag. 122, R.n.1) e che “… che seppur non siamo di fronte ad uno stato di grave patologia, di fatto è presente una inabilità emotiva, affettiva e relazionale che ancora caratterizza le parti che sarebbe stata emendabile grazie ad interventi psicoterapeutici cui la coppia avrebbe dovuto sottoporsi” (Sum.pag.122, R.n.3)”.
Da tali conclusioni, focalizzate sulla mera inabilità emotiva affettiva e relazionale, il Tribunale ecclesiastico fa discendere la incapacità all'atto matrimoniale2 che, come abbiamo visto, al contrario, presuppone una situazione patologica tale da inficiare la capacità di volerlo ed intenderlo.
Al contrario, proprio il contenuto della sentenza ecclesiastica, che afferma che i due convissero per 19 anni e che, pur volendolo, non ebbero figli, attesta l'esistenza di un rapporto fondato su un consapevole legame affettivo, frutto di una scelta iniziale di cui non risulta provato il vizio di nullità.
Tali elementi assurgono ad indici rivelatori di una qualificata, stabile e consapevole costituzione di abitudini di vita comune, esteriormente riconoscibili come tipica espressione di reali legami coniugali e familiari e tali da precludere l'“exequatur” della sentenza ecclesiastica nell'ordinamento statuale in nome di un “favor matrimonii” di cui sono manifestamente riscontrabili i presupposti fattuali e giuridici idonei a giustificarne l'applicazione.
5. Ed allora, nel caso di specie, il vizio riscontrato dal Tribunale ecclesiastico attiene non all'incapacità di intendere o di volere di uno dei coniugi al momento dell'atto, incapacità tale da non far comprendere l'atto compiuto, ma alla deficienza caratteriale o immaturità (il “fidanzamento litigioso”, i “sofferti diciannove anni di vita coniugale”, le “distorte dinamiche intrapsichiche” e la
“gravità della immaturità psicoaffettiva”). Si tratta di vizi che, in quanto non afferenti al profilo della capacità di intendere e volere, come detto, non sono idonei ad attingere la validità del “matrimonio- 2 Cfr. sentenza ecclesiastica “Dall'insieme dei fatti rappresentati, soprattutto dalla costanza comportamentale (leggi condotta!) nella vita coniugale, esaminati e valutati dalla Consulenza ex officio, convincono della non adeguata maturità psico-affettiva in entrambi i soggetti, incapaci di una manifestazione di consenso coniugale adeguatamente compreso e assunto.” (Sent. Ben. cit. p. 14). pagina 9 di 11 atto” per vizi genetici dello stesso e non consentono, perciò, di superare il limite di ordine pubblico rappresentato dalla convivenza ultra triennale, afferente al “matrimonio-rapporto”.
D'altra parte, in ragione del materiale probatorio acquisito nel processo canonico, non può ritenersi accertato, secondo le regole proprie del processo civile, che i nubendi fossero affetti da una anomalia psichica “che ha minato non solo la consapevolezza del consorzio matrimoniale ma la stessa capacità familiare”. (sent. Trib. Ben. Punto 16, p.14). Quanto affermato infatti al punto 17 della citata sentenza ecclesiastica, ove si legge: “Dall'insieme dei fatti rappresentati, soprattutto dalla costanza comportamentale (leggi condotta!) nella vita coniugale, esaminati e valutati dalla Consulenza ex officio, convincono della non adeguata maturità psico-affettiva in entrambi i soggetti, incapaci di una manifestazione di consenso coniugale adeguatamente compreso e assunto.” (Sent. Ben. cit. p.14) è il frutto di una 'libera' interpretazione delle conclusioni del perito nominato da parte del Giudice ecclesiastico che, lo si ribadisce, concluse per la inabilità emotiva, affettiva e relazionale dei coniugi e non per la loro incapacità ad esprimere un valido consenso matrimoniale.
Né, peraltro, risulta dimostrata l'esistenza di una riserva mentale, conosciuta o comunque oggettivamente conoscibile con l'uso dell'ordinaria diligenza circa l'assunzione ed assolvimento degli obblighi derivanti dal matrimonio da parte di entrambi i coniugi.
Ne deriva che la pronunzia delibativa della sentenza ecclesiastica determinerebbe, ove accolta la domanda, la lesione del principio fondamentale della buona fede e dell'affidamento incolpevole della convenuta, quale situazione ostativa alla delibazione per contrarietà all'ordine pubblico italiano (cfr. in tema Cass. 19.10.2007 n. 22011; più recentemente Cass. 14.2.2019 n. 4517).
In conclusione, deve ritenersi che la prolungata convivenza ultra triennale dei coniugi, eccepita dalla convenuta integri, in applicazione del principio statuito dal giudice della nomofilachia nel 2014 e non smentito dall'orientamento come sopra rivisitato, una condizione ascrivibile all'“ordine pubblico italiano”, ostativa alla dichiarazione di efficacia della sentenza di nullità pronunciata dal Tribunale ecclesiastico per qualsiasi vizio genetico del “matrimonio-atto”.
La domanda di è pertanto respinta. CP_1
6. In considerazione del mutamento giurisprudenziale in atto, di cui vi è traccia nella sentenza di rinvio, è possibile compensare integralmente tra le parti le spese dei due gradi di merito e di quello di legittimità.
Del che è dispositivo. pagina 10 di 11
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Bari, sezione Prima Civile, disatteso e assorbito ogni diverso motivo, eccezione o deduzione, decidendo in sede di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con ordinanza n.
28409/2023, pubblicata il 11.10.2023, a seguito di annullamento della sentenza nr. 70/2022 depositata il 13/01/2022, emessa da questa Corte di appello nel giudizio per la delibazione della sentenza del
Tribunale Ecclesiastico di Benevento, emessa in data 30.04.2018, n. prot. 7967, promosso da
[...] contro così provvede: CP_1 Parte_1
1) rigetta la domanda;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del 19 dicembre 2024
Il consigliere estensore
Maria Grazia CASERTA Il Presidente
Michele PRENCIPE
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Costituito dal complesso delle “regole fondamentali poste dalla Costituzione e dalle leggi a base degli istituti giuridici in cui si articola l'ordinamento positivo nel suo perenne adeguarsi all'evoluzione della società”, regole poste “a presidio della sovranità dello Stato, quale affermata nel comma secondo dell'art. 1, e ribadita nel comma primo dell'art. 7 della
Costituzione” (cfr. della Corte Costituzionale 2.2.1982 n. 18, cfr. par. 5 della motivazione). pagina 6 di 11