TRIB
Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 20/03/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
Sezione civile – lavoro
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Gela, Giulia Polizzi, nella causa iscritta al n° 1502 R.G.L. del 2024, promossa
D A
nato a [...] il [...] ed ivi residente nella via Seneca n.5 Parte_1
C.F.: rappresentata e difesa dall'avvocato Gaetano D'Arma, elettivamente C.F._1
domiciliato presso il proprio studio in via Cartesio n. 14, Gela;
- ricorrente -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Gela, via Europa Controparte_1
n.93; convenuta contumace
A seguito dell'udienza di discussione del 19/03/2025, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., esaminate le conclusioni rassegnate dalla parte costituita, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 429 c.p.c.
Completa di dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 6.12.2024 parte ricorrente in epigrafe, premettendo di aver lavorato sin dal 6.03.2010 alle dipendenze della come addetta alla reception con contratto a Controparte_1 tempo indeterminato, conveniva in giudizio la società datoriale per sentirla condannare alla reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro, previa declaratoria di illegittimità del licenziamento irrogatole in data 07.10.2024, oltre al risarcimento del danno pari ad un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, maturata dalla data del licenziamento fino a quella di effettiva reintegra e comunque non inferiore a
12 mensilità, oltre ai contributi previdenziali sulle somme erogate a titolo risarcitorio.
Evidenziava in particolare che, con nota del 07.10.2024 la società datrice di lavoro le aveva comunicato il licenziamento per giusta causa con la seguente motivazione “Con la presente le comunichiamo ufficialmente l'intenzione di risolvere il rapporto di lavoro intercorrente con la nostra società, in termini immediati e per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 del Codice civile. Tale decisione è dovuta al perdurare del suo comportamento insubordinato, litigioso e ingiurioso nei confronti dei colleghi e dei superiori, rendendo l'ambiente di lavoro non conforme alle normative disciplinari e pregiudicando il sereno svolgimento dell'attività lavorativa. Il rapporto fiduciario si è interrotto in maniera tale da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto. Il licenziamento avrà effetto immediato. Nessun preavviso le spetta”.
Deduceva dunque l'illegittimità del recesso datoriale sia sotto il profilo procedurale – essendo stato comminato in assenza della previa contestazione dell'addebito disciplinare, in violazione dell'art. 7, comma 2 della L. n . 300/1970 – che sostanziale, stante l'assoluta infondatezza dei fatti posti a sostegno, peraltro assolutamente generici e non circostanziati, essendo la lavoratrice stata assente dal posto di lavoro per un considerevole arco temporale prossima alla data di inoltro della lettera di licenziamento (segnatamente per fruizione di congedo di maternità dal 20.02.2023 al
05.07.2024, ed in seguito di giorni di ferie dal 15.07.2024 al 15.09.2024 e dal 21.09.2024 al
06.10.2024).
Chiedeva pertanto accogliersi le seguenti conclusioni: “Fissare l'udienza di discussione della causa a norma dell'art. 415, c. 2° cpc, reiectis adversis, ritenere e dichiarare la nullità e/o illegittimità del licenziamento impugnato per i motivi spiegati in narrativa e conseguentemente disporre la reintegrazione, oltre al risarcimento del danno pari all'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, maturata dalla data del licenziamento fino a quella di effettiva reintegra e comunque non inferiore a 12 mensilità, oltre ai contributi previdenziali sulle somme erogate a titolo risarcitorio. Con vittoria di spese e compensi di causa”.
Pur ritualmente evocata in giudizio, non si costituiva la società convenuta, di cui va pertanto in limine litis dichiarata la contumacia. La causa, in assenza di alcuna istruttoria diversa da quella documentale, veniva dunque decisa a seguito dell'udienza del 19.03.2025, sostituita con lo scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
Va in punto di diritto premesso, giacché dirimente nel caso di specie, che in tema di licenziamento disciplinare, l'onere probatorio della giusta causa, posto dall'art. 5, L. n. 604/66 a carico del datore di lavoro, comporta che questi fornisca la prova completa di tutti gli elementi della fattispecie e richiede, altresì, che tale prova sia certa, non essendo previsto nel nostro ordinamento un licenziamento fondato esclusivamente su prove indiziarie. È, invero, la parte datoriale a dover dimostrare in giudizio sia che il fatto addebitato sia effettivamente accaduto, sia la ricorrenza dell'elemento soggettivo della condotta addebitata (cfr. ex multis Cassazione civile sez. lav.,
09/06/2014, n.12882). Sicché, in mancanza di tale prova, il datore di lavoro convenuto in sede di impugnativa del licenziamento, se contumace, resterà soccombente (cfr. Cass. n. 3961/1995).
Ciò posto, è dunque di palmare evidenza che nel caso in cui, come quello di specie, il datore di lavoro non si costituisca in giudizio, non assolvendo agli oneri probatori su di sé gravanti, deve escludersi la sussistenza della giusta causa di licenziamento addotta a sostegno del recesso datoriale.
Pertanto, a mente della citata normativa ed alla luce dei superiori rilievi, il licenziamento irrogato nei confronti della ricorrente va annullato.
Per completezza di motivazione, sebbene il carattere assorbente delle considerazioni che precedono, va inoltre evidenziato che l'illegittimità del recesso datoriale emerge anche sotto un ulteriore profilo, che porta con sé le medesime conseguenze in punto di tutela che di seguito si verranno a rassegnare. Non risulta, invero, che la lettera di licenziamento fosse stata debitamente preceduta dall'inoltro della lettera di contestazione degli addebiti, peraltro formulati in modo talmente generico da far quanto meno porre un dubbio in ordine alla natura ritorsiva del licenziamento rispetto allo stato di maternità della lavoratrice, circostanza in favore della quale milita peraltro un oggettivo dato temporale, vale a dire l'irrogazione della sanzione espulsiva allorchè era appena decorso (id est da appena due giorni) il divieto di licenziamento di cui all'art. 54 D.Lgs. n. 151 del 2001.
Sul punto, la Suprema Corte è granitica nell'affermare che “In tema di licenziamento disciplinare, il radicale difetto di contestazione dell'infrazione determina l'inesistenza dell'intero procedimento, e non solo l'inosservanza delle norme che lo disciplinano, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria, di cui al comma 4 dell'art. 18 della l. n. 300 del 1970, come modificato dalla l. n. 92 del 2012, richiamata dal comma 6 del predetto articolo per il caso di difetto assoluto di giustificazione del provvedimento espulsivo, tale dovendosi ritenere un licenziamento disciplinare adottato senza alcuna contestazione di addebito” (Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza,
24/02/2020, n. 4879).
Alla luce di quanto esposto, le medesimo conclusioni si impongono dunque in relazione ad entrambi i motivi di doglianza rimostrati dalla lavoratrice, essendo rimasta indimostrata, parimenti alla ricorrenza dei fatti posti alla base del licenziamento, anche la circostanza che la parte datoriale avesse previamente comunicato alla la lettera di contestazione disciplinare, secondo quanto Pt_1 imposto dall'art. 7, comma 2 della L. n . 300/1970.
Il licenziamento comminato alla lavoratrice, odierna ricorrente, va pertanto annullato.
A tale declaratoria discendono gli effetti giuridici previsti dall'art. 3, comma 2 del D. Lgs. 15 giugno
2015, n. 23, applicabile ratione temporis [stante l'intervenuta conversione del contratto a tempo determinato, a seguito di diverse proroghe, in contratto a tempo indeterminato in data 13.05.2016, dunque successivamente all'entrata in vigore del decreto. Cfr, sul punto Cass. civ., Sez. lavoro,
Sentenza, 16/01/2020, n. 823secondo cui:” L'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 23 del 2015, si interpreta nel senso che il regime del cd. "contratto a tutele crescenti" si applica ai contratti a tempo determinato stipulati anteriormente al 7 marzo 2015 (data di entrata in vigore del suddetto decreto) nelle ipotesi in cui gli effetti della conversione del rapporto - a seguito di novazione ovvero in ragione del tipo di vizio accertato - si producano con decorrenza successiva alla predetta data, mentre risulta irrilevante l'epoca della pronuncia giudiziale di accertamento della nullità dell'apposizione del termine, posto che quest'ultima, avendo efficacia meramente dichiarativa, opera con effetto "ex tunc" dalla illegittima stipulazione del contratto”], che accorda al lavoratore, in caso di licenziamento intimato per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, la tutela reintegratoria o in alternativa un'indennità sostitutiva della reintegrazione pari a quindici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Al lavoratore spetta poi in ogni caso il diritto a percepire, a titolo di risarcimento del danno, un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto l'eventuale aliunde perceptum, indennità che non può comunque eccedere le dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto.
La richiamata tutela reintegratoria, in forza del disposto di cui all'art. 9 del citato D. Lgs., può essere peraltro invocata solo nel caso in cui il datore di lavoro superi il requisito dimensionale tratteggiato dall'articolo 18, ottavo e nono comma, della legge n. 300 del 1970 (richiamato per relationem), circostanza che sarebbe stata anch'essa onere della società fornire (Cfr. sul punto Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 19/04/2017, n. 9867 secondo cui: “In tema di riparto dell'onere probatorio, ai fini dell'applicazione della tutela reale o obbligatoria al licenziamento di cui sia accertata l'invalidità, sono fatti costitutivi del diritto soggettivo del lavoratore a riprendere l'attività
e, sul piano processuale, dell'azione di impugnazione del licenziamento, esclusivamente l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e l'illegittimità dell'atto espulsivo, mentre le dimensioni dell'impresa, inferiori ai limiti stabiliti dall'art. 18 st.lav., costituiscono, insieme al giustificato motivo del licenziamento, fatti impeditivi che devono, perciò, essere provati dal datore di lavoro.
L'assolvimento di un siffatto onere probatorio consente a quest'ultimo di dimostrare, ex art. 1218
c.c., che l'inadempimento degli obblighi derivatigli dal contratto non è a lui imputabile e che, comunque, il diritto del lavoratore a riprendere il suo posto non sussiste, con conseguente necessità di ridurre il rimedio da lui esercitato al risarcimento pecuniario, perseguendo, inoltre, la finalità di non rendere troppo difficile l'esercizio del diritto del lavoratore, il quale, a differenza del datore di lavoro, è privo della "disponibilità" dei fatti idonei a provare il numero dei lavoratori occupati nell'impresa”).
Nel caso di specie, stante la contumacia del datore di lavoro e la conseguente mancata introduzione in giudizio di elementi a sostegno della contestazione, il fatto contestato deve ritenersi indimostrato e, quindi, insussistente, senza ulteriori oneri probatori a carico del dipendente. Il datore di lavoro avrebbe infatti dovuto fornire in giudizio la prova certa e completa di tutti gli elementi della fattispeci, non essendo previsto nel nostro ordinamento un licenziamento fondato esclusivamente su prove indiziarie.
Pertanto, l'inadempimento di tale onere, che deve peraltro vertere non solo sulla sussistenza del fatto materiale contestato, ma anche sulla consapevolezza e volontarietà del lavoratore riguardo all'illiceità del proprio comportamento, giustifica l'annullamento del licenziamento e l'eventuale reintegrazione del lavoratore;
conclusione, quest'ultima, confermata dalla più recente giurisprudenza di legittimità (cfr. da ultimo Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 06/02/2025, n. 2976 e Cass. civ., Sez. lavoro, Ordinanza, 26/07/2024, n. 20891).
Alla stregua di quanto esposto, in definitiva, il licenziamento va annullato ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 23/2015, e la parte convenuta va pertanto condannata alla reintegrazione della lavoratrice nel posto di lavoro precedentemente occupato, oltre al risarcimento del danno in favore della stessa mediante il pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, nonché alla rivalutazione monetaria ed interessi legali come per legge.
In considerazione dell'anzianità della lavoratrice (di oltre 15 anni) nonché del comportamento stragiudiziale tenuto dalla società datrice di lavoro (la quale ha, come detto, omesso la preventiva contestazione dell'addebito, nonché irrogato il licenziamento disciplinare sulla scorta di motivazioni espresse in un contegno estremamente generico, oltre che a ridosso del termine di operatività del divieto di licenziamento di cui all'art. 54 D.Lgs. n. 151 del 2001), ritiene il Giudicante di porre a carico della società convenuta il pagamento dell'indennità risarcitoria onnicomprensiva nella misura massima di 12 (dodici) mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, senza alcuna deduzione dell'aliunde perceptum e percipiendum, essendosi la Pt_1
iscritta nelle liste di disponibilità (cfr. all. n. 4 al ricorso) in data 03.12.2024, dunque pressoché tempestivamente, essendo il licenziamento stato comunicato in data 07.10.2024, e versando comunque tuttora in stato di disoccupazione involontaria, secondo quanto dalla stessa dedotto e su cui, in assenza di contrari indici probatori, non v'è motivo di dubitare.
La soccombenza del convenuto regola la distribuzione delle spese di lite, le quali vanno liquidate come in dispositivo ex D.M. 55/2014 tenuto conto, ex art. 5 comma 2 D.M. citato, del valore della controversia e dell'attività in concreto svolta [causa di valore indeterminabile, complessità bassa, parametri minimi per attività di studio, introduttiva e decisionale].
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice del lavoro, in accoglimento del ricorso,
- annulla il licenziamento intimato dalla società convenuta di cui dichiara la Controparte_1
contumacia, alla ricorrente e, per l'effetto, la condanna a reintegrare nel Parte_2 posto di lavoro nonché a versare a quest'ultima un'indennità nella misura pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali come per legge;
- condanna la parte convenuta alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.689,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA, se dovute come per legge.
Così deciso in Gela il 20.03.2025
IL GIUDICE
Giulia Polizzi