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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/11/2025, n. 3674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3674 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente est.-
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott. Vito Riccardo CERVELLI - Consigliere
all'esito dell'udienza del 6 Novembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3099 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del 2024, vertente TRA
, rappresentato e difeso da LEGALELIA STA in persona Parte_1 dell'avv.to Francesco Elia
Appellante E
, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Enrico Mittoni e CP_1 Massimiliano Morelli dell'Avvocatura dell' , giusta procura generale alle liti CP_2 rilasciata per atto a ministero del notaio rep. 37590 Raccolta n.7131 Persona_1 del 23 gennaio 2023 e con loro elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, in Roma via Cesare Beccaria 29. Appellato
Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 5444/2024, pubblicata in data 10.05.2024.
Conclusioni delle parti come in atti
RAGIONI DELLA DECISIONE già beneficiario di assegno sociale, prestazione identificata con il Parte_1
n. 04203104 cat. AS, adiva il Tribunale di Roma esponendo che con nota del
24.1.2023, l' aveva comunicato il ricalcolo della pensione n. 04203104 CP_1 categoria AS dal 1° gennaio 2020 “sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2020” e dell'avvenuta corresponsione, per il periodo da gennaio 2022 a dicembre 2022, di un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo lordo complessivo di € 7.046,65; che il ricalcolo comprendeva la rideterminazione della maggiorazione sociale e la rideterminazione della maggiorazione prevista dall'art. 38 della legge 448/2001, finanziaria 2002 (aumento al milione); che dal dettaglio delle variazioni emergeva la riduzione, solo per l'anno 2022, sia dell'importo dell'assegno, da € 469,03 ad € 68,30, sia dell'importo della maggiorazione sociale, da € 185,41 ad € 44,09.
Sosteneva che alla fattispecie fosse applicabile il principio generale di irripetibilità delle pensioni di cui all'art. 52 della L. 88/1989 salvo che l'indebita percezione fosse dovuta al dolo dell'interessato non sussistene nel caso concreto.
Allegava che i redditi da assegno sociale quanto quelli della coniuge Persona_2
, deceduta in data 31.3.2023, la quale, da invalido totale, percepiva la
[...]
“prestazione Cat. INCIV e la relativa maggiorazione sociale (incremento al milione) per un totale di Euro 651,00 mensili”, erano erogati direttamente dall' CP_1 cosicché il non era tenuto ad effettuare alcuna comunicazione all'Istituto; Pt_1 che, quindi doveva escludersi in capo al ricorrente qualsiasi ipotesi di dolo od omissione e che le provvidenze oggetto di contestazione erano in ogni caso irripetibili perché anteriori alla lettera di accertamento del debito;
che, inoltre, ai sensi dell'art. 13, comma 6, lett. b), del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. 122/2010, per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al
Casellario centrale dei pensionati di cui al d.P.R. 1338/1971 e che, di conseguenza,
“L'indebito è… manifestamente errato perché controparte ha assunto quale riferimento unico contabile i redditi riconducibili all'anno 2020 per le somme erogate nell'anno 2022”.
L'attuale appellante concludeva chiedendo che fosse accertata e dichiarata l'inesistenza/irripetibilità/inesigibilità dell'indebito di cui sopra.
L' si è costituito in giudizio resistendo alla domanda. CP_1
Allegava che la controparte, “titolare di prestazione assistenziale così come il coniuge, non ha mai comunicato, né mediante RED né mediante dichiarazione fiscale, i redditi coniugali degli anni 2020 e 2022 e 2023 (uniche dichiarazioni RED solo per l'anno 2021)”; che, attraverso la ricostituzione automatizzata, era stata ricalcolata la prestazione in discorso “sulla base dei redditi presuntivamente percepiti dalla coppia dal 2020 in poi” e, più esattamente, incrociando i dati presenti nei propri archivi con le banche dati dell'Agenzia delle Entrate, così rilevando il possesso di “redditi derivanti da compravendita di immobili da parte del coniuge del ricorrente , mai dichiarati né all'ente né al fisco” e Parte_2
“sulla base del rinvenimento di tali redditi relativi all'anno 2020 e dei soli redditi da casellario per l'anno 2022 e 2023 (invalidità civile percepita dal coniuge)”, pervenendo così a ricostituire la posizione del Pt_1
Era, quindi, chiaro l'indebito per l'anno 2021 era stato determinato dal superamento della soglia reddituale dei coniugi: < ammonterebbe infatti ad € 14.254 e sarebbe così determinato: € 96,00 il reddito personale 2020 del ricorrente oltre ad € 14.158 redditi conseguiti dal coniuge da terreni e € 27.423 da fabbricati nel 2020)…redditi complessivi… superiori alla soglia di € 12.158,90 prevista per la prestazione in erogazione…introiti [ che ] hanno determinato il superamento della soglia reddituale in tale annualità ed in quella successiva determinante per l'erogazione dell'assegno sociale sino al 2022
(per il quale si fa riferimento all'anno precedente)>>.
In particolare < maniera ridotta in ragione delle somme percepite dal coniuge a titolo di invalidità civile è pari ad euro 6.187,48 (esclusa indennità di accompagnamento)”; - per effetto dei “conguagli interni al ricalcolo viene riconosciuto un credito di euro 500
a favore del ricorrente così che il debito si riduce ad euro 6.546,45
(autoannullamento parziale dell'indebito)”; - il riconoscimento al coniuge del della maggiorazione, quale invalida totale, è da considerarsi “reddito Pt_1 incidente sulla misura dell'assegno sociale del ricorrente e della relativa maggiorazione…>>
Quindi, essendo l'indebita erogazione addebitabile al ricorrente < generata dagli introiti derivanti dalla vendita di beni immobili da parte del coniuge del…AR i quali hanno determinato il superamento della soglia reddituale prevista… e che la regola della ripetibilità dell'indebito assistenziale dalla data del provvedimento che accerta i maggiori redditi “vale nel caso in cui il cittadino abbia adempiuto al proprio dovere di effettuare le dovute comunicazioni, mentre nel nostro caso il ricorrente ha omesso di indicare le somme percepite dal coniuge e non ha trasmesso i modelli Red>>, l' ha chiesto dichiararsi dovuta la CP_1 restituzione dell'importo di € 6.546,45 a titolo di somme indebitamente erogate.
Con la sentenza gravata il Tribunale ha rigettato il ricorso così statuendo: Il
Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza eccezione e deduzione: - rigetta il ricorso e dichiara dovuta da la restituzione all' dell'importo Parte_1 CP_1 di € 6.546,45 a titolo di indebito per il periodo considerato;
- condanna Parte_1
al pagamento, in favore dell' , in persona del legale rappresentante
[...] CP_1 pro-tempore, delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.863,50, oltre IVA e
CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 14//2022
Con atto di gravame il ha censurato la decisione chiedendone la riforma. Pt_1
Ai è costituito l' resistendo all'appello. CP_1
All'udienza odierna la causa è stata decisa con sentenza contestuale.
Premessa la qualificazione e la disciplina dell'assegno sociale (art. 3, commi 6 e 7,
L. 335/1995) il Tribunale ha posto l'attenzione sul requisito reddituale evidenziando che < riferimento al reddito conseguito dal beneficiario, ed eventualmente dal coniuge, nell'anno solare precedente;
in sede di prima liquidazione di una prestazione, il reddito di riferimento è quello dell'anno in corso, dichiarato in via presuntiva (a decorrere dal 1° marzo 2009; vd. l'art. 35, commi 8 e 9, D.L. 207/2008, convertito nella L. 14/2009). L'assegno è… di importo variabile di anno in anno, perché soggetto a perequazione automatica…ai fini del riconoscimento del diritto non va presa in considerazione qualsiasi entrata economica ma soltanto quelle entrate
(“redditi”) assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche…La natura assistenziale della prestazione non è revocabile in dubbio>>
Ha poi rilevato come, nel fascicolo di parte ricorrente, vi fosse la comunicazione del 24.1.2023 avente ad oggetto la rideterminazione della pensione n. CP_1
04203104 categoria AS dal 1° gennaio 2020 “sulla base della… comunicazione dei redditi per l'anno 2020”; dalla comunicazione e dal prospetto allegato emerge, per il periodo da gennaio a dicembre 2022, un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo lordo complessivo di euro 7.046.65 da restituire con le modalità specificate nella stessa nota (all. 1).
Proseguendo nella ricognizione, il primo giudice ha rilevato che nel fascicolo CP_1 vi fosse (all.ti 1-4): << documentazione attestante l'omesso rinvenimento di comunicazioni reddituali per l'anno 2022 sia per che per il coniuge Pt_1 [...]
; estratto dall'Agenzia delle Entrate relativo alla registrazione, per Persona_2 il contribuente di un atto di compravendita immobiliare Persona_2 stipulato in data 27.8.2020 per un “Prezzo valore” di € 25.000,00; estratto dall'Agenzia delle Entrate relativo alla registrazione, per il contribuente Persona_2
, di un atto di compravendita di un terreno agricolo stipulato in data
[...]
24.2.2020 per un “Valore dichiarato” di € 15.050,00; - documentazione attestante la mancata presentazione di dichiarazioni fiscali telematiche per l'anno 2022 da parte di e . Pt_1 Persona_2
Rispetto alla doglianza del ricorrente, secondo cui l'indebito non era ripetibile per assenza di dolo, considerato che i redditi propri, “da AS”, e quelli del proprio coniuge “da INVICIV”, erano stati erogati direttamente Persona_2 dall'ente previdenziale (art. 52 L. 88/1989 comma 2), ha escluso il Tribunale, che il richiamo fosse pertimente <>.
Andavano, invece, applicati, perché indebito assistenziale i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale.
Per cui l'indebito per mancanza del requisito reddituale, determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, << è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato…[non sono] ipotizzabili i presupposti per la ripetizione dell'indebito “quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi – natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che quindi l' già conosce…>> CP_1 CP_2
Per il giudice di primo grado l'indebito è stato generato dal possesso di redditi diversi da quelli menzionati in ricorso, ovvero dagli introiti di atti di compravendita immobiliare come documentati dall'ente previdenziale;
tali redditi rilevano ai fini del limite di reddito ostativo alla concessione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, L. 335/1995; a fronte della puntuale ricostruzione dell'ente e della documentazione a supporto della stessa allegata al relativo fascicolo, parte ricorrente nulla ha obiettato;
sul piano processuale, il pensionato che chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli;
è, questa, l'applicazione al settore delle obbligazioni previdenziali e assistenziali di regole comuni a qualsiasi ipotesi di pagamento dell'indebito; in riferimento al caso di specie, l'onere di allegare e provare che, in virtù dell'ammontare del reddito familiare per il periodo di riferimento, la prestazione di cui all'art. 3 L. 335/1995 spettava in misura intera era a carico esclusivo della parte ricorrente;
- che la parte non ha contestato i redditi cui ha fatto riferimento l' e, per altro verso, la ripetibilità è piena tenuto conto CP_1 dell'omessa comunicazione di dati reddituali rilevanti non già conosciuti o conoscibili da parte dell' né già comunicati all'Amministrazione finanziaria CP_1 sicché l'erogazione non dovuta è addebitabile al soggetto percipiente.
Ha quindi concluso il Tribunale per la legittimità dell'azione di ripetizione sia pur nei limiti del minor importo di € 6.546,45 emergente da “conguagli interni al ricalcolo”.
Sostiene l'appellante la violazione di legge (art. 100 cpc - impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso) atteso che il Magistrato di prime cure, nonostante CP_ il riconoscimento dell'erroneità del debito da parte dell' mediante il deposito CP_ della nota del 28.09.2023, mai notificata prima, ha omesso di acclarare la cessazione della materia del contendere per il debito contestato, con residuo pari ad euro 2250,56; la violazione di legge (c.d. principio di coesistenza dei requisiti costitutivi del diritto assistenziale) atteso che il Magistrato di prime cure, conferendo rilevanza ai redditi coniugali maturati nell'anno 2020, ha omesso di rilevare che i redditi rilevanti per le somme percette nel 2022 sono solo quelle del
2022, dovendosi ridurre il debito ad euro 2250,56.
Ed ancora la irripetibilita' quale regola generale dell'indebito assistenziale per motivi diversi da quello sanitario ed in particolare Violazione di legge (principio di sistema di irripetibilità del debito assistenziale per buona fede del percettore) atteso che il Magistrato di prime cure ha accertato erroneamente il dolo del ricorrente per omessa comunicazione del dato reddituale coniugale incidente sull'assegno sociale pagato nel 2022, omettendo di rilevare che nell'anno 2022 i coniugi erano esonerati CP_ da qualsivoglia obbligo comunicativo ex Circolare n. 195/2015, perchè titolari CP_ di soli redditi da prestazioni assistenziali erogate dall'
Ha concluso come segue: < cessazione della materia del contendere ad esclusione della domanda giudiziale riferita alla quota di debito pari ad euro 2250,56 ovvero nel quantum maggiore o minore di giustizia, per le motivazioni tutte espresse in narrativa;
B) SEMPRE NEL
MERITO: In riforma della sentenza impugnata, dichiarare l'irripetibilità del debito di euro 2250,56 ovvero nel quantum maggiore o minore di giustizia, per le motivazioni tutte espresse in narrativa;
C) IN VIA GRADATA: In riforma della sentenza impugnata accertare e dichiarare l'inesistenza/irripetibilità/inesigibilità CP_ dell'indebito di euro 7.046,65 preteso dall' nei confronti del Ricorrente, per le motivazioni tutte espresse in narrativa;
D) Con vittoria di onorari, diritti e spese di lite a favore dei sottoscritti procuratori antistatari per entrambi i gradi di giudizio>>.
Invero, rispetto alla rimodulazione dell'indebito, sussiste l'interesse dell'appellante a che si prenda atto degli effetti della nota del 28.9.2023 dove si è in parte CP_1 riliquidato ed annullato l'indebito.
Il secondo motivo è infondato perché non sussiste la buona fede nella percezione degli emolumenti richiesti in ripetizione.
Non ignora la Corte l'orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., la regola propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile: in altri termini, l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere (Cass. n. 13223 del 30/06/2020. Nello stesso senso Cass. n.
13915 del 20/05/2021).
Nello specifico, la richiamata pronuncia n. 13915/2021 ha espressamente affermato che “In tema di prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili - quale la maggiorazione della pensione sociale prevista dall'art. 38 della l. n. 448 del 2001
-, la disciplina della ripetibilità di quelle indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica le regole dettate con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, le quali non possono interpretarsi neppure estensivamente, in quanto derogano alla previsione generale di cui all'art. 2033 c.c.; ne consegue che i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti - trovando applicazione l'art.
3-ter del d.l. n. 850 del 1976, conv., con modif., dalla
l. n. 29 del 1977, e l'art. 3, comma 9, del d.l. n. 173 del 1988, conv., con modif., dalla l. n. 291 del 1988 - a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento”.
Le norme che regolano il recupero del debito assistenziale sono, pertanto, speciali rispetto all'art. 2033 c.c. e, in sostanza, limitano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento che accerta la non debenza della prestazione assistenziale, restando esclusa la ripetizione delle somme in precedenza corrisposte (Cass. Sez. L, Sentenza n. 19638 del 01/10/2015). Inoltre, rispetto alla generale regola civilistica della ripetibilità, la disciplina del recupero delle prestazioni assistenziali rappresenta un sottosistema fondato sull'opposta regola della tendenziale irripetibilità, almeno quando vi sia una situazione idonea a generare l'affidamento del percettore e l'erogazione indebita non gli sia addebitabile.
Dunque, i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, trovando applicazione le norme sopraindicate del 1976
e del 1988, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percepiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento;
l'indebito assistenziale dovuto alla carenza dei requisiti reddituali abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, a meno che l'accipiens non versi in dolo, comunque non configurabile in ipotesi di mera omissione di comunicazione dei dati reddituali che l' già conosce o ha l'onere CP_1 di conoscere (Cass. Sez. 6 L, Ordinanza n. 13223 del 30/06/2020).
Tuttavia, in materia di indebito, ed in tema di onere della prova, sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 18046 del 2010, affermando che spetta al percettore l'onere di provare l'esistenza del diritto a conseguire nella sua interezza la prestazione contestata, nel senso che ove l'accipiens chieda, come nel nostro caso, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, egli in sostanza deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto dall' CP_2 convenuto, e quindi ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto. Afferma la Suprema Corte che deve attribuirsi interamente a carico del pensionato, nel giudizio instaurato, in qualità di attore, al fine di ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, evidenziando, in particolare, nell'ambito più generale delle azioni di accertamento negativo, la peculiarità dell'accertamento negativo del diritto dell'ente previdenziale di ripetere quanto pagato trattandosi di azione mirata a fare accertare l'inesistenza di obblighi restitutori in relazione ad una specifica prestazione ricevuta da controparte e quindi del diritto dell'attore di trattenere quanto ricevuto (Cass. Sez. Un. n. 18046 del 04/08/2010 cit.).
Trattasi di principio che deve trovare applicazione anche nel caso di specie, e che conduce alla reiezione dell'appello in ragione dell'assenza di qualsivoglia contestazione ad opera dell'odierna appellante – come già evidenziato dal giudice di prime cure – circa il superamento del limite reddituale con riguardo ai redditi percepiti negli anni sopra indicati, poichè l'indebito reddituale si è formato in virtù della fisiologica sfasatura temporale tra il momento in cui la prestazione è stata pagata ed il momento in cui è stato effettuato d'ufficio (e doverosamente)
l'accertamento del requisito reddituale (Corte Cost. sentenza n. 166/1996), nel momento in cui l' ha acquisito la documentazione attestante tutti i redditi CP_2 conseguiti dall'appellante negli anni di riferimento ed è venuto così a conoscenza del venir meno del presupposto reddituale della prestazione
D'altro canto, non può non sottolinearsi come vi sia stata omessione nella comunicazione dei redditi percepiti dal coniuge, che hanno contribuito a determinare senza dubbio il superamento dei limiti reddituali.
Come correttamente affermato dal giudice di prime cure, non può l'odierna appellante invocare il principio di tutela dell'affidamento in ragione della mancata e/o incompleta segnalazione all' della complessiva situazione reddituale, CP_1 propria e del nucleo familiare: in particolare, può affermarsi che quantomeno in parte l'indebito si è creato in ragione di redditi - quelli percepiti dal coniuge dell'appellante - che andavano comunicati in quanto incidenti sul diritto e/o sulla misura della prestazione.
Ne consegue, dunque, la piena ripetibilità residua dell'indebito e l'infondatezza dell'impugnazione sotto tale profilo, risultando, nella sostanza, meritevoli di conferma le conclusioni raggiunte a tale proposito dal giudice di prime cure, seppur integrata la motivazione con le considerazioni suesposte.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del doppio grado.
P. Q. M.
La Corte in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della gravata sentenza dichiara ripetibile dall' la minor somma di € 2250,56. Compensa CP_1 integralmente le spese del doppio grado.
Roma, 6.11.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA composta dai Signori Magistrati
Dott. Guido ROSA - Presidente est.-
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO - Consigliere-
Dott. Vito Riccardo CERVELLI - Consigliere
all'esito dell'udienza del 6 Novembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3099 del Ruolo Generale Affari Contenziosi del 2024, vertente TRA
, rappresentato e difeso da LEGALELIA STA in persona Parte_1 dell'avv.to Francesco Elia
Appellante E
, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Enrico Mittoni e CP_1 Massimiliano Morelli dell'Avvocatura dell' , giusta procura generale alle liti CP_2 rilasciata per atto a ministero del notaio rep. 37590 Raccolta n.7131 Persona_1 del 23 gennaio 2023 e con loro elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio, in Roma via Cesare Beccaria 29. Appellato
Oggetto:- appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 5444/2024, pubblicata in data 10.05.2024.
Conclusioni delle parti come in atti
RAGIONI DELLA DECISIONE già beneficiario di assegno sociale, prestazione identificata con il Parte_1
n. 04203104 cat. AS, adiva il Tribunale di Roma esponendo che con nota del
24.1.2023, l' aveva comunicato il ricalcolo della pensione n. 04203104 CP_1 categoria AS dal 1° gennaio 2020 “sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2020” e dell'avvenuta corresponsione, per il periodo da gennaio 2022 a dicembre 2022, di un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo lordo complessivo di € 7.046,65; che il ricalcolo comprendeva la rideterminazione della maggiorazione sociale e la rideterminazione della maggiorazione prevista dall'art. 38 della legge 448/2001, finanziaria 2002 (aumento al milione); che dal dettaglio delle variazioni emergeva la riduzione, solo per l'anno 2022, sia dell'importo dell'assegno, da € 469,03 ad € 68,30, sia dell'importo della maggiorazione sociale, da € 185,41 ad € 44,09.
Sosteneva che alla fattispecie fosse applicabile il principio generale di irripetibilità delle pensioni di cui all'art. 52 della L. 88/1989 salvo che l'indebita percezione fosse dovuta al dolo dell'interessato non sussistene nel caso concreto.
Allegava che i redditi da assegno sociale quanto quelli della coniuge Persona_2
, deceduta in data 31.3.2023, la quale, da invalido totale, percepiva la
[...]
“prestazione Cat. INCIV e la relativa maggiorazione sociale (incremento al milione) per un totale di Euro 651,00 mensili”, erano erogati direttamente dall' CP_1 cosicché il non era tenuto ad effettuare alcuna comunicazione all'Istituto; Pt_1 che, quindi doveva escludersi in capo al ricorrente qualsiasi ipotesi di dolo od omissione e che le provvidenze oggetto di contestazione erano in ogni caso irripetibili perché anteriori alla lettera di accertamento del debito;
che, inoltre, ai sensi dell'art. 13, comma 6, lett. b), del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. 122/2010, per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al
Casellario centrale dei pensionati di cui al d.P.R. 1338/1971 e che, di conseguenza,
“L'indebito è… manifestamente errato perché controparte ha assunto quale riferimento unico contabile i redditi riconducibili all'anno 2020 per le somme erogate nell'anno 2022”.
L'attuale appellante concludeva chiedendo che fosse accertata e dichiarata l'inesistenza/irripetibilità/inesigibilità dell'indebito di cui sopra.
L' si è costituito in giudizio resistendo alla domanda. CP_1
Allegava che la controparte, “titolare di prestazione assistenziale così come il coniuge, non ha mai comunicato, né mediante RED né mediante dichiarazione fiscale, i redditi coniugali degli anni 2020 e 2022 e 2023 (uniche dichiarazioni RED solo per l'anno 2021)”; che, attraverso la ricostituzione automatizzata, era stata ricalcolata la prestazione in discorso “sulla base dei redditi presuntivamente percepiti dalla coppia dal 2020 in poi” e, più esattamente, incrociando i dati presenti nei propri archivi con le banche dati dell'Agenzia delle Entrate, così rilevando il possesso di “redditi derivanti da compravendita di immobili da parte del coniuge del ricorrente , mai dichiarati né all'ente né al fisco” e Parte_2
“sulla base del rinvenimento di tali redditi relativi all'anno 2020 e dei soli redditi da casellario per l'anno 2022 e 2023 (invalidità civile percepita dal coniuge)”, pervenendo così a ricostituire la posizione del Pt_1
Era, quindi, chiaro l'indebito per l'anno 2021 era stato determinato dal superamento della soglia reddituale dei coniugi: < ammonterebbe infatti ad € 14.254 e sarebbe così determinato: € 96,00 il reddito personale 2020 del ricorrente oltre ad € 14.158 redditi conseguiti dal coniuge da terreni e € 27.423 da fabbricati nel 2020)…redditi complessivi… superiori alla soglia di € 12.158,90 prevista per la prestazione in erogazione…introiti [ che ] hanno determinato il superamento della soglia reddituale in tale annualità ed in quella successiva determinante per l'erogazione dell'assegno sociale sino al 2022
(per il quale si fa riferimento all'anno precedente)>>.
In particolare < maniera ridotta in ragione delle somme percepite dal coniuge a titolo di invalidità civile è pari ad euro 6.187,48 (esclusa indennità di accompagnamento)”; - per effetto dei “conguagli interni al ricalcolo viene riconosciuto un credito di euro 500
a favore del ricorrente così che il debito si riduce ad euro 6.546,45
(autoannullamento parziale dell'indebito)”; - il riconoscimento al coniuge del della maggiorazione, quale invalida totale, è da considerarsi “reddito Pt_1 incidente sulla misura dell'assegno sociale del ricorrente e della relativa maggiorazione…>>
Quindi, essendo l'indebita erogazione addebitabile al ricorrente < generata dagli introiti derivanti dalla vendita di beni immobili da parte del coniuge del…AR i quali hanno determinato il superamento della soglia reddituale prevista… e che la regola della ripetibilità dell'indebito assistenziale dalla data del provvedimento che accerta i maggiori redditi “vale nel caso in cui il cittadino abbia adempiuto al proprio dovere di effettuare le dovute comunicazioni, mentre nel nostro caso il ricorrente ha omesso di indicare le somme percepite dal coniuge e non ha trasmesso i modelli Red>>, l' ha chiesto dichiararsi dovuta la CP_1 restituzione dell'importo di € 6.546,45 a titolo di somme indebitamente erogate.
Con la sentenza gravata il Tribunale ha rigettato il ricorso così statuendo: Il
Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza eccezione e deduzione: - rigetta il ricorso e dichiara dovuta da la restituzione all' dell'importo Parte_1 CP_1 di € 6.546,45 a titolo di indebito per il periodo considerato;
- condanna Parte_1
al pagamento, in favore dell' , in persona del legale rappresentante
[...] CP_1 pro-tempore, delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.863,50, oltre IVA e
CPA come per legge ed oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15 per cento ex art. 2, comma 2, D.M. 55/2014, come aggiornato con D.M. 14//2022
Con atto di gravame il ha censurato la decisione chiedendone la riforma. Pt_1
Ai è costituito l' resistendo all'appello. CP_1
All'udienza odierna la causa è stata decisa con sentenza contestuale.
Premessa la qualificazione e la disciplina dell'assegno sociale (art. 3, commi 6 e 7,
L. 335/1995) il Tribunale ha posto l'attenzione sul requisito reddituale evidenziando che < riferimento al reddito conseguito dal beneficiario, ed eventualmente dal coniuge, nell'anno solare precedente;
in sede di prima liquidazione di una prestazione, il reddito di riferimento è quello dell'anno in corso, dichiarato in via presuntiva (a decorrere dal 1° marzo 2009; vd. l'art. 35, commi 8 e 9, D.L. 207/2008, convertito nella L. 14/2009). L'assegno è… di importo variabile di anno in anno, perché soggetto a perequazione automatica…ai fini del riconoscimento del diritto non va presa in considerazione qualsiasi entrata economica ma soltanto quelle entrate
(“redditi”) assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche…La natura assistenziale della prestazione non è revocabile in dubbio>>
Ha poi rilevato come, nel fascicolo di parte ricorrente, vi fosse la comunicazione del 24.1.2023 avente ad oggetto la rideterminazione della pensione n. CP_1
04203104 categoria AS dal 1° gennaio 2020 “sulla base della… comunicazione dei redditi per l'anno 2020”; dalla comunicazione e dal prospetto allegato emerge, per il periodo da gennaio a dicembre 2022, un pagamento superiore a quanto dovuto per un importo lordo complessivo di euro 7.046.65 da restituire con le modalità specificate nella stessa nota (all. 1).
Proseguendo nella ricognizione, il primo giudice ha rilevato che nel fascicolo CP_1 vi fosse (all.ti 1-4): << documentazione attestante l'omesso rinvenimento di comunicazioni reddituali per l'anno 2022 sia per che per il coniuge Pt_1 [...]
; estratto dall'Agenzia delle Entrate relativo alla registrazione, per Persona_2 il contribuente di un atto di compravendita immobiliare Persona_2 stipulato in data 27.8.2020 per un “Prezzo valore” di € 25.000,00; estratto dall'Agenzia delle Entrate relativo alla registrazione, per il contribuente Persona_2
, di un atto di compravendita di un terreno agricolo stipulato in data
[...]
24.2.2020 per un “Valore dichiarato” di € 15.050,00; - documentazione attestante la mancata presentazione di dichiarazioni fiscali telematiche per l'anno 2022 da parte di e . Pt_1 Persona_2
Rispetto alla doglianza del ricorrente, secondo cui l'indebito non era ripetibile per assenza di dolo, considerato che i redditi propri, “da AS”, e quelli del proprio coniuge “da INVICIV”, erano stati erogati direttamente Persona_2 dall'ente previdenziale (art. 52 L. 88/1989 comma 2), ha escluso il Tribunale, che il richiamo fosse pertimente <>.
Andavano, invece, applicati, perché indebito assistenziale i principi di settore, propri dell'indebito assistenziale.
Per cui l'indebito per mancanza del requisito reddituale, determinato dalla sopravvenuta carenza del requisito reddituale, << è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell'"accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato…[non sono] ipotizzabili i presupposti per la ripetizione dell'indebito “quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi – natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che quindi l' già conosce…>> CP_1 CP_2
Per il giudice di primo grado l'indebito è stato generato dal possesso di redditi diversi da quelli menzionati in ricorso, ovvero dagli introiti di atti di compravendita immobiliare come documentati dall'ente previdenziale;
tali redditi rilevano ai fini del limite di reddito ostativo alla concessione dell'assegno sociale ex art. 3, comma 6, L. 335/1995; a fronte della puntuale ricostruzione dell'ente e della documentazione a supporto della stessa allegata al relativo fascicolo, parte ricorrente nulla ha obiettato;
sul piano processuale, il pensionato che chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli;
è, questa, l'applicazione al settore delle obbligazioni previdenziali e assistenziali di regole comuni a qualsiasi ipotesi di pagamento dell'indebito; in riferimento al caso di specie, l'onere di allegare e provare che, in virtù dell'ammontare del reddito familiare per il periodo di riferimento, la prestazione di cui all'art. 3 L. 335/1995 spettava in misura intera era a carico esclusivo della parte ricorrente;
- che la parte non ha contestato i redditi cui ha fatto riferimento l' e, per altro verso, la ripetibilità è piena tenuto conto CP_1 dell'omessa comunicazione di dati reddituali rilevanti non già conosciuti o conoscibili da parte dell' né già comunicati all'Amministrazione finanziaria CP_1 sicché l'erogazione non dovuta è addebitabile al soggetto percipiente.
Ha quindi concluso il Tribunale per la legittimità dell'azione di ripetizione sia pur nei limiti del minor importo di € 6.546,45 emergente da “conguagli interni al ricalcolo”.
Sostiene l'appellante la violazione di legge (art. 100 cpc - impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso) atteso che il Magistrato di prime cure, nonostante CP_ il riconoscimento dell'erroneità del debito da parte dell' mediante il deposito CP_ della nota del 28.09.2023, mai notificata prima, ha omesso di acclarare la cessazione della materia del contendere per il debito contestato, con residuo pari ad euro 2250,56; la violazione di legge (c.d. principio di coesistenza dei requisiti costitutivi del diritto assistenziale) atteso che il Magistrato di prime cure, conferendo rilevanza ai redditi coniugali maturati nell'anno 2020, ha omesso di rilevare che i redditi rilevanti per le somme percette nel 2022 sono solo quelle del
2022, dovendosi ridurre il debito ad euro 2250,56.
Ed ancora la irripetibilita' quale regola generale dell'indebito assistenziale per motivi diversi da quello sanitario ed in particolare Violazione di legge (principio di sistema di irripetibilità del debito assistenziale per buona fede del percettore) atteso che il Magistrato di prime cure ha accertato erroneamente il dolo del ricorrente per omessa comunicazione del dato reddituale coniugale incidente sull'assegno sociale pagato nel 2022, omettendo di rilevare che nell'anno 2022 i coniugi erano esonerati CP_ da qualsivoglia obbligo comunicativo ex Circolare n. 195/2015, perchè titolari CP_ di soli redditi da prestazioni assistenziali erogate dall'
Ha concluso come segue: < cessazione della materia del contendere ad esclusione della domanda giudiziale riferita alla quota di debito pari ad euro 2250,56 ovvero nel quantum maggiore o minore di giustizia, per le motivazioni tutte espresse in narrativa;
B) SEMPRE NEL
MERITO: In riforma della sentenza impugnata, dichiarare l'irripetibilità del debito di euro 2250,56 ovvero nel quantum maggiore o minore di giustizia, per le motivazioni tutte espresse in narrativa;
C) IN VIA GRADATA: In riforma della sentenza impugnata accertare e dichiarare l'inesistenza/irripetibilità/inesigibilità CP_ dell'indebito di euro 7.046,65 preteso dall' nei confronti del Ricorrente, per le motivazioni tutte espresse in narrativa;
D) Con vittoria di onorari, diritti e spese di lite a favore dei sottoscritti procuratori antistatari per entrambi i gradi di giudizio>>.
Invero, rispetto alla rimodulazione dell'indebito, sussiste l'interesse dell'appellante a che si prenda atto degli effetti della nota del 28.9.2023 dove si è in parte CP_1 riliquidato ed annullato l'indebito.
Il secondo motivo è infondato perché non sussiste la buona fede nella percezione degli emolumenti richiesti in ripetizione.
Non ignora la Corte l'orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui in tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., la regola propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile: in altri termini, l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere (Cass. n. 13223 del 30/06/2020. Nello stesso senso Cass. n.
13915 del 20/05/2021).
Nello specifico, la richiamata pronuncia n. 13915/2021 ha espressamente affermato che “In tema di prestazioni economiche corrisposte agli invalidi civili - quale la maggiorazione della pensione sociale prevista dall'art. 38 della l. n. 448 del 2001
-, la disciplina della ripetibilità di quelle indebitamente erogate va ricercata nella normativa appositamente dettata in materia, non potendo trovare applicazione in via analogica le regole dettate con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, le quali non possono interpretarsi neppure estensivamente, in quanto derogano alla previsione generale di cui all'art. 2033 c.c.; ne consegue che i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti - trovando applicazione l'art.
3-ter del d.l. n. 850 del 1976, conv., con modif., dalla
l. n. 29 del 1977, e l'art. 3, comma 9, del d.l. n. 173 del 1988, conv., con modif., dalla l. n. 291 del 1988 - a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percipiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento”.
Le norme che regolano il recupero del debito assistenziale sono, pertanto, speciali rispetto all'art. 2033 c.c. e, in sostanza, limitano la restituzione ai soli ratei indebitamente erogati a decorrere dalla data del provvedimento che accerta la non debenza della prestazione assistenziale, restando esclusa la ripetizione delle somme in precedenza corrisposte (Cass. Sez. L, Sentenza n. 19638 del 01/10/2015). Inoltre, rispetto alla generale regola civilistica della ripetibilità, la disciplina del recupero delle prestazioni assistenziali rappresenta un sottosistema fondato sull'opposta regola della tendenziale irripetibilità, almeno quando vi sia una situazione idonea a generare l'affidamento del percettore e l'erogazione indebita non gli sia addebitabile.
Dunque, i ratei indebitamente erogati per mancanza del requisito reddituale vanno restituiti a partire dalla data del provvedimento che accerta che la prestazione assistenziale non era dovuta, trovando applicazione le norme sopraindicate del 1976
e del 1988, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile al percepiente e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento;
l'indebito assistenziale dovuto alla carenza dei requisiti reddituali abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, a meno che l'accipiens non versi in dolo, comunque non configurabile in ipotesi di mera omissione di comunicazione dei dati reddituali che l' già conosce o ha l'onere CP_1 di conoscere (Cass. Sez. 6 L, Ordinanza n. 13223 del 30/06/2020).
Tuttavia, in materia di indebito, ed in tema di onere della prova, sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 18046 del 2010, affermando che spetta al percettore l'onere di provare l'esistenza del diritto a conseguire nella sua interezza la prestazione contestata, nel senso che ove l'accipiens chieda, come nel nostro caso, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, egli in sostanza deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto dall' CP_2 convenuto, e quindi ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto. Afferma la Suprema Corte che deve attribuirsi interamente a carico del pensionato, nel giudizio instaurato, in qualità di attore, al fine di ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, evidenziando, in particolare, nell'ambito più generale delle azioni di accertamento negativo, la peculiarità dell'accertamento negativo del diritto dell'ente previdenziale di ripetere quanto pagato trattandosi di azione mirata a fare accertare l'inesistenza di obblighi restitutori in relazione ad una specifica prestazione ricevuta da controparte e quindi del diritto dell'attore di trattenere quanto ricevuto (Cass. Sez. Un. n. 18046 del 04/08/2010 cit.).
Trattasi di principio che deve trovare applicazione anche nel caso di specie, e che conduce alla reiezione dell'appello in ragione dell'assenza di qualsivoglia contestazione ad opera dell'odierna appellante – come già evidenziato dal giudice di prime cure – circa il superamento del limite reddituale con riguardo ai redditi percepiti negli anni sopra indicati, poichè l'indebito reddituale si è formato in virtù della fisiologica sfasatura temporale tra il momento in cui la prestazione è stata pagata ed il momento in cui è stato effettuato d'ufficio (e doverosamente)
l'accertamento del requisito reddituale (Corte Cost. sentenza n. 166/1996), nel momento in cui l' ha acquisito la documentazione attestante tutti i redditi CP_2 conseguiti dall'appellante negli anni di riferimento ed è venuto così a conoscenza del venir meno del presupposto reddituale della prestazione
D'altro canto, non può non sottolinearsi come vi sia stata omessione nella comunicazione dei redditi percepiti dal coniuge, che hanno contribuito a determinare senza dubbio il superamento dei limiti reddituali.
Come correttamente affermato dal giudice di prime cure, non può l'odierna appellante invocare il principio di tutela dell'affidamento in ragione della mancata e/o incompleta segnalazione all' della complessiva situazione reddituale, CP_1 propria e del nucleo familiare: in particolare, può affermarsi che quantomeno in parte l'indebito si è creato in ragione di redditi - quelli percepiti dal coniuge dell'appellante - che andavano comunicati in quanto incidenti sul diritto e/o sulla misura della prestazione.
Ne consegue, dunque, la piena ripetibilità residua dell'indebito e l'infondatezza dell'impugnazione sotto tale profilo, risultando, nella sostanza, meritevoli di conferma le conclusioni raggiunte a tale proposito dal giudice di prime cure, seppur integrata la motivazione con le considerazioni suesposte.
Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del doppio grado.
P. Q. M.
La Corte in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della gravata sentenza dichiara ripetibile dall' la minor somma di € 2250,56. Compensa CP_1 integralmente le spese del doppio grado.
Roma, 6.11.2025
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa