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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/10/2025, n. 7387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7387 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale in persona della dott. Maria Rosaria Elmino in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza di discussione del 16 ottobre 2025, udite le conclusioni delle parti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 5543/23 R.G.
TRA
(C.F. ) nata a [...], il Parte_1 C.F._1
28.3.1961, rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Ammendola in virtù di procura in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Napoli, alla Via Duomo n. 296
Opponente
E in persona del Presidente legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Maria Sofia Lizzi giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Napoli, CP_1 via De Gasperi N. 55
Opposto
CONCLUSIONI: come in atti FATTO E DIRITTO
Parte opponente in epigrafe indicata ha proposto ricorso in opposizione avverso Ordinanza-Ingiunzione n. OI001661747, notificata in data 17.2.2023, con la quale l le aveva intimato – nella sua qualità di CP_1 amministratore del – il Parte_2 pagamento dell'importo complessivo di euro 10.006,60 di cui euro 10.000,00 a titolo di sanzione amministrativa ed euro 6,60 a titolo di spese per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali 1983 relative all'anno 2017 in violazione dell'articolo 2 comma 1 bis del D lgs 463/83.
Eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto l'ordinanza- ingiunzione era riferita a sanzioni per omissioni contributive relative a periodi (mag-giu 2017) nei i quali la stessa non rivestiva ancora la carica di amministratore del nonchè la tardività dell'emissione degli Parte_2 avvisi di accertamento da cui era scaturita la pretesa creditoria, in violazione del disposto di cui all'art. 14 della L. 689/1981.
Nel merito allegava che per i carichi relativi alle omissioni contributive oggetto di accertamento la stessa aveva aderito, nella qualità di amministratore del condominio, alla procedura di definizione agevolata di cui all'art. 3 del Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136 e che aveva proceduto al pagamento regolare degli importi previsti dal piano di rateazione della rottamazione con riferimento all'intero periodo della sua gestione, ovvero fino al dicembre 2020; che pertanto il rispetto da parte del datore di lavoro delle scadenze previste nel suddetto piano di rateazione aveva escluso l'applicabilità della sanzione amministrativa.
Eccepiva infine il decorso del termine di prescrizione quinquennale per l'irrogazione della sanzione amministrativa, dovendo ritenersi nulla la notifica degli atti di accertamento, datati 12.3.2019, siccome effettuati a soggetto a tale epoca non legittimato. Concludeva pertanto chiedendo “…- in via preliminare, disporre con decreto, o in via del tutto subordinata, previa audizione delle parti, per le gravi ragioni esposte in narrativa, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione n. 001661747, notificata alla ricorrente in data 17.2.2023; - previa sospensiva, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della sig.ra per le ragioni articolate in ricorso e, per Parte_1
l'effetto, annullare l'ordinanza ingiunzione oggetto della presente opposizione;
- nella denegata ipotesi in cui si disattendesse l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, sempre previa sospensione dell'ordinanza ingiunzione impugnata, accertarne la nullità e/o illegittimità e, per l'effetto, annullarla per i motivi di cui in ricorso;
- in via del tutto subordinata, accertare e dichiarare l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione opposta per decadenza dell'Istituto dalla possibilità di riscuotere il proprio credito;
il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio”.
Si costituiva l'ente convenuto, resistendo al ricorso ed eccependone preliminarmente l'inammissibilità ex art. 6 del D.Lgs. 150/11; faceva rilevare la rituale notifica dell'atto di accertamento prodromico e la debenza del credito accertato nonchè la sufficienza della motivazione posta a fondamento dell'ordinanza-ingiunzione.
Successivamente depositava provvedimento di rimodulazione della sanzione amministrativa originariamente irrogata, emesso ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e novellato dall' articolo 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 (cfr. in atti).
La causa, di natura documentale, veniva rinviata per la discussione;
all'odierna udienza, udite le conclusioni delle parti e letti gli atti, il Giudice decideva con sentenza depositata al fascicolo telematico e di cui veniva data lettura.
Il ricorso è ammissibile, non essendo l'istante decaduta - ai sensi dell'art. 6, comma VI, D.Lgs. 150/2011 - dalla proposizione dell'opposizione per decorso del termine di giorni trenta dalla notifica del provvedimento impugnato.
