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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 02/12/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 342-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BOLOGNA SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Michele GUERNELLI - Presidente rel. est. Dott. Antonella RIMONDINI- Giudice Dott. Alessandra MIRABELLI - Giudice
pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
Nella procedura per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata promossa con istanza N. 342/2025 rg. PU da nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
residente a [...] C.F._1 difesa dall'avv. M.O. Zambelli
- ricorrente
1. Con ricorso depositato in data 24.10.2025 è stata proposta da Parte_1
domanda di ammissione alla procedura di liquidazione controllata ex artt.
[...]
268 e ss. di cui al d.lgs. 14/2019 e ss. modifiche (CCII).
La debitrice ha integrato con documentazione e chiarimenti il 24.11.2025
2. Sussiste ex art. 27 CCII la competenza del Tribunale di Bologna, avendo la ricorrente la residenza, corrispondente al centro principale dei propri interessi, in Mordano
(BO) (cfr. art. 27, III comma, lett. b).
In via generale, si devono ritenere applicabili al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata gli artt. 65 e 66 CCII (Sezione I – Disposizioni di carattere generale alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento). L'art. 270, V comma, CCII consente inoltre, per i casi non regolati dal capo IX, di applicare – purché
pagina 1 di 10 compatibili – le disposizioni sul procedimento unitario di cui al Titolo III (Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza – artt. 26 e ss. CCII).
Le norme disciplinanti il procedimento unitario, così come quelle dedicate alle procedure di sovraindebitamento, non impongono alcuna integrazione del contraddittorio nel caso di domanda di regolazione della crisi o dell'insolvenza proveniente dal debitore.
Le considerazioni espresse riguardo la applicabilità delle norme in materia di procedimento unitario, inducono a ritenere necessario verificare se – nel caso di domanda di apertura della liquidazione controllata proposta dal debitore – debba farsi applicazione delle previsioni dell'art. 39, I comma, CCII che descrive la documentazione che il debitore deve depositare unitamente alla domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza.
Al riguardo va osservato che l'art. 269 CCII non contiene alcuna previsione specifica in punto a documentazione da allegare alla domanda, ma al secondo comma dispone che l'OCC nella propria relazione “esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda”. In funzione di tale verifica, pertanto, dovrà essere depositata unitamente al ricorso almeno la documentazione già prevista all'art. 14ter l. 3/2012 in materia di liquidazione del patrimonio (cfr. Tribunale
Verona, 20 settembre 2022, pubblicata su www.ilcaso.it).
Nel caso di debitore persona fisica non esercente attività di impresa, in particolare, appare necessario – anche alla luce delle previsioni dell'art. 67, II comma, in materia di ristrutturazione dei debiti del consumatore – produrre i seguenti documenti: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni o, nel caso in cui non siano state presentate, la relativa dichiarazione negativa e l'indicazione delle ragioni dell'omessa presentazione;
2) inventario dei beni del ricorrente;
3) elenco dei creditori, con specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione per ciascuno soggetto del domicilio digitale;
4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (anche in funzione delle scelte che il liquidatore dovrà compiere ai sensi dell'art. 274, II comma, CCII) e, in caso negativo, la dichiarazione del debitore di omessa esecuzione di atti dispositivi;
5) stato di famiglia, provvedimenti relativi ad obblighi di mantenimento, stipendi (o pensioni) ed altre entrate del debitore, elenco delle spese necessarie al mantenimento del debitore e della famiglia, fornendo specifiche indicazioni con riguardo all'intero reddito familiare (indicazioni necessarie per consentire al Tribunale di adottare i provvedimenti di cui all'art. 268, IV comma, lett. b CCII).
pagina 2 di 10 A corredo del ricorso introduttivo, e successivamente, sono stati depositati e acquisiti gli atti e i documenti richiesti dal dettato normativo ut supra richiamato.
3. Al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata redatta dal Gestore della crisi OCC dell'Ordine dei Commercialisti di Bologna, contenente la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal ricorrente a corredo della domanda, oltreché l'analisi della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore come previsto dall'art. 269, II comma, CCII e l'indicazione dell'attivo da distribuire ai creditori, come previsto dall'art. 269, II comma, CCII.
La disposizione di cui all'art. 269, II comma, CCI, così come modificata dal d.lgs.
136/2024 (rubricato “Disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n.14”) richiede, inoltre, all'OCC di attestare – quando la domanda è proposta da un debitore persona fisica - se è possibile acquisire dell'attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie (art. 268, III comma, quarto periodo CCI).
Dalla narrativa dell'istanza e dalla documentazione allegata risulta altresì che il ricorrente si trova in stato di sovraindebitamento (inteso nella fattispecie in esame come lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore ex art. 2, I comma, lett. d).
