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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 16/12/2025, n. 739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 739 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
RG 1579 / 2024
SENTENZA
N.
Reg. cron. n.
Reg. rep. n.
OGGETTO
Mutuo
R.G. 1579/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Siena in composizione monocratica, nella persona del Giudice unico Dott.ssa NA RR, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al 1579-24 R.G., vertente tra
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 residente in [...] ed elettivamente domiciliata in Sinalunga (SI), V.le Trieste n. 142, presso lo Studio dell'Avv. Simona Ristori del Foro di Firenze (C.F. ) dalla quale è rappresentata e difesa C.F._2 come da mandato in calce al presente atto.
OPPONENTE
CONTRO
con socio unico costituita Controparte_1 ai sensi dell'articolo 3 della Legge 130/99 iscritta al n. 357475 nell'elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca d'Italia e per essa la mandataria CP_2 società di diritto italiano, con sede legale in Verona, Viale dell'Agricoltura 7, rappresentata e difesa, come da procura alle liti rilasciata in calce alla comparsa di costituzione dall'Avv. Claudia Nuti (C.F.: ) ed elettivamente CodiceFiscale_3 domiciliata nella pec del difensore e presso il suo studio in Firenze – Via Pier Capponi n. 53
Pagina 1 Controparte_3
con sede legale a Chiusi (SI), via Porsenna n. 54, C.F.
[...] P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Grotti (C.F. ed C.F._4 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sinalunga, via dell'Opera n. 2/b, in forza di procura rilasciata in separato foglio da considerarsi parte integrante della comparsa di costituzione
OPPOSTE
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione
All' esito dell' udienza cartolare del 6.11.2025 la causa era trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni.
Per parte opponente
“ Piaccia all'On.le Tribunale di Siena, ogni contraria istanza e deduzione disattesa,
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione e rappresentanza della
[...]
e per essa della mandataria stante l'assenza delle CP_1 CP_2 autorizzazioni amministrative necessarie a svolgere attività di riscossione del credito cartolarizzato per mancata iscrizione all' ex art. 106 TUB prescritto Pt_2 dalla L. 130/99;
- accertata la carenza dei presupposti di cui all'art. 474 c.p.c. in relazione al contratto di mutuo in premessa, dichiarare l'illegittimità, l'invalidità e/o l'inefficacia della procedura esecutiva immobiliare n. 139/2022 del Tribunale di Siena, perché intrapresa in assenza di valido titolo esecutivo, con ogni consequenziale provvedimento;
nel merito
- accertata l'indeterminatezza delle condizioni contrattuali, la nullità dell'indicizzazione del contratto di mutuo al tasso EU manipolato, la violazione delle norme sulla trasparenza bancaria, nonché la vessatorietà/nullità della clausola
“floor” di cui all'art. 1 del contratto di mutuo di cui è causa, dichiarare la nullità parziale del contratto di mutuo de quo e rideterminare il piano di ammortamento al tasso legale ex artt. 1346 e 1284 c.c. e/o ai sensi dell'art. 117 TUB;
- in tal caso, laddove venisse accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla Cessionaria, condannare la cedente a tenere indenne la CP_4
Sig.ra da qualsivoglia pretesa della che Parte_1 Controparte_1 risultasse illegittima e/o non dovuta per effetto delle eccepite nullità e della conseguente rideterminazione del piano di ammortamento secondo legge;
in ogni caso
- in accoglimento del presente ricorso, dichiarare l'inefficacia della procedura esecutiva immobiliare n. 139/2022 promossa dalla convenuta con atto di precetto notificato in data 18.07.2022 e con atto di pignoramento immobiliare notificato in data 13.10.2022, con conseguente estinzione della procedura medesima e con ogni consequenziale provvedimento. Con vittoria di spese e competenze. Si insiste affinché venga ammessa CTU tecnico-contabile, da affidare a un esperto in matematica finanziaria, volta a rideterminare gli importi effettivamente dovuti dalla parte mutuataria ex artt. 1346 e 1284 c.c. e/o art. 117 TUB”
Per “ “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Siena ogni contraria istanza Parte_3 ed eccezione disattese:
Pagina 2 Nel merito
-in tesi respingere le domande tutte avanzate dalla signora Parte_1 perché inammissibili, infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate,
- in ipotesi nel caso di accoglimento in tutto o in parte delle domande avversarie dichiarare la carenza di legittimazione passiva di in merito ad Controparte_1 eventuali conseguenze risarcitorie e restitutorie derivanti da condotte che sarebbero state tenute dall'originaria titolare del credito. In ogni caso con vittoria di spese ed onorari”.
Per Controparte_3
[...
