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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/11/2025, n. 12254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12254 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 3742/2025
Il Giudice FA EL, all'udienza del 27/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to CAPETO Parte_1
GIANLUIGI
ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall'Avv.to TETI MARIA PIA TERESA CP_1
resistente
OGGETTO: ripetizione indebito
Conclusioni
Le parti concludono come da atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 3.2.2025, si è rivolto al Parte_1
Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, per sentir dichiarare l'illegittimità e il conseguente annullamento dei due provvedimenti di ripetizione di indebito adottati da con comunicazioni datate 04.03.2024 e 29.2.2024. CP_1
Si è costituito in giudizio , contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il CP_1 rigetto con condanna della ricorrente alla restituzione delle somme indebitamente percepite.
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale delle parti, la causa è stata decisa con la presente contestuale sentenza di accoglimento del ricorso, sulla base delle seguenti motivazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente è titolare della pensione cat. INVCIV 044-700307026204.
Con comunicazioni del 29.2 e del 4.3.2024 rappresentava al ricorrente la CP_1 sopravvenuta sussistenza di un indebito previdenziale pari a euro 14.478,84 e la riliquidazione della prestazione in esame per il periodo 1.9.2020-31.3.2024.
Il ricorso amministrativo proposto tempestivamente dal ricorrente veniva respinto dal
, con provvedimento del 12.11.2024. CP_2 CP_1
Il ricorrente evidenzia di aver presentato, in data 4.8.2020, domanda di nuova visita per aggravamento, essendo già stato riconosciuto invalido al 75%, e di essere stato sottoposto a visita solo in data 6.3.2023, quando la Commissione competente lo riconosceva invalido al 67%, con conseguente venir meno del diritto all'assegno di invalidità civile precedentemente riconosciutogli.
L'istante, con ricorso ex. art. 445 bis cpc, richiedeva “l'accertamento dell'invalidità dell'handicap e dell'indennità di accompagnamento” e il Tribunale, con decreto di
Pag. 2 di 5 omologa del 5.6.2024, riconosceva il diritto del ricorrente alla percezione della pensione di inabilità a decorrere dal mese di giugno 2023.
Il ricorrente evidenzia, pertanto, di non aver avuto alcuna colpa nella percezione dei ratei dell'assegno fino al mese di marzo 2023 e ritiene che “le uniche mensilità, tutto a voler concedere, richiedibili dall' e oggetto di riliquidazione e indebito potranno CP_3 essere solamente quelle maturate in epoca successiva alla visita del 6 marzo 2023 e, precisamente, quelle di marzo, aprile, maggio 2023”.
La parte insiste, pertanto, per l'annullamento dei due provvedimenti di ripetizione di indebito e per la restituzione della somma trattenutagli da a tale titolo, CP_1 ammontante a euro 11221,96.
Il ricorso è fondato, nei limiti di seguito esposti.
Va, innanzitutto, richiamato il costante orientamento espresso, a tal fine, dalla Suprema
Corte che ha affermato che, in materia di indebito assistenziale, “in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art.38 Cost., la regola che esclude la ripetizione quando vi sia una situazione idonea a generare l'affidamento del percettore e la erogazione assistenziale indebita non gli sia addebitabile (Cass. n.13223/2020, Cass. n.24133/2021)… l'indebito assistenziale determinato dal venir meno del requisito sanitario a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento”
(cfr. Cass. N. 17396/2025).
Questo giudice condivide pienamente tale orientamento, peraltro conforme anche a quanto indicato da nel messaggio n. 926/2025.. 887,55 CP_1
Nel caso di specie la parte, prima della data (6.3.2023) in cui veniva svolta la visita per la verifica dell'aggravamento delle sue condizioni sanitarie, non disponeva di elementi medico-legali utili per ritenere la sopravvenuta carenza dei requisiti sanitari richiesti
Pag. 3 di 5 dalla legge per il riconoscimento della provvidenza in godimento ed era pertanto totalmente in buona fede, come del resto dimostrato dal successivo riconoscimento, a decorrere dal mese di giugno 2023, del suo diritto alla percezione della pensione di inabilità.
Alcun atteggiamento doloso e, di conseguenza, alcun addebito giuridicamente rilevante può pertanto configurarsi in capo al ricorrente, ad eccezione del periodo compreso tra il
6 marzo 2023 e il 31 maggio 2023, quando lo stesso, all'esito della visita di revisione, era evidentemente consapevole della sopravvenuta insussistenza dei requisiti sanitari previsti per il godimento della provvidenza precedentemente riconosciutagli.
Il ricorrente è, pertanto, debitore nei confronti di , a titolo di indebito, CP_1 limitatamente a tale periodo, per la complessiva somma di euro 887,55 ed ha pertanto diritto a vedersi restituire da quanto illegittimamente trattenutogli, a titolo di CP_1 indebito, per il periodo di causa, pari a complessivi euro 10334,41 ( 11221,96- 887,55), oltre interessi legali dalla debenza al saldo.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara illegittime le richieste di restituzione delle somme erogate di cui ai provvedimenti di accertamento di indebito impugnati, ad eccezione della somma pari a euro 887,55;
2. per l'effetto condanna , in persona del legale rappresentante pro-tempore, a CP_1 restituire al ricorrente euro 10334,41, oltre interessi legali dal dovuto al saldo,
e a rifondergli le spese di lite, liquidate in complessivi euro 2200,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, in favore del procuratore antistatario.
