TAR Roma, sez. V, sentenza 07/01/2026, n. 175
TAR
Ordinanza presidenziale 13 giugno 2023
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TAR
Ordinanza cautelare 11 agosto 2023
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TAR
Sentenza 7 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale di normative sul ripiano del superamento del tetto di spesa

    La Corte Costituzionale ha ritenuto la misura del payback ragionevole e proporzionata nell'ambito del bilanciamento operato dal legislatore.

  • Rigettato
    Contrasto con norme CEDU e Carta dei diritti UE

    La Corte Costituzionale ha ritenuto la misura del payback ragionevole e proporzionata nell'ambito del bilanciamento operato dal legislatore.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019

    La Corte Costituzionale ha ritenuto la misura del payback ragionevole e proporzionata nell'ambito del bilanciamento operato dal legislatore.

  • Rigettato
    Erronea identificazione della spesa relativa ai dispositivi medici

    La Corte Costituzionale ha ritenuto la misura del payback ragionevole e proporzionata nell'ambito del bilanciamento operato dal legislatore.

  • Rigettato
    Violazione trasparenza amministrativa e difetto di istruttoria/motivazione

    La Corte Costituzionale ha ritenuto la misura del payback ragionevole e proporzionata nell'ambito del bilanciamento operato dal legislatore.

  • Inammissibile
    Difetto di giurisdizione del giudice amministrativo

    I ricorsi per motivi aggiunti con cui sono impugnati gli atti applicativi regionali sono dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione del giudice adito.

  • Rigettato
    Illegittimità costituzionale dell'art. 8 del d.l. n. 34/2023

    Le argomentazioni giuridiche sono le medesime già rigettate dalla Corte Costituzionale.

  • Inammissibile
    Nuovo motivo di ricorso introdotto tardivamente e non notificato

    Il nuovo motivo di gravame è stato introdotto per la prima volta con una memoria che non risulta notificata alle controparti, per cui lo stesso risulta formalmente inammissibile, non avendo rispettato le regole processuali di cui all’art. 43 c.p.a.

  • Inammissibile
    Questione di costituzionalità irrilevante per la definizione della controversia

    La prospettata questione di illegittimità costituzionale è inammissibile nel presente giudizio, concernendo una disposizione normativa non applicabile alla vicenda in esame sicchè difetta il requisito della rilevanza della questione.

  • Rigettato
    Infondatezza della questione di costituzionalità nel merito

    Non risulta integrato il requisito della “non manifesta infondatezza” della questione di costituzionalità, in quanto quello previsto da quest’ultima norma non è altro che un meccanismo di definizione agevolata di un debito speciale delle aziende verso lo Stato, pienamente in linea con le coordinate costituzionali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. V, sentenza 07/01/2026, n. 175
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 175
    Data del deposito : 7 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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