Ricorrono inoltre i presupposti di cui all'art. 2, I comma, lett. c) in quanto il debitore, persona fisica, non risulta assoggettabile a liquidazione giudiziale ovvero ad altra procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza.
La domanda, pertanto, può essere accolta.
4. Come da relazione OCC, e visure catastali la ricorrente non risulta proprietaria di beni immobili o mobili registrati. Vi sono alcuni beni mobili residuati dall'attività
d'impresa cessata, di cui il liquidatore valuterà la possibile vendita. L'indebitamento di circa 135.000 euro deriva per la maggior parte dalla pregressa attività di impresa individuale, cessata nel 2023.
La debitrice è lavoratrice dipendente a tempo indeterminato, il nucleo familiare è composto da lei, dal coniuge e dalla figlia minorenne, secondo quanto dichiarato vive in abitazione condotta in locazione, ha un reddito mensile di circa 1.900,00 euro.
La procedura di liquidazione controllata può aver riguardo anche ai crediti futuri oggetto di cessione, in quanto – al pari del restante patrimonio – gli stessi costituiscono una pagina 3 di 10 risorsa che può essere posta a disposizione di tutti i creditori concorsuali. Del resto, già nel vigore della legge 3/2012, si era comunemente affermato che la norma che consentiva la falcidia e la ristrutturazione anche dei debiti derivanti da contratti di finanziamento (art. 8, comma I bis), se pur dettata solo per l'accordo ed il piano del consumatore, potesse trovare applicazione anche per la liquidazione del patrimonio. Tale conclusione vale certamente anche nell'attuale contesto della liquidazione controllata, caratterizzata – al pari della liquidazione giudiziale – dallo spossessamento dei beni del debitore (art. 275, II comma,
CCII attribuisce al liquidatore l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione) e dall'apertura del concorso dei creditori, con il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari (cfr. art. 270, V comma, CCII che richiama gli artt.
143, 150 e 151 CCII).
5. La determinazione dell'importo da destinare al mantenimento del debitore non costituisce contenuto necessario della sentenza ex art. 270 CCI. Tenuto conto delle indicazioni contenute nel ricorso e della valutazione compiuta dall'OCC, si ritiene potersi già provvedere provvisoriamente in questa sede sulla base degli atti, fatta salva la successiva rivalutazione da parte del giudice delegato ex art. 268, IV comma, lett. b) CCI una volta aperta la procedura. A tal fine il Liquidatore dovrà compiere i necessari accertamenti sulla condizione personale del ricorrente e della sua famiglia, da sottoporre all'attenzione del giudice delegato con relazione (e documentazione di supporto allegata) da depositarsi entro trenta giorni dalla presente sentenza e nella quale prendere posizione sulle richieste del debitore.
In considerazione dei chiarimenti forniti riguardo la composizione del nucleo familiare
– e le spese complessive necessarie al mantenimento esposte (di euro 2.880) si ritiene che debba essere lasciata nella disponibilità del ricorrente ai sensi dell'art. 268, IV comma,
CCII la somma mensile di euro 1.600,00 per il mantenimento del debitore e della sua famiglia, mentre i redditi ulteriori, oltre ad eventuali beni sopravvenuti, dovranno essere posti a disposizione dei creditori.
6. Con riguardo alla durata della procedura, va osservato che le norme del Codice della Crisi e dell'Insolvenza non contengono indicazioni analoghe a quelle previste nella legge 3/2012 (artt. 14quinquies, IV comma e 14undecies). La procedura può essere chiusa una volta terminata la liquidazione dei beni e compiuto il riparto finale, nonché negli altri casi previsti all'art. 233 CCII (richiamato dall'art. 276).
pagina 4 di 10 Conformemente all'orientamento già espresso da una parte della giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Padova, 20.10.2022, www.ilcaso.it), questo Tribunale ha tuttavia individuato, tenuto conto delle norme previste in tema di esdebitazione del soggetto sottoposto a liquidazione controllata, un termine minimo di durata della procedura coincidente con quello richiesto per pronunciare all'esdebitazione, nonché – in caso di esdebitazione - un identico termine massimo, in considerazione delle previsioni dell'art. 21, III comma, della Direttiva 1023/2019 (Direttiva sulla ristrutturazione e l'insolvenza – recepita in Italia con il d.lgs. 83/2022).
Tali orientamenti hanno trovato recentemente conferma nella sentenza del 19 gennaio
2024, n. 6 della Corte Costituzionale che, nel rigettare le questione di illegittimità sollevata dal Tribunale di Arezzo, ha affermato che ai fini della decisione riguardo alla durata della procedura il parametro di riferimento deve essere costituito dal soddisfacimento dei crediti concorsuali e di quelli aventi a oggetto le spese della procedura, coerentemente con la funzione dell'istituto della liquidazione controllata, correlata alla responsabilità patrimoniale del debitore. Tale parametro deve poi coordinarsi con due ulteriori istanze:
“da un lato, deve raccordarsi con l'istituto della esdebitazione, che comporta una responsabilità patrimoniale contenuta nel tempo e, pertanto, limita l'apprensione dei beni sopravvenuti del debitore. Da un altro lato, va considerata l'esigenza di porre un limite alla durata della procedura concorsuale, che indirettamente si riverbera sulla durata del meccanismo acquisitivo, in quanto il procedimento giurisdizionale non può protrarsi per una durata irragionevole, tanto più ove si consideri che la sua apertura inibisce ogni azione individuale esecutiva o cautelare (art. 150 CCII)”.
La Corte riconosce che, nel rispetto del diritto dell'Unione europea (art. 21, comma 1, della direttiva 2019/1023/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019),
“l'esdebitazione pone un limite temporale massimo alla apprensione dei beni sopravvenuti del debitore, poiché incide sulle stesse ragioni creditorie, d'altro canto, in presenza di crediti concorsuali non ancora soddisfatti prima del triennio, essa finisce per operare anche quale termine minimo. Ove, infatti, per adempiere ai debiti relativi ai crediti concorsuali e a quelli concernenti le spese della procedura sia necessario acquisire i beni sopravvenuti del debitore (compresi i crediti futuri o non ancora esigibili), i liquidatori - salvo che riescano a soddisfare integralmente i citati crediti tramite la vendita di beni futuri o la cessione di crediti futuri o non ancora esigibili - sono tenuti a prevedere un programma di liquidazione che sfrutti tutto il tempo antecedente alla esdebitazione e che, dunque, sia di durata non inferiore al triennio”; precisando altresì che la durata pagina 5 di 10 dell'apprensione dei beni sopravvenuti dipende “dall'ammontare delle risorse complessive disponibili e dall'entità dei crediti concorsuali, oltre che delle spese di procedura, fatto salvo il limite temporale desumibile dall'istituto dell'esdebitazione e fermo restando il rispetto della ragionevole durata della procedura”.
Ne deriva dunque che se è vero che la procedura può certamente proseguire finché tutti i beni non sono liquidati, si deve tuttavia rilevare che qualora il debitore ottenga l'esdebitazione, riconoscibile dopo tre anni dalla apertura della procedura, “l'apprensione di quote di reddito non è più possibile, poiché la prosecuzione dell'attività liquidatoria è limitata ai beni già presenti nel patrimonio del debitore in quel momento” (cfr. Trib.
Verona citato). Il termine di tre anni, pertanto, costituisce – in caso di riconoscimento dell'esdebitazione - anche il limite temporale massimo per l'acquisizione della quota di stipendio.
7. La nomina del Liquidatore, compiuta in dispositivo, è effettuata ai sensi dell'art. 270, II comma, lett. b), CCI secondo il quale può essere confermato l'OCC di cui all'articolo 269 (nel senso della persona fisica Gestore) o scelto un diverso professionista iscritto nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento tra i gestori aventi il domicilio nel distretto di corte d'appello cui appartiene il tribunale competente.
Nel caso di specie è opportuno confermare il gestore della crisi e quindi si ritiene di nominare quale Liquidatore la dott. Parte_2
Al momento dell'accettazione dell'incarico, il Liquidatore dovrà dichiarare l'insussistenza di situazioni significative ai sensi degli artt. 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
8. Tra i compiti del Liquidatore vi è anche valutare criticamente quantificazione e qualificazione dei crediti, anche in punto alla prededucibilità e/o alla corresponsione del compenso dell'Advisor del ricorrente (secondo lo stesso non rientrante nell'ambito della procedura), alla luce dei parametri in vigore e del tenore restrittivo dell'art. 6 CCI inserito tra i principi generali del Codice, che, nell'individuare i crediti prededucibili, si riferisce espressamente ai soli “crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento” (lett. a), senza nulla prevedere con riferimento al compenso spettante al professionista che abbia assistito il debitore nella presentazione del ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione pagina 6 di 10 controllata del sovraindebitato. Proseguendo, poi, alle lettere b) e c) del medesimo art. 6, comma I, CCI, sono qualificati come prededucibili esclusivamente i crediti professionali sorti in funzione delle sole procedure ivi espressamente indicate fra le quali non è compresa quella di liquidazione controllata e analogamente per la novellata lettera d)
(“crediti legalmente sorti, durante la procedura di liquidazione giudiziale o controllata oppure successivamente alla domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza, per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi o dal debitore per il buon esito dello strumento”), posto che la liquidazione controllata non è uno “strumento” ai sensi della lett. m-bis) dell'art. 2 comma I CCI.
P . Q . M .
Il Tribunale di Bologna, visti ed applicati gli artt. 40 e ss. e 268 e ss. CCII
d i c h i a r a l'apertura della Liquidazione controllata del patrimonio di nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
residente a [...] C.F._1
n o m i n a
Giudice Delegato il dott. Michele Guernelli
n o m i n a
Liquidatore la dott. dando atto che entro due giorni dovrà Parte_2 accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria con le previsioni di cui all'art. 270, III comma, CCII;
o r d i n a al debitore di depositare, entro sette giorni, l'elenco dei creditori, se non già allegato al ricorso;
a s s e g n a ai creditori ed ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine non superiore a 90 giorni dalla ricezione della notifica della sentenza entro il quale – a pena di inammissibilità – devono trasmettere al Liquidatore
pagina 7 di 10 a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, rivendicazione o insinuazione al passivo, da predisporsi ai sensi dell'art. 201 CCI;
dispone che il Liquidatore
− notifichi la sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione ex art. 270, IV comma, CCI, indicando un indirizzo PEC al quale inoltrare le domande;
− esegua l'inserimento della sentenza sul sito web del Tribunale di Bologna: www.tribunale.bologna.giustizia.it, nel rispetto della normativa della GDPR Privacy ex art. 270, II comma, lett. f), CCI, e quindi, in relazione alle finalità della pubblicità in rapporto alla disciplina sulla tutela dei dati personali, con oscuramento di tutti i dati del ricorrente diversi da: nome, cognome e codice fiscale;
a tal fine il Gestore della crisi entro 5 giorni provvederà al deposito nel fascicolo di apposita versione oscurata della sentenza;
− aggiorni entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza l'elenco dei creditori ai quali notificare il presente provvedimento;
− depositi entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione controllata la relazione sulle condizioni del debitore (unitamente alla documentazione di supporto) ai fini dell'adozione del provvedimento di cui all'art. 268, IV comma, lett. b) da parte del giudice delegato, prendendo posizione sulle richieste del debitore;
− entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, II comma, CCI, che dovrà essere depositato in cancelleria per l'approvazione del giudice delegato;
− scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, I comma, CCI e lo comunichi agli interessati.
− Il Liquidatore è tenuto a valutare criticamente quantificazione e qualificazione (anche in punto alla prededucibilità) dei crediti alla luce dei parametri in vigore e del tenore restrittivo dell'art. 6 CCI.
pagina 8 di 10 − Lo stato passivo, una volta formato, dovrà essere depositato in cancelleria (unitamente alla prova della notifica ai creditori) e inserito nel sito web del tribunale ex art. 273, III comma, CCI;
− ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti una relazione al giudice delegato riguardo l'attività compiuta e da compiere per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione e copia degli estratti conto bancari aggiornati alla data della relazione;
− due mesi prima della scadenza del triennio dall'apertura della liquidazione, trasmetta al debitore ed ai creditori una relazione in cui prende posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI;
esamini e prenda posizione riguardo alle eventuali osservazioni e, in ogni caso, depositi al tribunale una relazione finale (allegando eventuali osservazioni e, in ogni caso, la prova della notifica della relazione ai creditori) entro il mese successivo alla scadenza del triennio;
− provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto ex art. 275, III comma CCI ed a domandare la liquidazione del compenso;
− chieda, una volta compiuto il riparto finale tra i creditori, la chiusura della procedura ex art. 276 CCI;
a u t o r i z z a il Liquidatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti;
o r d i n a la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e che gli stessi siano messi immediatamente nella disponibilità del Liquidatore;
ordina la trascrizione della presente sentenza nei registri immobiliari a cura del Liquidatore;
pagina 9 di 10 d i s p o n e che sia lasciata allo stato nella disponibilità della ricorrente Parte_1 la somma mensile netta di euro 1.600,00 per 12 mensilità ai sensi dell'art. 268, IV comma, lett. b) CCI, in considerazione della necessità di destinarla al suo mantenimento, mentre i redditi ulteriori – anche sopravvenuti - dovranno essere posti a disposizione del Liquidatore mano a mano che maturano.
