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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 25/08/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G.V.G. 364/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Rinaldo D'Alonzo Presidente Relatore dott. Stefania Vacca Giudice dott. Giuliana Bartolomei Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n.r.g.v.g. 364/2024 promosso da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. B. Daniela Parte_1 C.F._1 Mammarella e\o dall'avv. Serena Branca, presso il cui studio in Termoli (CB), alla Via del Mulino a Vento n.10, è elettivamente domiciliata RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2 Federica De Rensis, presso il cui studio in Campobasso (CB), alla Piazza Vittorio Emanuele II n. 9, è elettivamente domiciliato RESISTENTE e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO Oggetto: Affidamento e mantenimento figlio nato fuori da matrimonio
CONCLUSIONI
All'udienza del 18.02.2025, il Giudice relatore delegato dal Collegio - preso atto dell'intervenuto accordo tra le parti, le hanno accettato la proposta conciliativa dallo stesso formulata all'udienza del 26.11.2024 - ha disposto la trasmissione degli atti al P.M., che in 20.06.2025 ha espresso parere favorevole, e ha rimesso la causa al tribunale in camera di consiglio per la decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 05.09.2024, - premesso di aver intrattenuto una relazione Parte_1 more uxorio con dalla quale è nato il figlio (11 anni); che Controparte_1 Persona_1 detta relazione si è successivamente interrotta - ha chiesto a questo Tribunale di regolamentare l'affidamento e il mantenimento del minore alle seguenti condizioni: “1. affidare in modo condiviso il figlio minore ad essi genitori, con esercizio separato della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione;
2. collocare abitativamente il figlio minore presso l'esponente madre, pagina 1 di 3 con cui vive ed abita fin dalla nascita;
3. stabilire che la frequentazione fra il minore ed il padre si svolga con i tempi e le modalità predeterminate già in essere o, comunque, con le modalità ed i tempi di cui al piano genitoriale che si allega (cfr piano genitoriale all. 10) o nel modo che il tribunale riterrà più confacente agli interessi del minore;
4. tenuto conto della rispettiva capacità contributiva genitoriale, e degli altri parametri normativi, quali il tempo di permanenza presso ciascun genitore, la messa a disposizione o meno dell'abitazione, la valorizzazione del lavoro domestico e di cura, ecc., porre a carico del padre, sig. , l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio, mediante il CP_1 versamento, in favore dell'esponente, con efficacia retroattiva, di un assegno perequativo mensile , annualmente rivalutabile, di ammontare non inferiore ad € 450,00 , in modo da garantire al minore il passato tenore di vita ed il soddisfacimento di tutti i suoi bisogni, nonché di concorrere nella misura della metà alle spese di natura straordinaria routinarie e non, che si renderanno necessarie per il minore stesso, secondo il protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto e vigente nel foro;
5. Stabilire che sia l'esponente, nella sua qualità di collocataria principale a godere dell'assegno unico universale nella misura del 100%;
6. Esercitare ogni più utile potere d'ufficio, anche disponendo accertamenti sulla capacità economica contributiva genitoriale ed adottando i più utili provvedimenti per garantire il benessere del minore;
7. Con vittoria di competenze di causa”.
Nel costituirsi in giudizio, ha dichiarato di aderire alle conclusioni di parte Controparte_1 ricorrente relativamente ai punti 1, 2, 3 e 5 del ricorso introduttivo e ha chiesto di accogliere le seguenti ulteriori pattuizioni e conclusioni: “A) Alla luce della documentazione reddituale e di tutta la documentazione depositata e rilevato che il figlio trascorre con il padre ben 12 Persona_1 pomeriggi al mese ( 8 pomeriggi infrasettimanali e due weekend in cui il bambino cena con il padre prima di essere ricondotto dalla madre), il sig. chiede che, a titolo di contributo al CP_1 mantenimento del figlio, venga confermata la somma di Euro 250,00, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di dicembre e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat e costo vita. B) terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Larino. Si precisa, inoltre, che attualmente il bambino pratica solo il nuoto e la scuola di musica e che non svolge più nemmeno la terapia psicologica da giugno 2024. Riguardo alle spese straordinarie da concordare, si chiede che ciascun genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta ovvero entro un massimo di 10 giorni. In difetto, il silenzio sarà inteso come assenso. C) Con vittoria di spese e compensi di causa”.
