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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 29/09/2025, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2141/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Agata Stanga, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 2141 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 23.9.2025 e vertente
T R A
C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Franco Parte_1 C.F._1
Muratori
Parte opponente
E
P.I.: , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Simona Bognanni ed all'avv. Raffaella Greco
Parte opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note dattiloscritte trasmesse per l'udienza di rimessione della causa in decisione del 23.9.2025, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione parte opponente ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 707/2023, emesso dall'intestato Tribunale in seno al giudizio avente r.g.n.
1755/2023, con cui era stato ingiunto il pagamento dell'importo di € 10.816,93 quale saldo debitorio maturato per la restituzione delle somme erogate con il contratto di prestito pagina 1 di 10 finalizzato n. 25085497 stipulato tra l'opponente e la degli interessi;
Controparte_1
delle spese della procedura monitoria.
A sostegno dell'opposizione l'opponente ha eccepito la nullità del decreto ingiuntivo, in quanto fondato sul saldaconto ex art. 50 TUB, ritenuto in tesi prova scritta inidonea per l'emissione dell'ingiunzione; la nullità/indeterminatezza del contratto per difformità tra il
TAEG contrattualmente previsto e quello concretamente applicato e la conseguente violazione dell'art. 125 bis t.u.b.; la nullità/indeterminatezza del contratto, siccome contenente un piano di ammortamento alla francese, tramite cui sarebbero stati applicati tassi di interesse maggiori rispetto a quelli convenuti e interessi anatocistici;
l'impossibilità per l'opposta di richiedere le somme ingiunte, non avendo la medesima inviato la comunicazione di decadenza dal beneficio del termine e/o di risoluzione del contratto di finanziamento.
La parte ha, quindi, concluso chiedendo, in via preliminare, di non concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, di accertare e dichiarare la nullità/indeterminatezza del contratto di finanziamento ai sensi degli artt. 117 e 125-BIS TUB
per discordanza tra TAEG contrattuale e reale;
di accertare e di dichiarare la nullità/usurarietà/indeterminatezza del contratto di finanziamento per l'illegittimità del piano di ammortamento alla francese applicato;
di accertare e di dichiarare l'illegittimità delle somme richieste per omesso invio della comunicazione di decadenza/risoluzione e, per l'effetto, di revocare il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando dovuta la minor somma pari ad € 1.088,26 o quella diversa determinata anche in via equitativa.
Radicatosi il contraddittorio, l'opposta ha contestato le eccezioni avversarie, allegando che il saldaconto ex art. 50 TUB sarebbe un documento sufficiente per l'ottenimento del decreto ingiuntivo opposto;
che l'irrisoria differenza tra il TAEG contrattuale e quello reale non integrerebbe una violazione delle regole di trasparenza e pubblicità tale da innescare le sanzioni previste dagli artt. 117 e 125 bis TUB;
che il contratto, pur prevedendo un piano di ammortamento alla francese, escluderebbe qualsiasi forma di capitalizzazione degli interessi,
in quanto i medesimi sarebbero calcolati sul capitale residuo decurtato dalla quota capitale rimborsata con le rate precedenti;
che all'opponente sarebbe stata recapitata la lettera di pagina 2 di 10 diffida ad adempiere contenente l'espressa decadenza dal beneficio del termine e che, in ogni caso, la stessa decadenza del debitore dal beneficio del termine sarebbe da ricollegare alla proposizione della domanda giudiziale di pagamento e, quindi, al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo.
Per i suesposti motivi l'opposta ha, quindi, concluso chiedendo al Tribunale di concedere,
in via preliminare, la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto;
di rigettare, nel merito, l'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto n. 707/2023; di accertare,
in via gradata, che parte opponente sarebbe debitrice nei propri confronti di € 10.816,93 o dell'eventuale minor somma risultante all'esito dell'istruttoria e di condannare l'opponente al relativo pagamento.
Respinte le istanze istruttorie, la causa è stata istruita mediante le allegazioni e i documenti prodotti dalle parti ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del 23.9.2025.
******
1. E' infondato il primo motivo di opposizione concernente la nullità del decreto ingiuntivo, in tesi emesso in forza del mero saldaconto.
Difatti, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per cui
“l'esibizione dell'estratto conto certificato D.Lgs. n. 385 del 1993, ex art. 50 (che consiste in una
dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnata dalla certificazione
della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito), riveste
efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall'istituto
(Cass., n. 21092/2016; Cass., n. 14640/2018). In sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano
applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto,
pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale,
sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Ne consegue che
[…] nel giudizio a cognizione piena, spetta alla banca produrre il contratto su cui si fonda il rapporto,
documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa (Cass., n.
14640 /2018; cass., n. 15148/2018; Cass., n. 34812/2021)” (Cass. n. 1892/2023).
pagina 3 di 10 A fugare ogni ulteriore dubbio, in tema di contratti di prestito, l'art. 50 TUB, richiedendo la produzione dell'estratto conto certificato ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo prevede che gli estratti conto certificati siano necessari “ai fini dell'emissione di un decreto
ingiuntivo per crediti derivanti da contratto di conto corrente che la banca intende azionare, ma non
anche per i decreti monitori derivanti da rapporti di prestito, essendo desumibile la prova del credito dal
mero regolamento contrattuale” (da ultimo, Tribunale Palermo n. 4346/2023).
Acclarata la legittima emissione del decreto ingiunto in sede monitoria, va rammentato il principio, pacifico nella giurisprudenza di legittimità, per cui l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui occorre procedere, con cognizione piena, all'accertamento dell'esistenza e dell'ammontare del credito fatto valere nel procedimento monitorio, senza che l'inversione della posizione formale delle parti comporti un'alterazione delle regole in tema di onere della prova, il quale resta a carico dell'opposto, in qualità di attore in senso sostanziale, per quanto riguarda i fatti costitutivi della pretesa azionata, mentre incombe sull'opponente, in qualità di convenuto in senso sostanziale,
relativamente ai fatti estintivi, modificativi ed impeditivi (Cass. n. 2356/2024).
Nel caso di specie parte opposta ha fornito piena e adeguata prova del proprio credito depositando nella presente fase di merito il contratto di prestito, costituente il titolo della pretesa creditoria già azionata in sede monitoria, nonché l'estratto conto analitico attestato ex art. 50 TUB inerente al menzionato contratto (cfr. doc. 2 fascicolo monitorio allegato alla comparsa di costituzione;
doc. 5 comparsa di costituzione).
Trattasi di documentazione che, pur essendo già idonea a fornire piena prova della pretesa creditoria nella sede monitoria, può, ad ogni modo, dare prova della legittimità del credito azionato anche in sede di opposizione qualora il debitore opponente si limiti, nel contestarla, a formulare delle sole doglianze “generiche” (come nel caso di specie, laddove si eccepisce la nullità del decreto ingiuntivo per insussistenza dei presupposti ex art. 633 cpc).
(cfr. ex multis Cass. n. 12818/2024)
Inoltre l'estratto conto versato in atti presenta ictu oculi i caratteri propri di un estratto conto analitico – e non già di un saldaconto – essendovi annotate tutte le movimentazioni pagina 4 di 10 intervenute con riferimento al rimborso del prestito sin dalla stipula del contratto, risultando così idoneo a fornire la prova del credito azionato.
Diversamente, parte opponente non ha fornito alcuna prova in ordine all'adempimento dell'obbligazione per la quale è stata chiesta l'ingiunzione di pagamento, limitandosi ad allegare la presunta nullità del contratto per violazione degli artt. 117 e 125 bis del TUB;
la violazione degli artt. 1283 e 1284 cc dovuta all'illegittima applicazione di un piano di ammortamento alla francese produttivo di interessi anatocistici;
l'omesso invio della comunicazione di decadenza dal beneficio del termine e/o di risoluzione del contratto.
2. E' parimenti infondata la censura di parte opponente relativa alla nullità del contratto per difformità tra il TAEG contrattualmente previsto e quello concretamente applicato con conseguente applicazione della disciplina sanzionatoria di cui agli artt. 117 e 125 bis TUB.
Come noto, "in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso
annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di
finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel
novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata
con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 D.Lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto
che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea
rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto" (Cass. n. 39169/2021).
Tuttavia, ai sensi dell'art. 125 bis TUB, nei contratti di credito stipulati con il consumatore
potrebbe eventualmente sostenersi che l'indicazione di un TAEG non corretto comporti la nullità della relativa clausola e la sua sostituzione con il tasso nominale minimo dei B.O.T.
