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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 07/05/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. 57/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.Lucio Benvegnù Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli Consigliere rel.
Dott. Giuliano Berardi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 57/2024 RG promossa con atto di citazione in appello notificato il 19.02.2024
DA
(C.F. ) con il proc. e dom. Avv. Gabriele Fantin del Parte_1 C.F._1
Foro di Pordenone, giusta procura in atti;
- APPELLANTE -
CONTRO
Controparte_1
(C.F. , (C.F. ) con il
[...] P.IVA_1 Controparte_2 C.F._2
proc. e dom. Avv. Roberto Longhin del Foro di Torino giusta procura in calce all'atto di comparsa di costituzione e risposta in appello;
-APPELLATI -
1
OGGETTO: per la riforma della sentenza del Tribunale di Udine n. 63/2024 (cron. 244/2024 –
Rep. 93/2024) emessa il 18/01/2024, depositata in data 19/01/2024 notificata in data 22/01/2024;
Causa iscritta a ruolo il 22.02.2024 e trattenuta in decisione nella camera di consiglio del 26.03.2025
sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“In via pregiudiziale: ritenuta la rilevanza ai fini del decidere e la manifesta fondatezza della questione ai sensi dell'art. 23, comma 2, L. ln. 87/1953., rimetta l'adita Corte di Appello gli atti alla Corte
Costituzionale, in relazione alle seguenti questioni di legittimità costituzionale:
A) illegittimità costituzionale dell'art. 4 d.l. 44/2021 conv. in l. 76/2021 per violazione dei principi di proporzionalità, adeguatezza, ragionevolezza ed uguaglianza di cui all'art. 3 Costituzione e dell'art. 32 Costituzione nella parte in cui non prevede a) che non debbano essere vaccinate le persone che hanno contratto naturalmente l'infezione e la malattia ovvero b) che non costituisca causa di esonero alla vaccinazione la contrazione dell'infezione e la malattia naturale ovvero c) che non costituisca requisito essenziale per l'esercizio della professione sanitaria oltre alla vaccinazione anche la contrazione naturale dell'infezione e della malattia;
B) illegittimità costituzionale dell'art. 4 D.L. 44/2021 convertito in L. 76/2021 nella parte in cui prevede che il trattamento sanitario obbligatorio della vaccinazione per la prevenzione dell'infezione costituisca requisito essenziale per lo svolgimento dell'attività lavorativa dei professionisti sanitari obbligati ai sensi del comma 1, e la cui mancata somministrazione causa la sospensione dell'attività
e dall'esercizio delle professioni sanitarie ai sensi del comma 4, per contrasto con l'art. 3 (adeguatezza e proporzionalità), 4 (diritto al lavoro),
2 32, comma 2 (per compressione della libertà di autodeterminazione sanitaria), art. 35 e 36 (tutela del lavoro e della retribuzione dignitosa) della Costituzione nel caso dei vaccini Covid 19, non autorizzati all'immissione in commercio per prevenire l'infezione e la trasmissione del virus Sars-Cov 2;
Nel merito in via principale:
- all'esito della dichiarata incostituzionalità della norma di cui all'art. 4 D.L. 44/2021 conv. in L.
76/2021, ed in ogni caso accertato e dichiarato che i provvedimenti a) delibera ud n. 158 CP_3
del 26/01/2022 (trasmessa con lettera prot. 766 classe 03.07 -fascicolo 6886 del 27/01/2022) a firma del presidente, comunicazione con lettera prot. 1292 classe 03.07 -fascicolo 7952 del CP_4
15/02/2022), delibera Ud n. 237 del 23/02/2022 (trasmessa con lettera prot. 1524 classe CP_3
03.02 -fascicolo 1454 del 24/02/2022) a firma del presidente dell' Controparte_1
e del suo Presidente dott. ed in ogni caso
[...] Controparte_2
tutti gli atti connessi e/o presupposti e/o consequenziali – come prodotti - e le sospensioni adottate di fatto con annotazione nell'Albo dagli stessi nei confronti del Dott. sono illegittime ed Parte_1
emanate in violazione di legge, con causazione dell'ingiusto danno della sospensione dall'esercizio della professione sanitaria, condannarsi tra loro in solido Controparte_1
e del suo Presidente dott. al risarcimento del
[...] Controparte_2
danno subito dal dott. per mancato guadagno per € 35.582,00 ovvero la maggiore o Parte_1
minore somma risultante di giustizia, oltre interessi legali dalla messa in mora al saldo;
- accertato e dichiarato che l'illegittima condotta e l'operato del Presidente dell'
[...]
dott. integra la fattispecie Controparte_1 Controparte_2
di reato di abuso d'ufficio ex art. 323 c.p. e/o di violenza privata ex art. 610 c.p. ed in ogni caso ha causato un danno ingiusto al dott. condannarsi il dott. al Parte_1 Controparte_2
risarcimento danni ex art. 2043, 2059 c.c. e 185 c.p. risultanti di giustizia, o determinata anche in via equitativa dal Giudice, oltre interessi legali dalla messa in mora al saldo;
- nell'ipotesi di accoglimento delle domande superiori, preso atto ed accertata la mancata partecipazione
3 dell'Ordine e del dott. , al procedimento di negoziazione assistita, condannarsi i medesimi , ai CP_2
sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore del dott. Pt_1
Spese di lite di primo grado e di fase di appello rifuse con restituzione dell'imposta di registro di €
200,00 della sentenza di primo grado versata dall'attore (cfr all. 3).
IN VIA ISTRUTTORIA: ammettersi consulenza tecnica d'ufficio medica sui seguenti quesiti:
a) “Dica il CTU, disaminate le determine AIFA di approvazione dei pro-farmaci denominati vaccini -1 (cfr. docc. 39-42), disaminati altresì i fogli Illustrativi dei medesimi prodotti
(cfr. docc. 43-52), ed acquisite ove necessarie ulteriori informazioni presso AIFA ed EMA in relazione ai medesimi prodotti, se i medesimi abbiano come indicazione terapeutica la prevenzione dall'infezione Sars-Cov-2;
b) Dica il CTU, disaminati le determine AIFA di approvazione dei pro-farmaci denominati vaccini
-1 (cfr. docc. 39-42), disaminati altresì i fogli Illustrativi dei medesimi prodotti (cfr. docc. 43-
52), ed acquisite ove necessarie ulteriori informazioni presso AIFA ed EMA in relazione ai medesimi prodotti, se i medesimi abbiano come indicazione terapeutica l'utilizzo su soggetti guariti dalla malattia -1;
c) Dica il CTU, disaminati le determine AIFA di approvazione dei pro-farmaci denominati vaccini
-1 (cfr. docc. 39-42), disaminati altresì i fogli Illustrativi dei medesimi prodotti (cfr. docc. 43-
52), ed acquisite ove necessarie ulteriori informazioni presso AIFA ed EMA in relazione ai medesimi prodotti, se i soggetti guariti siano stati inclusi negli studi presentati per l'approvazione di tali pro-
farmaci;
d) Dica il CTU, disaminata ed analizzata la letteratura scientifica disponibile secondo data di pubblicazione (cfr. docc. 59-75 dimessi, docc. 75-85 dimessi – ed acquisita ove occorre ulteriore documentazione scientifica ritenuta rilevante ed acquisita nel contraddittorio delle parti):
- Quale tipo di immunizzazione e di che durata fornisca l'immunizzazione naturale a seguito di contrazione
4 del virus Sars-Cov-2 in relazione alla reinfezione Sars-Cov-2, alla contrazione di nuova malattia
-1, ed ospedalizzazione;
- Quale tipo di immunizzazione e di che durata fornisca l'immunizzazione farmacologica indotta dai profarmaci denominati vaccini -1 (in relazione alle singole dosi ed al ciclo vaccinale completo previsto ex lege) in relazione alla reinfezione Sars-Cov-2, alla contrazione di nuova malattia Covid-
19 ed ospedalizzazione.
- Se sia sostenibile e/o altamente probabile dal punto di vista medico scientifico equiparare o ritenere similare all'immunizzazione farmacologica, l'immunizzazione naturale a seguito di contrazione del virus Sars-Cov-2 e contrazione della malattia -1.
- Dica il CTU se il rapporto rischio/beneficio sia positivo per chi ha contratto il virus e sviluppata la protezione da immunità naturale per i seguenti rischi da vaccinazione:
- Ipertensione arteriosa (si veda il Giornale Italiano di Cardiologia del Gennaio 2022 volume 23 n.1);
- IT (si veda a riguardo la pubblicazione comparsa in data giugno 2022 su International
journal of molecular Sciences https://www.mdpi.com/1422-0067/23/13/6940/html Dal titolo
“infiammazione intramiocardica dopo la vaccinazione COVID-19: una serie di casi comprovati da biopsia endomiocardica” e l' Aggiornamento sul rischio di miocardite e pericardite con vaccini mRNA pubblicato da AIFA in data 03/12/2021 recuperabile su https://www.aifa.gov.it/-
/aggiornamento-sul-rischio-di-miocardite-e-pericarditecon- vaccini-mrna);
- OM (Si veda a riguardo la pubblicazione dell'AIFA del maggio 2021, recuperabile su https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1289678/Documento_esperti_coagulazione.pdf)”.
Riammettersi in termini l'attore per causa allo stesso non imputabile (sopravvenienza dei documenti rispetto ai termini delle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c.) per la produzione dei documenti dimessi n. 134 (dichiarazione dei redditi 2022) e 135 (documento EMA 19/10/2023).”
Per parte appellata:
“NEL MERITO
5 Rigettare integralmente l'appello in quanto inammissibile e, comunque, infondato in fatto e in diritto per le ragioni esposte, nonché sfornito di prova.
Nella denegata ipotesi di suo accoglimento, contenere il danno liquidato nei limiti di quanto effettivamente provato ed imputabile alla condotta degli appellati.
Con vittoria di onorari e spese, maggiorati ex art. 4, comma 1 bis d.m. 55/2014 (introdotto dall'art. 1
d.m. 37/2018), oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
, medico dentista, conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Udine l' Parte_1 [...]
ed il suo presidente Controparte_1 CP_1 Controparte_2
contestando la legittimità di vari provvedimenti di sospensione adottati nei suoi confronti dall'Ordine
nell'anno 2022 per inadempimento degli obblighi vaccinali e chiedeva il risarcimento del danno patrimoniale indicato in euro 47.000,00 e del danno non patrimoniale indicato in euro 4.700,00.
Si costituivano le parti convenute contestando la fondatezza della domanda.
Con la sentenza impugnata il giudice di primo grado rigettava la domanda condannando Parte_1
alla rifusione delle spese di lite in favore dei convenuti.
Riteneva il giudice, dando applicazione al principio della c.d. “ragione più liquida”, che l'attore non avesse assolto l'onere della prova con riguardo alla dimostrazione del danno subito e al nesso di causalità tra danno ed evento;
secondo la sentenza di primo grado non erano sufficienti a dimostrare il danno patrimoniale le dichiarazioni dei redditi relative ai due anni precedenti al 2022 e quella dell'anno 2022, in quanto “i profitti di un libero professionista variano nel tempo per plurime
ragioni”.
Evidenziava il giudice che l'attore aveva anche dimesso le fatture emesse negli ultimi anni e quantificato il danno subito nella differenza tra quanto fatturato nel 2021 rispetto al 2022, ma riteneva che anche tale produzione documentale non costituisse prova certa del danno subito in determinati periodi, “in quanto l'attività di un medico libero professionista è variabile nel tempo”.
6 Neppure secondo il primo giudice era possibile il ricorso ad una liquidazione in via equitativa del danno, poiché l'attore avrebbe dovuto comunque provare che l'attività di fatto sarebbe stata espletata e gli avrebbe procurato un reddito;
a tal fine sarebbe stato inoltre necessario che l'impossibilità di una stima esatta del danno dipendesse da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegare e dimostrare gli elementi dai quali desumerne l'entità.
Secondo il giudice “sarebbe stato estremamente facile la prova del danno concretamente subito
mediante il deposito dell'agenda contenente gli appuntamenti prenotati e poi rimandati e la richiesta
di prova testimoniale dei soggetti che avevano richiesto l'appuntamento e la ragione per cui la visita
medica non é stata effettuata;
tanto più che, come pare evidenziarsi dalle fatture dimesse in atti,
l'attore lavorava per lo più per aziende”.
Quanto al danno non patrimoniale, la sentenza impugnata riteneva non vi fosse prova né allegazione dello stesso.
Avverso la sentena proponeva appello con cinque motivi. Parte_1
Con il primo motivo l'appellante lamentava che la decisione di primo grado avesse abusato del principio della ragione più liquida, dovendo invece il giudice verificare ed accertare l'illegittimità
deli provvedimenti di sospensione, oggetto di causa, emessi contra legem.
Osservava altresì l'appellante che il danno subito non consisteva solo nella cancellazione di appuntamenti già presi ma anche nell'impossibilità di prenderne di nuovi;
evindenziava che nell'anno
2020, in conseguenza degli illegittimi provvedimenti di sospensione, non aveva potuto lavorare per
189 giorni, e in quell'anno aveva avuto un fatturato di soli euro 19.351 a fronte di una media annua degli ultimi tre anni di euro 35.582.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante lamentava la mancata valutazione, da parte del primo giudice, del materiale probatorio offerto per la liquidazione del danno non patrimoniale, anche in via equitativa.
7 Evidenziava che la sospensione viene annotata nell'Albo e che egli per ben sette volte Parte_1
aveva dovuto sollecitare l'Ordine dei Medici al rispetto delle norme di legge;
dalle condotte contestate era stata lesa pertanto anche la sua dignità professionale.
Con il terzo motivo l'appellante evidenziava che con l'atto di citazione era stata espressamente richiesta una pronuncia sull'accertamento dell'illegittimità degli atti di sospensione e vi sarebbe sul punto omissione di pronuncia.
Dopo avere esposto la sequenza dei provvedimenti che lo avevano interessato, e precisato di essere stato in possesso di un primo certificato di differimento dlel'obbligo vaccinale fino al 2.02.2022, e di un secondo di data 18.02.2022, l'appellante deduceva di non essere stato inadempiente ad alcun obbligo, essendo da un lato in possesso di certificato medico di differimento, e dall'altro soggetto guarito dall'infezione e quindi rientrante nel differimento previsto ex lege, nei termini di cui alle circolari ministeriali, sino a 12 mesi dalla guarigione, ovvero fino al 5.03.2023.
Deduceva di essere stato sospeso illegittimamente per nove mesi (dal 27/01/2022 al 31/10/2022),
precisando che i brevi periodi in cui l'Ordine aveva revocato le sospensioni non gli avevano consentito di riprendere l'attività lavorativa e le collaborazioni con gli studi dentistici.
Con il quarto motivo di gravame l'appellante rilevava che il primo giudice non si era espresso sulle questioni di legittimità costituzionale sollevate dall'attore, che riproponeva, limitandole a quelle non oggetto di analisi nelle sentenze della Consulta sul d.l.44/2012 medio tempore pubblicate.
Con il quinto motivo di gravame censurava l'operato del primo giudice per non essersi Parte_1
questi pronunciato in ordine alla richiesta di rimessione in termini per il deposito della dichiarazione dei redditi 2023, quale documento soravvenuto, nonché per la produzione di lettere EMA del
19.10.2023.
Si costituivano anche in questo grado gli appellati ecependo l'inammissibilità dell'atto di appello.
Con riguardo al primo motivo gli appellati deducevano che correttamente il giudice aveva fatto applicazione del principio della ragione più liquida, non essendovi neppure una autonoma domanda di accertamento dell'illegittimità della sospensione ma solo domanda risarcitoria.
8 Osservavano gli appellati che l'attore avrebbe dovuto provare appuntamenti e visite che avrebbe fatto in mancanza di sospensione, e quanto avrebbe percepito per tali prestazioni già calendarizzate;
rilevavano che l'attore aveva dedotto di avere perso il rapporto di stabile collaborazione con gli studi e ma che ciò ben potrebbe essere conseguente al suo mancato rispetto CP_5 Controparte_6
dell'obbligo vaccinale;
rilevavano inoltre che dall'esame delle fatture agli atti emergeva che il rapporto dell'attore con e si era interrotto già anteriormente al primo CP_5 CP_6
provvedimento di sospensione.
Evidenziavano gli appellati che non risultava titolare di proprio studio professionale e non aveva Pt_1
allegato di avere ricevuto offerte di lavoro da altri studi che non avesse potuto accettare a causa della sospensione;
non sussisterebbero pertanto i presupposti per una liquidazione equitativa.
Con riguardo al danno non patrimoniale, rilevavano gli appellati che la sua sussistenza non può essere ritenuta in re ipsa.
Sostenevano gli appellati che la revoca con atto presidenziale urgente del 1.2.2022 della sospensiva,
poi ratificata dal Consiglio direttivo, era conseguenza di un errore per la confusione normativa dell'epoca, in quanto prima del d.l.24/2022 la guarigione dal virus non costituiva causa di revoca della sospensione, come chiarito dal Ministero della Salute con circolare del 17.2.2022; solo il d.l.24/2022 con effetto dal 25.3.2022 aveva considerato la cessazione temporanea della sospensione per i sanitari guariti, mentre in precedenza la guarigione non aveva effetto di sospensione della sospensione, salvo che vi fosse un certificato di differimento per pericolo per la salute.
Osservavano gli appellati che non aveva mai trasmesso all' il certificato di differimento Pt_1 Pt_2
del 18.2.2022 doc.10, e deducevano che dopo l'entrata in vigore del dl.24 l'Ordine in data 30.3.32022
aveva tempestivamente disposto la cessazione della sospensione.
Osservava l' di avere dapprima (con provvedimento del 30.3.22) disposto la Controparte_1
cessazione della sospensione di per 3 mesi, in ossequio alla Circolare del 3.3.2021, e Pt_1
successivamente, viste le pronunce del G.A. che ritenevano applicabile il termine di 6 mesi di cui alla
9 Circolare del 21.7.2021, era stata disposta con nota del 22.6.22 l'ulteriore proroga di 3 mesi;
quindi alla data del 29.7.22 veniva nuovamente sospeso. Pt_1
Sostenevano gli appellati che il termine non potrebbe comunque essere di 12 mesi come preteso dall'appellante, e rilevavano che la nota interpretativa del 29.3.2022 aveva chiarito che il sanitario doveva considerarsi inadempiente all'obbligo vaccinale qualora non effettuasse la dose entro 90
giorni.
Secondo quanto esposto dagli appellati, sulla base delle deduzioni dagli stessi svolte, residuerebbe solo la sospensione per periodo dal 28.4.22 al 22.6.22, ovvero tra il differimento disposto per 3 mesi e quello poi riconosciuto per 6 mesi;
in relazione a tale periodo mancherebbe tuttavia quantomeno l'elemento soggettivo del dolo o della colpa stante la grave incertezza interpretativa.
***
1. Anzitutto deve essere disattesa l'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello, posto che l'atto di citazione in appello risulta redatto secondo quanto disposto dall'art.342 c.p.c.,
contenendo una sufficiente individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata.
2. Nel merito si deve anzitutto rilevare che non pare condivisibile l'assunto del primo giudice,
posto a fondamento dell'applicazione del principio della c.d. “ragione più liquida”, secondo il quale l'attore non avrebbe fornito la prova del danno subito e del nesso di causalità tra danno ed evento.
Sono state infatti prodotte le dichiarazioni dei redditi e le fatture, al fine di comprovare un calo di fatturato;
il rilievo secondo il quale la prova del danno sarebbe stata agevole mediante il deposito dell'agenda contenente gli appuntamenti prenotati e poi rimandati non pare condivisibile;
il numero degli appuntamenti non comprova peraltro il fatturato, considerato che a seconda della tipologia di intervento i ricavi possono variare notevolmente.
Anche sotto il profilo del danno non patrimoniale, l'appellante ha dedotto l'annotazione delle sospensioni all'Albo, e la necessità di sollecitare per ben sette volte l'Ordine al rispetto della
10 normativa, circostanze che astrattamente potrebbero configurare un danno non patrimoniale risarcibile in via equitativa.
Pare quindi necessario esaminare, come richiesto dall'appellante, la legittimità dei singoli provvedimenti di sospensione.
3. La sequenza dei provvedimenti è stata la seguente:
in data 23/12/2021 l'Ordine recapitava al dott. invito a inviare la documentazione attestante la Pt_1
vaccinazione, ovvero il differimento o l'esenzione ovvero ancora l'appuntamento vaccinale.
In data 27/12/2021 il dott. inviava all'Ordine prenotazione vaccinale. Pt_1
In data 14/01/2022 il dott. inviava all'Ordine certificato di esenzione (rectius differimento) di Pt_1
gg. 20 emesso dal proprio Medico di Medicina Generale.
In data 27/01/2022 l'Ordine deliberava la sospensione del dott. dall'esercizio della professione Pt_1
per inadempimento all'obbligo vaccinale, poiché riteneva il certificato di differimento/esenzione non conforme alla legge, non attestando alcun pericolo per la salute che giustificasse il differimento.
In data 30/01/2022 il dott comunicava all'Ordine l'intervenuta positivizzazione - in data Pt_1
28/01/2022 – alla malattia -1 e riceveva il giorno 01/02/2022 dal Presidente dell'Ordine
comunicazione di revoca della sospensione.
In data 15/02/2022 il Presidente preannunciava di voler revocare nella seduta del 23/02/2022 la delibera di revoca della sospensione “in quanto come ribadito da indicazioni della e da CP_3
recenti orientamenti giurisprudenziali, la cancellazione della sospensione nei confronti dei sanitari
già sospesi, può essere operata solamente quando il sanitario fornisca dimostrazione di aver
concluso almeno il primo ciclo vaccinale come disciplinato dal comma 5, dell'art. 1 Lettera b) el D.L.
172/2021”.
Il dott. diffidava a mezzo di legale l'Ordine dall'emettere l'atto di sospensione;
in data 18.02.2022 Pt_1
Parte_ veniva rilasciato certificato medico di differimento del “per la durata prevista dalla normativa
e dalle Circolari del Ministero della Salute”.
11 L'Ordine provvedeva a comunicare all'appellante in data 24/02/2022 la delibera 23/02/2022 di sospensione dall'attività professionale;
tuttavia con provvedimento 31/03/2022 l'Ordine comunicava la revoca della sospensione, sul presupposto della contrazione della malattia in data 28/01/2022,
indicando che la sospensione avrebbe ripreso efficacia dal 28/4/2022 (ovvero 90 gg dopo la contrazione malattia) ove non fosse seguita vaccinazione.
Ripresa la sospensione dal 28/04/2022, la stessa restava efficace fino al 22/06/2022, data in cui l'Ordine provvedeva alla revoca con la seguente motivazione:
“La presente per comunicarLe che il termine di cessazione temporanea degli effetti della sospensione
dall'esercizio della professione disposta nei suoi confronti ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 24
marzo 2022, n. 24 e aumentato di ulteriori tre mesi (90 giorni) rispetto alla scadenza prevista nella
delibera del consiglio direttivo n. 271 del 30/03/2022”.
Ripresa la sospensione, questa veniva infine revocata dall'Ordine a far data dal 01/11/2022 a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 162/2022, che aveva anticipato a tale data la cessazione degli obblighi vaccinali rispetto alla data del 31/12/2022.
L'appellante ha quindi dedotto di essere stato sospeso illegittimamente per nove mesi (dal 27/01/2022
al 31/10/2022), evidenziando che nei brevi periodi in cui le sospensioni erano state revocate, egli non aveva potuto di fatto riprendere l'attività lavorativa e le collaborazioni con gli studi dentistici.
3.1 Si deve anzitutto rilevare che la prima sospensione è stata brevissima, dal 27 al 31 gennaio;
un intervallo di tempo così esiguo, comprendente solo tre giorni lavorativi, non richiede neppure di valutare la legittimità del provvedimento, essendo irrilevante ai fini risarcitori. Si deve tuttavia rilevare che il certificato del medico di medicina generale che attestava l'esenzione dall'obbligo vaccinale era del tutto generico (“in attesa di accertamenti clinico strumentali “) mentre era necessaria l'attestazione di specifiche condizioni cliniche documentate (pur se le stesse non dovevano essere specificamente indicate), e peraltro il certificato aveva validità solo fino al 2/02/2022.
L'art. 4, comma 2 del D.L. 44/2021 prevedeva infatti: “Solo in caso di accertato pericolo per la salute,
in relazione a specifche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale,
12 nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti
SARS-CoV-2, non sussiste l'obbligo di cui al comma 1 e la vaccinazione può essere omessa o
differita.”
3.2 Deve essere poi esaminata la delibera 237 di data 23/02/2022 con la quale è stata disposta di sospensione dall'attività professionale del dott. Pt_1
Tale delibera dell'Ordine era stata preceduta da un “preannuncio” da parte del Presidente, che tuttavia non è un provvedimento rilevante sulla posizione professionale dell'appellante.
Con la delibera di data 23/02/2022 si dava atto della necessità di riesaminare la posizione del dott.
“in quanto, come da indicazioni della Fnomceo, la cancellazione della sospensione può essere Pt_1
operata solamente quando il sanitario fornisca dimostrazione di aver concluso almeno il primo ciclo
vaccinale, come disposto dal comma 5 dell'art. 1 lettera b) del DL 172/2021. In tal senso viene
precisato che “la guarigione del sanitario non è elemento determinante in quanto l'Ordine deve
accertare lo stato di avvenuta vaccinazione del Professionista”.
Tale provvedimento deve ritenersi, con riguardo alla normativa vigente all'epoca della sua adozione,
legittimo, in quanto prima del d.l.24/2022 la guarigione non costituiva causa di revoca della sospensione;
secondo l'art.4 co.9 del d.l.n.44/2021, infatti, solo l'assolvimento dell'obbligo vaccinale comportava il venir meno della sospensione, e l'art. 4, comma 1, D.L. 44/2021 prevedeva che “La
vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento
delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati.”
Pertanto, all'epoca, per il personale sanitario, la guarigione non costituiva causa di temporanea sospensione dell'obbligo vaccinale, salvo che vi fosse un certificato di differiemento per pericolo per la salute.
Solo il d.l.24/2022, con effetto dal 25/03/2022, ha introdotto la cessazione temporanea della sospensione per i sanitari guariti, così disponendo: “In caso di intervenuta guarigione l'Ordine
professionale territorialmente competente, su istanza dell'interessato, dispone la cessazione
13 temporanea della sospensione, sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in
base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della salute”.
La normativa relativa all'obbligo vaccinale per il personale sanitario aveva carattere speciale rispetto a quella relativa ai soggetti ultra cinquantenni in genere.
Parte appellata ha eccepito l'inammissibilità del richiamo a tale normativa (art.4 quater comma 2 d.l.
44/2021), in quanto operato da parte appellante solo nella memoria conclusionale di primo grado e in quanto deduzione fondata su un fatto nuovo non allegato in precedenza, ovvero l'età del dott. Pt_1
superiore a 50 anni.
Si osserva in ogni modo come lo stesso art.4 quater comma 1 d.l. 44/20021 recava la precisazione
“fermo restando quanto previsto dagli articoli 4, 4 bis, 4-ter, 4-ter.1 e 4-ter.2”.
3.3 L'appellante ha poi dedotto di essere stato in possesso di un secondo certificato di differimento vaccinale del 18/02/2022 del suo medico di medicina generale che differiva la vaccinazione in quanto soggetto guarito sulla base delle circolari del Ministero della Salute.
Non vi è tuttavia prova dell'invio all'Ordine dei Medici di tale certificato, non risultando esso allegato
(contrariamente a quanto dedotto dall'appellante) alla diffida del legale doc.9, né in altro modo trasmesso;
in ogni caso lo stesso ha contenuto generico, non specifica la durata della sua validità e non attesta alcuna concreta incompatibilità tra malattia e vaccinazione.
3.4 Con provvedimento 31/03/2022 l'Ordine comunicava la revoca della sospensione sul presupposto della contrazione della malattia in data 28/01/2022, indicando che la sospensione avrebbe ripreso efficacia dal 28/4/2022 (ovvero 90 gg. dopo la contrazione malattia) ove non fosse seguita vaccinazione.
Tale provvedimento trovava fondamento nella modifica normativa di cui al citato d.l.24/2022, e con esso l' era tempestivamente intervenuto per dare attuazione alla novella. Controparte_1
3.5 Secondo l'art.4 quater comma 2 del d.l.44/2021 l'infezione determinava il differimento della vaccinazione fino alla prima data utile prevista sulla base delle circolari del Ministero della Salute.
Si è posto quindi il problema di individuare quale fosse la circolare ministeriale cui fare riferimento.
14 Vi era stata una prima circolare del Ministero della Salute di data 3/03/2021 n.8284 con la quale era stato indicato che nei confronti dei soggetti mai vaccinati e guariti dall'infezione era possibile considerare la somministrazione di un'unica dose di vaccino anti-SARS-CoV-2/COVID19, “purché
la vaccinazione venga eseguita ad almeno 3 mesi di distanza dalla documentata infezione e
preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa”.
Era poi intervenuta una seconda circolare del 21/07/2021, la quale indicava che “è possibile
considerare la somministrazione di un'unica dose di vaccino anti-SARSCoV-2/COVID-19 nei
soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2 (decorsa in maniera sintomatica o asintomatica),
purché la vaccinazione venga eseguita preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa e comunque non
oltre 12 mesi dalla guarigione”.
L nell'indicare che la sospensione avrebbe ripreso efficacia dal Controparte_1
28/04/2022 (ovvero 90 gg. dopo la contrazione malattia) ove non fosse seguita vaccinazione, aveva fatto propria l'indicazione contenuta nella circolare del 3/03/2021.
Conseguentemente, la sospensione nei confronti del dott. aveva ripreso efficacia dal 28/04/2022, Pt_1
ed era durata fino al 22/06/2022.
In seguito ad alcune pronunce cautelari del giudice amministrativo, che ritenevano applicabile il più
lungo termine semestrale di cui alla Circolare del 21/07/2021 n.32884, con nota del 22/06/2022
l'appellante veniva reintegrato nell'esercizio della professione, con applicazione cautelativa del termine di 6 mesi dalla contrazione della malattia.
Alla scadenza del termine semestrale, in data 29/07/2022, riprendeva automaticamente effiacia la sospensione, e solo a seguito di intervento legislativo l'Ordine revocava la sospensione a far data dal
1/11/2022.
3.6 L'appellante nelle proprie difese ha fatto riferimento al termine di 12 mesi, sostenendo che sulla base di tale previsione egli sarebbe stato esonerato dall'obbligo vaccinale fino al 5/02/2023.
Tale tesi deve essere disattesa, sulla base del tenore letterale circolare del 21/07/2021, la quale indicava che “è possibile considerare la somministrazione di un'unica dose di vaccino anti-
15 SARSCoV-2/COVID-19 nei soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2 (decorsa in maniera
sintomatica o asintomatica), purché la vaccinazione venga eseguita preferibilmente entro i 6 mesi
dalla stessa e comunque non oltre 12 mesi dalla guarigione”.
Deve ritenersi infatti che l'arco temporale ivi indicato, ovvero quello compreso tra 6 mesi e un anno dalla guarigione, costituisse solo il periodo di tempo nel quale poteva ritenersi sufficiente somministrare una sola dose di vaccino;
ciò non toglie che l'obbligo vaccinale debba ritenersi immediatamente esigibile nel momento in cui la prima dose poteva essere somministrata, ovvero entro 6 mesi dalla guarigione.
In realtà pare sostenibile la tesi per la quale il termine di esigibilità dell'obbligo vaccinale sia rimasto quello di tre mesi previsto dalla circolare n.8284 del 3/03/2021, la quale indicava che la vaccinazione doveva essere eseguita “ad almeno 3 mesi di distanza dalla documentata infezione e preferibilmente
entro i 6 mesi dalla stessa”.
In materia di obbligo vaccinale, infatti, deve aversi riguardo al periodo minimo di esigibilità, ovvero quello di tre mesi;
entrambe le circolari, quella del 3/03/2021 e quella del 21/07/2021, fanno riferimento ad un intervallo “preferibilmente entro i 6 mesi” , ma solo quella del marzo 2021 indica un termine minimo non derogabile, e solo questo deve ritenersi avere efficacia precettiva;
dopo la scadenza dei 3 mesi, l'obbligo vaccinale riprende vigore, non potendo, in quanto cogente, essere compresso se non in misura minima.
4. In ogni modo, quanto al periodo dal 28/04/2022 al 22/06/2022, durante il quale, adottando un'interpretazione della circolare del 21/07/2021 più estensiva, l'appellante potrebbe ritenersi illegittimamente sospeso dall'esercizio della professione, si deve rilevare che non sarebbe in ogni caso ravvisabile l'elemento soggettivo del dolo o della colpa nella condotta dell'Ordine,
stante la situazione di grave incertezza interpretativa che peraltro tuttora permane, in attesa di un pronunciamento chiarificatore della Suprema Corte.
Parte appellata ha inoltre richiamato la nota dell'Ufficio di Gabinetto del Ministero della Salute
29/03/2022, la quale aveva chiarito che “la somministrazione di un vaccino anche al fine
16 dell'adempimento dell'obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e per gli operatori
di interesse sanitario non può ritenersi esigibile: - per 90 giorni a partire dalla data del test
diagnostico positivo in caso di infezione da SARS-CoV-2 in soggetti mai vaccinati…”.
5. L'appellante ha poi in subordine chiesto sollevarsi questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, D.L. 44/2021 che prevedeva: “La vaccinazione costituisce requisito essenziale per
l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati”;
evidenziava che al contrario l'art. 9 del D.L. 52/2021equiparava la durata (sei mesi) e l'utilizzo
(accesso alle attività ed ai luoghi di lavoro non sanitari) di soggetti vaccinati e guariti, senza creare alcuna disparità di trattamento tra chi acquisiva l'immunità farmacologicamente e chi attraverso l'infezione naturale.
Solo per le professioni sanitarie l'immunizzazione naturale era considerata mera causa di differimento, con conseguente disparità di trattamento peraltro non supportata da evidenze scientifiche.
Si osserva al riguardo che le prospettate questioni di legittimità costituzionale sono in questo giudizio non rilevanti, in quanto la domanda proposta mira, previo accertamento dell'illegittimità dei provvedimenti di sospensione (in relazione alla quale non viene proposta in via principale una domanda di accertamento) al risarcimento dei danni.
Una eventuale dichiarazione di incostituzionalità della normativa non potrebbe in ogni modo portare a censurare, fino a ritenerla produttiva di danni risarcibili, la condotta dell' quando Controparte_1
questo si sia attenuto alla normativa tempo per tempo vigente.
6. Quanto alle censure relative alla mancata rimessione in termini per produzioni documentali, si osserva, con riguardo alla dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2022, che pur non essendosi il giudice di primo grado espressamente pronunciato al riguardo, la sentenza dà atto di tale produzione ritenendo il documento acquisito;
con riguardo invece al doc.135, la cui produzione sarebbe rilevante a supporto delle eccezioni di costituzionalità, si rinvia a quanto sopra esposto circa l'irrilevanza delle stesse.
17 4. Per i motivi esposti l'appello deve essere respinto.
Sussistono tuttavia giustificati motivi per compensare interamente le spese di lite tra le parti, in considerazione dell'incertezza interpretativa sopra evidenziata e del fatto che la causa è stata,
diversamente dal primo grado, decisa nel merito della legittimità dei singoli provvedimenti censurati.
Sussistono in capo all'appellante i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002
introdotto dall'art.1, c.17, L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunziando nella causa promossa da Parte_1
nei confronti di Controparte_1 [...]
così provvede: CP_7
rigetta l'appello;
compensa interamente le spese di lite tra le parti;
dà atto della sussistenza, in capo all'appellante, dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del
D.P.R. 115/2002 introdotto dall'art.1, c.17, L. 228/12.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 26/03/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Marina Vitulli dott.Lucio Benvegnù
18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Trieste, in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.Lucio Benvegnù Presidente
Dott.ssa Marina Vitulli Consigliere rel.
