Accoglimento
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 11/12/2025, n. 9800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9800 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09800/2025REG.PROV.COLL.
N. 07848/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7848 del 2022, proposto dai signori CI IO, GE IO e US IO, rappresentati e difesi dagli avvocati GE Carbone e Mariachiara Carbone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di San US Vesuviano, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Terza) n. 1220/2022, resa tra le parti,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod. proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 1° ottobre 2025 il Cons. ON IM RR e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I signori CI, US e GE IO, quali comproprietari di un immobile, sito nel Comune di San US Vesuviano, hanno esposto, nel primo grado di giudizio, di avere concesso tale immobile in comodato d’uso, alla società “Club Athena - S.r.l., la quale, destinandolo a Centro sportivo, bar e ristoro, ha dato avvio ai lavori di ristrutturazione, sebbene in assenza di titolo abilitativo.
Indi, sono stati successivamente richiesti nuovi titoli abilitativi, mediante le seguenti istanze di condono edilizio e, precisamente: i. istanza prot. n. 5331 del 1.3.1995, ai sensi della legge n. 724/1994; ii. istanza prot. n. 34589 del 17.11.2004, ai sensi della legge n. 326/2003.
A seguito di relazione tecnica, prot. 50060 del 15.12.2017, il Responsabile del Servizio Urbanistica ed Edilizia del Comune di San US Vesuviano, ha notificato l’impugnata ordinanza n. 10/2018, a mezzo della quale ha loro ingiunto, la immediata demolizione delle infra indicate opere edilizie, in quanto realizzate in assenza dei richiesti permessi.
Nello specifico tali asseriti abusi edilizi sarebbero consistiti, come si legge nel provvedimento gravato, nella realizzazione: a) di tramezzi completi di abbozzo nel piano interrato sottostante il capannone posto al lato ovest del lotto con n. 2; b) di scale di accesso al detto piano, in conglomerato cementizio; c) di una scala esterna, sempre in conglomerato cementizio al servizio del piano primo; d) di parapetti, al piano primo del capannone, sul lato est per tutta la lunghezza; e) del rifacimento del rettangolo di gioco con telo microfibra e misto granulometrico, di dimensioni di circa 100,00 ml x 50,00 ml ; il tutto risulta realizzato sull'immobile distinto nel N.C.E.U. del Comune intimato, al fl. n. 12, p.lla. 694 sub .2 per quel che riguarda il capannone; laddove, invece il rettangolo di gioco, ricade parzialmente nel sub. n. 5.
L’area nella quale sono ubicate le menzionate opere abusive, sarebbe inoltre sottoposta, secondo quanto emerge dall’ordine demolitorio, si legge ancora nell’ordinanza gravata, al vincolo di cui al D.L. 42/04, (vincolo paesaggistico) nonché della Legge Regionale n. 21/03 (zona rossa).
La società ha club Athena, ha impugnato avanti al T.A.R. Campania, sede di Napoli, l’ordinanza, denunciando i seguenti vizi: 1) violazione falsa applicazione degli artt. 23 e 27 del d.P.R. n. 380/2001, oltre al vizio di eccesso di potere per difetto d’istruttoria, non essendo stato preceduto l’ordine di demolizione dalla sospensione dei lavori, asseritamente obbligatoria; 2) violazione e falsa applicazione dell’art. 35, comma 14, della legge n. 47/1985, violazione dell’art. 32 del d.l. n. 269/2003, conv. in l. n. 326/2003, in quanto le opere de quo non configurerebbero nuove costruzioni, ma completamento di opere (mere pertinenze e locali tecnici) per le quali sono state presentate dagli interessati le su viste istanze di condono; 3) violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli art. 3 e 22 del d.P.R. n. 380/2001, violazione della l. n. 47/1985, travisamento dei fatti, in quanto si tratterebbe di “opere minori” che “non avrebbero apportato aumento di volumetria rilevante”: come tali assoggettate a semplice d.i.a; 4) violazione ed omessa applicazione dell’art. 37 del d.P.R. n. 380/2001 oltre ad omessa istruttoria e di motivazione: l’Amministrazione intimata, anche alla luce delle autorizzazioni già concesse, avrebbe dovuto valutare la possibilità dell’erogazione di una sanzione pecuniaria; 5) violazione del d.lgs. n. 42/2004, erroneità dei presupposti, omessa comparazione dell’interesse pubblico con il diritto di proprietà del ricorrente: il Comune non ha comunque addotto ragioni concrete di pubblico interesse ostative alla permanenza delle strutture, tanto più che le opere in contestazione, non avrebbero particolare incidenza sul territorio; 6) violazione artt. 3 e 7 della l. 241/90 e ss. mm., violazione art. 97 cost., oltre alla violazione del corretto procedimento di legge e del principio di partecipazione.
Con la sentenza n. 1220 del 23 febbraio 2022 il Tribunale amministrativo regionale per la Campania ha respinto il ricorso.
Avverso tale sentenza, che ha respinto tutte le censure da essa proposte in primo grado, i signori CI IO, GE IO e US IO hanno proposto appello avanti a questo Consiglio di Stato e, nell’affermarne l’erroneità con tre motivi, di cui si dirà meglio partitamente in seguito, ne hanno chiesto, previa sospensione dell’esecutività, la riforma, con il conseguente annullamento dell’ordinanza gravata in prime cure.
Con memoria depositata in data 25.8.2025, la parte appellante ha insistito con forza nelle svolte conclusioni e, in particolare, sul difetto d’istruttoria e di motivazione.
Non si è costituito in giudizio il Comune di San US Vesuviano intimato.
Nella pubblica udienza di smaltimento arretrato dell’1.10.2025, ha trattenuto la causa in decisione.
DIRITTO
L’appello proposto dai signori CI, US e GE IO con cui hanno lamentato, in entrambi i primi due articolati motivi, il difetto d’istruttoria e di motivazione è fondato.
Con un primo motivo e secondo motivo che per ragioni di connessione possono essere analizzati congiuntamente l’odierna parte appellante sostiene, con dovizia di argomentazioni, che le opere contestaste con l’ordinanza di demolizione, sarebbero riconducibili a quelle per le quali era stata avanzata domanda di condono prot.n. 34589 del 17.11.2004; e che -seconda censura- il Comune non avrebbe potuto irrogare la misura demolitoria in pendenza del procedimento di condono edilizio.
Il Tribunale ha ritenuto infondato in fatto questo motivo, in quanto dall’esame della documentazione prodotta nel primo grado di giudizio e, precisamente, dalla lettura delle istanze di condono -ancorché inevase – sarebbe risultato che le opere riportate nel riquadro descrizione sintetica dell’illecito edilizio, non riguardano gli abusi oggetto dell’attuale ordine di demolizione.
Questa sarebbe ad avviso del primo giudice l’unica lettura da attribuire alle opere in contestazione, anche perché -a dire del Tribunale- sarebbe dovuto ricadere sulla parte interessata dimostrare la riconducibilità dei manufatti in contestazione alle menzionate due domande di definizione degli illeciti edilizi; inoltre, l’area sulle quali tali opere insisterebbero sarebbe assoggettata a vincolo paesistico ambientale e tale circostanza avrebbe richiesto la previa acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica, che nella specie non risultava acquisita.
Entrambi i motivi risultano, come detto, fondati limitatamente al lamentato difetto d’istruttoria e di motivazione.
Ed, invero, non risultano chiari, in fatto, anche per la mancata costituzione del Comune di San US Vesuviano alcune circostanze su cui si fonda l’ordinanza di demolizione e precisamente: se le opere inerenti alle istanze di condono – rilasciate o inevase – corrispondano o meno a quelle oggi riportate nell’ordinanza gravata nel primo grado di giudizio e, per le quali, risultano pendenti nuove domande di definizione degli illeciti edilizi, depositate nel primo grado di giudizio e relative ai condoni di cui alla legge n. 724/1994 e alla legge n. 326/2003; né ancora risulta agevole appurare l’esistenza e l’estensione dei vincoli sulle aree interessate dalle opere in contestazione, eseguite dal Centro sportivo Athena; per le quali -quantomeno nella zona rossa di cui alla legge regionale n. 21/2005 - deve escludersi che sussista un vincolo assoluto di inedificabilità, come infra meglio specificato.
Lamenta, infatti, la odierna parte appellante con l’ulteriore profilo censura l’erroneità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 38 e 44 della legge n. 47 del 1985; per violazione dell’art. 32 comma 43 bis della legge n. 326 del 2003, oltre al vizio di eccesso di potere per difetto d’istruttoria, sviamento e violazione dei principi di lealtà, dell'azione amministrativa, sul presupposto che -diversamente da quanto affermato dal Tribunale- l’immobile in questione sarebbe ubicato nella “zona industriale” e quindi sarebbe pienamente condonabile, essendo limitato il divieto di condono ai sensi della L.R. Campania n. 21/2005 al solo rilascio di titoli edilizi abilitanti la realizzazione di interventi finalizzati “all’incremento dell’edilizia residenziale”.
Ebbene, in disparte il problema se l’area in esame ricada o meno in zona residenziale o industriale, per la quale in quest’ultima ipotesi –secondo la parte appellante - non vi sarebbe una preclusione assoluta all’edificazione di manufatti sportivi, non può non rilevarsi che la rilevanza di appurare o meno la presenza anche di tale vincolo di cui alla legge regionale, risulta preliminare proprio perché la stessa normativa della Regione Campania ammette per le zone rosse talune ipotesi eccettuate condizionate al rilascio della previa autorizzazione comunale ovvero -se espressamente previsto- regionale per valutare se l’intervento non aumenti il rischio idrogeologico.
Nella fattispecie all’esame, quindi, la riconducibilità o meno delle opere richiamate nella ordinanza gravata, alle domande di condono, da un lato e, la esistenza di vincoli paesaggistici ambientali sulle aree d’interesse, dall’altro, sono circostanze in fatto meritevoli di considerazione, potendo incidere proprio sulla esatta valutazione del giudizio e non ricavabili nella motivazione del provvedimento impugnato.
In via conclusiva, per tutte le ragioni esposte, l’appello proposto dai signori CI IO, GE IO e US IO deve essere accolto nei limiti di cui in motivazione e fatta salva la riedizione del potere da parte del Comune di San US Vesuviano.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Compensa le spese e gli onorari dei due gradi di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1° ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NI Di LO, Presidente FF
Davide Ponte, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
ON IM RR, Consigliere, Estensore
Ofelia Fratamico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ON IM RR | NI Di LO |
IL SEGRETARIO