Sentenza 24 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 24/10/2003, n. 16014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16014 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2003 |
Testo completo
14. @3 14. 1 6 0 0 BBLICA ITALIANA 6 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SU R ADICASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE [8]} }} - VEDUIN Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: REINTEGRAZIONE. Dott. Vincenzo CALFAPIETRA - Presidente R.G.N. 20077/00 - Consigliere Cron. 32623 Dott. Alfredo MENSITIERI Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere Rep. 4209 Dott. Carlo CIOFFI Consigliere Ud.30/04/03 Dott. Vincenzo MAZZACANE Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LI GA, LI AU, TA NC, eredi del defunto LI AN, elettivamente domiciliati in ROMA VIA LUNGOTEVERE DEGLI INVENTORI 54, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MARCELLI, difesi dall'avvocato IGINO MARCELLI, giusta delega in atti;
ricorrenti -
contro
CA LO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE TRE CANNELLE 221 presso lo studio 2003 dell'avvocato GIANCARLO NAVARRA, difeso dall'avvocato LUCIANO BOLLE, giusta delega in atti;
729 -1- controricorrente avverso la sentenza n. 575/00 del Tribunale di LATINA, depositata il 15/05/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/04/03 dal Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE;
udito l'Avvocato MARCELLI Igino, difensore dei ricorrenti che ha chiesto accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha concluso per rigetto. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex articoli 1168 - 1170 C.C. ES AL conveniva in giudizio dinanzi al Pretore di Latina AN CA chiedendo in via principale di essere reintegrato nel possesso della veduta della quale assumeva essere stato SUBORDINE spogliato dal resistente e chiedendo in soluzione la manutenzione del possesso medesimo. A sostegno del ricorso, premesso di possedere in Norma un appartamento con ampio terrazzo sul quale negli anni 1969 1965 aveva fatto realizzare una inferriata alta circa un metro da utilizzare quale parapetto per l'affaccic con veduta diretta ed obliqua sulla sottostante proprietà di ND AL, assumeva che quest'ultimo, dopo aver edificato nel 1970 sul fondo confinante arrestando la costruzione a livello del terrazzo dell'esponente, nel 1972 aveva venduto al CA un appartamento posto а confine con quello di proprietà del ricorrente nonché il lastrico solare costituente il piano di copertura del fabbricato;
il AL esponeva che nel novembre 1994 il CA aveva installato a ridosso della ringhiera del terrazzo del ricorrente una inferriata alta due metri e lunga oltre cinque 3 metri che impediva l'esercizio della servitù di veduta mediante affaccio sul fondo confinante. Con ordinanza del 29.3.1995 il Pretore adito respingeva il ricorso. Proposta impugnazione avverso tale decisione da parte del AL cui resisteva il CA, il Tribunale di Latina con sentenza del 15.4.2000 rigettava l'appello. Il Tribunale, premesso come circostanza pacifica che nel 1970 ND AL aveva edificato sul fondo confinante di proprietà dell'appellante arrestando la sua costruzione a livello del terrazzo preesistente, rilevava che da allora la veduta vantata da ES AL non sussisteva più, considerato che la ringhiera da questi installata a suo tempo non aveva più la funzione di consentire di guardare ed affacciarsi sul fondo del vicino, ma semplicemente quella di separare le proprietà e segnare la linea di confine tra due terrazze a livello;
pertanto la cessazione del suddetto diritto di veduta comportava 1'infondatezza della doglianza dell'appellante per avere il CA costruito una inferriata nella sua terrazza seguendo la linea di confine tra le due proprietà. Per la Cassazione di tale sentenza TA AL, MA AL e AN AT quali eredi di ES AL hanno proposto un ricorso articolato in due motivi;
il CA ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo i ricorrenti, denunciando violazione dell'art. 112 c.p.c., assumono che la sentenza impugnata, affermando che, a seguito della edificazione da parte di ND AL sul fondo confinante e della realizzazione della copertura al livello del terrazzo dell'appellante, ES salina aveva perso il diritto di veduta sul fondo contiguo, è incorsa in un vizio di extra ed ultrapetizione;
invero ES AL non aveva chiesto l'accertamento dell'acquisto per usucapione del suddetto diritto di veduta, ma soltanto la tutela dello stato di fatto, ovvero del possesso della veduta che assumeva esercitare sul fondo confinante. Con il secondo motivo i ricorrenti, denunciando violazione degli articoli 2938 c.c. e 112 c.p.c., censurano la sentenza impugnata per avere rilevato d'ufficio la prescrizione del diritto di veduta sopra menzionat in assenza della necessaria 5 eccezione da parte del CA. Le suddette censure, da esaminare parzialmentecontestualmente in quanto almeno connesse sono fondate. Come evidenziato nella stessa sentenza impugnata, ES AL aveva proposto dinanzi al Pretore di Latina un ricorso per reintegrazione o manutenzione a tutela del possesso della servitù di veduta che assumeva esercitare sul fondo confinante del CA. Orbene il rilievo del giudice di appello in ordine alla intervenuta estinzione del diritto di veduta di ES AL per prescrizione a seguito di un mutamento dello stato dei luoghi ha introdotto nella controversia un profilo petitorio ad essa del tutto estraneo, attesa la natura esclusivamente possessoria della pretesa fatta valere dal AL e considerato, del resto, 10 stesso tenore delle difese svolte dal CA, che non ha mai sollevato alcuna eccezione di prescrizione in ordine al suddetto diritto di veduta. Tale erronea impostazione ha comportato il accertamento da parte della sentenza mancato. impugnata dei necessari presupposti per il 6 16014 della invocata tutela possessoria riconoscimento ovvero di una relazione di fatto corrispondente al possesso della servitù di veduta suddetta da parte del AL. Per la considerazione esposte il ricorso deve essere accolto;
conseguentemente la sentenza impugnata deve essere cassata, e la causa deve essere rinviata per un nuovo esame alla Corte di Appello di Roma che provvederà anche alla pronuncia sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'Appello di Roma anche per la pronuncia sulle spese del presente giudizio. Così deciso in Roma il 30.4.2003 V. ff Pres.difp Vincon Miralde estum IL CANCELLIERE G1 Paolo Talarico DEPOSITATO IN CANCELLERIA Lelezio 24 OTT. 2003 Roma CORTE SUPREMA CASSAZIONE TL CANCELLIERE 01 Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 4 2006 serie 4 al n.28850 CORTE versate €149.77 Il Cancelliero Ci apposta in calce alla copia autentica (art: 278 T:B: n°115 del 90/5/2002) CASSAZION R U S P M E 7