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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 21/05/2025, n. 2502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2502 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 20028 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo Presidente
Dr.ssa Serafina Aceto Giudice Rel./Est
Dr.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 20028 /2024 promossa da: con il patrocinio dell'avv. GALLI Parte_1
EMANUELA in virtù di procura speciale in atti;
ricorrente
contro
con il patrocinio degli avv.ti DEORSOLA FABIO e DIONISIO Controparte_1
GIOVANNI in virtù di procura speciale in atti;
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero relativo al minore:
, nato a [...] in data [...]. Persona_1
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente per parte resistente:
come da accordo transattivo raggiunto all'udienza del 09.04.2025 Per il P.M.:
“nulla oppone”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra e Parte_1
, non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza more uxorio. Controparte_1
Con ricorso depositato il 12.11.2024, hiedeva a Parte_1 questo Tribunale, in punto affidamento del minore, disporsi l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con residenza abituale presso la madre. Ciò solo in caso di positivo esito del percorso con i servizi e con il SERD, da parte del sig. . In caso contrario, chiedeva Controparte_1 disporsi l'affido esclusivo del minore in capo alla madre con collocamento e residenza presso la medesima. Chiedeva, poi, accogliersi il regime di visite padre – minore enunciato in sede di ricorso.
Chiedeva, infine, disporsi che il sig. contribuisse al mantenimento del figlio Controparte_1
, versando la somma mensili di € 350,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché Per_1 chiedeva disporsi che l'assegno unico per il minore continuasse ad essere percepito Persona_1 al 100% dalla sig.ra . Parte_2
Con decreto del 10.12.2024, il Giudice fissava udienza di convocazione delle parti al 09.04.2025.
Con comparsa di costituzione depositata il 03.04.2025, si costituiva in giudizio CP_1
, chiedendo disporsi l'affidamento condiviso del figlio minore, con residenza abituale presso la
[...] madre. Chiedeva, poi, accogliersi il calendario di visite padre – minore enunciato in sede di comparsa.
Chiedeva, infine, quantificarsi in € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie il quantum del contributo al mantenimento del figlio disposto a suo carico.
All'udienza del 09.04.2025, le parti addivenivano ad un accordo a definizione della controversia e il
Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** §§§§§ ***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare rispondente all'interesse del minore e nulla osta al suo accoglimento.
Le spese di lite sono compensate in ragione del raggiunto accordo fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, preso atto dell'accordo delle parti, così provvede:
AFFIDA congiuntamente il figlio ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della Per_1 responsabilità genitoriale per le sole questioni di ordinaria amministrazione e residenza presso la madre;
DISPONE che il padre, salvo diverso accordo, possa vedere e tenere con sé il figlio: nel fine settimana, una volta da sabato mattina al sabato sera;
una volta da domenica mattina alla domenica sera;
con progressivo inserimento del pernottamento fino ad arrivare ad un regime ordinario (a fine settimana alternati da sabato pomeriggio a domenica sera) entro l'estate 2025, con il supporto dei Servizi.