““Voglia il Tribunale di Siena in composizione monocratica nella persona del Giudice designato, contrariis reiectis, respingere tutte le domande formulate dall'attrice, in atto di citazione e nella memoria ex art. 171 ter n. 1 cpc, perché infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e compensi di causa”.
Fascicolo rimesso in decisione in data 7.11.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' omesso lo svolgimento del processo come consentito dall'art. 132 c.p.c.
, ha introdotto il presente giudizio di merito dopo aver proposto Parte_1 opposizione all'esecuzione per contestare il diritto della e Controparte_1 per essa, della mandataria a procedere in executivis, sulla base di CP_2 mutuo considerato non valido quale titolo esecutivo difettando dei requisiti di cui all'art. 474 c.p.c.,
Eccepiva altresì il difetto di legittimazione della mandataria, stante l'assenza delle autorizzazioni amministrative necessarie per svolgere attività di riscossione del credito cartolarizzato, non risultando la medesima iscritta all' ex art. 106 TUB Pt_2 prescritto dalla L. 130/99.
Infine deduceva l'illegittimità del credito azionato alla luce delle plurime fattispecie di indeterminatezza delle condizioni contrattuali, nonché della pattuizione del tasso cosiddetto “floor” e della nullità della clausola di indicizzazione “EU”.
Si è costituita la e per essa, quale mandataria, la Controparte_1 CP_2
che ha chiesto il rigetto dell'opposizione .
[...]
Si è costituita anche Controparte_3
quale originaria titolare del mutuo azionato dalla creditrice
[...] procedente, che ha aderito alle eccezioni di e ha ribadito in particolare Pt_3
l'idoneità del mutuo quale titolo esecutivo.
1. L'eccezione di carenza di legittimazione attiva per mancata iscrizione nel registro 106 TUB non è fondata .
Nella specie , come risulta dalla Gazzetta Ufficiale DO , ora Parte_4 denominato è master servicer di in forza di CP_5 Controparte_1 procura del 01/12/2020 registrata il 02/12/2020 e è regolarmente CP_5 iscritta all'albo dell'art. 106 TUB
Pagina 3 La società è speciale servicer incaricato della concreta attività di CP_2 amministrazione, gestione e recupero dei crediti .
Tanto premesso in fatto la giudicante , aderisce sul punto all'orientamento dell'Ufficio , pur consapevole dell' esistenza di decisioni di Tribunali di contrario avviso.
Basti quindi ricordare :
-l'ordinanza n. 7243 del 18.3.2024 ( non seguita da successive difformi ) della Corte di Cassazione che ha affermato che, in materia di recupero di crediti cartolarizzati, dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità civilistica dei contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) ;
- la pronuncia n. 13749/2924 delle Sezioni Unite che ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Brindisi ritenendo che
“La questione non presenta il requisito della grave difficoltà interpretativa, giacché nella giurisprudenza della Corte di cassazione si rinviene l'enunciazione di principi suscettibili di orientare la risoluzione del dubbio posto dal rimettente”
-l'ordinanza 20 febbraio 2024, n. 4427 con cui la S.C. ha affermato che, al fine di qualificare la cessione del credito quale attività di finanziamento, soggetta alla disciplina dell'art. 106 TUB, non è sufficiente che il cessionario operi nei confronti di terzi con carattere di professionalità, ma è necessario che la cessione integri erogazione di un finanziamento, ossia che comporti l'anticipazione di denaro o altra utilità.
La Corte ha anche ricordato che, in attuazione di quanto previsto dal comma 2 del citato art. 106, il Ministero delle finanze, con il decreto ministeriale n. 53 del 2015, ha stabilito, all'art. 2, comma 1, che “per attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma si intende la concessione di crediti, ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive del credito e di impegni di firma” e che “l'attività comprende, tra l'altro, ogni tipo di finanziamento erogato nella forma di: a) locazione finanziaria;
b) acquisto di crediti a titolo oneroso;
c) credito ai consumatori, così come definito dall'art. 121 del testo unico bancario;
d) credito ipotecario;
e) prestito su pegno;
f) rilascio di fideiussioni, avallo, apertura di credito documentaria, accettazione, girata, impegno a concedere credito, nonché ogni altra forma di rilascio di garanzie e di impegni di firma”.
Deve ribadirsi, pur consapevole del diverso orientamento di parte della giurisprudenza di merito, di aderire alle deduzioni della Suprema Corte secondo cui, come sopra detto, la circostanza che una norma di legge presenti profili di interesse pubblico non è sufficiente a renderla “imperativa”, essendo necessario che l'interesse tutelato rientri tra i “preminenti interessi generali della collettività” o tra i “valori giuridici fondamentali”; in tal senso, il mero riferimento alla rilevanza economica delle attività bancarie e finanziarie non vale di per sé a qualificare in termini imperativi tutta la normativa in materia. Pertanto, come già scritto in precedenti di questo Tribunale il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 TUB ed i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti, non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2 comma 6 Legge 30 aprile 1999 n. 130 non ha immediata valenza
Pagina 4 civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici.
2. La carenza di idoneo titolo esecutivo
Secondo l'opponente il contratto di mutuo del 12.11.2007 munito di formula esecutiva, è stato sottoposto a una modifica sostanziale intervenuta in data 06.11.2008, modifica comportante uno stravolgimento del mutuo originario attraverso la rimodulazione del piano di ammortamento e una maxi rata finale di Euro 89.618,95, con aumento del al costo complessivo dell'operazione
Il creditore avrebbe quindi dovuto munirsi di nuovo titolo idoneo sorreggere l'intrapresa esecuzione.
Inoltre tale modifica avrebbe dovuto rivestire la forma di scrittura privata autenticata ovvero la stessa forma del contratto modificato.
L'eccezione non è condivisile .
Le modifiche intervenute non appaiono tali da sostituire il contratto di mutuo dell'anno 2007 con altro contratto, tanto più che le parti ne hanno espressamente escluso l'intento novativo .
Si legge nella richiesta inviata dall'odierna opponente
Pagina 5 La risposta della è la seguente CP_3
L'inadempimento , come chiaramente espresso dalle parti , ha fatto venir meno la proroga del termine e dato luogo all'esigibilità del credito, azionando il contratto di mutuo .
Come da principio da tempo affermato nella giurisprudenza di legittimità ( Cfr Cass n. 15980 del 06/07/2010 ; Cass N. 1218 del 2008 ; Cass n. 5665 del 2010 ) l'atto con il quale le parti convengono la modificazione quantitativa di una precedente obbligazione ed il differimento della scadenza per il suo adempimento, non costituisce una novazione e non comporta, dunque, l'estinzione dell'obbligazione originaria, restando assoggettato, per la sua natura contrattuale, alle ordinarie regole sulla validità; la novazione oggettiva esige invero l'"animus novandi", cioè l'inequivoca, comune, intenzione di entrambe le parti di estinguere l'originaria obbligazione, sostituendola con una nuova, e l'"aliquid novi", inteso come mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione o del titolo del rapporto.
3.Con riferimento alla dedotta indeterminatezza del piano di ammortamento, deve rilevarsi quanto segue.
Le doglianze avanzate anche attraverso la perizia di parte appaiono generiche e non ancorate alla fattispecie concreta . Il consulente di parte infatti, oltre ad aver interloquito sulla necessità rinegoziazione del mutuo ( giudizio non tecnico e spettante al difensore) non ha offerto evidenza delle violazioni asserite limitandosi a scrivere se l'ammortamento proposto fosse del tipo "a rata costante" (di € 900,00), nonostante il tasso variabile, esso sarebbe senz'altro irregolare in quanto potenzialmente produttivo di fattispecie anatocistica, in dispregio dell'art. 1283CC.
Se, infatti, in un dato mese, il tasso aumentasse fino a rendere l'importo della quota interesse superiore ad € 900,00 (importo della rata costante), dovendo la rata restare costante, nel piano si avrebbe, a quel punto, una quota capitale negativa che farebbe aumentare il Debito Residuo per la parte di interesse non coperta dall'importo della rata.
Pagina 6 Nel mese successivo, quindi, si avrebbe la produzione di interessi anatocistici in quanto calcolati su un Debito Residuo aumentato di un importo caricato a titolo di interesse. Il che pare deduzione del tutto ipotetica sulla quale non è necessario soffermarsi.
Quanto ai punti Giurimetrici richiamati nelle difese dell'opponente si dice che la documentazione contrattuale sarebbe del tutto carente dell'indicazione della modalità di gestione degli interessi e dell'indicazione della natura composta del piano senza tuttavia dare evidenza mediante riscontro concreto della documentazione , di quanto asserito.
Il contratto di mutuo indica l'indicazione del tasso d'interesse annuo ( 5.95%) fino al 30.4.2008, poi variabile indicizzato EU , il tasso annuo per il calcolo degli interessi di mora , l'ISC , il numero delle rate , gli importi per capitale e interesse
Sono quindi indicate , per contratto , le modalità di calcolo dell'interesse . Al mutuo risulta allegato il piano di ammortamento contenente per ciascuna delle rate la determinazione esatta della quota capitale da versare, fino all'integrale rimborso del prestito con l'ultima rata .
Per il resto, è sufficiente richiamare l'insegnamento costante della S.C. secondo cui "in tema di contratti di mutuo, perché una convenzione relativa agli interessi sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1284, terzo comma, cod.civ. ,che è norma imperativa, la stessa deve avere un contenuto assolutamente univoco e contenere la puntuale specificazione del tasso di interesse;
ove il tasso convenuto sia variabile, è idoneo ai fini della sua precisa individuazione il riferimento a parametri fissati su scala nazionale od internazionale alla stregua di accordi interbancari " ( Cass. 36026/2023; Cass. 96/2022; Cass. 2317/ 2017; Cass. 12276/ 2010).
Pertanto, una clausola che faccia riferimento al c.d. EURIBOR di determinazione del tasso di interessi ( come nel caso di specie) non può, in quanto tale, considerarsi nulla, perché quel criterio, essendo rilevato e reso noto anche da informatori economici , è di sicuro determinabile attraverso, per l'appunto, quelle rilevazioni.
Ne discende il rigetto della richiesta di consulenza contabile , in assenza di elementi sui quali fondarla.
3.1 In ordine alla clausola floor contenuta nel contratto che indica che il tasso di interesse come determinato non potrà essere inferiore al 3%” appare determinata e pare non possano residuare dubbi sulla sua legittimità secondo i principi espressi dalla Suprema Corte . Sul punto basti ricordare Cass. Sez. U. 23 febbraio 2023, n. 5657: «Costituisce un puro artificio la tesi […] secondo cui la previsione di un tasso minimo dovuto dal cliente, inserita in un contratto di finanziamento a tasso indicizzato, costituirebbe una 'inconsapevole vendita da parte del cliente al finanziatore' di una option floor, e dunque un contratto derivato». Secondo le dette Sezioni Unite, infatti, «la previsione per cui, anche nel caso di fluttuazione dell'indice di riferimento per la determinazione degli interessi, il debitore sia comunque tenuto al pagamento di un saggio di interessi minimo, non è che una clausola condizionale, in cui l'evento condizionante è la fluttuazione dell'indice di riferimento al di sotto di una certa soglia, e l'evento condizionato la misura del saggio: dunque un patto lecito e consentito dall'art. 1353 c.c.» Come
Pagina 7 precisato, nello stesso solco, da Cass . 5151/ 24 e dalla recentissima Cass. 1942/25 «tale clausola attiene alle modalità di determinazione del tasso di interesse debitorio ed ha, pertanto, natura 'creditizia'; sicché essa non costituisce, neppure surrettiziamente, uno strumento derivato, ma è soggetta esclusivamente alla disciplina del testo unico bancario».
Inoltre, sempre la Corte di Cassazione ha affermato (seppure non specificamente sulla clausola floor dei mutui fondiari) che, in tema di contratti di mutuo, la convenzione relativa agli interessi deve avere - ai fini della sua validità ai sensi della norma imperativa dell'art. 1284, comma 3, c.c. - un contenuto assolutamente univoco in ordine alla puntuale specificazione del tasso di interesse;
qualora il tasso convenuto sia variabile, è idoneo ai fini della sua precisa individuazione il riferimento a parametri fissati su scala nazionale alla stregua di accordi interbancari, mentre non sono sufficienti riferimenti generici dai quali non emerga con chiarezza quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione (Cass., n. 96/2022; n. 20555/2020).
Nella fattispecie in questione, può dirsi che il funzionamento della clausola sia stato chiaramente illustrato nel contratto di mutuo, sì che i mutuatari al momento della sottoscrizione avevano piena consapevolezza della misura del corrispettivo.
Peraltro come rilevato da parte opposta al momento della stipula e Pt_3 successivamente il tasso è rimasto sempre superiore al 3% e pertanto la clausola floor non è stata mai applicata, circostanza non contestata espressamente dall'opponente.
Per quanto detto la prospettazione attorea di nullità della calusola floor per vessatorieà non può essere condivisa .
Ogni altra domanda o istanza istruttoria rimane assorbita.
Per tutte le ragioni su esposte l'opposizione va rigettata .
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, (per fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, con riduzione delle ultime due fasi in ragione dell'attività processuale svolta), sulla base del valore della domanda, sono poste a carico dell'opponente e in favore della convenuta mentre possono essere compensate rispetto a che Pt_3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione,;
2.Condanna parte opponente al pagamento delle spese del presente procedimento che liquida, in favore di ciascuna parte opposta, nella somma in Euro 9.141,50 per compensi, oltre rimborso forfetario 15%, oltre IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Siena, il 16.12.2025
Pagina 8 Il Giudice
NA RR
Nota : La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
Pagina 9
SENTENZA
N.
Reg. cron. n.
Reg. rep. n.
OGGETTO
Mutuo
R.G. 1579/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Siena
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Siena in composizione monocratica, nella persona del Giudice unico Dott.ssa NA RR, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al 1579-24 R.G., vertente tra
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 residente in [...] ed elettivamente domiciliata in Sinalunga (SI), V.le Trieste n. 142, presso lo Studio dell'Avv. Simona Ristori del Foro di Firenze (C.F. ) dalla quale è rappresentata e difesa C.F._2 come da mandato in calce al presente atto.
OPPONENTE
CONTRO
con socio unico costituita Controparte_1 ai sensi dell'articolo 3 della Legge 130/99 iscritta al n. 357475 nell'elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca d'Italia e per essa la mandataria CP_2 società di diritto italiano, con sede legale in Verona, Viale dell'Agricoltura 7, rappresentata e difesa, come da procura alle liti rilasciata in calce alla comparsa di costituzione dall'Avv. Claudia Nuti (C.F.: ) ed elettivamente CodiceFiscale_3 domiciliata nella pec del difensore e presso il suo studio in Firenze – Via Pier Capponi n. 53
Pagina 1 Controparte_3
con sede legale a Chiusi (SI), via Porsenna n. 54, C.F.
[...] P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Grotti (C.F. ed C.F._4 elettivamente domiciliata presso il suo studio in Sinalunga, via dell'Opera n. 2/b, in forza di procura rilasciata in separato foglio da considerarsi parte integrante della comparsa di costituzione
OPPOSTE
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione
All' esito dell' udienza cartolare del 6.11.2025 la causa era trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni.
Per parte opponente
“ Piaccia all'On.le Tribunale di Siena, ogni contraria istanza e deduzione disattesa,
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione e rappresentanza della
[...]
e per essa della mandataria stante l'assenza delle CP_1 CP_2 autorizzazioni amministrative necessarie a svolgere attività di riscossione del credito cartolarizzato per mancata iscrizione all' ex art. 106 TUB prescritto Pt_2 dalla L. 130/99;
- accertata la carenza dei presupposti di cui all'art. 474 c.p.c. in relazione al contratto di mutuo in premessa, dichiarare l'illegittimità, l'invalidità e/o l'inefficacia della procedura esecutiva immobiliare n. 139/2022 del Tribunale di Siena, perché intrapresa in assenza di valido titolo esecutivo, con ogni consequenziale provvedimento;
nel merito
- accertata l'indeterminatezza delle condizioni contrattuali, la nullità dell'indicizzazione del contratto di mutuo al tasso EU manipolato, la violazione delle norme sulla trasparenza bancaria, nonché la vessatorietà/nullità della clausola
“floor” di cui all'art. 1 del contratto di mutuo di cui è causa, dichiarare la nullità parziale del contratto di mutuo de quo e rideterminare il piano di ammortamento al tasso legale ex artt. 1346 e 1284 c.c. e/o ai sensi dell'art. 117 TUB;
- in tal caso, laddove venisse accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla Cessionaria, condannare la cedente a tenere indenne la CP_4
Sig.ra da qualsivoglia pretesa della che Parte_1 Controparte_1 risultasse illegittima e/o non dovuta per effetto delle eccepite nullità e della conseguente rideterminazione del piano di ammortamento secondo legge;
in ogni caso
- in accoglimento del presente ricorso, dichiarare l'inefficacia della procedura esecutiva immobiliare n. 139/2022 promossa dalla convenuta con atto di precetto notificato in data 18.07.2022 e con atto di pignoramento immobiliare notificato in data 13.10.2022, con conseguente estinzione della procedura medesima e con ogni consequenziale provvedimento. Con vittoria di spese e competenze. Si insiste affinché venga ammessa CTU tecnico-contabile, da affidare a un esperto in matematica finanziaria, volta a rideterminare gli importi effettivamente dovuti dalla parte mutuataria ex artt. 1346 e 1284 c.c. e/o art. 117 TUB”
Per “ “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Siena ogni contraria istanza Parte_3 ed eccezione disattese:
Pagina 2 Nel merito
-in tesi respingere le domande tutte avanzate dalla signora Parte_1 perché inammissibili, infondate in fatto ed in diritto e comunque non provate,
- in ipotesi nel caso di accoglimento in tutto o in parte delle domande avversarie dichiarare la carenza di legittimazione passiva di in merito ad Controparte_1 eventuali conseguenze risarcitorie e restitutorie derivanti da condotte che sarebbero state tenute dall'originaria titolare del credito. In ogni caso con vittoria di spese ed onorari”.
Per Controparte_3
[...
