Cass. civ., sez. II, sentenza 08/04/2009, n. 8559
CASS
Sentenza 8 aprile 2009

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Allorquando, nel caso di ricorso per revocazione avverso sentenze della Corte di cassazione, venga omessa la trattazione in camera di consiglio (prevista dall'art. 391-bis, secondo comma, cod. proc. civ.), tale omissione configura una mera irregolarità del procedimento che, tuttavia, non determina una violazione dei diritti della difesa, in virtù della più ampia garanzia assicurata dal giudizio celebrato in pubblica udienza.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 08/04/2009, n. 8559
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8559
    Data del deposito : 8 aprile 2009

    Testo completo