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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 04/04/2025, n. 484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 484 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, in persona del Giudice, dott.ssa Rossana Musumeci, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n°1252 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2020, rimessa in decisione all'udienza cartolare del 16.12.2024 e vertente tra
(C.F. ), nuova denominazione di Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
in persona del procuratore pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paolo
[...]
Bonalume, Giovanni Gomez Paloma e Giuseppe Cardona per mandato in atti;
attrice
e
(C.F. ), in persona del Sindaco e legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Daniela Zaccarini per mandato in atti;
convenuto
e
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Davide Perrotta per mandato in atti;
terza chiamata
CONCLUSIONI delle PARTI: come da note di trattazione scritta ritualmente depositate per l'udienza cartolare del 16.12.2024, atti ivi richiamati e scritti conclusionali successivamente depositati.
1 MOTIVI della DECISIONE
1. I fatti oggetto del giudizio
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio il Parte_1
al fine di ottenere il pagamento di crediti asseritamente vantati a Controparte_1 seguito di cessioni di credito pro-soluto occorsi tra la stessa e le società Enel CP_3
e CP_2
Chiedeva, in particolare, la condanna del al pagamento dell'importo fatturato di CP_1
€ 84.947,93, poi rideterminato in € 78.896,41 con memoria ex art 183, c. VI, n. 1, c.p.c., di cui € 65.640,75 dovuto per la sorte capitale delle fatture emesse da Enel Energia S.p.A. ed €
13.323,66 dovuto per la sorte capitale delle fatture emesse da oltre gli interessi CP_2 di mora sull'importo originariamente azionato di € 84.947,93, di cui agli artt. 2 e 5 del D.lgs.
231/2002, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del relativo termine di pagamento sino al saldo;
gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale che, alla data di notifica dell'atto di citazione, erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.; il pagamento di € 3.840,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d. lgs. n. 231/2002 come novellato dal d. lgs. n. 192/2012, corrispondente all'importo di €
40,00 moltiplicato per ciascuna delle fatture costituenti la sorte capitale;
il pagamento di €
1.979,21 a titolo di interessi di mora ulteriori maturati a causa del tardivo pagamento per i crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale oltre gli interessi anatocistici prodotti dagli stessi interessi di mora oggetto delle note di debito;
il pagamento di € 25.200,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d. lgs. n. 231/2002 come novellato dal d. lgs. n. 192/2012, corrispondente all'importo di € 40,00 moltiplicato per ciascuna delle fatture, il cui tardivo pagamento da parte del ha determinato l'insorgere degli interessi di mora, oggetto CP_1 delle note di debito;
in via subordinata, la società attrice chiedeva la condanna del
[...]
al pagamento dei suddetti importi a titolo di indennizzo ai sensi dell'art. CP_1
2041 c.c.; il tutto con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva il eccependo, in via preliminare, la nullità dell'atto Controparte_1 di citazione per difetto di notifica deducendo che l'indirizzo di posta elettronica utilizzato non era stato tratto dal registro REGINDE, né dal Registro INIPEC, né, in ogni caso, dal
2 Pubblico elenco per notificazioni e comunicazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale ai sensi del D.L. 179/2012 artt. 16, comma 12 e 16-ter.
Eccepiva, sempre in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva dell'attrice, rilevando il difetto di notifica della cessione e, in ogni caso, la mancata adesione dell'Ente locale alle cessioni del credito;
eccepiva, altresì, il difetto di legittimazione passiva della convenuta, deducendo l'assenza del vincolo contrattuale per difetto di forma idonea a determinare il sorgere di una obbligazione a carico del e la mancata previsione in CP_1 bilancio delle pretese azionate, per mancata assunzione del relativo impegno di spesa.
Rilevava, inoltre, l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito, ex art. 2948, comma IV, c.c., preteso dall'attrice e contestava la debenza degli interessi moratori sulle transazioni commerciali, così come previsti dal Decreto Legislativo n. 231/2002, e di quelli anatocistici per assenza di pattuizione scritta tra le parti.
Infine, chiedeva di essere autorizzata a chiamare rilevando l'avvenuto CP_2 pagamento delle fatture emesse da quest'ultima nei confronti del , Controparte_1 fatture precedentemente contestate a Parte_2
Chiedeva, quindi, il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese e compensi.
Con provvedimento dell'1 dicembre 2020, il Giudice autorizzava la chiamata in causa del terzo, la quale si costituiva confermando di aver ricevuto, dopo la data di CP_2 notifica dell'atto di cessione di crediti in favore di dei pagamenti da parte Parte_1 del convenuto, che successivamente rimborsava a con due versamenti Parte_1 effettuati in data 20 e 31 maggio 2016.
Invocando la propria buona fede e trasparenza nella condotta tenuta sia nei confronti Part del che nei confronti di riteneva che la condotta dell'attrice fosse CP_1 caratterizzata da mala fede e scorrettezza, finalizzata a ottenere un credito già rimborsato, aggravata dalla consapevolezza dell'avvenuto rimborso delle somme contestate.
Concludeva, dunque, chiedendo la cessazione della materia del contendere tra le parti;
in via riconvenzionale, chiedeva la condanna del al pagamento di € 3.065,99 per CP_1 fatture non saldate, oltre interessi;
con condanna ex art 96 c.p.c. di e Parte_1 vittoria di spese e compensi.
3 All'udienza cartolare del 6.05.2021 il Giudice concedeva i termini ex art. 183, VI comma n. 1, 2 e 3 c.p.c. e rinviava la causa all'udienza dell'1.12.2022, poi rinviata più volte, anche per i mutamenti del giudice assegnatario del fascicolo, fino all'udienza cartolare del
16.01.2023.
Con provvedimento del 7.02.2024 il procedimento, ritenuto maturo per la decisione, veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16.12.2024, ove è stato posto in decisione con la concessione dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del giudizio, il Tribunale rileva e osserva quanto segue.
2. Questioni preliminari
Prima di entrare nel merito della causa, deve dichiararsi priva di pregio l'eccezione preliminare formulata dal relativa al difetto di notifica dell'atto di Controparte_1 citazione in giudizio.
Ebbene, dalla documentazione in atti risulta che la notifica dell'atto introduttivo è avvenuta all'indirizzo " , indirizzo estratto Email_1 dall'elenco pubblico IPA.
Invero, va osservato che il pur non risultando iscritto al registro Controparte_1
PP.AA. tenuto dal Ministero della Giustizia (cfr. doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione del convenuto), aveva inserito la propria PEC
( nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni Email_1
(IPA), che è un registro tenuto dal Governo (cfr. doc. 16 allegato alla memoria ex art. 183,
c. VI, n. 1, c.p.c.).
Sul punto, va ricordato che, a partire dal D.L. n. 76/2000 (c.d. Decreto Semplificazioni),
l'Indice IPA è stato reinserito tra i Pubblici Elenchi ai fini delle notifiche via PEC ai sensi della Legge n. 53/1994.
Nella specie, l'art. 28 del citato Decreto ha modificato l'art. 16-ter del D.l. n. 179/2012, inserendo l'Indice IPA tra i pubblici elenchi contenenti gli indirizzi di posta elettronica certificata cui possono validamente essere notificati atti in materia civile, penale,
4 amministrativa, contabile e stragiudiziale ("in caso di mancata indicazione nell' elenco di cui all'articolo 16, comma 12 [nel ReGIndE], la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale è validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dall'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82” ossia nell'IndicePA).
Tale intervento si è reso necessario a causa dell'esiguità delle pubbliche amministrazioni che avevano provveduto ad inserire i rispettivi indirizzi PEC nel registro PP.AA. presente nel PST;
circostanza che aveva limitato fortemente la possibilità di notificare atti giudiziari via PEC alle pubbliche amministrazioni.
A seguito di detto intervento legislativo, nell'ipotesi in cui la p.a. interessata non abbia provveduto ad inserire il proprio indirizzo PEC nell'elenco previsto dall'art. 16, comma 12, del d.l. 179/2012, sarà dunque necessario fare riferimento alla PEC indicata nel registro
IPA.
Può, pertanto, ritenersi che il registro IPA costituisce “pubblico elenco” ai fini dell'art.
3-bis della Legge 53/1994, che prevede che “La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi”.
In ogni caso, anche qualora si volesse ritenere che la PEC utilizzata non fosse correttamente indicata nell'elenco previsto dal D.l. n. 179/2012, l'orientamento giurisprudenziale consolidato dispone la sanatoria dell'eventuale vizio della notifica: “Nel caso di notifica di un atto a mezzo di posta elettronica certificata, qualora la parte non sia in grado di fornirne la prova ai sensi dell'art. 9 della l. n. 53 del 1994, la violazione delle forme digitali non integra
l'inesistenza della notifica del medesimo bensì la sua nullità che pertanto può essere sanata dal raggiungimento dello scopo”, cfr. Cass. n. 20214/2021.
Pertanto, l'eccezione sollevata dall'ente locale in merito alla presunta invalidità della notifica, per difetto di regolarità della PEC utilizzata, non può essere accolta, poiché la stessa notifica è avvenuta in conformità con le disposizioni normative in materia e, in ogni
5 caso, il vizio eventualmente riscontrato risulta sanato dalla tempestiva costituzione in giudizio del convenuto.
3. Il merito della lite
Com'è noto, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento è tenuto a provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (ex multis, Cass. S. U. n. 13533/2001; Cass., n. 2387/2004; Cass. n. 982/2002; Cass. n.
13925/2002; Cass. n. 8615/2006; Cass. n. 13674/2006).
Peraltro, secondo il condivisibile orientamento della Suprema Corte, il contratto di cessione del credito è idoneo a fornire prova solo del trasferimento del credito e non già dell'esistenza dello stesso (cfr. Cass. n. 3184/2016).
È poi indirizzo pacifico e conforme alla normativa vigente, che per tutti i contratti per i quali sia parte una Pubblica Amministrazione, ed anche nel caso in cui essa agisca iure privatorum, è richiesta la forma scritta ad substantiam, come per ogni altro contratto stipulato dall'amministrazione pubblica, né l'esistenza del requisito formale può essere ricavata da altri documenti che non costituiscono ma presuppongono il contratto (cfr. Cass. n.
14570/2004; Cass. n. 5234/2004). Part Nel caso di specie, ha dedotto l'inadempimento del Parte_1 CP_1 convenuto, il quale non avrebbe provveduto a saldare le fatture relative alle prestazioni rese da Enel Energia S.p.A. e e fatte oggetto dei successivi contratti di cessione dei CP_2 crediti.
In ordine alla legittimazione attiva dell'attrice, in particolare, dalla documentazione in atti emerge che le società Enel Energia S.p.A. e hanno stipulato, per il tramite di CP_2 scrittura privata autenticata da Notaio, i contratti di cessione dei crediti con cui le stesse hanno ceduto a i crediti già maturati nei confronti del Parte_2 [...]
derivanti dall'omesso pagamento delle fatture descritte negli allegati degli atti CP_1 di cessione, cessioni successivamente notificate al convenuto (cfr. doc. 06. e 6, allegati
6 all'atto di citazione;
doc. 19 allegato alla memoria ex art 183, c. 6, n. 2, c.p.c. di parte attrice).
Quanto all'eccepito difetto di legittimazione attiva di sollevato Parte_1 dall'ente convenuto e fondato sull'asserita irregolarità della notifica della cessione e sulla mancata espressa accettazione della cessione del credito da parte dell'ente locale, il
Tribunale ritiene che tale eccezione sia infondata e debba, pertanto, essere rigettata.
In merito alla prima questione, il Tribunale rileva che le notifiche delle cessioni sono avvenute in modo regolare.
In particolare, gli atti di cessione dei crediti tra le società Enel Energia e
[...]
, datati il 21 dicembre 2016 e 22 dicembre 2017, sono stati notificati Parte_2 mediante spedizione postale rispettivamente il 24 gennaio 2017 e il 1° marzo 2018. CP_ Per quanto riguarda, invece, l'atto di cessione tra le società e , Parte_2 registrato il 4 aprile 2016, esso è stato notificato in data 14 aprile 2016 tramite posta elettronica certificata all'indirizzo indirizzo che Email_1 risulta essere correttamente inserito nel registro IPA, come già sopra evidenziato.
Il comune convenuto sostiene, inoltre, che, il combinato disposto dell'art. 69 della legge sulla Contabilità di Stato (R.D. n. 2440 del 1923) e dell'art. 9 della legge n. 2248 del 1865,
All. E, comporti che la cessione di un diritto di credito vantato nei confronti della P.A, oltre a richiedere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, come espressamente richiesto dall'art. 69 R.D. 2440/1923, necessiti anche dell'accettazione espressa della cessione da parte dell'amministrazione ceduta.