All'udienza del 26.11.2024 fissata per la prima comparizione delle parti, il Giudice relatore ha formulato alle stesse la seguente proposta conciliativa: “disporre l'affidamento, la collocazione e la frequentazione del figlio secondo le disposizioni di cui ai punti 1, 2 e 3 del ricorso introduttivo;
percezione dell'assegno unico universale da parte della sig.ra ; versamento, da Parte_1 parte del sig. di un assegno di mantenimento per il figlio della somma di €. 250,00 Controparte_1 mensili fino al 31.12.2025 e di 300,00 a partire dal 01.1.2026, da versarsi anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, e rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
spese straordinarie al 50% come da protocollo in uso presso questo tribunale”. Ha quindi rinviato la causa all'udienza del 18.02.2025.
Nelle rispettive note sostitutive della suddetta udienza, le parti hanno dichiarato di aderire alla proposta formulata dal Giudice, il quale, pertanto, in quella sede, prendendo atto dell'intervenuto accordo tra le parti, ha disposto la trasmissione degli atti al P.M. – che in 20.06.2025 ha espresso parere favorevole - e ha rimesso la causa al tribunale in camera di consiglio per la decisione.
Tutto ciò premesso, il Tribunale, valutata la rispondenza delle suddette condizioni all'interesse della prole e ritenuto che le condizioni concordate non sono contrarie alla legge, stima sussistenti i pagina 2 di 3 presupposti per l'accoglimento delle concordi istanze.
Spese processuali interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda depositata il 05.09.2024 da , nata a [...] il [...], e Parte_1 [...]
, nato a [...] il [...], con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni CP_1 altra istanza o eccezione disattesa o assorbita, provvede in conformità delle condizioni tutte concordate dalle parti, da intendersi qui integralmente ripetute e trascritte.
Spese processuali interamente compensate tra le parti.
Così deciso in camera di consiglio, il 05.08.2025
Il Presidente estensore
Dott. Rinaldo D'Alonzo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO
Sezione Unica Promiscua
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Rinaldo D'Alonzo Presidente Relatore dott. Stefania Vacca Giudice dott. Giuliana Bartolomei Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento iscritto al n.r.g.v.g. 364/2024 promosso da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. B. Daniela Parte_1 C.F._1 Mammarella e\o dall'avv. Serena Branca, presso il cui studio in Termoli (CB), alla Via del Mulino a Vento n.10, è elettivamente domiciliata RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._2 Federica De Rensis, presso il cui studio in Campobasso (CB), alla Piazza Vittorio Emanuele II n. 9, è elettivamente domiciliato RESISTENTE e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO INTERVENUTO Oggetto: Affidamento e mantenimento figlio nato fuori da matrimonio
CONCLUSIONI
All'udienza del 18.02.2025, il Giudice relatore delegato dal Collegio - preso atto dell'intervenuto accordo tra le parti, le hanno accettato la proposta conciliativa dallo stesso formulata all'udienza del 26.11.2024 - ha disposto la trasmissione degli atti al P.M., che in 20.06.2025 ha espresso parere favorevole, e ha rimesso la causa al tribunale in camera di consiglio per la decisione.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 05.09.2024, - premesso di aver intrattenuto una relazione Parte_1 more uxorio con dalla quale è nato il figlio (11 anni); che Controparte_1 Persona_1 detta relazione si è successivamente interrotta - ha chiesto a questo Tribunale di regolamentare l'affidamento e il mantenimento del minore alle seguenti condizioni: “1. affidare in modo condiviso il figlio minore ad essi genitori, con esercizio separato della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione;
2. collocare abitativamente il figlio minore presso l'esponente madre, pagina 1 di 3 con cui vive ed abita fin dalla nascita;
3. stabilire che la frequentazione fra il minore ed il padre si svolga con i tempi e le modalità predeterminate già in essere o, comunque, con le modalità ed i tempi di cui al piano genitoriale che si allega (cfr piano genitoriale all. 10) o nel modo che il tribunale riterrà più confacente agli interessi del minore;
4. tenuto conto della rispettiva capacità contributiva genitoriale, e degli altri parametri normativi, quali il tempo di permanenza presso ciascun genitore, la messa a disposizione o meno dell'abitazione, la valorizzazione del lavoro domestico e di cura, ecc., porre a carico del padre, sig. , l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio, mediante il CP_1 versamento, in favore dell'esponente, con efficacia retroattiva, di un assegno perequativo mensile , annualmente rivalutabile, di ammontare non inferiore ad € 450,00 , in modo da garantire al minore il passato tenore di vita ed il soddisfacimento di tutti i suoi bisogni, nonché di concorrere nella misura della metà alle spese di natura straordinaria routinarie e non, che si renderanno necessarie per il minore stesso, secondo il protocollo sulle spese straordinarie sottoscritto e vigente nel foro;
5. Stabilire che sia l'esponente, nella sua qualità di collocataria principale a godere dell'assegno unico universale nella misura del 100%;
6. Esercitare ogni più utile potere d'ufficio, anche disponendo accertamenti sulla capacità economica contributiva genitoriale ed adottando i più utili provvedimenti per garantire il benessere del minore;
