Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. I, sentenza 09/04/2025, n. 790 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 790 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00790/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01274/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1274 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla società Centro Medico Benessere S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Milena Pescerelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola Seminara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
del Centro Polispecialistico Fkt Benessere S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento:
quanto al ricorso introduttivo
della deliberazione n. 790 del 03.05.2023 del Commissario Straordinario dell’ASP Agrigento, ad oggetto “Parziale modifica delle Delibere Commissario Straordinario n. 4 del 03/01/2023, n. 117 del 23/01/2023 e n. 203 del 8/2/2023 – Rielaborazione budget anno 2020”, poi integrata con la deliberazione n. 834 del 12.5.23;
quanto al ricorso per motivi aggiunti (depositato il 15.11.2023)
di una nuova delibera del Commissario Straordinario (n. 1300 del 10.7.2023) di rettifica delle precedenti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 aprile 2025 il dott. Pierluigi Buonomo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con il ricorso in epigrafe, la ricorrente, struttura sanitaria accreditata e contrattualizzata con il SSR per la branca della medicina fisica e riabilitativa, domanda l’annullamento della deliberazione n. 790 del 03.05.2023 del Commissario Straordinario dell’ASP Agrigento, ad oggetto “Parziale modifica delle Delibere Commissario Straordinario n. 4 del 03/01/2023, n. 117 del 23/01/2023 e n. 203 del 8/2/2023 – Rielaborazione budget anno 2020”, poi integrata con la deliberazione n. 834 del 12.5.23.
Il ricorso è articolato su un unico motivo di diritto: Eccesso di potere per difetto di motivazione. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Violazione di giudicato amministrativo di annullamento con efficacia erga omnes e del principio di invalidità derivata. Eccesso di potere per disparità di trattamento. Eccesso di potere per travisamento e falsa interpretazione dei presupposti di fatto e di diritto. Violazione del principio del legittimo affidamento. Violazione del principio di correttezza e buona fede nei rapporti contrattuali. Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità e irrazionalità manifeste. Violazione dei principi di buon andamento e imparzialità di cui all’art. 97 Cost. Violazione del giusto procedimento.
La ricorrente, nella sostanza, si duole dell’inosservanza, da parte dell’ASP di Agrigento, del giudicato amministrativo formatosi sulle sentenze del TAR Palermo n. 560/2021 e del CGARS n. 970/2021, in relazione al procedimento di calcolo del budget per l’annualità 2019 (presupposto di quelli dal 2020 al 2023).
2.- Si costituiva l’Asp di Agrigento con memoria di mera forma.
3.- Con ricorso per motivi aggiunti (depositato il 15.11.2023), la ricorrente domanda l’annullamento di una nuova delibera del Commissario Straordinario (n. 1300 del 10.7.2023) di rettifica delle precedenti, evidenziando la persistenza di errori nel calcolo del budget da attribuire.
Il ricorso è affidato allo stesso motivo di diritto di cui al ricorso introduttivo.
4.- Nelle more del giudizio, le parti depositavano documenti e memorie in vista dell’udienza di merito, concludendo per la cessazione della materia del contendere, in ragione dell’avvenuto pagamento delle somme effettivamente dovute (cfr. note ASP di Agrigento n. 191337 del 12.12.2024 e n. 33091 del 24.02.2025).
Parte ricorrente, tuttavia, insisteva per la condanna alle spese dell’ASP di Agrigento secondo il principio della cd. soccombenza virtuale, nonché per la rifusione dei contributi unificati versati, in ragione del contegno ostruzionistico e dilatorio tenuto nel corso del procedimento e del processo.
L’ASP di Agrigento contestava le asserzioni di parte ricorrente avuto riguardo al regolamento delle spese di giudizio.
5.- All’udienza pubblica dell’8.4.2025, il ricorso veniva trattenuto in decisione.
6.- Il Collegio rileva la cessazione della materia del contendere, in ragione dell’avvenuto pagamento delle somme effettivamente dovute (cfr. note ASP di Agrigento n. 191337 del 12.12.2024 e n. 33091 del 24.02.2025).
7.- Le spese tra le parti costituite possono essere compensate, in ragione del fatto che l’ASP ha provveduto al pagamento delle somme dovute in esecuzione vincolata del D.A. n. 783/2024, all’esito di un prolungato contenzioso, conclusosi con la sentenza del CGARS n. 9/2024 (e, dunque, senza alcun profilo di tardività né adottando condotte dilatorie). Nulla per le spese per la parte non costituita.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e integrato da motivi aggiunti, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate tra le parti costituite. Nulla per le spese per la parte non costituita.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Salvatore Veneziano, Presidente
Francesco Mulieri, Consigliere
Pierluigi Buonomo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pierluigi Buonomo | Salvatore Veneziano |
IL SEGRETARIO