Tale norma difatti prevede che “6. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e puo' essere depositato anche a mezzo del servizio postale”.
Parte opponente ha depositato in atti la prova della avvenuta notifica del provvedimento impugnato, avvenuta il 17 febbraio 2023 (cfr. in atti); il termine di 30 gg scadeva pertanto il 19 marzo 2023.
Tuttavia trattandosi di giorno festivo (domenica), la scadenza era prorogata ex lege al giorno successivo (20 marzo 2023): pertanto il ricorso in opposizione risulta tempestivo.
Quanto alla preliminare eccezione di difetto di legittimazione passiva si osserva che la ricorrente era stata nominata amministratore di condominio con verbale di assemblea del 5.6.2017, e che tale incarico era stato accettato in data 19.7.2017 (cfr. verbale in atti).
E' vero – come affermato da consolidata giurisprudenza (cfr. ex multis ) che la nomina dell'amministratore condominiale decorre dalla data della accettazione dell'incarico da parte di quest'ultimo; tuttavia ciò che rileva nella fattispecie non è il periodo “di competenza” cui si riferiscono i contributi omessi, né quello di scadenza per il loro versamento (che, in ogni caso va effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento), ma il successivo momento in cui è avvenuto l'accertamento della inadempienza da parte dell' (nella fattispecie avvenuto con la CP_1 notifica degli atti di accertamento del 12 marzo 2019, cfr. in atti) e cioè gli atti con i quali tale inadempimento è stato constatato e ne è avvenuta la contestazione formale.
In tale momento era in carica – quale amministratrice – la ricorrente, per cui non sussiste alcun difetto di legittimazione passiva della stessa. Nel merito, tuttavia, appare non solo pertinente, ma anche del tutto dirimente l'eccezione proposta in ordine alla circostanza della avvenuta presentazione – con riguardo, tra l'altro, anche ai crediti oggetto dell'accertamento in parola – della istanza di definizione agevolata (cd. rottamazione), adesione avvenuta da parte della ricorrente, legale rappresentante del Condominio, nel termine di tre mesi dalla notifica dell'accertamento dell'omissione contributiva, e precisamente il 30.4.2019 (cfr. comunicazione delle somme dovute emessa da Controparte_2
a seguito dell'adesione alla definizione agevolata).
[...]
Parte ricorrente ha altresì prodotto i bollettini e le ricevute relativi al pagamento delle rate scadute durante il periodo di gestione condominiale della stessa, e cioè fino al mese di novembre 2020 (cfr. in atti), né l'opposto ha eccepito alcunchè circa la effettività e regolarità di Controparte_3 tali pagamenti.
Trova pertanto applicazione la norma di cui all'art. 2, comma 1-bis, del d.l. n. 463 del 1983, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983 n. 638 la quale prevede che “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.”
Nella fattispecie parte ricorrente, sempre nella qualità di amministratrice del Condominio di via dell' ha provveduto innanzitutto ad CP_4 aderire alla definizione agevolata per le omissioni contributive in parola nel mese di aprile 2019, e pertanto entro il termine di tre mesi dalla notifica degli avvisi di accertamento (i quali, si noti, riportano la data di emissione/formulazione del 12 marzo 2019, per cui anche a partire da tale anteriore momento il termine trimestrale di cui sopra non risulta decorso all'atto della presentazione dell'istanza di cd. rottamazione). Sulla scorta dei rilevi che precedono non sussiste la responsabilità della ricorrente, nella predetta qualità di amministratrice del condominio, per le omissioni contributive contestate e la sanzione amministrativa appare pertanto illegittimamente irrogata.
L'ordinanza ingiunzione opposta va conseguentemente annullata, così come il successivo provvedimento di rimodulazione della sanzione
Le spese vengono poste a carico della parte soccombente e liquidate come da dispositivo alla stregua delle tariffe vigenti.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, reietta ogni ulteriore istanza, deduzione o eccezione, così provvede:
1. in accoglimento dell'opposizione annulla l'ordinanza impugnata;
2. condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in CP_1 complessivi euro 1.090,00 per compensi, oltre IVA CPA e rimborso spese generali come per legge, con attribuzione.
Napoli, 16 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Maria Rosaria Elmino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale in persona della dott. Maria Rosaria Elmino in funzione di Giudice del Lavoro, all'udienza di discussione del 16 ottobre 2025, udite le conclusioni delle parti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 5543/23 R.G.