Si comunichi all'OCC/liquidatore.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Fallimentare del Tribunale in data 2.12.2025
Il Presidente rel. Dott. Michele Guernelli
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BOLOGNA SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI
Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Michele GUERNELLI - Presidente rel. est. Dott. Antonella RIMONDINI- Giudice Dott. Alessandra MIRABELLI - Giudice
pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
Nella procedura per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata promossa con istanza N. 342/2025 rg. PU da nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
residente a [...] C.F._1 difesa dall'avv. M.O. Zambelli
- ricorrente
1. Con ricorso depositato in data 24.10.2025 è stata proposta da Parte_1
domanda di ammissione alla procedura di liquidazione controllata ex artt.
[...]
268 e ss. di cui al d.lgs. 14/2019 e ss. modifiche (CCII).
La debitrice ha integrato con documentazione e chiarimenti il 24.11.2025
2. Sussiste ex art. 27 CCII la competenza del Tribunale di Bologna, avendo la ricorrente la residenza, corrispondente al centro principale dei propri interessi, in Mordano
(BO) (cfr. art. 27, III comma, lett. b).
In via generale, si devono ritenere applicabili al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata gli artt. 65 e 66 CCII (Sezione I – Disposizioni di carattere generale alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento). L'art. 270, V comma, CCII consente inoltre, per i casi non regolati dal capo IX, di applicare – purché
pagina 1 di 10 compatibili – le disposizioni sul procedimento unitario di cui al Titolo III (Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza – artt. 26 e ss. CCII).
Le norme disciplinanti il procedimento unitario, così come quelle dedicate alle procedure di sovraindebitamento, non impongono alcuna integrazione del contraddittorio nel caso di domanda di regolazione della crisi o dell'insolvenza proveniente dal debitore.
Le considerazioni espresse riguardo la applicabilità delle norme in materia di procedimento unitario, inducono a ritenere necessario verificare se – nel caso di domanda di apertura della liquidazione controllata proposta dal debitore – debba farsi applicazione delle previsioni dell'art. 39, I comma, CCII che descrive la documentazione che il debitore deve depositare unitamente alla domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza.
Al riguardo va osservato che l'art. 269 CCII non contiene alcuna previsione specifica in punto a documentazione da allegare alla domanda, ma al secondo comma dispone che l'OCC nella propria relazione “esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda”. In funzione di tale verifica, pertanto, dovrà essere depositata unitamente al ricorso almeno la documentazione già prevista all'art. 14ter l. 3/2012 in materia di liquidazione del patrimonio (cfr. Tribunale
Verona, 20 settembre 2022, pubblicata su www.ilcaso.it).
Nel caso di debitore persona fisica non esercente attività di impresa, in particolare, appare necessario – anche alla luce delle previsioni dell'art. 67, II comma, in materia di ristrutturazione dei debiti del consumatore – produrre i seguenti documenti: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni o, nel caso in cui non siano state presentate, la relativa dichiarazione negativa e l'indicazione delle ragioni dell'omessa presentazione;
2) inventario dei beni del ricorrente;
3) elenco dei creditori, con specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione per ciascuno soggetto del domicilio digitale;
4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (anche in funzione delle scelte che il liquidatore dovrà compiere ai sensi dell'art. 274, II comma, CCII) e, in caso negativo, la dichiarazione del debitore di omessa esecuzione di atti dispositivi;
5) stato di famiglia, provvedimenti relativi ad obblighi di mantenimento, stipendi (o pensioni) ed altre entrate del debitore, elenco delle spese necessarie al mantenimento del debitore e della famiglia, fornendo specifiche indicazioni con riguardo all'intero reddito familiare (indicazioni necessarie per consentire al Tribunale di adottare i provvedimenti di cui all'art. 268, IV comma, lett. b CCII).
pagina 2 di 10 A corredo del ricorso introduttivo, e successivamente, sono stati depositati e acquisiti gli atti e i documenti richiesti dal dettato normativo ut supra richiamato.
3. Al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata redatta dal Gestore della crisi OCC dell'Ordine dei Commercialisti di Bologna, contenente la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal ricorrente a corredo della domanda, oltreché l'analisi della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore come previsto dall'art. 269, II comma, CCII e l'indicazione dell'attivo da distribuire ai creditori, come previsto dall'art. 269, II comma, CCII.
La disposizione di cui all'art. 269, II comma, CCI, così come modificata dal d.lgs.
136/2024 (rubricato “Disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n.14”) richiede, inoltre, all'OCC di attestare – quando la domanda è proposta da un debitore persona fisica - se è possibile acquisire dell'attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie (art. 268, III comma, quarto periodo CCI).
Dalla narrativa dell'istanza e dalla documentazione allegata risulta altresì che il ricorrente si trova in stato di sovraindebitamento (inteso nella fattispecie in esame come lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore ex art. 2, I comma, lett. d).