Dott. Giuliano Berardi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 57/2024 RG promossa con atto di citazione in appello notificato il 19.02.2024
DA
(C.F. ) con il proc. e dom. Avv. Gabriele Fantin del Parte_1 C.F._1
Foro di Pordenone, giusta procura in atti;
- APPELLANTE -
CONTRO
Controparte_1
(C.F. , (C.F. ) con il
[...] P.IVA_1 Controparte_2 C.F._2
proc. e dom. Avv. Roberto Longhin del Foro di Torino giusta procura in calce all'atto di comparsa di costituzione e risposta in appello;
-APPELLATI -
1
OGGETTO: per la riforma della sentenza del Tribunale di Udine n. 63/2024 (cron. 244/2024 –
Rep. 93/2024) emessa il 18/01/2024, depositata in data 19/01/2024 notificata in data 22/01/2024;
Causa iscritta a ruolo il 22.02.2024 e trattenuta in decisione nella camera di consiglio del 26.03.2025
sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“In via pregiudiziale: ritenuta la rilevanza ai fini del decidere e la manifesta fondatezza della questione ai sensi dell'art. 23, comma 2, L. ln. 87/1953., rimetta l'adita Corte di Appello gli atti alla Corte
Costituzionale, in relazione alle seguenti questioni di legittimità costituzionale:
A) illegittimità costituzionale dell'art. 4 d.l. 44/2021 conv. in l. 76/2021 per violazione dei principi di proporzionalità, adeguatezza, ragionevolezza ed uguaglianza di cui all'art. 3 Costituzione e dell'art. 32 Costituzione nella parte in cui non prevede a) che non debbano essere vaccinate le persone che hanno contratto naturalmente l'infezione e la malattia ovvero b) che non costituisca causa di esonero alla vaccinazione la contrazione dell'infezione e la malattia naturale ovvero c) che non costituisca requisito essenziale per l'esercizio della professione sanitaria oltre alla vaccinazione anche la contrazione naturale dell'infezione e della malattia;
B) illegittimità costituzionale dell'art. 4 D.L. 44/2021 convertito in L. 76/2021 nella parte in cui prevede che il trattamento sanitario obbligatorio della vaccinazione per la prevenzione dell'infezione costituisca requisito essenziale per lo svolgimento dell'attività lavorativa dei professionisti sanitari obbligati ai sensi del comma 1, e la cui mancata somministrazione causa la sospensione dell'attività
e dall'esercizio delle professioni sanitarie ai sensi del comma 4, per contrasto con l'art. 3 (adeguatezza e proporzionalità), 4 (diritto al lavoro),
2 32, comma 2 (per compressione della libertà di autodeterminazione sanitaria), art. 35 e 36 (tutela del lavoro e della retribuzione dignitosa) della Costituzione nel caso dei vaccini Covid 19, non autorizzati all'immissione in commercio per prevenire l'infezione e la trasmissione del virus Sars-Cov 2;
Nel merito in via principale:
- all'esito della dichiarata incostituzionalità della norma di cui all'art. 4 D.L. 44/2021 conv. in L.
76/2021, ed in ogni caso accertato e dichiarato che i provvedimenti a) delibera ud n. 158 CP_3
del 26/01/2022 (trasmessa con lettera prot. 766 classe 03.07 -fascicolo 6886 del 27/01/2022) a firma del presidente, comunicazione con lettera prot. 1292 classe 03.07 -fascicolo 7952 del CP_4
15/02/2022), delibera Ud n. 237 del 23/02/2022 (trasmessa con lettera prot. 1524 classe CP_3
03.02 -fascicolo 1454 del 24/02/2022) a firma del presidente dell' Controparte_1
e del suo Presidente dott. ed in ogni caso
[...] Controparte_2
tutti gli atti connessi e/o presupposti e/o consequenziali – come prodotti - e le sospensioni adottate di fatto con annotazione nell'Albo dagli stessi nei confronti del Dott. sono illegittime ed Parte_1
emanate in violazione di legge, con causazione dell'ingiusto danno della sospensione dall'esercizio della professione sanitaria, condannarsi tra loro in solido Controparte_1
e del suo Presidente dott. al risarcimento del
[...] Controparte_2
danno subito dal dott. per mancato guadagno per € 35.582,00 ovvero la maggiore o Parte_1
minore somma risultante di giustizia, oltre interessi legali dalla messa in mora al saldo;
- accertato e dichiarato che l'illegittima condotta e l'operato del Presidente dell'
[...]
dott. integra la fattispecie Controparte_1 Controparte_2
di reato di abuso d'ufficio ex art. 323 c.p. e/o di violenza privata ex art. 610 c.p. ed in ogni caso ha causato un danno ingiusto al dott. condannarsi il dott. al Parte_1 Controparte_2
risarcimento danni ex art. 2043, 2059 c.c. e 185 c.p. risultanti di giustizia, o determinata anche in via equitativa dal Giudice, oltre interessi legali dalla messa in mora al saldo;
- nell'ipotesi di accoglimento delle domande superiori, preso atto ed accertata la mancata partecipazione
3 dell'Ordine e del dott. , al procedimento di negoziazione assistita, condannarsi i medesimi , ai CP_2
sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore del dott. Pt_1
Spese di lite di primo grado e di fase di appello rifuse con restituzione dell'imposta di registro di €
200,00 della sentenza di primo grado versata dall'attore (cfr all. 3).
IN VIA ISTRUTTORIA: ammettersi consulenza tecnica d'ufficio medica sui seguenti quesiti:
a) “Dica il CTU, disaminate le determine AIFA di approvazione dei pro-farmaci denominati vaccini -1 (cfr. docc. 39-42), disaminati altresì i fogli Illustrativi dei medesimi prodotti
(cfr. docc. 43-52), ed acquisite ove necessarie ulteriori informazioni presso AIFA ed EMA in relazione ai medesimi prodotti, se i medesimi abbiano come indicazione terapeutica la prevenzione dall'infezione Sars-Cov-2;
b) Dica il CTU, disaminati le determine AIFA di approvazione dei pro-farmaci denominati vaccini
-1 (cfr. docc. 39-42), disaminati altresì i fogli Illustrativi dei medesimi prodotti (cfr. docc. 43-
52), ed acquisite ove necessarie ulteriori informazioni presso AIFA ed EMA in relazione ai medesimi prodotti, se i medesimi abbiano come indicazione terapeutica l'utilizzo su soggetti guariti dalla malattia -1;
c) Dica il CTU, disaminati le determine AIFA di approvazione dei pro-farmaci denominati vaccini
-1 (cfr. docc. 39-42), disaminati altresì i fogli Illustrativi dei medesimi prodotti (cfr. docc. 43-
52), ed acquisite ove necessarie ulteriori informazioni presso AIFA ed EMA in relazione ai medesimi prodotti, se i soggetti guariti siano stati inclusi negli studi presentati per l'approvazione di tali pro-
farmaci;
d) Dica il CTU, disaminata ed analizzata la letteratura scientifica disponibile secondo data di pubblicazione (cfr. docc. 59-75 dimessi, docc. 75-85 dimessi – ed acquisita ove occorre ulteriore documentazione scientifica ritenuta rilevante ed acquisita nel contraddittorio delle parti):
- Quale tipo di immunizzazione e di che durata fornisca l'immunizzazione naturale a seguito di contrazione
4 del virus Sars-Cov-2 in relazione alla reinfezione Sars-Cov-2, alla contrazione di nuova malattia
-1, ed ospedalizzazione;
- Quale tipo di immunizzazione e di che durata fornisca l'immunizzazione farmacologica indotta dai profarmaci denominati vaccini -1 (in relazione alle singole dosi ed al ciclo vaccinale completo previsto ex lege) in relazione alla reinfezione Sars-Cov-2, alla contrazione di nuova malattia Covid-
19 ed ospedalizzazione.
- Se sia sostenibile e/o altamente probabile dal punto di vista medico scientifico equiparare o ritenere similare all'immunizzazione farmacologica, l'immunizzazione naturale a seguito di contrazione del virus Sars-Cov-2 e contrazione della malattia -1.
- Dica il CTU se il rapporto rischio/beneficio sia positivo per chi ha contratto il virus e sviluppata la protezione da immunità naturale per i seguenti rischi da vaccinazione:
- Ipertensione arteriosa (si veda il Giornale Italiano di Cardiologia del Gennaio 2022 volume 23 n.1);
- IT (si veda a riguardo la pubblicazione comparsa in data giugno 2022 su International
journal of molecular Sciences https://www.mdpi.com/1422-0067/23/13/6940/html Dal titolo
“infiammazione intramiocardica dopo la vaccinazione COVID-19: una serie di casi comprovati da biopsia endomiocardica” e l' Aggiornamento sul rischio di miocardite e pericardite con vaccini mRNA pubblicato da AIFA in data 03/12/2021 recuperabile su https://www.aifa.gov.it/-
/aggiornamento-sul-rischio-di-miocardite-e-pericarditecon- vaccini-mrna);
- OM (Si veda a riguardo la pubblicazione dell'AIFA del maggio 2021, recuperabile su https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1289678/Documento_esperti_coagulazione.pdf)”.
Riammettersi in termini l'attore per causa allo stesso non imputabile (sopravvenienza dei documenti rispetto ai termini delle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c.) per la produzione dei documenti dimessi n. 134 (dichiarazione dei redditi 2022) e 135 (documento EMA 19/10/2023).”
Per parte appellata:
“NEL MERITO
5 Rigettare integralmente l'appello in quanto inammissibile e, comunque, infondato in fatto e in diritto per le ragioni esposte, nonché sfornito di prova.
Nella denegata ipotesi di suo accoglimento, contenere il danno liquidato nei limiti di quanto effettivamente provato ed imputabile alla condotta degli appellati.
Con vittoria di onorari e spese, maggiorati ex art. 4, comma 1 bis d.m. 55/2014 (introdotto dall'art. 1
d.m. 37/2018), oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
, medico dentista, conveniva in giudizio avanti al Tribunale di Udine l' Parte_1 [...]
ed il suo presidente Controparte_1 CP_1 Controparte_2
contestando la legittimità di vari provvedimenti di sospensione adottati nei suoi confronti dall'Ordine
nell'anno 2022 per inadempimento degli obblighi vaccinali e chiedeva il risarcimento del danno patrimoniale indicato in euro 47.000,00 e del danno non patrimoniale indicato in euro 4.700,00.
Si costituivano le parti convenute contestando la fondatezza della domanda.
Con la sentenza impugnata il giudice di primo grado rigettava la domanda condannando Parte_1
alla rifusione delle spese di lite in favore dei convenuti.
Riteneva il giudice, dando applicazione al principio della c.d. “ragione più liquida”, che l'attore non avesse assolto l'onere della prova con riguardo alla dimostrazione del danno subito e al nesso di causalità tra danno ed evento;
secondo la sentenza di primo grado non erano sufficienti a dimostrare il danno patrimoniale le dichiarazioni dei redditi relative ai due anni precedenti al 2022 e quella dell'anno 2022, in quanto “i profitti di un libero professionista variano nel tempo per plurime
ragioni”.
Evidenziava il giudice che l'attore aveva anche dimesso le fatture emesse negli ultimi anni e quantificato il danno subito nella differenza tra quanto fatturato nel 2021 rispetto al 2022, ma riteneva che anche tale produzione documentale non costituisse prova certa del danno subito in determinati periodi, “in quanto l'attività di un medico libero professionista è variabile nel tempo”.
6 Neppure secondo il primo giudice era possibile il ricorso ad una liquidazione in via equitativa del danno, poiché l'attore avrebbe dovuto comunque provare che l'attività di fatto sarebbe stata espletata e gli avrebbe procurato un reddito;
a tal fine sarebbe stato inoltre necessario che l'impossibilità di una stima esatta del danno dipendesse da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegare e dimostrare gli elementi dai quali desumerne l'entità.
Secondo il giudice “sarebbe stato estremamente facile la prova del danno concretamente subito
mediante il deposito dell'agenda contenente gli appuntamenti prenotati e poi rimandati e la richiesta
di prova testimoniale dei soggetti che avevano richiesto l'appuntamento e la ragione per cui la visita
medica non é stata effettuata;
tanto più che, come pare evidenziarsi dalle fatture dimesse in atti,
l'attore lavorava per lo più per aziende”.
Quanto al danno non patrimoniale, la sentenza impugnata riteneva non vi fosse prova né allegazione dello stesso.
Avverso la sentena proponeva appello con cinque motivi. Parte_1
Con il primo motivo l'appellante lamentava che la decisione di primo grado avesse abusato del principio della ragione più liquida, dovendo invece il giudice verificare ed accertare l'illegittimità
deli provvedimenti di sospensione, oggetto di causa, emessi contra legem.
Osservava altresì l'appellante che il danno subito non consisteva solo nella cancellazione di appuntamenti già presi ma anche nell'impossibilità di prenderne di nuovi;
evindenziava che nell'anno
2020, in conseguenza degli illegittimi provvedimenti di sospensione, non aveva potuto lavorare per
189 giorni, e in quell'anno aveva avuto un fatturato di soli euro 19.351 a fronte di una media annua degli ultimi tre anni di euro 35.582.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante lamentava la mancata valutazione, da parte del primo giudice, del materiale probatorio offerto per la liquidazione del danno non patrimoniale, anche in via equitativa.
7 Evidenziava che la sospensione viene annotata nell'Albo e che egli per ben sette volte Parte_1
aveva dovuto sollecitare l'Ordine dei Medici al rispetto delle norme di legge;
dalle condotte contestate era stata lesa pertanto anche la sua dignità professionale.
Con il terzo motivo l'appellante evidenziava che con l'atto di citazione era stata espressamente richiesta una pronuncia sull'accertamento dell'illegittimità degli atti di sospensione e vi sarebbe sul punto omissione di pronuncia.
Dopo avere esposto la sequenza dei provvedimenti che lo avevano interessato, e precisato di essere stato in possesso di un primo certificato di differimento dlel'obbligo vaccinale fino al 2.02.2022, e di un secondo di data 18.02.2022, l'appellante deduceva di non essere stato inadempiente ad alcun obbligo, essendo da un lato in possesso di certificato medico di differimento, e dall'altro soggetto guarito dall'infezione e quindi rientrante nel differimento previsto ex lege, nei termini di cui alle circolari ministeriali, sino a 12 mesi dalla guarigione, ovvero fino al 5.03.2023.
Deduceva di essere stato sospeso illegittimamente per nove mesi (dal 27/01/2022 al 31/10/2022),
precisando che i brevi periodi in cui l'Ordine aveva revocato le sospensioni non gli avevano consentito di riprendere l'attività lavorativa e le collaborazioni con gli studi dentistici.
Con il quarto motivo di gravame l'appellante rilevava che il primo giudice non si era espresso sulle questioni di legittimità costituzionale sollevate dall'attore, che riproponeva, limitandole a quelle non oggetto di analisi nelle sentenze della Consulta sul d.l.44/2012 medio tempore pubblicate.
Con il quinto motivo di gravame censurava l'operato del primo giudice per non essersi Parte_1
questi pronunciato in ordine alla richiesta di rimessione in termini per il deposito della dichiarazione dei redditi 2023, quale documento soravvenuto, nonché per la produzione di lettere EMA del
19.10.2023.
Si costituivano anche in questo grado gli appellati ecependo l'inammissibilità dell'atto di appello.
Con riguardo al primo motivo gli appellati deducevano che correttamente il giudice aveva fatto applicazione del principio della ragione più liquida, non essendovi neppure una autonoma domanda di accertamento dell'illegittimità della sospensione ma solo domanda risarcitoria.
8 Osservavano gli appellati che l'attore avrebbe dovuto provare appuntamenti e visite che avrebbe fatto in mancanza di sospensione, e quanto avrebbe percepito per tali prestazioni già calendarizzate;
rilevavano che l'attore aveva dedotto di avere perso il rapporto di stabile collaborazione con gli studi e ma che ciò ben potrebbe essere conseguente al suo mancato rispetto CP_5 Controparte_6
dell'obbligo vaccinale;
rilevavano inoltre che dall'esame delle fatture agli atti emergeva che il rapporto dell'attore con e si era interrotto già anteriormente al primo CP_5 CP_6
provvedimento di sospensione.
Evidenziavano gli appellati che non risultava titolare di proprio studio professionale e non aveva Pt_1
allegato di avere ricevuto offerte di lavoro da altri studi che non avesse potuto accettare a causa della sospensione;
non sussisterebbero pertanto i presupposti per una liquidazione equitativa.
Con riguardo al danno non patrimoniale, rilevavano gli appellati che la sua sussistenza non può essere ritenuta in re ipsa.
Sostenevano gli appellati che la revoca con atto presidenziale urgente del 1.2.2022 della sospensiva,
poi ratificata dal Consiglio direttivo, era conseguenza di un errore per la confusione normativa dell'epoca, in quanto prima del d.l.24/2022 la guarigione dal virus non costituiva causa di revoca della sospensione, come chiarito dal Ministero della Salute con circolare del 17.2.2022; solo il d.l.24/2022 con effetto dal 25.3.2022 aveva considerato la cessazione temporanea della sospensione per i sanitari guariti, mentre in precedenza la guarigione non aveva effetto di sospensione della sospensione, salvo che vi fosse un certificato di differimento per pericolo per la salute.
Osservavano gli appellati che non aveva mai trasmesso all' il certificato di differimento Pt_1 Pt_2
del 18.2.2022 doc.10, e deducevano che dopo l'entrata in vigore del dl.24 l'Ordine in data 30.3.32022
aveva tempestivamente disposto la cessazione della sospensione.
Osservava l' di avere dapprima (con provvedimento del 30.3.22) disposto la Controparte_1
cessazione della sospensione di per 3 mesi, in ossequio alla Circolare del 3.3.2021, e Pt_1
successivamente, viste le pronunce del G.A. che ritenevano applicabile il termine di 6 mesi di cui alla
9 Circolare del 21.7.2021, era stata disposta con nota del 22.6.22 l'ulteriore proroga di 3 mesi;
quindi alla data del 29.7.22 veniva nuovamente sospeso. Pt_1
Sostenevano gli appellati che il termine non potrebbe comunque essere di 12 mesi come preteso dall'appellante, e rilevavano che la nota interpretativa del 29.3.2022 aveva chiarito che il sanitario doveva considerarsi inadempiente all'obbligo vaccinale qualora non effettuasse la dose entro 90
giorni.
