Ordinanza presidenziale 8 aprile 2025
Decreto presidenziale 14 luglio 2025
Ordinanza cautelare 17 luglio 2025
Ordinanza collegiale 12 dicembre 2025
Sentenza 12 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 12/05/2026, n. 8807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8807 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08807/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01425/2025 REG.RIC.
N. 07021/2025 REG.RIC.
N. 07406/2025 REG.RIC.
N. 02647/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1425 del 2025, proposto da:
DR dei FI S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Aristide Police, Ugo Franceschetti, con domicilio eletto presso lo studio Aristide Police in RO, viale Liegi n. 32;
contro
Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in persona del Ministro, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in RO, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
TE S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo Geronimo Cardia, con domicilio eletto presso il suo studio in RO, viale dei Parioli 24;
sul ricorso numero di registro generale 7021 del 2025, proposto da
DR dei FI S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Aristide Police, Ugo Franceschetti, con domicilio eletto presso lo studio Aristide Police in RO, viale Liegi, 32;
contro
Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in persona del Ministro, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in RO, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Hippogroup RO EL S.r.l., non costituita in giudizio;
S.I.P.E.T. S.r.l. – Società Ippica Territorio e Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giancarlo Greco, con domicilio eletto presso lo studio Giancarlo Greco in Palermo, via Francesco Ferrara 8;
TE Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Annalisa Lauteri, Matilde Tariciotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Federazione Ippodromi D’Italia Federippodromi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Vittorio Largajolli, con domicilio eletto presso lo studio Vittorio Largajolli in RO, via Nicolo' Tartaglia 3;
ad opponendum:
Ippodromi Partenopei S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Abbamonte, con domicilio eletto presso lo studio Andrea Abbamonte in RO, via degli Avignonesi n. 5;
sul ricorso numero di registro generale 7406 del 2025, proposto da
DR dei FI S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Aristide Police, Ugo Franceschetti, con domicilio eletto presso lo studio Aristide Police in RO, viale Liegi, 32;
contro
Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in RO, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
TE S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Annalisa Lauteri, Matilde Tariciotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 2647 del 2025, proposto da
DR dei FI S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Aristide Police, Ugo Franceschetti, con domicilio eletto presso lo studio Aristide Police in RO, viale Liegi, 32;
contro
Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste, in persona del Ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in RO, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
TE S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Annalisa Lauteri, Matilde Tariciotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Federazione Ippodromi D’Italia Federippodromi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Vittorio Largajolli, con domicilio eletto presso lo studio Vittorio Largajolli in RO, via Nicolo' Tartaglia 3;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 1425 del 2025:
in parte qua,
- del Decreto del Direttore Generale del Dipartimento della sovranità alimentare e dell’ippica, Direzione Generale dell’ippica del Ministero delle Poltiche Agricole Alimentari e Forestali (in seguito, AS), prot. n. 577473 del 31.10.2024, di approvazione del Calendario nazionale delle corse per il periodo 1 gennaio – 31 dicembre 2025 unitamente al calendario nazionale dei Grandi premi trotto delle corse di Gruppo, Listed ed Handicap principali del galoppo in piano ed in ostacoli, delle corse principali per cavalli angloarabi e purosangue arabi, nella parte in cui assegna alla ricorrente un numero di giornate di corsa con un taglio maggiore del 15% rispetto alle
giornate assegnate per l’anno 2024;
- della relazione tecnica istruttoria relativa alla predisposizione del calendario tecnico delle corse ippiche per l’anno 2025, prot. n. 575429 del 31.10.2024, allo stato non conosciuta;
- del Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale dell'ippica del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, prot. n.675606 del 23.12.2024 con cui sono state approvate le modifiche al Calendario nazionale delle corse ordinarie per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2025, in modifica del decreto direttoriale prot. 577473 del 31.10.2024 la classificazione degli ippodromi in attività,
e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale anche allo stato non conosciuto;
quanto al ricorso n. 7021 del 2025:
per l'annullamento
- del Decreto del Sottosegretario di Stato del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (in seguito, AS), prot. n. 136224 del 25.3.2025, recante i criteri per l’assegnazione di sovvenzioni e di contributi in conto capitale alle società di corse riconosciute per l’organizzazione di corse ippiche;
- del Decreto del Direttore Generale del Dipartimento della Sovranità Alimentare e dell’Ippica, Direzione Generale dell’Ippica del AS prot. 200598 del 7.5.2025, con cui è stata approvata la determinazione della sovvenzione assegnata complessivamente e per singola società di corse per l’anno 2025;
- del Decreto del Direttore Generale del Dipartimento della sovranità alimentare e dell’ippica, Direzione Generale dell’ippica del AS prot. n.200045 del 7.5.2025 con cui sono stati definiti i criteri di accesso e ripartizione tra le società di corse del contributo in conto capitale di cui al capitolo di bilancio 7763 p.g.1. per l’anno 2025 e le relative modalità di attuazione;
di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale anche allo stato non conosciuto;
quanto al ricorso n. 7406 del 2025:
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l’annullamento
del Decreto del Direttore dell’Ufficio Direzione Generale dell’Ippica, Dipp IV del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (inseguito, AS) prot. n. 155204 del 3.4.2025, recante l’approvazione della “procedura di controllo della qualità degli impianti, delle strutture e dei servizi dedicati alle corse, al pubblico e all’allenamento negli ippodromi – anno 2025”;
di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale anche allo stato non conosciuto.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da IPPODROMO DEI FIORI S.P.A. il 15\1\2026 :
per l’annullamento:
del Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale per l’Ippica, del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali prot. n. 585229 del 30.10.2025, recante l’aggiornamento della classificazione degli ippodromi in attività alla data del 30.10.2025 valida per l’annualità 2026;
del Documento Esplicativo di istruttoria per la classificazione degli ippodromi in attività per l’anno 2026 del Direttore della Direzione Generale per l’ippica del AS prot. 585043 del 30.10.2025;
di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale anche allo stato non conosciuto.
Quanto al ricorso n. 2647 del 2025:
per quanto riguarda il ricorso introduttivo,
per l’annullamento:
- del decreto del Sottosegretario di Stato dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste con cui sono stati definiti i criteri e le modalità per la classificazione degli ippodromi in attività, di cui al prot. 644641 del 6.12.2024;
- del decreto del Direttore Generale del Dipartimento della Sovranità Alimentare e dell’Ippica - Direzione Generale dell’Ippica del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, prot. n. 662731 del 16.12.2024, con cui è stata definita la classificazione degli ippodromi in attività;
- del documento esplicativo di istruttoria per la classificazione degli ippodromi in attività alla data del 16.12.2024, prot. n. 662496 del 16.12.2024;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche allo stato non conosciuto.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da IPPODROMO DEI FIORI S.P.A. il 16\10\2025,
per l’annullamento:
- del Decreto del Direttore Generale del Dipartimento della Sovranità Alimentare e dell’Ippica – Direzione Generale per l’Ippica del Ministero dell’Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste, di approvazione dell’elenco delle Società di corse ammesse alla ripartizione per l’erogazione del contributo in conto capitale di cui al dm 136224 del 25.3.2025;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale anche allo stato non conosciuto.
Visti i ricorsi, i motivi aggiunti ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e delle Foreste, della TE S.p.A. della S.I.P.E.T. S.r.l. – Società Ippica Territorio e Ambiente;
Visti gli atti di intervento della Federazione Ippodromi D’Italia Federippodromi e della Ippodromi Partenopei;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2026 il dott. OR GA CO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA
Ricorre la società DR dei FI S.p.A., con sede in Prato, che gestisce l’DR di Villanova d’LB; unitamente agli Ippodromi di Milano e di Torino, ricade tra gli Ippodromi della c.d. Area Nord-Ovest e costituisce l’unico impianto ligure riconosciuto per la disciplina del trotto.
La ricorrente dichiara di agire quale soggetto titolare di un interesse diretto e differenziato alla corretta programmazione tecnica, economica e funzionale del ruolo nel sistema ippico nazionale, allegando che la propria attività dipenderebbe interamente dalle scelte pubbliche operate dal Ministero intimato, derivando da esse il numero di giornate assegnate, la misura dei premi, l’ammontare delle risorse destinate alla gestione e dunque la sostenibilità economica dell’intero impianto sportivo.
Su tali basi, con i ricorsi in epigrafe introduce altrettante azioni di annullamento volte a caducare i provvedimenti inerenti al calendario nazionale delle corse ippiche per il 2025 nonché quelli che recano la classificazione degli ippodromi ed infine gli atti che disciplinano l’approvazione dei metodi di controllo, tutti ritenuti lesivi di tale interesse.
Più precisamente, con il ricorso nr. rg. 1425/2025, del 30 dicembre 2024, la società ha impugnato il Decreto direttoriale prot. 577473 del 31 ottobre 2024 e il successivo Decreto prot. 675606 del 23 dicembre 2024, con cui è stato approvato e modificato il calendario nazionale delle corse ippiche per l’anno 2025, lamentando la ingiustificata riduzione delle giornate assegnate all’DR dei FI, avvenuta in misura superiore ai limiti autoimposti e l’assenza di criteri oggettivi e predeterminati nella redistribuzione delle giornate tra gli impianti dell’area Nord-Ovest.
Con il secondo ricorso, nr. rg 2647/2025, del 4 febbraio 2025, la ricorrente ha impugnato il Decreto del Sottosegretario di Stato prot. 644641 del 6 dicembre 2024 recante i criteri per la classificazione degli ippodromi e il successivo Decreto direttoriale 662731 del 16 dicembre 2024 che ha approvato la classificazione per l’anno 2025, nonché il Documento esplicativo prot. 662496 del 16 dicembre 2024, contestando l’illegittima esclusione dei criteri qualitativi (previsti dall’Allegato Tecnico B al decreto 644641 del 6 dicembre 2024) e la costruzione di una graduatoria fondata soltanto sui criteri dell’Allegato A (al decreto 644641 del 6 dicembre 2024), con conseguente illegittimità dell’assegnazione alla ricorrente della diciannovesima posizione nazionale che risulterebbe immotivata rispetto a quella dell’ippodromo di Milano; con i relativi motivi aggiunti del 16 ottobre 2025, è stata estesa l’impugnazione ai successivi atti con i quali è stata disposta l’approvazione dell’elenco delle Società di corse ammesse alla ripartizione per l’erogazione del contributo in conto capitale di cui al dm 136224 del 25.3.2025 che sono censurati per illegittimità derivata.
Con il terzo ricorso, nr. rg 7021/2025, del 23 maggio 2025, la ricorrente ha impugnato i provvedimenti con cui il AS ha disciplinato criteri, importi e modalità di ripartizione delle sovvenzioni e dei contributi in conto capitale per l’anno 2025, tra cui il Decreto prot. 136224 del 25 marzo 2025, il Decreto prot. 200598 del 7 maggio 2025 e il Decreto prot. 200045 del 7 maggio 2025, denuncia l’illegittima abrogazione del D.M. 4701/2020, la illegittima strutturazione delle sovvenzioni sulla base della classifica censurata nei ricorsi precedenti e l’introduzione di ulteriori criteri non oggettivi, non predeterminati e non correlati alle effettive necessità degli impianti.
Con il quarto ricorso, rg 7406/2025, del 30 maggio 2025, l’DR dei FI ha impugnato il Decreto prot. 155204 del 3 aprile 2025 con cui il AS ha approvato la procedura di controllo della qualità degli impianti delle strutture e dei servizi degli ippodromi per l’anno 2025, contestando l’assenza di ogni riferimento ai presupposti fondamentali dell’agibilità e della normativa antincendio, nonché la previsione di verifiche basate su metodi empirici quali la c.d. “scala di Bacharach”. Con i relativi motivi aggiunti, l’impugnazione è stata estesa ai successivi provvedimenti, meglio elencati in epigrafe, con i quali è stato disposto l’aggiornamento della classificazione degli ippodromi in attività alla data del 30.10.2025 valida per l’annualità 2026, in conseguenza ed applicazione delle attività ispettive condotte con gli esiti meglio indicati come in atti, censurandoli per illegittimità derivata.
A fondamento delle azioni di annullamento, la società ricorrente formula e deduce le seguenti ragioni di censura (numerate a seguire per un miglior ordine espositivo).
Avverso il calendario delle corse ippiche per il 2025, si deduce:
(1) la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12 del D.P.R. 169/1998 e dell’art. 2 del D.Lgs. 449/1999, violazione degli artt. 1, 3 e 12 della L. 241/1990, eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà, difetto di motivazione, diSPrità di trattamento, illogicità e irragionevolezza manifesta, illegittimità derivata, in ragione dell’avvenuta adozione del calendario prima della definizione della classificazione e l’assenza di criteri predeterminati per la distribuzione delle giornate.
(2) la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12 del D.P.R. 169/1998 e dell’art. 2 del D.Lgs. 449/1999, violazione degli artt. 1, 3 e 12 L.241/1990, violazione degli autovincoli, contraddittorietà, difetto di motivazione, diSPrità di trattamento, dolendosi del superamento dell’autovincolo con il quale si era fissato nella determinazione delle giornate di corsa un limite massimo del 15% di variazione rispetto alle previsioni del 2024; la mancata considerazione delle due giornate aggiuntive riconosciute con precedente sentenza del TAR; l’assenza di motivazioni sulle esigenze tecniche di programmazione e la diSPrità rispetto agli ippodromi di Milano e Torino.
Avverso la classificazione degli ippodromi per l’anno 2025:
(3) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12 del D.P.R. 169/1998 e dell’art. 2 del D.Lgs. 449/1999, violazione degli artt. 1, 3 e 12 L.241/1990, eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà, difetto di motivazione, diSPrità di trattamento, a cagione dell’illegittima esclusione dei criteri qualitativi dell’Allegato Tecnico B al decreto 644641 del 6.12.2024 che pure ne formano parte integrante e sono rivolti a disciplinare aspetti rilevanti sul piano della qualità degli impianti.
(4) violazione degli autovincoli, poichè il Ministero avrebbe disatteso le modalità procedimentali da esso stesso stabilite.
(5) violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza, deducendo che l’assegnazione di un punteggio “qualità” uguale per tutti, scaturente dall'omessa applicazione dell'allegato B al decreto 644641 del 6.12.2024, determinerebbe una radicale diSPrità a danno degli ippodromi virtuosi.
In relazione al criterio ed alla determinazione delle sovvenzioni per il 2025:
(6) incompetenza, violazione dell’art. 10 L.400/1988, violazione del principio del contrarius actus, violazione del D.M. 4701/2020: trattandosi di un provvedimento adottato dal Sottosegretario, tale organo avrebbe illegittimamente abrogato un decreto ministeriale senza averne il potere.
(7) violazione dell’art. 12 L.241/1990, diSPrità di trattamento, sviamento, contraddittorietà e difetto di motivazione, rilevando che le sovvenzioni sono state determinate esclusivamente sulla base della classifica illegittima e del calendario imposto, quindi di atti discrezionali della PA.
(8) violazione degli autovincoli e difetto di oggettività, lamentando la mancata osservanza dei principi posti dal D.M. 4701/2020 e quelli dichiarati nel Decreto Criteri Sovvenzioni.
(9) violazione dell’art. 3 Cost., diSPrità di trattamento e violazione dei principi di traSPrenza, a causa della natura arbitraria della ripartizione degli ippodromi in fasce (strategica, nazionale, regionale, promozionale) costruita interamente sulla classifica e i benefici particolari riconosciuti a RO EL.
(10) violazione degli artt. 1, 3 e 12 L.241/1990, irragionevolezza e illogicità nella quantificazione delle sovvenzioni, in conseguenza dell’inadeguatezza dei costi standard, la mancata considerazione dei costi fissi e la discriminazione tra strutture con esigenze diverse.
Avverso gli atti inerenti all’adozione del modello di procedura di controllo della qualità:
(11) illegittimità derivata, derivante dagli atti sulla classificazione.
(12) violazione dell’art. 12 D.P.R.169/1998, dell’art. 2 D.Lgs.449/1999, dell’art.24 D.P.R.380/2001, degli artt. 3,19 e 21 del D.M.18 marzo 1996, degli artt.5 e 6 D.P.R.151/2011, eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà, diSPrità di trattamento, a causa dell’assenza nei criteri di ogni riferimento all’agibilità e alla normativa antincendio come presupposti essenziali della qualità dell’impianto.
(13) violazione dell’art.12 D.P.R.169/1998 e dell’art.2 D.Lgs.449/1999, sviamento, illogicità e irragionevolezza, contestando l’uso del metodo Bacharach per valutare la pulizia e le condizioni delle superfici degli ippodromi, ritenuto incongruo rispetto alla natura degli impianti ippici.
Per una migliore esposizione dei fatti di causa si espongono di seguito le ragioni di censura comuni ai ricorsi, raggruppate per tematiche omogenee.
A) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12 del D.P.R. 169/1998 e dell’art. 2 del D.Lgs. 449/1999. Violazione degli artt. 1, 3 e 12 della L. 241/1990. Eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà e difetto di motivazione. Eccesso di potere per diSPrità di trattamento, illogicità e irragionevolezza manifesta.
Secondo la DR dei FI, il AS avrebbe esercitato i propri poteri di organizzazione del calendario, di classificazione degli impianti e di riparto ed erogazione delle sovvenzioni, per qualità degli impianti, in aperta violazione dei principi fondativi dell’ordinamento amministrativo e della disciplina settoriale ippica, in assenza di criteri predeterminati e verificabili. In particolare, tutti gli atti impugnati rivelerebbero una programmazione priva di motivazione e fondata su presupposti contraddittori e su parametri interpretati o disapplicati a seconda dell’esito che l’Amministrazione intendeva raggiungere.
L’Amministrazione avrebbe fissato per ciascun anno parametri nuovi, talvolta incompatibili con quelli vigenti l’anno precedente, senza mai fornire un’adeguata motivazione in grado di spiegare perché quel criterio fosse preferibile ad altri e quali fossero gli elementi di interesse pubblico che legittimavano la scelta.
Secondo la ricorrente, la contraddittorietà tra gli atti rappresenterebbe il tratto costitutivo dell’azione amministrativa del AS nell’intero periodo. L’Amministrazione dichiara che la classificazione degli ippodromi costituisce attività strumentale alla predisposizione del calendario, ma approva il calendario 2025 prima della classificazione; afferma che la qualità degli impianti è criterio essenziale, ma esclude ogni valutazione qualitativa; stabilisce che la dotazione minima di giornate debba assicurare una distribuzione territoriale omogenea, ma concentra le riduzioni su un solo ippodromo; introduce limiti percentuali di variazione, ma li supera senza motivazione; attribuisce alla classificazione un valore determinante per il calendario, e poi alla classificazione un valore decisivo per le sovvenzioni, in un meccanismo circolare che rende ogni atto dipendente dall’ altro, senza una effettiva gerarchia, tutti affetti dai medesimi vizi.
B) Eccesso di potere per violazione degli autovincoli e del legittimo affidamento.
Secondo la ricorrente, Il Ministero avrebbe leso l'affidamento riposto nei precedenti atti di programmazione, avendo disatteso i relativi criteri di valutazione: la qualità degli impianti da valutarsi tramite commissione; il limite massimo del 15% di variazione nel numero delle giornate; il numero minimo di giornate per la disciplina del trotto; l’aumento del numero di corse e del montepremi per giornata; la necessità di applicare correttivi solo in presenza di peculiari situazioni locali.
C) Illegittimità derivata.
Le argomentazioni dedotte a fondamento delle diverse impugnazioni ruotano attorno ad uno specifico meccanismo vizioso di illiceità a catena: l’illegittima esclusione della qualità nella classificazione 2025 rende illegittima la classifica; che vizia, rendendolo illegittimo, il calendario 2025; che altera il numero di giornate, incidendo sulle sovvenzioni; la procedura per la qualità si fonda sui medesimi presupposti già contestati.
D) Violazione dei criteri oggettivi di valutazione, illogicità e inadeguatezza dei parametri utilizzati.
Anche in ordine al sistema di controllo si registrerebbe l’assenza di un sistema coerente e verificabile per determinare la classificazione degli ippodromi e il loro posizionamento nel sistema nazionale. L’Amministrazione avrebbe adottato criteri incompleti e talvolta incongrui, come il metodo Bacharach per la pulizia, o il numero dei cavalli partiti, parametro affidato a variabili contingenti e estranee alla gestione dell’impianto. Avrebbe ignorato parametri fondamentali come l’agibilità e la normativa antincendio, e non avrebbe fornito prova che le valutazioni siano state effettivamente svolte tramite ispezioni organiche e conformi alla procedura annunciata. Il risultato sarebbe un sistema opaco, nel quale la valutazione qualitativa è rimandata sine die, mentre quella quantitativa è disomogenea, incompleta e manipolabile.
Per tutte queste ragioni, la società ricorrente conclude chiedendo l’annullamento degli atti impugnati nelle parti d’interesse.
Si è costituito in ciascun giudizio il Ministero intimato che resiste ai ricorsi ed ai rispettivi motivi aggiunti, chiedendone il rigetto per inammissibilità ed infondatezza ed opponendo alla ricorrente le seguenti eccezioni e difese.
L’Amministrazione ha premesso una breve ricostruzione del quadro normativo che governa la materia, richiamando gli artt. 1 e 12 del d.P.R. 169/1998 e l’art. 2 del d.lgs. 449/1999, che attribuiscono al AS poteri esclusivi di programmazione tecnica, economica, organizzativa e regolatoria dell’ippica nazionale, inclusa la predisposizione del calendario, la valutazione degli ippodromi, la definizione della classificazione, la determinazione delle sovvenzioni e la disciplina delle verifiche di qualità; poteri che sarebbero connotati da un’ampia discrezionalità tecnica.
Nell’esercizio di tali poteri, la riforma avviata tra il 2024 e il 2025 si rendeva necessaria per garantire stabilità, traSPrenza e omogeneità, superando criteri obsoleti e valorizzando le migliori pratiche internazionali. In questa prospettiva sono stati introdotti il metodo AHP quale sistema oggettivo e multicriterio per classificare gli ippodromi, la revisione dei criteri del calendario e la ridefinizione delle sovvenzioni, tutte misure adottate previo coinvolgimento delle categorie, attraverso tavoli tecnici e gruppi di lavoro composti da esperti del settore.
In merito alle impugnazioni degli atti inerenti alla classificazione 2025, l’Amministrazione afferma che la scelta di utilizzare, in fase di prima applicazione, i soli criteri dell’Allegato A al decreto 644641 del 6.12.2024 risponde a una precisa disposizione transitoria contenuta nel medesimo decreto, non impugnata dalla ricorrente e dunque divenuta definitiva.
La mancata applicazione dell’Allegato B al decreto 644641 del 6.12.2024 per il 2025, lungi dal costituire un’omissione, rappresentava parte essenziale della gradualità voluta dal legislatore amministrativo, volta a consentire alle società di adeguarsi ai nuovi standard qualitativi. Né l’autovincolo né alcun principio di legittimo affidamento potrebbero dunque dirsi violati, in quanto la norma transitoria governa integralmente la prima applicazione del sistema.
Quanto ai profili sostanziali della classificazione, l’Amministrazione ha dettagliato il funzionamento del metodo AHP, evidenziando la ponderazione dei criteri, la distinzione tra discipline, la prevalenza applicata in caso di impianti misti, la completezza delle schede tecniche e la correttezza dei punteggi attribuiti, sottolineando che gli ippodromi sono valutati su basi oggettive e comparabili e che l’DR dei FI non ha mai documentato quali parametri, se applicati diversamente, avrebbero determinato un miglior ranking.
Sulle censure concernenti il calendario 2025, il Ministero ha rimarcato la natura di atto amministrativo generale del predetto calendario, sottratto all’obbligo di motivazione e caratterizzato da una discrezionalità amplissima, sindacabile solo nei limiti della manifesta irrazionalità. Ha evidenziato che il calendario 2025 recepisce criteri chiari, predeterminati e coerenti con le finalità di programmazione, tra i quali: risorse disponibili, numero minimo di giornate, distribuzione territoriale, vocazione stagionale degli impianti, classificazione e bacino di utenza. Sarebbe infondata la censura secondo cui il calendario sarebbe stato adottato prima della classificazione, argomentando circa la corretta progressione degli atti.
In relazione al sistema delle sovvenzioni 2025, il Ministero ha difeso la piena legittimità del decreto del Sottosegretario n. 136224/2025, contestando l’asserita incompetenza e sottolineando che la delega ministeriale conferiva al Sottosegretario pieno potere in materia di sviluppo del settore ippico. Ha richiamato i pareri del Consiglio di Stato che qualificano il rapporto tra Ministero e società di corse come rapporto pubblicistico di sovvenzione nell’ambito di un accordo sostitutivo ex art. 11 l. 241/1990, privo di sinallagma e insuscettibile di fondare diritti acquisiti alla percezione di determinate somme. La ripartizione parametrica è stata rivendicata come più oggettiva ed equa rispetto al passato e conforme alle recenti sentenze di questo TAR che hanno riconosciuto la legittimità del metodo di computo.
Nel giudizio sulla procedura di controllo della qualità degli impianti 2025, il Ministero ha opposto che la valutazione di agibilità e conformità antincendio non è oggetto della procedura di qualità, poiché costituisce prerequisito indefettibile e già certificato dalle autorità competenti. Ha illustrato che l’allegato tecnico considera comunque agibilità, SCIA antincendio e dichiarazioni di conformità come parametri valutativi, attribuendo punteggio zero in caso di documentazione mancante. Ha inoltre spiegato che il metodo Bacharach è strumento tecnico riconosciuto e applicato uniformemente, insuscettibile di determinare discriminazioni. Quanto ai motivi aggiunti, ha dedotto la loro tardività e la mancanza di integrazione del contraddittorio verso tutte le società coinvolte.
Si è costituita anche la controinteressata società NA SP, titolare dell’ippodromo di Milano, che chiede il rigetto del gravame articolato con i ricorsi ed i motivi aggiunti della DR dei FI.
A tal fine, oltre ad argomentare profili similari a quelli dell’Amministrazione appena sinteticamente esposti, eccepisce che la ricorrente non avrebbe in alcun modo dimostrato come dall’annullamento degli atti impugnati le deriverebbe un vantaggio in termini di maggiori giornate di corsa o sovvenzioni.
In relazione alla classificazione 2025, TE ha osservato che la ricorrente avrebbe completamente omesso di considerare la disposizione transitoria dell’art. 4, co. 2, del decreto 6 dicembre 2024, che prescriveva in modo inequivocabile l’utilizzo dei soli criteri dell’Allegato A al decreto 644641 del 6 dicembre 2024 per l’anno 2025. La mancata applicazione dei criteri qualitativi dell’Allegato B al medesimo decreto, pertanto, non costituirebbe vizio ma adempimento letterale della norma. Ha inoltre rilevato che la ricorrente non ha impugnato questa disposizione transitoria, rendendo inammissibile ogni doglianza volta a rimettere in discussione ciò che la legge amministrativa aveva espressamente previsto.
Sotto il profilo tecnico, TE ha contestato le pretese equivalenze tra l’ippodromo di LB e quello di Milano, evidenziando come le schede tecniche allegate al decreto direttoriale 16 dicembre 2024 mostrino differenze significative nelle dotazioni: sale fantini e sala peso, aree medici e giudici, tecnologie di ripresa in full HD, estensione delle piste illuminate, servizi pubblici e aree dedicate ai proprietari. Ha ricordato che la disciplina prevalente dell’impianto milanese è il galoppo, il che comporta una ponderazione secondo le regole dell’AHP, senza che ciò comporti duplicazioni o scorpori irragionevoli. TE ha sottolineato che la ricorrente non ha dimostrato come l’applicazione dei criteri qualitativi l’avrebbe avvantaggiata rispetto ai numerosi ippodromi che la precedono nella graduatoria, né ha indicato quali punteggi contestare nel dettaglio.
Quanto alle impugnazioni del calendario 2025, la società ha ribadito la natura ampiamente discrezionale dell’atto, rispetto alla quale l’intervento giurisdizionale sarebbe limitato a ipotesi di manifesta irragionevolezza.
Nel giudizio sulla procedura di qualità 2025, TE ha contestato l’utilizzo della tecnica del rifermento per relationem , osservando che la ricorrente non ha riprodotto i motivi del ricorso RG 2647/2025 e, pertanto, le censure sarebbero inammissibili per difetto di autosufficienza. Ha soggiunto che l’introduzione dei criteri qualitativi risponde a una logica di miglioramento dello standard e che la ricorrente non ha indicato in che modo il metodo Bacharach o la presunta mancata valutazione dell’agibilità avrebbero influito sul punteggio attribuito al proprio ippodromo o avvantaggiato altri impianti.
Con propri atti di costituzione sono intervenuti in giudizio ad adiuvandum la Federazione Ippodromi D’Italia Federippodromi ed ad opponendum la società Ippodromi Partenopei Srl; nonché la controinteressata S.I.P.E.T. S.r.l. – Società Ippica Territorio e Ambiente, ciascuna svolgendo, rispettivamente, argomenti a favore e contro l’accoglimento del gravame.
Nei giudizi sui ricorsi in epigrafe è stata disposta come di seguito l’integrazione del contraddittorio, alla quale la ricorrente ha puntualmente provveduto:
Nel giudizio rg.2647/2025, con ordinanza presidenziale nr. 1772 dell’8 aprile 2025 è stata disposta l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami.
Nel giudizio rg.7021/2025, con ordinanza nr. 3933 del 17 luglio 2025, è stata disposta integrazione del contraddittorio nei confronti delle imprese elencate come meglio ivi indicato ed è stata altresì disposta istruttoria nei confronti del Ministero, in ordine alla documentazione “inerente i procedimenti di calcolo, con riferimento alle “schede tecniche attributive dei punteggi relativi al calcolo dei costi standard, alla determinazione degli ulteriori importi corrisposti in ragione delle somme residue e dei contributi in conto capitale”, con gli opportuni chiarimenti inerenti il metodo di calcolo della misura aggiuntiva delle sovvenzioni e la misura dei contributi in conto capitale di cui al Decreto Criteri Sovvenzioni …e precisando sin d’ora che eventuali lacune documentali potranno essere valutate come argomento di prova”.
Le parti hanno scambiato memorie e repliche.
Nella pubblica udienza del 18 marzo 2026, le cause sono state trattenute in decisione.
TO
1) Preliminarmente, si rileva che i giudizi sui ricorsi, con i loro motivi aggiunti, vanno riuniti, in quanto le doglianze dedotte ed i contenuti degli atti impugnati presentano profili di evidente connessione oggettiva e soggettiva.
Ancora in rito, rileva il Collegio che, nei giudizi così riuniti, è stata disposta l’integrazione del contraddittorio solamente nel giudizio rg.2647/2025 e nel giudizio rg.7021/2025; per gli altri, le ragioni che si andranno ad esporre rendono non necessario tale adempimento, ai sensi dell’art. 49, comma 2, del c.p.a.
2) Riuniti i giudizi, premette il Collegio una sintetica ricostruzione del quadro normativo della fattispecie come risultante dalla successione degli atti impugnati, avvalendosi delle convergenti conclusioni delle parti come compendiate nelle memorie conclusive.
2.1) Premessa normativa
Ai sensi del d.lgs. 449/99 il Ministero svolge tutte le attività già svolte a cura dell’Unire, e poi dell’Assi, e per tali attività si avvale delle società di corse, soggetti privati nella disponibilità dell’ippodromo, con idonei requisiti societari, di capacità e strutture tecniche e organizzative oltre che di tutti i requisiti tecnici previsti dalle disposizioni vigenti in materia per l’organizzazione di corse ippiche.
Tale riconoscimento determina l’ammissione alla programmazione delle corse e all’organizzazione delle corse ippiche.
Negli anni l’Amministrazione - prima l’Unire, poi l’Assi e ora il Ministero - ha ripartito le risorse disponibili tra le società di corse attraverso la definizione di criteri e meccanismi di riparto e la successiva stipula di un accordo con ciascuna società di corse. Tale convenzione è stata stipulata con tutte le società di corse, secondo uno schema omogeneo, nella prima metà del 2006, col seguente oggetto: “contratto per la gestione degli impianti, per i servizi relativi all’organizzazione delle corse e per l’attività di ripresa delle immagini televisive inerenti alle medesime corse” e per il tramite dello strumento convenzionale continuano ad essere tuttora regolati in modo dettagliato i rapporti tra le parti con riferimento tanto agli obblighi, che le società sono tenute a rispettare, tanto alle sovvenzioni che esse ricevono. Quanto a queste ultime, è necessario precisare che la convenzione tipo rientra nell’ambito dei negozi di diritto pubblico e quindi è soggetta entro determinati limiti (che nel presente giudizio non v’è luogo ad approfondire non essendo direttamente rilevanti per la risoluzione della controversia) ad essere integrata da norme poste nell’esercizio dei poteri di natura autoritativa che l’Amministrazione comunque conserva ed è a quest’ambito che vanno ricondotti gli atti volti a regolare sia il calendario delle corse ippiche, che la determinazione dei criteri di commisurazione delle sovvenzioni e la loro erogazione in concreto alle società di corse o ai titolari degli ippodromi.
2.2) Delle sovvenzioni e dei relativi criteri – evoluzione.
Le sovvenzioni sono corrisposte sotto tre voci distinte: a) corrispettivo corse, per l’organizzazione e la gestione delle corse; b) corrispettivo riprese televisive, per la ripresa delle immagini delle corse; c) corrispettivo impianti, per la gestione degli impianti, le attività di corse e gli allenamenti.
Nel 2019 con d.m. 29 gennaio 2019, n. 985 e con decreto del Capo Dipartimento 12 marzo 2019 n. 914, tale riparto era così articolato: a) “Attività di organizzazione delle corse” (80% delle risorse disponibili) b) “Cavalli partenti” (15% delle risorse disponibili) c) “Corse di qualità” (5% delle risorse disponibili).
L’attribuzione della quota maggioritaria (80%), minoritaria (15%) e residuale (5%) avveniva in funzione dei dati del biennio precedente (2017-2018) relativi al numero medio delle giornate di corse, al montepremi medio delle corse, al numero medio dei cavalli partenti e al numero delle corse di Gruppo disputate da ciascun ippodromo. Le risorse disponibili erano destinate per il 60% alle corse al trotto e per il rimanente 40% alle corse di galoppo.
Poi, nel 2020 con d.m. 6 maggio 2020, n. 4701 e con Decreto Direttoriale n. 9166497 del 23 settembre 2020, il Ministero ridefiniva i principi per la determinazione delle sovvenzioni alle società ippiche tramite l’adozione di un nuovo modello di computo -il c.d. metodo “Bellanova” – vigente fino al 2024 e fondato sui seguenti criteri: a) gestione degli impianti secondo elementi meglio articolati (superficie delle piste da corsa con maggiore valorizzazione di quelle dotate di impianto di illuminazione; piste ed aree di allenamento/addestramento; ammontare delle scommesse sui totalizzatori raccolte sul campo e così via); b) miglioramento degli impianti (investimenti previsti e in essere volti all’ammodernamento e all’adeguamento delle strutture dell’ippodromo); c) organizzazione delle corse secondo elementi come giornate di corse effettuate, numero dei cavalli partenti, numero dei gran premi e delle corse di selezione disputati, ammontare delle scommesse sui totalizzatori raccolte sulla rete; d) remunerazione delle riprese televisive delle immagini delle corse secondo la qualità tecnica delle stesse.
Le risorse finanziarie venivano attribuite alle Società di corse per la prestazione dei servizi di allenamento, per la gestione e il miglioramento degli impianti e per la prestazione del servizio di riprese televisive delle immagini delle corse secondo la seguente ripartizione: a) “impianti e miglioramento impianti”: importo commisurato al 75% delle risorse complessive, con una percentuale di tolleranza pari al +/-2%, Iva compresa; b) “organizzazione corse”: importo commisurato al 13% delle risorse complessive, con una percentuale di tolleranza pari al +/-2%, Iva compresa; c) “riprese televisive”: importo commisurato al 12% delle risorse complessive, con una percentuale di tolleranza pari al +/-2%, Iva compresa. La ripartizione delle risorse disponibili è del 60% delle risorse complessive, con una percentuale di tolleranza pari al +/-5%, per il settore delle corse al trotto, e del 40% delle risorse complessive, con una percentuale di tolleranza pari al +/-5%, per il settore delle corse al galoppo (piano e ostacoli).
2.3) Delle sovvenzioni e dei relativi criteri – quadro attuale. Del metodo AHP.
In seguito, con decreto del Sottosegretario del 6 dicembre 2024, prot. n. 644641 sono stati introdotti nuovi criteri e modalità per la classificazione degli ippodromi.
Il sistema utilizzato per la classificazione degli ippodromi dal 2025 è quello dell’Analytic Hierarchy Process (AHP), quale metodo di supporto alla decisione multicriterio (sviluppato negli Stati Uniti dal Prof. Thomas L. Saaty, dell’Università di Pittsburgh, alla fine degli anni 70).
Tale sistema rappresenta “una tecnica multicriterio utilizzata per poter affrontare problemi caratterizzati da un significativo numero di variabili soggette a vincoli e spesso non misurabili attraverso la metrica tradizionale. L’AHP consente di valutare contemporaneamente più grandezze qualitative restituendo, in maniera molto semplice mediante calcoli matriciali, una quantificazione delle stesse”. L’AHP si basa sul presupposto che un qualsiasi sistema sia analizzabile come una sequenza di eventi che si sviluppa secondo una particolare struttura gerarchica per poi stabilire una relazione numerica tra gli elementi di ogni livello della gerarchia. Scompone il problema in obiettivi, criteri, sotto- criteri e alternative, consentendo un'analisi comparativa e un processo di valutazione più strutturato. La sua utilità risiede nella capacità di organizzare e semplificare decisioni complesse o distribuire risorse o fare una comparazione tra diverse grandezze, come il caso degli ippodromi.
L’utilizzo di questa metodologia è ampiamente descritto nell’allegato al Decreto del Sottosegretario prot. 644641 del 06/12/24, cui si rinvia.
Sulla base del citato decreto è stato successivamente emanato il Decreto Direttoriale con cui è stata definita la classificazione degli ippodromi, prot. 662731 del 16 dicembre 2024.
Nel 2025, con decreto del Sottosegretario di Stato n. 136224 del 25 marzo 2025 è stato definito il procedimento da osservare nonché i criteri da seguire per l’assegnazione alle società di corse delle sovvenzioni a esse spettanti, ai fini della gestione e del miglioramento degli impianti, dell’organizzazione delle corse e della remunerazione delle riprese delle immagini delle corse, ai sensi dell’art. 12, comma 2, lett. d), D.P.R. 8 aprile 1998, n. 169, e definendo altresì il regime dei contributi in conto capitale a beneficio delle società di corse per i miglioramenti degli impianti e procedendo all’abrogazione del DM 4701/20.
A tale Decreto del Sottosegretario è seguito il decreto del Direttore Generale del 7 maggio 2005 prot. n. 200598 di applicazione delle relative sovvenzioni ed il Decreto n. 200045 del 07/05/25 per l’erogazione dei contributi in conto capitale.
Le attuali convenzioni si basano sui seguenti aspetti:
• carattere propedeutico del cd. “riconoscimento” rispetto alla convenzione la quale, segnatamente, trova il suo presupposto nell’atto autorizzatorio con il quale la società è riconosciuta “idonea ad ospitare riunioni di corse secondo la programmazione decisa dal Ministero”;
• inquadramento della convenzione nell’ambito degli “accordi sostituivi di provvedimenti amministrativi” di cui all’art. 11 della legge n. 241/1990;
• individuazione dell’oggetto dell’accordo sostitutivo nella definizione dei soli aspetti organizzativi e finanziari del rapporto, con esclusione dall’ambito convenzionale di ogni profilo attinente al “riconoscimento” e alla “programmazione”, atti espressione di un potere il cui esercizio resta riservato all’Amministrazione;
• qualificazione delle erogazioni in favore delle società di corse quali “sovvenzioni” con conseguente applicazione della disciplina stabilita per tale tipologia di atti.
A seguire, il calendario nazionale delle corse ippiche è definito sulla base delle determinazioni del Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentare e forestali n. 12939 del 2019, che ha dettato i principi per la formulazione del calendario nazionale delle corse a partire dell’anno 2020, stabilendo, all’articolo 1.2 che i principi per la formulazione del calendario nazionale delle corse sono diretti a garantire l’equilibrio tra risorse finanziarie, funzionalità delle corse e promozione dello spettacolo ippico, in un’ottica di rilancio del settore e a garantire il miglioramento tecnico organizzativo delle corse.
Tale provvedimento ha decretato inoltre, all’articolo 2.2 che, a partire dall’anno 2020, il calendario nazionale delle corse deve essere adottato sulla base dei criteri definiti con decreto del Capo del Dipartimento, allo scopo di: “garantire un adeguato numero di giornate di corse per l’attività di selezione e di preparazione alle corse di selezione; armonizzare le diverse esigenze che riguardano la selezione agonistica, l’attività degli ippodromi e degli operatori; consentire una distribuzione territoriale degli ippodromi in attività nella singola giornata funzionale alla programmazione; definire il calendario e le dotazioni dei gran premi di trotto al fine di costruire un percorso tecnico volto alla selezione dei migliori cavalli (prevedendo che l’assegnazione di alcuni gran premi di trotto venga effettuata a seguito di presentazione da parte delle società di corse interessate di un progetto inerente alle modalità di organizzazione dell’evento); definire il calendario e le dotazioni delle corse di gruppo e listed di galoppo secondo la classificazione fatta a livello internazionale”.
I principi individuati per la distribuzione delle giornate di corse nei diversi ippodromi, sono i seguenti:
1) qualità – rating delle corse, principio orientato alle finalità di selezione e di spettacolarità delle corse ippiche, che consente di parametrare le giornate assegnate ai vari ippodromi in base alla qualità media dei cavalli che vi sono scesi in pista nelle diverse tipologie di corsa nell’annualità precedente; 2) quantità – media di cavalli partiti, principio orientato sulla strumentalità delle corse ippiche ai fini della raccolta delle scommesse, che consente di parametrare le giornate assegnate ai vari ippodromi in base alla quantità dei cavalli che vi sono scesi in pista nelle diverse tipologie di corsa nell’annualità precedente; 3) promozione – classificazione degli ippodromi, principio orientato a valorizzare i migliori standard di servizi offerti al pubblico, agli operatori ed ai cavalli dagli ippodromi classificati come strategici e nazionali; 4) fattori correttivi derivanti da peculiarità locali, principio orientato alla salvaguardia dell’eco-sistema complesso che compone la filiera e delle caratteristiche territoriali, ad esempio in considerazione della quantità di cavalli in allenamento nella macroarea geografica in cui sono inseriti gli ippodromi.
Il calendario delle corse ippiche persegue una distribuzione territoriale il più possibile omogenea, prevedendo idealmente ogni giorno una giornata di corse per macroarea geografica tra nord, centro e sud. La programmazione delle giornate di corse intende evitare le sovrapposizioni tra ippodromi limitrofi della medesima specialità, tra bacini di utenza e tra i principali eventi ippici e sportivi nazionali ed internazionali. Le novità sono: 1) la valutazione in sede di palinsesto e il monitoraggio in sede di giornata di corse dei fattori climatici e metereologici (caldo intenso e freddo estremo) che possano causare rischi sulla salute e sul benessere sia animale che umano; ogni misura di tutela sia preventiva che contestuale, dei fattori di rischio può giustificare, in caso estremo, l’annullamento della giornata di corse; 2) benchmarking internazionale: per la specialità del trotto, sono stati presi in esame i dati pubblicati nell’Annual report 2024 edito dall’UET, Unione Europea del Trotto, riferiti ai primi dieci paesi della graduatoria internazionale; per la specialità del galoppo, sono stati presi in esame i dati pubblicati nell’International Cataloguing Standards Book edito dall’IFHA International Federation of Horseracing Authorities, riferiti ai primi dieci paesi della graduatoria internazionale. I fattori presi in considerazione per attribuire le giornate di corse sono meglio elencati nella relazione al Decreto impugnato ( Risorse finanziarie disponibili – ovvero lo stanziamento a premi presumibilmente disponibile in base a quanto indicato dal bilancio triennale di previsione di cui alla Legge di Bilancio; - Esigenze generali del sistema ippico nazionale – con riferimento al ruolo che singoli ippodromi e/o aree macro-geografiche sono chiamati a svolgere nell’ottica della selezione delle razze equine e dello sviluppo del comparto ippico nazionale; - Classificazione degli ippodromi in attività – valorizzando la funzione qualitativa, tecnica e promozionale svolta dagli ippodromi classificati come strategici, nazionali e dall’ippodromo di RO Capitale; - Vocazione eminentemente stagionale di alcuni impianti – tenendo conto dei periodi di attività limitati di taluni impianti e della loro vocazione di servizio all’acquisizione di pubblico neofita e di organizzazione di corse a carattere locale in alcuni periodi dell’anno; - Caratteristiche fisico-meccaniche delle piste – considerando i limiti strutturali di giornate di corse annue e i periodi di rifacimento del manto che alcune piste in erba debbono rispettare per mantenere uno standard appropriato di efficienza e sicurezza, in quegli impianti che non dispongono di tracciati completi da utilizzare in alternativa, nonché gli intervalli necessari per programmare la manutenzione straordinaria annuale delle piste in sabbia; - Specificità degli ippodromi che ospitano grandi premi in ostacoli – valutando opportunamente le peculiarità proprie del settore dell’ostacolismo, che comporta particolari impegni manutentivi dei tracciati, un numero di cavalli partenti limitato e la controindicazione a correre con sistemi di illuminazione per questioni di sicurezza; - Specificità relative agli ippodromi ubicati nelle isole – tenendo conto del bacino prevalentemente chiuso dei cavalli attivi sul territorio, delle difficoltà di collegamento e della necessità di preservare il dinamismo della filiera ippica locale ).
3) Sui criteri di erogazione di contributi e sovvenzioni.
La impugnazione dei provvedimenti sin qui variamente elencati è causalmente riconducibile a due principali ambiti di efficacia che la ricorrente ritiene lesivi, ossia la programmazione delle giornate di corsa e l’importo delle sovvenzioni, riferibili ad interessi sia di natura organizzativa e di prestigio dell’ippodromo (specie la prima), che di natura più essenzialmente economica (la seconda).
L’insieme di tali diverse ragioni di censura va ricondotto al quadro dei principi di giurisprudenza che la Sezione ha elaborato e sta osservando e che è possibile sintetizzare come di seguito.
In tema di sovvenzioni pubbliche per la gestione di servizi pubblici, si è affermato che “ la sovvenzione - quale beneficio economico riconosciuto dalla Pubblica Amministrazione in favore di specifici soggetti (pubblici o privati) - è finalizzata quindi ad incentivare o a sostenere una determinata attività per scopi di interesse generale - altrimenti soggetta alle ordinarie regole di mercato - coprendo una parte (più o meno rilevante) dei relativi costi, fermo restando la permanenza, in capo al beneficiario, di una residua quota di alea circa la sostenibilità finanziaria dell’attività stessa. Ed è proprio tale ultimo aspetto, ricollegato alla non selettività dell’intervento, che rende la sovvenzione compatibile con le regole europee della concorrenza, non potendo la Pubblica Amministrazione sostenere direttamente attività economiche imprenditoriali in favore di specifici beneficiari, scaricando sulla collettività tutti i costi di gestione, ciò determinando altrimenti la violazione delle regole previste in tema di aiuti di Stato di cui all’art. 107 T.F.U.E.. La decisione, quindi, di erogare benefici economici in relazione alla gestione di un servizio pubblico - quale quello della gestione degli ippodromi - è sottoposta ad una valutazione di opportunità rimessa all’organo politico e viene, successivamente, tradotta in regola giuridica applicata, poi, nel caso concreto, secondo i criteri predeterminati in forza di quanto indicato nell’atto concessorio. Non esiste, pertanto, un diritto soggettivo (perfetto) del beneficiario al mantenimento sine die della sovvenzione, in relazione all’an, al quantum, al quid e al quando, potendo l’Amministrazione, con proprio provvedimento, modificare i predetti criteri ovvero eliminare in toto l’erogazione stessa del beneficio stesso, al mutamento della situazione di fatto ovvero sulla base di una diversa valutazione dell’interesse originario (arg. ex art. 21 quinquies della Legge n. 241/1990 e ss.mm.), sempre che, ovviamente, tale valutazione sia coerente con il principio di ragionevolezza e non discriminazione (art. 3 della Costituzione). ” (vedi: T.A.R. Lazio, Sez. IV quater, sentenza del 13 febbraio 2026, n. 2892).
E’ pacifico in giurisprudenza che la erogazione di sovvenzioni pubbliche ad attività private di rilievo o di interesse generale, è subordinata alla previa fissazione di idonei criteri selettivi dei beneficiari che assicurino sia la individuazione dei contraenti più meritevoli, sia la realizzazione in concreto di quegli interessi che le attività private da sostenere, per il tramite dei relativi importi oggetto di provvidenza pubblica, sono chiamate a soddisfare.
In tema di disciplina della erogazione di provvidenze pubbliche a favore di privati, a qualsiasi titolo, i criteri predeterminati per la selezione del beneficiario e per il controllo o verifica della regolare esecuzione delle attività da finanziare costituiscono strumenti autoritativi nella disponibilità della PA rivolti a garantire l’ottimale impiego delle risorse e l’attuazione dell’interesse generale, che è connesso e dipendente dalle attività private da sostenere e regolare. La natura del potere esercitato nella fattispecie è chiaramente ripartita: la decisione di cosa finanziare e per quali finalità collettive si sostanzia nell’esercizio di un potere a natura latamente discrezionale o politica; la predeterminazione dei relativi criteri da osservare nella selezione dei beneficiari, nella predisposizione dei moduli convenzionali di diritto pubblico (a comunione di scopo, TAR Lazio, IV Q, nn. 1043/2025 e 10829/2025) nella organizzazione dei sistemi di controllo e verifica dei risultati, è esercizio di attività discrezionale che si sostanzia nell’adozione di atti a natura regolamentare o generale (a seconda del loro ambito oggettivo), ma necessariamente presupponendo in questa fase come ancora non noti i beneficiari; la concreta applicazione di tali criteri diviene attività puntuale, a natura vincolata o tecnico-discrezionale.
Come si vedrà, tale distinzione conduce a dover respingere alcune delle tesi difensive dell’Avvocatura, con particolare riferimento alla classificazione degli ippodromi in impianti a valenza strategica, nazionale e regionale negli atti del 2024 (per il 2025), sui quali si tornerà a seguire (vedasi punto D3 e ss; punto E4 ed E5 e ss.).
In questo senso va precisato, ancora in linea generale, che quando l’erogazione di provvidenze economiche è finalizzata a misure volte allo sviluppo o al rafforzamento del mercato — in termini di produzione, occupazione o qualità, come anche allo scopo di consentire la remunerazione e l’equilibrio economico di investimenti privati che il fine pubblico intende orientare o conformare — è necessario che i criteri predeterminati rendano traSPrente il nesso tra selezione del beneficiario e capacità di realizzare gli obiettivi del programma, secondo una logica di merito e di effettiva concorrenza.
Inoltre, il principio di traSPrenza di cui all’art. 12 della legge n. 241/1990 implica che quando l’Amministrazione gestisce procedure di evidenza pubblica per attribuire finanziamenti a iniziative d’interesse generale, deve garantire che la selezione dei beneficiari sia verificabile e non lasci margini ad arbitrii o a preferenze verso operatori economici non rigorosamente dipendenti da presupposti oggettivi; in difetto, i beneficiari potrebbero essere percepibili come contigui o graditi agli organi decisionali (secondo le logiche tipiche del fenomeno noto come “capitalismo di relazione”) e l’azione amministrativa ne risulterebbe compromessa in termini di credibilità, di efficienza e di efficacia dei risultati.
La tesi – invero diffusa ed oggetto anche di orientamenti di giurisprudenza - secondo la quale i giudizi inerenti alla qualificazione degli ippodromi, nel loro complesso, sarebbero (tutti) sindacabili solo nei limiti di un “sindacato debole”, ossia estrinseco e formale, presta dunque il fianco all’obiezione che, laddove si assumesse tale principio acriticamente e con logica astratta, si genererebbe un’area di imperscrutabilità del potere che osterebbe all’effettività di tutela e di giudizio.
Come accennato prima, è (solo) la scelta a monte di quali criteri prescegliere ad essere soggetta a limiti di sindacato; mentre, una volta fissate le regole della selezione, la valutazione concreta dei presupposti della classificazione di soggetti o strutture e della erogazione dei benefici sussidiari diviene rigorosamente predeterminata e dunque non viene più in esame il “merito amministrativo”, bensì l’accertamento tecnico dell’effettiva sussistenza dei requisiti pre-stabiliti ai quali l’Amministrazione si è autovincolata.
Se – e nei limiti in cui - questi ultimi si fondano (come nel caso in esame al giudizio) su presupposti scientifici o tecnico‑professionali (si pensi a come è stato declinato il benchmarking internazionale negli atti impugnati, come riassunto nell’elencazione che precede), vengono in rilievo elementi di fatto che, come tali, non v’è ragione di escludere dalla sfera di conoscibilità del giudice amministrativo.
La natura tecnica dei presupposti dell’auto-vincolo implica una serie di conseguenze processuali.
Da un lato, il principio di effettività della tutela giurisdizionale conduce a rifiutare l’affermazione secondo la quale la pronuncia del giudice amministrativo dovrebbe arrestarsi ad un mero riscontro formale della sufficienza testuale della motivazione espressa negli atti applicativi del procedimento di erogazione di provvidenze economiche a carico del bilancio pubblico, dovendosi invece dare rilievo al rapporto sostanziale ed all’effettivo assetto d’interessi, dal momento che quest’ultimo è il frutto di un potere discrezionale ormai già consumato a monte; ciò implica che il suo esito da un lato costituisce l’oggetto diretto del procedimento e, dall’altro, il relativo sindacato non deborda nella “riserva di amministrazione”.
Ne deriva che, nella fase applicativa dei procedimenti di erogazione di provvidenze amministrative, caratterizzata da esercizio di potere tecnico e vincolato, in presenza di eventuali carenze degli atti impugnati, il divieto di integrazione postuma della motivazione va rettamente inteso. Deve cioè consentirsi alle parti di poter allegare e dimostrare (la parte pubblica resistente), come, specularmente, negare e contestare (la parte privata ricorrente), che l’assetto di interessi definito dal provvedimento impugnato abbia effettivamente e sostanzialmente tenuto in considerazione (o meno) la sussistenza dei presupposti e delle condizioni che erano state predeterminate dalla lex specialis del procedimento ampliativo o, in altri termini, che la lacuna del provvedimento impugnato attenga solo ad una dimensione formale-testuale della motivazione esplicita dell’atto.
A diversamente ritenere ed assumendo il richiamato principio del divieto di motivazione postuma in una logica astratta o acritica, si perverrebbe alla conseguenza che vizi meramente (o potenzialmente solo) testuali nelle graduatorie di finanziamento, ne comporterebbero l’annullamento da parte del giudice, senza alcuna cognizione effettiva da parte di quest’ultimo della loro reale incidenza nell’assetto sostanziale d’interessi, con evidente e grave svilimento della tutela giurisdizionale e senza che tale limite sia in alcun modo imposto né da esigenze di difesa o di contraddittorio, né dal rispetto della “riserva di amministrazione”.
Quando invece il vizio di motivazione è sostanziale, ossia investe in radice il rapporto tra atto applicativo ed atti generali o regolamentari a monte perché realmente è stata omessa la ponderazione di tutti gli elementi della fattispecie (e non soltanto l’esternazione di tale valutazione nella forma dell’atto), come accade nel caso in cui l’ufficio si sia avvalso di formule astratte o stereotipate (simulacro di motivazione), il conseguente accertamento della illegittimità del provvedimento non può che comportare ordinariamente l’accoglimento del ricorso ai fini della remissione dell’affare ad una nuova motivata decisione dell’Autorità.
Tali rilievi conducono, come meglio oltre si vedrà, a riconoscere la fondatezza delle censure della parte ricorrente in ordine all’effettiva applicazione dei criteri di classificazione (vedasi punti C.1, E1, E2 e ss.) con le conseguenze che si indicheranno in punto di esito del giudizio.
4. Ancora sul metodo AHP e sul relativo regime della prova.
Dall’esposizione delle diverse tesi delle parti emerge come l’Amministrazione abbia invocato, a fondamento delle scelte collettive che hanno regolato la fattispecie, l’applicazione del metodo AHP.
Su tale metodologia, il Collegio richiama la sentenza nr. 2116 del 3 febbraio 2026, con la quale è stato esaminato – ai fini dell’accesso agli atti – il sistema di valutazione AHP chiarendo che “ l’elezione di tale metodo in luogo di altri (ad esempio il metodo “interattivo a preferenze binarie” o quello della matrice di giudizio) è certamente frutto di una ampia discrezionalità di valutazione delle peculiarità delle procedure di evidenza pubblica che si vogliono porre in essere; così come la costruzione del modello applicativo concreto, ossia la identificazione dei diversi parametri/oggetti/parametri ai quali dovrà essere applicato il confronto a coppie.
Però, una volta creato il modello (ovvero una volta individuati i sistemi multilivello di valutazione), non v’è dubbio che proprio la natura del metodo prescelto, ossia lo scopo di traSPrenza e neutralità del processo decisionale/valutativo che si vuole perseguire, presuppone necessariamente che gli operatori interessati abbiano titolo a conoscere nei dettagli l’intero sistema applicativo, sia in relazione ai criteri prescelti (valutazione “ a monte”), sia in ordine all’effettiva loro applicazione al caso concreto (“a valle”), cosi da poter “replicare” il processo decisionale e verificarne eventuali limiti o presupposti” .
Nel presente giudizio, la ricorrente aveva proposto istanze istruttorie rivolte ad acquisire documentazione completa relativa al processo di valutazione: rileva il Collegio che sarebbe stato onere dell’Amministrazione produrre la intera documentazione disponibile (con particolare riguardo alle schede di valutazione dei singoli commissari), con la conseguenza che sue eventuali lacune non possono che essere considerate alla stregua di altrettanti elementi di giudizio quali conferme della mancanza (della dimostrazione) dei criteri di riferimento, con relativo difetto di motivazione.
Tenendo conto di quanto sin qui esposto, il Collegio può adesso esaminare i motivi sostanziali di censura.
5. Sui singoli ricorsi.
A) Con il primo ricorso (nr. rg. 1425/2025) vengono impugnati gli atti di approvazione del Calendario nazionale delle corse anno 2025, unitamente al calendario nazionale dei Grandi premi trotto delle corse di Gruppo, Listed ed Handicap principali del galoppo in piano ed in ostacoli, delle corse principali per cavalli angloarabi e purosangue arabi, nella parte in cui assegna alla ricorrente meno giornate rispetto al 2024.
A1) L’impugnazione è procedibile nella misura in cui il calendario incide sulla regolazione delle sovvenzioni (atti impugnati con i ricorsi a seguire), essendosi concluso il 2025 e dunque non residuando interesse alla coltivazione del gravame ai fini propriamente annullatori.
Dei due atti di programmazione del calendario impugnati, l’interesse è poi circoscritto alla sola impugnazione del secondo in quanto essendo quest’ultimo intervenuto prima dell’inizio dell’anno 2025 e della determinazione dei criteri di classificazione degli ippodromi e di erogazione delle sovvenzioni, la circostanza che per soli due mesi sia stato operativo il calendario di cui al Decreto del 31.10.2024 non è sufficiente a radicare alcun interesse in capo alla ricorrente circa l’esame dei profili di illegittimità dedotti in ordine ad esso.
Così perimetrato l’oggetto del ricorso nei limiti della sua rilevanza, si osserva che il Calendario del 2025 ha ripartito come segue le giornate di corsa tra gli ippodromi dell’Area Nord- Ovest:
- n. 24 giornate di corse all’DR dei FI di Villanova di LB (quattro in meno rispetto al 2024);
- n. 48 giornate di corse all’DR di Vinovo - Torino;
- n. 44 giornate di corse all’DR di Milano.
Inoltre, il Calendario ha previsto una sola giornata di Gran Premio per l’DR dei FI, mentre gli Ippodromi di Milano e Torino hanno visto confermarsi il numero di giornate di Gran Premi, rispettivamente 8 e 5, già riconosciute con il Decreto Calendario.
A.1.1) Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente si duole (a) che il Calendario (al 31.10.2024) sarebbe illegittimo in quanto adottato prima della definizione della graduatoria degli ippodromi; (b) che non sarebbe dimostrata la coerenza della calendarizzazione con le finalità di promozione e sostegno dell’ippica di cui alle fonti normative meglio elencate in atti (DPR 169/1998; D.lgs. 449/1999).
Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta che il taglio delle giornate di corsa rispetto all’anno precedente sarebbe immotivato sotto più profili; nonostante lo stesso AS si fosse autovincolato a disporre una variazione delle giornate per singolo ippodromo nella misura massima del 15%, purché ricorressero specifiche esigenze tecniche di programmazione, sono state decurtate 4 giornate (per un totale di 24 giornate) con una percentuale che invero è del 15% ma solo se riferita all'anno precedente, poichè rispetto al calendario storico dell’DR dei FI, che includeva 30 giornate (cioè 28 del 2024 oltre alle 2 giornate illegittimamente decurtate come da sentenza del TAR Lazio, II Ter n. 25 del 2.1.2020) la percentuale del 15 % verrebbe superata; il decreto calendario sarebbe quindi illegittimo per violazione dell’autovincolo, da rinvenirsi nel Decreto Criteri Calendario (Decreto del Capo Dipartimento prot. n. 345876 del 30.7.2024 ), il quale all’art.1 co.2 aveva previsto un numero complessivo di corse per l’anno 2025 pari a 1.200, di cui 800 riservate alla disciplina del Trotto, salva la possibilità di variare il numero complessivo delle giornate di corsa entro un limite massimo del 2% in aumento o in variazione; ed al comma 4, ove si prevedeva che le giornate da attribuire fossero da definire tenendo conto, in particolare, della “valutazione dell’ippodromo, operata sulla base delle caratteristiche tecniche degli impianti destinati allo svolgimento dell’attività ippica, delle loro caratteristiche di attrattività e ospitalità, delle attitudini delle società di corse ad organizzare corse attrattive per operatori pubblico e scommettitori, riferite all’anno 2024”, ed al comma 5, secondo cui “le giornate di corse da attribuire alle società di corse, di cui al precedente comma, possono essere variate per specifiche esigenze tecniche di programmazione, con un limite massimo di variazione in aumento o in diminuzione del 15% rispetto a quanto previsto nel 2024 nello stesso ippodromo”.
A. 1.2) In adesione alle eccezioni difensive del Ministero e di TE, nessuna di tali doglianze può trovare accoglimento.
Per come si esporrà meglio oltre, nel sistema attuale di classificazione e di finanziamento degli ippodromi, le relative società di gestione non hanno titolo a pretendere il mantenimento anno per anno delle stesse giornate di corsa, dipendendo la relativa programmazione dall’apprezzamento dei profili di interesse connessi alla promozione ed alla tutela dell’ippica, da rinnovarsi periodicamente sia pure secondo criteri predeterminati di merito.
Questi ultimi, invero, sono - per quanto qui interessa - individuati dal Decreto del Capo Dipartimento della sovranità alimentare e dell’ippica prot. n. 345876 del 30.7.2024 (decreto criteri calendario) che la stessa parte ricorrente assume quale “autovincolo” che l’assegnazione delle giornate di corsa avrebbe violato.
Tuttavia, come eccepito da TE, non è offerta in giudizio alcuna dimostrazione che, osservando i predetti criteri (che sono dipendenti dalla “valutazione dell’ippodromo, operata sulla base delle caratteristiche tecniche degli impianti, dalle loro caratteristiche di attrattività ed ospitalità..” e così via, come prima riportato) sarebbero spettati ad LB numeri diversi di giornate rispetto a quelle assegnate; non è dimostrato che l’assegnazione concretamente ricevuta abbia compromesso o reso più disagevole per la ricorrente il mantenimento dei presupposti di attrattività e competitività e quelli di equilibrio economico nella gestione che la titolarità dell’impianto implica; non è dimostrato neppure che l’assegnazione delle maggiori giornate di corsa, nel confronto con l’ippodromo di Milano, avrebbe comportato, in generale, per l’ippica dell’area del Nord - Ovest un accrescimento di qualità, di efficacia e di efficienza nella gestione delle relative discipline.
Vero è che la ricorrente produce la propria perizia del 20.11.2024 a firma del tecnico Geom. Gianluca Parola, asseverata dal Tribunale di Savona il 22.11.2024 DOC 6 P. 12) che era stata proposta al Ministero per la valutazione delle strutture, impianti, e dotazioni ai fini della classificazione, ma tale perizia ed i suoi contenuti, nell’odierno giudizio, non sono stati in alcun modo correlati dalla stessa ricorrente ai criteri di riferimento, con conseguente genericità delle doglianze.
A.1.3) Quanto alla doglianza inerente la violazione del principio dell’autovincolo si deve osservare che gli atti di programmazione e di programmazione che l’Amministrazione pone in essere costituiscono un parametro di riferimento per gli atti applicativi nella misura in cui pongano esplicitamente norme di azione che sono rivolte allo svolgimento successivo dell’esercizio del potere; laddove negli atti applicativi si verifichino scostamenti rispetto alle previsioni programmatiche, dovrà aversi riguardo, caso per caso, alla relazione tra tali scostamenti e le statuizioni degli atti pregressi, per verificare se queste ultime tollerassero o meno nuove e rinnovate valutazioni esecutive degli interessi pubblici.
Nel caso di specie, poichè il “decreto criteri calendario” consentiva la già richiamata valutazione “dell’ippodromo, operata sulla base delle caratteristiche tecniche degli impianti destinati allo svolgimento dell’attività ippica, delle loro caratteristiche di attrattività e ospitalità, delle attitudini delle società di corse ad organizzare corse attrattive per operatori pubblico e scommettitori, riferite all’anno 2024”, e disponeva che “le giornate di corse da attribuire alle società di corse, di cui al precedente comma” potessero essere variate per specifiche esigenze tecniche di programmazione”, con un limite massimo di variazione in aumento o in diminuzione del 15% rispetto a quanto previsto nel 2024 nello stesso ippodromo”, deve concludersi che la norma di azione che la ricorrente ritiene violata non aveva introdotto una prescrizione vincolante in termini quantitativi, quanto piuttosto una direttiva (finalizzata all’adeguamento del calendario alle effettive caratteristiche dell’impianto) suscettibile di adeguamento in sede applicativa.
Essendo minimo lo scostamento rispetto al triennio precedente e nei limiti del 15% rispetto all'anno 2024 la doglianza è priva di rilevanza.
Deve precisarsi, quanto al mancato riconoscimento delle due giornate “da recuperare” come da sentenza di questo TAR Lazio, sez. II-ter, n.25 del 2.1.2020, che tale decisione così aveva statuito: “ Tuttavia, dagli atti non risulta l’esito della istanza del 6 luglio 2018 (doc.7 allegato all’ultimo ricorso per motivi aggiunti), con la quale la ricorrente esponeva, tra l’altro, che le giornate per il calcolo del parametro “densità” riferito al 2017 avrebbero dovuto essere 35 e non le 33 determinate con l’applicazione del decreto nr. 87102 del 1.12.2017. A tale nota non risulta fornita risposta, né è dato evincersi se il finanziamento dell’anno di riferimento ne ha tenuto conto o meno. Ne deriva che il gravame può essere accolto ai soli fini dell’obbligo di riesame dell’istanza sopra indicata del 6 luglio 2018, che il Ministero dovrà esaminare assicurando la partecipazione della odierna ricorrente e prendendo motivatamente posizione in ordine alle plurime motivazioni sottese alla richiesta stessa; in caso di esito favorevole del riesame, dovranno essere ricalcolate le sovvenzioni dovute, da erogarsi in una misura percentuale che tenga conto della mancata celebrazione dei relativi convegni sportivi e della conseguente mancata assunzione dei relativi costi da parte della ricorrente, da determinarsi nell’accordo tra le parti oppure, in caso di mancato accordo, nella misura del 20% dell’ammontare che risulterà dovuto; e tenendo comunque fermi gli stanziamenti disposti in bilancio per gli anni indicati, nonché le sovvenzioni assegnate agli altri ippodromi, che costituiscono provvedimenti che hanno esaurito i propri effetti ”.
Appare evidente che la sentenza, nel sancire l’obbligo di riesame della istanza ora per allora ed ai fini ivi meglio indicati, non ha costituito un vincolo in capo all’Amministrazione volto ad obbligare al “recupero” delle due giornate di corsa nel senso che la ricorrente oggi vorrebbe riconosciuto, ossia ai fini di condizionare il computo delle giornate nei calendari successivi, ma solo ai fini del riesame della istanza, che gli atti successivi hanno di fatto reso superfluo (in quanto è mutato il quadro regolatorio).
B) Con il secondo ricorso (rg 2647/2025), vengono impugnati gli atti con i quali sono stati disposti i criteri di classificazione degli ippodromi (Decreto del Sottosegretario di Stato dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, prot. 644641 del 6.12.2024, “Decreto Criteri Classificazione”) la classificazione stessa (Decreto del Direttore Generale del Dipartimento della sovranità alimentare e dell’ippica, Direzione Generale dell’ippica prot.n.662731 del 16.12.2024 (“Decreto Classificazione”) e relativo “Documento esplicativo di istruttoria” alla data del 16.12.2024, prot. 662496 del 16.12.2024; i motivi aggiunti poi sopravvenuti sono rivolti alla caducazione del Decreto del Direttore Generale del Dipartimento della Sovranità Alimentare e dell’Ippica – Direzione Generale per l’Ippica di approvazione dell’elenco delle Società di corse ammesse alla ripartizione per l’erogazione del contributo in conto capitale di cui al dm 136224 del 25.3.2025 che sarebbe illegittimo, per invalidità derivata, in quanto ha una somma di contributi in conto capitale pari ad € 5.690.960,05 rispetto ai 7.000.000,00 stanziati, disponendo che “Le risorse residue presenti sul capitolo di bilancio 7763 per l’anno 2025 saranno ricollocate con successivo provvedimento, compatibilmente con le previsioni del Regolamento (UE) 651/2014 e s.m.i.”.
Secondo la ricorrente (ricorso introduttivo), gli atti impugnati sarebbero illegittimi in quanto, mentre il Decreto del Sottosegretario prot. n. 644641 del 6.12.2024 nel definire i criteri e le modalità per la classificazione degli ippodromi in attività inseriti nel calendario nazionale delle corse prevedeva che essa dovesse avvenire, con aggiornamenti a frequenza annuale, sulla base dei criteri, sotto criteri e relativi pesi ponderati definiti negli Allegati Tecnici A e B allo stesso decreto (ed all’istituzione della commissione di valutazione della qualità degli impianti, delle strutture e dei servizi dedicati alle corse negli ippodromi, di cui all’Allegato Tecnico B, deputata alla valutazione da trasmettersi poi al direttore generale della Direzione generale per l’ippica al fine dell’adozione del decreto da emanarsi entro il 31 ottobre di ogni anno), la classificazione è disposta con il decreto n.662731 del 16.12.2024 (“Decreto Classificazione”) considerando solo i criteri di cui all’Allegato Tecnico A al 644641 del 6 dicembre 2024, non anche dell’allegato Tecnico B al medesimo decreto e senza il prescritto intervento della Commissione. Nel decreto impugnato, si specifica che i criteri di cui all’Allegato Tecnico B – relativi alla valutazione della qualità degli impianti, delle strutture e dei servizi dedicati alle corse – sarebbero stati valutati solo a partire dal 2025.
In particolare, le operazioni di classificazione sono state compendiate nel documento esplicativo di istruttoria adottato con atto prot. n. 662496 del 16.12.2024 della Direzione Generale dell’ippica.
Come ivi riportato, gli ippodromi erano stati invitati in data 9.7.2024 e 12.11.2024 a fornire i dati relativi a strutture, impianti e dotazioni per determinarne la classificazione.
Con la seconda comunicazione è stato altresì richiesto il deposito di una perizia giurata a firma di tecnico abilitato L’odierna ricorrente ha quindi depositato la propria perizia del 20.11.2024 a firma del tecnico Geom. Gianluca Parola, asseverata dal Tribunale di Savona il 22.11.2024. Terminata l’istruttoria, e una volta formate le schede di tutti gli ippodromi, si è proceduto alla valutazione dei dati ottenuti per la costruzione del rating e della graduatoria.
Secondo la ricorrente, i risultati non terrebbero conto dei parametri che non sono stati forniti ed anche del parametro qualità (per i diversi criteri C1 C2 e C3) e servizi green. Con riferimento al parametro qualità, in fase di prima applicazione del modello, coerentemente con quanto previsto dal decreto del Sottosegretario di Stato del 6 dicembre 2024, prot. 644641, è stato assegnato un valore uguale a tutti gli ippodromi”.
Sotto diverso profilo, ed al fine di garantire la coerenza della classificazione, l’art. 4 del documento di istruttoria ha previsto di adattare i parametri da valutare alle esigenze specifiche di ogni disciplina. Nel dettaglio, “Negli ippodromi a disciplina multipla, per evitare che l’utilizzo di valori riferiti a criteri identici per tutte le discipline potesse portare a valutazioni non reali (in particolare per i criteri che definiscono i servizi dedicati al pubblico), è stato necessario considerare la disciplina prevalente. I valori relativi a SPzi e servizi comuni alle attività presenti nell’ippodromo a disciplina multipla sono stati assegnati all’attività prevalente e storicamente più importante in quell’ippodromo, intesa come quella con maggiore rilevanza e impatto sulle strutture e sull’organizzazione dell’ippodromo”.
All’ippodromo di Milano, ai sensi del successivo art. 6.1, è stata assegnata la disciplina prevalente galoppo. L’DR di Milano si è classificato secondo nella disciplina del trotto, nonostante alcuni parametri, quelli relativi a SPzi e servizi comuni alle attività presenti nell’ippodromo, siano stati valutati esclusivamente ai fini della graduatoria per la disciplina del galoppo. Di contro, l’DR dei FI, è risultato classificato diciannovesimo nella medesima disciplina.
B.1) A fronte di ciò, la ricorrente lamenta con il primo motivo l’illegittimità della classificazione in quanto si è proceduto alla classificazione degli ippodromi in violazione della normativa vigente per il settore ippico: l’esclusione dei criteri qualitativi, relativi a strutture, servizi ed impianti ad opera del Decreto Classificazione, nonostante fossero stati ritenuti quale parte essenziale del procedimento di classificazione dal Decreto Criteri Classificazione, si pone in evidente contrasto con gli obiettivi perseguiti dalla suddetta normativa.
Sotto altro profilo, si duole che si sia proceduto alla classificazione degli ippodromi in violazione della procedura e delle modalità che lo stesso Ministero si era autoimposto di adottare, senza alcuna valida motivazione.
Sul punto, le tabelle recanti i criteri adottati per la classificazione di cui all’Allegato Tecnico A, relativamente ai sottocriteri per la qualità di strutture, servizi ed impianti, si limitano a indicare che la loro valutazione avverrà a partire dal 2026, attraverso non meglio specificate “procedure adottate dal Ministero”.
Tuttavia, la voce “dettaglio” non individua i singoli aspetti in cui si declina la qualità degli ippodromi, come invece specificato per tutti gli altri criteri e sottocriteri. Non essendo stato fornito il dettaglio degli elementi rilevanti per valutare la qualità degli ippodromi, le singole società di corse non sarebbero in condizione di conoscere quali misure concretamente adottare per sviluppare le loro strutture o implementare i servizi resi, così da ottenere un miglior punteggio in applicazione dei criteri sulla qualità.
B.1.2) Pertanto, censura i gravati provvedimenti in quanto l’illegittima esclusione dei criteri qualitativi dal procedimento di classificazione avrebbe portato a configurare manifeste e importanti diSPrità di trattamento tra i singoli ippodromi, dal momento che - come stabilito dal documento esplicativo di istruttoria - con riferimento al parametro qualità, in fase di prima applicazione del modello, coerentemente con quanto previsto dal decreto del Sottosegretario di Stato del 6 dicembre 2024, prot. 644641, è stato assegnato un valore uguale a tutti gli ippodromi” (pag. 16).
L’assegnazione del medesimo punteggio di qualità a tutti gli ippodromi non avrebbe consentito di valorizzare le peculiarità di ciascuno di essi, penalizzando proprio quegli ippodromi maggiormente virtuosi che si impegnano, anche con ingenti investimenti, allo sviluppo e crescita del settore dell’ippica.
B.1.3) Inoltre (terzo motivo di ricorso, lett. “c”), l’art. 4 del documento esplicativo di istruttoria ha previsto che “Negli ippodromi a disciplina multipla, per evitare che l’utilizzo di valori riferiti a criteri identici per tutte le discipline potesse portare a valutazioni non reali (in particolare per i criteri che definiscono i servizi dedicati al pubblico), è stato necessario considerare la disciplina prevalente. I valori relativi a SPzi e servizi comuni alle attività presenti nell’ippodromo a disciplina multipla sono stati assegnati all’attività prevalente e storicamente più importante in quell’ippodromo, intesa come quella con maggiore rilevanza e impatto sulle strutture e sull’organizzazione dell’ippodromo. […].
La prevalenza è stata attuata per i seguenti parametri:
IA (SC2.1.2)
Parco Giochi per Bambini (SC2.1.3)
Area DI (SC2.1.4)
Capienza Tribune (SC2.2.1)
AR ER (SC2.2.2)
AR Climatizzate (SC2.2.3)” (doc.3, pp.15 ss.).
All’ippodromo di Milano, ai sensi dell’art. 6.1, è stata assegnata la disciplina prevalente galoppo (p.17). Per la disciplina del Trotto, l’ippodromo di Milano si è classificato secondo, mentre l’odierna ricorrente si è piazzata solo al diciannovesimo posto. Sul punto, secondo la ricorrente, sarebbe sufficiente un mero raffronto tra le schede tecniche degli ippodromi di Villanova D’LB e di Milano, allegate al documento esplicativo di istruttoria, per disvelare le profonde contraddittorietà della classificazione definitiva.
In particolare:
- per quanto riguarda i parametri di cui al criterio C1, i valori delle due società sostanzialmente si equivalgono;
- i valori di cui al criterio C2, se per la ricorrente sono stati tutti valutati, per l’ippodromo di Milano le voci di IA (SC2.1.2), Parco Giochi per Bambini (SC2.1.3), Area DI (SC2.1.4), Capienza Tribune, SC2.2.1), AR ER (SC2.2.2) e AR Climatizzate (SC2.2.3) non hanno ricevuto alcun punteggio per il trotto poiché, in applicazione della disciplina prevalente di cui al documento di istruttoria, tali valori sarebbero stati valutati esclusivamente per la disciplina del galoppo;
- per i valori di cui al criterio C3, l’ippodromo di LB dispone di un centro di allenamento per il Trotto, a differenza di Milano che, avendo un centro di allenamento esclusivamente per il Galoppo, non ha ricevuto alcun punteggio per tale parametro relativamente alla classifica del Trotto;
- i valori di cui al criterio C4 presentano valori più alti per l’ippodromo di Milano ma, come previsto dall’Allegato Tecnico A, il peso di tale criterio (0,13) è del tutto marginale rispetto all’importanza assegnata agli altri criteri, in specie, criterio C1 peso 0,45, criterio C2 peso 0,28, criterio C3 peso 0,140 (pp. 17, 18).
Conseguentemente, non sarebbe dato comprendere il motivo per cui l’DR di Milano – nonostante alcuni parametri si equivalgano con quelli della ricorrente (criterio C1), altri siano del tutto assenti (sottocriteri C2), ed altri siano stati valutati limitatamente alla disciplina del galoppo (criterio C3) – si è nondimeno classificato secondo nel trotto, mentre la ricorrente è risultata posizionata diciannovesima, il che configurerebbe una patente violazione dei principi di concorrenzialità e parità di trattamento.
B.2) Oppongono il Ministero e TE che il Decreto del Sottosegretario del 6.12.2024 conteneva una disposizione transitoria (art. 4, co. 2) che, in modo univoco, stabiliva che “in fase di prima applicazione, il decreto di cui all’articolo 3, comma 2, è emanato entro il 16 dicembre 2025 [n.d.r. quello di classificazione degli ippodromi], sulla base dei soli criteri indicati nell’Allegato Tecnico A”. Era quindi già il Decreto recante i criteri di classificazione degli ippodromi a prevedere che – in fase di prima applicazione (anno 2025) – la classificazione dovesse avvenire prescindendo dall’applicazione dei criteri qualitativi di cui DR dei FI ha lamentato il mancato utilizzo. Ne consegue che non risulterebbero fondate le censure con le quali parte ricorrente ha contestato la violazione del Decreto del Sottosegretario del 6.12.2024 – sub specie di omessa applicazione dell’Allegato tecnico B - e la violazione del principio dell’autovincolo.
Il gravame, prima ancora che infondato, sarebbe anche inammissibile per difetto di interesse e per genericità. DR dei FI (collocatosi 19° nella classifica degli ippodromi del trotto), infatti, da una parte, non spiega in alcun modo come e quanto l’applicazione dei criteri qualitativi di cui all’Allegato tecnico B al Decreto del Sottosegretario del 6.12.2024 (asseritamente pretermessi), gli avrebbe consentito di sopravanzare nella classifica degli ippodromi oggetto di impugnazione. Insomma, la ricorrente non fornisce alcuna prova di “resistenza”.
Dall’altra, DR dei FI si sofferma sulla sola posizione dell’DR di Milano (2° nella classifica del trotto), contestando genericamente il punteggio assegnatogli, che sarebbe a suo dire incomprensibile, obliterando che, fra la sua posizione nella classifica e quella di TE, vi sono numerosi ippodromi così che per poter utilmente contestare la collocazione ed il punteggio attribuiti all’ippodromo di TE, controparte si sarebbe dovuta dare carico – prima – di contestare la collocazione ed i punti degli altri ippodromi che la precedono.
Nel merito del punteggio, il Decreto di classificazione degli ippodromi del 16.12.2024 e le schede allegate alla Relazione istruttoria ad esso presupposta dimostrerebbero l’infondatezza della domanda: non sarebbe vero che l’DR dei FI sia sostanzialmente equivalente a quello di TE in relazione al criterio C1 e relative articolazioni (sotto criteri). Esaminando le schede dei rispettivi ippodromi nella parte riferita al criterio C1, emerge ad esempio che l’DR di Milano ha sale fantini e sala peso (che controparte non ha), ha un’area medici ed un’area commissari e giudici assai più estese, garantisce delle riprese con tecnologie più evolute, ha una superficie della pista del trotto illuminata superiore. Inoltre, non è vero che l’DR di TE del trotto non sarebbe stato valutato in relazione a taluni criteri e sottocriteri, perché già impiegati per valorizzare l’attività prevalente del galoppo. La relazione tecnica allegata al decreto del 16.12.2024 (cfr, § 6.1.) infatti, chiarisce in termini generali che “il modello è stato costruito distinguendo tra le discipline del trotto e del galoppo, garantendo un’attenzione particolare alla disciplina dominante per ciascun ippodromo con disciplina multipla evitando le duplicazioni dei singoli parametri ed attribuendo alcuni di essi alla disciplina dominante”. Ma precisa altresì che “la prevalenza è stata attuata per i seguenti parametri: IA (SC2.1.2) Parco Giochi per Bambini (SC2.1.3) Area DI (SC2.1.4) Capienza Tribune (SC2.2.1) AR ER (SC2.2.2) AR Climatizzate (SC2.2.3) Quindi, la circostanza che l’DR di TE sia stato considerato come “prevalentemente” dedito al galoppo, ha precluso l’assegnazione di punteggi in favore di TE – per la disciplina del trotto – solo con riferimento a questi sei limitati sotto-criteri (su diciannove), riferiti al solo macro criterio C2. I criteri C3 e C4 poi – diversamente da quanto ex adverso sostenuto - non rispondono alla disciplina prevalente e, quindi, per detti criteri l’DR di Milano, come riconosciuto dal Masaf, ha di certo conseguito un punteggio favorevole.
C) Il ricorso nr. 2647/2025 è fondato solo parzialmente, nei limiti indicati a seguire.
Preliminarmente, essendosi concluso il 2025 ed essendo nelle more sopravvenuta altra attività di classificazione con atti oggetto di separati ricorsi, come già indicato per il ricorso precedente con il quale si è impugnata la programmazione del calendario corse per il 2025, il gravame è procedibile ai soli fini risarcitori e nei limiti di interesse che possono sussistere in relazione alle interferenze tra la classificazione per il 2025 e la classificazione per l’anno a seguire (essendo, come meglio oltre si vedrà, la prima annualità regolata da norme transitorie in una disciplina più ampia).
Il motivo principale, secondo cui sarebbe stato illegittimamente disatteso l’Allegato tecnico B, è infondato - secondo le eccezioni difensive delle resistenti che si possono qui semplicemente richiamare in quanto note alle parti ed esposte per sintesi nella premessa che precede - essendo stata prevista una disciplina transitoria secondo la quale i parametri integrativi sarebbero stati applicati nel corso del 2025.
Si tratta di una disciplina transitoria ragionevole, essendo improntata a costituire il fondamento di una prima regolazione dell’applicazione dei nuovi criteri anche per consentire l’utile interlocuzione con le parti, l’adeguamento delle strutture, l’ottimizzazione delle programmazioni e dell’impiego delle risorse secondo criteri di efficacia e di efficienza, così come ampiamente dedotto dalle resistenti.
In relazione a tale aspetto (ed ai profili di doglianza che non possono trovare accoglimento, come oltre meglio chiarito) viene in rilievo quanto eccepito da TE secondo la quale la ricorrente non ha offerto una “prova di resistenza”, dimostrativa di quale sarebbe stata la sua posizione laddove avesse trovato applicazione anche il differenziale di qualità di cui all’allegato B.
Il primo ed il secondo motivo di ricorso sono dunque da respingersi.
C.1) A diverso esito conduce la terza doglianza.
Qui, la ricorrente - nel raffrontare il proprio punteggio rispetto a quello dell’DR di Milano - secondo le resistenti avrebbe trascurato di considerare anche il raffronto con gli altri ippodromi classificatisi tra quest’ultimo e la 18° posizione; il raffronto tra le diverse schede consentirebbe comunque di considerare corretto il punteggio attribuito.
Con riferimento al terzo motivo di ricorso, lett. “c”, la tesi di TE e le eccezioni difensive del Ministero non possono incontrare la condivisione del Collegio, in quanto sono fondate le doglianze formulate dalla ricorrente, nei seguenti limiti.
Deve chiarirsi che la relativa doglianza è formulata (specie nella parte in cui prende in esame alcuni soltanto dei parametri) al fine di esemplificare e quindi sostenere il più radicale difetto di motivazione che sostiene affliggere gli atti impugnati.
Sotto questo profilo, proprio il raffronto tra le schede di valutazione dei due ippodromi non consente di cogliere il fondamento della differenza di punteggio che colloca le due strutture, rispettivamente, al secondo ed al diciannovesimo posto, per le ragioni ampiamente dedotte dalla ricorrente.
Vero è che la ricorrente non dimostra quale sarebbe il presupposto di una sua migliore classificazione, con la relativa “prova di resistenza”; ma ciò non osta, nella presente fattispecie, all’accoglimento del gravame.
Infatti, richiamando quanto prima esposto in merito alla natura del giudizio di impugnazione di atti a natura discrezionale nell’ambito di poteri di erogazione di sovvenzioni pubbliche, la natura della doglianza come formulata implica che i relativi effetti demolitori, pur non sufficienti a dimostrare una migliore posizione della ricorrente nella graduatoria, conducono comunque all’accertamento di un difetto di motivazione effettivo che richiede necessariamente un riesame delle posizioni delle due parti (NA e ricorrente); pertanto, va esclusa una statuizione di accertamento della fondatezza della pretesa ad una diversa e migliore collocazione (che non è sorretta nè dalla domanda, nè dagli elementi di fatto allegati), ma deve disporsi un riesame vero e proprio che potrà condurre ad una conferma dell’attuale classificazione (se sorretta da adeguata ed appropriata motivazione) oppure ad una sua variazione (con ogni conseguenza sulle risorse stanziate, come si vedrà meglio a seguire).
In altri termini, il gravame dimostra la sussistenza di un difetto di motivazione in senso sostanziale, poichè tra il decreto criteri e la effettiva collocazione dell’ippodromo nella graduatoria, non sussiste un diretto ed immediato collegamento percepibile o comunque accertabile allo stato degli atti (tenuto conto cioè delle documentazioni che il Ministero ha reso disponibili al giudizio).
Non vale in contrario opporre nè che la ricorrente avrebbe dovuto fornire elementi di fatto atti a dimostrare il proprio migliore punteggio, nè che avrebbe dovuto contestare gli ippodromi posizionati dal 18° posto a salire, dal momento che l’interesse della ricorrente si concentra nel raffronto con gli ippodromi della sua area, ossia Nord - Ovest, nella quale si assume lesa dal raffronto con il solo ippodromo di Milano.
Non può trovare accoglimento il profilo di censura nel quale la ricorrente lamenta che l’assegnazione di un punteggio di qualità standard uguale per tutti gli ippodromi implicherebbe diSPrità di trattamento; in astratto, l’argomentazione è certamente corretta, ma non tiene conto del fatto che, nel caso di specie, tale azzeramento è funzionale allo scopo di consentire a tutti gli ippodromi un congruo lasso di tempo per adeguare la propria organizzazione al nuovo sistema di classificazione e valutazione, così come anche vale il rilievo che non è dimostrato quale ricaduta favorevole avrebbe sulla posizione della ricorrente.
Conclusivamente, il ricorso in esame nr. rg. 2647/2025, con i suoi motivi aggiunti, è da accogliersi solo limitatamente alla censura di cui al terzo motivo, lett. “c”, con conseguenziale annullamento degli atti impugnati nei soli limiti corrispondenti, ai fini del riesame comparativo delle posizioni delle odierne ricorrente e controinteressata, nei limiti ed agli effetti, in caso di riesame favorevole, solo risarcitori, senza pregiudizio di altre parti, come sarà meglio oltre specificato.
D) Con il terzo ricorso (rg.7021/2025) vengono impugnati gli atti con i quali sono stati determinati i criteri per le sovvenzioni ed assegnati i relativi importi per il 2025; ed analogamente, i criteri per i contributi in conto capitale di cui al capitolo di bilancio 7763 p.g.1. per l’anno 2025 e le relative modalità di attuazione (decreti nr. prot. n. 136224 del 25.3.2025; prot. 200598 del 7.5.2025; prot. n.200045 del 7.5.2025).
Secondo la ricorrente, il proprio ippodromo è stato ingiustamente penalizzato dal AS che, del tutto immotivatamente, non avrebbe ancorato la determinazione delle sovvenzioni ad alcun parametro oggettivo, ma le avrebbe ripartite tra i vari ippodromi in base ad una classifica e ad un calendario che aveva già provveduto a predisporre.
D1) In particolare, rileva la ricorrente che con il decreto del Direttore Generale della Direzione Generale per l’ippica prot. n. 622731 del 16.12.2024, la classificazione degli ippodromi è stata predisposta esclusivamente sulla base dei criteri di cui all’Allegato Tecnico A al Decreto del Sottosegretario di Stato dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. n. 644641 del 6.12.2024 con il quale erano stati definiti i criteri e le modalità per la classificazione degli ippodromi in attività inseriti nel calendario nazionale delle corse (che, tuttavia, era stato già predisposto), specificando che i criteri di cui all’Allegato Tecnico B al medesimo decreto – relativi alla valutazione della qualità degli impianti, delle strutture e dei servizi dedicati alle corse – sarebbero stati valutati solo a partire dal 2025.
Le operazioni di classificazione sono state compendiate nel documento esplicativo di istruttoria adottato con atto prot. n. 662496 del 16.12.2024 della Direzione Generale dell’ippica, il quale ha ribadito che “I risultati non tengono conto dei parametri che non sono stati forniti ed anche del parametro qualità (per i diversi criteri C1 C2 e C3) e servizi green. Con riferimento al parametro qualità, in fase di prima applicazione del modello, coerentemente con quanto previsto dal decreto del Sottosegretario di Stato del 6 dicembre 2024, prot. 644641, è stato assegnato un valore uguale a tutti gli ippodromi”.
D2) Ancora, nel decreto si specificava che “Negli ippodromi a disciplina multipla, per evitare che l’utilizzo di valori riferiti a criteri identici per tutte le discipline potesse portare a valutazioni non reali (in particolare per i criteri che definiscono i servizi dedicati al pubblico), è stato necessario considerare la disciplina prevalente. I valori relativi a SPzi e servizi comuni alle attività presenti nell’ippodromo a disciplina multipla sono stati assegnati all’attività prevalente e storicamente più importante in quell’ippodromo, intesa come quella con maggiore rilevanza e impatto sulle strutture e sull’organizzazione dell’ippodromo”; all’ippodromo di Milano veniva riconosciuta la disciplina prevalente del galoppo, ma si classificava secondo nel trotto; l’ippodromo di LB, pur essendo specializzato esclusivamente nel trotto, si classificava 19°.
Il Decreto del Sottosegretario di Stato del Masaf prot. n. 136224 del 25.3.2025, ha quindi enunciato i criteri per l’assegnazione di sovvenzioni e di contributi in conto capitale alle società di corse. In particolare, tale provvedimento, ribadita la necessità di disciplinare i rapporti tra Masaf e ippodromi con un accordo sostitutivo (il cui schema è stato riportato nell’Allegato A, doc. 1.a), ha abrogato il precedente D.M. 4701/2020, in quanto ha ritenuto necessario provvedere alla ridefinizione dei criteri ivi stabiliti, tenendo conto del costo di ogni singola di corsa svolta in base al calendario e della diversa classificazione degli ippodromi.
D3) Il Ministero, inoltre, ha ripartito gli ippodromi in quattro categorie in virtù della posizione occupata nella classifica, distinguendo tra ippodromi a valenza strategica, nazionale, regionale e promozionale. In particolare, l’Allegato B ha ripartito le società di corse come segue: “a) ippodromi a valenza strategica: 3 ippodromi per la disciplina del trotto e 3 ippodromi per la disciplina del galoppo, in ordine di posizione ricoperta nella classifica di cui al precedente comma 1, ferma restando la valenza istituzionale attribuita all’ippodromo di RO EL che non concorre a formare il n.3 di ippodromi a valenza strategica; b) ippodromi a valenza nazionale: una volta stabiliti gli ippodromi a valenza strategica, sono considerati ippodromi a valenza nazionale n. 9 ippodromi per la disciplina del trotto e n. 4 per la disciplina del galoppo, in ordine di posizione ricoperta nella classifica di cui al precedente comma 1; c) ippodromi a valenza regionale: una volta stabiliti gli ippodromi a valenza strategica e gli ippodromi a valenza nazionale, sono considerati ippodromi a valenza regionale n. 9 ippodromi per la disciplina del trotto e n. 6 per la disciplina del galoppo, in ordine di posizione ricoperta nella classifica di cui al precedente comma 1; d) ippodromi a valenza promozionale: una volta stabiliti gli ippodromi a valenza strategica, nazionale e regionale, sono considerati ippodromi a valenza promozionale tutti gli altri ippodromi”.
e) Allo stesso tempo, ha attribuito “valenza istituzionale all’ippodromo Capitale d’Italia, individuato nell’ippodromo di RO EL, in ragione del valore storico e simbolico e del carattere cruciale della funzione dallo stesso assolta in chiave internazionale, a condizione che l’ippodromo di RO EL occupi una posizione in classifica tale da possedere i requisiti per essere ippodromo a valenza strategica per il trotto o per il galoppo”.
f) Il successivo art. 4 ha enunciato i criteri per l’assegnazione delle sovvenzioni, disponendo che “l’importo riconosciuto alle società di corse tiene conto del costo delle giornate di corse, organizzate ed effettivamente svolte in un anno in base al calendario nazionale delle corse ippiche”, e rinviando all’Allegato C per l’indicazione di tali costi.
g) Inoltre, ha disposto la corresponsione di ulteriori importi in funzione delle somme residue all’esito dell’assegnazione, secondo i criteri di cui all’Allegato D, ossia “in base alla classifica degli ippodromi”, oltre ad un importo riservato all’ippodromo di RO per la sua valenza istituzionale.
h) Il successivo art. 6 ha disciplinato i criteri per l’assegnazione dei contributi in conto capitale, finalizzati alla realizzazione di investimenti per l’ammodernamento e all’adeguamento degli Ippodromi e delle loro infrastrutture, come segue:
“a) un importo, determinato dalla ripartizione di una percentuale compresa tra il 55% e il 65%, alle società di corse titolari della gestione degli ippodromi di trotto, in relazione alla posizione occupata nella classifica […], ripartita a sua volta secondo i criteri indicati nell’Allegato “D” al presente decreto, che ne costituisce parte integrante;
b) un importo, determinato dalla ripartizione di una percentuale residuale compresa tra il 35% e il 45%, alle società di corse titolari della gestione degli ippodromi di galoppo, in relazione alla posizione occupata nella classifica […], ripartita a sua volta secondo i criteri indicati nell’Allegato “D” al presente decreto, che ne costituisce parte integrante”.
i) In data 7.5.2025, infine, con Decreto del Direttore Generale del Dipartimento della sovranità alimentare e dell’ippica prot. n. 200598 e 200045, sono state approvate, rispettivamente, la determinazione della sovvenzione assegnata complessivamente e per singola società di corse per l’anno 2025 e la ripartizione dei contributi in conto capitale.
Il Decreto Sovvenzioni, in particolare, ha ribadito che la sovvenzione è data dalla somma di “un importo determinato dal costo delle giornate di corse, organizzate ed effettivamente svolte in un anno in base al calendario nazionale”, ripartendo poi le sovvenzioni in quote percentuali in ragione della valenza assegnati ai singoli ippodromi.
A fronte di uno stanziamento di € 37.273.250,00 la ricorrente si è vista assegnare sovvenzioni per € 523.856,15; per i contributi in conto capitale lo stanziamento è stato invece di € 7.000.000,00, ed alla ricorrente è stata assegnata la somma di € 69.746,38.
Nonostante l’art. 3 del Decreto Sovvenzioni abbia ribadito che il finanziamento è concesso “per la gestione e il miglioramento degli impianti, l’organizzazione delle corse e la remunerazione delle riprese televisive”, tali parametri non risultano essere stati valutati, e le sovvenzioni sono state assegnate esclusivamente in base alla classifica e al calendario.
In un simile contesto, si è così determinata una significativa divergenza tra gli ippodromi definiti strategici/nazionali e quelli regionali, come la ricorrente, o promozionali, con il riconoscimento di finanziamento decisamente maggiori per i primi rispetto ai secondi.
Su tali basi, la ricorrente contesta il Decreto del Sottosegretario di Stato del AS prot. n. 136224 del 25.3.2025 per aver “abrogato” il D.M. 4701/2020 in difetto di competenza; con il secondo motivo, contesta i gravati provvedimenti per non aver applicato criteri oggettivi nell’attività di determinazione ed erogazione delle sovvenzioni.
Rileva la ricorrente che il Decreto in esame ha individuato quattro fasce che definiscono la rilevanza dell’ippodromo nel comparto ippico nazionale, ma tale operazione è stata effettuata esclusivamente in base alla “classificazione”, come desumibile dall’Allegato B al Decreto Criteri Sovvenzioni sopra citato, per cui la valenza dell’ippodromo è stata assegnata “in ordine di posizione ricoperta nella classifica” : a titolo esemplificativo, sono ritenuti a valenza strategica n. 6 ippodromi, i primi tre nella classifica del trotto e i primi tre nel galoppo. E così via per le altre categorie.
Ancora, nel riferimento all’Allegato A del Decreto Sovvenzioni è stabilita una ampissima forbice, in media del 10%, entro cui stabilire l’entità delle singole voci che concorrono a formare la sovvenzione, senza alcuna motivazione in ordine alla determinazione della sua concreta misura.
Inoltre, non si comprende il motivo per il quale alcune somme sono state assegnate solo agli ippodromi a valenza strategica o nazionale, in particolare le quote percentuali di cui all’art. 3 co.4 del Decreto Sovvenzioni relativo alle voci b1) e b2).
Con il terzo motivo, si contestano i gravati provvedimenti per essere stati emessi in violazione degli autovincoli autoimposti dal Ministero (mediante il D.M. 4701/2020, che obbligava ad applicare principi ben determinati nella determinazione delle sovvenzioni, in applicazione degli obiettivi già posti dall’art. 12 co.2 lett. d) D.P.R. 169/98 in materia di finanziamento agli ippodromi ovvero la gestione e miglioramento impianti, organizzazione corse e remunerazione riprese televisive).
Con il quarto motivo, si contesta che le categorie da cui si desume la valenza degli ippodromi sono state predisposte, come già ampiamente esposto, in base ad una classificazione che non ha considerato la loro qualità; si contestano i gravati provvedimenti per aver ripartito le sovvenzioni agli ippodromi in base alla classificazione, quale atto già prestabilito dal medesimo Ministero (l’art. 3 del Decreto Sovvenzioni ha determinato l’entità delle sovvenzioni da assegnare ai vari ippodromi in misura percentuale, in ragione della valenza loro attribuita, valenza strategica, nazionale e così via).
Con il quinto motivo, si contestano i gravati provvedimenti per aver quantificato la misura delle sovvenzioni in misura illogica e irragionevole, oltre ad aver preso come riferimento il costo standard delle giornate di corse, quindi il calendario e, in definitiva, un atto unilaterale del Ministero. Rileva la ricorrente che i fondi stanziati per il trotto per l’anno 2025 sono inferiori di € 596.623,74 rispetto a quelli del 2024, mentre per il galoppo sono stati stanziati fondi in misura superiore rispetto al 2024, pari ad € 889.200,72. Il costo standard è calcolato sulla singola giornata di corsa. E le giornate di corsa dipendono dal calendario che il Ministero stabilisce in via unilaterale e autonoma (come la classificazione).
Ciò vale ancor più ove si consideri che somme maggiori sono riconosciute in caso di svolgimento di Grandi Premi (ed eventi Istituzionali di rilevanza Strategica che possono raggiungere in una giornata la somma di € 82.349), anche questi assegnati unilateralmente dal Ministero. Ancora, sono stati presi in considerazione solo i giorni di svolgimento delle gare, non considerando i costi fissi che un ippodromo è costretto ad affrontare anche nei giorni di riposo. Appare, inoltre, irragionevole la diSPrità di trattamento che si è venuta a configurare, per aver il Ministero considerato ugualmente i costi di gestione dei vari impianti, quando, invece, sarebbe stato quantomeno opportuno valutare la differenza dei costi sostenuti dalle varie strutture in base alla loro collocazione geografica.
Non sarebbe dato comprendere neppure il motivo per cui i costi per le campagne promozionali siano stati considerati solo per i grandi premi che, per quanto visto, rappresentano corse assegnate comunque in via unilaterale e arbitraria dal Ministero.
Nel determinare i costi standard non sono stati tenuti in debita considerazione i servizi svolti per lo smaltimento dei rifiuti e per l’accesso alle scuderie, nonché le spese per i servizi per il pubblico.
E) Il ricorso è solo parzialmente fondato e va accolto nei limiti a seguire.
Il primo motivo (incompetenza del Sottosegretario) è infondato, come puntualmente eccepito dal Ministero.
Invero, al Sottosegretario Senatore La Pietra è stata conferita una delega specifica dal DM 24/11/22 (allegato 10) in relazione allo “sviluppo dell’ippica”, ivi compresa la firma degli atti, il tenore del quale (art. 1) facendo riferimento quanto all’oggetto alle “funzioni relative alle seguenti materie: … (a) sviluppo del settore ippico e delle attività connesse all'organizzazione dei giochi e delle scommesse delle corse dei cavalli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169”, con esplicito potere di firma, si estende all’assunzione di qualsivoglia atto o provvedimento di competenza di esso Ministro e, quindi, anche degli atti e provvedimenti di alta amministrazione che si connotano in quanto caratterizzati da ampia discrezionalità il cui esercizio costituisce espressione d’indirizzo politico.
E1) I motivi successivi possono essere trattati congiuntamente.
Preliminarmente, rileva il Ministero che quanto addotto a partire dal punto c) del secondo motivo di ricorso (mancata modifica convenzionale degli accordi sostitutivi dei rapporti con le società di corsa), nel punto a) del quarto motivo (ripartizione delle sovvenzioni in base alla classificazione, quale atto già prestabilito dal Ministero) e nel punto c) del quinto motivo di ricorso (costi standard determinati sulla base del calendario corse quale atto prestabilito dal Ministero) riguarda il decreto del Sottosegretario di Stato del 06.12.2024 prot. 644641 con il quale sono stati definiti i criteri e le modalità per la classificazione degli ippodromi in attività inseriti nel calendario nazionale delle corse, il decreto direttoriale del 16.12.2024 prot. 622731 con il quale è stata definita la classificazione degli ippodromi in attività, il decreto del Capo del Dipartimento per la Sovranità Alimentare e l’Ippica mediante il quale sono stati enucleati i criteri per la formulazione del calendario delle corse per l’anno 2025 e i decreti direttoriali del 31 ottobre 2024 prot. 575429 e 23 dicembre 2024 prot. 675606 con i quali è stato, rispettivamente, approvato e rettificato il calendario nazionale delle corse ordinarie per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2025.
Tutti questi atti, come impugnati con i ricorsi precedenti, sono illegittimi nei (soli) limiti indicati nell’esame del ricorso rg 2647/2025 e, di conseguenza, la ripartizione delle sovvenzioni e dei contributi oggetto del ricorso nr. 7021/2025 è da annullarsi nei medesimi limiti d’interesse e relativi effetti.
E2) Deve poi accogliersi il ricorso nr. 7021/2025 in relazione ai profili che si esaminano a seguire, anche in connessione con l’illegittimità derivata dai vizi dedotti con il ricorso nr. 2647/2025.
Più precisamente, il quarto ed il quinto motivo del ricorso nr. 7021/2025, sono fondati nella misura in cui la ricorrente si duole della ripartizione delle risorse sulla base di atti predeterminati (classificazione e calendario corse) laddove (e nei limiti in cui) questi ultimi non sono, a loro volta, frutto di applicazione di criteri standard oggettivi.
Va rilevato, sul punto, che la ricorrente (quanto al rapporto tra la classificazione e le risorse) non contesta che il proprio ippodromo abbia valenza “regionale”; ma solo che non risulta chiarito il meccanismo di ripartizione delle risorse stanziate tra le diverse categorie di impianti, nel senso che sarebbe immotivato il concreto riparto tra gli ippodromi, non essendo stato rispettato il criterio generale di riparto tra “gestione e miglioramento degli impianti, organizzazione delle corse e remunerazione delle riprese televisive”, essendo state assegnate le sovvenzioni solo sulla base della classifica e del calendario.
Correlativamente (quanto al rapporto tra la determinazione del costo standard e le giornate di corsa nel calendario), non sarebbe chiaro il meccanismo di calcolo in quanto le giornate di corsa (dalle quali dipende la base di calcolo dell’elemento principale della quantificazione) sono determinate dal Ministero in maniera ampiamente discrezionale.
E3) Mentre il primo profilo può trovare accoglimento, non altrettanto è a dirsi circa il secondo.
Infatti, il calendario delle corse risulta impugnato con il ricorso nr. 1425/2025, ma quest’ultimo ricorso è infondato, come già rilevato. Ne deriva che il calendario corse, così come utilizzato al fine di determinare il costo standard, è parametro oggettivo che legittimamente è stato utilizzato per parametrare la ripartizione delle relative risorse. Vero è che, come si è visto nell’esame del giudizio rg. 1425/2025, la formazione del calendario consente una valutazione delle giornate legata alle dimensioni e caratteristiche degli impianti (che la ricorrente non ha inciso, per quanto di suo interesse); ma tale valutazione non è meramente discrezionale (o addirittura politica) essendo a sua volta governata dai parametri che si sono analizzati in precedenza, con la conseguenza che sul punto nessuna delle doglianze variamente formulate può trovare ingresso.
Solo sull’aspetto relativo alla differenza tra cavalli “partenti” e cavalli (concretamente) “partiti” si potrebbero formulare dei rilievi, ma non v’è luogo ad approfondirne le implicazioni (che dunque rimangono impregiudicate) perchè non è dedotto, in punto di rilevanza, quale differenza specifica detta circostanza avrebbe comportato nei conteggi delle risorse attribuite alla odierna ricorrente. Invero, l’esame dei criteri di calcolo contenuti negli allegati al decreto del 25 marzo 2025 indica l’esistenza di una molteplicità di dati e riferimenti che la ricorrente non ha preso in considerazione, con conseguente genericità della doglianza.
E4) Deve invece convenirsi con le ragioni di doglianza di quest’ultima il rilievo circa la indeterminatezza dei criteri che presiedono alla ripartizione delle risorse sulla base della classificazione. Quest’ultima, si è già visto, dovrà essere rivista in relazione alla differenza di punteggio tra l’ippodromo di LB e quello di Milano.
Sotto diverso ma correlato profilo, il Decreto del Sottosegretario del 25 marzo 2025 è altresì censurabile per quanto riguarda la stessa scelta di ripartire gli ippodromi nelle categorie di ippodromi strategici, nazionali, regionali e promozionali, indicata nell’art. 3, dal momento che non sono stati esplicitati i criteri ed i parametri sottesi alla predetta classificazione ed i criteri che hanno condotto alla ripartizione dei fondi tra di essi (il differenziale di finanziamento dipendente dalla classificazione nelle quattro fasce), essendo insufficiente il mero richiamo al Decreto del 6 dicembre 2024; l’Amministrazione, invero, sulla base della graduatoria predisposta con il Decreto del 16 dicembre 2024, ha, in modo del tutto arbitrario, introdotto ex novo tale differenziazione senza indicare il presupposto ed il ragionamento sotteso a tale decisione. L’introduzione di una ulteriore classificazione degli ippodromi nelle quattro categorie suindicate rispetto a quanto previsto, in via generale, nel Decreto del 6 dicembre 2024 e la sua concreta applicazione si appalesano arbitrarie, non avendo chiarito l’Amministrazione sulla base di quali parametri normativi tale scelta è stata adottata. Ed infatti, la scelta di utilizzare - come presupposto - la graduatoria del 16 dicembre 2024, seppur ragionevole, non può però essere condivisa nella parte in cui il Sottosegretario ha proceduto all’individuazione delle categorie in assenza di criteri predeterminati. Tale difetto istruttorio ha inevitabilmente inciso sulla posizione giuridica della Società ricorrente che si è vista attribuire un contributo economico del quale non sono percepibili i presupposti (sul punto, v. anche la sentenza di questa Sezione, pubblicata nelle more della stesura della presente decisione, nr. 5811/2026).
E5) Più in generale, la ripartizione degli ippodromi a seconda della loro valenza (strategici/nazionali/regionali, come la ricorrente, o promozionali), non appare sorretta da un idoneo criterio predeterminato che renda chiari o percepibili i criteri sulla base dei quali i fondi sono assegnati in misura maggiore agli uni che agli altri; è evidente che la differenza quantitativa in sè è chiaramente discendente dalla differenza di qualificazione, ma non altrettanto può affermarsi per il concreto differenziale di fondi che - allo stato degli atti - appare la risultanza di una mera suddivisione delle risorse secondo un giudizio solo “politico” o meglio di natura ampiamente discrezionale, che però in quanto tale trascura il necessario collegamento tra risorse ripartite e caratteristiche concrete degli impianti ai fini della loro remunerazione, redditività, promozione e così via.
Sotto questo punto, va escluso che possa giustificarsi la ripartizione degli ippodromi nelle quattro categorie che si sono indicate quale esito di un atto (o giudizio) politico.
E6) L’atto politico, come accennato in precedenza, è libero nel fine e si sostanzia nella scelta degli interessi pubblici da soddisfare, prima nell’”an” e poi anche nel “quomodo” con la conseguenza che può ravvisarsi tale natura (per quanto riguarda la disciplina di procedimenti di erogazione di provvidenze pubbliche o di qualificazione di soggetti chiamati a beneficiarne) solo in quelle scelte che costituiscono un presupposto metodologico dei procedimenti (come, nella fattispecie di cui ci si occupa nell’odierno giudizio, la scelta del metodo multicriterio AHP quale sistema oggettivo per classificare gli ippodromi), dovendosi negare invece nei provvedimenti che attuano o eseguono in concreto il relativo procedimento. Più precisamente, è illegittima l’erogazione di somme o provvidenze o utilità comunque denominate a carico del bilancio pubblico quando essa discenda direttamente da una classificazione dei relativi beneficiari già noti che sia riconducibile ad un giudizio meramente discrezionale o politico di questi ultimi, sia pure laddove formalmente condotto in ordine a caratteristiche tecniche o di rilevanza collettiva dei rispettivi presupposti, in quanto lesiva dei principi di traSPrenza e neutralità della P.A. che richiedono l’osservanza di criteri predeterminati, ossia individuati precedentemente alla fase di selezione dei beneficiari.
Laddove l’Amministrazione intenda introdurre una siffatta classificazione, che implica una gerarchia valoriale, dovrà farla discendere da un giudizio che sia riconducibile a criteri tecnici traSPrenti e predeterminati tali da consentire non solo il controllo funzionale del metodo di attribuzione delle risorse, ma anche l’adeguamento degli impianti dei soggetti interessati agli standard richiesti per il miglioramento della propria qualificazione (ad esempio, da regionale a promozionale in base alla dimensione delle piste, alla quantità e qualità dei servizi prestati e così via).
E7) Quanto sin qui indicato conduce a respingere anche la tesi difensiva delle resistenti laddove si rileva che quelli impugnati costituirebbero atti amministrativi generali, sottratti dall’obbligo di motivazione ex art. 3, comma 2, della Legge n. 241/1990 e ss.mm. Sebbene la giurisprudenza del TAR abbia in precedenza riconosciuto la natura di atti generali del calendario corse o della classificazione (si veda ex plurimis, la sentenza nr.13838/2024) è altrettanto vero che nella specifica fattispecie di cui si discute, in cui si è introdotto un metodo di classificazione innovativo, il decreto di classificazione degli ippodromi soggiace ad un regime proprio, costituito dai decreti che hanno stabilito i criteri oggettivi secondo il metodo AHP. Ne deriva che gli atti generali veri e propri sono da riconoscersi nei decreti di individuazione dei criteri, mentre la classifica (ed il calendario corse) sono applicativi.
Come si è dapprima accennato, una volta fissate le regole per la classificazione, la valutazione concreta della qualità degli ippodromi diviene rigorosamente predeterminata e dunque non viene più in esame un giudizio di “merito amministrativo”, bensì un accertamento tecnico dell’effettiva sussistenza dei requisiti prestabiliti ai quali l’Amministrazione si è autovincolata.
E nella parte in cui la odierna ricorrente lamenta che non è comprensibile il collegamento funzionale tra i criteri di classificazione e la propria posizione nella graduatoria (e dunque ai fini del riparto delle sovvenzioni e dei contributi), il gravame è fondato.
Da quanto sopra deriva l’accoglimento del ricorso, ai fini del riesame della posizione della parte ricorrente nei limiti e con le modalità di cui si dirà meglio oltre.
F) Deve adesso esaminarsi il ricorso rg. 7406/2025, con i suoi relativi motivi aggiunti (procedura di controllo e motivi aggiunti contro l’aggiornamento della classificazione degli ippodromi in attività alla data del 30.10.2025 valida per l’annualità 2026),
Questo ricorso può essere esaminato in maniera sintetica, essendo formulato in maniera generica, senza alcun riferimento alle concrete conseguenze che il diverso metodo di valutazione della qualità, che la parte ricorrente peraltro neppure prospetta, potrebbe esplicitare nella classificazione degli ippodromi ai fini del 2026 (atti impugnati con i motivi aggiunti solo per motivi di invalidità derivata dagli atti impugnati con il ricorso, con conseguente genericità della censura di entrambi).
Le censure dedotte dalla ricorrente si articolano, in sostanza, su due profili: da un lato, l’omessa previsione dell’agibilità e della conformità alla normativa antincendio quali presupposti della valutazione di qualità; dall’altro, l’asserita illogicità e inadeguatezza del metodo di ispezione visiva adottato, in particolare con riferimento al c.d. “metodo Bacharach”.
Entrambe le doglianze risultano tuttavia infondate.
Sotto il primo profilo, occorre osservare che l’agibilità degli impianti e la conformità alle norme di sicurezza e prevenzione incendi costituiscono requisiti indefettibili per l’esercizio dell’attività ippica, che operano a monte rispetto a qualsiasi procedimento di valutazione comparativa della qualità. Tali requisiti, come puntualmente evidenziato dall’Amministrazione resistente, sono già oggetto di verifica da parte delle autorità competenti e condizionano, in via generale, la possibilità stessa di svolgere le riunioni di corse. Ne consegue che la procedura di controllo della qualità non è chiamata a reiterare accertamenti che attengono a presupposti generali di legittimazione all’esercizio dell’attività, ma è funzionalmente orientata a misurare, su basi omogenee e comparabili, il livello di manutenzione, organizzazione e funzionalità delle strutture esistenti. Peraltro, la stessa procedura approvata con il decreto impugnato contempla, tra gli elementi valutativi, la verifica documentale delle certificazioni e delle dichiarazioni di conformità, prevedendo espressamente l’attribuzione di punteggio nullo in caso di mancata produzione della documentazione richiesta, sicché non è ravvisabile alcuna omissione istruttoria sul punto.
Quanto al secondo profilo, la contestazione del metodo di ispezione visiva adottato si palesa generica e priva di nesso causale con una concreta lesione della posizione giuridica della ricorrente. Il metodo indicato dal provvedimento impugnato è applicato indistintamente a tutti gli ippodromi ed è funzionale a una valutazione standardizzata delle condizioni di pulizia e manutenzione delle aree aperte al pubblico e agli operatori. La ricorrente non ha allegato, né tantomeno dimostrato, in che modo l’applicazione di tale criterio avrebbe determinato, nel proprio caso, un esito deteriore rispetto ad altri impianti o un indebito vantaggio competitivo in favore di terzi; nè ha prospettato come una diversa e determinata procedura di valutazione avrebbe condotto a esiti più favorevoli per l’odierna ricorrente; né ha individuato specifici profili di travisamento o errore tecnico nell’applicazione della procedura contestata.
Per le ragioni esposte, il ricorso n. 7406/2025 e i relativi motivi aggiunti devono essere respinti.
G) Statuizioni e misure conformative.
Conclusivamente, l’odierno giudizio deve così decidersi: il ricorso nr. 1425/2025 ed il ricorso nr. 7406/2025 sono respinti. Il ricorso nr. 2647/2025 e 7021/2025 sono da accogliersi con l’annullamento, nei limiti ed ai fini del riesame della posizione della odierna ricorrente, rispettivamente, della classificazione di cui al decreto n.662731/2025 e della ripartizione dei contributi di cui al dm 136224 del 25.3.2025 agli allegati del decreto del 25 marzo 2025, e, più precisamente, del decreto nr. 200598 del 7.5.2025 e del decreto n. 45 del 7.5.2025, insieme agli atti istruttori o allegati di riferimento, nella parte d’interesse.
A tali fini si deve precisare (come già nella sentenza nr. n.25 del 2 gennaio 2020 e nella sentenza nr. 5811 del 27 marzo 2026, pronunciate in fattispecie consimili), il gravame va accolto nei seguenti limiti ed effetti.
Ai sensi dell’art. 34, comma 1, lett. c) c.p.a. per ragioni di pubblico interesse ricollegate al continuativo ed ordinato svolgimento del servizio (connotato dal particolare rilievo collettivo delle manifestazioni dell’ippica, prevalentemente in rapporto ai valori sportivi, ma anche in relazione alla ricaduta economica e fiscale del sistema di raccolta delle scommesse) ed alla necessità di non determinare sospensioni dei finanziamenti (eventualmente) in corso, i provvedimenti impugnati, seppur caducati nei limiti dell’interesse, continueranno ad avere efficacia fino alla riedizione del potere, entro il termine di 90 (novanta) giorni, decorrente dalla notifica ovvero dalla comunicazione, in via amministrativa, della presente sentenza, mediante nuovo provvedimento che tenga conto dei seguenti rilievi:
i) l’Amministrazione, alla luce del principio di remuneratività dei costi, previsto dall’art. 12, comma 2 lett. d) del D.P.R. 8 aprile 1998 n. 169, dovrà riesaminare la posizione della ricorrente nella classificazione assicurandone la partecipazione e prendendo motivatamente posizione in ordine alle censure inerenti al sistema di classificazione per l’anno 2025 che sono state accolte nella presente sentenza;
ii) in particolare, l’Amministrazione dovrà valutare se confermare o meno la classificazione degli ippodromi nelle categorie degli ippodromi in ippodromi a valenza strategica, ippodromi a valenza nazionale, ippodromi a valenza regionale e ippodromi a valenza promozionale, ma in questo caso dovrà esplicitare il presupposto normativo - logico, il presupposto oggettivo e funzionale (legato alla dimensione e caratteristica degli impianti) ed il criterio sotteso a tale distinzione;
iii) in caso di modifica della posizione della ricorrente nella classifica 2025, dovranno essere ricalcolate le sovvenzioni dovute, da erogarsi in una misura percentuale che tenga conto della mancata celebrazione dei relativi convegni sportivi e della conseguente mancata assunzione dei relativi costi da parte della ricorrente, da determinarsi nell’accordo tra le parti oppure, in caso di mancato accordo, nella misura del 20% dell’ammontare che risulterà dovuto; e tenendo comunque fermi gli stanziamenti disposti in bilancio per il 2025 in favore degli altri ippodromi, nonché le sovvenzioni assegnate in conformità, che costituiscono provvedimenti che hanno esaurito i propri effetti con la conclusione dell’anno sportivo e precisandosi che, laddove non dovessero risultare disponibili residui, dovranno essere stanziate somme aggiuntive (posto che la sentenza di annullamento non trova limite, nei propri effetti, in vincoli di bilancio, gli stanziamenti del quale costituiscono appostamenti di risorse dipendenti dalla disponibilità dell’Amministrazione), salvo il risarcimento del danno o l’indennizzo per il caso di accertate e dimostrate indisponibilità delle necessarie risorse; e comunque salvi gli effetti della eventuale nuova determinazione in classifica, sui provvedimenti relativi agli anni a seguire.
L’esposizione che precede comporta giusta ragione per disporre la piena compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sui ricorsi e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li riunisce e così decide:
Rigetta il ricorso nr. 1425/2025 ed il ricorso nr. 7406/2025, con i relativi motivi aggiunti.
Accoglie il ricorso nr. 2647/2025 ed il ricorso nr. 7021/2025, con i relativi motivi aggiunti, con l’annullamento degli atti impugnati nei limiti ed ai fini del riesame della posizione della odierna ricorrente, come in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in RO nella camera di consiglio del giorno 18 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NG MI, Presidente
OR GA CO, Consigliere, Estensore
Emiliano Raganella, Consigliere
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| OR GA CO | NG MI |
IL SEGRETARIO