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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/09/2025, n. 6802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6802 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
26113 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott.ssa M. MONTUORI, alla pubblica udienza del 25.09.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa tra rappresentato e difeso, in virtù di procura Parte_1
a margine del ricorso, dall' avv.to CIRILLO ERNESTO MARIA presso cui elettivamente domicilia giusta procura in atti in Indirizzo Telematico
C O N T R O
n persona del legale rapp.p.t. Controparte_1
CONTUMACE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 29.11.2024 e ritualmente notificato il ricorrente in epigrafe ricorreva in giudizio deducendo: che la Corte di appello di Napoli , con sentenza n. 2897/2024 stabiliva (doc. 02): “a) in parziale accoglimento dell'appello, dichiara il diritto di , , Parte_2 Parte_3
, , , , Parte_4 Controparte_2 Parte_5 Parte_6
, , , Parte_7 Parte_8 Parte_1 Parte_9
ad essere inquadrati nel 4° livello del CCNL vigente , qualifica Operatore di Call
[...] Center/ Customer care, con le decorrenze indicate in dispositivo per ciascuno degli istanti e condanna la al pagamento delle maturate differenze retributive con Controparte_1 accessori di legge ai sensi dell'art.429 c.p.c. dalle singole maturazioni al saldo;
b) compensa per metà le spese di lite del doppio grado del giudizio e condanna l'appellante società alla refusione della restante metà delle spese stesse, pari ad euro 2.565,50 per il primo grado ed euro 2.766,00 per il secondo grado, più rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa, con distrazione”; stabiliva “Dichiara il diritto dei ricorrenti all'inquadramento nel IV livello del CCNL del settore Telecomunicazioni (profilo operatore di call center) a decorrere dal terzo mese dalla data di assunzione e condanna la società convenuta al pagamento in favore dei ricorrenti delle differenze di retribuzione tra il IV livello riconosciuto in sentenza ed il III livello attribuito dalla società convenuta a far data dalle rispettive date di assunzione e per dal 18.07.2007, da liquidarsi in separata sede. Condanna la convenuta al Parte_10 pagamento delle spese di giudizio in favore dei ricorrenti, liquidate in complessivi euro 4.900,00, oltre IVA, CPA e spese generali, con attribuzione”;
1 Che la convenuta non provvedeva al pagamento delle riconosciute differenze retributive. Quantificava le differenze retributive in € 9.406,71 e concludeva:
“1) Accertare e dichiarare, per i titoli e le causali di cui alla premessa, il diritto del ricorrente al pagamento delle differenze retributive per la somma specificata in premessa di € 9.406,71 e, per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento della relativa somma € 9406,71 in favore del ricorrente, ovvero per quella diversa, maggiore e/o minore somma che stabilirà il giudicante il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
2) Condannare la convenuta al pagamento delle spese di giudizio, diritti, onorari, rimborso spese generali, CPA ed Iva con attribuzione al procuratore antistatario”. Pur ritualmente evocata in giudizio non si costituiva Controparte_1 All'udienza del 25.9.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice decideva con sentenza contestuale. Preliminarmente va dichiarata la contumacia della società Controparte_1 In merito va fatta una premessa. La contumacia, ovvero la mancata costituzione in giudizio, comporta l'impossibilità di presentare le proprie difese rispetto alle pretese attoree. Ciononostante, contrariamente a quanto avviene negli ordinamenti stranieri, il codice non considera la contumacia del convenuto quale ammissione implicita dei fatti a lui contestati, ma al contrario un contegno processuale di carattere neutro che non esonera l'attore dall'onere di provare i fatti costitutivi del suo diritto. Come stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione, la contumacia non introduce deroghe al principio dell'onere della prova, non solleva, cioè, l'attore dal dovere di dimostrare i fatti che asserisce. Dal fatto della contumacia il giudice non può neppure trarre argomento di prova: essa non è infatti una sanzione per il contumace. Tuttavia, se valutata insieme ad altri elementi, la contumacia può contribuire a formare il convincimento del giudice (Cass 22461/2015 del 4.11.2015). Nel merito il ricorso è fondato e merita accoglimento per quanto di ragione. Il presente giudizio di quantificazione trae origine dal pregresso riconoscimento in sede giudiziale del diritto all'inquadramento nella posizione parametrale superiore, sicché tende solo alla determinazione del quantum. In merito soccorrono i conteggi forniti da parte ricorrente e non contestati, attesa la contumacia di parte resistente. Si osserva in proposito che i dati contabili sui quali è stato quantificato il credito retributivo azionato, in dipendenza del superiore livello di inquadramento giudizialmente riconosciuto, sono stati ricavati dalle buste paga e pertanto da documentazione di provenienza aziendale. Ne consegue che, trattandosi di documentazione di provenienza aziendale, la società convenuta ne aveva piena conoscenza con la conseguenza che restando contumace non ha ritenuto di muovere contestazioni. Peraltro, come si evince dal prospetto contabile allegato al ricorso sono stati correttamente presi in considerazione i periodi di sospensione della prestazione del ricorrente (Cigs), anche per l'anno 2017. La domanda deve dunque essere accolta conformemente ai conteggi elaborati in ricorso con conseguente condanna della società convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 9.406,71 a titolo di differenze retributive, compresa la differenza a titolo di TFR, come da conteggi allegati al ricorso. Su tali somme vanno computati gli interessi legali sugli importi rivalutati dalla maturazione delle singole componenti del credito al saldo.
2 Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con attribuzione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Manuela Montuori, definitivamente pronunciando:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l Controparte_1 pagamento in favore del ricorrente della somma di € 9.406,71, oltre rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi al saggio legale sulla somma via via rivalutata dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo;
2. Condanna, altresì, l pagamento delle spese di lite in Controparte_1 favore del ricorrente, che liquida in € 1800,00 oltre IVA CPA E rimborso generale come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Napoli, 25.9.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Manuela Montuori
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del lavoro, dott.ssa M. MONTUORI, alla pubblica udienza del 25.09.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa tra rappresentato e difeso, in virtù di procura Parte_1
a margine del ricorso, dall' avv.to CIRILLO ERNESTO MARIA presso cui elettivamente domicilia giusta procura in atti in Indirizzo Telematico
C O N T R O
n persona del legale rapp.p.t. Controparte_1
CONTUMACE
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 29.11.2024 e ritualmente notificato il ricorrente in epigrafe ricorreva in giudizio deducendo: che la Corte di appello di Napoli , con sentenza n. 2897/2024 stabiliva (doc. 02): “a) in parziale accoglimento dell'appello, dichiara il diritto di , , Parte_2 Parte_3
, , , , Parte_4 Controparte_2 Parte_5 Parte_6
, , , Parte_7 Parte_8 Parte_1 Parte_9
ad essere inquadrati nel 4° livello del CCNL vigente , qualifica Operatore di Call
[...] Center/ Customer care, con le decorrenze indicate in dispositivo per ciascuno degli istanti e condanna la al pagamento delle maturate differenze retributive con Controparte_1 accessori di legge ai sensi dell'art.429 c.p.c. dalle singole maturazioni al saldo;
b) compensa per metà le spese di lite del doppio grado del giudizio e condanna l'appellante società alla refusione della restante metà delle spese stesse, pari ad euro 2.565,50 per il primo grado ed euro 2.766,00 per il secondo grado, più rimborso forfettario al 15%, Iva e Cpa, con distrazione”; stabiliva “Dichiara il diritto dei ricorrenti all'inquadramento nel IV livello del CCNL del settore Telecomunicazioni (profilo operatore di call center) a decorrere dal terzo mese dalla data di assunzione e condanna la società convenuta al pagamento in favore dei ricorrenti delle differenze di retribuzione tra il IV livello riconosciuto in sentenza ed il III livello attribuito dalla società convenuta a far data dalle rispettive date di assunzione e per dal 18.07.2007, da liquidarsi in separata sede. Condanna la convenuta al Parte_10 pagamento delle spese di giudizio in favore dei ricorrenti, liquidate in complessivi euro 4.900,00, oltre IVA, CPA e spese generali, con attribuzione”;
1 Che la convenuta non provvedeva al pagamento delle riconosciute differenze retributive. Quantificava le differenze retributive in € 9.406,71 e concludeva:
“1) Accertare e dichiarare, per i titoli e le causali di cui alla premessa, il diritto del ricorrente al pagamento delle differenze retributive per la somma specificata in premessa di € 9.406,71 e, per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento della relativa somma € 9406,71 in favore del ricorrente, ovvero per quella diversa, maggiore e/o minore somma che stabilirà il giudicante il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
2) Condannare la convenuta al pagamento delle spese di giudizio, diritti, onorari, rimborso spese generali, CPA ed Iva con attribuzione al procuratore antistatario”. Pur ritualmente evocata in giudizio non si costituiva Controparte_1 All'udienza del 25.9.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice decideva con sentenza contestuale. Preliminarmente va dichiarata la contumacia della società Controparte_1 In merito va fatta una premessa. La contumacia, ovvero la mancata costituzione in giudizio, comporta l'impossibilità di presentare le proprie difese rispetto alle pretese attoree. Ciononostante, contrariamente a quanto avviene negli ordinamenti stranieri, il codice non considera la contumacia del convenuto quale ammissione implicita dei fatti a lui contestati, ma al contrario un contegno processuale di carattere neutro che non esonera l'attore dall'onere di provare i fatti costitutivi del suo diritto. Come stabilito dalla Suprema Corte di Cassazione, la contumacia non introduce deroghe al principio dell'onere della prova, non solleva, cioè, l'attore dal dovere di dimostrare i fatti che asserisce. Dal fatto della contumacia il giudice non può neppure trarre argomento di prova: essa non è infatti una sanzione per il contumace. Tuttavia, se valutata insieme ad altri elementi, la contumacia può contribuire a formare il convincimento del giudice (Cass 22461/2015 del 4.11.2015). Nel merito il ricorso è fondato e merita accoglimento per quanto di ragione. Il presente giudizio di quantificazione trae origine dal pregresso riconoscimento in sede giudiziale del diritto all'inquadramento nella posizione parametrale superiore, sicché tende solo alla determinazione del quantum. In merito soccorrono i conteggi forniti da parte ricorrente e non contestati, attesa la contumacia di parte resistente. Si osserva in proposito che i dati contabili sui quali è stato quantificato il credito retributivo azionato, in dipendenza del superiore livello di inquadramento giudizialmente riconosciuto, sono stati ricavati dalle buste paga e pertanto da documentazione di provenienza aziendale. Ne consegue che, trattandosi di documentazione di provenienza aziendale, la società convenuta ne aveva piena conoscenza con la conseguenza che restando contumace non ha ritenuto di muovere contestazioni. Peraltro, come si evince dal prospetto contabile allegato al ricorso sono stati correttamente presi in considerazione i periodi di sospensione della prestazione del ricorrente (Cigs), anche per l'anno 2017. La domanda deve dunque essere accolta conformemente ai conteggi elaborati in ricorso con conseguente condanna della società convenuta al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 9.406,71 a titolo di differenze retributive, compresa la differenza a titolo di TFR, come da conteggi allegati al ricorso. Su tali somme vanno computati gli interessi legali sugli importi rivalutati dalla maturazione delle singole componenti del credito al saldo.
2 Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con attribuzione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Manuela Montuori, definitivamente pronunciando:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l Controparte_1 pagamento in favore del ricorrente della somma di € 9.406,71, oltre rivalutazione secondo indici ISTAT ed interessi al saggio legale sulla somma via via rivalutata dalla data di maturazione dei singoli crediti al saldo;
2. Condanna, altresì, l pagamento delle spese di lite in Controparte_1 favore del ricorrente, che liquida in € 1800,00 oltre IVA CPA E rimborso generale come per legge, con attribuzione al procuratore anticipatario.
Napoli, 25.9.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Manuela Montuori
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