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Sentenza 14 agosto 2025
Sentenza 14 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 14/08/2025, n. 564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 564 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Feriale composto dai sigg.ri Magistrati: dott. Calogero D. Cammarata Presidente rel. dott.ssa Giulia Calafiore Giudice dott.ssa Giuliana Guardo Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 545/2025 R.G.A.C., avente ad oggetto:
“regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio”. promosso da:
, nata a [...] [...], residente a [...]Parte_1
Cataldo nella via Boris Giuliano n°27, (CF: ), C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Colombo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Caltanissetta nella Via Istria n°4;
Ricorrente
CONTRO
( ), nato a Controparte_1 CodiceFiscale_2
Caltanissetta il 16.8.1994 e residente a [...] rappresentato e difeso dall' Avv. Francesca Maria Riggi con studio in
Caltanissetta in viale della Regione n. 92 ed elettivamente domiciliato presso il predetto studio;
convenuto e con l'intervento del Pubblico Ministero.
Interveniente necessario
CONCLUSIONI: All'udienza del giorno 09.07.2025, il Giudice formulava proposta conciliativa, accolta dalle parti le quali nell'aderirvi chiedevano procedersi in conformità al contenuto della stessa.
Il Pubblico ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, ha espresso parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.04.2025, ha chiesto l'adozione Parte_1 dei provvedimenti riguardanti l'affidamento ed il mantenimento dei figli minori: , nato in data [...] e Persona_1 Persona_2
[...
, nata in data [...]; entrambi nati dall'unione more uxorio intervenuta tra la ricorrente ed il sig. Controparte_1
Esponeva, al riguardo, di aver intrattenuto una relazione, sfociata in una convivenza, con il resistente poi interrottasi poco dopo la nascita di Per_2
[...
.
Rappresentava, altresì, la ricorrente che il sig. , anche a seguito CP_1 dell'interruzione della relazione, aveva manifestato interesse nei confronti dei figli, contribuendo economicamente ai loro bisogni mediante la corresponsione, a mani della ricorrente, della somma di € 200,00 mensili, talvolta riducendola a sua discrezione ad € 150,00. Tuttavia, la ricorrente rappresentava come l'entità di tale somma fosse insufficiente a far fronte ai bisogni della stessa e dei minori. Tenuto conto di quanto sopra, la ricorrente chiedeva: l'affidamento condiviso dei figli minori tra i genitori, con residenza privilegiata presso la madre;
una compiuta e articolata regolamentazione delle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale da parte del padre nonché di porre a carico di quest'ultimo un assegno mensile di euro 500,00 a titolo di mantenimento per i due figli, oltre all'intero importo delle spese straordinarie che si riterranno oggettivamente necessarie per i minori.
Instaurato il contraddittorio, il resistente si costituiva in giudizio con comparsa del 09.06.2025, non contestando le condizioni e modalità di esercizio della responsabilità genitoriale chieste, in ricorso, dalla sig.ra
Pt_1
Il convenuto ha contestato unicamente il quantum dell'assegno di mantenimento in favore dei figli, rendendosi disponibile a versare, ogni mese, euro 250,00, in luogo dei 500 chiesti dalla ricorrente, oltre al 50% delle spese straordinarie;
ciò in ragione dell'entità dell'assegno unico, di ammontare pari a circa euro 500,00, percepito interamente dalla ricorrente.
Pertanto, chiedeva il rigetto delle avverse richieste e di disporre la chiesta regolamentazione in conformità a quanto rappresentato dallo stesso in comparsa di costituzione.
All'udienza del giorno 09.07.2025, il Giudice procedeva all'ascolto delle parti, le quali confermavano quanto esposto negli atti difensivi. All'esito dell'ascolto, ritenuta la sussistenza dei presupposti, il giudice formulava alle parti una proposta conciliativa, accolta dalle parti le quali vi aderivano.
Tale proposta prevede:
“l'affido condiviso dei due figli minori con collocamento prevalente presso la sig.ra con facoltà di visita da parte del sig. con le Pt_1 CP_1
modalità sin qui attuate dalle parti e meglio indicate nelle conclusioni di cui alla sua comparsa di risposta e onere per quest'ultimo di corrispondere mensilmente, a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli, la somma di 300,00 euro, pari a 150,00 euro per ciascuno, oltre alla metà delle spese straordinarie e restando a disposizione della sig.ra l'intero Pt_1 importo dell'assegno unico erogato dall'INPS e spese compensate”.
Pertanto, le parti chiedevano che la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei minori Persona_1
e venisse disposta in conformità al contenuto della Persona_2
proposta conciliativa.
Il Pubblico Ministero, al quale venivano trasmessi gli atti, esprimeva parere favorevole.
Tanto premesso, si osserva che le condizioni per l'esercizio della responsabilità genitoriale, come da formulata proposta conciliativa, appaiono rispondenti alla situazione fattuale odierna e all'interesse dei figli minori nati dalla loro unione e come tali sono pienamente legittime e meritevoli di accoglimento, ai fini della regolamentazione tra le parti della responsabilità genitoriale.
Le spese di lite, attesa la formulazione congiunta delle conclusioni, devono integralmente compensarsi tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Caltanissetta, come sopra composto, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 545/2025 R.G.A.C.: affida congiuntamente i due figli minori, e Persona_1
ad entrambi i genitori con collocamento prevalente Persona_2
presso la madre;
dispone che il sig. potrà incontrare e tenere con sé i figli il Controparte_1
martedì ed il venerdì dalle 19:00 fino alle 8:00 del giorno successivo, con l'obbligo di “prelevare” e riaccompagnare personalmente i minori presso il domicilio materno o a scuola durante il periodo scolastico;
il sig. avrà CP_1 inoltre diritto di tenere con sé i figli a sabato alterni dalle ore 18.00 del sabato alle ore 20,00 della domenica;
i bambini durante le festività natalizie,
trascorreranno, ad anni alterni, il periodo ricompreso tra la sera del 24 e la sera del 25 Dicembre con un genitore e quello ricompreso tra la sera del 31 Dicembre
e la sera dell'1 Gennaio con l'altro; durante le festività pasquali, sempre ad anni alterni, trascorreranno il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro; durante le vacanze estive i minori trascorreranno con il padre almeno 10 giorni anche non consecutivi che verranno dallo stesso concordate con la madre entro il 15 giugno di ogni anno, tenuto conto delle esigenze lavorative proprie e della sig.ra Pt_1
pone a carico di tenuto conto della percezione da Controparte_1
parte della madre dei minori dell'intero importo dell'assegno unico erogato dall'INPS, l'obbligo di corrispondere mensilmente, entro il giorno cinque di ogni mese, in favore di , a titolo di contributo per il Parte_1
mantenimento dei due figli minori, la somma di € 150,00 per ciascuno, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo oltre alla metà delle spese straordinarie come indicate nel Protocollo in Materia
Famiglia in uso presso questo Tribunale;
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso il 25 luglio 2025 nella Camera di consiglio della Sezione Feriale del Tribunale.
Il Presidente est.
Calogero D. Cammarata
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Feriale composto dai sigg.ri Magistrati: dott. Calogero D. Cammarata Presidente rel. dott.ssa Giulia Calafiore Giudice dott.ssa Giuliana Guardo Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 545/2025 R.G.A.C., avente ad oggetto:
“regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio”. promosso da:
, nata a [...] [...], residente a [...]Parte_1
Cataldo nella via Boris Giuliano n°27, (CF: ), C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Colombo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Caltanissetta nella Via Istria n°4;
Ricorrente
CONTRO
( ), nato a Controparte_1 CodiceFiscale_2
Caltanissetta il 16.8.1994 e residente a [...] rappresentato e difeso dall' Avv. Francesca Maria Riggi con studio in
Caltanissetta in viale della Regione n. 92 ed elettivamente domiciliato presso il predetto studio;
convenuto e con l'intervento del Pubblico Ministero.
Interveniente necessario
CONCLUSIONI: All'udienza del giorno 09.07.2025, il Giudice formulava proposta conciliativa, accolta dalle parti le quali nell'aderirvi chiedevano procedersi in conformità al contenuto della stessa.
Il Pubblico ministero, al quale sono stati trasmessi gli atti, ha espresso parere favorevole.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10.04.2025, ha chiesto l'adozione Parte_1 dei provvedimenti riguardanti l'affidamento ed il mantenimento dei figli minori: , nato in data [...] e Persona_1 Persona_2
[...
, nata in data [...]; entrambi nati dall'unione more uxorio intervenuta tra la ricorrente ed il sig. Controparte_1
Esponeva, al riguardo, di aver intrattenuto una relazione, sfociata in una convivenza, con il resistente poi interrottasi poco dopo la nascita di Per_2
[...
.
Rappresentava, altresì, la ricorrente che il sig. , anche a seguito CP_1 dell'interruzione della relazione, aveva manifestato interesse nei confronti dei figli, contribuendo economicamente ai loro bisogni mediante la corresponsione, a mani della ricorrente, della somma di € 200,00 mensili, talvolta riducendola a sua discrezione ad € 150,00. Tuttavia, la ricorrente rappresentava come l'entità di tale somma fosse insufficiente a far fronte ai bisogni della stessa e dei minori. Tenuto conto di quanto sopra, la ricorrente chiedeva: l'affidamento condiviso dei figli minori tra i genitori, con residenza privilegiata presso la madre;
una compiuta e articolata regolamentazione delle modalità di esercizio della responsabilità genitoriale da parte del padre nonché di porre a carico di quest'ultimo un assegno mensile di euro 500,00 a titolo di mantenimento per i due figli, oltre all'intero importo delle spese straordinarie che si riterranno oggettivamente necessarie per i minori.
Instaurato il contraddittorio, il resistente si costituiva in giudizio con comparsa del 09.06.2025, non contestando le condizioni e modalità di esercizio della responsabilità genitoriale chieste, in ricorso, dalla sig.ra
Pt_1
Il convenuto ha contestato unicamente il quantum dell'assegno di mantenimento in favore dei figli, rendendosi disponibile a versare, ogni mese, euro 250,00, in luogo dei 500 chiesti dalla ricorrente, oltre al 50% delle spese straordinarie;
ciò in ragione dell'entità dell'assegno unico, di ammontare pari a circa euro 500,00, percepito interamente dalla ricorrente.
Pertanto, chiedeva il rigetto delle avverse richieste e di disporre la chiesta regolamentazione in conformità a quanto rappresentato dallo stesso in comparsa di costituzione.
All'udienza del giorno 09.07.2025, il Giudice procedeva all'ascolto delle parti, le quali confermavano quanto esposto negli atti difensivi. All'esito dell'ascolto, ritenuta la sussistenza dei presupposti, il giudice formulava alle parti una proposta conciliativa, accolta dalle parti le quali vi aderivano.
Tale proposta prevede:
“l'affido condiviso dei due figli minori con collocamento prevalente presso la sig.ra con facoltà di visita da parte del sig. con le Pt_1 CP_1
modalità sin qui attuate dalle parti e meglio indicate nelle conclusioni di cui alla sua comparsa di risposta e onere per quest'ultimo di corrispondere mensilmente, a titolo di contributo per il mantenimento dei due figli, la somma di 300,00 euro, pari a 150,00 euro per ciascuno, oltre alla metà delle spese straordinarie e restando a disposizione della sig.ra l'intero Pt_1 importo dell'assegno unico erogato dall'INPS e spese compensate”.
Pertanto, le parti chiedevano che la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei minori Persona_1
e venisse disposta in conformità al contenuto della Persona_2
proposta conciliativa.
Il Pubblico Ministero, al quale venivano trasmessi gli atti, esprimeva parere favorevole.
Tanto premesso, si osserva che le condizioni per l'esercizio della responsabilità genitoriale, come da formulata proposta conciliativa, appaiono rispondenti alla situazione fattuale odierna e all'interesse dei figli minori nati dalla loro unione e come tali sono pienamente legittime e meritevoli di accoglimento, ai fini della regolamentazione tra le parti della responsabilità genitoriale.
Le spese di lite, attesa la formulazione congiunta delle conclusioni, devono integralmente compensarsi tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Caltanissetta, come sopra composto, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 545/2025 R.G.A.C.: affida congiuntamente i due figli minori, e Persona_1
ad entrambi i genitori con collocamento prevalente Persona_2
presso la madre;
dispone che il sig. potrà incontrare e tenere con sé i figli il Controparte_1
martedì ed il venerdì dalle 19:00 fino alle 8:00 del giorno successivo, con l'obbligo di “prelevare” e riaccompagnare personalmente i minori presso il domicilio materno o a scuola durante il periodo scolastico;
il sig. avrà CP_1 inoltre diritto di tenere con sé i figli a sabato alterni dalle ore 18.00 del sabato alle ore 20,00 della domenica;
i bambini durante le festività natalizie,
trascorreranno, ad anni alterni, il periodo ricompreso tra la sera del 24 e la sera del 25 Dicembre con un genitore e quello ricompreso tra la sera del 31 Dicembre
e la sera dell'1 Gennaio con l'altro; durante le festività pasquali, sempre ad anni alterni, trascorreranno il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro; durante le vacanze estive i minori trascorreranno con il padre almeno 10 giorni anche non consecutivi che verranno dallo stesso concordate con la madre entro il 15 giugno di ogni anno, tenuto conto delle esigenze lavorative proprie e della sig.ra Pt_1
pone a carico di tenuto conto della percezione da Controparte_1
parte della madre dei minori dell'intero importo dell'assegno unico erogato dall'INPS, l'obbligo di corrispondere mensilmente, entro il giorno cinque di ogni mese, in favore di , a titolo di contributo per il Parte_1
mantenimento dei due figli minori, la somma di € 150,00 per ciascuno, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo oltre alla metà delle spese straordinarie come indicate nel Protocollo in Materia
Famiglia in uso presso questo Tribunale;
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di competenza.
Così deciso il 25 luglio 2025 nella Camera di consiglio della Sezione Feriale del Tribunale.
Il Presidente est.
Calogero D. Cammarata