Un pomeriggio infrasettimanale dall'uscita da scuola a dopo cena, indicativamente entro le 20:30
(preferibilmente il mercoledì);
Nei periodi di vacanza e nelle festività, secondo l'usuale calendario applicato dal tribunale (Pasqua
2025, sta con il padre il giorno di Pasqua e Pasquetta con il padre;
dal 2026 Pasqua ad anni alterni;
ponti e festività ad anni alterni;
nel 2025 una settimana con il padre con il pernottamento;
dal 2026 con il padre tre settimane di cui almeno due consecutive da concordare entro il 31 maggio di ogni anno);
DISPONE che il sig. contribuisca al mantenimento del figlio versando un Controparte_1 Per_1 assegno mensile di euro 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del
Tribunale di Torino del 15.3.2016;
DÀ ATTO che l'AUU continuerà ad essere percepito per intero dalla madre;
CONFERMA la presa in carico dei Servizi finché necessario nell'interesse della prole, con eventuale inserimento di un progetto di educativa presso i contesti genitoriali se necessario;
PRESCRIVE al signor di proseguire il percorso presso il Serd. finché necessario;
CP_1
DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 20.5.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
Dr. Alberto Tetamo Presidente
Dr.ssa Serafina Aceto Giudice Rel./Est
Dr.ssa Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 20028 /2024 promossa da: con il patrocinio dell'avv. GALLI Parte_1
EMANUELA in virtù di procura speciale in atti;
ricorrente
contro
con il patrocinio degli avv.ti DEORSOLA FABIO e DIONISIO Controparte_1
GIOVANNI in virtù di procura speciale in atti;
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero relativo al minore:
, nato a [...] in data [...]. Persona_1
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente per parte resistente:
come da accordo transattivo raggiunto all'udienza del 09.04.2025 Per il P.M.:
“nulla oppone”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore è nato dalla relazione tra e Parte_1
, non coniugati, i quali hanno cessato la convivenza more uxorio. Controparte_1
Con ricorso depositato il 12.11.2024, hiedeva a Parte_1 questo Tribunale, in punto affidamento del minore, disporsi l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con residenza abituale presso la madre. Ciò solo in caso di positivo esito del percorso con i servizi e con il SERD, da parte del sig. . In caso contrario, chiedeva Controparte_1 disporsi l'affido esclusivo del minore in capo alla madre con collocamento e residenza presso la medesima. Chiedeva, poi, accogliersi il regime di visite padre – minore enunciato in sede di ricorso.
Chiedeva, infine, disporsi che il sig. contribuisse al mantenimento del figlio Controparte_1
, versando la somma mensili di € 350,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, nonché Per_1 chiedeva disporsi che l'assegno unico per il minore continuasse ad essere percepito Persona_1 al 100% dalla sig.ra . Parte_2
Con decreto del 10.12.2024, il Giudice fissava udienza di convocazione delle parti al 09.04.2025.
Con comparsa di costituzione depositata il 03.04.2025, si costituiva in giudizio CP_1
, chiedendo disporsi l'affidamento condiviso del figlio minore, con residenza abituale presso la
[...] madre. Chiedeva, poi, accogliersi il calendario di visite padre – minore enunciato in sede di comparsa.
Chiedeva, infine, quantificarsi in € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie il quantum del contributo al mantenimento del figlio disposto a suo carico.
All'udienza del 09.04.2025, le parti addivenivano ad un accordo a definizione della controversia e il
Giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** §§§§§ ***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare rispondente all'interesse del minore e nulla osta al suo accoglimento.
Le spese di lite sono compensate in ragione del raggiunto accordo fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, preso atto dell'accordo delle parti, così provvede:
AFFIDA congiuntamente il figlio ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della Per_1 responsabilità genitoriale per le sole questioni di ordinaria amministrazione e residenza presso la madre;
DISPONE che il padre, salvo diverso accordo, possa vedere e tenere con sé il figlio: nel fine settimana, una volta da sabato mattina al sabato sera;
una volta da domenica mattina alla domenica sera;
con progressivo inserimento del pernottamento fino ad arrivare ad un regime ordinario (a fine settimana alternati da sabato pomeriggio a domenica sera) entro l'estate 2025, con il supporto dei Servizi.
Un pomeriggio infrasettimanale dall'uscita da scuola a dopo cena, indicativamente entro le 20:30
(preferibilmente il mercoledì);
Nei periodi di vacanza e nelle festività, secondo l'usuale calendario applicato dal tribunale (Pasqua
2025, sta con il padre il giorno di Pasqua e Pasquetta con il padre;
dal 2026 Pasqua ad anni alterni;
ponti e festività ad anni alterni;
nel 2025 una settimana con il padre con il pernottamento;
dal 2026 con il padre tre settimane di cui almeno due consecutive da concordare entro il 31 maggio di ogni anno);
DISPONE che il sig. contribuisca al mantenimento del figlio versando un Controparte_1 Per_1 assegno mensile di euro 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del
Tribunale di Torino del 15.3.2016;
DÀ ATTO che l'AUU continuerà ad essere percepito per intero dalla madre;
CONFERMA la presa in carico dei Servizi finché necessario nell'interesse della prole, con eventuale inserimento di un progetto di educativa presso i contesti genitoriali se necessario;
PRESCRIVE al signor di proseguire il percorso presso il Serd. finché necessario;
CP_1
DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 20.5.2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Dott. Serafina Aceto Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.