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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/10/2025, n. 13495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13495 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE PRIMA
cosi composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
ha emanato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 9445/2021 R.G.T.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Emiliano Della Bella, come da procura in atti;
Parte_1
ricorrente
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Lucia Buononato, come da procura in atti;
Controparte_1
resistente
Con l'intervento del P.M.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 9.2.2021 la ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con il resistente Per_ dalla cui unione era nata la figlia in data 24.4.2008, e di avere ottenuto la sentenza di separazione in data 21.7.2017, chiedeva la pronuncia di divorzio, il diritto di visita paterno della figlia come indicato nel ricorso, la determinazione di un assegno di mantenimento a carico del resistente per la figlia pari ad euro
300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al protocollo di questo Tribunale.
Si costituiva il resistente il quale nulla opponeva alla pronuncia di divorzio e chiedeva l'affidamento condiviso della figlia con esercizio separato della responsabilità genitoriale quanto alle questioni di ordinaria amministrazione, il suo collocamento presso la madre, con diritto di visita paterno come indicato nella memoria di costituzione, oltre ad un assegno a suo carico per la figlia pari ad euro 150,00 mensili,
l'ammonimento della ricorrente ad esercitare correttamente la responsabilità genitoriale (deduceva che la moglie tentava di impedire un sereno rapporto padre-figlia assumendo anche decisioni unilateralmente), nonché l'annullamento del trasferimento immobiliare meglio indicato nella citata memoria.
In sede presidenziale venivano confermati i provvedimenti di cui alla separazione, dunque: affidamento condiviso della figlia con esercizio separato della responsabilità genitoriale quanto alle questioni di ordinaria amministrazione, suo collocamento presso la madre, con diritto di visita paterno come indicato nella sentenza in atti, un assegno a carico del padre per la figlia pari ad euro 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie per la ragazza di cui alla sentenza.
In questo giudizio è già stata emessa la pronuncia di divorzio.
Ebbene, ritiene, innazitutto, questo Collegio che la causa sia matura per la decisione, anche considerata la condivisibilità della ordinanza istruttoria emessa dal G.I. e valutato il fatto che “…“la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali “ (cfr. Cass., sent del 12.1.2017, n. 605). Inoltre, si ritiene del tutto superflua la audizione della figlia minore, che compirà 18 anni tra pochi mesi.
In ordine alle determinazioni relative alla ragazza, si ritiene di confermare le statuizioni vigenti quanto all'affidamento ed al collocamento della stessa, come anche richiesto dalle parti (inammissibili le domande svolte solo in sede di memorie conclusionali ex art. 190 c.p.c.) e valutato l'interesse della minore, che da sempre vive con la madre e senza che siano state provate e specificamente dedotte difficoltà concrete nell'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale.
Quanto al diritto di visita da parte del padre, data la prossimità della figlia alla maggiore età, può disporsi che la figlia frequenti il padre liberamente, previo congruo avviso alla madre da parte del padre.
Deve, poi, osservarsi che la domanda di ammonimento e quella di annullamento del trasferimento immobiliare, avanzate dal , non venivano reiterate nella memoria conclusionale e, dunque, devono CP_1 intendersi rinunciate.
Quanto all'aspetto economico, viste le dichiarazioni sostitutive di atto notorio, le dichiarazioni dei redditi e gli estratti conto, in atti, si osserva quanto segue:
la è dipendente della Cotral s.p.a., con un reddito pari ad euro 2.000,00 netti mensili circa per 13 Pt_1 mensilità, risulta percepire l'assegno unico pari ad euro 124,00 mensili, è titolare di buoni fruttiferi postali pari ad euro 15.000,00, è proprietaria della casa dove vive ed onerata del relativo mutuo con una rata di euro 930,00 mensili, risultando anche comproprietaria di 1/6 di altro immobile dove vive la madre;
il è un militare dell'Esercito in congedo (cfr. decreto del Ministero della Difesa del 2023 , in atti), CP_1 con un reddito pari ad euro 1.800,00 netti mensili circa per 13 mensilità (cfr. cedolini della pensione, in atti), è titolare di una polizza vita, di un fondo obbligazionario del valore di euro 10.000,00 e di buoni fruttiferi postali del valore di euro 10.000,00, risultando anche onerato del canone di locazione dell'abitazione dove vive pari ad euro 700,00 mensili (cfr. contratto, in atti).
Ciò premesso, si ritiene di confermare l'assegno di mantenimento a carico del come vigente CP_1
(somma comunque minima per il sostentamento di una ragazza ormai quasi maggiorenne), oltre Istat fin qui maturato e per il futuro, da corrispondersi entro il g. 5 di ogni mese presso il domicilio della Pt_1 alla stessa, oltre al 50% delle spese straordinarie per la figlia di cui al protocollo di questo Tribunale.
Non si ravvisano, poi, gli estremi per accogliere la domanda ex art. 96 c.p.c. pure svolta dal . CP_1
Considerata la natura del giudizio, nonchè la parziale reciproca soccombenza, le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: - affida la figlia minore ad entrambi i genitori, con esercizio separato della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni inerenti l'ordinaria amministrazione, con suo collocamento presso la madre e con diritto di visita per il padre come indicato in parte motiva;
-conferma l'assegno di mantenimento come vigente a carico del per la figlia pari ad euro 200,00 CP_1 mensili, oltre Istat fin qui maturato e per il futuro (da corrispondersi entro il g. 5 di ogni mese presso il domicilio della alla stessa), oltre al 50% delle spese straordinarie per la minore di cui al protocollo Pt_1 di questo Tribunale;
- spese di lite compensate.
Così deciso in Roma, 12.9.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE PRIMA
cosi composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Filomena Albano Giudice
dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel.
ha emanato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 9445/2021 R.G.T.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Emiliano Della Bella, come da procura in atti;
Parte_1
ricorrente
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Lucia Buononato, come da procura in atti;
Controparte_1
resistente
Con l'intervento del P.M.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 9.2.2021 la ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con il resistente Per_ dalla cui unione era nata la figlia in data 24.4.2008, e di avere ottenuto la sentenza di separazione in data 21.7.2017, chiedeva la pronuncia di divorzio, il diritto di visita paterno della figlia come indicato nel ricorso, la determinazione di un assegno di mantenimento a carico del resistente per la figlia pari ad euro
300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui al protocollo di questo Tribunale.
Si costituiva il resistente il quale nulla opponeva alla pronuncia di divorzio e chiedeva l'affidamento condiviso della figlia con esercizio separato della responsabilità genitoriale quanto alle questioni di ordinaria amministrazione, il suo collocamento presso la madre, con diritto di visita paterno come indicato nella memoria di costituzione, oltre ad un assegno a suo carico per la figlia pari ad euro 150,00 mensili,
l'ammonimento della ricorrente ad esercitare correttamente la responsabilità genitoriale (deduceva che la moglie tentava di impedire un sereno rapporto padre-figlia assumendo anche decisioni unilateralmente), nonché l'annullamento del trasferimento immobiliare meglio indicato nella citata memoria.
In sede presidenziale venivano confermati i provvedimenti di cui alla separazione, dunque: affidamento condiviso della figlia con esercizio separato della responsabilità genitoriale quanto alle questioni di ordinaria amministrazione, suo collocamento presso la madre, con diritto di visita paterno come indicato nella sentenza in atti, un assegno a carico del padre per la figlia pari ad euro 200,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie per la ragazza di cui alla sentenza.
In questo giudizio è già stata emessa la pronuncia di divorzio.
Ebbene, ritiene, innazitutto, questo Collegio che la causa sia matura per la decisione, anche considerata la condivisibilità della ordinanza istruttoria emessa dal G.I. e valutato il fatto che “…“la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente una attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali “ (cfr. Cass., sent del 12.1.2017, n. 605). Inoltre, si ritiene del tutto superflua la audizione della figlia minore, che compirà 18 anni tra pochi mesi.
In ordine alle determinazioni relative alla ragazza, si ritiene di confermare le statuizioni vigenti quanto all'affidamento ed al collocamento della stessa, come anche richiesto dalle parti (inammissibili le domande svolte solo in sede di memorie conclusionali ex art. 190 c.p.c.) e valutato l'interesse della minore, che da sempre vive con la madre e senza che siano state provate e specificamente dedotte difficoltà concrete nell'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale.
Quanto al diritto di visita da parte del padre, data la prossimità della figlia alla maggiore età, può disporsi che la figlia frequenti il padre liberamente, previo congruo avviso alla madre da parte del padre.
Deve, poi, osservarsi che la domanda di ammonimento e quella di annullamento del trasferimento immobiliare, avanzate dal , non venivano reiterate nella memoria conclusionale e, dunque, devono CP_1 intendersi rinunciate.
Quanto all'aspetto economico, viste le dichiarazioni sostitutive di atto notorio, le dichiarazioni dei redditi e gli estratti conto, in atti, si osserva quanto segue:
la è dipendente della Cotral s.p.a., con un reddito pari ad euro 2.000,00 netti mensili circa per 13 Pt_1 mensilità, risulta percepire l'assegno unico pari ad euro 124,00 mensili, è titolare di buoni fruttiferi postali pari ad euro 15.000,00, è proprietaria della casa dove vive ed onerata del relativo mutuo con una rata di euro 930,00 mensili, risultando anche comproprietaria di 1/6 di altro immobile dove vive la madre;
il è un militare dell'Esercito in congedo (cfr. decreto del Ministero della Difesa del 2023 , in atti), CP_1 con un reddito pari ad euro 1.800,00 netti mensili circa per 13 mensilità (cfr. cedolini della pensione, in atti), è titolare di una polizza vita, di un fondo obbligazionario del valore di euro 10.000,00 e di buoni fruttiferi postali del valore di euro 10.000,00, risultando anche onerato del canone di locazione dell'abitazione dove vive pari ad euro 700,00 mensili (cfr. contratto, in atti).
Ciò premesso, si ritiene di confermare l'assegno di mantenimento a carico del come vigente CP_1
(somma comunque minima per il sostentamento di una ragazza ormai quasi maggiorenne), oltre Istat fin qui maturato e per il futuro, da corrispondersi entro il g. 5 di ogni mese presso il domicilio della Pt_1 alla stessa, oltre al 50% delle spese straordinarie per la figlia di cui al protocollo di questo Tribunale.
Non si ravvisano, poi, gli estremi per accogliere la domanda ex art. 96 c.p.c. pure svolta dal . CP_1
Considerata la natura del giudizio, nonchè la parziale reciproca soccombenza, le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: - affida la figlia minore ad entrambi i genitori, con esercizio separato della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni inerenti l'ordinaria amministrazione, con suo collocamento presso la madre e con diritto di visita per il padre come indicato in parte motiva;
-conferma l'assegno di mantenimento come vigente a carico del per la figlia pari ad euro 200,00 CP_1 mensili, oltre Istat fin qui maturato e per il futuro (da corrispondersi entro il g. 5 di ogni mese presso il domicilio della alla stessa), oltre al 50% delle spese straordinarie per la minore di cui al protocollo Pt_1 di questo Tribunale;
- spese di lite compensate.
Così deciso in Roma, 12.9.2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi