Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza 04/12/2025, n. 2030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2030 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02030/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00588/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 588 del 2025, proposto da
RI GI EL, rappresentata e difesa dall’avvocato Emiddio Siani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Angri, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati SAria Violante e Adriano Giallauria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
SA De VI, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco Cardito, Filippo Borriello e Paolo Giordano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
a – del permesso di costruire in sanatoria n. 3973 del 14 febbraio 2024 (prot. n. 5930/2024), conosciuto all’esito di apposito accesso agli atti, con il quale il Comune di Angri ha assentito la sanatoria di alcuni interventi (tra gli altri, recupero abitativo del sottotetto) realizzati senza titolo da SA De VI nell’ambito di un immobile sito al Corso Italia n. 5 del Comune di Angri, ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 e della L.R.C. n. 15/2000;
b – di tutti gli atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi, collegati e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Angri e di SA De VI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 novembre 2025 la dott.ssa LA ZO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il presente ricorso si impugna il permesso di costruire in sanatoria n. 3973 del 14 febbraio 2024, conosciuto dalla ricorrente all’esito di apposito accesso agli atti, con il quale il Comune di Angri ha assentito la sanatoria di alcuni interventi (tra gli altri, recupero abitativo del sottotetto) realizzati senza titolo da SA De VI nell’ambito di un immobile sito al Corso Italia n. 5 del Comune di Angri, ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 e della L.R.C. n. 15/2000, confinante con la sua proprietà.
La ricorrente si afferma fortemente pregiudicata dagli interventi edilizi in sanatoria assentiti dalla P.A., atteso che: è proprietaria del fabbricato limitrofo; la prevista sanatoria di una veduta alla distanza di 1,20 metri rispetto al filo esterno del fabbricato determina una lesione in relazione alla disciplina sulle distanze, comportando, tra l’altro, una notevole limitazione del diritto ad un pieno utilizzo del fabbricato; l’intervenuta sanatoria dell’intervento di recupero abitativo ha comportato un aumento del carico urbanistico in una Zona Omogenea (“A”) nella quale è escluso, per legge, qualsivoglia intervento del tipo.
Eccepisce che la L.R.C. n. 15/2000 non può essere applicata ai fini della sanatoria di interventi di recupero abitativo già realizzati.
Sostiene che, essendo la legittimità del fabbricato una precondizione indifferibile per l’applicazione della L.R.C. n. 15/2000, la P.A. per ben operare avrebbero dovuto, prima, valutare la sanabilità – o meno – delle opere realizzate nell’ambito del fabbricato e, solo in caso di regolarizzazione, consentire il recupero abitativo del piano sottotetto, attraverso il deposito da parte del privato di due distinte e autonome istanze e l’attivazione da parte della P.A. di due autonome istruttorie, mentre non era possibile addivenire contestualmente (con un unico procedimento) alla simultanea sanatoria sia degli abusi presenti sul fabbricato che del cambio di destinazione d’uso.
Contesta la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001, difettando nella specie il requisito della cd. doppia conformità.
Si sono costituiti il Comune e la controinteressata.
Con memoria depositata il 17 ottobre 2025 il Comune ha eccepito preliminarmente il difetto di legittimazione e la carenza di interesse, nonché l’inammissibilità per tardività parziale (relativamente alle censure concernenti parapetti e ringhiere, opere non oggetto dell’istanza di sanatoria, esistenti sin dal 1996, note e visibili da decenni, con conseguente tardività rispetto all’eventuale formazione del titolo tacito).
Nel merito, ha affermato la sussistenza dei presupposti per la sanatoria, e segnatamente della doppia conformità.
Anche la controinteressata ha resistito ai motivi di ricorso, eccependo preliminarmente l’irricevibilità, improcedibilità e inammissibilità del ricorso.
In data 5 novembre 2025 la ricorrente ha depositato memoria di replica.
La causa è stata chiamata all’udienza pubblica del 26 novembre 2025 ed è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse.
Come risulta dagli atti, il gravato permesso di costruire in sanatoria si limita a riconoscere la conformità urbanistica di opere interne preesistenti.
Invero, dalla descrizione degli interventi eseguiti in difformità contenuta nella relazione tecnica allegata all’istanza di p.d.c. in sanatoria emerge quanto segue:
“ Il sottotetto esistente della superficie utile di circa mq. 60.29, di remota costruzione, così come si evince anche dalle icone storiografiche del territorio, dopo il rilascio della Concessione Edilizia in Sanatoria n. 3034 del 31/01/2011, è stato oggetto di ristrutturazione edilizia, mutandone la destinazione d’uso in residenziale.
Tale intervento è conforme alla disciplina della L.R. n.15 del 28/11/2000, in particolare l’art. 3 prevede le seguenti condizioni per il recupero in residenziale, sottotetti esistenti alla data del 05/12/2000 (entrata in vigore della L.R. 15/2000), l’edificio in cui è ubicato il sottotetto è in prevalenza residenziale, l’edificio è stato legittimamente edificato, come innanzi detto, l’altezza media interna, calcolata dividendo il volume interno lordo (m3 156,78) per la superficie interna lorda (m2 61,48) non può essere inferiore a metri 2,20 (m3 156,78/m2 61,48 = m 2,55), altezza della parete minima non inferiore a mt. 1,40 (hmin=1,70), apertura di una finestra, tipo velux, nella copertura.
E’ stata realizzata piccola finestra nel bagnetto che affaccia nel vano scala, delle dimensioni di m 0,80 x 0,65, con parapetto dal calpestio del bagno di circa m. 1,80.
Oltre lievi discordanze di misure riscontrate tra gli elaborati grafici, allegati ai titoli abilitativi, e lo stato dei luoghi, che rientrano nelle tolleranze costruttive e irregolarità geometriche previste dall’art. 34 bis del DPR 380/01.
Più che difformità sono state riscontrate lievi incongruenze tra l’elaborato grafico di progetto, allegato alla DIA prot.n. 6824 del 08/05/1996, e lo stato dei luoghi, in particolare il balcone presente sul Corso Italia, verso ovest, non è mai esistito è sempre stata presente una finestra, mentre il balcone, posizionato verso est è sempre stato unico con la proprietà adiacente, separato da muretto; lo spessore dei muri del w.c. che danno verso il vano scala non è stato disegnato correttamente e non è stato disegnato il vano finestra nella scala ”.
Ne discende che, contrariamente a quanto sostiene parte ricorrente, il problema delle distanze dall’edificio confinante non si pone.
Emerge da ciò, in via preliminare e assorbente, la carenza di interesse a impugnare l’atto in questione, non essendo stata dimostrata alcuna lesione diretta, attuale e concreta che deriverebbe alla parte dall’atto gravato.
Inoltre, le indicazioni del Comune sull’assenza di ogni aumento di volumetria escludono che possa recuperarsi tale interesse sotto il profilo dell’aumento del carico urbanistico.
In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di interesse.
Ad ogni modo, ove anche non fosse inammissibile, il ricorso sarebbe irricevibile.
Il presente ricorso risulta notificato in data 31 marzo 2025.
Ebbene, la controinteressata ha allegato e dimostrato che dalla perizia tecnica di parte depositata il 29 maggio 2024 nell’ambito del giudizio svolto innanzi al Consiglio di Stato (iscritto al n. di R.G. 1753/2024) emergeva la sussistenza del “ permesso a costruire ex art. 36 del d.P.R. n. 380/01 cambio d'uso sottotetto n. 3973 del 14.02.2024, prot. 5930 ”, tanto è vero che nel successivo espletamento della verificazione (nel contraddittorio tra le parti) di tale titolo si è tenuto opportunamente conto.
Ciò posto, non si giustifica la richiesta di accesso agli atti presentata solo in data 29 gennaio 2025, né risulta tempestiva la presentazione del ricorso in data 31 marzo 2025.
Del resto, è del tutto indimostrata la circostanza secondo cui “da ultimo” sarebbero “stati realizzati ulteriori interventi” sulla proprietà De VI.