Ricorrono inoltre i presupposti di cui all'art. 2, I comma, lett. c) in quanto il debitore, persona fisica, non risulta assoggettabile a liquidazione giudiziale ovvero ad altra procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza.
La domanda, pertanto, può essere accolta.
4. Come da relazione OCC, e visure catastali la ricorrente non risulta proprietaria di beni immobili o mobili registrati. Vi sono alcuni beni mobili residuati dall'attività
d'impresa cessata, di cui il liquidatore valuterà la possibile vendita. L'indebitamento di circa 135.000 euro deriva per la maggior parte dalla pregressa attività di impresa individuale, cessata nel 2023.
La debitrice è lavoratrice dipendente a tempo indeterminato, il nucleo familiare è composto da lei, dal coniuge e dalla figlia minorenne, secondo quanto dichiarato vive in abitazione condotta in locazione, ha un reddito mensile di circa 1.900,00 euro.
La procedura di liquidazione controllata può aver riguardo anche ai crediti futuri oggetto di cessione, in quanto – al pari del restante patrimonio – gli stessi costituiscono una pagina 3 di 10 risorsa che può essere posta a disposizione di tutti i creditori concorsuali. Del resto, già nel vigore della legge 3/2012, si era comunemente affermato che la norma che consentiva la falcidia e la ristrutturazione anche dei debiti derivanti da contratti di finanziamento (art. 8, comma I bis), se pur dettata solo per l'accordo ed il piano del consumatore, potesse trovare applicazione anche per la liquidazione del patrimonio. Tale conclusione vale certamente anche nell'attuale contesto della liquidazione controllata, caratterizzata – al pari della liquidazione giudiziale – dallo spossessamento dei beni del debitore (art. 275, II comma,
CCII attribuisce al liquidatore l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione) e dall'apertura del concorso dei creditori, con il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari (cfr. art. 270, V comma, CCII che richiama gli artt.
143, 150 e 151 CCII).
5. La determinazione dell'importo da destinare al mantenimento del debitore non costituisce contenuto necessario della sentenza ex art. 270 CCI. Tenuto conto delle indicazioni contenute nel ricorso e della valutazione compiuta dall'OCC, si ritiene potersi già provvedere provvisoriamente in questa sede sulla base degli atti, fatta salva la successiva rivalutazione da parte del giudice delegato ex art. 268, IV comma, lett. b) CCI una volta aperta la procedura. A tal fine il Liquidatore dovrà compiere i necessari accertamenti sulla condizione personale del ricorrente e della sua famiglia, da sottoporre all'attenzione del giudice delegato con relazione (e documentazione di supporto allegata) da depositarsi entro trenta giorni dalla presente sentenza e nella quale prendere posizione sulle richieste del debitore.
In considerazione dei chiarimenti forniti riguardo la composizione del nucleo familiare
– e le spese complessive necessarie al mantenimento esposte (di euro 2.880) si ritiene che debba essere lasciata nella disponibilità del ricorrente ai sensi dell'art. 268, IV comma,
CCII la somma mensile di euro 1.600,00 per il mantenimento del debitore e della sua famiglia, mentre i redditi ulteriori, oltre ad eventuali beni sopravvenuti, dovranno essere posti a disposizione dei creditori.
6. Con riguardo alla durata della procedura, va osservato che le norme del Codice della Crisi e dell'Insolvenza non contengono indicazioni analoghe a quelle previste nella legge 3/2012 (artt. 14quinquies, IV comma e 14undecies). La procedura può essere chiusa una volta terminata la liquidazione dei beni e compiuto il riparto finale, nonché negli altri casi previsti all'art. 233 CCII (richiamato dall'art. 276).
pagina 4 di 10 Conformemente all'orientamento già espresso da una parte della giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Padova, 20.10.2022, www.ilcaso.it), questo Tribunale ha tuttavia individuato, tenuto conto delle norme previste in tema di esdebitazione del soggetto sottoposto a liquidazione controllata, un termine minimo di durata della procedura coincidente con quello richiesto per pronunciare all'esdebitazione, nonché – in caso di esdebitazione - un identico termine massimo, in considerazione delle previsioni dell'art. 21, III comma, della Direttiva 1023/2019 (Direttiva sulla ristrutturazione e l'insolvenza – recepita in Italia con il d.lgs. 83/2022).
Tali orientamenti hanno trovato recentemente conferma nella sentenza del 19 gennaio
2024, n. 6 della Corte Costituzionale che, nel rigettare le questione di illegittimità sollevata dal Tribunale di Arezzo, ha affermato che ai fini della decisione riguardo alla durata della procedura il parametro di riferimento deve essere costituito dal soddisfacimento dei crediti concorsuali e di quelli aventi a oggetto le spese della procedura, coerentemente con la funzione dell'istituto della liquidazione controllata, correlata alla responsabilità patrimoniale del debitore. Tale parametro deve poi coordinarsi con due ulteriori istanze:
“da un lato, deve raccordarsi con l'istituto della esdebitazione, che comporta una responsabilità patrimoniale contenuta nel tempo e, pertanto, limita l'apprensione dei beni sopravvenuti del debitore. Da un altro lato, va considerata l'esigenza di porre un limite alla durata della procedura concorsuale, che indirettamente si riverbera sulla durata del meccanismo acquisitivo, in quanto il procedimento giurisdizionale non può protrarsi per una durata irragionevole, tanto più ove si consideri che la sua apertura inibisce ogni azione individuale esecutiva o cautelare (art. 150 CCII)”.
La Corte riconosce che, nel rispetto del diritto dell'Unione europea (art. 21, comma 1, della direttiva 2019/1023/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019),
“l'esdebitazione pone un limite temporale massimo alla apprensione dei beni sopravvenuti del debitore, poiché incide sulle stesse ragioni creditorie, d'altro canto, in presenza di crediti concorsuali non ancora soddisfatti prima del triennio, essa finisce per operare anche quale termine minimo. Ove, infatti, per adempiere ai debiti relativi ai crediti concorsuali e a quelli concernenti le spese della procedura sia necessario acquisire i beni sopravvenuti del debitore (compresi i crediti futuri o non ancora esigibili), i liquidatori - salvo che riescano a soddisfare integralmente i citati crediti tramite la vendita di beni futuri o la cessione di crediti futuri o non ancora esigibili - sono tenuti a prevedere un programma di liquidazione che sfrutti tutto il tempo antecedente alla esdebitazione e che, dunque, sia di durata non inferiore al triennio”; precisando altresì che la durata pagina 5 di 10 dell'apprensione dei beni sopravvenuti dipende “dall'ammontare delle risorse complessive disponibili e dall'entità dei crediti concorsuali, oltre che delle spese di procedura, fatto salvo il limite temporale desumibile dall'istituto dell'esdebitazione e fermo restando il rispetto della ragionevole durata della procedura”.
Ne deriva dunque che se è vero che la procedura può certamente proseguire finché tutti i beni non sono liquidati, si deve tuttavia rilevare che qualora il debitore ottenga l'esdebitazione, riconoscibile dopo tre anni dalla apertura della procedura, “l'apprensione di quote di reddito non è più possibile, poiché la prosecuzione dell'attività liquidatoria è limitata ai beni già presenti nel patrimonio del debitore in quel momento” (cfr. Trib.
Verona citato). Il termine di tre anni, pertanto, costituisce – in caso di riconoscimento dell'esdebitazione - anche il limite temporale massimo per l'acquisizione della quota di stipendio.
7. La nomina del Liquidatore, compiuta in dispositivo, è effettuata ai sensi dell'art. 270, II comma, lett. b), CCI secondo il quale può essere confermato l'OCC di cui all'articolo 269 (nel senso della persona fisica Gestore) o scelto un diverso professionista iscritto nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento tra i gestori aventi il domicilio nel distretto di corte d'appello cui appartiene il tribunale competente.
Nel caso di specie è opportuno confermare il gestore della crisi e quindi si ritiene di nominare quale Liquidatore la dott. Parte_2
Al momento dell'accettazione dell'incarico, il Liquidatore dovrà dichiarare l'insussistenza di situazioni significative ai sensi degli artt. 35, comma 4-bis, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
8. Tra i compiti del Liquidatore vi è anche valutare criticamente quantificazione e qualificazione dei crediti, anche in punto alla prededucibilità e/o alla corresponsione del compenso dell'Advisor del ricorrente (secondo lo stesso non rientrante nell'ambito della procedura), alla luce dei parametri in vigore e del tenore restrittivo dell'art. 6 CCI inserito tra i principi generali del Codice, che, nell'individuare i crediti prededucibili, si riferisce espressamente ai soli “crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento” (lett. a), senza nulla prevedere con riferimento al compenso spettante al professionista che abbia assistito il debitore nella presentazione del ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione pagina 6 di 10 controllata del sovraindebitato. Proseguendo, poi, alle lettere b) e c) del medesimo art. 6, comma I, CCI, sono qualificati come prededucibili esclusivamente i crediti professionali sorti in funzione delle sole procedure ivi espressamente indicate fra le quali non è compresa quella di liquidazione controllata e analogamente per la novellata lettera d)
(“crediti legalmente sorti, durante la procedura di liquidazione giudiziale o controllata oppure successivamente alla domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza, per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi o dal debitore per il buon esito dello strumento”), posto che la liquidazione controllata non è uno “strumento” ai sensi della lett. m-bis) dell'art. 2 comma I CCI.
P . Q . M .
Il Tribunale di Bologna, visti ed applicati gli artt. 40 e ss. e 268 e ss. CCII
d i c h i a r a l'apertura della Liquidazione controllata del patrimonio di nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
residente a [...] C.F._1
n o m i n a
Giudice Delegato il dott. Michele Guernelli
n o m i n a
Liquidatore la dott. dando atto che entro due giorni dovrà Parte_2 accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria con le previsioni di cui all'art. 270, III comma, CCII;
o r d i n a al debitore di depositare, entro sette giorni, l'elenco dei creditori, se non già allegato al ricorso;
a s s e g n a ai creditori ed ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine non superiore a 90 giorni dalla ricezione della notifica della sentenza entro il quale – a pena di inammissibilità – devono trasmettere al Liquidatore
pagina 7 di 10 a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, rivendicazione o insinuazione al passivo, da predisporsi ai sensi dell'art. 201 CCI;
dispone che il Liquidatore
− notifichi la sentenza al debitore, ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione ex art. 270, IV comma, CCI, indicando un indirizzo PEC al quale inoltrare le domande;
− esegua l'inserimento della sentenza sul sito web del Tribunale di Bologna: www.tribunale.bologna.giustizia.it, nel rispetto della normativa della GDPR Privacy ex art. 270, II comma, lett. f), CCI, e quindi, in relazione alle finalità della pubblicità in rapporto alla disciplina sulla tutela dei dati personali, con oscuramento di tutti i dati del ricorrente diversi da: nome, cognome e codice fiscale;
a tal fine il Gestore della crisi entro 5 giorni provvederà al deposito nel fascicolo di apposita versione oscurata della sentenza;
− aggiorni entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza l'elenco dei creditori ai quali notificare il presente provvedimento;
− depositi entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione controllata la relazione sulle condizioni del debitore (unitamente alla documentazione di supporto) ai fini dell'adozione del provvedimento di cui all'art. 268, IV comma, lett. b) da parte del giudice delegato, prendendo posizione sulle richieste del debitore;
− entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione ex art. 272, II comma, CCI, che dovrà essere depositato in cancelleria per l'approvazione del giudice delegato;
− scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, I comma, CCI e lo comunichi agli interessati.
− Il Liquidatore è tenuto a valutare criticamente quantificazione e qualificazione (anche in punto alla prededucibilità) dei crediti alla luce dei parametri in vigore e del tenore restrittivo dell'art. 6 CCI.
pagina 8 di 10 − Lo stato passivo, una volta formato, dovrà essere depositato in cancelleria (unitamente alla prova della notifica ai creditori) e inserito nel sito web del tribunale ex art. 273, III comma, CCI;
− ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti una relazione al giudice delegato riguardo l'attività compiuta e da compiere per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione e copia degli estratti conto bancari aggiornati alla data della relazione;
− due mesi prima della scadenza del triennio dall'apertura della liquidazione, trasmetta al debitore ed ai creditori una relazione in cui prende posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI;
esamini e prenda posizione riguardo alle eventuali osservazioni e, in ogni caso, depositi al tribunale una relazione finale (allegando eventuali osservazioni e, in ogni caso, la prova della notifica della relazione ai creditori) entro il mese successivo alla scadenza del triennio;
− provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto ex art. 275, III comma CCI ed a domandare la liquidazione del compenso;
− chieda, una volta compiuto il riparto finale tra i creditori, la chiusura della procedura ex art. 276 CCI;
a u t o r i z z a il Liquidatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti;
o r d i n a la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e che gli stessi siano messi immediatamente nella disponibilità del Liquidatore;
ordina la trascrizione della presente sentenza nei registri immobiliari a cura del Liquidatore;
pagina 9 di 10 d i s p o n e che sia lasciata allo stato nella disponibilità della ricorrente Parte_1 la somma mensile netta di euro 1.600,00 per 12 mensilità ai sensi dell'art. 268, IV comma, lett. b) CCI, in considerazione della necessità di destinarla al suo mantenimento, mentre i redditi ulteriori – anche sopravvenuti - dovranno essere posti a disposizione del Liquidatore mano a mano che maturano.
Si comunichi all'OCC/liquidatore.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Sezione Fallimentare del Tribunale in data 2.12.2025
Il Presidente rel. Dott. Michele Guernelli
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