Articolo 3 della Legge 13 luglio 1957, n. 669
Articolo 2
Versione
24 agosto 1957
Art. 3.
All'onere di 750 milioni di lire relativo all'esercizio finanziario 1957-58 si provvedera' a carico del fondo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 24 agosto 1957