Ordinanza cautelare 15 gennaio 2021
Ordinanza cautelare 30 aprile 2021
Sentenza 9 giugno 2021
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, ordinanza cautelare 30/04/2021, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/04/2021
N. 01367/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1367 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Mapi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Giancarlo Pompilio, Claudia Parise, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Universita' Ca' Foscari Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrett. Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza S. Marco, 63;
nei confronti
Rtmliving S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Matteo Cecconi, Francesca Bevilacqua, Luca Giagnoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Matteo Cecconi in Firenze, corso Italia 2;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del Decreto del Direttore Generale n. 857/2020, prot. n. 66600 del 13.11.2020, con cui è stata disposta l'esclusione della Mapi Srl dalla procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio di gestione della residenza universitaria di San Giobbe a Venezia, e della conseguente comunicazione di esclusione inviata a mezzo pec in pari data;
del Decreto del 13/11/2020 a firma del Direttore Generale, avente ad oggetto “Aggiudicazione procedura aperta sopra soglia comunitaria per l'affidamento di un contratto di concessione per la gestione della residenza universitaria di San Giobbe a Venezia. CIG: 8199913E42”, pubblicato sul sito web dell'Ateneo nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Mapi S.r.l. il 12/4/2021:
del Decreto del Direttore Generale prot. in uscita 201/2021, prot. n. 14043 del 25.02.2021, con cui è stata disposta l'esclusione della ricorrente dalla procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio di gestione della residenza universitaria di San Giobbe a Venezia, e della conseguente comunicazione di esclusione inviata a mezzo pec il 28.02.2021;
del Decreto del 25.02.2021 a firma del Direttore Generale, avente ad oggetto “Nuova aggiudicazione procedura aperta sopra soglia comunitaria per l'affidamento di un contratto di concessione per la gestione della residenza universitaria di San Giobbe a Venezia. CIG: 8199913E42”;
del Decreto del Direttore Generale prot. n. 6072 del 28.01.2021, prot. in uscita 97/2021 del 28.01.2021, avente ad oggetto “Annullamento d'ufficio in autotutela del Decreto del Direttore Generale n. 857/2020 del 13/11/2020 relativo alla procedura aperta sopra soglia comunitaria per l'affidamento di un contratto di concessione per la gestione della residenza universitaria di San Giobbe a Venezia. CIG: 8199913E42” nella parte in cui è stato disposto che la Commissione giudicatrice nominata con Decreto del Direttore Generale n. 468/2020 provvedesse all'esame dell'offerta tecnica ed economica del concorrente.
di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Rtmliving S.r.l. e dell’Universita' Ca' Foscari Venezia;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2021 il dott. Marco Rinaldi;
L’istanza cautelare non merita accoglimento alla luce dei principi enunciati da Ad. Pl. nn. 30/2012 e 8/2014 e tenuto conto che, a una sommaria valutazione tipica della presente fase di giudizio, le valutazioni tecniche compiute dalla P.A., pur opinabili, non appaio inattendibili.
Non sussistono, in ogni caso, le ragioni di “estrema gravità ed urgenza” richieste dall’art. 119, co. 4., c.p.a. per concedere l’invocato misura cautelare, tenuto conto della genericità delle allegazioni svolte dalla ricorrente in ordine al periculum in mora e della circostanza che per la definizione nel merito del ricorso risulta già fissata l’udienza pubblica del 27 maggio 2021.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) respinge l’istanza cautelare
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2021, tenutasi da remoto in videoconferenza, con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario, Estensore
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco Rinaldi | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO