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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 05/08/2025, n. 376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 376 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 362/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Agata Stanga, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 362 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 17.6.2025 e vertente
T R A
, C.F. : rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Baliani Parte_1 C.F._1
Parte opponente
E
, in persona del legale rappresentante p.t., P.I.: Controparte_1
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco D'Amici e Antonio Diana P.IVA_1
Parte opposta
E
in persona del legale rappresentante p.t., C.F.: , rappresentato e CP_2 P.IVA_2
difeso dall'avv. Mirella Arlotta
Terzo pignorato
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note dattiloscritte trasmesse per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 17.6.2025, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Richiamate integralmente le conclusioni delle parti, come precisate all'udienza del
17.6.2025, il Tribunale svolge le seguenti motivazioni.
pagina 1 di 7 *****
1. Il giudizio costituisce la fase di merito dell'opposizione all'esecuzione presso terzi promossa dall'opposto nei confronti dell'opponente per la realizzazione coattiva del credito di € 54.468,88, maturato per il mancato pagamento di crediti portati da cartelle esattoriali.
A fondamento dell'opposizione vengono eccepite la prescrizione dei crediti risultanti da
12 delle 15 cartelle esattoriali poste a fondamento del pignoramento, in quanto la notifica delle cartelle non sarebbe stata seguita dalla notifica di atti interruttivi diversi dall'intimazione di pagamento del 9.2.2022; la violazione, per le prime 4 cartelle, del d.l.
41/2021 in punto di c.d. rottamazione delle cartelle, avendo l'opposta accorpato le cartelle ai fini del superamento del limite di € 5.000,00 previsto per l'accesso alla rottamazione delle cartelle.
2. L'opposta contesta l'opposizione eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione all'opposizione, siccome contenente l'eccezione di prescrizione devoluta alla cognizione del giudice tributario;
la decadenza della controparte dalla prescrizione, siccome non eccepita tramite l'impugnazione delle due intimazioni di pagamento notificate dopo la notifica delle cartelle esattoriali;
l'interruzione della prescrizione realizzata tramite le suddette intimazioni di pagamento;
la sospensione della prescrizione, ai sensi dell'art. 68 del d.l. 18/2020, per i crediti portati dalle cartelle esattoriali n.
08020160007823313000 notificata il 24/5/2016, n. 08020170023487425000 notificata il 21/2/2018 e n.08020190009967110000 notificata l'1/7/2019; l'eseguito annullamento automatico dei carichi consegnati all'Agente della Riscossione tra l'1/1/2000 e il 31/12/2010 il cui importo,
comprensivo di capitale, interessi e sanzioni, non ecceda gli € 5.000,00, in osservanza alle disposizioni sulla c.d. rottamazione.
3. Si costituisce nei confronti del quale viene esteso il contraddittorio, e domanda di CP_2
essere esonerato dall'obbligo di pagamento delle spese di registrazione della sentenza.
4. Viene disattesa l'eccezione dell'opposta relativa al difetto di giurisdizione del giudice ordinario, atteso che il fatto dedotto dall'opponente come estintivo della pretesa creditoria dell'opposta è rappresentato dalla prescrizione maturata dopo la notifica delle cartelle pagina 2 di 7 esattoriali e che “In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria (nella specie, ordine di pagamento diretto ex art. 72 bis del D.P.R. n. 602 del 1973), il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa,
inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione"; tali principi risultano ribaditi e affinati dalle successive Cass., Sez. U n.21642 del 28 luglio 2021, id. n.8465 del 15 marzo 2022 e da Cass.,
Sez. U., n.16986 del 22 maggio 2022 con la quale, in particolare, la Corte ha avuto modo di affermare che "in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva" (da ultimo Cass., ss.uu., Cassazione civile sez. un., 29/01/2025, (ud. 26/11/2024, dep.
29/01/2025), n. 2098).
5. Non merita, d'altra parte, condivisione l'eccezione sollevata dall'opposta in punto di decadenza della controparte dalla prescrizione, siccome non eccepita tramite l'impugnazione delle due intimazioni di pagamento notificate dopo la notifica delle cartelle esattoriali.
pagina 3 di 7 In base al principio espresso dalla Cassazione civile n. 16743/2024, l'avviso di intimazione,
sebbene contenente l'esplicitazione di una ben definita pretesa tributaria, non è un atto previsto tra quelli di cui all'art. 19 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con conseguente facoltà e non obbligo di impugnazione (Cass. n. 2616 del 11/02/2015; si vedano, altresì, Cass.
n. 26129 del 02/11/2017; Cass. n. 1230 del 21/01/2020). Ciò nondimeno, sotto il profilo sostanziale, l'avviso di intimazione integra un sollecito di pagamento e, in quanto tale, è
idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione.
A tale impostazione circa la natura facoltativa dell'impugnazione dell'avviso di intimazione consegue che l'opponente non era tenuto a impugnare gli avvisi di intimazione per eccepire la prescrizione maturata nel periodo intercorso tra la notifica delle cartelle di pagamento e la notifica degli avvisi di impugnazione medesimi;
correttamente l'eccezione in questione è stata sollevata in sede di impugnazione dell'atto successivo agli avvisi di intimazione, cioè tramite l'opposizione al pignoramento.
6. L'eccezione di prescrizione svolta dall'opponente è fondata nei termini che si illustrano.
È prescritto il credito portato dalle prime sei cartelle del pignoramento (doc. n. 1, all. atto di citazione in opposizione), atteso che tali cartelle, contenenti la richiesta di pagamento dei relativi crediti, sono state notificate nel periodo intercorso tra il 2004 e il 2011; il primo atto interruttivo del termine di prescrizione successivo alla notifica delle prime quattro cartelle è
rappresentato dall'avviso di impugnazione notificato in data 9.2.2022, mentre il primo atto interruttivo del termine di prescrizione successivo alla notifica delle due ulteriori cartelle è
rappresentato dall'avviso di impugnazione notificato in data 9.3.2022 (doc. n. 12 e 13, all.
comparsa di costituzione e risposta); tali atti sono stati notificati allorché la prescrizione -
decennale per i crediti portati dalle prime quattro cartelle e quinquennale per i crediti portati dalle due ulteriori cartelle- era interamente maturata.
Parimenti si è prescritto il credito portato dalle successive cinque cartelle indicate nel pignoramento, atteso che tali cartelle, contenenti la richiesta di pagamento dei relativi crediti,
sono state notificate nel periodo intercorso tra il 2012 e il 2015 e che il primo atto successivo alla notifica delle cartelle -avente carattere interruttivo del termine di prescrizione- è
pagina 4 di 7 rappresentato dall'avviso di impugnazione notificato in data 9.3.2022; in relazione ai crediti portati da queste cartelle la prescrizione è quinquennale, essendo pacifico quanto al riguardo sostenuto dall'opponente e, cioè, che i crediti a cui si riferiscono queste cartelle siano maturati per i diritti della camera di commercio e per l'applicazione di sanzioni per violazioni del codice della strada (sulla prescrizione quinquennale di questi crediti si vedano Cassazione
civile sez. trib., 13/12/2023, (ud. 07/12/2023, dep. 13/12/2023), n. 34890; art. 209 codice della strada e art. 28 l. 689/1981).
7. Viene, invece, condivisa l'eccezione svolta dall'opposta di sospensione del termine di prescrizione per le cartelle esattoriali n. 08020160007823313000, notificata il 24/5/2016, e n.
08020170023487425000 notificata il 21/2/2018 e n.08020190009967110000 notificata l'1/7/2019:
l'art. 68 del DL n. 18/2020 nella versione attualmente vigente ha, infatti, stabilito che “1. Con
riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza
nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti
della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di
sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo
di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si
applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012,
n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio
decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché' agli atti di cui all'articolo 1,
comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160”; l'art. 12, comma 1 del D.Lgs. 159/2015,
richiamato nel sopra citato art. 68, D.L. 18/2020 ha, inoltre, previsto che “1. Le disposizioni in
materia di sospensione dei termini di versamento … comportano altresì, per un corrispondente periodo
di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti
anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di
liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti
previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione”.
pagina 5 di 7 In applicazione del regime di sospensione, in relazione a queste cartelle non era maturato il termine di prescrizione al momento della notifica dell'intimazione di pagamento del
9.3.2022.
8. Privo di pregio è, infine, il motivo di opposizione concernente la violazione, per le prime quattro cartelle, del d.l. 41/2021 in punto di c.d. rottamazione delle cartelle, atteso che esso è riferito al credito che risulta prescritto per le ragioni esposte in motivazione sub 5.
9. Tirando le fila del ragionamento svolto, in accoglimento dell'opposizione viene accertata la prescrizione del credito portato dalle prime 11 cartelle elencate nel pignoramento
(€ 54.044,00) e l'esistenza del diritto dell'opposta di agire esecutivamente per il credito portato dalle ultime 4 cartelle elencate nel pignoramento (€ 507,75); il pignoramento viene, pertanto,
dichiarato nullo per l'importo di € 54.044,00.
10. Nulla si dispone in ordine alla richiesta di di esonero dall'obbligo di pagamento CP_2
delle spese di registrazione della sentenza, trattandosi di questione regolata dalla legge, su cui il Tribunale non può incidere.
11. Tenuto conto del sostanziale integrale accoglimento dell'opposizione -essendo oltremodo esiguo il credito per cui l'opposta conserva il diritto di proseguire l'intrapresa esecuzione-, le spese di lite seguono la soccombenza dell'opposta nei confronti dell'opponente e del terzo chiamato e si liquidano nel dispositivo che segue, ai sensi del D.M.
55/2014 e ss.mm., tenendo conto del valore e della semplicità della controversia nonché
dell'attività svolta da ciascuna parte vittoriosa in relazione alla singole fasi del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Spoleto, definendo il giudizio, così provvede:
1) in accoglimento dell'opposizione,
-accerta la prescrizione del credito esecutivo portato dalle prime 11 cartelle elencate nel pignoramento per € 54.044,00 e la nullità del pignoramento dell'opposta per il medesimo importo;
-l'esistenza del diritto dell'opposta di agire esecutivamente per il credito portato dalle ultime 4 cartelle elencate nel pignoramento per l'importo di € 507,75;
pagina 6 di 7 2) condanna l'opposta, in persona del l.r.p.t., al pagamento, in favore dell'opponente e del terzo chiamato, delle spese di lite, liquidate in
- € 786,00 per esborsi ed € 4.217,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%, spettanti all'opponente;
- ed € 2.090,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%, spettanti al terzo chiamato.
Così deciso in Spoleto, il 4.8.2025
Il Giudice
Agata Stanga
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Agata Stanga, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 362 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 17.6.2025 e vertente
T R A
, C.F. : rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Baliani Parte_1 C.F._1
Parte opponente
E
, in persona del legale rappresentante p.t., P.I.: Controparte_1
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Marco D'Amici e Antonio Diana P.IVA_1
Parte opposta
E
in persona del legale rappresentante p.t., C.F.: , rappresentato e CP_2 P.IVA_2
difeso dall'avv. Mirella Arlotta
Terzo pignorato
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da note dattiloscritte trasmesse per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 17.6.2025, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Richiamate integralmente le conclusioni delle parti, come precisate all'udienza del
17.6.2025, il Tribunale svolge le seguenti motivazioni.
pagina 1 di 7 *****
1. Il giudizio costituisce la fase di merito dell'opposizione all'esecuzione presso terzi promossa dall'opposto nei confronti dell'opponente per la realizzazione coattiva del credito di € 54.468,88, maturato per il mancato pagamento di crediti portati da cartelle esattoriali.
A fondamento dell'opposizione vengono eccepite la prescrizione dei crediti risultanti da
12 delle 15 cartelle esattoriali poste a fondamento del pignoramento, in quanto la notifica delle cartelle non sarebbe stata seguita dalla notifica di atti interruttivi diversi dall'intimazione di pagamento del 9.2.2022; la violazione, per le prime 4 cartelle, del d.l.
41/2021 in punto di c.d. rottamazione delle cartelle, avendo l'opposta accorpato le cartelle ai fini del superamento del limite di € 5.000,00 previsto per l'accesso alla rottamazione delle cartelle.
2. L'opposta contesta l'opposizione eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione all'opposizione, siccome contenente l'eccezione di prescrizione devoluta alla cognizione del giudice tributario;
la decadenza della controparte dalla prescrizione, siccome non eccepita tramite l'impugnazione delle due intimazioni di pagamento notificate dopo la notifica delle cartelle esattoriali;
l'interruzione della prescrizione realizzata tramite le suddette intimazioni di pagamento;
la sospensione della prescrizione, ai sensi dell'art. 68 del d.l. 18/2020, per i crediti portati dalle cartelle esattoriali n.
08020160007823313000 notificata il 24/5/2016, n. 08020170023487425000 notificata il 21/2/2018 e n.08020190009967110000 notificata l'1/7/2019; l'eseguito annullamento automatico dei carichi consegnati all'Agente della Riscossione tra l'1/1/2000 e il 31/12/2010 il cui importo,
comprensivo di capitale, interessi e sanzioni, non ecceda gli € 5.000,00, in osservanza alle disposizioni sulla c.d. rottamazione.
3. Si costituisce nei confronti del quale viene esteso il contraddittorio, e domanda di CP_2
essere esonerato dall'obbligo di pagamento delle spese di registrazione della sentenza.
4. Viene disattesa l'eccezione dell'opposta relativa al difetto di giurisdizione del giudice ordinario, atteso che il fatto dedotto dall'opponente come estintivo della pretesa creditoria dell'opposta è rappresentato dalla prescrizione maturata dopo la notifica delle cartelle pagina 2 di 7 esattoriali e che “In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria (nella specie, ordine di pagamento diretto ex art. 72 bis del D.P.R. n. 602 del 1973), il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa,
inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione"; tali principi risultano ribaditi e affinati dalle successive Cass., Sez. U n.21642 del 28 luglio 2021, id. n.8465 del 15 marzo 2022 e da Cass.,
Sez. U., n.16986 del 22 maggio 2022 con la quale, in particolare, la Corte ha avuto modo di affermare che "in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva" (da ultimo Cass., ss.uu., Cassazione civile sez. un., 29/01/2025, (ud. 26/11/2024, dep.
29/01/2025), n. 2098).
5. Non merita, d'altra parte, condivisione l'eccezione sollevata dall'opposta in punto di decadenza della controparte dalla prescrizione, siccome non eccepita tramite l'impugnazione delle due intimazioni di pagamento notificate dopo la notifica delle cartelle esattoriali.
pagina 3 di 7 In base al principio espresso dalla Cassazione civile n. 16743/2024, l'avviso di intimazione,
sebbene contenente l'esplicitazione di una ben definita pretesa tributaria, non è un atto previsto tra quelli di cui all'art. 19 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con conseguente facoltà e non obbligo di impugnazione (Cass. n. 2616 del 11/02/2015; si vedano, altresì, Cass.
n. 26129 del 02/11/2017; Cass. n. 1230 del 21/01/2020). Ciò nondimeno, sotto il profilo sostanziale, l'avviso di intimazione integra un sollecito di pagamento e, in quanto tale, è
idoneo ad interrompere il decorso della prescrizione.
A tale impostazione circa la natura facoltativa dell'impugnazione dell'avviso di intimazione consegue che l'opponente non era tenuto a impugnare gli avvisi di intimazione per eccepire la prescrizione maturata nel periodo intercorso tra la notifica delle cartelle di pagamento e la notifica degli avvisi di impugnazione medesimi;
correttamente l'eccezione in questione è stata sollevata in sede di impugnazione dell'atto successivo agli avvisi di intimazione, cioè tramite l'opposizione al pignoramento.
6. L'eccezione di prescrizione svolta dall'opponente è fondata nei termini che si illustrano.
È prescritto il credito portato dalle prime sei cartelle del pignoramento (doc. n. 1, all. atto di citazione in opposizione), atteso che tali cartelle, contenenti la richiesta di pagamento dei relativi crediti, sono state notificate nel periodo intercorso tra il 2004 e il 2011; il primo atto interruttivo del termine di prescrizione successivo alla notifica delle prime quattro cartelle è
rappresentato dall'avviso di impugnazione notificato in data 9.2.2022, mentre il primo atto interruttivo del termine di prescrizione successivo alla notifica delle due ulteriori cartelle è
rappresentato dall'avviso di impugnazione notificato in data 9.3.2022 (doc. n. 12 e 13, all.
comparsa di costituzione e risposta); tali atti sono stati notificati allorché la prescrizione -
decennale per i crediti portati dalle prime quattro cartelle e quinquennale per i crediti portati dalle due ulteriori cartelle- era interamente maturata.
