Decreto cautelare 6 aprile 2023
Ordinanza cautelare 12 maggio 2023
Decreto collegiale 20 dicembre 2023
Decreto cautelare 20 marzo 2025
Ordinanza cautelare 18 aprile 2025
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 16/01/2026, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00073/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00448/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 448 del 2023, proposto da
Multimed Network S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Stefano Luciano, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Vibo Valentia, via S. Maria dell’Imperio, n. 16, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Calabria, non costituita in giudizio;
Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, nei cui uffici alla Via Gioacchino da Fiore, n. 34 domicilia ex lege;
per l'annullamento
previa sospensione
1) del DCA n. 66 del 21 febbraio 2023, avente ad oggetto “Modificazione ed integrazione dei DDCA n. 68/2021 e n. 22/2022 – Aggiornamento dell''elenco dei laboratori privati accreditati relativo alle domande di aggregazione o di attività autonoma per l''anno 2022– Rete regionale Laboratori privati- Errata corrige”, nella parte in cui:
- “PRESO ATTO che, nell''allegato del DCA n. 39 del 24/01/2023, avente ad oggetto “Modificazione ed integrazione dei DDCA n. 68/2021 e n. 22/2022 – Aggiornamento dell''elenco dei laboratori privati accreditati relativo alle domande di aggregazione o di attività autonoma per l''anno 2022– Rete regionale Laboratori privati”, “per mero errore materiale sono stati inseriti: (…) il laboratorio Analisi Cliniche Biolab Dr Roberto Nisticò, sito a Serra San Bruno, in Via A. Moro n. 4 benché fosse evidenziato l''esclusione del medesimo laboratorio dalla Rete Multimed Network Srl”;
- “CONSIDERATO CHE: • Il laboratorio Analisi Cliniche del dott. R. Nisticò non deve essere inserito all''interno dell''allegato 1”;
- “RITENUTO, conseguentemente necessario, modificare ed approvare l''elenco dei laboratori aggregati in rete (…) escludendo il Laboratorio Analisi Cliniche del dott. R. Nisticò dalla Rete Multimed Network Srl, di cui all''allegato 1, (…)”;
- “DECRETA DI MODIFICARE ED APPROVARE l''elenco dei laboratori aggregati in rete (…) di cui all''allegato 1, (…) escludendo il Laboratorio Analisi Cliniche del dott. R. Nisticò dalla Rete Multimed Network Srl, (…)”;
2) dell’Allegato 1 “Rete Regionale Laboratori Privati” al DCA n. 66 del 21 febbraio 2023, nella parte in cui esclude il Laboratorio Analisi Cliniche del dott. R. Nisticò dalla Rete Multimed Network Srl, e qualifica Multimed Network Srl come struttura costituita con “modalità aggregativa tipo 2”, senza tuttavia specificare “dotata di soggettività giuridica”;
3) di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e coordinato, anteriore e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Calabria;
Visto il decreto cautelare n. 149 del 6 aprile 2023;
Vista la memoria del commissario del 5 maggio 2023
Vista l’ordinanza cautelare n. 233 del 10 maggio 2023;
Visto il decreto collegiale n. 1641 del 29 novembre 2023;
Visto il decreto cautelare n. 144 del 20 marzo 2025;
Vista l’ordinanza cautelare del 18 aprile 2025;
Vista l’ordinanza del Consiglio di Stato n. 2466 del 4 luglio 2025;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il dott. ED AF e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 7 marzo 2023 ed iscritto a ruolo il 4 aprile 2023, la Multimed Network s.r.l. (di seguito, solo per brevità, si omette la sigla societaria) ha impugnato il Decreto del Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del SSR calabrese n. 66 del 21 febbraio 2023.
Il provvedimento in esame costituisce una modifica del DCA n. 39 del 24 gennaio 2023, avente ad oggetto “" Modificazione ed integrazione dei DDCA n. 68/2021 e n. 22/2022 - Aggiornamento dell'elenco dei laboratori privati accreditati relativo alle domande di aggregazione o di attività autonoma per l'anno 2022 - Rete regionale Laboratori privati ”.
Tra le modifiche apportate, quella che interessa nel presente giudizio è motivata come segue: “ PRESO ATTO che nell'allegato del medesimo DCA n. 39 del 24/01/2023 per mero errore materiale sono stati inseriti: (…) il laboratorio Analisi Cliniche Biolab Dr. Roberto Nisticò, sito a Serra San Bruno, in Via A. Moro, 4, benché fosse stato evidenziato l'esclusione del medesimo laboratorio dalla Rete Multimed Network srl; (…) CONSIDERATO che (…) il Laboratorio Analisi Cliniche del dott. R. Nisticò non deve essere inserito all'interno dell'allegato 1; (…) RITENUTO, conseguentemente necessario, modificare ed approvare l'elenco dei laboratori aggregati in rete, dei laboratori autonomi e dei laboratori annessi alle Case di Cura Private, di cui all'Allegato 1 (…), escludendo il Laboratorio Analisi Cliniche del dott. R. Nisticò dalla rete Multimed network srl, di cui all'Allegato 1 ”.
Il provvedimento viene impugnato con ricorso affidato a un unico motivo col quale Multimed Network eccepisce la violazione del DCA n. 142/2017 nonché l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, l’errore nei presupposti, carenza di motivazione, contraddittorietà, irragionevolezza, illogicità.
Con il motivo in esame si deduce che: a) il DCA n. 142/2017 ha favorito la creazione di reti di aggregazione di laboratori, consentendone la realizzazione mediante più modelli organizzativi; b) fra questi vi era il modello organizzativo denominato “ Tipo 2 - Rete con un Laboratorio accentrato e più Punti prelievi ” (cfr. All. 1 al DCA n. 142/2017); c) questo modello poteva essere realizzato mediante due distinte modalità: A, “ Costituzione di una Rete al cui interno tutti i soggetti mantengono il rispettivo status giuridico e sede di attività, secondo lo schema del mandato con rappresentanza ”, e B, “ Costituzione di un nuovo soggetto giuridico nella forma di impresa individuale, società con o senza personalità giuridica, o altro ente, pubblico o privato ”; d) la ricorrente è stata dunque costituita, quale società a responsabilità limitata, per realizzare il modello B sopra enunciato; e) l’atto di costituzione in discorso è l’atto notarile di trasformazione di contratto di rete soggetto in società a responsabilità limitata, al quale hanno preso parte i legali rappresentanti di Multimed s.r.l., di Multimed Lab s.r.l., e della ditta individuale “ Laboratorio d’analisi chimico cliniche del dr. R. Nisticò ”; f) per effetto di quanto previsto dal DCA n. 142/2017, il nuovo soggetto giuridico, Multimed Network, è risultato accreditato per i titoli precedentemente posseduti dai tre ex laboratori; g) a fronte di ciò, la Regione non poteva prendere atto di un recesso del Laboratorio Nisticò, in quanto tale recesso era invece, sul piano giuridico, una mera cessione delle quote societarie dal precedente titolare al di lui figlio; h) parallelamente il provvedimento impugnato è errato nella misura in cui non qualifica la Multimed Network come soggetto dotato di una propria soggettività giuridica.
Multimed Network ha fatto istanza altresì di misura cautelare monocratica e collegiale motivando, quanto al periculum, che “ ove non venisse sospesa l’esecutività dell’atto impugnato (…) nelle more del giudizio verrebbe illegittimamente pregiudicato l’interesse della società ricorrente ad un corretto accreditamento, ad una corretta contrattualizzazione e ad un corretto svolgimento dell’attività con gravissimi pregiudizi anche economici ”.
In data 5 aprile 2023 si è costituito in giudizio il Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del SSR calabrese, a mezzo dell’Avvocatura dello Stato, con memoria di forma.
Con decreto cautelare del 6 aprile 2023 l’istanza di misura cautelare monocratica è stata respinta per difetto dei presupposti.
In data 5 maggio 2023 il Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del SSR calabrese ha depositato memoria con la quale, in sintesi: a) ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di notifica nei confronti del controinteressato, risultante dal provvedimento impugnato, Laboratorio Analisi Cliniche del dott. R. Nisticò, ditta individuale che sarebbe esistente ed attiva, come da visura camerale; infatti tale soggetto “ avrebbe, almeno in astratto, l’interesse alla conservazione dello stesso, da ciò conseguendo il mantenimento del proprio precedente accreditamento e, quindi, la possibilità di sottoscrivere accordi con il servizio sanitario regionale ”; b) “ il D.C.A. n. 142/2017 non può essere elevato a parametro normativo rispetto al quale vagliare, in punto di stretta legittimità, il D.C.A. n. 66/2023, in questa sede impugnato, in quanto atti del medesimo grado ”; c) dall’interpretazione del DCA n. 142/2017, e in particolare del punto 2.5 dell’allegato 1, si trae che i titoli autorizzativi e di accreditamento, originariamente rilasciati ai laboratori aderenti, sono assegnati al nuovo soggetto giuridico, fermo però il possesso dei requisiti strutturali, e fra questi il divieto di “ aggregazioni in Rete che prevedono l'ingresso di soggetti economici diversi dalle strutture di laboratorio di analisi ”; divieto violato nel caso di specie alla luce del fatto che “ il cessionario della quota societaria del Laboratorio Analisi Cliniche del Dott. R. Nisticò è soggetto non classificabile come laboratorio ” (l’Avvocatura cita la nota prot. n. 155346 del 30 marzo 2022 della Regione Calabria).
Con ordinanza cautelare n. 233 del 12 maggio 2023, l’istanza cautelare è stata respinta, “ Ritenuto che non sussista il pericolo di un pregiudizio attuale, grave e irreparabile per la società ricorrente, posto che il provvedimento impugnato non la esclude in toto dall’elenco dei laboratori privati accreditati relativo alle domande di aggregazione o di attività autonoma, ma esclude solamente il Laboratorio Analisi Cliniche del dott. R. Nisticò, il cui punto di prelievo risulta peraltro – secondo la ricorrente stessa – non operativo ”.
In data 14 marzo 2025 Multimed Network ha proposto nuova domanda di applicazione di misure cautelari monocratiche e collegiali. La domanda è fondata sul fatto che, con nota prot. n. 116427 del 24 febbraio 2025, la Regione ha comunicato i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di rinnovo dell’accreditamento, motivati nel senso che “ la società per la quale è stato richiesto il rinnovo è priva di accreditamento ”. A ciò sarebbe seguita la mancata convocazione di Multimed Network per la stipula del contratto.
Con decreto cautelare n. 144 del 20 marzo 2025 l’istanza di misura cautelare monocratica è stata respinta per difetto dei presupposti.
In data 11 aprile 2025 Multimed Network ha depositato memoria nella quale ha perorato le difese già svolte evidenziando inoltre che: “ la società ricorrente Multimed Network Srl viene accreditata dalla Regione Calabria quale autonomo soggetto avente personalità giuridica propria; e ciò è dimostrato documentalmente dal DCA n. 68 del 5.5.2021 (già allegato al ricorso introduttivo al doc. n. 10) e che per comodità si riallega unitamente all'allegato 3 (doc. 1 e doc. 2), nel quale preliminarmente SI PRENDE ATTO "dell'Allegato 3 nel quale sono sintetizzati i risultati dell'istruttoria fatta sulle istanze presentate dalla rete dei laboratori, dai laboratori autonomi e dai laboratori delle case di cura private accreditate" viene decretato "DI APPROVARE l'elenco dei Laboratori aggregati in rete e dei laboratori autonomi ed i laboratori delle Case di Cura Private accreditate che risultano CONFORMI in quanto rispettano o superano la soglia minima prevista nel cronoprogramma 2017/2019, successivamente prorogata al 2020, e che non presentano criticità rilevabili dai documenti trasmessi, come da Allegati 1.1 e 2.1 che costituiscono parte integrante, inscindibile e sostanziale del presente DCA". E tra questi vi è Multimed Network Srl ”.
Con ordinanza cautelare n. 191 del 18 aprile 2025, l’istanza cautelare di Multimed Network è stata respinta, in particolare non ritenendo sussistente l’irreparabilità del pregiudizio.
In data 6 maggio 2025 l’Avvocatura dello Stato ha depositato un rapporto informativo pervenuto dalla Regione, nel quale in particolare la Regione deduce che: “ in nessuna parte del D.C.A. si esclude che Multimed sia un soggetto giuridico autonomo dotato della relativa personalità giuridica, né si contesta la circostanza che la modalità aggregativa prescelta sia di tipo 2. (vi) Vi è anzi un’ulteriore circostanza che fa ritenere del tutto infondati i motivi di doglianza avanzati dall’Istante, ovvero il fatto che la stessa non ha mai conseguito l’accreditamento istituzionale proprio come richiesto dal modello prescelto (i.e., lett. B), paragrafo 2.5 dell’Allegato 1 al DCA n. 142/2017). Infatti, nel momento in cui viene costituita una Rete di tipo 2, il nuovo soggetto giuridico deve acquisire in proprio l’autorizzazione e l’accreditamento in luogo dei laboratori aderenti che, contestualmente, decadono dai relativi titoli autorizzativi. Risulta che l’Istante non abbia mai fatto richiesta di autorizzazione e accreditamento, con la conseguente infondatezza delle pretese avanzate con il ricorso contro cui si resiste ”.
Con ordinanza n. 2466 del 4 luglio 3035, il Consiglio di Stato ha accolto l'istanza cautelare in primo grado ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito in primo grado, ai sensi dell’art. 55, comma 10. c.p.a., rilevando, quanto al fumus, che: “ la questione controversa richiede l’approfondimento proprio della sede di merito alla luce delle difese dell’Amministrazione e della documentazione da essa depositata, dalla quale risulta che l’acquisto dell’accreditamento non è automatico, ma presuppone la previa presentazione di un’istanza di voltura del titolo che deve essere vagliata ed approvata dall’Amministrazione ”.
All’udienza pubblica del 26 novembre 2025, la causa è stata rinviata per impossibilità del difensore di Multimed Network di presenziare all’udienza.
All’udienza pubblica del 16 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il Collegio rileva in primo luogo che la notifica nei confronti della Regione Calabria, evocata in giudizio, non sia regolare, in quanto eseguita irritualmente presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro.
Cionondimeno non si ritiene necessaria la sua sanatoria – ove astrattamente possibile – posto che non è la Regione Calabria che ha emesso il provvedimento impugnato, bensì il Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Calabria. La notifica, quand’anche avesse avuto buon esito, doveva intendersi come mera denuntiatio litis , sicché la sua nullità non pone problemi di integrità del contraddittorio.
Deve essere esaminata successivamente l’eccezione di inammissibilità del ricorso per mancata notifica ad almeno un controinteressato proposta dall’Avvocatura dello Stato.
L’eccezione viene argomentata sulla circostanza che il Laboratorio Analisi Cliniche del dott. R. Nisticò sarebbe una ditta individuale esistente ed attiva, come da visura camerale, e che tale soggetto “ avrebbe, almeno in astratto, l’interesse alla conservazione dello stesso ” (il provvedimento impugnato) “ da ciò conseguendo il mantenimento del proprio precedente accreditamento e, quindi, la possibilità di sottoscrivere accordi con il servizio sanitario regionale ”.
L’eccezione non può essere condivisa.
La creazione di una società di rete a seguito di trasformazione di contratto di rete determina il conferimento delle attività eseguite dagli enti precedentemente aderenti al contratto, con il risultato che non sussiste più la possibilità per il laboratorio individuale di mantenere il proprio precedente accreditamento o di sottoscrivere accordi col servizio sanitario regionale.
Da un altro angolo prospettico, il provvedimento impugnato può incidere, nell’esercizio del potere amministrativo, sull’elenco dei laboratori privati accreditati, ma non può incidere su un atto di diritto privato, cioè l’atto di costituzione della società di rete, che si pone a monte e per effetto del quale il laboratorio individuale è stato conferito al nuovo soggetto giuridico, come richiede la disciplina in materia.
Ciò premesso in astratto, va poi osservato in concreto che l’iter amministrativo in esame prende le mosse da una comunicazione di cessione delle quote societarie, e quindi da una vicenda di carattere privatistico inidonea di per sé a comportare un effetto analogo all’espulsione di un socio o a una scissione societaria, men che meno per effetto di un provvedimento amministrativo.
Non sussiste dunque un concreto interesse del Laboratorio Nisticò al mantenimento del provvedimento impugnato, con l’effetto che esso non deve essere considerato controinteressato e che l’omessa notifica a costui non determina l’inammissibilità del ricorso.
Venendo all’esame del merito, il ricorrente ha formulato unico motivo di ricorso con il quale, in estrema sintesi, contesta la violazione del DCA n. 142/2017 nonché l’eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti, l’errore nei presupposti, carenza di motivazione, contraddittorietà, irragionevolezza, illogicità.
Il motivo è fondato, in primo luogo, con riferimento alla censurata carenza di motivazione.
Va anzitutto ricordato che il provvedimento impugnato, per la parte di interesse, motiva come segue: “ PRESO ATTO che nell'allegato del medesimo DCA n. 39 del 24/01/2023 per mero errore materiale sono stati inseriti: (…) il laboratorio Analisi Cliniche Biolab Dr. Roberto Nisticò, sito a Serra San Bruno, in Via A. Moro, 4, benché fosse stato evidenziato l'esclusione del medesimo laboratorio dalla Rete Multimed Network srl; (…) CONSIDERATO che (…) il Laboratorio Analisi Cliniche del dott. R. Nisticò non deve essere inserito all'interno dell'allegato 1; (…) RITENUTO, conseguentemente necessario, modificare ed approvare l'elenco dei laboratori aggregati in rete, dei laboratori autonomi e dei laboratori annessi alle Case di Cura Private, di cui all'Allegato 1 (…), escludendo il Laboratorio Analisi Cliniche del dott. R. Nisticò dalla rete Multimed network srl, di cui all'Allegato 1 ”.
Il provvedimento, in realtà, non dà conto né dei presupposti di fatto e di diritto della esclusione del laboratorio dalla rete Multimed Network s.r.l. e dunque non spiega, in modo specifico ed effettivo, le ragioni dell’iter logico seguito dal Commissario ad acta nella determinazione, che sono state rese note solo negli scritti difensivi di questo giudizio.
Sebbene tale profilo sia assorbente ai fini dell’annullamento, si ritiene comunque di esaminare le motivazioni riportate nei successivi scritti difensivi, anche al fine di dimostrare che non sussiste una ipotesi di dequotazione dei vizi formali di cui all’art. 21 octies, comma 2, l.n. 241/1990.
Il rilievo centrale dell’amministrazione è che dall’interpretazione del DCA n. 142/2017, e in particolare del punto 2.5 dell’allegato 1, si trae che i titoli autorizzativi e di accreditamento, originariamente rilasciati ai laboratori aderenti, sono assegnati al nuovo soggetto giuridico, fermo però il possesso dei requisiti strutturali, e fra questi il divieto di “ aggregazioni in Rete che prevedono l'ingresso di soggetti economici diversi dalle strutture di laboratorio di analisi ”; divieto violato nel caso di specie alla luce del fatto che “ il cessionario della quota societaria del Laboratorio Analisi Cliniche del Dott. R. Nisticò è soggetto non classificabile come laboratorio ”.
La motivazione non è condivisibile perché quando il punto 2.5 dell’allegato 1 del D.C.A. n. 142/2017 vieta le aggregazioni in rete che prevedono l’ingresso di soggetti economici diversi dalle strutture di laboratorio di analisi, si riferisce evidentemente all’ingresso di questi soggetti al momento della creazione della società con l’apposito contratto.
Diversamente argomentando si attribuirebbe ad un D.C.A., cioè a un provvedimento amministrativo, l’efficacia di derogare ad una norma di legge, e precisamente all’art. 2469, comma 1, c.c., che sancisce la libera cedibilità delle quote. Il che è contrario alle regole di gerarchia delle fonti.
Neanche si può sostenere, a favore del provvedimento impugnato, che il punto 2.5 dell’allegato 1 del D.C.A. n. 142/2017 imponga l’inclusione nello statuto societario di clausole di gradimento o di analoghe clausole che limitino la cessione delle partecipazioni societarie. Se così fosse l’amministrazione avrebbe il potere di non accreditare la rete al momento della sua formazione, a seguito dell’esame dello statuto societario, o di agire in autotutela, sussistenti i presupposti di legge, ma con riferimento alla società di rete nel suo complesso.
Nel caso di specie invece il provvedimento ha l’effetto di escludere un laboratorio dalla rete e ciò sebbene quel laboratorio sia stato conferito alla società, come si diceva, al momento della creazione della stessa e dietro acquisto della proporzionale partecipazione societaria.
La società, si rammenta, non è oggetto di diritto ma soggetto di diritto – come anche censurato dal ricorrente – e ciò comporta che rispetto alla sua esistenza le vicende di titolarità delle quote sono normalmente ininfluenti.
Ne deriva che la successiva cessione di quote dal precedente titolare del Laboratorio al di lui figlio è un fenomeno di carattere esclusivamente privatistico che non può comportare un effetto analogo a una espulsione di socio o a una scissione societaria.
Il provvedimento impugnato non poteva quindi essere motivato su tali effetti, ove l’amministrazione li avesse ritenuti già verificati, né poteva porli in essere in via costitutiva.
Sempre a difesa della legittimità del provvedimento, in data 6 maggio 2025 l’Avvocatura dello Stato ha depositato un rapporto informativo pervenuto dalla Regione, nel quale in particolare la Regione deduce che: “ Vi è anzi un’ulteriore circostanza che fa ritenere del tutto infondati i motivi di doglianza avanzati dall’Istante, ovvero il fatto che la stessa non ha mai conseguito l’accreditamento istituzionale proprio come richiesto dal modello prescelto (i.e., lett. B), paragrafo 2.5 dell’Allegato 1 al DCA n. 142/2017). Infatti, nel momento in cui viene costituita una Rete di tipo 2, il nuovo soggetto giuridico deve acquisire in proprio l’autorizzazione e l’accreditamento in luogo dei laboratori aderenti che, contestualmente, decadono dai relativi titoli autorizzativi. Risulta che l’Istante non abbia mai fatto richiesta di autorizzazione e accreditamento, con la conseguente infondatezza delle pretese avanzate con il ricorso contro cui si resiste ”.
I fatti riportati, in verità, non costituiscono una “ circostanza che fa ritenere del tutto infondati i motivi di doglianza avanzati dall’Istante ”, bensì costituiscono dei temi completamente nuovi ed avulsi dal procedimento che ha dato origine al provvedimento impugnato.
Residua certamente il potere dell’amministrazione di ritenere insussistente l’autorizzazione o l’accreditamento di Multimed S.r.l. per mancata proposizione della relativa istanza, ma tale potere deve essere eventualmente esercitato in modo motivato e con rispetto delle garanzie procedimentali, non affermato come circostanza acclarata in relazione ad un provvedimento che ha un effetto diverso e più limitato.
Per tali ragioni il ricorso deve essere accolto e, per l’effetto, il DCA n. 66 del 21 febbraio 2023 ed il relativo allegato 1 devono essere annullati nella parte in cui modificano ed approvano l’elenco dei laboratori aggregati in rete escludendo il Laboratorio Analisi Cliniche del dott. R. Nisticò dalla Rete Multimed Network S.r.l.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il DCA n. 66 del 21 febbraio 2023 ed il relativo allegato 1 nella parte in cui modificano ed approvano l’elenco dei laboratori aggregati in rete escludendo il Laboratorio Analisi Cliniche del dott. R. Nisticò dalla Rete Multimed Network S.r.l.
Condanna il Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Calabria al pagamento delle spese del giudizio in favore della ricorrente, che liquida in € 4.000,00 oltre oneri e spese come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IV RR, Presidente
Francesco Tallaro, Consigliere
ED AF, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ED AF | IV RR |
IL SEGRETARIO