TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 12/05/2026, n. 8807
TAR
Ordinanza presidenziale 8 aprile 2025
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TAR
Decreto presidenziale 14 luglio 2025
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TAR
Ordinanza cautelare 17 luglio 2025
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TAR
Ordinanza collegiale 12 dicembre 2025
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TAR
Sentenza 12 maggio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Calendario adottato prima della classificazione e assenza di criteri predeterminati

    La programmazione delle giornate di corsa dipende dall'apprezzamento dei profili di interesse per la promozione e tutela dell'ippica, da rinnovarsi periodicamente secondo criteri predeterminati. La ricorrente non ha dimostrato come l'assegnazione concreta abbia compromesso il mantenimento dei presupposti di attrattività, competitività o equilibrio economico, né che un maggior numero di giornate avrebbe comportato un accrescimento di qualità, efficacia o efficienza per l'ippica dell'area Nord-Ovest. La perizia prodotta non è stata correlata ai criteri di riferimento.

  • Rigettato
    Violazione dell'autovincolo sulla riduzione delle giornate di corsa

    Il 'decreto criteri calendario' consentiva la valutazione delle caratteristiche dell'ippodromo e la variazione delle giornate per specifiche esigenze tecniche entro un limite del 15% rispetto all'anno precedente. La riduzione di 4 giornate (su 24) è minima e rientra nei limiti. La sentenza TAR Lazio n. 25/2020 obbligava solo al riesame di un'istanza, non imponeva il recupero di giornate nei calendari successivi.

  • Accolto
    Illegittima esclusione dei criteri qualitativi nella classificazione

    Il motivo è fondato nei limiti del difetto di motivazione sostanziale. Il raffronto tra le schede di valutazione dei due ippodromi (LB e Milano) non consente di cogliere il fondamento della differenza di punteggio che li colloca rispettivamente al secondo e diciannovesimo posto. Sebbene la ricorrente non abbia fornito la 'prova di resistenza' di una migliore posizione, il difetto di motivazione richiede un riesame comparativo delle posizioni delle due parti.

  • Rigettato
    Violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza per assegnazione punteggio qualità uguale a tutti

    Il motivo non può trovare accoglimento in quanto l'assegnazione di un punteggio standard uguale è funzionale a consentire un lasso di tempo per l'adeguamento al nuovo sistema di classificazione e non è dimostrato quale ricaduta favorevole avrebbe sulla posizione della ricorrente.

  • Accolto
    Contraddittorietà nella valutazione degli ippodromi a disciplina multipla

    La doglianza è fondata nei limiti del difetto di motivazione sostanziale. Il raffronto tra le schede di valutazione non consente di cogliere il fondamento della differenza di punteggio tra i due ippodromi. Il gravame dimostra un difetto di motivazione sostanziale, poiché non sussiste un collegamento diretto e percepibile tra i criteri di classificazione e la posizione nella graduatoria. L'interesse della ricorrente si concentra sul raffronto con l'ippodromo di Milano.

  • Rigettato
    Incompetenza del Sottosegretario nell'abrogare il D.M. 4701/2020

    Il motivo è infondato in quanto al Sottosegretario era stata conferita delega specifica per lo sviluppo dell'ippica, con potere di firma su atti di alta amministrazione.

  • Accolto
    Mancanza di criteri oggettivi nella determinazione ed erogazione delle sovvenzioni

    Il motivo è fondato nei limiti in cui la ripartizione delle risorse si basa su atti predeterminati (classificazione e calendario) che, a loro volta, non sono frutto dell'applicazione di criteri standard oggettivi. La ricorrente non contesta la sua classificazione 'regionale', ma l'immotivata ripartizione delle risorse tra le categorie di ippodromi e la mancanza di un chiaro nesso tra criteri di classificazione e riparto dei fondi.

  • Accolto
    Violazione degli autovincoli del Ministero

    Le doglianze relative alla mancata modifica convenzionale degli accordi sostitutivi, alla ripartizione delle sovvenzioni in base alla classificazione e ai costi standard basati sul calendario sono infondate in quanto gli atti impugnati con ricorsi precedenti (classificazione e calendario) sono stati ritenuti legittimi nei limiti indicati. Tuttavia, la ripartizione delle risorse sulla base della classificazione è illegittima per indeterminatezza dei criteri di riparto tra le categorie di ippodromi.

  • Accolto
    Quantificazione illogica e irragionevole delle sovvenzioni

    La doglianza è fondata nella misura in cui la ripartizione delle risorse sulla base della classificazione è immotivata. La quantificazione delle sovvenzioni basata sul calendario corse è legittima poiché il calendario stesso è stato ritenuto fondato nei limiti indicati. Non sono state considerate le differenze tra cavalli partenti e partiti, ma la ricorrente non ha dimostrato l'incidenza di tale aspetto sui conteggi. La ripartizione delle risorse tra le categorie di ippodromi è arbitraria e priva di criteri predeterminati.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata dagli atti sulla classificazione

    Le censure sono generiche e non prospettano concrete conseguenze derivanti dal diverso metodo di valutazione della qualità o dal metodo Bacharach. L'agibilità e la conformità antincendio sono requisiti indefettibili già verificati da altre autorità. La procedura di controllo qualità non è chiamata a reiterare tali accertamenti. Il metodo Bacharach è applicato uniformemente e la ricorrente non ha dimostrato un esito deteriore per il proprio impianto.

  • Rigettato
    Assenza di riferimento ad agibilità e normativa antincendio nella procedura di qualità

    Le doglianze sono infondate. L'agibilità e la conformità antincendio sono prerequisiti già certificati da autorità competenti. La procedura di qualità valuta la manutenzione e funzionalità delle strutture esistenti. La procedura stessa prevede la verifica documentale di tali certificazioni.

  • Rigettato
    Uso del metodo Bacharach per valutare la pulizia e le condizioni delle superfici

    La contestazione è generica e priva di nesso causale. Il metodo è applicato uniformemente e la ricorrente non ha dimostrato un esito deteriore o un vantaggio competitivo altrui. Non sono state prospettate procedure alternative più favorevoli o errori tecnici nell'applicazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 12/05/2026, n. 8807
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 8807
    Data del deposito : 12 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo