TAR Milano, sez. IV, sentenza 04/05/2026, n. 2165
TAR
Ordinanza cautelare 30 aprile 2025
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TAR
Sentenza 4 maggio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione termine di 12 mesi per l'esercizio del potere di autotutela

    La Corte ha ritenuto che la SCIA contenesse una falsa rappresentazione dello stato dei luoghi, in quanto le opere erano già state realizzate. Pertanto, l'amministrazione poteva esercitare il potere di autotutela oltre il termine ordinario di 12 mesi. Inoltre, la SCIA era giuridicamente inconfigurabile in quanto presentata per lavori già eseguiti.

  • Rigettato
    Violazione del principio di legittimo affidamento

    La falsa rappresentazione dei fatti da parte del privato non consente di configurare un legittimo affidamento, pertanto l'interesse pubblico al ripristino della legalità prevale sull'interesse privatistico.

  • Rigettato
    Violazione termine di 12 mesi per l'esercizio del potere di autotutela

    La Corte ha ritenuto che l'autorizzazione paesaggistica fosse viziata da una falsa rappresentazione dei fatti, in quanto le opere erano già state realizzate. Pertanto, l'amministrazione poteva esercitare il potere di autotutela oltre il termine ordinario di 12 mesi.

  • Rigettato
    Violazione del principio di legittimo affidamento

    La falsa rappresentazione dei fatti da parte del privato non consente di configurare un legittimo affidamento, pertanto l'interesse pubblico al ripristino della legalità prevale sull'interesse privatistico.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata dai vizi dei provvedimenti di annullamento in autotutela

    La doglianza è infondata per le ragioni già esposte in merito ai provvedimenti di annullamento in autotutela.

  • Accolto
    Abuso contestato non di proprietà della ricorrente

    Il terzo piano dell'edificio risulta essere di proprietà esclusiva della società costruttrice, pertanto la ricorrente non può essere ritenuta tenuta a provvedere alla relativa demolizione. L'ordinanza è viziata nella parte in cui include la ricorrente tra i destinatari dell'ordine demolitorio.

  • Altro
    Impossibilità tecnica di realizzazione dell'intervento ripristinatorio

    Non esaminato specificamente ma assorbito dalla fondatezza di altre censure.

  • Altro
    Sproporzionalità dell'ordinanza e violazione del diritto all'abitazione

    Non esaminato specificamente ma assorbito dalla fondatezza di altre censure.

  • Accolto
    Contraddittorietà e genericità dell'ordinanza di demolizione

    L'ordinanza è viziata per contraddittorietà contestando difformità rispetto a un titolo edilizio annullato. Inoltre, la contestazione delle distanze dai confini, parapetti e colorazione è generica e non specifica la proprietà della ricorrente. La modifica interna del bagno è di limitato impatto.

  • Accolto
    Contestazione di difformità rispetto a titolo edilizio annullato

    Il provvedimento è palesemente viziato per contraddittorietà, andando a contestare difformità rispetto a un titolo edilizio che è stato annullato in autotutela.

  • Accolto
    Genericità della contestazione sulle distanze dai confini

    L'affermazione contenuta nel provvedimento impugnato è generica, limitandosi a rilevare distanze inferiori al minimo previsto senza precisare il calcolo o se i punti in cui la stessa è risultata inferiore al minimo previsto interessino specificamente la proprietà della ricorrente.

  • Accolto
    Modifica interna di limitato impatto

    Trattasi di una modifica interna di limitato impatto, che non può essere da sola idonea a legittimare l’ordine di demolizione impugnato.

  • Altro
    Inclusione di parti comuni nell'ordine demolitorio

    Non esaminato specificamente ma assorbito dalla fondatezza di altre censure.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. IV, sentenza 04/05/2026, n. 2165
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 2165
    Data del deposito : 4 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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