Parimenti si è prescritto il credito portato dalle successive cinque cartelle indicate nel pignoramento, atteso che tali cartelle, contenenti la richiesta di pagamento dei relativi crediti,
sono state notificate nel periodo intercorso tra il 2012 e il 2015 e che il primo atto successivo alla notifica delle cartelle -avente carattere interruttivo del termine di prescrizione- è
pagina 4 di 7 rappresentato dall'avviso di impugnazione notificato in data 9.3.2022; in relazione ai crediti portati da queste cartelle la prescrizione è quinquennale, essendo pacifico quanto al riguardo sostenuto dall'opponente e, cioè, che i crediti a cui si riferiscono queste cartelle siano maturati per i diritti della camera di commercio e per l'applicazione di sanzioni per violazioni del codice della strada (sulla prescrizione quinquennale di questi crediti si vedano Cassazione
civile sez. trib., 13/12/2023, (ud. 07/12/2023, dep. 13/12/2023), n. 34890; art. 209 codice della strada e art. 28 l. 689/1981).
7. Viene, invece, condivisa l'eccezione svolta dall'opposta di sospensione del termine di prescrizione per le cartelle esattoriali n. 08020160007823313000, notificata il 24/5/2016, e n.
08020170023487425000 notificata il 21/2/2018 e n.08020190009967110000 notificata l'1/7/2019:
l'art. 68 del DL n. 18/2020 nella versione attualmente vigente ha, infatti, stabilito che “1. Con
riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza
nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti
della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di
sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo
di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si
applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012,
n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio
decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché' agli atti di cui all'articolo 1,
comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160”; l'art. 12, comma 1 del D.Lgs. 159/2015,
richiamato nel sopra citato art. 68, D.L. 18/2020 ha, inoltre, previsto che “1. Le disposizioni in
materia di sospensione dei termini di versamento … comportano altresì, per un corrispondente periodo
di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti
anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di
liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti
previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione”.
pagina 5 di 7 In applicazione del regime di sospensione, in relazione a queste cartelle non era maturato il termine di prescrizione al momento della notifica dell'intimazione di pagamento del
9.3.2022.
8. Privo di pregio è, infine, il motivo di opposizione concernente la violazione, per le prime quattro cartelle, del d.l. 41/2021 in punto di c.d. rottamazione delle cartelle, atteso che esso è riferito al credito che risulta prescritto per le ragioni esposte in motivazione sub 5.
9. Tirando le fila del ragionamento svolto, in accoglimento dell'opposizione viene accertata la prescrizione del credito portato dalle prime 11 cartelle elencate nel pignoramento
(€ 54.044,00) e l'esistenza del diritto dell'opposta di agire esecutivamente per il credito portato dalle ultime 4 cartelle elencate nel pignoramento (€ 507,75); il pignoramento viene, pertanto,
dichiarato nullo per l'importo di € 54.044,00.
10. Nulla si dispone in ordine alla richiesta di di esonero dall'obbligo di pagamento CP_2
delle spese di registrazione della sentenza, trattandosi di questione regolata dalla legge, su cui il Tribunale non può incidere.
11. Tenuto conto del sostanziale integrale accoglimento dell'opposizione -essendo oltremodo esiguo il credito per cui l'opposta conserva il diritto di proseguire l'intrapresa esecuzione-, le spese di lite seguono la soccombenza dell'opposta nei confronti dell'opponente e del terzo chiamato e si liquidano nel dispositivo che segue, ai sensi del D.M.
55/2014 e ss.mm., tenendo conto del valore e della semplicità della controversia nonché
dell'attività svolta da ciascuna parte vittoriosa in relazione alla singole fasi del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Spoleto, definendo il giudizio, così provvede:
1) in accoglimento dell'opposizione,
-accerta la prescrizione del credito esecutivo portato dalle prime 11 cartelle elencate nel pignoramento per € 54.044,00 e la nullità del pignoramento dell'opposta per il medesimo importo;
-l'esistenza del diritto dell'opposta di agire esecutivamente per il credito portato dalle ultime 4 cartelle elencate nel pignoramento per l'importo di € 507,75;
pagina 6 di 7 2) condanna l'opposta, in persona del l.r.p.t., al pagamento, in favore dell'opponente e del terzo chiamato, delle spese di lite, liquidate in
- € 786,00 per esborsi ed € 4.217,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%, spettanti all'opponente;
- ed € 2.090,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%, spettanti al terzo chiamato.
Così deciso in Spoleto, il 4.8.2025
Il Giudice
Agata Stanga
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