Anzi, risulta in senso contrario che quelli dei quali si discute sono interventi preesistenti.
Infine, pare opportuno richiamare i principi da ultimo espressi in materia dal Consiglio di Stato, secondo cui:
“ Punto essenziale della vicenda, che costituisce peraltro il segmento terminale di una pluralità di contenziosi già intercorsi tra le medesime parti sempre in relazione agli interventi edilizi reciprocamente posti in essere sui fabbricati di proprietà ubicati a confine, dei quali quello dei controinteressati destinato da tempo a discoteca, è la tempestività del ricorso presentato dalla I.G. s.r.l. avverso un provvedimento di sanatoria risalente a diversi anni or sono.
Come correttamente ricostruito dal T.a.r. per la Lombardia, la tematica della decorrenza del termine per l'impugnativa dei titoli edilizi, è stata oggetto di plurime pronunce del giudice amministrativo, in particolare per adattare il concetto di "conoscenza piena" del contenuto dei provvedimenti osteggiati alle peculiarità della materia e segnatamente alla eccezionalità dell'istituto del condono o alla specialità di quello della sanatoria ordinaria. La diversità di approccio e gli adattamenti che via via sono stati proposti dalla giurisprudenza, conseguono alla ragione logica, prima ancora che giuridica, che mentre un'edificazione ex novo cade da subito sotto la percezione dei sensi e può essere rilevata empiricamente nella sua consistenza - oltre che ricondotta ad un titolo sulla base della cartellonistica di cantiere - lo stesso non è a dirsi per quella che già c'è, magari da tempo immemorabile. In caso di sanatoria "ordinaria", peraltro, che per regola consegue all'avvenuta accertamento di un abuso edilizio e alla pendenza dei termini del procedimento sanzionatorio, si è affermato che la differenza di regime giuridico va ravvisata anche nella circostanza che non può pretendersi dal terzo, quand'anche denunciante il potenziale illecito, un'interlocuzione continuativa con gli uffici comunali per avere contezza dell'avvenuto rilascio del titolo postumo.
In generale, dunque, l'impugnativa di un titolo "ordinario", salvo lo si contesti in toto, giusta la realizzazione dell'intervento, ad esempio, in zona a inedificabilità assoluta, ovvero in violazione delle regole sulle distanze, ovvero comunque in presenza di situazioni manifeste che secondo l' id quod plerumque accidit stimolano un'immediata reazione del soggetto leso, salva ovviamente la tutela civilistica ex art. 872 c.c., viene correlata alla possibilità, attraverso la visione dello stato di avanzamento dei lavori, di percepirne la contrarietà con il regime urbanistico ed edilizio vigente nel territorio di riferimento. Il termine per impugnare i provvedimenti autorizzativi di interventi edilizi, viene invece fatto decorrere dal momento in cui le opere realizzate rivelano, in modo certo ed univoco, le loro caratteristiche e, quindi, l'entità delle violazioni urbanistiche e della lesione eventualmente derivante dal provvedimento al ricorrente medesimo qualora si controverta dell'esatta dimensione, consistenza o finalità, dell'erigendo manufatto, mettendone in dubbio, appunto, le modalità di realizzazione non in quanto tali - sicché si verserebbe in una fattispecie di abuso suscettibile di denuncia in quanto l'intervento è stato realizzato per così dire praeter actum - ma in quanto erroneamente assentite dal titolo di legittimazione di cui dunque si intende dolersi (v. ex multis Cons. Stato, sez. II, 1 agosto 2019, n. 5462; sez. IV, 27 giugno 2023, n. 6267).