Accettazione del tutto carente nel caso di specie, non avendo il comune di CP_1 provveduto all'accettazione espressa della cessione e, anzi, avendole espressamente rifiutate.
Ritiene questo tribunale che la prescrizione dettata dall'art. 69 R.D. 2440/1923 (oltre che l'applicazione della legge n. 2248 del 1865) non sia applicabile alle cessioni di crediti vantati nei confronti di enti pubblici locali, quale è il convenuto, essendo espressamente dettata per le Amministrazioni Statali.
7 La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che “L'art. 69 del r.d. n. 2440 del
1923 - il quale richiede, per l'efficacia della cessione del credito vantato nei confronti della P.A., che detta cessione risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio e che il relativo atto sia notificato nelle forme di legge - è norma eccezionale e riguarda la sola amministrazione statale e, pertanto, è insuscettibile di applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse.” (cfr. Cass.
n. 32788/2019; Cass. n. 30658/2017).
Di conseguenza, sulla scorta dell'interpretazione or ora richiamata, è evidente che, nel caso di specie, debba riconoscersi la piena efficacia e opponibilità al debitore ceduto delle cessioni del credito prodotte dalla società attrice.
La domanda proposta dalla in qualità di cessionaria del credito, per Parte_1 ottenere il pagamento della somma meglio specificata in punto di fatto, a titolo di sorte capitale oltre interessi moratori, interessi anatocistici e risarcimento del danno sofferto per il ritardato pagamento deve, tuttavia, essere respinta per insufficienza di prova del credito e per carenza degli adempimenti prescritti dall'art. 191 T.U.E.L.
Quanto all'adempimento dell'onere gravante sulla cessionaria di provare la fonte negoziale o legale del suo credito, così come rideterminato, l'attrice non ha compiutamente individuato le fonti dai quali origina l'asserito credito.
Invero, si evidenzia che ha prodotto esclusivamente l'ordine diretto di Parte_1 acquisto in favore di privi di sottoscrizione (cfr. doc. 11 e 14 allegati Controparte_4 alla memoria n. 1 ex art. 183, comma VI, c.p.c.).
Ancora, si rileva la mancanza di prova in ordine agli adempimenti previsti dall'art. 191 del T.U.E.L. Infatti, dalla documentazione prodotta non emergono né un impegno formale di spesa da parte del in relazione ai contratti di fornitura stipulati, né l'attestazione CP_1 della copertura finanziaria necessaria per l'esecuzione degli stessi contratti.
Tali elementi sono essenziali ai fini della validità e dell'effettivo adempimento degli obblighi assunti, e la prova di questi adempimenti costituiva un onere a carico del creditore.
Osserva il Tribunale che l'art. 191, co. 1, del d.lgs. n. 267/2000 (c.d. T.U.E.L.), nel disciplinare l'assunzione degli impegni e l'effettuazione delle spese da parte degli enti locali testualmente dispone: gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno
8 contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 5. Il responsabile del servizio, conseguita l'esecutività del provvedimento di spesa, comunica al terzo interessato l'impegno e la copertura finanziaria contestualmente all'ordinazione della prestazione, con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione.
Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati.
A tale proposito, la Suprema Corte ha ritenuto che “il d.lgs. n. 267 del 2000, art. 191, comma 1, nel consentire l'effettuazione di spese da parte degli enti locali soltanto in presenza di un impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e dell'attestazione della copertura finanziaria, prevede infatti espressamente, nel caso di spese riguardanti somministrazioni, forniture, appalti
e prestazioni professionali, l'obbligo del responsabile del procedimento di spesa di comunicare al destinatario le relative informazioni. Tale obbligo di comunicazione si pone in diretta correlazione con le conseguenze previste dal medesimo articolo, comma 4, ai sensi del quale, in mancanza dell'impegno contabile e della copertura finanziaria, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario
o dipendente che hanno consentito la fornitura. Tale disposizione, nella parte in cui esclude implicitamente
l'idoneità del contratto a spiegare efficacia vincolante nei confronti dell'ente che lo ha stipulato, non ha introdotto alcuna innovazione rispetto alla disciplina previgente, la quale, a partire dal R.D. 3 marzo
1934, n. 383, artt. 284 e s.s. (seguiti dal d.l. 28 aprile 1989, n. 66, art. 23, comma 3, convertito con modificazioni dalla l. 24 aprile 1989, n. 144, poi sostituito dal d.lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, art. 35, comma 4, a sua volta modificato dal d.lgs. 15 settembre 1997, n. 342, art. 4), è stata costantemente interpretata dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che la mancanza dell'impegno di spesa e della copertura finanziaria comporta la nullità del contratto (cfr. ex plurimis, Cass. Sez. Un. n. 12195/2005;
Cass. n. 15050/2018; Cass. n. 15410/2018), indipendentemente dall'osservanza della forma scritta, richiesta ad substantiam per la stipulazione, e dalla predetta comunicazione, che ha invece la finalità di rendere edotto l'altro contraente della sussistenza dei requisiti prescritti dalle norme citate, e di consentirgli,
9 in mancanza, di rifiutare la stipulazione. L'inderogabilità della disciplina in esame e la rilevanza esterna dalla stessa conferita alla determinazione concernente l'impegno di spesa e la relativa copertura finanziaria, consentendo di escludere, in mancanza della prescritta comunicazione, la configurabilità di un incolpevole affidamento dell'altro contraente in ordine alla validità del contratto, fanno apparire del tutto irrilevante
l'eventuale contrarietà alla buona fede del comportamento tenuto dall'Amministrazione, il quale potrebbe
d'altronde venire in considerazione esclusivamente ai fini della responsabilità prevista dall'art. 1338 c.c."
(cfr. Cass. n. 5267/2022).
Nel caso di specie, essendo il debitore un ente locale, deve ritenersi necessario, ai fini della valutazione in ordine alla validità del rapporto contrattuale insorto tra le parti, il rispetto delle norme dettate in materia di impegno di spesa dall'art. 191 del d.lgs. 267/2000,
e ciò vale anche in regime di salvaguardia (cfr. Cass., ord. n. 9364/2023, secondo cui “ogni atto col quale l'ente locale assume un obbligo contrattuale — di qualsivoglia genere e tipo - è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato a incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria, come previsto dall'art.
191 d.lgs. n. 267 del 2000. Diversamente si è in presenza di una nullità tanto della deliberazione che lo autorizza quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa, ferma l'eventuale obbligazione a carico dell'amministratore, funzionario o dipendente del medesimo ente che sia responsabile della violazione”; nello stesso senso, Tribunale Napoli Nord sez. I, 13/04/2022, n. 1377, il quale ha precisato che la circostanza che le prestazioni siano state rese in regime di salvaguardia non esclude l'applicabilità alla fattispecie in esame dei principi generali posti a tutela dell'interesse pubblico all'equilibrio economico e finanziario degli enti locali), giacché i principi della contabilità impongono agli enti locali di giustificare ex ante ogni spesa (cfr. att. 147 bis, 153 e 183 T.U.E.L.), pure quella per la fornitura in siffatto regime.
Peraltro, la carenza di copertura finanziaria, in ossequio alla più recente giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi rilevabile d'ufficio dal giudice investito della cognizione, trattandosi di previsione posta a garanzia dell'interesse pubblico e dell'equilibrio economico degli enti locali (cfr. Cass. n. 29828/2023).
In ogni caso, osserva il Tribunale, il richiamato art. 191 comma 4 d.lgs. 267/2000 prescrive che nel caso in cui l'acquisizione di beni e servizi avvenga in violazione
10 dell'obbligo indicato nel comma 1 il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione, tra il privato fornitore e l'amministratore, il funzionario o il dipendente che hanno consentito la fornitura, senza che la disposizione richiamata faccia alcuna distinzione a seconda che l'acquisizione sia avvenuta a seguito di apposito contratto pubblico o ex lege.
Nel caso di specie, quindi, posto che la fornitura è stata effettuata senza la doverosa copertura contabile e finanziaria di cui all'art. 191 comma 1 cit. - non essendo stata offerta alcuna prova della relativa delibera - la scissione del rapporto di immedesimazione organica tra agente e pubblica amministrazione rende l'ente locale estraneo agli impegni di spesa irregolarmente assunti: la domanda di adempimento spiegata dal cessionario è quindi infondata e va rigettata.
In definitiva, alla luce di tutto quanto sopra esposto, tutte le domande attoree devono essere respinte.
4. La domanda riconvenzionale di CP_2 chiamata in giudizio dal , costituendosi
[...] Controparte_1 tempestivamente in giudizio, ha formulato nei confronti di quest'ultimo domanda riconvenzionale di condanna al pagamento della somma di € 3.065,99, a titolo di corrispettivo di fornitura di energia elettrica rimasto insoluto e non oggetto di cessione nell'ambito del medesimo rapporto contrattuale per cui è causa, di cui alle fatture elencate CP_ da nella propria tabella (cfr. doc. 5 allegata alla comparsa di costituzione).
La stessa ha prodotto, a fondamento della propria domanda, le fatture (cfr. doc. n. 6 alla comparsa di costituzione e risposta), gli estratti dei libri contabili (cfr. doc. 7 allagato comparsa di costituzione) nonché l'ordine diretto di acquisto del servizio di salvaguardia
(cfr. doc. 8 allegato alla comparsa di costituzione).
Dunque, anche per tale domanda si conferma l'assenza di prova circa l'impegno di spesa e la copertura finanziaria, il che comporta l'impossibilità di accogliere la richiesta di pagamento per le forniture di energia elettrica.
Pertanto, richiamato quanto già osservato sul punto, la domanda proposta da
[...] in via riconvenzionale deve essere respinta. CP_2
11 Rimane infine da esaminare la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dalla terza chiamata la quale ha chiesto pronunciarsi la condanna di ex art. 96 c.p.c. CP_2 Parte_1
a titolo di responsabilità processuale aggravata.
La domanda deve essere rigettata per carenza di prova da parte dell'istante, sia dell'an che del quantum debeatur, che comunque, pur essendo la liquidazione, per espressa previsione, effettuabile d'ufficio, devono essere in concreto desumibili dagli atti di causa perché il giudice possa procedere alla quantificazione del pregiudizio da ristorare (cfr. Cass.
n. 17902/2010; Cass. n. 13395/2007).
Nel caso di specie, peraltro, l'istante non ha fornito la prova del pagamento alla società attrice delle somme ricevute dall'ente locale convenuto tramite mezzi idonei, i quali non possono essere sostituiti da documenti riepilogativi contenenti centinai di voci non supportate da elementi concreti e verificabili.
Pertanto, la domanda ex art 96 c.p.c. non può essere accolta, risultando infondata per mancanza di prova adeguata a giustificare il pregiudizio richiesto per il ristoro.
5. Spese di lite
Le spese di lite vanno regolate, nei vari rapporti processuali, in base al principio di soccombenza.
Di conseguenza parte attrice deve essere condannata al pagamento delle spese di lite in favore del , le quali, calcolate ai sensi del D.M. 55/2014, così come Controparte_1 aggiornato dal D.M. 147/2022, tenendo conto del valore della causa, applicati i valori minimi e ridotta la fase istruttoria, sono liquidate nella misura di € 5.600,00 oltre spese generali, iva e c.p.a come per legge.
Nel rapporto processuale tra la terza chiamata ed il , CP_2 Controparte_1 le spese di lite vanno compensate, tenuto conto, da un lato, che l'intervento in giudizio del terzo chiamato è stato disposto su richiesta dell'ente locale convenuto, dall'altro, del rigetto della domanda riconvenzionale.
Per questi motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede,
12 rigetta le domande formulate da Parte_1 rigetta la domanda riconvenzionale proposta da nei confronti del Comune CP_2 di;
CP_1
[... condanna al pagamento delle spese di lite in favore del Comune Parte_1
, liquidate in € 5.600,00, per compensi, oltre iva, cpa e rimborso spese generali CP_1 come per legge;
compensa le spese di lite nei rapporti tra il e Controparte_1 CP_2
Così deciso in Termini Imerese, 4 aprile 2025
Il Giudice
Rossana Musumeci
13
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Termini Imerese, in persona del Giudice, dott.ssa Rossana Musumeci, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n°1252 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2020, rimessa in decisione all'udienza cartolare del 16.12.2024 e vertente tra
(C.F. ), nuova denominazione di Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
in persona del procuratore pro-tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paolo
[...]
