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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 27/03/2025, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott. Claudio Silvestrini, all'esito dell'udienza fissata per il 26 marzo 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n.
149/2022 e modificato, a decorrere dal 26 novembre 2024, dall'art. 3, co. 1, lett. i, del D. Lgs. n. 164/2024), ha pronunciato in data 26 marzo 2025, previa lettura delle note sostitutive dell'udienza depositate dalle parti costituite, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 127-ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 4041, del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2024, pendente
T R A
, Parte_1 con l'avv. PERSIA ALESSANDRO,
- ricorrente -
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1 con l'avv. MIGLIO SIMONA,
- convenuto -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1 Con ricorso depositato in data 05.07.2024 la parte ricorrente
[...]
ha chiamato in giudizio la parte convenuta e – premessi Parte_1 CP_1
i fatti costitutivi delle proprie domande – ha presentato le conclusioni di cui alle pagg.
8-9 del ricorso, qui di seguito integralmente riportate e trascritte:
In via preliminare e pregiudiziale:
- sospendere l'efficacia esecutiva degli avvisi di addebito opposti e ogni conseguente atto di esecuzione, viste le ragioni in diritto su cui si fonda il presente ricorso, che appaiono fondate;
nonché il grave danno che deriverebbe al ricorrente dall'esecuzione delle somme ingiunte con gli avvisi di addebito impugnati.
In via principale:
- accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, dichiarare la nullità/ illegittimità degli avvisi di addebito nn. 39720140027051463000, 39720160011827430000,
39720160028641123000, 39720170015176625000, 39720180007675649000,
39720180024735384000, 39720190011494591000, 39720190029453808000,
39720210013645685000, 39720220011460471000, 39720220034553179000,
39720230016294232000 per mancato esercizio di attività d'impresa (negli anni contestati), come eccepito nel primo motivo del ricorso, ovvero, dichiarare estinto il diritto di credito dell'ente impositore per prescrizione, come eccepito nel secondo motivo del CP_1 ricorso, nonché la nullità dei relativi avvisi di addebito e conseguente nullità illegittimità, inefficacia di tutti gli atti presupposti e successivi.
- in ogni caso, condannare l'Ente competente al pagamento delle spese di lite, comprese le competenze e gli onorari (oltre IVA, CPA e maggiorazione forfettaria) da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato dichiaratosi antistatario.
Si è costituita in giudizio la parte convenuta, contestando le affermazioni della parte ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
La parte convenuta ha inoltre eccepito, tra l'altro, l'inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire.
2 La causa, istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti costituite, è stata decisa in data odierna, previa lettura delle note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c. depositate dalle medesime parti.
* * *
Il ricorso è inammissibile, per le ragioni indicate appresso, anche per relationem rispetto a precedenti giurisprudenziali conformi, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 132, co. 1, n.
4. c.p.c. e all'art. 118, co. 1, disp. att. c.p.c.
La parte ricorrente ha dedotto di avere avuto conoscenza dell'esistenza degli avvisi di addebito n. 397 2014 0027051463000, n. 397 2016
0011827430000, n. 397 2016 0028641123000, n. 397 2017 0015176625000, n.
397 2018 0007675649000, n. 397 2018 0024735384000, n. 397 2019
0011494591000, n. 397 2019 0029453808000, n. 397 2021 0013645685000, n.
397 2022 0011460471000, n. 397 2022 0034553179000 e n. 397 2023
0016294232000 a seguito di un controllo stradale eseguito nei suoi confronti in data 27.05.2024 – nell'ambito del quale sarebbe emersa l'esistenza di un fermo amministrativo sull'autoveicolo guidato dalla parte ricorrente e di proprietà della stessa – e a seguito della spontanea richiesta, presentata all'agente della riscossione in data 27.05.2024, di un estratto della propria situazione debitoria
(all. 1 al fascicolo di parte ricorrente).
Sulla questione dell'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo spontaneamente richiesto dal debitore all'agente della riscossione è recentemente intervenuto il legislatore che – a mezzo dell'art.
3-bis del D.L. n.
146/2021 e s.m.i. (rubricato “Non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo”), in vigore dal 21/12/2021 – ha introdotto, all'interno dell'art. 12 del D.P.R. n. 602/1973, il comma 4-bis di seguito riportato: “
4- bis. L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un
3 pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
La giurisprudenza ha chiarito, riguardo a tale disposizione, che “In tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215, con il quale, novellando
l'art. 12 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della norma, in riferimento agli artt. 3,
24, 101, 104, 113, 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della C.E.D.U. e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione” (Cass. civ. SS.UU.,
06/09/2022, n. 26283) e che “Con l'introduzione del comma 4-bis nell'art. 12 del D.P.R. n. 602 del 1973, il legislatore, nel regolare specifici casi di azione
"diretta", ha stabilito quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie, ha plasmato l'interesse ad agire. La disciplina sopravvenuta si applica anche ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia del provvedimento giudiziale e non già su uno degli effetti dell'impugnazione. È quindi coerente che l'interesse all'impugnazione dell'estratto di ruolo, così come conformato dal legislatore, debba essere dimostrato anche in corso di causa,
a pena di inammissibilità dell'impugnazione promossa ex art.
3-bis D.L. n. 146 del
2021” (Cass. civ. Sez. V Ord., 25/10/2022, n. 31561).
Pertanto, in base a tali principi pretori, (a) l'art. 12, co.
4-bis, del D.P.R.
n. 602/1973, si applica anche al presente procedimento, incidendo sulle condizioni dell'azione e, segnatamente, sull'interesse ad agire in capo alla parte
4 ricorrente, che deve persistere fino al momento della pronuncia che conclude il processo, (b) l'estratto di ruolo impugnato dalla odierna parte ricorrente non costituisce, in concreto, un atto autonomamente impugnabile, giacché il caso di specie non rientra nelle ipotesi tassative indicate dalla disposizione da ultimo citata – vale a dire le ipotesi in cui esiste il pericolo di esclusione dalla partecipazione a una procedura di affidamento di appalto pubblico in ragione dell'omesso pagamento di imposte o tasse o contributi previdenziali in misura almeno superiore a euro 5.000,00 (importo così ridotto per effetto dell'art. 1, co. 986, della L. n. 205/2017, a decorrere dal 1/3/2018) oppure le ipotesi in cui esiste il pericolo di mancato ottenimento di pagamenti da o da CP_2 società a totale partecipazione pubblica per la medesima ragione appena menzionata, (c) difetta pertanto, nel caso concreto, l'interesse ad agire della parte ricorrente in riferimento alle domande presentate nel presente giudizio.
La questione di legittimità costituzionale sollevata in passato con riguardo all'art. 12, co.
4-bis, del D.P.R. n. 602/1973 introdotto dall'art.
3-bis del D.L. n. 146/2021 e s.m.i., è infondata, per le medesime ragioni già chiarite dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nella pronuncia citata (Cass. civ. Sez.
Unite, 06/09/2022, n. 26283), da intendersi qui integralmente riportate e trascritte ai sensi dell'art. 118, co. 1, disp. att. c.p.c.
Da quanto sopra deriva l'inammissibilità del ricorso, con conseguente assorbimento di ogni altra domanda e/o eccezione sollevata dalle parti e non espressamente esaminata.
Le spese di lite possono essere interamente compensate, in ragione della pregressa esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti circa una questione dirimente ai fini della decisione della presente controversia.
P.Q.M.
- dichiara l'inammissibilità del ricorso;
- respinge ogni altra domanda o eccezione;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
5 Velletri, 26 marzo 2025
Il giudice dott. Claudio Silvestrini
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