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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 05/12/2025, n. 1117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 1117 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00876/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 05/12/2025
N. 01117 /2025 REG.PROV.COLL. N. 00876/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 876 del 2025, proposto da
BD MA, rappresentato e difeso dall'avvocato IO RD, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Cremona e Ministero dell'Interno, in persona rispettivamente del Questore
e del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'accertamento
dell'illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione sull'istanza del ricorrente, finalizzata all'ottenimento del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, nonché per la condanna dell'Amministrazione a concludere il procedimento con il rilascio di N. 00876/2025 REG.RIC.
un provvedimento espresso, nominando, ove occorra, un Commissario ad acta per il caso dell'ulteriore inadempimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Cremona e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 il dott. Alessandro
ED e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- Il ricorrente aveva un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria rilasciato il
6.6.2018 con scadenza il 5.6.2023 e, in data 8.3.2023, ha presentato alla Questura di
Cremona istanza di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, perché alla scadenza del permesso per protezione sussidiaria avrebbe maturato i necessari cinque anni di permanenza in Italia.
2.- Non avendo ottenuto il rilascio del provvedimento, il ricorrente ha inviato un sollecito il 13.1.2025, al quale la Questura ha risposto, in data 21.1.2025, che la pratica era sospesa in attesa del parere della Commissione territoriale di Roma sulla protezione internazionale.
La richiesta di delucidazioni inviata lo stesso giorno tramite il suo avvocato è rimasta senza riscontro, come pure la diffida del 28.3.2025.
3.- Passati altri mesi, egli ha agito con ricorso avverso il silenzio notificato e depositato il 18.7.2025, rappresentando che sono decorsi sia il termine di 90 giorni previsto dall'art. 9, comma 2, d.lgs. 286/1998, sia comunque quello di 180 giorni valevole in generale per i procedimenti in materia di immigrazione. N. 00876/2025 REG.RIC.
4.- La Questura si è costituita e ha depositato una relazione con documenti, nella quale sostiene quanto segue:
a) ai sensi dell'art. 9, comma 4 bis, d.lgs. 286/1998, il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo allo straniero titolare di protezione internazionale, di cui al comma 1 bis, è negato in caso di cessazione dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria prevista dagli artt. 9 e 15 d.lgs. 251/2007, e “allo straniero è rilasciato un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, aggiornato con la cancellazione dell'annotazione di cui al comma 1-bis ovvero un permesso di soggiorno ad altro titolo in presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico”;
b) da ciò si desume che il rilascio del permesso di lungo periodo, nell'ipotesi in esame, presuppone la persistente titolarità dello status di protezione sussidiaria;
c) lo status di protezione sussidiaria è rinnovato, alla scadenza del relativo permesso, soltanto dopo aver ottenuto dalla Commissione territoriale la conferma della permanenza delle condizioni per il riconoscimento della protezione sussidiaria (art. 23, comma 2, d.lgs. 251/2007);
d) pertanto è indispensabile acquisire il pronunciamento della Commissione territoriale di Roma sulla permanenza di quelle condizioni, che la Questura ha chiesto il 19.5.2023, e ha poi sollecitato il 16.4.2024 e il 3.2.2025.
5.- L'Avvocatura ha inoltre eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, perché si verterebbe in materia di diritti soggettivi, o comunque in forza dell'art. 35 d.lgs. 25/2008.
6.- Sussiste invece la giurisdizione del giudice amministrativo, perché il procedimento di cui il ricorrente lamenta la mancata conclusione non è quello per il riconoscimento della protezione internazionale, bensì quello per il rilascio di un permesso di soggiorno di lungo periodo, che appunto rientra in tale giurisdizione. La sussistenza in capo al ricorrente dello status di protezione sussidiaria viene in rilievo come mero presupposto N. 00876/2025 REG.RIC.
di fatto per concludere il procedimento con un provvedimento favorevole al ricorrente, cioè di rilascio del suddetto permesso.
7.- Nel merito il ricorso è fondato.
Il ricorrente infatti ha presentato l'istanza di rilascio del permesso in data 8.3.2023, e da allora l'Amministrazione non ha provveduto, nonostante siano decorsi più di due anni e mezzo.
La risposta fornita dalla Questura in data 21.1.2025, a seguito del sollecito del
13.1.2025, nel senso che la pratica è sospesa in attesa del pronunciamento della
Commissione territoriale di Roma sulla protezione internazionale, integra un atto soprassessorio, tale essendo “quell'atto che solo apparentemente configura una spendita di potere, ma che sostanzialmente elude l'obbligo di provvedere mediante richieste istruttorie inutilmente defatigatorie o provvedimenti che eludono il contenuto dell'istanza del privato o sospendono l'iter procedimentale in casi non previsti dalla legge” (Cons. Stato, sez. V, 3.11.2023, n. 9498).
Non è consentito, infatti, sospendere sine die il procedimento in attesa che la
Commissione territoriale (afferente alla medesima Amministrazione dell'Interno ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.lgs. 25/2008) verifichi la permanenza delle condizioni che hanno consentito il riconoscimento della protezione sussidiaria.
Nel caso di specie l'istanza del richiedente è stata presentata l'8.3.2023, e la Questura di Cremona ha chiesto la suddetta verifica alla Commissione territoriale di Roma il
19.5.2023, sicché sono decorsi sia il termine di 90 giorni previsto dall'art. 9, comma
2, d.lgs. 286/1998, sia quello di 180 giorni valevole in generale per i procedimenti in materia di immigrazione ai sensi dell'art. 2, comma 4, l. 241/1990, come interpretato da Cons. Stato, sez. III, 9.5.2022 n. 3578, sia i termini delle procedure di esame delle domande di protezione internazionale di cui all'art. 27 d.lgs. 25/2008.
Per giurisprudenza consolidata, in caso di atti soprassessori è possibile esperire, in alternativa alla loro diretta impugnazione, l'azione avverso il silenzio, in quanto N. 00876/2025 REG.RIC.
permane una situazione di inerzia dell'Amministrazione (v., tra le più recenti, Cons.
Stato, sez. V, 18.9.2025 n. 7369; sez. IV, 15.7.2025, n. 6217; sez. IV, 30.12.2024, n.
10485; sez. IV, 27.11.2024, n. 9543).
8.- Alla luce di quanto precede, deve ritenersi che l'Amministrazione dell'Interno sia inadempiente all'obbligo di pronunciarsi con un provvedimento espresso sull'istanza di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
Conseguentemente il ricorso va accolto, e per l'effetto va ordinato all'Amministrazione resistente di concludere il procedimento entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, o dalla sua notificazione se anteriore, mediante l'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento.
Va invece respinta, allo stato, la domanda di nomina di un Commissario ad acta, reputandosi opportuno differire tale incombente a un momento successivo, previa istanza del ricorrente, per il caso in cui perdurasse l'inerzia dell'Amministrazione.
9.- Le spese del giudizio, stante la peculiarità della vicenda controversa, possono essere compensate per metà, ponendo l'ulteriore metà, liquidata nel dispositivo, a carico dell'Amministrazione soccombente, con distrazione in favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto, dichiarata l'illegittimità del silenzio, ordina all'Amministrazione resistente di provvedere sull'istanza del ricorrente entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, o dalla sua notificazione se anteriore.
Compensa per metà le spese di lite e condanna l'Amministrazione resistente a rifondere al ricorrente la restante metà, liquidata in € 1.500,00 oltre rimborso spese N. 00876/2025 REG.RIC.
forfettario del 15%, CPA e IVA se dovuta, con distrazione in favore dell'avvocato
IO RD, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LO RI, Presidente
Alessandro ED, Referendario, Estensore
Francesca Siccardi, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Alessandro ED LO RI
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 05/12/2025
N. 01117 /2025 REG.PROV.COLL. N. 00876/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 876 del 2025, proposto da
BD MA, rappresentato e difeso dall'avvocato IO RD, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Cremona e Ministero dell'Interno, in persona rispettivamente del Questore
e del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
per l'accertamento
dell'illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione sull'istanza del ricorrente, finalizzata all'ottenimento del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, nonché per la condanna dell'Amministrazione a concludere il procedimento con il rilascio di N. 00876/2025 REG.RIC.
un provvedimento espresso, nominando, ove occorra, un Commissario ad acta per il caso dell'ulteriore inadempimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Cremona e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 il dott. Alessandro
ED e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- Il ricorrente aveva un permesso di soggiorno per protezione sussidiaria rilasciato il
6.6.2018 con scadenza il 5.6.2023 e, in data 8.3.2023, ha presentato alla Questura di
Cremona istanza di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, perché alla scadenza del permesso per protezione sussidiaria avrebbe maturato i necessari cinque anni di permanenza in Italia.
2.- Non avendo ottenuto il rilascio del provvedimento, il ricorrente ha inviato un sollecito il 13.1.2025, al quale la Questura ha risposto, in data 21.1.2025, che la pratica era sospesa in attesa del parere della Commissione territoriale di Roma sulla protezione internazionale.
La richiesta di delucidazioni inviata lo stesso giorno tramite il suo avvocato è rimasta senza riscontro, come pure la diffida del 28.3.2025.
3.- Passati altri mesi, egli ha agito con ricorso avverso il silenzio notificato e depositato il 18.7.2025, rappresentando che sono decorsi sia il termine di 90 giorni previsto dall'art. 9, comma 2, d.lgs. 286/1998, sia comunque quello di 180 giorni valevole in generale per i procedimenti in materia di immigrazione. N. 00876/2025 REG.RIC.
4.- La Questura si è costituita e ha depositato una relazione con documenti, nella quale sostiene quanto segue:
a) ai sensi dell'art. 9, comma 4 bis, d.lgs. 286/1998, il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo allo straniero titolare di protezione internazionale, di cui al comma 1 bis, è negato in caso di cessazione dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria prevista dagli artt. 9 e 15 d.lgs. 251/2007, e “allo straniero è rilasciato un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, aggiornato con la cancellazione dell'annotazione di cui al comma 1-bis ovvero un permesso di soggiorno ad altro titolo in presenza dei requisiti previsti dal presente testo unico”;
b) da ciò si desume che il rilascio del permesso di lungo periodo, nell'ipotesi in esame, presuppone la persistente titolarità dello status di protezione sussidiaria;
c) lo status di protezione sussidiaria è rinnovato, alla scadenza del relativo permesso, soltanto dopo aver ottenuto dalla Commissione territoriale la conferma della permanenza delle condizioni per il riconoscimento della protezione sussidiaria (art. 23, comma 2, d.lgs. 251/2007);
d) pertanto è indispensabile acquisire il pronunciamento della Commissione territoriale di Roma sulla permanenza di quelle condizioni, che la Questura ha chiesto il 19.5.2023, e ha poi sollecitato il 16.4.2024 e il 3.2.2025.
5.- L'Avvocatura ha inoltre eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, perché si verterebbe in materia di diritti soggettivi, o comunque in forza dell'art. 35 d.lgs. 25/2008.
6.- Sussiste invece la giurisdizione del giudice amministrativo, perché il procedimento di cui il ricorrente lamenta la mancata conclusione non è quello per il riconoscimento della protezione internazionale, bensì quello per il rilascio di un permesso di soggiorno di lungo periodo, che appunto rientra in tale giurisdizione. La sussistenza in capo al ricorrente dello status di protezione sussidiaria viene in rilievo come mero presupposto N. 00876/2025 REG.RIC.
di fatto per concludere il procedimento con un provvedimento favorevole al ricorrente, cioè di rilascio del suddetto permesso.
7.- Nel merito il ricorso è fondato.
Il ricorrente infatti ha presentato l'istanza di rilascio del permesso in data 8.3.2023, e da allora l'Amministrazione non ha provveduto, nonostante siano decorsi più di due anni e mezzo.
La risposta fornita dalla Questura in data 21.1.2025, a seguito del sollecito del
13.1.2025, nel senso che la pratica è sospesa in attesa del pronunciamento della
Commissione territoriale di Roma sulla protezione internazionale, integra un atto soprassessorio, tale essendo “quell'atto che solo apparentemente configura una spendita di potere, ma che sostanzialmente elude l'obbligo di provvedere mediante richieste istruttorie inutilmente defatigatorie o provvedimenti che eludono il contenuto dell'istanza del privato o sospendono l'iter procedimentale in casi non previsti dalla legge” (Cons. Stato, sez. V, 3.11.2023, n. 9498).
Non è consentito, infatti, sospendere sine die il procedimento in attesa che la
Commissione territoriale (afferente alla medesima Amministrazione dell'Interno ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.lgs. 25/2008) verifichi la permanenza delle condizioni che hanno consentito il riconoscimento della protezione sussidiaria.
Nel caso di specie l'istanza del richiedente è stata presentata l'8.3.2023, e la Questura di Cremona ha chiesto la suddetta verifica alla Commissione territoriale di Roma il
19.5.2023, sicché sono decorsi sia il termine di 90 giorni previsto dall'art. 9, comma
2, d.lgs. 286/1998, sia quello di 180 giorni valevole in generale per i procedimenti in materia di immigrazione ai sensi dell'art. 2, comma 4, l. 241/1990, come interpretato da Cons. Stato, sez. III, 9.5.2022 n. 3578, sia i termini delle procedure di esame delle domande di protezione internazionale di cui all'art. 27 d.lgs. 25/2008.
Per giurisprudenza consolidata, in caso di atti soprassessori è possibile esperire, in alternativa alla loro diretta impugnazione, l'azione avverso il silenzio, in quanto N. 00876/2025 REG.RIC.
permane una situazione di inerzia dell'Amministrazione (v., tra le più recenti, Cons.
Stato, sez. V, 18.9.2025 n. 7369; sez. IV, 15.7.2025, n. 6217; sez. IV, 30.12.2024, n.
10485; sez. IV, 27.11.2024, n. 9543).
8.- Alla luce di quanto precede, deve ritenersi che l'Amministrazione dell'Interno sia inadempiente all'obbligo di pronunciarsi con un provvedimento espresso sull'istanza di rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
Conseguentemente il ricorso va accolto, e per l'effetto va ordinato all'Amministrazione resistente di concludere il procedimento entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, o dalla sua notificazione se anteriore, mediante l'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento.
Va invece respinta, allo stato, la domanda di nomina di un Commissario ad acta, reputandosi opportuno differire tale incombente a un momento successivo, previa istanza del ricorrente, per il caso in cui perdurasse l'inerzia dell'Amministrazione.
9.- Le spese del giudizio, stante la peculiarità della vicenda controversa, possono essere compensate per metà, ponendo l'ulteriore metà, liquidata nel dispositivo, a carico dell'Amministrazione soccombente, con distrazione in favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto, dichiarata l'illegittimità del silenzio, ordina all'Amministrazione resistente di provvedere sull'istanza del ricorrente entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, o dalla sua notificazione se anteriore.
Compensa per metà le spese di lite e condanna l'Amministrazione resistente a rifondere al ricorrente la restante metà, liquidata in € 1.500,00 oltre rimborso spese N. 00876/2025 REG.RIC.
forfettario del 15%, CPA e IVA se dovuta, con distrazione in favore dell'avvocato
IO RD, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LO RI, Presidente
Alessandro ED, Referendario, Estensore
Francesca Siccardi, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Alessandro ED LO RI
IL SEGRETARIO