Bonalume, Giovanni Gomez Paloma e Giuseppe Cardona per mandato in atti;
attrice
e
(C.F. ), in persona del Sindaco e legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Daniela Zaccarini per mandato in atti;
convenuto
e
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 P.IVA_3 rappresentata e difesa dall'Avv. Davide Perrotta per mandato in atti;
terza chiamata
CONCLUSIONI delle PARTI: come da note di trattazione scritta ritualmente depositate per l'udienza cartolare del 16.12.2024, atti ivi richiamati e scritti conclusionali successivamente depositati.
1 MOTIVI della DECISIONE
1. I fatti oggetto del giudizio
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio il Parte_1
al fine di ottenere il pagamento di crediti asseritamente vantati a Controparte_1 seguito di cessioni di credito pro-soluto occorsi tra la stessa e le società Enel CP_3
e CP_2
Chiedeva, in particolare, la condanna del al pagamento dell'importo fatturato di CP_1
€ 84.947,93, poi rideterminato in € 78.896,41 con memoria ex art 183, c. VI, n. 1, c.p.c., di cui € 65.640,75 dovuto per la sorte capitale delle fatture emesse da Enel Energia S.p.A. ed €
13.323,66 dovuto per la sorte capitale delle fatture emesse da oltre gli interessi CP_2 di mora sull'importo originariamente azionato di € 84.947,93, di cui agli artt. 2 e 5 del D.lgs.
231/2002, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del relativo termine di pagamento sino al saldo;
gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale che, alla data di notifica dell'atto di citazione, erano scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.; il pagamento di € 3.840,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d. lgs. n. 231/2002 come novellato dal d. lgs. n. 192/2012, corrispondente all'importo di €
40,00 moltiplicato per ciascuna delle fatture costituenti la sorte capitale;
il pagamento di €
1.979,21 a titolo di interessi di mora ulteriori maturati a causa del tardivo pagamento per i crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale oltre gli interessi anatocistici prodotti dagli stessi interessi di mora oggetto delle note di debito;
il pagamento di € 25.200,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d. lgs. n. 231/2002 come novellato dal d. lgs. n. 192/2012, corrispondente all'importo di € 40,00 moltiplicato per ciascuna delle fatture, il cui tardivo pagamento da parte del ha determinato l'insorgere degli interessi di mora, oggetto CP_1 delle note di debito;
in via subordinata, la società attrice chiedeva la condanna del
[...]
al pagamento dei suddetti importi a titolo di indennizzo ai sensi dell'art. CP_1
2041 c.c.; il tutto con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva il eccependo, in via preliminare, la nullità dell'atto Controparte_1 di citazione per difetto di notifica deducendo che l'indirizzo di posta elettronica utilizzato non era stato tratto dal registro REGINDE, né dal Registro INIPEC, né, in ogni caso, dal
2 Pubblico elenco per notificazioni e comunicazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale ai sensi del D.L. 179/2012 artt. 16, comma 12 e 16-ter.
Eccepiva, sempre in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva dell'attrice, rilevando il difetto di notifica della cessione e, in ogni caso, la mancata adesione dell'Ente locale alle cessioni del credito;
eccepiva, altresì, il difetto di legittimazione passiva della convenuta, deducendo l'assenza del vincolo contrattuale per difetto di forma idonea a determinare il sorgere di una obbligazione a carico del e la mancata previsione in CP_1 bilancio delle pretese azionate, per mancata assunzione del relativo impegno di spesa.
Rilevava, inoltre, l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito, ex art. 2948, comma IV, c.c., preteso dall'attrice e contestava la debenza degli interessi moratori sulle transazioni commerciali, così come previsti dal Decreto Legislativo n. 231/2002, e di quelli anatocistici per assenza di pattuizione scritta tra le parti.
Infine, chiedeva di essere autorizzata a chiamare rilevando l'avvenuto CP_2 pagamento delle fatture emesse da quest'ultima nei confronti del , Controparte_1 fatture precedentemente contestate a Parte_2
Chiedeva, quindi, il rigetto della domanda attorea, con vittoria di spese e compensi.
Con provvedimento dell'1 dicembre 2020, il Giudice autorizzava la chiamata in causa del terzo, la quale si costituiva confermando di aver ricevuto, dopo la data di CP_2 notifica dell'atto di cessione di crediti in favore di dei pagamenti da parte Parte_1 del convenuto, che successivamente rimborsava a con due versamenti Parte_1 effettuati in data 20 e 31 maggio 2016.
Invocando la propria buona fede e trasparenza nella condotta tenuta sia nei confronti Part del che nei confronti di riteneva che la condotta dell'attrice fosse CP_1 caratterizzata da mala fede e scorrettezza, finalizzata a ottenere un credito già rimborsato, aggravata dalla consapevolezza dell'avvenuto rimborso delle somme contestate.
Concludeva, dunque, chiedendo la cessazione della materia del contendere tra le parti;
in via riconvenzionale, chiedeva la condanna del al pagamento di € 3.065,99 per CP_1 fatture non saldate, oltre interessi;
con condanna ex art 96 c.p.c. di e Parte_1 vittoria di spese e compensi.
3 All'udienza cartolare del 6.05.2021 il Giudice concedeva i termini ex art. 183, VI comma n. 1, 2 e 3 c.p.c. e rinviava la causa all'udienza dell'1.12.2022, poi rinviata più volte, anche per i mutamenti del giudice assegnatario del fascicolo, fino all'udienza cartolare del
16.01.2023.
Con provvedimento del 7.02.2024 il procedimento, ritenuto maturo per la decisione, veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16.12.2024, ove è stato posto in decisione con la concessione dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del giudizio, il Tribunale rileva e osserva quanto segue.
2. Questioni preliminari
Prima di entrare nel merito della causa, deve dichiararsi priva di pregio l'eccezione preliminare formulata dal relativa al difetto di notifica dell'atto di Controparte_1 citazione in giudizio.
Ebbene, dalla documentazione in atti risulta che la notifica dell'atto introduttivo è avvenuta all'indirizzo " , indirizzo estratto Email_1 dall'elenco pubblico IPA.
Invero, va osservato che il pur non risultando iscritto al registro Controparte_1
PP.AA. tenuto dal Ministero della Giustizia (cfr. doc. 3 allegato alla comparsa di costituzione del convenuto), aveva inserito la propria PEC
( nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni Email_1
(IPA), che è un registro tenuto dal Governo (cfr. doc. 16 allegato alla memoria ex art. 183,
c. VI, n. 1, c.p.c.).
Sul punto, va ricordato che, a partire dal D.L. n. 76/2000 (c.d. Decreto Semplificazioni),
l'Indice IPA è stato reinserito tra i Pubblici Elenchi ai fini delle notifiche via PEC ai sensi della Legge n. 53/1994.
Nella specie, l'art. 28 del citato Decreto ha modificato l'art. 16-ter del D.l. n. 179/2012, inserendo l'Indice IPA tra i pubblici elenchi contenenti gli indirizzi di posta elettronica certificata cui possono validamente essere notificati atti in materia civile, penale,
4 amministrativa, contabile e stragiudiziale ("in caso di mancata indicazione nell' elenco di cui all'articolo 16, comma 12 [nel ReGIndE], la notificazione alle pubbliche amministrazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale è validamente effettuata, a tutti gli effetti, al domicilio digitale indicato nell'elenco previsto dall'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82” ossia nell'IndicePA).
Tale intervento si è reso necessario a causa dell'esiguità delle pubbliche amministrazioni che avevano provveduto ad inserire i rispettivi indirizzi PEC nel registro PP.AA. presente nel PST;
circostanza che aveva limitato fortemente la possibilità di notificare atti giudiziari via PEC alle pubbliche amministrazioni.
A seguito di detto intervento legislativo, nell'ipotesi in cui la p.a. interessata non abbia provveduto ad inserire il proprio indirizzo PEC nell'elenco previsto dall'art. 16, comma 12, del d.l. 179/2012, sarà dunque necessario fare riferimento alla PEC indicata nel registro
IPA.
Può, pertanto, ritenersi che il registro IPA costituisce “pubblico elenco” ai fini dell'art.
3-bis della Legge 53/1994, che prevede che “La notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi”.
In ogni caso, anche qualora si volesse ritenere che la PEC utilizzata non fosse correttamente indicata nell'elenco previsto dal D.l. n. 179/2012, l'orientamento giurisprudenziale consolidato dispone la sanatoria dell'eventuale vizio della notifica: “Nel caso di notifica di un atto a mezzo di posta elettronica certificata, qualora la parte non sia in grado di fornirne la prova ai sensi dell'art. 9 della l. n. 53 del 1994, la violazione delle forme digitali non integra
l'inesistenza della notifica del medesimo bensì la sua nullità che pertanto può essere sanata dal raggiungimento dello scopo”, cfr. Cass. n. 20214/2021.
Pertanto, l'eccezione sollevata dall'ente locale in merito alla presunta invalidità della notifica, per difetto di regolarità della PEC utilizzata, non può essere accolta, poiché la stessa notifica è avvenuta in conformità con le disposizioni normative in materia e, in ogni
5 caso, il vizio eventualmente riscontrato risulta sanato dalla tempestiva costituzione in giudizio del convenuto.
3. Il merito della lite
Com'è noto, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento è tenuto a provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (ex multis, Cass. S. U. n. 13533/2001; Cass., n. 2387/2004; Cass. n. 982/2002; Cass. n.
13925/2002; Cass. n. 8615/2006; Cass. n. 13674/2006).
Peraltro, secondo il condivisibile orientamento della Suprema Corte, il contratto di cessione del credito è idoneo a fornire prova solo del trasferimento del credito e non già dell'esistenza dello stesso (cfr. Cass. n. 3184/2016).
È poi indirizzo pacifico e conforme alla normativa vigente, che per tutti i contratti per i quali sia parte una Pubblica Amministrazione, ed anche nel caso in cui essa agisca iure privatorum, è richiesta la forma scritta ad substantiam, come per ogni altro contratto stipulato dall'amministrazione pubblica, né l'esistenza del requisito formale può essere ricavata da altri documenti che non costituiscono ma presuppongono il contratto (cfr. Cass. n.
14570/2004; Cass. n. 5234/2004). Part Nel caso di specie, ha dedotto l'inadempimento del Parte_1 CP_1 convenuto, il quale non avrebbe provveduto a saldare le fatture relative alle prestazioni rese da Enel Energia S.p.A. e e fatte oggetto dei successivi contratti di cessione dei CP_2 crediti.
In ordine alla legittimazione attiva dell'attrice, in particolare, dalla documentazione in atti emerge che le società Enel Energia S.p.A. e hanno stipulato, per il tramite di CP_2 scrittura privata autenticata da Notaio, i contratti di cessione dei crediti con cui le stesse hanno ceduto a i crediti già maturati nei confronti del Parte_2 [...]
derivanti dall'omesso pagamento delle fatture descritte negli allegati degli atti CP_1 di cessione, cessioni successivamente notificate al convenuto (cfr. doc. 06. e 6, allegati
6 all'atto di citazione;
doc. 19 allegato alla memoria ex art 183, c. 6, n. 2, c.p.c. di parte attrice).
Quanto all'eccepito difetto di legittimazione attiva di sollevato Parte_1 dall'ente convenuto e fondato sull'asserita irregolarità della notifica della cessione e sulla mancata espressa accettazione della cessione del credito da parte dell'ente locale, il
Tribunale ritiene che tale eccezione sia infondata e debba, pertanto, essere rigettata.
In merito alla prima questione, il Tribunale rileva che le notifiche delle cessioni sono avvenute in modo regolare.
In particolare, gli atti di cessione dei crediti tra le società Enel Energia e
[...]
, datati il 21 dicembre 2016 e 22 dicembre 2017, sono stati notificati Parte_2 mediante spedizione postale rispettivamente il 24 gennaio 2017 e il 1° marzo 2018. CP_ Per quanto riguarda, invece, l'atto di cessione tra le società e , Parte_2 registrato il 4 aprile 2016, esso è stato notificato in data 14 aprile 2016 tramite posta elettronica certificata all'indirizzo indirizzo che Email_1 risulta essere correttamente inserito nel registro IPA, come già sopra evidenziato.
Il comune convenuto sostiene, inoltre, che, il combinato disposto dell'art. 69 della legge sulla Contabilità di Stato (R.D. n. 2440 del 1923) e dell'art. 9 della legge n. 2248 del 1865,
All. E, comporti che la cessione di un diritto di credito vantato nei confronti della P.A, oltre a richiedere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, come espressamente richiesto dall'art. 69 R.D. 2440/1923, necessiti anche dell'accettazione espressa della cessione da parte dell'amministrazione ceduta.
Accettazione del tutto carente nel caso di specie, non avendo il comune di CP_1 provveduto all'accettazione espressa della cessione e, anzi, avendole espressamente rifiutate.
Ritiene questo tribunale che la prescrizione dettata dall'art. 69 R.D. 2440/1923 (oltre che l'applicazione della legge n. 2248 del 1865) non sia applicabile alle cessioni di crediti vantati nei confronti di enti pubblici locali, quale è il convenuto, essendo espressamente dettata per le Amministrazioni Statali.
7 La giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che “L'art. 69 del r.d. n. 2440 del
1923 - il quale richiede, per l'efficacia della cessione del credito vantato nei confronti della P.A., che detta cessione risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio e che il relativo atto sia notificato nelle forme di legge - è norma eccezionale e riguarda la sola amministrazione statale e, pertanto, è insuscettibile di applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse.” (cfr. Cass.
n. 32788/2019; Cass. n. 30658/2017).
Di conseguenza, sulla scorta dell'interpretazione or ora richiamata, è evidente che, nel caso di specie, debba riconoscersi la piena efficacia e opponibilità al debitore ceduto delle cessioni del credito prodotte dalla società attrice.
La domanda proposta dalla in qualità di cessionaria del credito, per Parte_1 ottenere il pagamento della somma meglio specificata in punto di fatto, a titolo di sorte capitale oltre interessi moratori, interessi anatocistici e risarcimento del danno sofferto per il ritardato pagamento deve, tuttavia, essere respinta per insufficienza di prova del credito e per carenza degli adempimenti prescritti dall'art. 191 T.U.E.L.
Quanto all'adempimento dell'onere gravante sulla cessionaria di provare la fonte negoziale o legale del suo credito, così come rideterminato, l'attrice non ha compiutamente individuato le fonti dai quali origina l'asserito credito.
Invero, si evidenzia che ha prodotto esclusivamente l'ordine diretto di Parte_1 acquisto in favore di privi di sottoscrizione (cfr. doc. 11 e 14 allegati Controparte_4 alla memoria n. 1 ex art. 183, comma VI, c.p.c.).
Ancora, si rileva la mancanza di prova in ordine agli adempimenti previsti dall'art. 191 del T.U.E.L. Infatti, dalla documentazione prodotta non emergono né un impegno formale di spesa da parte del in relazione ai contratti di fornitura stipulati, né l'attestazione CP_1 della copertura finanziaria necessaria per l'esecuzione degli stessi contratti.
Tali elementi sono essenziali ai fini della validità e dell'effettivo adempimento degli obblighi assunti, e la prova di questi adempimenti costituiva un onere a carico del creditore.
Osserva il Tribunale che l'art. 191, co. 1, del d.lgs. n. 267/2000 (c.d. T.U.E.L.), nel disciplinare l'assunzione degli impegni e l'effettuazione delle spese da parte degli enti locali testualmente dispone: gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno
8 contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 153, comma 5. Il responsabile del servizio, conseguita l'esecutività del provvedimento di spesa, comunica al terzo interessato l'impegno e la copertura finanziaria contestualmente all'ordinazione della prestazione, con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione.
Fermo restando quanto disposto al comma 4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati.
A tale proposito, la Suprema Corte ha ritenuto che “il d.lgs. n. 267 del 2000, art. 191, comma 1, nel consentire l'effettuazione di spese da parte degli enti locali soltanto in presenza di un impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e dell'attestazione della copertura finanziaria, prevede infatti espressamente, nel caso di spese riguardanti somministrazioni, forniture, appalti
e prestazioni professionali, l'obbligo del responsabile del procedimento di spesa di comunicare al destinatario le relative informazioni. Tale obbligo di comunicazione si pone in diretta correlazione con le conseguenze previste dal medesimo articolo, comma 4, ai sensi del quale, in mancanza dell'impegno contabile e della copertura finanziaria, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'art. 194, comma 1, lett. e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario
o dipendente che hanno consentito la fornitura. Tale disposizione, nella parte in cui esclude implicitamente
l'idoneità del contratto a spiegare efficacia vincolante nei confronti dell'ente che lo ha stipulato, non ha introdotto alcuna innovazione rispetto alla disciplina previgente, la quale, a partire dal R.D. 3 marzo
1934, n. 383, artt. 284 e s.s. (seguiti dal d.l. 28 aprile 1989, n. 66, art. 23, comma 3, convertito con modificazioni dalla l. 24 aprile 1989, n. 144, poi sostituito dal d.lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, art. 35, comma 4, a sua volta modificato dal d.lgs. 15 settembre 1997, n. 342, art. 4), è stata costantemente interpretata dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che la mancanza dell'impegno di spesa e della copertura finanziaria comporta la nullità del contratto (cfr. ex plurimis, Cass. Sez. Un. n. 12195/2005;
Cass. n. 15050/2018; Cass. n. 15410/2018), indipendentemente dall'osservanza della forma scritta, richiesta ad substantiam per la stipulazione, e dalla predetta comunicazione, che ha invece la finalità di rendere edotto l'altro contraente della sussistenza dei requisiti prescritti dalle norme citate, e di consentirgli,
9 in mancanza, di rifiutare la stipulazione. L'inderogabilità della disciplina in esame e la rilevanza esterna dalla stessa conferita alla determinazione concernente l'impegno di spesa e la relativa copertura finanziaria, consentendo di escludere, in mancanza della prescritta comunicazione, la configurabilità di un incolpevole affidamento dell'altro contraente in ordine alla validità del contratto, fanno apparire del tutto irrilevante
l'eventuale contrarietà alla buona fede del comportamento tenuto dall'Amministrazione, il quale potrebbe
d'altronde venire in considerazione esclusivamente ai fini della responsabilità prevista dall'art. 1338 c.c."
(cfr. Cass. n. 5267/2022).
Nel caso di specie, essendo il debitore un ente locale, deve ritenersi necessario, ai fini della valutazione in ordine alla validità del rapporto contrattuale insorto tra le parti, il rispetto delle norme dettate in materia di impegno di spesa dall'art. 191 del d.lgs. 267/2000,
e ciò vale anche in regime di salvaguardia (cfr. Cass., ord. n. 9364/2023, secondo cui “ogni atto col quale l'ente locale assume un obbligo contrattuale — di qualsivoglia genere e tipo - è valido a condizione che sia emesso un impegno di spesa destinato a incidere, vincolandolo, su un determinato capitolo di bilancio, con attestazione della sussistenza della relativa copertura finanziaria, come previsto dall'art.
191 d.lgs. n. 267 del 2000. Diversamente si è in presenza di una nullità tanto della deliberazione che lo autorizza quanto del susseguente contratto stipulato in attuazione di essa, ferma l'eventuale obbligazione a carico dell'amministratore, funzionario o dipendente del medesimo ente che sia responsabile della violazione”; nello stesso senso, Tribunale Napoli Nord sez. I, 13/04/2022, n. 1377, il quale ha precisato che la circostanza che le prestazioni siano state rese in regime di salvaguardia non esclude l'applicabilità alla fattispecie in esame dei principi generali posti a tutela dell'interesse pubblico all'equilibrio economico e finanziario degli enti locali), giacché i principi della contabilità impongono agli enti locali di giustificare ex ante ogni spesa (cfr. att. 147 bis, 153 e 183 T.U.E.L.), pure quella per la fornitura in siffatto regime.
Peraltro, la carenza di copertura finanziaria, in ossequio alla più recente giurisprudenza di legittimità, deve ritenersi rilevabile d'ufficio dal giudice investito della cognizione, trattandosi di previsione posta a garanzia dell'interesse pubblico e dell'equilibrio economico degli enti locali (cfr. Cass. n. 29828/2023).
In ogni caso, osserva il Tribunale, il richiamato art. 191 comma 4 d.lgs. 267/2000 prescrive che nel caso in cui l'acquisizione di beni e servizi avvenga in violazione
10 dell'obbligo indicato nel comma 1 il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione, tra il privato fornitore e l'amministratore, il funzionario o il dipendente che hanno consentito la fornitura, senza che la disposizione richiamata faccia alcuna distinzione a seconda che l'acquisizione sia avvenuta a seguito di apposito contratto pubblico o ex lege.
Nel caso di specie, quindi, posto che la fornitura è stata effettuata senza la doverosa copertura contabile e finanziaria di cui all'art. 191 comma 1 cit. - non essendo stata offerta alcuna prova della relativa delibera - la scissione del rapporto di immedesimazione organica tra agente e pubblica amministrazione rende l'ente locale estraneo agli impegni di spesa irregolarmente assunti: la domanda di adempimento spiegata dal cessionario è quindi infondata e va rigettata.
In definitiva, alla luce di tutto quanto sopra esposto, tutte le domande attoree devono essere respinte.
4. La domanda riconvenzionale di CP_2 chiamata in giudizio dal , costituendosi
[...] Controparte_1 tempestivamente in giudizio, ha formulato nei confronti di quest'ultimo domanda riconvenzionale di condanna al pagamento della somma di € 3.065,99, a titolo di corrispettivo di fornitura di energia elettrica rimasto insoluto e non oggetto di cessione nell'ambito del medesimo rapporto contrattuale per cui è causa, di cui alle fatture elencate CP_ da nella propria tabella (cfr. doc. 5 allegata alla comparsa di costituzione).
La stessa ha prodotto, a fondamento della propria domanda, le fatture (cfr. doc. n. 6 alla comparsa di costituzione e risposta), gli estratti dei libri contabili (cfr. doc. 7 allagato comparsa di costituzione) nonché l'ordine diretto di acquisto del servizio di salvaguardia
(cfr. doc. 8 allegato alla comparsa di costituzione).
Dunque, anche per tale domanda si conferma l'assenza di prova circa l'impegno di spesa e la copertura finanziaria, il che comporta l'impossibilità di accogliere la richiesta di pagamento per le forniture di energia elettrica.
Pertanto, richiamato quanto già osservato sul punto, la domanda proposta da
[...] in via riconvenzionale deve essere respinta. CP_2
11 Rimane infine da esaminare la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dalla terza chiamata la quale ha chiesto pronunciarsi la condanna di ex art. 96 c.p.c. CP_2 Parte_1
a titolo di responsabilità processuale aggravata.
La domanda deve essere rigettata per carenza di prova da parte dell'istante, sia dell'an che del quantum debeatur, che comunque, pur essendo la liquidazione, per espressa previsione, effettuabile d'ufficio, devono essere in concreto desumibili dagli atti di causa perché il giudice possa procedere alla quantificazione del pregiudizio da ristorare (cfr. Cass.
n. 17902/2010; Cass. n. 13395/2007).
Nel caso di specie, peraltro, l'istante non ha fornito la prova del pagamento alla società attrice delle somme ricevute dall'ente locale convenuto tramite mezzi idonei, i quali non possono essere sostituiti da documenti riepilogativi contenenti centinai di voci non supportate da elementi concreti e verificabili.
Pertanto, la domanda ex art 96 c.p.c. non può essere accolta, risultando infondata per mancanza di prova adeguata a giustificare il pregiudizio richiesto per il ristoro.
5. Spese di lite
Le spese di lite vanno regolate, nei vari rapporti processuali, in base al principio di soccombenza.
Di conseguenza parte attrice deve essere condannata al pagamento delle spese di lite in favore del , le quali, calcolate ai sensi del D.M. 55/2014, così come Controparte_1 aggiornato dal D.M. 147/2022, tenendo conto del valore della causa, applicati i valori minimi e ridotta la fase istruttoria, sono liquidate nella misura di € 5.600,00 oltre spese generali, iva e c.p.a come per legge.
Nel rapporto processuale tra la terza chiamata ed il , CP_2 Controparte_1 le spese di lite vanno compensate, tenuto conto, da un lato, che l'intervento in giudizio del terzo chiamato è stato disposto su richiesta dell'ente locale convenuto, dall'altro, del rigetto della domanda riconvenzionale.
Per questi motivi
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede,
12 rigetta le domande formulate da Parte_1 rigetta la domanda riconvenzionale proposta da nei confronti del Comune CP_2 di;
CP_1
[... condanna al pagamento delle spese di lite in favore del Comune Parte_1
, liquidate in € 5.600,00, per compensi, oltre iva, cpa e rimborso spese generali CP_1 come per legge;
compensa le spese di lite nei rapporti tra il e Controparte_1 CP_2
Così deciso in Termini Imerese, 4 aprile 2025
Il Giudice
Rossana Musumeci
13