Articolo 6 della Legge 21 luglio 1965, n. 939
Articolo 5Articolo 7
Versione
20 agosto 1965
Art. 6.
A tutti i lavori navali in corso di esecuzione alla data del 30 giugno 1964, alle costruzioni di navi non ancora iniziate i cui contratti di commessa siano stati firmati entro la data medesima, nonche' alle costruzioni di navi da eseguirsi in proprio per le quali le domande di ammissione al contributo integrativo, ai sensi dell' articolo 4 della legge 31 marzo 1961, n. 301 , siano state presentate entro il termine suddetto, si applicano, anche in via di rimborso, a decorrere dal 1 luglio 1964, le disposizioni del titolo I della legge 17 luglio 1954, n. 522 e successive modificazioni ed integrazioni.
Le disposizioni stesse si applicano, a decorrere dal 1 luglio 1964, anche ai lavori, diversi dalla costruzione, per i quali sia stato, entro il 30 giugno 1964, assunto l'impegno di spesa per la concessione del contributo di cui agli articoli 5 , 6 e 7 della legge 31 marzo 1961, n. 301 .
Gli atti e contratti aventi per oggetto i lavori di cui ai precedenti commi, stipulati dal 30 giugno 1964 alla data di entrata in vigore della presente legge, soggetti alla registrazione in termine fisso e non sottoposti alla formalita', possono essere registrati a tassa fissa qualora vengano prodotti al competente Ufficio entro il termine perentorio di giorni 60 dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Entrata in vigore il 20 agosto 1965