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Sentenza 27 maggio 2024
Sentenza 27 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 27/05/2024, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2024 |
Testo completo
R.G. n. 112/2024
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AVEZZANO Settore Civile - Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Maria Proia Presidente dott. Paolo Lepidi Giudice dott.ssa Francesca Greco Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 112/2024 V.G. iniziato con ricorso congiunto depositato in data 13 febbraio 2024 da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Avezzano (AQ), via A.M. Torlonia n. 34, presso lo studio dell'avv. Linda Fracassi che la rappresenta e difende per procura depositata in atti unitamente all'avv. Maurizio
Colaiacovo.
nonché
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_2 C.F._2
Avezzano (AQ), via Vincenzo Falcone n. 10, presso lo studio dell'avv. Daniela
D'Angelo che lo rappresenta e difende per procura depositata in atti.
Con l'intervento del pubblico ministero.
Avente ad oggetto: ricorso cumulativo ai sensi dell'art. 473 bis 49-51 c.p.c..
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti chiedono dichiararsi la separazione consensuale dei coniugi, cumulativamente al divorzio tra gli stessi, alle condizioni di cui al ricorso dalle stesse sottoscritto e depositato in atti in data 13 febbraio 2024 e successivamente modificate per mezzo di note integrative in seguito depositate.
In particolare, i coniugi hanno domandato l'omologa delle condizioni di separazione di seguito riportate:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Tagliacozzo in via Selve Piane n.13, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla moglie Parte_1 nell'interesse dei figli minori e maggiorenni non autosufficienti ivi stabilmente conviventi, ed in ogni caso fino a quando gli stessi non avranno raggiunto
l'autosufficienza economica.
3. Il figlio minorenne resta affidato ad entrambi i genitori, i quali Persona_1 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Il figlio resta collocato prevalentemente presso la dimora materna, Persona_1 con possibilità per il genitore non collocatario di frequentare il minore un pomeriggio infrasettimanale (il mercoledì senza pernottamento) e di passare con esso due weekend alterni al mese a partire dal sabato mattina (ore 10:00) fino alle ore 20:00 della domenica.
Ad ogni modo, ferme restando le disposizioni sul diritto di visita del genitore non collocatario, resta salva la possibilità per il minore di rimodulare in accordo con il padre,
i tempi di permanenza presso l'abitazione paterna, tenuto conto degli impegni scolastici ed extrascolastici del minore così come delle esigenze di socializzazione tipiche dell'età adolescenziale.
2 4/a) In occasione delle festività della Vigilia di Natale, giorno di Natale, vigilia di
Capodanno, giorno di Capodanno, Pasqua, Pasquetta, Ferragosto, il figlio minorenne trascorrerà con i genitori separatamente dette festività nel modo seguente: Per_1 il primo anno: Vigilia di Natale (24 dicembre), Natale (25 dicembre) e Santo TE
(26 dicembre) con la madre;
il giorno della Pasqua, il giorno della Pasquetta, la vigilia di Capodanno e giorno del
Capodanno con il padre e così alternandosi vicendevolmente per i successivi anni a venire.
Durante le vacanze estive il figlio minore potrà trascorrere con i genitori un Per_1 periodo di 15 giorni anche non consecutivi sempre tenendo conto di altri eventuali impegni e/o esigenze personali dell'adolescente. I tempi e i modi di frequentazione verranno concordati tra i genitori entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno.
È fatta salva la possibilità per i due genitori di stabilire, in modo condiviso, diversi giorni, orari e periodi feriali.
5. Il sig. entro il 5 di ogni mese verserà a titolo di contributo paterno Parte_2 al mantenimento dei figli e la somma complessiva Persona_2 Persona_1 pari ad €400,00 nel seguente modo:
- €200,00 (duecento/00) mensili verranno versati alla moglie Parte_1 mediante accredito su conto corrente a questa intestato, a solo titolo di mantenimento ordinario del figlio minore Persona_1
- €200,00 (duecento/00) mensili verranno versati tramite accredito su conto corrente intestato al figlio maggiorenne Persona_3
L'assegno sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici
ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
6. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo quanto previsto da “il Protocollo di intesa per la individuazione
e la gestione delle spese a favore dei figli nei procedimenti civili in materia di famiglia” del Tribunale Ordinario di Avezzano già in loro possesso per la disciplina delle voci di spesa e di tutto quanto in esso contemplato.
7. L'Assegno Unico Universale per il figlio minorenne verrà ripartito in parti Per_1 uguali al 50% così come stabilito dalla legge. Con riferimento al figlio maggiorenne, sarà cura di quest'ultimo inoltrare autonomamente la domanda presso gli enti preposti.
3
8. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 13 febbraio 2024 i coniugi, e Parte_1 Parte_2
deducendo di aver contratto matrimonio concordatario in data 3 agosto 2003
[...] dal quale sono nati i figli (nato ad Avezzano, il [...], ad [...] Persona_2
maggiorenne) e (nato ad Avezzano, il [...] ad [...] minorenne), hanno Per_1
adito congiuntamente l'intestato Tribunale chiedendo pronunciarsi la separazione personale dei coniugi cumulativamente al divorzio, alle condizioni di cui al ricorso depositato in atti e successivamente integrate con il deposito di note scritte.
All'udienza del 15 maggio 2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dai coniugi, il giudice ha preso atto della espressa volontà delle parti di non riconciliarsi e di procedere con la separazione e col successivo divorzio alle condizioni così come integrate con il deposito di note scritte del 02/05/2024, riportandosi, inoltre, al piano genitoriale depositato in atti. I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi all'accordo e chiedendo l'accoglimento delle condizioni ivi stabilite.
Il giudice istruttore ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
2. La domanda di separazione dei ricorrenti può trovare accoglimento.
Ed invero, sulla base delle allegazioni delle parti, risulta pacifico che la prosecuzione della convivenza coniugale sia divenuta in effetti intollerabile. Devono, pertanto reputarsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c..
Quanto alle condizioni della separazione, il Collegio, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti, ritiene che le condizioni concordate (sopra riportate) siano condivisibili in quanto adeguate e congrue in relazione alle condizioni economiche delle parti e al superiore interesse della prole. Pertanto, valutata la non contrarietà delle condizioni previste alle norme imperative o di ordine pubblico, le recepisce così come concordate dalle parti.
4 3. Quanto alla domanda di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, questa non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3 n. 2 lett. b) l. 898/1970.
La causa deve, pertanto, essere rimessa sul ruolo del giudice relatore che – trascorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi ovvero dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter, co. 5, c.p.c. – provvederà a verificare la volontà delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 l. 898/1970. Le parti dovranno anche confermare, in tale sede, le condizioni già formulate con riferimento al divorzio.
4. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione complessiva dell'intero giudizio.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
DICHIARA e OMOLOGA la separazione personale tra (nata ad Parte_1
Avezzano (AQ) il 5 dicembre 1980) e (nato a [...] in Parte_2 data 17 agosto 1980) alle condizioni di cui all'accordo sopra riportate.
DISPONE l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del
Comune di Tagliacozzo (AQ) nell'atto numero 20, parte II, Serie A, anno 2003.
SPESE DI LITE all'esito del giudizio.
PROVVEDE come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore.
Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio del 18 maggio 2024.
Il Presidente Il Giudice estensore dott.ssa Maria Proia dott.ssa Francesca Greco
Provvedimento redatto con la collaborazione delle tirocinanti ex art. 73 dott.sse Francesca Errichelli e
Silvia Gatti.
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Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI AVEZZANO Settore Civile - Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Maria Proia Presidente dott. Paolo Lepidi Giudice dott.ssa Francesca Greco Giudice relatore/estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 112/2024 V.G. iniziato con ricorso congiunto depositato in data 13 febbraio 2024 da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Avezzano (AQ), via A.M. Torlonia n. 34, presso lo studio dell'avv. Linda Fracassi che la rappresenta e difende per procura depositata in atti unitamente all'avv. Maurizio
Colaiacovo.
nonché
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Parte_2 C.F._2
Avezzano (AQ), via Vincenzo Falcone n. 10, presso lo studio dell'avv. Daniela
D'Angelo che lo rappresenta e difende per procura depositata in atti.
Con l'intervento del pubblico ministero.
Avente ad oggetto: ricorso cumulativo ai sensi dell'art. 473 bis 49-51 c.p.c..
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti chiedono dichiararsi la separazione consensuale dei coniugi, cumulativamente al divorzio tra gli stessi, alle condizioni di cui al ricorso dalle stesse sottoscritto e depositato in atti in data 13 febbraio 2024 e successivamente modificate per mezzo di note integrative in seguito depositate.
In particolare, i coniugi hanno domandato l'omologa delle condizioni di separazione di seguito riportate:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Tagliacozzo in via Selve Piane n.13, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata alla moglie Parte_1 nell'interesse dei figli minori e maggiorenni non autosufficienti ivi stabilmente conviventi, ed in ogni caso fino a quando gli stessi non avranno raggiunto
l'autosufficienza economica.
3. Il figlio minorenne resta affidato ad entrambi i genitori, i quali Persona_1 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Il figlio resta collocato prevalentemente presso la dimora materna, Persona_1 con possibilità per il genitore non collocatario di frequentare il minore un pomeriggio infrasettimanale (il mercoledì senza pernottamento) e di passare con esso due weekend alterni al mese a partire dal sabato mattina (ore 10:00) fino alle ore 20:00 della domenica.
Ad ogni modo, ferme restando le disposizioni sul diritto di visita del genitore non collocatario, resta salva la possibilità per il minore di rimodulare in accordo con il padre,
i tempi di permanenza presso l'abitazione paterna, tenuto conto degli impegni scolastici ed extrascolastici del minore così come delle esigenze di socializzazione tipiche dell'età adolescenziale.
2 4/a) In occasione delle festività della Vigilia di Natale, giorno di Natale, vigilia di
Capodanno, giorno di Capodanno, Pasqua, Pasquetta, Ferragosto, il figlio minorenne trascorrerà con i genitori separatamente dette festività nel modo seguente: Per_1 il primo anno: Vigilia di Natale (24 dicembre), Natale (25 dicembre) e Santo TE
(26 dicembre) con la madre;
il giorno della Pasqua, il giorno della Pasquetta, la vigilia di Capodanno e giorno del
Capodanno con il padre e così alternandosi vicendevolmente per i successivi anni a venire.
Durante le vacanze estive il figlio minore potrà trascorrere con i genitori un Per_1 periodo di 15 giorni anche non consecutivi sempre tenendo conto di altri eventuali impegni e/o esigenze personali dell'adolescente. I tempi e i modi di frequentazione verranno concordati tra i genitori entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno.
È fatta salva la possibilità per i due genitori di stabilire, in modo condiviso, diversi giorni, orari e periodi feriali.
5. Il sig. entro il 5 di ogni mese verserà a titolo di contributo paterno Parte_2 al mantenimento dei figli e la somma complessiva Persona_2 Persona_1 pari ad €400,00 nel seguente modo:
- €200,00 (duecento/00) mensili verranno versati alla moglie Parte_1 mediante accredito su conto corrente a questa intestato, a solo titolo di mantenimento ordinario del figlio minore Persona_1
- €200,00 (duecento/00) mensili verranno versati tramite accredito su conto corrente intestato al figlio maggiorenne Persona_3
L'assegno sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici
ISTAT al consumo, decorso un anno dall'omologazione della separazione.
6. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo quanto previsto da “il Protocollo di intesa per la individuazione
e la gestione delle spese a favore dei figli nei procedimenti civili in materia di famiglia” del Tribunale Ordinario di Avezzano già in loro possesso per la disciplina delle voci di spesa e di tutto quanto in esso contemplato.
7. L'Assegno Unico Universale per il figlio minorenne verrà ripartito in parti Per_1 uguali al 50% così come stabilito dalla legge. Con riferimento al figlio maggiorenne, sarà cura di quest'ultimo inoltrare autonomamente la domanda presso gli enti preposti.
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8. Entrambi i coniugi prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 13 febbraio 2024 i coniugi, e Parte_1 Parte_2
deducendo di aver contratto matrimonio concordatario in data 3 agosto 2003
[...] dal quale sono nati i figli (nato ad Avezzano, il [...], ad [...] Persona_2
maggiorenne) e (nato ad Avezzano, il [...] ad [...] minorenne), hanno Per_1
adito congiuntamente l'intestato Tribunale chiedendo pronunciarsi la separazione personale dei coniugi cumulativamente al divorzio, alle condizioni di cui al ricorso depositato in atti e successivamente integrate con il deposito di note scritte.
All'udienza del 15 maggio 2024, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dai coniugi, il giudice ha preso atto della espressa volontà delle parti di non riconciliarsi e di procedere con la separazione e col successivo divorzio alle condizioni così come integrate con il deposito di note scritte del 02/05/2024, riportandosi, inoltre, al piano genitoriale depositato in atti. I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni riportandosi all'accordo e chiedendo l'accoglimento delle condizioni ivi stabilite.
Il giudice istruttore ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
2. La domanda di separazione dei ricorrenti può trovare accoglimento.
Ed invero, sulla base delle allegazioni delle parti, risulta pacifico che la prosecuzione della convivenza coniugale sia divenuta in effetti intollerabile. Devono, pertanto reputarsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c..
Quanto alle condizioni della separazione, il Collegio, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti, ritiene che le condizioni concordate (sopra riportate) siano condivisibili in quanto adeguate e congrue in relazione alle condizioni economiche delle parti e al superiore interesse della prole. Pertanto, valutata la non contrarietà delle condizioni previste alle norme imperative o di ordine pubblico, le recepisce così come concordate dalle parti.
4 3. Quanto alla domanda di pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, questa non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3 n. 2 lett. b) l. 898/1970.
La causa deve, pertanto, essere rimessa sul ruolo del giudice relatore che – trascorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi ovvero dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter, co. 5, c.p.c. – provvederà a verificare la volontà delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto previsto dall'art. 2 l. 898/1970. Le parti dovranno anche confermare, in tale sede, le condizioni già formulate con riferimento al divorzio.
4. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione complessiva dell'intero giudizio.
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
DICHIARA e OMOLOGA la separazione personale tra (nata ad Parte_1
Avezzano (AQ) il 5 dicembre 1980) e (nato a [...] in Parte_2 data 17 agosto 1980) alle condizioni di cui all'accordo sopra riportate.
DISPONE l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del
Comune di Tagliacozzo (AQ) nell'atto numero 20, parte II, Serie A, anno 2003.
SPESE DI LITE all'esito del giudizio.
PROVVEDE come da separata ordinanza alla rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore.
Così deciso in Avezzano nella camera di consiglio del 18 maggio 2024.
Il Presidente Il Giudice estensore dott.ssa Maria Proia dott.ssa Francesca Greco
Provvedimento redatto con la collaborazione delle tirocinanti ex art. 73 dott.sse Francesca Errichelli e
Silvia Gatti.
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