Pur vero quanto appena affermato in via generale, occorre precisare come, nel caso di specie, a fronte di un TAEG contrattuale pari al 12,24%, parte opponente prospetta un TAEG
effettivamente applicato del 12,25%, evidenziando una sostanziale coincidenza tra le due misure, con uno scostamento così lieve da escludere qualsiasi profilo di indeterminatezza del tasso.
pagina 5 di 10 Difatti, questo Tribunale intende aderire alla giurisprudenza di merito per la quale eventuali scostamenti minimali ed irrisori tra TAEG pattuito e quello effettivamente applicato
– come nel caso di specie – non configurano alcuna violazione della normativa sulla trasparenza bancaria o pubblicità ingannevole (ex multis Trib. Napoli 9.1.2018 n.183, ma anche Trib. Roma 5.4.2017; Trib. Roma 19.4.2017 e Trib. Sulmona 30.10.2017).
Anche l'Arbitro Bancario Finanziario ritiene che una variazione minimale del TAEG
pattuito rispetto a quello effettivo (inferiore allo 0,20%) non determini una violazione delle regole di trasparenza bancaria, non potendo attribuirsi alcuna rilevanza a scostamenti del tutto marginali tra il TAEG indicato in contratto e quello ritenuto corretto, giacché simili differenze, spesso imputabili a meri errori di approssimazione, non appaiono idonee ad influire sulle scelte del soggetto finanziato e ad alterarne la capacità di valutare il proprio impegno. In tali circostanze non è dunque giustificabile, alla luce del criterio di necessaria proporzionalità tra gravità della violazione riscontrata e sanzione da comminare,
l'applicazione del rigoroso rimedio previsto in caso di nullità della clausola TAEG/ISC, ossia l'applicazione del tasso sostitutivo previsto dalla normativa di settore (ABF Palermo n.
25181/2019; ABF Torino n. 13059/2018; ABF Roma n. 10933/2017).
Ancora, la non rilevanza del discostamento minimale del tasso rispetto al tasso previsto in contratto, trova riscontro anche luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia
dell'Unione Europea, secondo cui la normativa di trasparenza deve essere fatta oggetto di un'interpretazione sostanzialistica, dovendosi in altri termini escludere la rilevanza di eventuali non corrette rappresentazioni del TAEG che si risolvano, come nel caso di specie, in scostamenti del tutto marginali: “non può essere considerata proporzionata […] l'applicazione di
una sanzione che produce gravi conseguenze nei confronti del creditore, in caso di mancata menzione
di elementi […] che, per loro natura, non possono incidere sulla capacità del consumatore di valutare la
portata del proprio impegno” (v. Corte di Giustizia UE del 9.11.2016, causa C-42/15).
Ne consegue che la doglianza di nullità/indeterminatezza del TAEG per difformità tra il
TAEG contrattualmente previsto e quello concretamente applicato va respinta.
pagina 6 di 10 3. Si viene all'esame della terza censura di parte opponente relativa alla nullità del contratto per violazione degli artt. 1283 e 1284 cc, formulata sull'assunto che il piano di ammortamento alla francese sarebbe produttivo di interessi anatocistici.
Quanto alle modalità di rimborso del prestito, nel contratto versato in atti si legge:
“l'importo di ciascuna rata comprenderà una quota di interessi di ammortamento decrescente secondo un piano di ammortamento “alla francese” e una quota fissa degli interessi maturati nell'eventuale periodo di pre-ammortamento (interessi di pre-ammortamento), entrambe calcolate al TAN indicato nel box “Costi del credito” (in caso di piano di ammortamento a più
periodi, gli interessi di preammortamento saranno calcolati al TAN del primo periodo”.
Viene ulteriormente precisato che per piano di ammortamento alla francese si intende un
“piano di rimborso con rate costanti ed interessi calcolati sul capitale residuo che prevede quote interessi decrescenti - in quanto calcolate su un capitale residuo che decresce - e quote capitali crescenti - in quanto calcolate sottraendo alla rata costante una quota interessi sempre più piccola” (cfr. doc 2 fascicolo monitorio allegato alla comparsa di costituzione, pag 1 e 6).
Tanto premesso, la giurisprudenza di legittimità in materia è consolidata nel ritenere la legittimità di un piano di ammortamento regolato come nel contratto in oggetto: “Le Sezioni
unite - enunciando la regula iuris con riferimento ai piani di ammortamento "alla francese"
standardizzati tradizionali a tasso fisso, hanno osservato invero che:
a) con il piano di ammortamento c.d. alla francese il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo
sempre identico composte dagli interessi, calcolati sull'intero capitale erogato e via via sul capitale
residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato
della rata costante e l'ammontare della quota interessi;
il piano di ammortamento in questione si
sviluppa a partire dal calcolo della quota interessi e deducendo per differenza la quota capitale e non
viceversa; il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce l'abbattimento
del capitale (debito) residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi,
determinando così la progressiva diminuzione della quota (della rata successiva) ascrivibile agli
interessi e il corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale e così via;
pagina 7 di 10 b) deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li
determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi
nel periodo successivo, poiché il metodo alla francese è costruito in modo tale che ad ogni rata il debito
per interessi si estingue, a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine
prestabilito.
"È, perciò, anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un
meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi […] in base di calcolo di successivi ulteriori
interessi"; né "opposta conclusione potrebbe argomentarsi rilevando semplicemente che nel
mutuo alla francese la capitalizzazione avviene in regime "composto" che è una espressione descrittiva
del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non
(necessariamente) su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati (necessariamente) a
generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo
successivo (quantomeno nel regime di ammortamento "alla francese" standard e nella dinamica
fisiologica del rapporto)"; la capitalizzazione composta è, quindi, solo un modo per calcolare la somma
dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro, una forma di quantificazione
di una prestazione;
c) il maggior carico di interessi del prestito non è una caratteristica propria dei piani
di ammortamento "alla francese" standardizzati e non dipende da un fenomeno di produzione di
"interessi su interessi", cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su
interessi "scaduti" (propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la
restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi
anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del
mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del
capitale ricevuto.” (Così Cass. 7382/2025 che riprende i principi fissati da Cass, SU
n.15130/2024).
Dello stesso avviso i giudici di merito: “Nel piano di ammortamento c.d. 'alla francese' il
rimborso della somma mutuata e degli interessi avviene in base ad un piano a rate costanti,
comprensive di una quota di capitale (via via crescente) e di una quota interessi (via via decrescente).
pagina 8 di 10 In sostanza l'importo della rata rimane identico ed è composto da una parte di interessi, calcolati sin da
subito sull'intero capitale e via via sul capitale residuo e da una parte di capitale, pari alla differenza tra
l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi.
Tale piano di ammortamento non comporta tuttavia la capitalizzazione degli interessi, posto che questi,
conglobati nella rata successiva, sono a loro volta calcolati solo sulla residua quota di capitale, ossia sul
capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti”. (Tribunale Milano
n.8259/2024).
Di talché, non coglie nel segno l'eccezione di parte opponente relativa alla nullità del contratto per contrasto del piano di ammortamento rispetto alle previsioni desumibili dagli artt. 1283 e 1284 cc.
4. Viene, infine, disattesa l'ultima eccezione di parte opponente riferita alla mancata comunicazione della decadenza dal beneficio del termine.
Non residuano dubbi in merito all'assolvimento di detto onere da parte della società
opposta, avendo questa documentato la lettera di diffida ad adempiere con contestuale declaratoria di decadenza dal beneficio del termine, regolarmente recapitata in data
27.04.2023 (doc. 6 fascicolo monitorio allegato alla comparsa di costituzione); è stata, quindi,
manifestata dal creditore la volontà di avvalersi della facoltà -prevista in suo favore- di esigere immediatamente la prestazione (Cassazione civile sez. I, 23/09/2024, n.25376).
5. Tirando le fila del ragionamento svolto, l'opposizione si rivela infondata e viene respinta.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano nel dispositivo che segue, ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm., tenendo conto del valore e della semplicità
della controversia nonché del mancato svolgimento di attività relativa alla fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Spoleto, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) respinge l'opposizione;
2) condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta, liquidate in € 1.700,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%.
pagina 9 di 10 Così deciso in Spoleto, il 29.9.2025
Il Giudice
Agata Stanga
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SPOLETO
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, Agata Stanga, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 2141 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione all'udienza del 23.9.2025 e vertente
T R A
C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Franco Parte_1 C.F._1
Muratori
Parte opponente
E
P.I.: , in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Simona Bognanni ed all'avv. Raffaella Greco
Parte opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note dattiloscritte trasmesse per l'udienza di rimessione della causa in decisione del 23.9.2025, tenuta con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione parte opponente ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 707/2023, emesso dall'intestato Tribunale in seno al giudizio avente r.g.n.
1755/2023, con cui era stato ingiunto il pagamento dell'importo di € 10.816,93 quale saldo debitorio maturato per la restituzione delle somme erogate con il contratto di prestito pagina 1 di 10 finalizzato n. 25085497 stipulato tra l'opponente e la degli interessi;
Controparte_1
delle spese della procedura monitoria.
A sostegno dell'opposizione l'opponente ha eccepito la nullità del decreto ingiuntivo, in quanto fondato sul saldaconto ex art. 50 TUB, ritenuto in tesi prova scritta inidonea per l'emissione dell'ingiunzione; la nullità/indeterminatezza del contratto per difformità tra il
TAEG contrattualmente previsto e quello concretamente applicato e la conseguente violazione dell'art. 125 bis t.u.b.; la nullità/indeterminatezza del contratto, siccome contenente un piano di ammortamento alla francese, tramite cui sarebbero stati applicati tassi di interesse maggiori rispetto a quelli convenuti e interessi anatocistici;
l'impossibilità per l'opposta di richiedere le somme ingiunte, non avendo la medesima inviato la comunicazione di decadenza dal beneficio del termine e/o di risoluzione del contratto di finanziamento.
La parte ha, quindi, concluso chiedendo, in via preliminare, di non concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, di accertare e dichiarare la nullità/indeterminatezza del contratto di finanziamento ai sensi degli artt. 117 e 125-BIS TUB
per discordanza tra TAEG contrattuale e reale;
di accertare e di dichiarare la nullità/usurarietà/indeterminatezza del contratto di finanziamento per l'illegittimità del piano di ammortamento alla francese applicato;
di accertare e di dichiarare l'illegittimità delle somme richieste per omesso invio della comunicazione di decadenza/risoluzione e, per l'effetto, di revocare il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando dovuta la minor somma pari ad € 1.088,26 o quella diversa determinata anche in via equitativa.
Radicatosi il contraddittorio, l'opposta ha contestato le eccezioni avversarie, allegando che il saldaconto ex art. 50 TUB sarebbe un documento sufficiente per l'ottenimento del decreto ingiuntivo opposto;
che l'irrisoria differenza tra il TAEG contrattuale e quello reale non integrerebbe una violazione delle regole di trasparenza e pubblicità tale da innescare le sanzioni previste dagli artt. 117 e 125 bis TUB;
che il contratto, pur prevedendo un piano di ammortamento alla francese, escluderebbe qualsiasi forma di capitalizzazione degli interessi,
in quanto i medesimi sarebbero calcolati sul capitale residuo decurtato dalla quota capitale rimborsata con le rate precedenti;
che all'opponente sarebbe stata recapitata la lettera di pagina 2 di 10 diffida ad adempiere contenente l'espressa decadenza dal beneficio del termine e che, in ogni caso, la stessa decadenza del debitore dal beneficio del termine sarebbe da ricollegare alla proposizione della domanda giudiziale di pagamento e, quindi, al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo.
Per i suesposti motivi l'opposta ha, quindi, concluso chiedendo al Tribunale di concedere,
in via preliminare, la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto;
di rigettare, nel merito, l'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto n. 707/2023; di accertare,
in via gradata, che parte opponente sarebbe debitrice nei propri confronti di € 10.816,93 o dell'eventuale minor somma risultante all'esito dell'istruttoria e di condannare l'opponente al relativo pagamento.
Respinte le istanze istruttorie, la causa è stata istruita mediante le allegazioni e i documenti prodotti dalle parti ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del 23.9.2025.
******
1. E' infondato il primo motivo di opposizione concernente la nullità del decreto ingiuntivo, in tesi emesso in forza del mero saldaconto.
Difatti, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per cui
“l'esibizione dell'estratto conto certificato D.Lgs. n. 385 del 1993, ex art. 50 (che consiste in una
dichiarazione unilaterale di un funzionario della banca creditrice accompagnata dalla certificazione
della sua conformità alle scritture contabili e da un'attestazione di verità e liquidità del credito), riveste
efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo eventualmente instaurato dall'istituto
(Cass., n. 21092/2016; Cass., n. 14640/2018). In sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano
applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto,
pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale,
sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Ne consegue che
[…] nel giudizio a cognizione piena, spetta alla banca produrre il contratto su cui si fonda il rapporto,
documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa (Cass., n.
14640 /2018; cass., n. 15148/2018; Cass., n. 34812/2021)” (Cass. n. 1892/2023).
pagina 3 di 10 A fugare ogni ulteriore dubbio, in tema di contratti di prestito, l'art. 50 TUB, richiedendo la produzione dell'estratto conto certificato ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo prevede che gli estratti conto certificati siano necessari “ai fini dell'emissione di un decreto
ingiuntivo per crediti derivanti da contratto di conto corrente che la banca intende azionare, ma non
anche per i decreti monitori derivanti da rapporti di prestito, essendo desumibile la prova del credito dal
mero regolamento contrattuale” (da ultimo, Tribunale Palermo n. 4346/2023).
Acclarata la legittima emissione del decreto ingiunto in sede monitoria, va rammentato il principio, pacifico nella giurisprudenza di legittimità, per cui l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, in cui occorre procedere, con cognizione piena, all'accertamento dell'esistenza e dell'ammontare del credito fatto valere nel procedimento monitorio, senza che l'inversione della posizione formale delle parti comporti un'alterazione delle regole in tema di onere della prova, il quale resta a carico dell'opposto, in qualità di attore in senso sostanziale, per quanto riguarda i fatti costitutivi della pretesa azionata, mentre incombe sull'opponente, in qualità di convenuto in senso sostanziale,
relativamente ai fatti estintivi, modificativi ed impeditivi (Cass. n. 2356/2024).
Nel caso di specie parte opposta ha fornito piena e adeguata prova del proprio credito depositando nella presente fase di merito il contratto di prestito, costituente il titolo della pretesa creditoria già azionata in sede monitoria, nonché l'estratto conto analitico attestato ex art. 50 TUB inerente al menzionato contratto (cfr. doc. 2 fascicolo monitorio allegato alla comparsa di costituzione;
doc. 5 comparsa di costituzione).
Trattasi di documentazione che, pur essendo già idonea a fornire piena prova della pretesa creditoria nella sede monitoria, può, ad ogni modo, dare prova della legittimità del credito azionato anche in sede di opposizione qualora il debitore opponente si limiti, nel contestarla, a formulare delle sole doglianze “generiche” (come nel caso di specie, laddove si eccepisce la nullità del decreto ingiuntivo per insussistenza dei presupposti ex art. 633 cpc).
(cfr. ex multis Cass. n. 12818/2024)
Inoltre l'estratto conto versato in atti presenta ictu oculi i caratteri propri di un estratto conto analitico – e non già di un saldaconto – essendovi annotate tutte le movimentazioni pagina 4 di 10 intervenute con riferimento al rimborso del prestito sin dalla stipula del contratto, risultando così idoneo a fornire la prova del credito azionato.
Diversamente, parte opponente non ha fornito alcuna prova in ordine all'adempimento dell'obbligazione per la quale è stata chiesta l'ingiunzione di pagamento, limitandosi ad allegare la presunta nullità del contratto per violazione degli artt. 117 e 125 bis del TUB;
la violazione degli artt. 1283 e 1284 cc dovuta all'illegittima applicazione di un piano di ammortamento alla francese produttivo di interessi anatocistici;
l'omesso invio della comunicazione di decadenza dal beneficio del termine e/o di risoluzione del contratto.
2. E' parimenti infondata la censura di parte opponente relativa alla nullità del contratto per difformità tra il TAEG contrattualmente previsto e quello concretamente applicato con conseguente applicazione della disciplina sanzionatoria di cui agli artt. 117 e 125 bis TUB.
Come noto, "in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso
annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di
finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel
novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata
con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 D.Lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto
che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea
rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto" (Cass. n. 39169/2021).
Tuttavia, ai sensi dell'art. 125 bis TUB, nei contratti di credito stipulati con il consumatore
potrebbe eventualmente sostenersi che l'indicazione di un TAEG non corretto comporti la nullità della relativa clausola e la sua sostituzione con il tasso nominale minimo dei B.O.T.
Pur vero quanto appena affermato in via generale, occorre precisare come, nel caso di specie, a fronte di un TAEG contrattuale pari al 12,24%, parte opponente prospetta un TAEG
effettivamente applicato del 12,25%, evidenziando una sostanziale coincidenza tra le due misure, con uno scostamento così lieve da escludere qualsiasi profilo di indeterminatezza del tasso.
pagina 5 di 10 Difatti, questo Tribunale intende aderire alla giurisprudenza di merito per la quale eventuali scostamenti minimali ed irrisori tra TAEG pattuito e quello effettivamente applicato
– come nel caso di specie – non configurano alcuna violazione della normativa sulla trasparenza bancaria o pubblicità ingannevole (ex multis Trib. Napoli 9.1.2018 n.183, ma anche Trib. Roma 5.4.2017; Trib. Roma 19.4.2017 e Trib. Sulmona 30.10.2017).
Anche l'Arbitro Bancario Finanziario ritiene che una variazione minimale del TAEG
pattuito rispetto a quello effettivo (inferiore allo 0,20%) non determini una violazione delle regole di trasparenza bancaria, non potendo attribuirsi alcuna rilevanza a scostamenti del tutto marginali tra il TAEG indicato in contratto e quello ritenuto corretto, giacché simili differenze, spesso imputabili a meri errori di approssimazione, non appaiono idonee ad influire sulle scelte del soggetto finanziato e ad alterarne la capacità di valutare il proprio impegno. In tali circostanze non è dunque giustificabile, alla luce del criterio di necessaria proporzionalità tra gravità della violazione riscontrata e sanzione da comminare,
l'applicazione del rigoroso rimedio previsto in caso di nullità della clausola TAEG/ISC, ossia l'applicazione del tasso sostitutivo previsto dalla normativa di settore (ABF Palermo n.
25181/2019; ABF Torino n. 13059/2018; ABF Roma n. 10933/2017).
Ancora, la non rilevanza del discostamento minimale del tasso rispetto al tasso previsto in contratto, trova riscontro anche luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia
dell'Unione Europea, secondo cui la normativa di trasparenza deve essere fatta oggetto di un'interpretazione sostanzialistica, dovendosi in altri termini escludere la rilevanza di eventuali non corrette rappresentazioni del TAEG che si risolvano, come nel caso di specie, in scostamenti del tutto marginali: “non può essere considerata proporzionata […] l'applicazione di
una sanzione che produce gravi conseguenze nei confronti del creditore, in caso di mancata menzione
di elementi […] che, per loro natura, non possono incidere sulla capacità del consumatore di valutare la
portata del proprio impegno” (v. Corte di Giustizia UE del 9.11.2016, causa C-42/15).
Ne consegue che la doglianza di nullità/indeterminatezza del TAEG per difformità tra il
TAEG contrattualmente previsto e quello concretamente applicato va respinta.
pagina 6 di 10 3. Si viene all'esame della terza censura di parte opponente relativa alla nullità del contratto per violazione degli artt. 1283 e 1284 cc, formulata sull'assunto che il piano di ammortamento alla francese sarebbe produttivo di interessi anatocistici.
Quanto alle modalità di rimborso del prestito, nel contratto versato in atti si legge:
“l'importo di ciascuna rata comprenderà una quota di interessi di ammortamento decrescente secondo un piano di ammortamento “alla francese” e una quota fissa degli interessi maturati nell'eventuale periodo di pre-ammortamento (interessi di pre-ammortamento), entrambe calcolate al TAN indicato nel box “Costi del credito” (in caso di piano di ammortamento a più
periodi, gli interessi di preammortamento saranno calcolati al TAN del primo periodo”.
Viene ulteriormente precisato che per piano di ammortamento alla francese si intende un
“piano di rimborso con rate costanti ed interessi calcolati sul capitale residuo che prevede quote interessi decrescenti - in quanto calcolate su un capitale residuo che decresce - e quote capitali crescenti - in quanto calcolate sottraendo alla rata costante una quota interessi sempre più piccola” (cfr. doc 2 fascicolo monitorio allegato alla comparsa di costituzione, pag 1 e 6).
Tanto premesso, la giurisprudenza di legittimità in materia è consolidata nel ritenere la legittimità di un piano di ammortamento regolato come nel contratto in oggetto: “Le Sezioni
unite - enunciando la regula iuris con riferimento ai piani di ammortamento "alla francese"
standardizzati tradizionali a tasso fisso, hanno osservato invero che:
a) con il piano di ammortamento c.d. alla francese il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo
sempre identico composte dagli interessi, calcolati sull'intero capitale erogato e via via sul capitale
residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato
della rata costante e l'ammontare della quota interessi;
il piano di ammortamento in questione si
sviluppa a partire dal calcolo della quota interessi e deducendo per differenza la quota capitale e non
viceversa; il rimborso delle frazioni di capitale conglobate nella rata in scadenza produce l'abbattimento
del capitale (debito) residuo e la riduzione del montante sul quale sono calcolati gli interessi,
determinando così la progressiva diminuzione della quota (della rata successiva) ascrivibile agli
interessi e il corrispondente aumento della quota ascrivibile a capitale e così via;
pagina 7 di 10 b) deve escludersi che la quota di interessi in ciascuna rata sia il risultato di un calcolo che li
determini sugli interessi relativi al periodo precedente o che generi a sua volta la produzione di interessi
nel periodo successivo, poiché il metodo alla francese è costruito in modo tale che ad ogni rata il debito
per interessi si estingue, a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine
prestabilito.
"È, perciò, anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un
meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi […] in base di calcolo di successivi ulteriori
interessi"; né "opposta conclusione potrebbe argomentarsi rilevando semplicemente che nel
mutuo alla francese la capitalizzazione avviene in regime "composto" che è una espressione descrittiva
del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non
(necessariamente) su altri interessi ma sul capitale (debito) residuo, né destinati (necessariamente) a
generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo
successivo (quantomeno nel regime di ammortamento "alla francese" standard e nella dinamica
fisiologica del rapporto)"; la capitalizzazione composta è, quindi, solo un modo per calcolare la somma
dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro, una forma di quantificazione
di una prestazione;
c) il maggior carico di interessi del prestito non è una caratteristica propria dei piani
di ammortamento "alla francese" standardizzati e non dipende da un fenomeno di produzione di
"interessi su interessi", cioè di calcolo degli interessi sul capitale incrementato di interessi né su
interessi "scaduti" (propriamente anatocistici), ma dal fatto che nel piano concordato tra le parti la
restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi
anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del
mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del
capitale ricevuto.” (Così Cass. 7382/2025 che riprende i principi fissati da Cass, SU
n.15130/2024).
Dello stesso avviso i giudici di merito: “Nel piano di ammortamento c.d. 'alla francese' il
rimborso della somma mutuata e degli interessi avviene in base ad un piano a rate costanti,
comprensive di una quota di capitale (via via crescente) e di una quota interessi (via via decrescente).
pagina 8 di 10 In sostanza l'importo della rata rimane identico ed è composto da una parte di interessi, calcolati sin da
subito sull'intero capitale e via via sul capitale residuo e da una parte di capitale, pari alla differenza tra
l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi.
Tale piano di ammortamento non comporta tuttavia la capitalizzazione degli interessi, posto che questi,
conglobati nella rata successiva, sono a loro volta calcolati solo sulla residua quota di capitale, ossia sul
capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti”. (Tribunale Milano
n.8259/2024).
Di talché, non coglie nel segno l'eccezione di parte opponente relativa alla nullità del contratto per contrasto del piano di ammortamento rispetto alle previsioni desumibili dagli artt. 1283 e 1284 cc.
4. Viene, infine, disattesa l'ultima eccezione di parte opponente riferita alla mancata comunicazione della decadenza dal beneficio del termine.
Non residuano dubbi in merito all'assolvimento di detto onere da parte della società
opposta, avendo questa documentato la lettera di diffida ad adempiere con contestuale declaratoria di decadenza dal beneficio del termine, regolarmente recapitata in data
27.04.2023 (doc. 6 fascicolo monitorio allegato alla comparsa di costituzione); è stata, quindi,
manifestata dal creditore la volontà di avvalersi della facoltà -prevista in suo favore- di esigere immediatamente la prestazione (Cassazione civile sez. I, 23/09/2024, n.25376).
5. Tirando le fila del ragionamento svolto, l'opposizione si rivela infondata e viene respinta.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano nel dispositivo che segue, ai sensi del D.M. 55/2014 e ss.mm., tenendo conto del valore e della semplicità
della controversia nonché del mancato svolgimento di attività relativa alla fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Spoleto, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) respinge l'opposizione;
2) condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta, liquidate in € 1.700,00 per compensi, oltre a i.v.a., c.p.a. e spese generali del 15%.
pagina 9 di 10 Così deciso in Spoleto, il 29.9.2025
Il Giudice
Agata Stanga
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