TRA
(C.F. ) nata a [...], il Parte_1 C.F._1
28.3.1961, rappresentata e difesa dall'avv. Francesca Ammendola in virtù di procura in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Napoli, alla Via Duomo n. 296
Opponente
E in persona del Presidente legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso CP_1 dall'Avv. Maria Sofia Lizzi giusta procura generale alle liti in atti ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Napoli, CP_1 via De Gasperi N. 55
Opposto
CONCLUSIONI: come in atti FATTO E DIRITTO
Parte opponente in epigrafe indicata ha proposto ricorso in opposizione avverso Ordinanza-Ingiunzione n. OI001661747, notificata in data 17.2.2023, con la quale l le aveva intimato – nella sua qualità di CP_1 amministratore del – il Parte_2 pagamento dell'importo complessivo di euro 10.006,60 di cui euro 10.000,00 a titolo di sanzione amministrativa ed euro 6,60 a titolo di spese per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali 1983 relative all'anno 2017 in violazione dell'articolo 2 comma 1 bis del D lgs 463/83.
Eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto l'ordinanza- ingiunzione era riferita a sanzioni per omissioni contributive relative a periodi (mag-giu 2017) nei i quali la stessa non rivestiva ancora la carica di amministratore del nonchè la tardività dell'emissione degli Parte_2 avvisi di accertamento da cui era scaturita la pretesa creditoria, in violazione del disposto di cui all'art. 14 della L. 689/1981.
Nel merito allegava che per i carichi relativi alle omissioni contributive oggetto di accertamento la stessa aveva aderito, nella qualità di amministratore del condominio, alla procedura di definizione agevolata di cui all'art. 3 del Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2018, n. 136 e che aveva proceduto al pagamento regolare degli importi previsti dal piano di rateazione della rottamazione con riferimento all'intero periodo della sua gestione, ovvero fino al dicembre 2020; che pertanto il rispetto da parte del datore di lavoro delle scadenze previste nel suddetto piano di rateazione aveva escluso l'applicabilità della sanzione amministrativa.
Eccepiva infine il decorso del termine di prescrizione quinquennale per l'irrogazione della sanzione amministrativa, dovendo ritenersi nulla la notifica degli atti di accertamento, datati 12.3.2019, siccome effettuati a soggetto a tale epoca non legittimato. Concludeva pertanto chiedendo “…- in via preliminare, disporre con decreto, o in via del tutto subordinata, previa audizione delle parti, per le gravi ragioni esposte in narrativa, la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione n. 001661747, notificata alla ricorrente in data 17.2.2023; - previa sospensiva, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della sig.ra per le ragioni articolate in ricorso e, per Parte_1
l'effetto, annullare l'ordinanza ingiunzione oggetto della presente opposizione;
- nella denegata ipotesi in cui si disattendesse l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, sempre previa sospensione dell'ordinanza ingiunzione impugnata, accertarne la nullità e/o illegittimità e, per l'effetto, annullarla per i motivi di cui in ricorso;
- in via del tutto subordinata, accertare e dichiarare l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione opposta per decadenza dell'Istituto dalla possibilità di riscuotere il proprio credito;
il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio”.
Si costituiva l'ente convenuto, resistendo al ricorso ed eccependone preliminarmente l'inammissibilità ex art. 6 del D.Lgs. 150/11; faceva rilevare la rituale notifica dell'atto di accertamento prodromico e la debenza del credito accertato nonchè la sufficienza della motivazione posta a fondamento dell'ordinanza-ingiunzione.
Successivamente depositava provvedimento di rimodulazione della sanzione amministrativa originariamente irrogata, emesso ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e novellato dall' articolo 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 (cfr. in atti).
La causa, di natura documentale, veniva rinviata per la discussione;
all'odierna udienza, udite le conclusioni delle parti e letti gli atti, il Giudice decideva con sentenza depositata al fascicolo telematico e di cui veniva data lettura.
Il ricorso è ammissibile, non essendo l'istante decaduta - ai sensi dell'art. 6, comma VI, D.Lgs. 150/2011 - dalla proposizione dell'opposizione per decorso del termine di giorni trenta dalla notifica del provvedimento impugnato.
