Sentenza 8 aprile 2009
Massime • 1
Allorquando, nel caso di ricorso per revocazione avverso sentenze della Corte di cassazione, venga omessa la trattazione in camera di consiglio (prevista dall'art. 391-bis, secondo comma, cod. proc. civ.), tale omissione configura una mera irregolarità del procedimento che, tuttavia, non determina una violazione dei diritti della difesa, in virtù della più ampia garanzia assicurata dal giudizio celebrato in pubblica udienza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 08/04/2009, n. 8559 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8559 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ELEFANTE Antonino - Presidente -
Dott. SCHETTINO Olindo - Consigliere -
Dott. MALZONE Ennio - rel. Consigliere -
Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere -
Dott. ATRIPALDI Umberto - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NS NO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CICERONE 44, presso lo studio dell'avvocato FIORETTI ENRICO, rappresentato e difeso dall'avvocato CICCONI GIAMPAOLO;
- ricorrente -
e contro
MINISTERO INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, PREFETTURA PERUGIA in persona del Prefetto pro tempore;
- intimati -
avverso la sentenza n. 3881/2008 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 15/02/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/02/2009 dal Consigliere Dott. MALZONE ENNIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RUSSO ROSARIO G. che ha concluso per trattazione in sede camerale ai fini dell'ammissibilità.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 3.3.2003 OM CI proponeva opposizione al verbale n. 378211 - Z del 28.2.03 emesso dalla Polizia Stradale di Perugia per violazione dell'art. 142 C.d.S., comma 9, a seguito del quale veniva applicata la sanzione amministrativa di pagamento della somma di Euro 343,35 e la sospensione della patente di guida per gg - 45.
Il giudice di pace di Perugia, revocato il provvedimento di sospensione della patente di guida, fissava l'udienza di comparizione delle parti, disponendo la notificazione del ricorso al Ministro dell'Interno e al Prefetto di Perugia con comparsa dell'11.6.2003 si costituiva in giudizio il Prefetto di Perugia, mentre il Ministero dell'Interno rimaneva contumace.
Con sentenza n. 429/04 il giudice adito rigettava l'opposizione, confermando il verbale impugnato. Il ricorrente proponeva tempestivo ricorso in Cassazione provvedendo alla relativa notifica sia alla Prefettura resistente sia al Ministero dell'Interno e chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.
La Corte di Cassazione, sez. civ., con sentenza n. 3881/07, depositata il 15.2.08, dichiarava inammissibile il ricorso per difetto di rituale instaurazione del processo, rilevando che poiché il ricorso per cassazione era stato proposto unicamente nei confronti del Ministero dell'Interno che non aveva partecipato al giudizio di merito, svoltosi solo nei confronti dell'Uff. Territ. del Governo di Perugia lo stesso andava dichiarato inammissibile. Avverso detta pronuncia propone ricorso per revocazione il OM facendo valere un solo motivo attinente alla regolare prosecuzione del rapporto processuale con la notificazione del ricorso per cassazione ad entrambi i soggetti chiamati a rispondere nel giudizio di merito, essi Prefettura di Perugia e Ministero dell'interno, come risultante dalla relativa relata di notificazione del ricorso davanti alla Suprema Corte.
Acquista valore pregiudiziale la questione inerente alla mancata osservanza della fase preliminare in Camera di Consiglio stabilita in ordine alla revocazione della sentenze della Cassazione dal D.Lgs. n.40 del 2006 per le sentenze pubblicate a decorrere del 2 marzo 2006,
data di entrata in vigore dello stesso decreto, atteso che detta norma è da ritenersi oggetto di rinvio da parte della previsione dello stesso art. 391 bis, comma 1, là dove dispone che la revocazione è chiesta con ricorso ai sensi degli artt. 365 c.p.c. e ss.. Osserva la Corte che effettivamente, in tema di revocazione delle sentenze emesse dalla Corte di Cassazione, la modifica apportata all'art. 391 bis cit. comporta un primo esame del ricorso in Camera di Consiglio a sensi dell'art. 375 c.p.c. diretto a vagliarne le condizioni di ammissibilità e la successiva trattazione in pubblica udienza, una volta superato il vaglio di ammissibilità. Nel caso in esame non vi è dubbio che essendo stata omessa la fase di ammissibilità del ricorso in Camera di Consiglio, si è in presenza di una palese irregolarità del procedimento di revocazione;
tuttavia tale irregolarità non determina una violazione dei diritti della difesa, attesa la più ampia garanzia assicurata dal rito della pubblica udienza;
inoltre, la rimessione del ricorso alla fase camerale ai fini dell'esame preliminare di ammissibilità, determinerebbe in concreto un prolungamento del giudizio in contrasto con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo. Di conseguenza la Corte, in conformità della volontà del legislatore, ritiene di procedere all'esame dell'ammissibilità del ricorso e a riguardo ritiene che sussistono i presupposti astratti per l'ammissibilità del medesimo in quanto viene denunciato un errore percettivo;
tuttavia, il ricorso è inammissibile perché l'errore denunciato, e ritenuto sussistente, non ha inciso sull'esame della fondatezza o meno dell'impugnazione della sentenza del giudice di pace, essendosi il ricorrente in revocazione limitato a denunziare l'errore di percezione,ma omesso di enunciare le ragioni che, in assenza dello stesso errore dì fatto, avrebbero dovuto indurre la Corte ad emettere una decisione diversa da quella adottata. Ne consegue che, per le stesse ragioni, il ricorso risulta inammissibile, senza obbligo di statuizione sulle spese, attesa l'assenza degli intimati.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso;
nulla spese.
Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2009