Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/01/2025, n. 933 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 933 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.25607/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
II SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA, IN PERSONA DELLA DOTT.SSA
MARIA GABRIELLA FRALLICCIARDI
NELLA CAUSA ISCRITTA AL N.R.G. 25607/2014
TRA
(P.IV , rappresentata e difesa, giusta procura a Parte_1 P.IV_1
margine dell'atto di citazione, dall'avv. Stefano Vitale
ATTRICE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e Controparte_1
difeso in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Arturo
Castaldo
CONVENUTA
NONCHE'
, in persona del legale rappresentante p.t. P.IV C.F. Controparte_2 P.IV_2
rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di intervento, dall'avv. Vincenzo
Chierchia
TERZO INTERVENIENTE
E
(C.F. e (C.F. ), Controparte_3 C.F._1 Controparte_4 C.F._2
rappresentati e difesi, giusta procura in calce alla comparsa di intervento, dall'avv. Giovanna De
Simone
TERZI INTERVENIENTI
Oggetto: accertamento negativo del credito. Ripetizione dell'indebito.
Conclusioni: come da atti di causa e le note di trattazione scritta per l'udienza del 13 settembre
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 8.10.2014, la (breviter: Parte_1
, premesso di aver intrattenuto un rapporto di conto corrente e diversi rapporti di conto Pt_1
anticipi su fatture con la (di seguito: AN), tutti Controparte_1
analiticamente indicati nell'atto introduttivo, assumeva che nel corso degli stessi, mai regolamentati in forma scritta, l'istituto di credito avesse posto in essere pratiche illegittime, quali l'applicazione di interessi a un tasso ultralegale e, comunque, usurario, l'addebito di spese e commissioni in assenza di pattuizione scritta e la variazione in peius delle condizioni economiche.
Per tali motivi, conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale la per sentirla condannare CP_1
alla ripetizione delle somme indebitamente percepite per effetto delle descritte illiceità e, in via gradata, alla rettifica del saldo di ciascun conto, oltre che al risarcimento del danno, da liquidarsi in via equitativa.
Resisteva la convenuta insistendo per il rigetto della domanda perchè infondata.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e l'espletamento di c.t.u. contabile.
Con comparsa di intervento depositata in data 10 ottobre 2022, interveniva in giudizio la società , la quale dichiarava che nelle more del giudizio la che nel Controparte_2 Pt_1
frattempo aveva mutato la propria denominazione sociale in VULCAN S.r.l., era stata posta in liquidazione volontaria ed infine cancellata dal Registro delle Imprese in data 15 aprile 2020.
Sul presupposto, poi, di essere il socio unico della società attrice, assumeva di essere subentrata ex lege in tutte le posizioni creditorie della VULCAN S.r.l., tra le quali dovevano annoverarsi anche quelle oggetto del presente giudizio.
Pertanto, faceva proprie le difese già svolte dall'istante e concludeva per l'accoglimento della domanda originariamente proposta.
All'udienza del 21 ottobre 2022, il Tribunale riservava la decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
Successivamente, con ordinanza emessa l'11 aprile 2023, questo giudice, osservando che sebbene la fosse pacificamente socia unica della (poi CP_2 Parte_1
AN s.r.l.), cancellata dal registro delle imprese - e dunque in astratto avente diritto alla liquidazione del patrimonio societario e alla quota residua - non risultasse sufficientemente dimostrata la successione universale e ritendo, quindi, che la terza interventrice non sembrasse aver diritto a subentrare nel credito vantato dall'attrice originaria nè in qualità di successore a titolo universale ex art. 110 c.p.c., per l'insussistenza dei presupposti, nè in qualità di successore a titolo particolare ex art. 111 c.p.c., disponeva la remissione della causa sul ruolo istruttorio per sottoporre la questione alle parti ai sensi dell'art. 101 c.p.c., all'uopo fissando l'udienza del 4 luglio
2023.