7. Con vittoria di competenze di causa”.
Nel costituirsi in giudizio, ha dichiarato di aderire alle conclusioni di parte Controparte_1 ricorrente relativamente ai punti 1, 2, 3 e 5 del ricorso introduttivo e ha chiesto di accogliere le seguenti ulteriori pattuizioni e conclusioni: “A) Alla luce della documentazione reddituale e di tutta la documentazione depositata e rilevato che il figlio trascorre con il padre ben 12 Persona_1 pomeriggi al mese ( 8 pomeriggi infrasettimanali e due weekend in cui il bambino cena con il padre prima di essere ricondotto dalla madre), il sig. chiede che, a titolo di contributo al CP_1 mantenimento del figlio, venga confermata la somma di Euro 250,00, somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese di dicembre e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat e costo vita. B) terrà a proprio carico il 50% delle spese extra assegno relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Larino. Si precisa, inoltre, che attualmente il bambino pratica solo il nuoto e la scuola di musica e che non svolge più nemmeno la terapia psicologica da giugno 2024. Riguardo alle spese straordinarie da concordare, si chiede che ciascun genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta ovvero entro un massimo di 10 giorni. In difetto, il silenzio sarà inteso come assenso. C) Con vittoria di spese e compensi di causa”.
All'udienza del 26.11.2024 fissata per la prima comparizione delle parti, il Giudice relatore ha formulato alle stesse la seguente proposta conciliativa: “disporre l'affidamento, la collocazione e la frequentazione del figlio secondo le disposizioni di cui ai punti 1, 2 e 3 del ricorso introduttivo;
percezione dell'assegno unico universale da parte della sig.ra ; versamento, da Parte_1 parte del sig. di un assegno di mantenimento per il figlio della somma di €. 250,00 Controparte_1 mensili fino al 31.12.2025 e di 300,00 a partire dal 01.1.2026, da versarsi anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, e rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
spese straordinarie al 50% come da protocollo in uso presso questo tribunale”. Ha quindi rinviato la causa all'udienza del 18.02.2025.
Nelle rispettive note sostitutive della suddetta udienza, le parti hanno dichiarato di aderire alla proposta formulata dal Giudice, il quale, pertanto, in quella sede, prendendo atto dell'intervenuto accordo tra le parti, ha disposto la trasmissione degli atti al P.M. – che in 20.06.2025 ha espresso parere favorevole - e ha rimesso la causa al tribunale in camera di consiglio per la decisione.
Tutto ciò premesso, il Tribunale, valutata la rispondenza delle suddette condizioni all'interesse della prole e ritenuto che le condizioni concordate non sono contrarie alla legge, stima sussistenti i pagina 2 di 3 presupposti per l'accoglimento delle concordi istanze.
Spese processuali interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Larino in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda depositata il 05.09.2024 da , nata a [...] il [...], e Parte_1 [...]
, nato a [...] il [...], con l'intervento del Pubblico Ministero, ogni CP_1 altra istanza o eccezione disattesa o assorbita, provvede in conformità delle condizioni tutte concordate dalle parti, da intendersi qui integralmente ripetute e trascritte.
Spese processuali interamente compensate tra le parti.
Così deciso in camera di consiglio, il 05.08.2025
Il Presidente estensore
Dott. Rinaldo D'Alonzo
pagina 3 di 3