Ciò non può valere in relazione a un fabbricato che insiste sul territorio da tempo, con riferimento al quale solo in occasione della realizzazione di qualcosa di aggiuntivo, ovvero, al contrario, per sopravvenute esigenze, non necessariamente di natura edificatoria, del terzo, sorge l'interesse alla relativa impugnativa. È evidente quindi che in tali casi, sempre in linea generale, l'effettiva conoscenza della sanatoria e dei presupposti progettuali sulla base dei quali essa è stata rilasciata è indispensabile per valutarne la legittimità e conseguentemente opporvisi, avendone interesse (vedi, ex multis, Cons. Stato, sez. II, 3 novembre 2023, n. 9520; sez. V, 11 ottobre 2024, n. 8198; sez. VI, 13 gennaio 2020, n.314; id., 10 settembre 2018, n. 5307).
Tale differenza di impostazione non configura certo una tutela sperequata fra i terzi che, di fronte al mero "fatto compiuto" della costruzione abusiva, non possano ancora dolersi dinanzi al giudice amministrativo e, a seguito della sua sanatoria, non possano giovarsi dell'ampio dies a quo coincidente con la cognizione dell''adeguatezza' (cfr. art. 36, comma 3, del D.P.R. n. 380 del 2001) dell'impianto motivazionale sotteso all'accertamento di conformità, e i terzi che, ai fini dell'impugnazione di un permesso di costruire previamente rilasciato, possono, invece, assumere quale dies a quo il momento di piena ed effettiva conoscenza della portata lesiva degli interventi edilizi con esso assentiti. Al contrario, essa risponde a evidenti canoni di proporzionalità, nonché all'esigenza di trovare un giusto punto di equilibrio tra le esigenze di tutela del terzo che si assuma pregiudicato da un'attività edilizia, anche risalente nel tempo, l'affidamento che controparte deve poter riporre nel corretto operato della p.a. che ne ha avallato l'attività e l'interesse pubblico a ripristinare lo stato dei luoghi, quale garanzia di effettività del buon governo del territorio.
Delineati come sopra i principi generali della tematica, va tuttavia precisato che ogniqualvolta emerga con chiarezza che la conoscenza dell'atto è avvenuta in epoca antecedente, esigenze di certezza del diritto e di stabilità delle situazioni giuridiche, a valere a maggior ragione in un ambito, come l'edilizia, di innegabile complessità giusta la formazione multilivello delle relative fonti regolatorie, trovino applicazione i principi generali sull'impugnativa degli atti. La "piena conoscenza", infatti - il cui verificarsi determina il dies a quo per il computo del termine decadenziale per la proposizione del ricorso giurisdizionale - si ha quando la parte interessata "percepisce" l'esistenza di un provvedimento amministrativo e degli aspetti che ne rendono evidente la lesività della sua sfera giuridica, in modo da rendere distinguibile l'attualità e la concretezza dell'interesse ad agire contro di esso. Può, dunque, parlarsi di piena conoscenza quando la parte interessata individua l'atto e il suo contenuto essenziale, non essendo necessaria la conoscenza di tutti i suoi elementi.
In sintesi, il principio secondo cui, ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione di una concessione edilizia da parte di un proprietario di immobile limitrofo occorre la piena conoscenza della stessa, che si verifica con la consapevolezza del suo contenuto specifico o del progetto edilizio ovvero quando la costruzione realizzata rivela in modo certo e univoco le essenziali caratteristiche dell'opera, va applicato tenendo conto della singola fattispecie, e ciò a valere sia per le impugnative dei titoli "ordinari", che delle sanatorie, quale che ne sia la relativa tipologia.
Il che è quanto ha fatto il T.a.r. per la Lombardia nella sentenza impugnata, avendo sia ricostruito, seppur sinteticamente, la cornice giurisprudenziale consolidata in materia, sia dato rilievo alle "peculiarità" del caso di specie che depongono ragionevolmente nel senso di una conoscenza quanto meno dello stato dei luoghi ben antecedente l'avvenuta acquisizione della sanatoria, e non consentono di dare rilievo alla (tardiva) richiesta di accesso agli atti per legittimare una posticipazione dell'impugnativa, così come preteso dalla Società appellante ” (Cons. Stato, Sez. II, Sent., 21 febbraio 2025, n. 1474).
La natura formale della decisione giustifica la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Sezione Staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
Michele Di Martino, Referendario
LA ZO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA ZO | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO