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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 03/10/2025, n. 872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 872 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Tivoli, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Beatrice Ruperto, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 1915 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2020 promossa da
C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Mangiafico Parte_1 P.IVA_1
Parte attrice nei confronti di
C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Marta La Mura Controparte_1 P.IVA_2
Parte convenuta
Oggetto: Somministrazione
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 20.5.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ha convenuto in giudizio il al fine di sentir Parte_1 Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Giudice adito, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, per i motivi di cui al presente atto, condannare il al pagamento in favore Controparte_1 del dell'importo di Euro 25.389,22 oltre interessi legali, con decorrenza dal dovuto e sino al Parte_1 soddisfo. Con vittoria si spese di lite.”.
A sostegno della domanda, l'attore ha dedotto:
- di aver concesso alla società costruttrice dell'edificio condominiale Parte_2 [...]
a decorrere dal 1° quadrimestre 2007, l'utilizzo della propria utenza idrica e del CP_1 CP_2 contatore acqua n. 681525, mediante l'allaccio e l'istallazione di contatore a defalco;
- che l'impresa costruttrice avrebbe dovuto rifondere al condominio le spese relative al Parte_1 consumo di acqua, esattamente quantificate sulla scorta del contatore a defalco;
- che il convenuto aveva usufruito anche dell'energia elettrica che alimentava le pompe Parte_1 attraverso le quali l'acqua era erogata;
- che nel corso del 2007 la aveva ultimato la costruzione e ceduto a privati le Parte_2 singole unità immobiliari;
- che il aveva pertanto usufruito dell'utenza idrica intestata al Controparte_1 Parte_1
dall'anno 2008 sino a tutto l'anno 2011;
[...]
- che la società costruttrice aveva regolarmente saldato gli importi dovuti per i consumi delle annualità
2008 e 2009;
- che, a decorrere dall'anno 2010, il subentrato alla società costruttrice, aveva Controparte_1 invece omesso di corrispondere gli oneri dovuti, pari ad euro 15.348,08, come riportato nel consuntivo
2010 ed euro 10.251,14 per il consumo idrico per l'anno 2011, come riportato nel consuntivo 2011;
- che vani erano stati i tentativi di risolvere bonariamente la questione e il convenuto, pur Parte_1 non contestando l'avvenuto consumo idrico a fronte dei solleciti inviati, aveva tentato di imputare l'onere di pagamento del consumo idrico all'impresa costruttrice del complesso immobiliare, nonostante già nell'anno 2008 la avesse ceduto le singole unità immobiliari in Parte_2 favore di privati che, costituitisi in condominio, avevano usufruito dell'utenza idrica.
2. Si è costituito in giudizio il contestando tutto quanto ex adverso dedotto. In Controparte_1 particolare, il convenuto ha eccepito:
- la propria estraneità rispetto alle vicende di causa, in quanto il farebbe Parte_1 riferimento ad un probabile utilizzo di acqua da parte della società costruttrice Parte_2 Parte_2
sulla scorta di un accordo verbale risalente al 2007, cui il era estraneo,
[...] Controparte_1 non essendo ancora costituito all'epoca della presunta intesa, non menzionata neppure in alcun atto di compravendita delle unità immobiliari;
- l'assenza di prova dei pagamenti asseritamente eseguiti dalla per i Parte_2 consumi relativi agli anni 2008 e 2009, nonché l'irrilevanza dei bilanci e alle assemblee condominiali del per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, a cui il convenuto era Parte_1 Parte_1 rimasto estraneo;
- l'insussistenza di alcun riconoscimento di debito da parte del sulla scorta Controparte_1 della corrispondenza intercorsa con la controparte;
- la mancata prova della sussistenza del diritto di credito, della sua quantificazione e delle modalità di ripartizione, non essendo provata l'esistenza del contatore a defalco, allegando altresì di essere titolare di un'utenza idrica autonoma già dal 26.7.2011, sicché i consumi indicati per la suddetta annualità apparivano improbabili.
Ha, quindi, formulato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudicante adito, contrariis reiectis, – rigettare la richiesta del di condannare il al pagamento in suo favore della somma Parte_1 Controparte_1 di Euro 25.389,22 perché infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata per tutti i motivi in narrativa. – Per
l'effetto accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta dal al per Controparte_1 Parte_1 le causali della narrativa nell'atto di citazione. – Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre spese generali (15%),
Iva e CPA come per legge dovute.”.
2 3. Concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa, istruita documentalmente e tramite prova testimoniale, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 22.5.2025, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 20.5.2025, con termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
4. La domanda di parte attrice è infondata e deve essere respinta per le ragioni che seguono.
Parte attrice ha allegato che il avrebbe usufruito, per gli anni dal 2008 al Controparte_1
2011, dell'utenza idrica intestata al già concessa nel 2007 alla società Parte_1 costruttrice mediante accordo verbale intercorso tra le parti, con rilevazione dei consumi tramite l'installazione di un contatore a defalco. Sulla scorta di tali premesse, l'attore ha chiesto la condanna del al pagamento degli importi relativi ai consumi idrici per gli Controparte_1 anni 2010 e 2011.
Ciò premesso, l'istruttoria svolta non consente di ritenere raggiunta la prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria ex art. 2697 c.c.
In primo luogo, non è stata fornita prova dell'esistenza né dei contenuti del dedotto accordo verbale intercorso con la società costruttrice nel 2007, dal quale l'attore intende far discendere l'obbligo di rimborso in capo al Sul punto, deve osservarsi che all'epoca Controparte_1 dell'asserita intesa il convenuto non era ancora costituito, né risulta dimostrato che Parte_1 esso abbia, successivamente, formalmente assunto o ratificato alcun impegno contrattuale o di fatto rispetto alla somministrazione di acqua.
Parimenti, non risulta fornita prova dell'effettiva installazione, esistenza e corretto funzionamento del dedotto contatore a defalco, né della corrispondenza tra i dati da esso eventualmente rilevati e gli importi richiesti.
Parte attrice ha poi allegato i bilanci condominiali, documentazione priva di valore probatorio nei confronti di soggetto terzo e, in ogni caso, inidonea a dimostrare la concreta esistenza e la corretta quantificazione del consumo idrico imputabile al convenuto. Parte_1
Del pari, non è emerso in atti alcun riconoscimento di debito da parte del CP_1
né può attribuirsi valenza confessoria alla mera ricezione dei solleciti di pagamento
[...] inviati, né alle interlocuzioni scritte richiamate da parte attrice, prive di contenuti univoci in tal senso.
A ciò si aggiunga che non è contestato che il sia titolare di Parte_1 CP_1 propria utenza idrica autonoma almeno a far data dal 26.7.2011, il che rende ancor più incerta la riferibilità dei consumi dell'intero anno 2011 al medesimo.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi che parte attrice non abbia assolto all'onere probatorio in ordine alla sussistenza del diritto di credito azionato, né quanto alla
3 esistenza del titolo giustificativo del richiesto rimborso, né in relazione alla quantificazione dei consumi asseritamente imputabili al Parte_1 CP_1
La domanda, pertanto, deve essere rigettata.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, valori minimi in ragione della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto affrontate ai fini della decisione.
P.Q.M.
il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e difesa rigettata, così provvede:
a) rigetta la domanda di parte attrice;
b) condanna parte attrice al rimborso delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in favore di parte convenuta in euro 2.540,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del
15% e oltre CPA e IVA come per legge.
