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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 22/07/2025, n. 1944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1944 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 697/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessia Zucconi Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 697/2025 avente ad oggetto: divorzio contenzioso promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. BODINI FEDERICA elettivamente domiciliato in VIA BELFIORE 1 BOLOGNApresso il difensore avv. BODINI FEDERICA
ATTORE/I contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._2 CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Parte attrice: come da atto introduttivo pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La sig.ra , nata a [...], in data [...] (C.F.: Parte_1
), residente in [...], cittadina italiana, ed il sig. C.F._1
, nato a [...]-Novo (Benin), in data 02.04.1971 (C.F.: ), Controparte_1 C.F._2 residente in [...], contraevano matrimonio in Dangbo (Benin), in data
31.01.2010, successivamente trascritto nel registro di Stato Civile del Comune di Imola, optando per il regime di separazione dei beni;
l'atto è stato trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Imola anno 2015 n. 140 parte II serie C;
dalla loro unione nascevano in Faenza (RA), la figlia in data 19.10.2011 (C.F.: , e il figlio , in data Parte_2 C.F._3 Persona_1
02.03.2015 (C.F.: ). Successivamente nascevano in Bologna (BO), in data C.F._4
23.01.2023, (C.F.: ) e (C.F.: Persona_2 C.F._5 Parte_3
). La sig.ra promuoveva innanzi all'intestato Tribunale il giudizio di C.F._6 Pt_1 separazione giudiziale nei confronti del marito, che si concludeva con la precisazione congiunta delle conclusioni, ratificate nella sentenza n. 433/2024, emessa in data 30.01.2024, nell'ambito del procedimento R.G. n. 5403/2023. La sentenza è passata in giudicato. Da allora le parti non si sono riconciliate. La ricorrente ha promosso il presente giudizio di divorzio nel quale il marito è rimasto contumace, pertanto all'udienza del 19.6.2025 avanti al Giudice Relatore non è stato nemmeno possibile esperire tentativo di conciliazione, avendo comunque la ricorrente confermato di voler divorziare ed essendo l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale evidentemente impossibile anche alla luce della condotta processuale del marito.
Sussistono pertanto le condizioni di legge per pronunciare lo scioglimento del vincolo matrimoniale.
Per tutte le altre questioni si fa rinvio all'ordinanza del Giudice Relatore, in pari data. Spese al merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1 – pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dalla sig.ra , Parte_1 nata a [...], in data [...] (C.F.: ), residente in [...]C.F._1
(BO), Via Rino Geminiani n. 2, cittadina italiana, ed il sig. , nato a [...]-Novo Controparte_1
(Benin), in data 02.04.1971 (C.F.: ), residente in [...], C.F._2 in Dangbo (Benin), in data 31.01.2010, successivamente trascritto nel registro di Stato Civile del
Comune di Imola, nel registro degli Atti di Matrimonio del suddetto Comune, anno 2015 n. 140 parte II
pagina 2 di 3 serie C;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza;
2 - per tutte le altre questioni, fa rinvio all'ordinanza del Giudice Relatore, in pari data;
3 - spese al merito.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 15.7.2025.
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Alessia Zucconi Giudice Onorario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 697/2025 avente ad oggetto: divorzio contenzioso promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. BODINI FEDERICA elettivamente domiciliato in VIA BELFIORE 1 BOLOGNApresso il difensore avv. BODINI FEDERICA
ATTORE/I contro
(C.F. ), contumace Controparte_1 C.F._2 CONVENUTO/I
Con l'intervento del PM
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Parte attrice: come da atto introduttivo pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La sig.ra , nata a [...], in data [...] (C.F.: Parte_1
), residente in [...], cittadina italiana, ed il sig. C.F._1
, nato a [...]-Novo (Benin), in data 02.04.1971 (C.F.: ), Controparte_1 C.F._2 residente in [...], contraevano matrimonio in Dangbo (Benin), in data
31.01.2010, successivamente trascritto nel registro di Stato Civile del Comune di Imola, optando per il regime di separazione dei beni;
l'atto è stato trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Imola anno 2015 n. 140 parte II serie C;
dalla loro unione nascevano in Faenza (RA), la figlia in data 19.10.2011 (C.F.: , e il figlio , in data Parte_2 C.F._3 Persona_1
02.03.2015 (C.F.: ). Successivamente nascevano in Bologna (BO), in data C.F._4
23.01.2023, (C.F.: ) e (C.F.: Persona_2 C.F._5 Parte_3
). La sig.ra promuoveva innanzi all'intestato Tribunale il giudizio di C.F._6 Pt_1 separazione giudiziale nei confronti del marito, che si concludeva con la precisazione congiunta delle conclusioni, ratificate nella sentenza n. 433/2024, emessa in data 30.01.2024, nell'ambito del procedimento R.G. n. 5403/2023. La sentenza è passata in giudicato. Da allora le parti non si sono riconciliate. La ricorrente ha promosso il presente giudizio di divorzio nel quale il marito è rimasto contumace, pertanto all'udienza del 19.6.2025 avanti al Giudice Relatore non è stato nemmeno possibile esperire tentativo di conciliazione, avendo comunque la ricorrente confermato di voler divorziare ed essendo l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale evidentemente impossibile anche alla luce della condotta processuale del marito.
Sussistono pertanto le condizioni di legge per pronunciare lo scioglimento del vincolo matrimoniale.
Per tutte le altre questioni si fa rinvio all'ordinanza del Giudice Relatore, in pari data. Spese al merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1 – pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dalla sig.ra , Parte_1 nata a [...], in data [...] (C.F.: ), residente in [...]C.F._1
(BO), Via Rino Geminiani n. 2, cittadina italiana, ed il sig. , nato a [...]-Novo Controparte_1
(Benin), in data 02.04.1971 (C.F.: ), residente in [...], C.F._2 in Dangbo (Benin), in data 31.01.2010, successivamente trascritto nel registro di Stato Civile del
Comune di Imola, nel registro degli Atti di Matrimonio del suddetto Comune, anno 2015 n. 140 parte II
pagina 2 di 3 serie C;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del suddetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza;
2 - per tutte le altre questioni, fa rinvio all'ordinanza del Giudice Relatore, in pari data;
3 - spese al merito.
Così è deciso in Bologna nella camera di consiglio del 15.7.2025.
Il Giudice Est. Il Presidente dott. Francesca Neri dott. Stefano Giusberti
pagina 3 di 3