Articolo 37 della Legge 1 aprile 1981, n. 121
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25 aprile 1981
Art. 37. (Qualifiche del ruolo degli ispettori e relativa dotazione organica)
Il ruolo degli ispettori e' articolato in quattro qualifiche, che assumono le denominazioni di: vice ispettore, ispettore, ispettore principale e ispettore capo.
La dotazione organica complessiva del ruolo degli ispettori e' costituita da 7.000 unita', cosi' distribuite per ogni singola qualifica:

vice ispettore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . unita' 2.500 ispettore. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . unita' 2.000 ispettore principale . . . . . . . . . . . . . . . . . . unita' 1.500 ispettore capo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . unita' 1.000
La consistenza organica del ruolo degli agenti, degli assistenti e dei sovrintendenti sara', rispetto alla dotazione dei disciolti Corpi delle guardie di pubblica sicurezza e della polizia femminile, proporzionalmente ridotta di 7.000 unita'.
Entrata in vigore il 25 aprile 1981