Con comparsa di costituzione depositata in data 19 maggio 2023, intervenivano in giudizio e i quali, precisato di agire nella qualità di fideiussori della Controparte_3 Controparte_4
assumevano la propria legittimazione alla prosecuzione del giudizio introdotto dall'attrice Pt_1
in virtù della previsione contenuta nel bilancio di liquidazione della suddetta società secondo cui
"le posizioni attive verso le banche, ovvero quelle relative a rapporti definiti ove sono stati richiesti danni e restituzioni di maggiori somme pagate per tassi usurari e quant'altro, saranno gestite direttamente dai fideiussori".
Precisate nuovamente le conclusioni all'udienza del 13 settembre 2024, svolta in forma cartolare, la causa veniva riservata in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. decorrenti dal successivo 17 settembre.
Si osservi in diritto.
1.In via preliminare, va disattesa l'eccezione di interruzione del giudizio sollevata dalla AN.
Invero, come il Tribunale ha già avuto modo di osservare con l'ordinanza emessa in data 12 aprile 2023, in tema di società, la cancellazione della società dal registro delle imprese dà luogo ad un fenomeno estintivo che priva la società stessa della capacità di stare in giudizio, determinando così - qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte costituita - un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. c.p.c, la cui omessa dichiarazione o notificazione, ad opera del procuratore, comporta, in applicazione della regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte, risultando così stabilizzata la sua posizione giuridica (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione (cfr. Cass. n. 3035/2022 e, da ultimo,
Cass. n. 2439/2024).
2. Ancora in via preliminare, va trattata la questione dell'ammissibilità dell'intervento spiegato da e Controparte_3 Controparte_4
Sul punto, occorre rilevare che la parte si è costituita con memoria depositata in data 19 maggio 2023, ossia dopo che questo giudice, riservata la causa in decisione con l'ordinanza del
21 ottobre 2022, ne ha disposto la rimessione sul ruolo istruttorio per sottoporre alle parti una questione rilevata d'ufficio ai sensi dell'art. 101 c.p.c., a tal fine fissando una nuova udienza, anche per la precisazione delle conclusioni, per il giorno 4 luglio 2023.
L'intervento è ammissibile.
E infatti, secondo il costante insegnamento della Suprema Corte – formatosi nella vigenza della vecchia formulazione dell'art. 268 c.p.c. ma pienamente applicabile anche in seguito alla novella del '90, attesa la ratio ad esso sottesa – “la disposizione dell'art. 268 cod.proc.civ. va intesa nel senso che il termine finale per spiegare intervento è rappresentato dal provvedimento mediante il quale il giudice istruttore rimette le parti al collegio, fissando l'udienza collegiale per la discussione e spogliandosi in tal modo della causa. Fino a quando tale provvedimento non sia stato emesso, anche se le parti siano state invitate dall'istruttore a precisare le conclusioni,
l'intervento del terzo e ammissibile. Se poi la causa ritorni all'istruttore, neppure la rimessione della causa al collegio vale come termine preclusivo all'intervento del terzo, sempre che la causa venga restituita all'istruttore nella sua pienezza, per la continuazione della fase istruttoria e non già quando la causa stessa sia stata parzialmente decisa in una sentenza non definitiva, perchè il terzo non può riaprire la discussione sul punto deciso specie quando intenda spiegare intervento non già ad adiuvandum, ma per far valere un interesse proprio” (cfr., tra le varie,
Cass. n. 2173/1965; Cass. n. 3692/1984).
Pertanto, considerato che con l'ordinanza dell'11 aprile 2023 il Tribunale ha disposto l'integrale rimessione della causa sul ruolo istruttorio e che, successivamente alla costituzione di e sono state celebrate ben tre udienze di precisazione Controparte_4 Controparte_3
delle conclusioni (4 luglio 2023, 2 febbraio 2024 e 13 settembre 2024), l'intervento deve ritenersi ammissibile.
3. Tanto premesso, va dichiarata l'estinzione del giudizio.
Invero, già con sentenza n. 6071/2013 le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno espresso il principio secondo il quale, “qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale, tuttavia, dal lato attivo, i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa, con esclusione delle mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e dei crediti ancora incerti o illiquidi, la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un'attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale), il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato, a favore di una più rapida conclusione del procedimento estintivo".
In conformità al su richiamato orientamento, al quale questo giudice ritiene di dare continuità, si è espressa la prevalente giurisprudenza di legittimità di epoca successiva, affermando che "l'estinzione di una società conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, ove intervenuta nella pendenza di un giudizio dalla stessa originariamente intrapreso, non determina il trasferimento della corrispondente azione in capo ai soci, atteso che dal fenomeno di tipo successorio derivante dalla suddetta vicenda, riguardante esclusivamente gli eventuali rapporti giuridici (afferenti le obbligazioni ancora inadempiute, oppure i beni o i diritti non compresi nel bilancio finale di liquidazione) non venuti meno a causa di quest'ultima, esulano le mere pretese, benché azionate in giudizio, e i diritti ancora incerti o illiquidi necessitanti dell'accertamento giudiziale non concluso, il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente, quindi, di ritenere che la società vi abbia implicitamente rinunciato con conseguente cessazione della materia del contendere" (Cass. 25974/15).
In tali casi, dunque, opererebbe una presunzione qualificata di rinuncia alle pretese così definibili.
In tal senso, anche Cass. n. 15782/16 ha affermato che "in caso di cancellazione volontaria di una società dal registro delle imprese, effettuata in pendenza di un giudizio risarcitorio introdotto dalla società medesima, si presume che quest'ultima abbia tacitamente rinunciato alla pretesa relativa al credito, ancorché incerto ed illiquido, per la cui determinazione il liquidatore non si sia attivato, preferendo concludere il procedimento estintivo della società; tale presunzione comporta che non si determini alcun fenomeno successorio nella pretesa sub iudice, sicché i soci della società estinta non sono legittimati ad impugnare la sentenza d'appello che abbia rigettato questa pretesa".
Sebbene non siano mancati pronunce difformi (cfr. Cass. n. 9464/2020 e Cass. n.
30075/2020), il principio è rimasto immutato anche nelle più recenti statuizioni della Suprema
Corte la quale, da ultimo, ha avuto modo di ribadire che “a seguito della cancellazione di una società di persone dal registro delle imprese, la successione dei soci non opera in relazione ai crediti illiquidi e inesigibili non compresi nel bilancio finale di liquidazione, i quali si presumono tacitamente rinunciati a beneficio della sollecita definizione del procedimento estintivo della società, salva la prova contraria da parte di colui che intenda far valere la corrispondente pretesa, senza che assuma rilievo, a tal fine, la dichiarata qualità di ex socio o di liquidatore, non necessariamente implicante la successione dal lato passivo nel correlativo obbligo" (Cass. n.
21071/23).
3.1. Applicando le coordinate ermeneutiche appena esposte al caso concreto, è legittimo presumere che la pretesa originariamente azionata dalla sia stata tacitamente rinunciata. Pt_1
Essendo innegabile, infatti, che il credito qui in contestazione abbia i caratteri della illiquidità
e inesigibilità, dal momento che la sua esatta verifica (nell'an e nel quantum) avrebbe richiesto l'accertamento giudiziale, l'inerzia del liquidatore della il quale non si è attivato per la Pt_1
prosecuzione e per la conclusione del presente giudizio, evidentemente prediligendo una rapida definizione del procedimento estintivo della società, deve essere interpretata quale tacita rinuncia alla pretesa, con esclusione della successione del socio nella titolarità del credito sub iudice.
In tale contesto, dunque, sarebbe stato onere della superare detta presunzione, CP_2
offrendo la prova contraria.
Ciò, tuttavia, non è avvenuto, posto che la parte non ha dimostrato né l'inclusione del credito de quo nel bilancio di liquidazione né di esserne divenuta titolare, in qualità di ex socio, ai sensi dell'art. 111 c.p.c.
Sul punto, occorre preliminarmente evidenziare che la relazione al bilancio di liquidazione del 31.12.2019 - che la invoca a sostegno della tesi del proprio subingresso, quale ex CP_2
socio della nel credito per cui è causa - non è mai stata depositata dalla parte agli atti del Pt_1
giudizio.
Sicchè, il convincimento del Tribunale non può che fondarsi sull'unico documento prodotto, ovvero sul bilancio finale di liquidazione (cfr. allegato in produzione di . CP_2
Ciò premesso, deve rilevarsi che, con specifico riferimento ai rapporti pendenti con gli istituti di credito, nel bilancio si distingue tra posizioni attive e passive, prevedendo che “le posizioni passive verso le banche ove sono stati contestati, per tassi usurari e altro, i conteggi da e/c richiesti in pagamento, saranno gestite – e se del caso appianate – dal socio” mentre “le posizioni attive verso le banche, ovvero quelle relative a rapporti definiti ove sono stati richiesti danni e restituzione di maggiori somme pagate per tassi usurari e quant'altro, saranno gestiti direttamente dai fidejussori, in tal modo liberando la AN da costi ed oneri dei giudizi”.
Ora, non appare ragionevolmente dubitabile che, tra le due categorie riportate, il credito in parola debba essere annoverato tra cd. le posizioni attive, trattandosi di giudizio che vede la società in veste di attrice (essendo “stati richiesti danni e restituzione di maggiori somme pagate per tassi usurari e quant'altro”) e non di convenuta (“ove sono stati contestati, per tassi usurari e altro, i conteggi da e/c richiesti in pagamento”).
Ciò sarebbe già di per sé sufficiente a escludere in questo giudizio la legittimazione della
[...]
CP_
A ulteriore conferma della tesi, poi, appare assai significativa la espressa previsione, contenuta nel bilancio di liquidazione, per cui, nell'ambito delle posizioni attive nei confronti delle Banche, per “le azioni intraprese nei confronti della AN RE SU … si propone che le stesse siano proseguite anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 111 c.p.c. dal socio il quale farà propri gli esiti di detti giudizi”. CP_2
E infatti, se l'intento del liquidatore fosse stato quello di determinare un fenomeno successorio in favore del socio per tutte le “posizioni attive” facenti capo alla non vi Pt_1
sarebbe stata alcuna necessità di operare la menzionata specificazione la quale, di converso, esprime proprio la volontà di limitare il subingresso della alle sole “azioni in corso nei CP_2
confronti della AN RE SU”.
In definitiva, alla luce di tutte le superiori considerazioni, va dichiarata l'estinzione del giudizio, con esclusione della legittimazione della socio della società estinta, alla CP_2
prosecuzione del medesimo.
4. Tenuto conto del mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, la cui soluzione è stata recentemente rimessa alle Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr. ordinanza
Cass. I Sez. n. 16477/2024), ricorrono giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
4.1. Quanto alle spese di c.t.u., come liquidate in corso di causa, esse, a norma dell'art. 91
c.p.c. (occorre considerare, infatti, che da tutte le opzioni di calcolo elaborate dal consulente d'ufficio emerge un credito della correntista), vanno poste a definitivo carico della parte convenuta, con vincolo di solidarietà di tutte le parti nel rapporto esterno con il consulente tecnico d'ufficio (cfr. Cass. n. 23586/08 e n. 6199/96).
P.Q.M.
1. dichiara l'estinzione del giudizio;
2. compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
3. pone definitivamente a carico della convenuta le spese di c.t.u., come liquidate in corso di causa con decreto del 19.7.2021.
Così deciso in Napoli il 28 gennaio 2025. Il Giudice
Dr. ssa Maria Gabriella Frallicciardi