TRIB
Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 07/10/2025, n. 3024 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3024 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MA CAPUA VETERE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott.
AN SS, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 3458 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.) e vertente
T R A
Parte_1 Parte_2 Parte_3
e tutti rapp.ti e difesi dall'avv.
[...] Parte_4
FA MA CE
- OPPONENTI -
E
rapp.ta e difesa dall'avv. CASERTANO CP_1
GIANLUCA
- OPPOSTA -
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'odierna udienza cartolare di rimessione della causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 23.5.2024,
[...]
e Parte_1 Parte_2 Parte_3 proponevano opposizione al precetto Parte_4 notificato loro in data 6.5.2024 da parte dell'opposta, deducendo essenzialmente l'inesistenza di un valido titolo esecutivo, la carenza di legittimazione attiva della
1 opposta e l'errata quantificazione delle somme richieste con l'atto di precetto.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'opposta, la quale eccepiva l'infondatezza in fatto ed in diritto della proposta opposizione.
L'opposizione in esame non è meritevole di accoglimento per i motivi che seguono.
Invero, quanto alla eccezione di inesistenza di un valido titolo esecutivo, essa è del tutto infondata, atteso che, nel caso di specie, il titolo esecutivo è costituito dal decreto ingiuntivo n. 527/2012 emesso da questo Tribunale, confermato dalla sentenza n. 451/2020 del medesimo
Tribunale e dalla successiva sentenza n. 2110/2023 della
Corte di Appello di Napoli.
Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto da parte opponente, la pendenza del giudizio in Cassazione avente ad oggetto la citata sentenza della Corte di Appello non fa venir meno la validità e l'efficacia del titolo esecutivo azionato, in mancanza di una sospensione dello stesso disposta ex art. 373 c.p.c.
Quanto alla contestazione della legittimazione attiva dell'opposta, basata sul fatto che la Parte_5
impresa individuale in favore della quale
[...] veniva emesso il d.i. azionato, risulta cancellata con decorrenza dal 28.12.2018, già, quindi, al momento della notifica dell'atto di citazione in appello, essa, laddove riferita al menzionato giudizio di appello, configura essenzialmente un motivo di gravame, inammissibile in questa sede.
Infatti, è principio fondamentale in materia di opposizioni all'esecuzione fondata su titolo giudiziale quello per cui non è ammesso dedurre con l'opposizione motivi di contestazione che avrebbero potuto proporsi nel processo in cui si è formato il titolo o che andrebbero fatti valere in
2 sede di gravame (cfr. Cass. 24752/2008; 10650/2006).
In particolare, allorquando il titolo esecutivo sia costituito da un d.i., si è precisato che, in sede di opposizione all'esecuzione, il debitore non può contestare il diritto del creditore per ragioni che avrebbe potuto e dovuto far valere nel giudizio di opposizione a d.i., ma può far valere esclusivamente fatti modificativi o estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo
(cfr. Cass. 12251/2007; 27159/2006; 8928/2006; 26089/2005).
Laddove riferita al precetto, tale doglianza è evidentemente infondata, essendovi una totale immedesimazione soggettiva tra impresa individuale e suo titolare. Sul punto, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che “La cancellazione dell'imprenditore individuale dal registro delle imprese non fa venir meno i diritti di credito a lui spettanti in funzione dell'attività imprenditoriale svolta, né incide sulla sua legittimazione e capacità processuale, sicché la persona fisica, già imprenditore, è pienamente legittimata ad agire dinanzi all'autorità giudiziaria a tutela di detti diritti”
(cfr. Cass. 35962/2021; 28658/2020).
Quanto, infine, all'ulteriore contestazione relativa al quantum, essa risulta formulata in maniera estremamente generica ed indeterminata, limitandosi parte opponente ad eccepire “l'infondatezza del credito azionato, per errata quantificazione delle somme dovute nell'atto di precetto per tutti i motivi predetti”, senza in effetti specificare in alcun modo tale contestazione, che, pertanto, va disattesa.
Pertanto, l'opposizione de qua deve essere rigettata.
Spese di lite.
Le spese di lite, secondo il principio della soccombenza, vanno poste a carico degli opponenti e vengono liquidate in dispositivo, applicando il DM 55/2014, con esclusione della
3 fase istruttoria non svoltasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del
Giudice, dott. AN SS, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
A) Rigetta l'opposizione al precetto ex art. 615 comma 1
c.p.c.;
B) Condanna gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.397,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione all'avv. Gianluca Casertano, dichiaratosi antistatario.
Santa Maria Capua Vetere, 07/10/2025
IL GIUDICE Dott. AN SS
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dott.
AN SS, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 3458 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.) e vertente
T R A
Parte_1 Parte_2 Parte_3
e tutti rapp.ti e difesi dall'avv.
[...] Parte_4
FA MA CE
- OPPONENTI -
E
rapp.ta e difesa dall'avv. CASERTANO CP_1
GIANLUCA
- OPPOSTA -
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'odierna udienza cartolare di rimessione della causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 23.5.2024,
[...]
e Parte_1 Parte_2 Parte_3 proponevano opposizione al precetto Parte_4 notificato loro in data 6.5.2024 da parte dell'opposta, deducendo essenzialmente l'inesistenza di un valido titolo esecutivo, la carenza di legittimazione attiva della
1 opposta e l'errata quantificazione delle somme richieste con l'atto di precetto.
Si costituiva ritualmente in giudizio l'opposta, la quale eccepiva l'infondatezza in fatto ed in diritto della proposta opposizione.
L'opposizione in esame non è meritevole di accoglimento per i motivi che seguono.
Invero, quanto alla eccezione di inesistenza di un valido titolo esecutivo, essa è del tutto infondata, atteso che, nel caso di specie, il titolo esecutivo è costituito dal decreto ingiuntivo n. 527/2012 emesso da questo Tribunale, confermato dalla sentenza n. 451/2020 del medesimo
Tribunale e dalla successiva sentenza n. 2110/2023 della
Corte di Appello di Napoli.
Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto da parte opponente, la pendenza del giudizio in Cassazione avente ad oggetto la citata sentenza della Corte di Appello non fa venir meno la validità e l'efficacia del titolo esecutivo azionato, in mancanza di una sospensione dello stesso disposta ex art. 373 c.p.c.
Quanto alla contestazione della legittimazione attiva dell'opposta, basata sul fatto che la Parte_5
impresa individuale in favore della quale
[...] veniva emesso il d.i. azionato, risulta cancellata con decorrenza dal 28.12.2018, già, quindi, al momento della notifica dell'atto di citazione in appello, essa, laddove riferita al menzionato giudizio di appello, configura essenzialmente un motivo di gravame, inammissibile in questa sede.
Infatti, è principio fondamentale in materia di opposizioni all'esecuzione fondata su titolo giudiziale quello per cui non è ammesso dedurre con l'opposizione motivi di contestazione che avrebbero potuto proporsi nel processo in cui si è formato il titolo o che andrebbero fatti valere in
2 sede di gravame (cfr. Cass. 24752/2008; 10650/2006).
In particolare, allorquando il titolo esecutivo sia costituito da un d.i., si è precisato che, in sede di opposizione all'esecuzione, il debitore non può contestare il diritto del creditore per ragioni che avrebbe potuto e dovuto far valere nel giudizio di opposizione a d.i., ma può far valere esclusivamente fatti modificativi o estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo
(cfr. Cass. 12251/2007; 27159/2006; 8928/2006; 26089/2005).
Laddove riferita al precetto, tale doglianza è evidentemente infondata, essendovi una totale immedesimazione soggettiva tra impresa individuale e suo titolare. Sul punto, la Suprema Corte ha avuto modo di precisare che “La cancellazione dell'imprenditore individuale dal registro delle imprese non fa venir meno i diritti di credito a lui spettanti in funzione dell'attività imprenditoriale svolta, né incide sulla sua legittimazione e capacità processuale, sicché la persona fisica, già imprenditore, è pienamente legittimata ad agire dinanzi all'autorità giudiziaria a tutela di detti diritti”
(cfr. Cass. 35962/2021; 28658/2020).
Quanto, infine, all'ulteriore contestazione relativa al quantum, essa risulta formulata in maniera estremamente generica ed indeterminata, limitandosi parte opponente ad eccepire “l'infondatezza del credito azionato, per errata quantificazione delle somme dovute nell'atto di precetto per tutti i motivi predetti”, senza in effetti specificare in alcun modo tale contestazione, che, pertanto, va disattesa.
Pertanto, l'opposizione de qua deve essere rigettata.
Spese di lite.
Le spese di lite, secondo il principio della soccombenza, vanno poste a carico degli opponenti e vengono liquidate in dispositivo, applicando il DM 55/2014, con esclusione della
3 fase istruttoria non svoltasi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del
Giudice, dott. AN SS, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
A) Rigetta l'opposizione al precetto ex art. 615 comma 1
c.p.c.;
B) Condanna gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 3.397,00, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione all'avv. Gianluca Casertano, dichiaratosi antistatario.
Santa Maria Capua Vetere, 07/10/2025
IL GIUDICE Dott. AN SS
4