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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/01/2025, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Nicola SARACINO presidente dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI consigliere relatore dott.ssa Giovanna GIANÌ consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 16 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019 trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 14 marzo 2024 e vertente
TRA
(c.f.: ) e Parte_1 P.IVA_1 Parte_1 Parte_2
(c.f.:
[...] P.IVA_2 rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato
APPELLANTI
E
(c.f.: Controparte_1 P.IVA_3 rappresentato e difeso dall'avv. Ernesto Trimarco
APPELLATO
OGGETTO: altre controversie di diritto amministrativo
1
CONCLUSIONI
I difensori delle parti costituite hanno concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il e il hanno proposto Parte_1 Parte_3 appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 13990/2018 che ha condannato le due
Amministrazioni al pagamento della somma di 62.287,13 € in favore del
[...]
, quale differenza tra le somme percepite da quest'ultimo Controparte_1 nell'anno 2011 quale trattenuta sindacale sugli stipendi degli iscritti al sindacato e la somma che il avrebbe dovuto percepire in ragione degli iscritti al sindacato alla data del 31 CP_1 dicembre 2010 (11.050 iscritti).
Con un unico complesso motivo di impugnazione, gli appellanti si dolgono del fatto che il tribunale abbia recepito acriticamente il contenuto della consulenza tecnica d'ufficio - disposta dal giudice al fine di rideterminare l'importo delle maggiori somme dovute al CP_1 rispetto a quelle già versate - senza tenere conto dei limiti della domanda giudiziale e degli errori da cui è affetta la relazione di consulenza.
In particolare, gli appellanti hanno dedotto che:
1) ai fini del calcolo della trattenuta sugli stipendi il c.t.u. e il giudice hanno applicato un'aliquota dello 0,6%, benché con l'atto introduttivo del giudizio il avesse chiesto CP_1
l'applicazione di un'aliquota dello 0,5%;
2) in ogni caso l'aliquota dello 0,6% non può essere applicata sugli stipendi erogati nel mese di gennaio 2011, perché dalla documentazione depositata in appello ai sensi dell'art. 345
c.p.c. risulta che il ha applicato tale aliquota soltanto a decorrere dal Parte_3 mese di febbraio 2011;
3) l'aliquota per calcolare la ritenuta sindacale è stata applicata sullo stipendio lordo di ciascun lavoratore, mentre andrebbe applicata sullo stipendio netto: la base stipendiale su cui calcolare la ritenuta è pertanto nettamente inferiore rispetto a quella presa in considerazione dal c.t.u.;
4) la metodologia di calcolo operata dal c.t.u. non è corretta perché il c.t.u. ha individuato la base di calcolo dividendo – per ciascuna qualifica professionale – lo stipendio annuo lordo per tredici mesi, anziché utilizzare quale base di calcolo “determinati assegni stipendiali al netto delle ritenute previdenziali”;
5) il c.t.u. - che ha ricalcolato l'ammontare complessivo dei contributi spettanti al in relazione a tutte le 11.050 unità di personale che avevano conferito la delega al CP_1 sindacato - si sarebbe dovuto in realtà limitare a ricalcolare l'ammontare del maggior contributo spettante al per le sole unità di personale che avevano conferito la delega al CP_1 sindacato ma non erano state tenute in considerazione nei calcoli del , così come Parte_1
2 espressamente chiesto dal con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado;
CP_1
6) in relazione a 359 lavoratori di cui non è dato conoscere la qualifica, il c.t.u. ha erroneamente calcolato lo stipendio annuo lordo (e di conseguenza la trattenuta sindacale) sulla base di una “media ponderata”, anziché con riferimento alla singola specifica qualifica;
7) il c.t.u. non ha tenuto conto dei dipendenti cessati dal servizio nel corso del 2011, pari a 326 unità di personale;
8) l'ammontare del contributo spettante al per l'anno 2011 (quantificato dal CP_1
c.t.u. in 1.182.067,67 €) è eccessivo rispetto a quello effettivamente dovuto dalle
Amministrazioni e non tiene conto del contributo complessivamente già versato per l'anno
2011 (pari a 1.121.869,93 €).
Gli appellanti hanno concluso domandando – in accoglimento dell'appello - il rigetto della domanda formulata dal nei propri confronti. CP_1
Si è costituito in giudizio il , Controparte_1 domandando il rigetto dell'appello e deducendo al riguardo che “erra la controparte nel ritenere che la domanda attorea fosse confinata alle 158 deleghe differenziali”, in quanto “il
ha assunto nella propria causa petendi di non aver ricevuto in pagamento le somme CP_1 corrispondenti alle 11.050 deleghe accertate al 31.12.2010, che comportano il pagamento da Contr parte del delle trattenute operate sulle singole buste paga per tutto l'anno 2011”.
Con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado – erroneamente introdotto con ricorso davanti al tribunale in funzione di giudice del lavoro e successivamente assegnato ad una sezione ordinaria del tribunale, davanti al quale il giudizio è proseguito previo mutamento del rito e assegnazione dei termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. – il ha CP_1 allegato che:
a) a far data dal 1° gennaio 2011, il Ministero della giustizia ha versato al CP_1
l'importo delle trattenute sindacali operate sullo stipendio dei lavoratori iscritti al sindacato calcolandolo in ragione di 10.699 iscritti;
b) il conteggio degli iscritti è risultato errato, perché a seguito di una verifica in contraddittorio con l'Amministrazione penitenziaria il numero effettivo delle deleghe conferite dai lavoratori al ai fini della trattenuta sindacale sullo stipendio è risultato CP_1 essere pari a 11.050 alla data del 31 dicembre 2010;
c) il ha dunque diritto al versamento da parte del di un CP_1 Parte_1 contributo sindacale in ragione dello 0,50% dello stipendio degli iscritti al sindacato alla data del 31 dicembre 2010 (pari a 11.050 iscritti);
d) nonostante la richiesta di rettifica inoltrata dal , il ha CP_1 Parte_1 continuato a liquidare l'importo delle trattenute calcolandolo sulla base del minor numero di iscritti precedentemente accertato;
e) il versamento di un contributo in ragione di un numero di iscritti inferiore rispetto a quello accertato in contraddittorio con l'Amministrazione crea un danno economico al sindacato, limitandone la possibilità di azione e di intervento;
3 f) tale danno è quantificabile in una somma non inferiore alla differenza tra le trattenute stipendiali che si sarebbero dovute effettuare sul numero accertato di iscritti al SAPPE
(11.050) e quelle realmente eseguite in ragione del minor numero riconosciuto di iscritti
(10.699).
Come si evince chiaramente dall'esposizione dei fatti posti a sostegno della domanda
(avente ad oggetto la condanna del al pagamento della differenza tra Parte_1 gli importi già accreditati al sindacato e il maggior importo spettante in ragione del numero effettivo di iscritti al sindacato), il non ha inteso contestare i criteri adottati dal CP_1
ai fini del calcolo delle trattenute sindacali operate nell'anno 2011, ma si è Parte_1 lamentato semplicemente del fatto che il abbia riconosciuto un numero di deleghe Parte_1
(10.699) inferiore rispetto a quello effettivo (11.050), omettendo di accreditare al le CP_1 somme corrispondenti al maggior numero di iscritti al sindacato.
La domanda – che nel corso del giudizio di primo grado non è stata in alcun modo modificata o precisata né all'udienza di prima comparizione delle parti, né con la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c. – non è stata correttamente interpretata dal primo giudice.
Il tribunale – che avrebbe dovuto limitarsi ad accertare se il avesse ricevuto un CP_1 importo inferiore rispetto a quello spettante, tenuto conto del maggior numero di lavoratori iscritti al sindacato – ha infatti recepito acriticamente le conclusioni contenute nella relazione di c.t.u., calcolando l'importo che il avrebbe dovuto percepire nell'anno 2011 CP_1 applicando un'aliquota maggiore (lo 0,6% anziché lo 0,5% indicato nell'atto di citazione) e una base di calcolo (lo stipendio lordo anziché lo stipendio al netto delle ritenute previdenziali;
13 mensilità di stipendio anziché 12) diversa da quella utilizzata dal Ministero della giustizia ai fini del calcolo delle trattenute operate nell'anno 2011.
Come si evince dalla relazione di consulenza a firma del dott. il Persona_1
c.t.u. ha deciso arbitrariamente di applicare un'aliquota dello 0,6% - in luogo di quella dello
0,5% indicata nell'atto di citazione – perché “come riferito nel corso dei lavori dalla parte attrice, tale contributo era stabilito dallo Statuto del sindacato nella misura dello 0,60%”
(pag. 7 della relazione di consulenza).
Tale circostanza non è stata tempestivamente allegata (con l'atto introduttivo del giudizio il aveva dichiarato che la trattenuta sindacale dovesse calcolarsi in ragione CP_1 dell'0,50% dello stipendio di ciascun lavoratore), è stata riferita direttamente dalla parte al c.t.u. soltanto nel corso delle operazioni peritali e di essa non vi è prova (non rinvenendosi in atti lo Statuto del sindacato, né le deleghe da cui risulti che i singoli lavoratori avessero autorizzato l'Amministrazione ad operare nell'anno 2011 una trattenuta sindacale dello
0,6%).
Risulta altresì arbitraria e scorretta la decisione del c.t.u. di utilizzare quale base di calcolo della trattenuta sindacale lo stipendio al lordo delle trattenute previdenziali (anziché al netto delle stesse) e di applicare la trattenuta stipendiale su tredici mensilità di stipendio
(anziché su dodici mensilità), benché i criteri utilizzati dal per Parte_1
4 individuare la base di calcolo su cui operare le trattenute sindacali non fossero stati contestati dal con l'atto introduttivo del giudizio. CP_1
Il tribunale risulta in tal modo aver violato il principio della domanda, perché il CP_1 si è limitato a chiedere di accertare quale fosse il numero effettivo di deleghe sindacali e di condannare il al pagamento della differenza spettante in base al Parte_1 maggior numero di deleghe accertate (senza mettere in discussione i criteri utilizzati dal per il calcolo delle trattenute sindacali). Parte_1
Così correttamente qualificata la domanda del si osserva che il c.t.u. ha CP_1 accertato che il numero effettivo di deleghe conferite al sindacato per l'anno 2011 era pari a
11.050, con una differenza di 158 deleghe in più rispetto al numero inizialmente comunicato dal Ministero della giustizia al sindacato (v. pag. 6 della relazione di c.t.u.: la circostanza non
è più in contestazione tra le parti).
Avuto riguardo ai criteri utilizzati dall'Amministrazione per operare la trattenuta sindacale sugli stipendi del personale di polizia penitenziaria e tenuto conto del numero di deleghe accertate (11.050), l'importo complessivo delle trattenute che l'Amministrazione avrebbe dovuto riversare al ammonta a 955.768,64 € (v. il prospetto di calcolo CP_1 riportato a pag. 27 dell'atto di appello, avverso il quale la parte appellata non ha mosso alcun rilievo).
Tale prospetto di calcolo deve ritenersi attendibile, perché - partendo dai dati già utilizzati dal c.t.u. e condivisi dalle parti (qualifica professionale dei singoli lavoratori;
stipendio annuo lordo per ciascuna qualifica professionale;
numero di deleghe rilasciate per ciascuna qualifica professionale) - si limita a rielaborare il calcolo delle trattenute sindacali utilizzando i parametri di calcolo corretti (aliquota dello 0,5%; stipendio mensile al netto delle trattenute previdenziali;
12 mensilità di stipendio, con esclusione della tredicesima mensilità).
L'importo delle trattenute sindacali così calcolato per l'anno 2011 (955.768,64 €) risulta inferiore rispetto a quello che il c.t.u. ha accertato essere stato già versato dall'Amministrazione al sindacato (1.119.780,54 €).
L'appello va pertanto accolto, con conseguente rigetto della domanda di condanna formulata dal per il pagamento delle maggiori trattenute sindacali operate CP_1 dall'Amministrazione.
Sussistono gravi motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio (art. 92, secondo comma, c.p.c. nella formulazione applicabile ratione temporis al caso di specie), ivi comprese le spese relative alla c.t.u. disposta nel corso del giudizio di primo grado (che vengono poste in via definitiva a carico di entrambe le parti in solido).
Ai fini della compensazione delle spese rileva infatti la condotta tenuta nel caso di specie dall'Amministrazione, che ha dato causa ad una situazione di obiettiva incertezza sia con riguardo al numero dei lavoratori ai quali sono state operate le trattenute sindacali, sia con riguardo ai criteri utilizzati ai fini del calcolo delle trattenute (a pag. 15 dell'atto di appello si
5 legge infatti che fino al 2011 era prassi dell'Amministrazione di calcolare la trattenuta sindacale sull'importo dello stipendio lordo e che nel corso del 2011 – dopo il passaggio della gestione delle competenze stipendiali del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria dal
Ministero della giustizia al Ministero dell'economia e delle finanze - sarebbe stata di fatto applicata una trattenuta sindacale dello 0,60% sulla base di una mera richiesta dal ). CP_1
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'appello proposto dal e dal Parte_1 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 13990/2018 e – Parte_3 per l'effetto – rigetta la domanda di condanna formulata dal Controparte_1
;
[...]
2) compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio;
3) pone in via definitiva le spese della c.t.u. a carico di entrambe le parti in solido.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Gianluca MAURO PELLEGRINI Nicola SARACINO
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. Nicola SARACINO presidente dott. Gianluca MAURO PELLEGRINI consigliere relatore dott.ssa Giovanna GIANÌ consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 16 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019 trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 14 marzo 2024 e vertente
TRA
(c.f.: ) e Parte_1 P.IVA_1 Parte_1 Parte_2
(c.f.:
[...] P.IVA_2 rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato
APPELLANTI
E
(c.f.: Controparte_1 P.IVA_3 rappresentato e difeso dall'avv. Ernesto Trimarco
APPELLATO
OGGETTO: altre controversie di diritto amministrativo
1
CONCLUSIONI
I difensori delle parti costituite hanno concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il e il hanno proposto Parte_1 Parte_3 appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 13990/2018 che ha condannato le due
Amministrazioni al pagamento della somma di 62.287,13 € in favore del
[...]
, quale differenza tra le somme percepite da quest'ultimo Controparte_1 nell'anno 2011 quale trattenuta sindacale sugli stipendi degli iscritti al sindacato e la somma che il avrebbe dovuto percepire in ragione degli iscritti al sindacato alla data del 31 CP_1 dicembre 2010 (11.050 iscritti).
Con un unico complesso motivo di impugnazione, gli appellanti si dolgono del fatto che il tribunale abbia recepito acriticamente il contenuto della consulenza tecnica d'ufficio - disposta dal giudice al fine di rideterminare l'importo delle maggiori somme dovute al CP_1 rispetto a quelle già versate - senza tenere conto dei limiti della domanda giudiziale e degli errori da cui è affetta la relazione di consulenza.
In particolare, gli appellanti hanno dedotto che:
1) ai fini del calcolo della trattenuta sugli stipendi il c.t.u. e il giudice hanno applicato un'aliquota dello 0,6%, benché con l'atto introduttivo del giudizio il avesse chiesto CP_1
l'applicazione di un'aliquota dello 0,5%;
2) in ogni caso l'aliquota dello 0,6% non può essere applicata sugli stipendi erogati nel mese di gennaio 2011, perché dalla documentazione depositata in appello ai sensi dell'art. 345
c.p.c. risulta che il ha applicato tale aliquota soltanto a decorrere dal Parte_3 mese di febbraio 2011;
3) l'aliquota per calcolare la ritenuta sindacale è stata applicata sullo stipendio lordo di ciascun lavoratore, mentre andrebbe applicata sullo stipendio netto: la base stipendiale su cui calcolare la ritenuta è pertanto nettamente inferiore rispetto a quella presa in considerazione dal c.t.u.;
4) la metodologia di calcolo operata dal c.t.u. non è corretta perché il c.t.u. ha individuato la base di calcolo dividendo – per ciascuna qualifica professionale – lo stipendio annuo lordo per tredici mesi, anziché utilizzare quale base di calcolo “determinati assegni stipendiali al netto delle ritenute previdenziali”;
5) il c.t.u. - che ha ricalcolato l'ammontare complessivo dei contributi spettanti al in relazione a tutte le 11.050 unità di personale che avevano conferito la delega al CP_1 sindacato - si sarebbe dovuto in realtà limitare a ricalcolare l'ammontare del maggior contributo spettante al per le sole unità di personale che avevano conferito la delega al CP_1 sindacato ma non erano state tenute in considerazione nei calcoli del , così come Parte_1
2 espressamente chiesto dal con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado;
CP_1
6) in relazione a 359 lavoratori di cui non è dato conoscere la qualifica, il c.t.u. ha erroneamente calcolato lo stipendio annuo lordo (e di conseguenza la trattenuta sindacale) sulla base di una “media ponderata”, anziché con riferimento alla singola specifica qualifica;
7) il c.t.u. non ha tenuto conto dei dipendenti cessati dal servizio nel corso del 2011, pari a 326 unità di personale;
8) l'ammontare del contributo spettante al per l'anno 2011 (quantificato dal CP_1
c.t.u. in 1.182.067,67 €) è eccessivo rispetto a quello effettivamente dovuto dalle
Amministrazioni e non tiene conto del contributo complessivamente già versato per l'anno
2011 (pari a 1.121.869,93 €).
Gli appellanti hanno concluso domandando – in accoglimento dell'appello - il rigetto della domanda formulata dal nei propri confronti. CP_1
Si è costituito in giudizio il , Controparte_1 domandando il rigetto dell'appello e deducendo al riguardo che “erra la controparte nel ritenere che la domanda attorea fosse confinata alle 158 deleghe differenziali”, in quanto “il
ha assunto nella propria causa petendi di non aver ricevuto in pagamento le somme CP_1 corrispondenti alle 11.050 deleghe accertate al 31.12.2010, che comportano il pagamento da Contr parte del delle trattenute operate sulle singole buste paga per tutto l'anno 2011”.
Con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado – erroneamente introdotto con ricorso davanti al tribunale in funzione di giudice del lavoro e successivamente assegnato ad una sezione ordinaria del tribunale, davanti al quale il giudizio è proseguito previo mutamento del rito e assegnazione dei termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. – il ha CP_1 allegato che:
a) a far data dal 1° gennaio 2011, il Ministero della giustizia ha versato al CP_1
l'importo delle trattenute sindacali operate sullo stipendio dei lavoratori iscritti al sindacato calcolandolo in ragione di 10.699 iscritti;
b) il conteggio degli iscritti è risultato errato, perché a seguito di una verifica in contraddittorio con l'Amministrazione penitenziaria il numero effettivo delle deleghe conferite dai lavoratori al ai fini della trattenuta sindacale sullo stipendio è risultato CP_1 essere pari a 11.050 alla data del 31 dicembre 2010;
c) il ha dunque diritto al versamento da parte del di un CP_1 Parte_1 contributo sindacale in ragione dello 0,50% dello stipendio degli iscritti al sindacato alla data del 31 dicembre 2010 (pari a 11.050 iscritti);
d) nonostante la richiesta di rettifica inoltrata dal , il ha CP_1 Parte_1 continuato a liquidare l'importo delle trattenute calcolandolo sulla base del minor numero di iscritti precedentemente accertato;
e) il versamento di un contributo in ragione di un numero di iscritti inferiore rispetto a quello accertato in contraddittorio con l'Amministrazione crea un danno economico al sindacato, limitandone la possibilità di azione e di intervento;
3 f) tale danno è quantificabile in una somma non inferiore alla differenza tra le trattenute stipendiali che si sarebbero dovute effettuare sul numero accertato di iscritti al SAPPE
(11.050) e quelle realmente eseguite in ragione del minor numero riconosciuto di iscritti
(10.699).
Come si evince chiaramente dall'esposizione dei fatti posti a sostegno della domanda
(avente ad oggetto la condanna del al pagamento della differenza tra Parte_1 gli importi già accreditati al sindacato e il maggior importo spettante in ragione del numero effettivo di iscritti al sindacato), il non ha inteso contestare i criteri adottati dal CP_1
ai fini del calcolo delle trattenute sindacali operate nell'anno 2011, ma si è Parte_1 lamentato semplicemente del fatto che il abbia riconosciuto un numero di deleghe Parte_1
(10.699) inferiore rispetto a quello effettivo (11.050), omettendo di accreditare al le CP_1 somme corrispondenti al maggior numero di iscritti al sindacato.
La domanda – che nel corso del giudizio di primo grado non è stata in alcun modo modificata o precisata né all'udienza di prima comparizione delle parti, né con la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c. – non è stata correttamente interpretata dal primo giudice.
Il tribunale – che avrebbe dovuto limitarsi ad accertare se il avesse ricevuto un CP_1 importo inferiore rispetto a quello spettante, tenuto conto del maggior numero di lavoratori iscritti al sindacato – ha infatti recepito acriticamente le conclusioni contenute nella relazione di c.t.u., calcolando l'importo che il avrebbe dovuto percepire nell'anno 2011 CP_1 applicando un'aliquota maggiore (lo 0,6% anziché lo 0,5% indicato nell'atto di citazione) e una base di calcolo (lo stipendio lordo anziché lo stipendio al netto delle ritenute previdenziali;
13 mensilità di stipendio anziché 12) diversa da quella utilizzata dal Ministero della giustizia ai fini del calcolo delle trattenute operate nell'anno 2011.
Come si evince dalla relazione di consulenza a firma del dott. il Persona_1
c.t.u. ha deciso arbitrariamente di applicare un'aliquota dello 0,6% - in luogo di quella dello
0,5% indicata nell'atto di citazione – perché “come riferito nel corso dei lavori dalla parte attrice, tale contributo era stabilito dallo Statuto del sindacato nella misura dello 0,60%”
(pag. 7 della relazione di consulenza).
Tale circostanza non è stata tempestivamente allegata (con l'atto introduttivo del giudizio il aveva dichiarato che la trattenuta sindacale dovesse calcolarsi in ragione CP_1 dell'0,50% dello stipendio di ciascun lavoratore), è stata riferita direttamente dalla parte al c.t.u. soltanto nel corso delle operazioni peritali e di essa non vi è prova (non rinvenendosi in atti lo Statuto del sindacato, né le deleghe da cui risulti che i singoli lavoratori avessero autorizzato l'Amministrazione ad operare nell'anno 2011 una trattenuta sindacale dello
0,6%).