Roma, lì 27/11/2025 Il Giudice
Pag. 4 di 5 FA EL
Pag. 5 di 5
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 3742/2025
Il Giudice FA EL, all'udienza del 27/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
, rappresentato e difeso dall'Avv.to CAPETO Parte_1
GIANLUIGI
ricorrente contro
, rappresentato e difeso dall'Avv.to TETI MARIA PIA TERESA CP_1
resistente
OGGETTO: ripetizione indebito
Conclusioni
Le parti concludono come da atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 3.2.2025, si è rivolto al Parte_1
Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, per sentir dichiarare l'illegittimità e il conseguente annullamento dei due provvedimenti di ripetizione di indebito adottati da con comunicazioni datate 04.03.2024 e 29.2.2024. CP_1
Si è costituito in giudizio , contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il CP_1 rigetto con condanna della ricorrente alla restituzione delle somme indebitamente percepite.
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale delle parti, la causa è stata decisa con la presente contestuale sentenza di accoglimento del ricorso, sulla base delle seguenti motivazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente è titolare della pensione cat. INVCIV 044-700307026204.
Con comunicazioni del 29.2 e del 4.3.2024 rappresentava al ricorrente la CP_1 sopravvenuta sussistenza di un indebito previdenziale pari a euro 14.478,84 e la riliquidazione della prestazione in esame per il periodo 1.9.2020-31.3.2024.
Il ricorso amministrativo proposto tempestivamente dal ricorrente veniva respinto dal
, con provvedimento del 12.11.2024. CP_2 CP_1
Il ricorrente evidenzia di aver presentato, in data 4.8.2020, domanda di nuova visita per aggravamento, essendo già stato riconosciuto invalido al 75%, e di essere stato sottoposto a visita solo in data 6.3.2023, quando la Commissione competente lo riconosceva invalido al 67%, con conseguente venir meno del diritto all'assegno di invalidità civile precedentemente riconosciutogli.
L'istante, con ricorso ex. art. 445 bis cpc, richiedeva “l'accertamento dell'invalidità dell'handicap e dell'indennità di accompagnamento” e il Tribunale, con decreto di
Pag. 2 di 5 omologa del 5.6.2024, riconosceva il diritto del ricorrente alla percezione della pensione di inabilità a decorrere dal mese di giugno 2023.
Il ricorrente evidenzia, pertanto, di non aver avuto alcuna colpa nella percezione dei ratei dell'assegno fino al mese di marzo 2023 e ritiene che “le uniche mensilità, tutto a voler concedere, richiedibili dall' e oggetto di riliquidazione e indebito potranno CP_3 essere solamente quelle maturate in epoca successiva alla visita del 6 marzo 2023 e, precisamente, quelle di marzo, aprile, maggio 2023”.
La parte insiste, pertanto, per l'annullamento dei due provvedimenti di ripetizione di indebito e per la restituzione della somma trattenutagli da a tale titolo, CP_1 ammontante a euro 11221,96.
Il ricorso è fondato, nei limiti di seguito esposti.
Va, innanzitutto, richiamato il costante orientamento espresso, a tal fine, dalla Suprema
Corte che ha affermato che, in materia di indebito assistenziale, “in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art.38 Cost., la regola che esclude la ripetizione quando vi sia una situazione idonea a generare l'affidamento del percettore e la erogazione assistenziale indebita non gli sia addebitabile (Cass. n.13223/2020, Cass. n.24133/2021)… l'indebito assistenziale determinato dal venir meno del requisito sanitario a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento”
(cfr. Cass. N. 17396/2025).
Questo giudice condivide pienamente tale orientamento, peraltro conforme anche a quanto indicato da nel messaggio n. 926/2025.. 887,55 CP_1
Nel caso di specie la parte, prima della data (6.3.2023) in cui veniva svolta la visita per la verifica dell'aggravamento delle sue condizioni sanitarie, non disponeva di elementi medico-legali utili per ritenere la sopravvenuta carenza dei requisiti sanitari richiesti
Pag. 3 di 5 dalla legge per il riconoscimento della provvidenza in godimento ed era pertanto totalmente in buona fede, come del resto dimostrato dal successivo riconoscimento, a decorrere dal mese di giugno 2023, del suo diritto alla percezione della pensione di inabilità.
Alcun atteggiamento doloso e, di conseguenza, alcun addebito giuridicamente rilevante può pertanto configurarsi in capo al ricorrente, ad eccezione del periodo compreso tra il
6 marzo 2023 e il 31 maggio 2023, quando lo stesso, all'esito della visita di revisione, era evidentemente consapevole della sopravvenuta insussistenza dei requisiti sanitari previsti per il godimento della provvidenza precedentemente riconosciutagli.
Il ricorrente è, pertanto, debitore nei confronti di , a titolo di indebito, CP_1 limitatamente a tale periodo, per la complessiva somma di euro 887,55 ed ha pertanto diritto a vedersi restituire da quanto illegittimamente trattenutogli, a titolo di CP_1 indebito, per il periodo di causa, pari a complessivi euro 10334,41 ( 11221,96- 887,55), oltre interessi legali dalla debenza al saldo.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dichiara illegittime le richieste di restituzione delle somme erogate di cui ai provvedimenti di accertamento di indebito impugnati, ad eccezione della somma pari a euro 887,55;
2. per l'effetto condanna , in persona del legale rappresentante pro-tempore, a CP_1 restituire al ricorrente euro 10334,41, oltre interessi legali dal dovuto al saldo,
e a rifondergli le spese di lite, liquidate in complessivi euro 2200,00, oltre spese generali, iva e cpa come per legge, in favore del procuratore antistatario.
Roma, lì 27/11/2025 Il Giudice
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