Tale norma difatti prevede che “6. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e puo' essere depositato anche a mezzo del servizio postale”.
Parte opponente ha depositato in atti la prova della avvenuta notifica del provvedimento impugnato, avvenuta il 17 febbraio 2023 (cfr. in atti); il termine di 30 gg scadeva pertanto il 19 marzo 2023.
Tuttavia trattandosi di giorno festivo (domenica), la scadenza era prorogata ex lege al giorno successivo (20 marzo 2023): pertanto il ricorso in opposizione risulta tempestivo.
Quanto alla preliminare eccezione di difetto di legittimazione passiva si osserva che la ricorrente era stata nominata amministratore di condominio con verbale di assemblea del 5.6.2017, e che tale incarico era stato accettato in data 19.7.2017 (cfr. verbale in atti).
E' vero – come affermato da consolidata giurisprudenza (cfr. ex multis ) che la nomina dell'amministratore condominiale decorre dalla data della accettazione dell'incarico da parte di quest'ultimo; tuttavia ciò che rileva nella fattispecie non è il periodo “di competenza” cui si riferiscono i contributi omessi, né quello di scadenza per il loro versamento (che, in ogni caso va effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento), ma il successivo momento in cui è avvenuto l'accertamento della inadempienza da parte dell' (nella fattispecie avvenuto con la CP_1 notifica degli atti di accertamento del 12 marzo 2019, cfr. in atti) e cioè gli atti con i quali tale inadempimento è stato constatato e ne è avvenuta la contestazione formale.
In tale momento era in carica – quale amministratrice – la ricorrente, per cui non sussiste alcun difetto di legittimazione passiva della stessa. Nel merito, tuttavia, appare non solo pertinente, ma anche del tutto dirimente l'eccezione proposta in ordine alla circostanza della avvenuta presentazione – con riguardo, tra l'altro, anche ai crediti oggetto dell'accertamento in parola – della istanza di definizione agevolata (cd. rottamazione), adesione avvenuta da parte della ricorrente, legale rappresentante del Condominio, nel termine di tre mesi dalla notifica dell'accertamento dell'omissione contributiva, e precisamente il 30.4.2019 (cfr. comunicazione delle somme dovute emessa da Controparte_2
a seguito dell'adesione alla definizione agevolata).
[...]
Parte ricorrente ha altresì prodotto i bollettini e le ricevute relativi al pagamento delle rate scadute durante il periodo di gestione condominiale della stessa, e cioè fino al mese di novembre 2020 (cfr. in atti), né l'opposto ha eccepito alcunchè circa la effettività e regolarità di Controparte_3 tali pagamenti.
Trova pertanto applicazione la norma di cui all'art. 2, comma 1-bis, del d.l. n. 463 del 1983, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983 n. 638 la quale prevede che “L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.”
Nella fattispecie parte ricorrente, sempre nella qualità di amministratrice del Condominio di via dell' ha provveduto innanzitutto ad CP_4 aderire alla definizione agevolata per le omissioni contributive in parola nel mese di aprile 2019, e pertanto entro il termine di tre mesi dalla notifica degli avvisi di accertamento (i quali, si noti, riportano la data di emissione/formulazione del 12 marzo 2019, per cui anche a partire da tale anteriore momento il termine trimestrale di cui sopra non risulta decorso all'atto della presentazione dell'istanza di cd. rottamazione). Sulla scorta dei rilevi che precedono non sussiste la responsabilità della ricorrente, nella predetta qualità di amministratrice del condominio, per le omissioni contributive contestate e la sanzione amministrativa appare pertanto illegittimamente irrogata.
L'ordinanza ingiunzione opposta va conseguentemente annullata, così come il successivo provvedimento di rimodulazione della sanzione
Le spese vengono poste a carico della parte soccombente e liquidate come da dispositivo alla stregua delle tariffe vigenti.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo, reietta ogni ulteriore istanza, deduzione o eccezione, così provvede:
1. in accoglimento dell'opposizione annulla l'ordinanza impugnata;
2. condanna l' al pagamento delle spese di lite che si liquidano in CP_1 complessivi euro 1.090,00 per compensi, oltre IVA CPA e rimborso spese generali come per legge, con attribuzione.
Napoli, 16 ottobre 2025
Il Giudice
Dott. Maria Rosaria Elmino