““Voglia il Tribunale di Siena in composizione monocratica nella persona del Giudice designato, contrariis reiectis, respingere tutte le domande formulate dall'attrice, in atto di citazione e nella memoria ex art. 171 ter n. 1 cpc, perché infondate in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese e compensi di causa”.
Fascicolo rimesso in decisione in data 7.11.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' omesso lo svolgimento del processo come consentito dall'art. 132 c.p.c.
, ha introdotto il presente giudizio di merito dopo aver proposto Parte_1 opposizione all'esecuzione per contestare il diritto della e Controparte_1 per essa, della mandataria a procedere in executivis, sulla base di CP_2 mutuo considerato non valido quale titolo esecutivo difettando dei requisiti di cui all'art. 474 c.p.c.,
Eccepiva altresì il difetto di legittimazione della mandataria, stante l'assenza delle autorizzazioni amministrative necessarie per svolgere attività di riscossione del credito cartolarizzato, non risultando la medesima iscritta all' ex art. 106 TUB Pt_2 prescritto dalla L. 130/99.
Infine deduceva l'illegittimità del credito azionato alla luce delle plurime fattispecie di indeterminatezza delle condizioni contrattuali, nonché della pattuizione del tasso cosiddetto “floor” e della nullità della clausola di indicizzazione “EU”.
Si è costituita la e per essa, quale mandataria, la Controparte_1 CP_2
che ha chiesto il rigetto dell'opposizione .
[...]
Si è costituita anche Controparte_3
quale originaria titolare del mutuo azionato dalla creditrice
[...] procedente, che ha aderito alle eccezioni di e ha ribadito in particolare Pt_3
l'idoneità del mutuo quale titolo esecutivo.
1. L'eccezione di carenza di legittimazione attiva per mancata iscrizione nel registro 106 TUB non è fondata .
Nella specie , come risulta dalla Gazzetta Ufficiale DO , ora Parte_4 denominato è master servicer di in forza di CP_5 Controparte_1 procura del 01/12/2020 registrata il 02/12/2020 e è regolarmente CP_5 iscritta all'albo dell'art. 106 TUB
Pagina 3 La società è speciale servicer incaricato della concreta attività di CP_2 amministrazione, gestione e recupero dei crediti .
Tanto premesso in fatto la giudicante , aderisce sul punto all'orientamento dell'Ufficio , pur consapevole dell' esistenza di decisioni di Tribunali di contrario avviso.
Basti quindi ricordare :
-l'ordinanza n. 7243 del 18.3.2024 ( non seguita da successive difformi ) della Corte di Cassazione che ha affermato che, in materia di recupero di crediti cartolarizzati, dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità civilistica dei contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) ;
- la pronuncia n. 13749/2924 delle Sezioni Unite che ha dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Brindisi ritenendo che
“La questione non presenta il requisito della grave difficoltà interpretativa, giacché nella giurisprudenza della Corte di cassazione si rinviene l'enunciazione di principi suscettibili di orientare la risoluzione del dubbio posto dal rimettente”
-l'ordinanza 20 febbraio 2024, n. 4427 con cui la S.C. ha affermato che, al fine di qualificare la cessione del credito quale attività di finanziamento, soggetta alla disciplina dell'art. 106 TUB, non è sufficiente che il cessionario operi nei confronti di terzi con carattere di professionalità, ma è necessario che la cessione integri erogazione di un finanziamento, ossia che comporti l'anticipazione di denaro o altra utilità.
La Corte ha anche ricordato che, in attuazione di quanto previsto dal comma 2 del citato art. 106, il Ministero delle finanze, con il decreto ministeriale n. 53 del 2015, ha stabilito, all'art. 2, comma 1, che “per attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma si intende la concessione di crediti, ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive del credito e di impegni di firma” e che “l'attività comprende, tra l'altro, ogni tipo di finanziamento erogato nella forma di: a) locazione finanziaria;
b) acquisto di crediti a titolo oneroso;
c) credito ai consumatori, così come definito dall'art. 121 del testo unico bancario;
d) credito ipotecario;
e) prestito su pegno;
f) rilascio di fideiussioni, avallo, apertura di credito documentaria, accettazione, girata, impegno a concedere credito, nonché ogni altra forma di rilascio di garanzie e di impegni di firma”.
Deve ribadirsi, pur consapevole del diverso orientamento di parte della giurisprudenza di merito, di aderire alle deduzioni della Suprema Corte secondo cui, come sopra detto, la circostanza che una norma di legge presenti profili di interesse pubblico non è sufficiente a renderla “imperativa”, essendo necessario che l'interesse tutelato rientri tra i “preminenti interessi generali della collettività” o tra i “valori giuridici fondamentali”; in tal senso, il mero riferimento alla rilevanza economica delle attività bancarie e finanziarie non vale di per sé a qualificare in termini imperativi tutta la normativa in materia. Pertanto, come già scritto in precedenti di questo Tribunale il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 TUB ed i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti, non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2 comma 6 Legge 30 aprile 1999 n. 130 non ha immediata valenza
Pagina 4 civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici.
2. La carenza di idoneo titolo esecutivo
Secondo l'opponente il contratto di mutuo del 12.11.2007 munito di formula esecutiva, è stato sottoposto a una modifica sostanziale intervenuta in data 06.11.2008, modifica comportante uno stravolgimento del mutuo originario attraverso la rimodulazione del piano di ammortamento e una maxi rata finale di Euro 89.618,95, con aumento del al costo complessivo dell'operazione
Il creditore avrebbe quindi dovuto munirsi di nuovo titolo idoneo sorreggere l'intrapresa esecuzione.
Inoltre tale modifica avrebbe dovuto rivestire la forma di scrittura privata autenticata ovvero la stessa forma del contratto modificato.
L'eccezione non è condivisile .
Le modifiche intervenute non appaiono tali da sostituire il contratto di mutuo dell'anno 2007 con altro contratto, tanto più che le parti ne hanno espressamente escluso l'intento novativo .
Si legge nella richiesta inviata dall'odierna opponente
Pagina 5 La risposta della è la seguente CP_3
L'inadempimento , come chiaramente espresso dalle parti , ha fatto venir meno la proroga del termine e dato luogo all'esigibilità del credito, azionando il contratto di mutuo .
Come da principio da tempo affermato nella giurisprudenza di legittimità ( Cfr Cass n. 15980 del 06/07/2010 ; Cass N. 1218 del 2008 ; Cass n. 5665 del 2010 ) l'atto con il quale le parti convengono la modificazione quantitativa di una precedente obbligazione ed il differimento della scadenza per il suo adempimento, non costituisce una novazione e non comporta, dunque, l'estinzione dell'obbligazione originaria, restando assoggettato, per la sua natura contrattuale, alle ordinarie regole sulla validità; la novazione oggettiva esige invero l'"animus novandi", cioè l'inequivoca, comune, intenzione di entrambe le parti di estinguere l'originaria obbligazione, sostituendola con una nuova, e l'"aliquid novi", inteso come mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione o del titolo del rapporto.
3.Con riferimento alla dedotta indeterminatezza del piano di ammortamento, deve rilevarsi quanto segue.
Le doglianze avanzate anche attraverso la perizia di parte appaiono generiche e non ancorate alla fattispecie concreta . Il consulente di parte infatti, oltre ad aver interloquito sulla necessità rinegoziazione del mutuo ( giudizio non tecnico e spettante al difensore) non ha offerto evidenza delle violazioni asserite limitandosi a scrivere se l'ammortamento proposto fosse del tipo "a rata costante" (di € 900,00), nonostante il tasso variabile, esso sarebbe senz'altro irregolare in quanto potenzialmente produttivo di fattispecie anatocistica, in dispregio dell'art. 1283CC.
Se, infatti, in un dato mese, il tasso aumentasse fino a rendere l'importo della quota interesse superiore ad € 900,00 (importo della rata costante), dovendo la rata restare costante, nel piano si avrebbe, a quel punto, una quota capitale negativa che farebbe aumentare il Debito Residuo per la parte di interesse non coperta dall'importo della rata.
Pagina 6 Nel mese successivo, quindi, si avrebbe la produzione di interessi anatocistici in quanto calcolati su un Debito Residuo aumentato di un importo caricato a titolo di interesse. Il che pare deduzione del tutto ipotetica sulla quale non è necessario soffermarsi.
Quanto ai punti Giurimetrici richiamati nelle difese dell'opponente si dice che la documentazione contrattuale sarebbe del tutto carente dell'indicazione della modalità di gestione degli interessi e dell'indicazione della natura composta del piano senza tuttavia dare evidenza mediante riscontro concreto della documentazione , di quanto asserito.
Il contratto di mutuo indica l'indicazione del tasso d'interesse annuo ( 5.95%) fino al 30.4.2008, poi variabile indicizzato EU , il tasso annuo per il calcolo degli interessi di mora , l'ISC , il numero delle rate , gli importi per capitale e interesse
Sono quindi indicate , per contratto , le modalità di calcolo dell'interesse . Al mutuo risulta allegato il piano di ammortamento contenente per ciascuna delle rate la determinazione esatta della quota capitale da versare, fino all'integrale rimborso del prestito con l'ultima rata .
Per il resto, è sufficiente richiamare l'insegnamento costante della S.C. secondo cui "in tema di contratti di mutuo, perché una convenzione relativa agli interessi sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1284, terzo comma, cod.civ. ,che è norma imperativa, la stessa deve avere un contenuto assolutamente univoco e contenere la puntuale specificazione del tasso di interesse;
ove il tasso convenuto sia variabile, è idoneo ai fini della sua precisa individuazione il riferimento a parametri fissati su scala nazionale od internazionale alla stregua di accordi interbancari " ( Cass. 36026/2023; Cass. 96/2022; Cass. 2317/ 2017; Cass. 12276/ 2010).
Pertanto, una clausola che faccia riferimento al c.d. EURIBOR di determinazione del tasso di interessi ( come nel caso di specie) non può, in quanto tale, considerarsi nulla, perché quel criterio, essendo rilevato e reso noto anche da informatori economici , è di sicuro determinabile attraverso, per l'appunto, quelle rilevazioni.
Ne discende il rigetto della richiesta di consulenza contabile , in assenza di elementi sui quali fondarla.
3.1 In ordine alla clausola floor contenuta nel contratto che indica che il tasso di interesse come determinato non potrà essere inferiore al 3%” appare determinata e pare non possano residuare dubbi sulla sua legittimità secondo i principi espressi dalla Suprema Corte . Sul punto basti ricordare Cass. Sez. U. 23 febbraio 2023, n. 5657: «Costituisce un puro artificio la tesi […] secondo cui la previsione di un tasso minimo dovuto dal cliente, inserita in un contratto di finanziamento a tasso indicizzato, costituirebbe una 'inconsapevole vendita da parte del cliente al finanziatore' di una option floor, e dunque un contratto derivato». Secondo le dette Sezioni Unite, infatti, «la previsione per cui, anche nel caso di fluttuazione dell'indice di riferimento per la determinazione degli interessi, il debitore sia comunque tenuto al pagamento di un saggio di interessi minimo, non è che una clausola condizionale, in cui l'evento condizionante è la fluttuazione dell'indice di riferimento al di sotto di una certa soglia, e l'evento condizionato la misura del saggio: dunque un patto lecito e consentito dall'art. 1353 c.c.» Come
Pagina 7 precisato, nello stesso solco, da Cass . 5151/ 24 e dalla recentissima Cass. 1942/25 «tale clausola attiene alle modalità di determinazione del tasso di interesse debitorio ed ha, pertanto, natura 'creditizia'; sicché essa non costituisce, neppure surrettiziamente, uno strumento derivato, ma è soggetta esclusivamente alla disciplina del testo unico bancario».
Inoltre, sempre la Corte di Cassazione ha affermato (seppure non specificamente sulla clausola floor dei mutui fondiari) che, in tema di contratti di mutuo, la convenzione relativa agli interessi deve avere - ai fini della sua validità ai sensi della norma imperativa dell'art. 1284, comma 3, c.c. - un contenuto assolutamente univoco in ordine alla puntuale specificazione del tasso di interesse;
qualora il tasso convenuto sia variabile, è idoneo ai fini della sua precisa individuazione il riferimento a parametri fissati su scala nazionale alla stregua di accordi interbancari, mentre non sono sufficienti riferimenti generici dai quali non emerga con chiarezza quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione (Cass., n. 96/2022; n. 20555/2020).
Nella fattispecie in questione, può dirsi che il funzionamento della clausola sia stato chiaramente illustrato nel contratto di mutuo, sì che i mutuatari al momento della sottoscrizione avevano piena consapevolezza della misura del corrispettivo.
Peraltro come rilevato da parte opposta al momento della stipula e Pt_3 successivamente il tasso è rimasto sempre superiore al 3% e pertanto la clausola floor non è stata mai applicata, circostanza non contestata espressamente dall'opponente.
Per quanto detto la prospettazione attorea di nullità della calusola floor per vessatorieà non può essere condivisa .
Ogni altra domanda o istanza istruttoria rimane assorbita.
Per tutte le ragioni su esposte l'opposizione va rigettata .
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, (per fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, con riduzione delle ultime due fasi in ragione dell'attività processuale svolta), sulla base del valore della domanda, sono poste a carico dell'opponente e in favore della convenuta mentre possono essere compensate rispetto a che Pt_3
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione,;
2.Condanna parte opponente al pagamento delle spese del presente procedimento che liquida, in favore di ciascuna parte opposta, nella somma in Euro 9.141,50 per compensi, oltre rimborso forfetario 15%, oltre IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Siena, il 16.12.2025
Pagina 8 Il Giudice
NA RR
Nota : La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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