Secondo quanto esposto dagli appellati, sulla base delle deduzioni dagli stessi svolte, residuerebbe solo la sospensione per periodo dal 28.4.22 al 22.6.22, ovvero tra il differimento disposto per 3 mesi e quello poi riconosciuto per 6 mesi;
in relazione a tale periodo mancherebbe tuttavia quantomeno l'elemento soggettivo del dolo o della colpa stante la grave incertezza interpretativa.
***
1. Anzitutto deve essere disattesa l'eccezione preliminare di inammissibilità dell'appello, posto che l'atto di citazione in appello risulta redatto secondo quanto disposto dall'art.342 c.p.c.,
contenendo una sufficiente individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata.
2. Nel merito si deve anzitutto rilevare che non pare condivisibile l'assunto del primo giudice,
posto a fondamento dell'applicazione del principio della c.d. “ragione più liquida”, secondo il quale l'attore non avrebbe fornito la prova del danno subito e del nesso di causalità tra danno ed evento.
Sono state infatti prodotte le dichiarazioni dei redditi e le fatture, al fine di comprovare un calo di fatturato;
il rilievo secondo il quale la prova del danno sarebbe stata agevole mediante il deposito dell'agenda contenente gli appuntamenti prenotati e poi rimandati non pare condivisibile;
il numero degli appuntamenti non comprova peraltro il fatturato, considerato che a seconda della tipologia di intervento i ricavi possono variare notevolmente.
Anche sotto il profilo del danno non patrimoniale, l'appellante ha dedotto l'annotazione delle sospensioni all'Albo, e la necessità di sollecitare per ben sette volte l'Ordine al rispetto della
10 normativa, circostanze che astrattamente potrebbero configurare un danno non patrimoniale risarcibile in via equitativa.
Pare quindi necessario esaminare, come richiesto dall'appellante, la legittimità dei singoli provvedimenti di sospensione.
3. La sequenza dei provvedimenti è stata la seguente:
in data 23/12/2021 l'Ordine recapitava al dott. invito a inviare la documentazione attestante la Pt_1
vaccinazione, ovvero il differimento o l'esenzione ovvero ancora l'appuntamento vaccinale.
In data 27/12/2021 il dott. inviava all'Ordine prenotazione vaccinale. Pt_1
In data 14/01/2022 il dott. inviava all'Ordine certificato di esenzione (rectius differimento) di Pt_1
gg. 20 emesso dal proprio Medico di Medicina Generale.
In data 27/01/2022 l'Ordine deliberava la sospensione del dott. dall'esercizio della professione Pt_1
per inadempimento all'obbligo vaccinale, poiché riteneva il certificato di differimento/esenzione non conforme alla legge, non attestando alcun pericolo per la salute che giustificasse il differimento.
In data 30/01/2022 il dott comunicava all'Ordine l'intervenuta positivizzazione - in data Pt_1
28/01/2022 – alla malattia -1 e riceveva il giorno 01/02/2022 dal Presidente dell'Ordine
comunicazione di revoca della sospensione.
In data 15/02/2022 il Presidente preannunciava di voler revocare nella seduta del 23/02/2022 la delibera di revoca della sospensione “in quanto come ribadito da indicazioni della e da CP_3
recenti orientamenti giurisprudenziali, la cancellazione della sospensione nei confronti dei sanitari
già sospesi, può essere operata solamente quando il sanitario fornisca dimostrazione di aver
concluso almeno il primo ciclo vaccinale come disciplinato dal comma 5, dell'art. 1 Lettera b) el D.L.
172/2021”.
Il dott. diffidava a mezzo di legale l'Ordine dall'emettere l'atto di sospensione;
in data 18.02.2022 Pt_1
Parte_ veniva rilasciato certificato medico di differimento del “per la durata prevista dalla normativa
e dalle Circolari del Ministero della Salute”.
11 L'Ordine provvedeva a comunicare all'appellante in data 24/02/2022 la delibera 23/02/2022 di sospensione dall'attività professionale;
tuttavia con provvedimento 31/03/2022 l'Ordine comunicava la revoca della sospensione, sul presupposto della contrazione della malattia in data 28/01/2022,
indicando che la sospensione avrebbe ripreso efficacia dal 28/4/2022 (ovvero 90 gg dopo la contrazione malattia) ove non fosse seguita vaccinazione.
Ripresa la sospensione dal 28/04/2022, la stessa restava efficace fino al 22/06/2022, data in cui l'Ordine provvedeva alla revoca con la seguente motivazione:
“La presente per comunicarLe che il termine di cessazione temporanea degli effetti della sospensione
dall'esercizio della professione disposta nei suoi confronti ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 24
marzo 2022, n. 24 e aumentato di ulteriori tre mesi (90 giorni) rispetto alla scadenza prevista nella
delibera del consiglio direttivo n. 271 del 30/03/2022”.
Ripresa la sospensione, questa veniva infine revocata dall'Ordine a far data dal 01/11/2022 a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 162/2022, che aveva anticipato a tale data la cessazione degli obblighi vaccinali rispetto alla data del 31/12/2022.
L'appellante ha quindi dedotto di essere stato sospeso illegittimamente per nove mesi (dal 27/01/2022
al 31/10/2022), evidenziando che nei brevi periodi in cui le sospensioni erano state revocate, egli non aveva potuto di fatto riprendere l'attività lavorativa e le collaborazioni con gli studi dentistici.
3.1 Si deve anzitutto rilevare che la prima sospensione è stata brevissima, dal 27 al 31 gennaio;
un intervallo di tempo così esiguo, comprendente solo tre giorni lavorativi, non richiede neppure di valutare la legittimità del provvedimento, essendo irrilevante ai fini risarcitori. Si deve tuttavia rilevare che il certificato del medico di medicina generale che attestava l'esenzione dall'obbligo vaccinale era del tutto generico (“in attesa di accertamenti clinico strumentali “) mentre era necessaria l'attestazione di specifiche condizioni cliniche documentate (pur se le stesse non dovevano essere specificamente indicate), e peraltro il certificato aveva validità solo fino al 2/02/2022.
L'art. 4, comma 2 del D.L. 44/2021 prevedeva infatti: “Solo in caso di accertato pericolo per la salute,
in relazione a specifche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale,
12 nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti
SARS-CoV-2, non sussiste l'obbligo di cui al comma 1 e la vaccinazione può essere omessa o
differita.”
3.2 Deve essere poi esaminata la delibera 237 di data 23/02/2022 con la quale è stata disposta di sospensione dall'attività professionale del dott. Pt_1
Tale delibera dell'Ordine era stata preceduta da un “preannuncio” da parte del Presidente, che tuttavia non è un provvedimento rilevante sulla posizione professionale dell'appellante.
Con la delibera di data 23/02/2022 si dava atto della necessità di riesaminare la posizione del dott.
“in quanto, come da indicazioni della Fnomceo, la cancellazione della sospensione può essere Pt_1
operata solamente quando il sanitario fornisca dimostrazione di aver concluso almeno il primo ciclo
vaccinale, come disposto dal comma 5 dell'art. 1 lettera b) del DL 172/2021. In tal senso viene
precisato che “la guarigione del sanitario non è elemento determinante in quanto l'Ordine deve
accertare lo stato di avvenuta vaccinazione del Professionista”.
Tale provvedimento deve ritenersi, con riguardo alla normativa vigente all'epoca della sua adozione,
legittimo, in quanto prima del d.l.24/2022 la guarigione non costituiva causa di revoca della sospensione;
secondo l'art.4 co.9 del d.l.n.44/2021, infatti, solo l'assolvimento dell'obbligo vaccinale comportava il venir meno della sospensione, e l'art. 4, comma 1, D.L. 44/2021 prevedeva che “La
vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento
delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati.”
Pertanto, all'epoca, per il personale sanitario, la guarigione non costituiva causa di temporanea sospensione dell'obbligo vaccinale, salvo che vi fosse un certificato di differiemento per pericolo per la salute.
Solo il d.l.24/2022, con effetto dal 25/03/2022, ha introdotto la cessazione temporanea della sospensione per i sanitari guariti, così disponendo: “In caso di intervenuta guarigione l'Ordine
professionale territorialmente competente, su istanza dell'interessato, dispone la cessazione
13 temporanea della sospensione, sino alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in
base alle indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della salute”.
La normativa relativa all'obbligo vaccinale per il personale sanitario aveva carattere speciale rispetto a quella relativa ai soggetti ultra cinquantenni in genere.
Parte appellata ha eccepito l'inammissibilità del richiamo a tale normativa (art.4 quater comma 2 d.l.
44/2021), in quanto operato da parte appellante solo nella memoria conclusionale di primo grado e in quanto deduzione fondata su un fatto nuovo non allegato in precedenza, ovvero l'età del dott. Pt_1
superiore a 50 anni.
Si osserva in ogni modo come lo stesso art.4 quater comma 1 d.l. 44/20021 recava la precisazione
“fermo restando quanto previsto dagli articoli 4, 4 bis, 4-ter, 4-ter.1 e 4-ter.2”.
3.3 L'appellante ha poi dedotto di essere stato in possesso di un secondo certificato di differimento vaccinale del 18/02/2022 del suo medico di medicina generale che differiva la vaccinazione in quanto soggetto guarito sulla base delle circolari del Ministero della Salute.
Non vi è tuttavia prova dell'invio all'Ordine dei Medici di tale certificato, non risultando esso allegato
(contrariamente a quanto dedotto dall'appellante) alla diffida del legale doc.9, né in altro modo trasmesso;
in ogni caso lo stesso ha contenuto generico, non specifica la durata della sua validità e non attesta alcuna concreta incompatibilità tra malattia e vaccinazione.
3.4 Con provvedimento 31/03/2022 l'Ordine comunicava la revoca della sospensione sul presupposto della contrazione della malattia in data 28/01/2022, indicando che la sospensione avrebbe ripreso efficacia dal 28/4/2022 (ovvero 90 gg. dopo la contrazione malattia) ove non fosse seguita vaccinazione.
Tale provvedimento trovava fondamento nella modifica normativa di cui al citato d.l.24/2022, e con esso l' era tempestivamente intervenuto per dare attuazione alla novella. Controparte_1
3.5 Secondo l'art.4 quater comma 2 del d.l.44/2021 l'infezione determinava il differimento della vaccinazione fino alla prima data utile prevista sulla base delle circolari del Ministero della Salute.
Si è posto quindi il problema di individuare quale fosse la circolare ministeriale cui fare riferimento.
14 Vi era stata una prima circolare del Ministero della Salute di data 3/03/2021 n.8284 con la quale era stato indicato che nei confronti dei soggetti mai vaccinati e guariti dall'infezione era possibile considerare la somministrazione di un'unica dose di vaccino anti-SARS-CoV-2/COVID19, “purché
la vaccinazione venga eseguita ad almeno 3 mesi di distanza dalla documentata infezione e
preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa”.
Era poi intervenuta una seconda circolare del 21/07/2021, la quale indicava che “è possibile
considerare la somministrazione di un'unica dose di vaccino anti-SARSCoV-2/COVID-19 nei
soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2 (decorsa in maniera sintomatica o asintomatica),
purché la vaccinazione venga eseguita preferibilmente entro i 6 mesi dalla stessa e comunque non
oltre 12 mesi dalla guarigione”.
L nell'indicare che la sospensione avrebbe ripreso efficacia dal Controparte_1
28/04/2022 (ovvero 90 gg. dopo la contrazione malattia) ove non fosse seguita vaccinazione, aveva fatto propria l'indicazione contenuta nella circolare del 3/03/2021.
Conseguentemente, la sospensione nei confronti del dott. aveva ripreso efficacia dal 28/04/2022, Pt_1
ed era durata fino al 22/06/2022.
In seguito ad alcune pronunce cautelari del giudice amministrativo, che ritenevano applicabile il più
lungo termine semestrale di cui alla Circolare del 21/07/2021 n.32884, con nota del 22/06/2022
l'appellante veniva reintegrato nell'esercizio della professione, con applicazione cautelativa del termine di 6 mesi dalla contrazione della malattia.
Alla scadenza del termine semestrale, in data 29/07/2022, riprendeva automaticamente effiacia la sospensione, e solo a seguito di intervento legislativo l'Ordine revocava la sospensione a far data dal
1/11/2022.
3.6 L'appellante nelle proprie difese ha fatto riferimento al termine di 12 mesi, sostenendo che sulla base di tale previsione egli sarebbe stato esonerato dall'obbligo vaccinale fino al 5/02/2023.
Tale tesi deve essere disattesa, sulla base del tenore letterale circolare del 21/07/2021, la quale indicava che “è possibile considerare la somministrazione di un'unica dose di vaccino anti-
15 SARSCoV-2/COVID-19 nei soggetti con pregressa infezione da SARS-CoV-2 (decorsa in maniera
sintomatica o asintomatica), purché la vaccinazione venga eseguita preferibilmente entro i 6 mesi
dalla stessa e comunque non oltre 12 mesi dalla guarigione”.
Deve ritenersi infatti che l'arco temporale ivi indicato, ovvero quello compreso tra 6 mesi e un anno dalla guarigione, costituisse solo il periodo di tempo nel quale poteva ritenersi sufficiente somministrare una sola dose di vaccino;
ciò non toglie che l'obbligo vaccinale debba ritenersi immediatamente esigibile nel momento in cui la prima dose poteva essere somministrata, ovvero entro 6 mesi dalla guarigione.
In realtà pare sostenibile la tesi per la quale il termine di esigibilità dell'obbligo vaccinale sia rimasto quello di tre mesi previsto dalla circolare n.8284 del 3/03/2021, la quale indicava che la vaccinazione doveva essere eseguita “ad almeno 3 mesi di distanza dalla documentata infezione e preferibilmente
entro i 6 mesi dalla stessa”.
In materia di obbligo vaccinale, infatti, deve aversi riguardo al periodo minimo di esigibilità, ovvero quello di tre mesi;
entrambe le circolari, quella del 3/03/2021 e quella del 21/07/2021, fanno riferimento ad un intervallo “preferibilmente entro i 6 mesi” , ma solo quella del marzo 2021 indica un termine minimo non derogabile, e solo questo deve ritenersi avere efficacia precettiva;
dopo la scadenza dei 3 mesi, l'obbligo vaccinale riprende vigore, non potendo, in quanto cogente, essere compresso se non in misura minima.
4. In ogni modo, quanto al periodo dal 28/04/2022 al 22/06/2022, durante il quale, adottando un'interpretazione della circolare del 21/07/2021 più estensiva, l'appellante potrebbe ritenersi illegittimamente sospeso dall'esercizio della professione, si deve rilevare che non sarebbe in ogni caso ravvisabile l'elemento soggettivo del dolo o della colpa nella condotta dell'Ordine,
stante la situazione di grave incertezza interpretativa che peraltro tuttora permane, in attesa di un pronunciamento chiarificatore della Suprema Corte.
Parte appellata ha inoltre richiamato la nota dell'Ufficio di Gabinetto del Ministero della Salute
29/03/2022, la quale aveva chiarito che “la somministrazione di un vaccino anche al fine
16 dell'adempimento dell'obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie e per gli operatori
di interesse sanitario non può ritenersi esigibile: - per 90 giorni a partire dalla data del test
diagnostico positivo in caso di infezione da SARS-CoV-2 in soggetti mai vaccinati…”.
5. L'appellante ha poi in subordine chiesto sollevarsi questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, D.L. 44/2021 che prevedeva: “La vaccinazione costituisce requisito essenziale per
l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative dei soggetti obbligati”;
evidenziava che al contrario l'art. 9 del D.L. 52/2021equiparava la durata (sei mesi) e l'utilizzo
(accesso alle attività ed ai luoghi di lavoro non sanitari) di soggetti vaccinati e guariti, senza creare alcuna disparità di trattamento tra chi acquisiva l'immunità farmacologicamente e chi attraverso l'infezione naturale.
Solo per le professioni sanitarie l'immunizzazione naturale era considerata mera causa di differimento, con conseguente disparità di trattamento peraltro non supportata da evidenze scientifiche.
Si osserva al riguardo che le prospettate questioni di legittimità costituzionale sono in questo giudizio non rilevanti, in quanto la domanda proposta mira, previo accertamento dell'illegittimità dei provvedimenti di sospensione (in relazione alla quale non viene proposta in via principale una domanda di accertamento) al risarcimento dei danni.
Una eventuale dichiarazione di incostituzionalità della normativa non potrebbe in ogni modo portare a censurare, fino a ritenerla produttiva di danni risarcibili, la condotta dell' quando Controparte_1
questo si sia attenuto alla normativa tempo per tempo vigente.
6. Quanto alle censure relative alla mancata rimessione in termini per produzioni documentali, si osserva, con riguardo alla dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2022, che pur non essendosi il giudice di primo grado espressamente pronunciato al riguardo, la sentenza dà atto di tale produzione ritenendo il documento acquisito;
con riguardo invece al doc.135, la cui produzione sarebbe rilevante a supporto delle eccezioni di costituzionalità, si rinvia a quanto sopra esposto circa l'irrilevanza delle stesse.
17 4. Per i motivi esposti l'appello deve essere respinto.
Sussistono tuttavia giustificati motivi per compensare interamente le spese di lite tra le parti, in considerazione dell'incertezza interpretativa sopra evidenziata e del fatto che la causa è stata,
diversamente dal primo grado, decisa nel merito della legittimità dei singoli provvedimenti censurati.
Sussistono in capo all'appellante i presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del D.P.R. 115/2002
introdotto dall'art.1, c.17, L. 228/12.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Trieste, definitivamente pronunziando nella causa promossa da Parte_1
nei confronti di Controparte_1 [...]
così provvede: CP_7
rigetta l'appello;
compensa interamente le spese di lite tra le parti;
dà atto della sussistenza, in capo all'appellante, dei presupposti di cui all'art.13, comma 1 quater, del
D.P.R. 115/2002 introdotto dall'art.1, c.17, L. 228/12.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del 26/03/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Marina Vitulli dott.Lucio Benvegnù
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