Risulta altresì arbitraria e scorretta la decisione del c.t.u. di utilizzare quale base di calcolo della trattenuta sindacale lo stipendio al lordo delle trattenute previdenziali (anziché al netto delle stesse) e di applicare la trattenuta stipendiale su tredici mensilità di stipendio
(anziché su dodici mensilità), benché i criteri utilizzati dal per Parte_1
4 individuare la base di calcolo su cui operare le trattenute sindacali non fossero stati contestati dal con l'atto introduttivo del giudizio. CP_1
Il tribunale risulta in tal modo aver violato il principio della domanda, perché il CP_1 si è limitato a chiedere di accertare quale fosse il numero effettivo di deleghe sindacali e di condannare il al pagamento della differenza spettante in base al Parte_1 maggior numero di deleghe accertate (senza mettere in discussione i criteri utilizzati dal per il calcolo delle trattenute sindacali). Parte_1
Così correttamente qualificata la domanda del si osserva che il c.t.u. ha CP_1 accertato che il numero effettivo di deleghe conferite al sindacato per l'anno 2011 era pari a
11.050, con una differenza di 158 deleghe in più rispetto al numero inizialmente comunicato dal Ministero della giustizia al sindacato (v. pag. 6 della relazione di c.t.u.: la circostanza non
è più in contestazione tra le parti).
Avuto riguardo ai criteri utilizzati dall'Amministrazione per operare la trattenuta sindacale sugli stipendi del personale di polizia penitenziaria e tenuto conto del numero di deleghe accertate (11.050), l'importo complessivo delle trattenute che l'Amministrazione avrebbe dovuto riversare al ammonta a 955.768,64 € (v. il prospetto di calcolo CP_1 riportato a pag. 27 dell'atto di appello, avverso il quale la parte appellata non ha mosso alcun rilievo).
Tale prospetto di calcolo deve ritenersi attendibile, perché - partendo dai dati già utilizzati dal c.t.u. e condivisi dalle parti (qualifica professionale dei singoli lavoratori;
stipendio annuo lordo per ciascuna qualifica professionale;
numero di deleghe rilasciate per ciascuna qualifica professionale) - si limita a rielaborare il calcolo delle trattenute sindacali utilizzando i parametri di calcolo corretti (aliquota dello 0,5%; stipendio mensile al netto delle trattenute previdenziali;
12 mensilità di stipendio, con esclusione della tredicesima mensilità).
L'importo delle trattenute sindacali così calcolato per l'anno 2011 (955.768,64 €) risulta inferiore rispetto a quello che il c.t.u. ha accertato essere stato già versato dall'Amministrazione al sindacato (1.119.780,54 €).
L'appello va pertanto accolto, con conseguente rigetto della domanda di condanna formulata dal per il pagamento delle maggiori trattenute sindacali operate CP_1 dall'Amministrazione.
Sussistono gravi motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio (art. 92, secondo comma, c.p.c. nella formulazione applicabile ratione temporis al caso di specie), ivi comprese le spese relative alla c.t.u. disposta nel corso del giudizio di primo grado (che vengono poste in via definitiva a carico di entrambe le parti in solido).
Ai fini della compensazione delle spese rileva infatti la condotta tenuta nel caso di specie dall'Amministrazione, che ha dato causa ad una situazione di obiettiva incertezza sia con riguardo al numero dei lavoratori ai quali sono state operate le trattenute sindacali, sia con riguardo ai criteri utilizzati ai fini del calcolo delle trattenute (a pag. 15 dell'atto di appello si
5 legge infatti che fino al 2011 era prassi dell'Amministrazione di calcolare la trattenuta sindacale sull'importo dello stipendio lordo e che nel corso del 2011 – dopo il passaggio della gestione delle competenze stipendiali del personale del Corpo di Polizia Penitenziaria dal
Ministero della giustizia al Ministero dell'economia e delle finanze - sarebbe stata di fatto applicata una trattenuta sindacale dello 0,60% sulla base di una mera richiesta dal ). CP_1
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'appello proposto dal e dal Parte_1 [...]
avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 13990/2018 e – Parte_3 per l'effetto – rigetta la domanda di condanna formulata dal Controparte_1
;
[...]
2) compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio;
3) pone in via definitiva le spese della c.t.u. a carico di entrambe le parti in solido.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
Gianluca MAURO PELLEGRINI Nicola SARACINO
6