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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 28/01/2025, n. 400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 400 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, 1^ Sezione Civile, nella persona del Dott. Mattia
Caputo, in funzione di Giudice di primo grado, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.R.G. 6185/2022, avente ad oggetto: opposizione all'esecuzione mobiliare
TRA
(C.F.: ), nella qualità di Parte_1 C.F._1
contitolare della (P.IVA: ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso, giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione, dall'Avv. Giuseppe Camera, presso il cui studio elettivamente domicilia in Amalfi, alla Piazza Municipio, n. 26;
- PARTE OPPONENTE
E
(C.F.: ), in persona del p.t., Controparte_2 P.IVA_2 CP_3
rappresentato e difeso, giusta delibera n. 109 del 26.07.2022 allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Pierina Carratù, presso il cui studio elettivamente domicilia in Cetara, al Corso Umberto I, n. 21;
- PARTE OPPOSTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da scritti difensivi e decreto reso all'esito dell'udienza del
16/10/2024, tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE N.R.G.A.C. 6185/2022 – Sentenza Con atto di citazione regolarmente notificato il Sig. , Parte_1
nella qualità di contitolare della ha proposto Controparte_1
opposizione avverso l'avviso n. 03/2022, recante l'accertamento esecutivo del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche pari ad € 32.484,96 per l'anno 2018, spedito a mezzo PEC, prot. n. 7555 del 10.05.2022, deducendo: in punto di fatto, di aver presentato istanza di autorizzazione, giusta prot. n. 2481 del 19.02.2018, al per Controparte_2
l'occupazione di suolo pubblico per la posa di tavolini e sedie al servizio dello storico esercizio pubblico di Piazza Duomo di Amalfi;
che CP_1
il Funzionario Responsabile dell'Ente civico rilasciava, in data 10.07.2018,
l'autorizzazione n. 38, con la quale veniva assentita l'occupazione temporanea di mq 51; che, sebbene detta autorizzazione non presentasse alcuna altra indicazione del canone dovuto, né dei termini e delle modalità di pagamento dello stesso, l'opponente provvedeva comunque, in conformità ai versamenti effettuati per le precedenti annualità, al pagamento del dovuto in due rate di € 8.000,00 ciascuna e corrisposte, rispettivamente, il
16.08.2018 ed il 02.11.2018, per un importo complessivo pari ad €
16.000,00; che, a distanza di oltre tre anni, in data 10.05.2022, egli riceveva a mezzo PEC l'avviso n. 03/2022, oggetto della presente opposizione, con il quale gli veniva intimato il pagamento di una differenza di imposta pari ad € 24.741,08, oltre € 7.422,32 a titolo di sanzione ed €
321,56 per interessi, per un totale di € 32.484,96; che dal corpo dell'avviso impugnato si evince che lo stesso “ha valore di intimazione ad adempiere ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 792, L. n. 160/2019”, di talché esso sarebbe da ritenersi palesemente erroneo ed andrebbe, pertanto, annullato;
che, invero, tale norma trasformerebbe l'avviso di accertamento in un atto impoesattivo primario, che concentra in un unico provvedimento la funzione impositiva e quella esattiva valendo, oltre che come accertamento, anche quale titolo esecutivo e precetto;
che, in considerazione della sua attitudine
N.R.G.A.C. 6185/2022 – Sentenza ad acquistare efficacia esecutiva, tale atto dovrebbe essere notificato per il tramite di un agente della riscossione tenuto a redigere e sottoscrivere la relativa relata, sicchè potrebbe applicarsi esclusivamente la normativa prevista dall'art. 60, D.P.R., n. 600/1973, che a sua volta richiama il procedimento di cui all'art. 137, c.p.c., escludendosi la configurabilità di qualsiasi ipotesi di equipollenza, ivi inclusa quella del raggiungimento dello scopo dell'atto; che, dunque, l'irritualità della notifica a mezzo PEC dell'atto impoesattivo gravato ne determinerebbe la sua inesistenza giuridica, oltre che l'improduttività di ogni effetto;
che l'avviso impugnato sarebbe totalmente erroneo ed antigiuridico anche in ordine alla violazione delle prescrizioni di cui al Regolamento per l'applicazione del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato con delibera consiliare n.
7 del 31.01.2017; che, invero, detto Regolamento, applicabile nel caso di specie poiché tuttora vigente per le concessioni rilasciate antecedentemente all'1.01.2020 stabilisce all'art. 8 che “il provvedimento di concessione deve contenere, tra l'altro, l'importo, i termini e le modalità di versamento del canone” e che, in spregio alle prescrizioni anzidette, la concessione n.
38/2018 rilasciata all'opponente dall'Ente civico non conterrebbe nessuna delle ivi indicazioni previste;
che andrebbe, dunque, censurato l'operato del per avere spedito a mezzo PEC l'avviso n. 03/2022, Controparte_2
dopo oltre tre anni di silenziosa inerzia, in assenza di qualsiasi preavviso e/o sollecito ad adempiere – anch'esso previsto dall'art. 34 del Regolamento citato – e di adeguata motivazione;
che, in ragione delle carenze dell'atto concessorio testé evidenziate, sarebbe da ritenersi ancora più illogica, errata ed immotivata l'applicazione all'avviso di accertamento gravato degli interessi e della sanzione pari al 30%; che, in ultimo, in violazione dell'art. 21 septies, L. n. 241/1990, l'avviso di accertamento esecutivo n. 03/2022 sarebbe da considerarsi inesistente per la mancanza della sottoscrizione digitale ed autografa, oltre che della necessaria e specifica delega al
N.R.G.A.C. 6185/2022 – Sentenza Funzionario Responsabile alla sottoscrizione degli atti impositivi.
In virtù delle suesposte argomentazioni il Sig. ha Parte_1
formulato le seguenti conclusioni: accogliere l'opposizione e, per l'effetto, annullare e/o revocare l'avviso n. 03/2022 del 10.05.2022, nonché per la condanna del al pagamento delle spese di lite ed Controparte_2
accessori di legge, da distrarsi in favore dell'Avvocato CAMERA GIUSEPPE.
Si costituiva in giudizio il per contestare la fondatezza Controparte_2
dell'opposizione, eccependo: che la notifica a mezzo PEC da parte dell'indirizzo dell'Ente impositore, regolarmente iscritto nei pubblici registri dell'Elenco ISTAT delle Pubbliche Amministrazioni IPA, all'indirizzo della
Società opponente, del pari risultante dai pubblici registri, come da visura camerale offerta in comunicazione, sarebbe consentita proprio dall'art. 60,
D.P.R. n. 600/1973, il cui comma 6 specifica che “in deroga all'art. 149 bis,
c.p.c. la notificazione degli atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali o costituite in forma societaria e ai professionisti iscritti in albi o elenchi istituiti con legge dello Stato può essere effettuata dal competente ufficio con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo di posta elettronica certificata”; che tale deroga si applicherebbe al canone COSAP, in quanto rientrante tra le entrate patrimoniali alle quali, come avvenuto per le entrate tributarie, la Legge di bilancio del 2020 ha esteso l'istituto dell'atto impoesattivo;
che l'art. 3 bis della L. n. 53/1994, rubricato “notificazione in modalità telematica”, prevede che la notificazione con modalità telematica venga eseguita a mezzo PEC per il tramite degli indirizzi di provenienza e di destinazione risultanti dai pubblici elenchi, a loro volta individuati dall'art. 16 ter, D.L. n. 179/2012; che, dunque, come suffragato dalla giurisprudenza di legittimità, la modalità di notifica adottata dal
[...]
risulterebbe perfettamente in linea col disposto degli artt. 26, co. CP_2
5, D.P.R. n. 602/1973 in tema di notifica delle cartelle di pagamento, 60,
N.R.G.A.C. 6185/2022 – Sentenza D.P.R. n. 600/1973 in materia di notificazione dell'avviso di accertamento e del citato art. 3 bis, L. 53/1994; che, invero, la stessa giurisprudenza avrebbe chiarito, a sostegno della legittimità della notifica eseguita a mezzo
PEC, che l'art. 29, D.L. n. 78/2010, il quale prevede che l'avviso di accertamento rechi anche l'intimazione ad adempiere agli obblighi di pagamento, non ha introdotto deroghe all'ordinaria disciplina di notificazione utilizzata per gli atti impositivi;
che la PEC, analogamente a quanto avviene mediante raccomandata, avrebbe il valore legale probatorio dell'avvenuta spedizione e ricezione;
che, in riferimento alla mancanza della firma digitale dedotta dall'opponente, nessuna norma imporrebbe che gli atti notificati a mezzo PEC siano sottoscritti digitalmente, in quanto l'autografia della sottoscrizione costituirebbe elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi previsti dalla legge;
che, in ordine alla dedotta mancanza della firma digitale, nessuna norma imporrebbe che gli atti notificati tramite PEC siano sottoscritti digitalmente, costituendo l'autografia della sottoscrizione elemento essenziale dell'atto amministrativo nei solo casi stabiliti dalla legge;
che, invero, la mancanza della sottoscrizione di un atto amministrativo non sarebbe idonea a lederne validità ed effetti, ammettendosi l'individuazione, anche postuma, del responsabile del procedimento che, dell'atto impoesattivo del caso di specie,
è il Responsabile del settore Economico Finanziario Dott. Per_1
che, ad ogni modo, le irregolarità eccepite dall'opponente non
[...]
rileverebbero, nella misura in cui dalla corretta applicazione del canone
COSAP previsto dalle nuove tariffe COSAP – a loro volta stabilite con la delibera n. 7 e col Bilancio di Previsione per il triennio 2017, 2018, 2019
(all. 4 e 5) – il contenuto dell'atto impoesattivo non sarebbe mutato;
che andrebbero disattese anche le ulteriori doglianze sollevate dall'opponente in ordine all'applicazione degli interessi e delle sanzioni, in quanto previsti dalla L. n. 296/1006, la quale determina le modalità di calcolo degli
N.R.G.A.C. 6185/2022 – Sentenza interessi cui fa riferimento l'atto impugnato;
che il Sig. non Parte_1
potrebbe, in sostanza, dolersi del procedimento di revisione delle tariffe
COSAP adottato, in quanto affidato ad atti amministrativi, quali sono le delibere comunali, perfettamente conoscibili dal cittadino.
In virtù di quanto innanzi esposto il ha formulato le Controparte_2
seguenti conclusioni: rigettare l'opposizione e, per l'effetto, confermare l'avviso di accertamento n. 03/2022; con vittoria delle spese di lite ed accessori di legge.
Con decreto reso in data 23.01.2023 il sottoscritto, in conformità al provvedimento del Presidente di Sezione di assegnazione del presente giudizio, già pendente su altro ruolo, fissava l'udienza del 20.04.2023 per la prosecuzione del giudizio innanzi a sé e ne disponeva la comunicazione, a cura della Cancelleria, alle parti costituite.
All'udienza del 16.10.2024, fissata per la precisazione delle conclusioni e tenuta con la modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva assegnata in decisione, con concessione dei termini ex art. 190, c.p.c. (60+20 gg.) per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
SULLA FONDATEZZA DELL'OPPOSIZIONE
Con il primo motivo di opposizione il Sig. lamenta Parte_1
l'irritualità della notifica, eseguita a mezzo PEC, dell'avviso di accertamento esecutivo, dalla quale deriverebbe l'inesistenza giuridica e l'improduttività di ogni effetto dell'atto opposto, all'uopo assumendo che, costituendo quest'ultimo un atto impoesattivo primario, l'Ente civico convenuto avrebbe dovuto procedere alla sua notifica per il tramite di un agente della notificazione tenuto a redigere e sottoscrivere la relativa relata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 60, D.P.R. n. 600/1973 e 137 c.p.c.
Il motivo è infondato e va rigettato.
A tale riguardo, deve preliminarmente darsi atto che oggetto
N.R.G.A.C. 6185/2022 – Sentenza dell'impugnazione è l'avviso di accertamento esecutivo disciplinato dall'art. 1, comma 792, L. n. 160/2019, il quale ha previsto la possibilità per gli Enti locali di adottare, a far data dall'1.01.2020, per il recupero dei tributi e, più in generale, delle entrate patrimoniali, un atto c.d. “impoesattivo”, in quanto cumula in un unico provvedimento la fase dell'accertamento e quella dell'intimazione ad adempiere entro il termine previsto per la presentazione del ricorso o, nel caso di entrate patrimoniali, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto.
Orbene, la natura stessa di atto impositivo, idoneo ad acquistare efficacia esecutiva ove non sia impugnato e, dunque, a fondare l'eventuale esecuzione esattoriale, induce a ritenere applicabile ai fini della sua notifica la disciplina prevista dall'art. 14, L. n. 890/1982, come modificato dalla L.
n. 146/1998, che prevede che la notifica degli avvisi e degli atti impositivi al contribuente possa eseguirsi a mezzo posta direttamente dagli uffici finanziari.
Non risulta, invece, applicabile la normativa invocata dall'opponente di cui all'art. 137 c.p.c. in tema di notifica degli atti giudiziari, tenuto conto della circostanza che l'ingiunzione di cui all'art. 1, comma 792, L. n. 160/2019, in ragione dell'autorità amministrativa da cui promana, del contenuto e della funzione impositiva che assolve, non ha natura di atto giudiziario, né tale disciplina risulta estensibile in assenza di una esplicita previsione normativa, qual è invece prevista dall'art. 2, R.D. n. 639/1910 per l'ingiunzione fiscale.
Del resto, come ampiamente sostenuto dalla Suprema Corte, in tema di atti d'imposizione tributaria la notificazione è una condizione integrativa d'efficacia e non già un requisito di giuridica esistenza e perfezionamento, sicchè la sua inesistenza o invalidità non determina in via automatica l'inesistenza dell'atto, quando ne risulti la piena conoscenza da parte del contribuente. Ne consegue che, anche qualora si volesse ritenere la
N.R.G.A.C. 6185/2022 – Sentenza notificazione inesistente, ciò non comporterebbe l'invalidità dell'atto, per essere stato lo stessi pienamente conosciuto dal contribuente e per avere, dunque, raggiunto lo scopo (cfr., Cass. Civ., sez. V, n. 2479/2020)
A sostegno di tali considerazioni soccorre l'orientamento ormai granitico della giurisprudenza di legittimità, a tenor del quale “la disciplina della
"notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente" è contenuta nell'art. 14 della L. n. 890 del 1982, che prevede espressamente, nella prima parte del comma 1, che essa "sia eseguita" (di regola) "a mezzo della posta, direttamente dagli uffici finanziari"
e solo "ove ciò risulti impossibile, a cura degli ufficiali giudiziari, dei messi comunali ovvero dei messi speciali autorizzati dall'Amministrazione finanziaria, secondo le modalità previste dalla presente legge". Tale disposizione non è stata abrogata e nemmeno può intendersi derogata dall'art. 29 del d.l. n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n.
122 del 2010 […] È ben vero che l'art. 14 della legge n. 890 del 1982 prevede che "Sono fatti salvi i disposti di cui agli artt. 26,45 e seguenti del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché le altre modalità di notifica previste dalle norme relative alle singole leggi di imposta", ma tale disposizione non si pone affatto in conflitto con la modalità di notificazione prevista nella prima parte della medesima disposizione
(direttamente a mezzo posta), limitandosi a lasciare inalterata la facoltà dell'amministrazione finanziaria di procedere comunque alla notificazione dei vari atti tributari con modalità alternative alla prima, ovvero quelle previste dalle norme espressamente elencate nel citato art. 14 o da quelle "relative alle singole leggi di imposta". Pertanto [...] l'art. 29, comma 1, lett. a), seconda parte, del d.l. n. 78 del 2010, convertito, non fa altro che attribuire all'amministrazione finanziaria la facoltà di effettuare la notificazione degli atti "in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento", emanati successivamente a questo, "anche mediante
N.R.G.A.C. 6185/2022 – Sentenza raccomandata con avviso di ricevimento", senza in alcun modo incidere sulle modalità di notificazione degli avvisi di accertamento, vietandone la notificazione diretta a mezzo posta.
Come precisato da Cass. n. 38010 del 2021 cit., in linea generale, la notificazione di un atto impositivo non è affatto un elemento costitutivo di esistenza giuridica/validità del medesimo, bensì esclusivamente una sua condizione di efficacia (cfr. ex multis, Cass. 24/08/2018, n. 21071) e nel caso di specie non vi è peraltro ragione per affermare che l'idoneità a trasformarsi in titolo esecutivo solo dopo 60 giorni dalla notificazione stessa, a differenza dell'iscrizione a ruolo che, ai sensi dell'art. 12, comma 4, D.P.R. n. 602 del
1973, ha effetto immediato, ne rappresenti invece un elemento costitutivo.
Infatti, è la stessa disposizione legislativa che chiarisce che con la novità normativa si è inteso aggiungere una nuova modalità di formazione di un titolo esecutivo legittimante la riscossione esattoriale, laddove il d.l. n. 78 del
2010, art. 29, comma 1, lett. b), prevede appunto espressamente che "la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, è affidata in carico agli agenti della riscossione anche ai fini dell'esecuzione forzata".
Da quanto detto consegue che deve ribadirsi il principio per cui "è legittima la notificazione degli avvisi di accertamento emessi nei confronti del contribuente, effettuata direttamente dall'Agenzia delle entrate a mezzo raccomandata postale, anche nel caso di avvisi impoesattivi, osservandosi al riguardo che in tale ipotesi non è richiesta né può essere pretesa la redazione della relata di notificazione, né altro adempimento che non sia espressamente previsto dalle norme concernenti il servizio postale ordinario" (cfr. Cass.
14/11/2019, n. 29642, secondo cui "In caso di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo eseguita direttamente dall'Ufficio finanziario ai sensi dell'art. 14 della L. n. 890 del 1982, si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non
N.R.G.A.C. 6185/2022 – Sentenza quelle di cui alla suddetta legge concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 cod. proc. civ., sicché non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato
a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione") (cfr., da ultimo, Cass. Civ., sez. trib., n. 15060/2024; nello stesso senso, ex multis, Cass. Civ., sez. VI, n.
27634/2020, ove si precisa che, quanto alle modalità di notificazione, non rileva la distinzione tra atti impoesattivi c.d. “primari” e “secondari”).
In termini, anche Cass. Civ., sez. trib., n. 21936/2024, secondo cui :
“Costituisce orientamento costante nella giurisprudenza di questa Corte ("in fine" ribadito, in motivazione, da Sez. 5, n. 21797 del 2020) quello a termini del quale, "a partire dal 15 maggio 1998, data di entrata in vigore dell'art. 20 della legge n. 146 del 1998 (che ha modificato l'art. 14 della legge n. 890 del
1982), gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo (della) posta ed in modo diretto" - senza cioè l'intermediazione di ufficiali giudiziari o messi notificatori - "degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente" (Sez. 5, n. 17598 del 2010, Rv. 614598-01), non ricorrendo pertanto alcuna deroga (contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente) con riguardo alla notificazione degli avvisi di accertamento (Sez. 5, n. 34007 del
2019). Invero, la salvezza delle previsioni di cui agli artt. 60 D.P.R. n. 600 del
1973 e 26 D.P.R. n. 602 del 1973, contenuta nel ridetto articolo, è da intendersi nel senso che l'amministrazione, qualora lo reputi opportuno, può avvalersi dell'intermediazione di soggetti esterni abilitati alla notificazione degli atti giudiziari, ma non è obbligata a farlo: ragion per cui, come
N.R.G.A.C. 6185/2022 – Sentenza reiteratamente affermato da questa Suprema Corte (cfr., da ult., Sez. 5, n.
29642 del 2019, Rv. 655744-01), "in caso di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo eseguita direttamente dall'Ufficio finanziario ai sensi dell'art. 14 della L. n. 890 del 1982, si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle di cui alla suddetta legge concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149 c.p.c., sicché non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione".
4.2.A fronte di un siffatto quadro ermeneutico, Sez.
6-T, n. 23435 del 2022, si
è peritata (in motivazione) di condivisibilmente aggiungere quanto segue:
- il D.L. n. 78 del 2010, art. 29, comma 1, lett. a), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122 del 2010 e succ. modific., nulla ha innovato riguardo alla notifica dell'atto impositivo, limitandosi a prevedere, in considerazione della necessità di operare la "concentrazione della riscossione nell'accertamento", come espressamente recita la rubrica della disposizione in esame, che
l'avviso di accertamento rechi anche l'intimazione ad adempiere agli obblighi di pagamento contenuti nell'atto c.d. impoesattivo;
- nessuna modifica è stata apportata alla L. n. 890 del 1982, art. 14, che continua a prevedere "la notificazione degli avvisi... che per legge devono essere notificati al contribuente", "a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari", senza alcuna distinzione tra i vari tipi di atti, impositivi o impoesattivi;
N.R.G.A.C. 6185/2022 – Sentenza - in mancanza di espressa modifica legislativa e di ragioni sistematiche che giustifichino una diversa interpretazione, ed anche alla stregua di quanto affermato dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 175 del 2018 e n. 104 del 2019 (rispettivamente in materia di notifica diretta della cartella di pagamento e dell'avviso di accertamento), secondo cui, "nella fattispecie della notificazione "diretta", vi è un sufficiente livello di conoscibilità" - ossia di possibilità che si raggiunga, per il notificatario, l'effettiva conoscenza dell'atto
- "stante l'avvenuta consegna del plico (oltre che allo stesso destinatario, anche alternativamente) a chi sia legittimato a riceverlo", sicché il "limite inderogabile" della discrezionalità del legislatore non è superato e non è compromesso il diritto di difesa del destinatario della notifica, deve ritenersi possibile e legittima la notifica diretta a mezzo posta degli avvisi di accertamento impoesattivi, previsti dal citato D.L. n. 78 del 2010, art. 29, convertito. Né a diversa conclusione può pervenirsi desumendo..., dalla precisazione contenuta nell'art. 29 citato circa la facoltà di notificare
"mediante raccomandata con avviso di ricevimento" gli atti "successivi" all'avviso di accertamento in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base a questi ultimi, una implicita abrogazione della facoltà riconosciuta all'amministrazione finanziaria di procedere alla notifica diretta a mezzo posta degli avvisi di accertamento, prevista dalla L. n. 890 del 1982, art. 14. Invero, il citato art. 29, comma 1, lett. a), non si pone affatto su un piano di incompatibilità logica o di implicita contraddizione con la più generale previsione di cui al citato art. 14 (riferito agli "avvisi" e agli "altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente") e nemmeno prevede che la notificazione a mezzo posta è consentita "solo" per gli atti successivi all'avviso di accertamento..., ma, al contrario, disponendo che la notificazione di tali atti può essere effettuata "anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento", rende evidente l'intento del Legislatore di specificare che anche per queste nuove tipologie di atti, ovvero i c.d. "atti successivi" (non è più
N.R.G.A.C. 6185/2022 – Sentenza prevista infatti l'emissione della cartella di pagamento la cui modalità di notifica è prevista dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26), è attribuita all'amministrazione fiscale la facoltà di procedere alla loro notificazione mediante l'utilizzo della più snella modalità costituita dall'invio diretto a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento (Cass. sez. 5 n. 10109 del 2023).”
Dall'applicazione delle suesposte coordinate ermeneutiche al caso di specie deriva che nessun motivo di censura può muoversi alla parte opposta, per aver provveduto direttamente alla notifica dell'avviso di accertamento esecutivo n. 03/2022.
Quanto poi al profilo specifico contestato dal Sig. in ordine allo Parte_1
strumento della posta elettronica certificata (c.d. “PEC”), premesso che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito anche in questo caso che l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dello stesso ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. lav., n.
2212/2024), giova rammentare che il D.P.R. n. 68/2005, meglio noto come
Codice dell'Amministrazione Digitale, ha riconosciuto la PEC come mezzo di trasmissione valido agli effetti di legge, che l'art. 14, comma 1, D.lgs. n.
159/2015 ha modificato l'art. 26, D.P.R. n. 600/1973, consentendo la notifica delle cartelle esattoriali e degli atti successivi mediante posta elettronica certificata e che, a mente dell'art. 3 bis, L. n. 53/1994, “la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi”.
N.R.G.A.C. 6185/2022 – Sentenza Nel quadro normativo così delineato deve, altresì, includersi il disposto dello stesso art. 60 D.P.R. n. 600/1973, richiamato dall'opponente, come novellato dal D.L. n. 193/2016, il cui comma 7 prevedeva che, a partire dal
1.07.2017, “in deroga all'articolo 149-bis del codice di procedura civile e alle modalità di notificazione previste dalle norme relative alle singole leggi
d'imposta non compatibili con quelle di cui al presente comma, la notificazione degli avvisi di accertamento e gli altri atti che devono essere notificati alle imprese individuali, alle società o ai professionisti, possono essere effettuati direttamente dall'Ufficio competente, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC).
Ciò posto, nel caso di specie il ha attestato di aver Controparte_2
dato corso agli adempimenti previsti dalle normative sopra citate, come risulta dalla comunicazione agli atti delle ricevute di accettazione e conferma del messaggio di posta elettronica certificata contenente l'atto opposto, spedito dall'indirizzo PEC dell'Ente, regolarmente iscritto nei pubblici registri dell'Elenco ISTAT delle Pubbliche Amministrazioni, ed indirizzato a quello risultante dalla visura camerale della Società amministrata dall'opponente.
Con il secondo motivo di opposizione parte opponente si duole della erroneità ed illegittimità dell'atto impugnato in ragione della mancanza, nell'atto di concessione, delle indicazioni previste dal Regolamento per l'applicazione del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche, approvato dall'Ente opposto con la delibera consiliare n. 7 del 31.01.2017.
Anche questa censura dev'essere disattesa e, come tale, rigettata.
Invero, all'interno dell'atto di concessione n. 38/2018 è contenuto il rinvio
“per relationem” alle disposizioni di legge ed ai regolamenti comunali e, nel caso di specie, il Regolamento richiamato dall'opponente a sostegno della sua pretesa colma qualsiasi eventuale lacuna dell'atto concessorio da un
N.R.G.A.C. 6185/2022 – Sentenza lato, e dall'altro giustifica l'accertamento compiuto dal Controparte_2
con l'atto gravato.
Invero, dall'esame dell'avviso n. 03/2022 si evince che la stima, in esso contenuta, dell'importo complessivo dovuto dal Sig. a titolo di Parte_1
differenza d'imposta è perfettamente conforme ai criteri di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento e degli Allegati “A”, “B” e “C”.
Queste norme, indubbiamente note alla parte opponente, in quanto la stessa si è riferita al contenuto del predetto Regolamento nella presente opposizione – oltre che, in ogni caso, conoscibili dalla stessa - prevedono in maniera esaustiva gli indici di calcolo del canone, oltre che i termini e le modalità di versamento dello stesso, di talché non può rinvenirsi alcun legittimo affidamento in capo al Sig. sulla correttezza dei Parte_1
versamenti effettuati in conformità alle precedenti annualità.
Con il terzo motivo di opposizione, articolato in diversi profili di doglianza, la parte opponente contesta l'applicazione, immotivata ed illegittima, all'avviso di accertamento impugnato, degli interessi e della sanzione pari al
30%, nonché la mancanza della sottoscrizione e della delega specifica al
Funzionario Responsabile alla sottoscrizione degli atti impositivi, cui deriverebbe l'inesistenza dell'atto stesso.
Il motivo è parzialmente fondato.
È destituita di fondamento la censura relativa alla mancata sottoscrizione, digitale ed autografa, dell'avviso impugnato, dovendosi piuttosto ritenere che tale carenza non comporti l'invalidità dell'atto quando non sia in dubbio la riferibilità di questo all'autorità da cui promana, giacché l'autografia della sottoscrizione, manuale o digitale che sia, è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge (cfr., ex plurimis, Cass. Civ., sez. trib., n. 21290/2018).
Del pari priva di pregio è la doglianza relativa all'applicazione degli interessi legali all'avviso di accertamento esecutivo opposto.
N.R.G.A.C. 6185/2022 – Sentenza Al riguardo, si osserva che il già citato Regolamento prevede, all'art. 33, la disciplina degli interessi legali, da calcolarsi con decorrenza dal giorno in cui il pagamento doveva essere effettuato e, difatti, con l'avviso n. 03/2022,
l'Ente opposto non ha fatto altro che seguire le modalità di calcolo individuate dall'art. 1, co. 165, L. n. 296/2006 ed esplicitarne minuziosamente gli esiti.
Le considerazioni appena svolte non possono, però, estendersi anche all'applicazione della sanzione pari al 30%, di cui non è dato rinvenire alcuna adeguata motivazione, né nel corpo dell'atto impugnato, né nelle disposizioni legislative e/o regolamentari cui esso si riferisce.
Alla luce di quanto innanzi esposto, consegue che l'opposizione è parzialmente fondata e va accolta con riguardo alla censura di cui all'ultimo motivo di opposizione relativa all'applicazione della sanzione del 30% e, per l'effetto, l'importo intimato al Sig. con l'avviso di Parte_1
accertamento esecutivo n. 03/2022 deve essere rideterminato, al netto di quanto decurtato a titolo di sanzioni per le ragioni di cui sopra, in complessivi € 25.062,64, a titolo di differenza di imposta ed interessi.
SUL REGIME DELLE SPESE DI LITE
Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, stante l'accoglimento dell'opposizione in minima parte (con riduzione dell'importo ingiunto da € 32.484,96 ad €
25.062,64), sono poste a carico di nella qualità Parte_1
di contitolare della e, tenuto conto della natura Controparte_1
della controversia, del valore (€ 25.062,64, secondo il criterio del “decisum” cfr., “ex pluribus” Cass. Civ., n. 21256/2016) e della complessità (bassa) delle questioni trattate, si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al
D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n. 147/2022) in complessivi € 2.540,00 a titolo di compensi professionali (di cui € 460,00 per la fase di studio;
€ 389,00 per la fase introduttiva;
€ 840,00 per la fase
N.R.G.A.C. 6185/2022 – Sentenza istruttoria/trattazione; € 851,00 per la fase decisionale), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) Accoglie l'opposizione come in parte motiva e, per l'effetto, annulla la sanzione del 30% pari ad € 7.422,32 irrogata dal con Controparte_2
l'avviso di accertamento esecutivo n. 03/2022, e ridetermina l'importo dovuto dal Sig. in complessivi € 25.062,64, a titolo Parte_1
di differenza di imposta ed interessi;
2) Condanna , nella qualità di contitolare della Parte_1 [...]
al pagamento, in favore del delle Controparte_1 Controparte_2
spese di lite, che si liquidano in complessivi € 2.540,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.
Così deciso in Salerno il 28/1/2025
Il Giudice Dott. Mattia Caputo
N.R.G.A.C. 6185/2022 – Sentenza