Addì, 2.10.2025
Il Giudice
dott.ssa Beatrice Ruperto
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Tivoli, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Beatrice Ruperto, letti gli artt. 281 quinquies, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa iscritta al n. 1915 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2020 promossa da
C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Mangiafico Parte_1 P.IVA_1
Parte attrice nei confronti di
C.F. rappresentato e difeso dall'avv. Marta La Mura Controparte_1 P.IVA_2
Parte convenuta
Oggetto: Somministrazione
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 20.5.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ha convenuto in giudizio il al fine di sentir Parte_1 Controparte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Giudice adito, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, per i motivi di cui al presente atto, condannare il al pagamento in favore Controparte_1 del dell'importo di Euro 25.389,22 oltre interessi legali, con decorrenza dal dovuto e sino al Parte_1 soddisfo. Con vittoria si spese di lite.”.
A sostegno della domanda, l'attore ha dedotto:
- di aver concesso alla società costruttrice dell'edificio condominiale Parte_2 [...]
a decorrere dal 1° quadrimestre 2007, l'utilizzo della propria utenza idrica e del CP_1 CP_2 contatore acqua n. 681525, mediante l'allaccio e l'istallazione di contatore a defalco;
- che l'impresa costruttrice avrebbe dovuto rifondere al condominio le spese relative al Parte_1 consumo di acqua, esattamente quantificate sulla scorta del contatore a defalco;
- che il convenuto aveva usufruito anche dell'energia elettrica che alimentava le pompe Parte_1 attraverso le quali l'acqua era erogata;
- che nel corso del 2007 la aveva ultimato la costruzione e ceduto a privati le Parte_2 singole unità immobiliari;
- che il aveva pertanto usufruito dell'utenza idrica intestata al Controparte_1 Parte_1
dall'anno 2008 sino a tutto l'anno 2011;
[...]
- che la società costruttrice aveva regolarmente saldato gli importi dovuti per i consumi delle annualità
2008 e 2009;
- che, a decorrere dall'anno 2010, il subentrato alla società costruttrice, aveva Controparte_1 invece omesso di corrispondere gli oneri dovuti, pari ad euro 15.348,08, come riportato nel consuntivo
2010 ed euro 10.251,14 per il consumo idrico per l'anno 2011, come riportato nel consuntivo 2011;
- che vani erano stati i tentativi di risolvere bonariamente la questione e il convenuto, pur Parte_1 non contestando l'avvenuto consumo idrico a fronte dei solleciti inviati, aveva tentato di imputare l'onere di pagamento del consumo idrico all'impresa costruttrice del complesso immobiliare, nonostante già nell'anno 2008 la avesse ceduto le singole unità immobiliari in Parte_2 favore di privati che, costituitisi in condominio, avevano usufruito dell'utenza idrica.
2. Si è costituito in giudizio il contestando tutto quanto ex adverso dedotto. In Controparte_1 particolare, il convenuto ha eccepito:
- la propria estraneità rispetto alle vicende di causa, in quanto il farebbe Parte_1 riferimento ad un probabile utilizzo di acqua da parte della società costruttrice Parte_2 Parte_2
sulla scorta di un accordo verbale risalente al 2007, cui il era estraneo,
[...] Controparte_1 non essendo ancora costituito all'epoca della presunta intesa, non menzionata neppure in alcun atto di compravendita delle unità immobiliari;
- l'assenza di prova dei pagamenti asseritamente eseguiti dalla per i Parte_2 consumi relativi agli anni 2008 e 2009, nonché l'irrilevanza dei bilanci e alle assemblee condominiali del per gli anni 2008, 2009, 2010 e 2011, a cui il convenuto era Parte_1 Parte_1 rimasto estraneo;
- l'insussistenza di alcun riconoscimento di debito da parte del sulla scorta Controparte_1 della corrispondenza intercorsa con la controparte;
- la mancata prova della sussistenza del diritto di credito, della sua quantificazione e delle modalità di ripartizione, non essendo provata l'esistenza del contatore a defalco, allegando altresì di essere titolare di un'utenza idrica autonoma già dal 26.7.2011, sicché i consumi indicati per la suddetta annualità apparivano improbabili.
Ha, quindi, formulato le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudicante adito, contrariis reiectis, – rigettare la richiesta del di condannare il al pagamento in suo favore della somma Parte_1 Controparte_1 di Euro 25.389,22 perché infondata in fatto ed in diritto e comunque non provata per tutti i motivi in narrativa. – Per
l'effetto accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta dal al per Controparte_1 Parte_1 le causali della narrativa nell'atto di citazione. – Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre spese generali (15%),
Iva e CPA come per legge dovute.”.
2 3. Concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa, istruita documentalmente e tramite prova testimoniale, è stata trattenuta in decisione con ordinanza del 22.5.2025, all'esito dell'udienza a trattazione scritta del 20.5.2025, con termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusionali.
4. La domanda di parte attrice è infondata e deve essere respinta per le ragioni che seguono.
Parte attrice ha allegato che il avrebbe usufruito, per gli anni dal 2008 al Controparte_1
2011, dell'utenza idrica intestata al già concessa nel 2007 alla società Parte_1 costruttrice mediante accordo verbale intercorso tra le parti, con rilevazione dei consumi tramite l'installazione di un contatore a defalco. Sulla scorta di tali premesse, l'attore ha chiesto la condanna del al pagamento degli importi relativi ai consumi idrici per gli Controparte_1 anni 2010 e 2011.
Ciò premesso, l'istruttoria svolta non consente di ritenere raggiunta la prova dei fatti costitutivi della pretesa creditoria ex art. 2697 c.c.
In primo luogo, non è stata fornita prova dell'esistenza né dei contenuti del dedotto accordo verbale intercorso con la società costruttrice nel 2007, dal quale l'attore intende far discendere l'obbligo di rimborso in capo al Sul punto, deve osservarsi che all'epoca Controparte_1 dell'asserita intesa il convenuto non era ancora costituito, né risulta dimostrato che Parte_1 esso abbia, successivamente, formalmente assunto o ratificato alcun impegno contrattuale o di fatto rispetto alla somministrazione di acqua.
Parimenti, non risulta fornita prova dell'effettiva installazione, esistenza e corretto funzionamento del dedotto contatore a defalco, né della corrispondenza tra i dati da esso eventualmente rilevati e gli importi richiesti.
Parte attrice ha poi allegato i bilanci condominiali, documentazione priva di valore probatorio nei confronti di soggetto terzo e, in ogni caso, inidonea a dimostrare la concreta esistenza e la corretta quantificazione del consumo idrico imputabile al convenuto. Parte_1
Del pari, non è emerso in atti alcun riconoscimento di debito da parte del CP_1
né può attribuirsi valenza confessoria alla mera ricezione dei solleciti di pagamento
[...] inviati, né alle interlocuzioni scritte richiamate da parte attrice, prive di contenuti univoci in tal senso.
A ciò si aggiunga che non è contestato che il sia titolare di Parte_1 CP_1 propria utenza idrica autonoma almeno a far data dal 26.7.2011, il che rende ancor più incerta la riferibilità dei consumi dell'intero anno 2011 al medesimo.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi che parte attrice non abbia assolto all'onere probatorio in ordine alla sussistenza del diritto di credito azionato, né quanto alla
3 esistenza del titolo giustificativo del richiesto rimborso, né in relazione alla quantificazione dei consumi asseritamente imputabili al Parte_1 CP_1
La domanda, pertanto, deve essere rigettata.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, valori minimi in ragione della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto affrontate ai fini della decisione.
P.Q.M.
il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e difesa rigettata, così provvede:
a) rigetta la domanda di parte attrice;
b) condanna parte attrice al rimborso delle spese di lite del presente giudizio, che si liquidano in favore di parte convenuta in euro 2.540,00 per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del
15% e oltre CPA e IVA come per legge.
Addì, 2.10.2025
Il Giudice
dott.ssa Beatrice Ruperto
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