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Sentenza 13 settembre 2025
Sentenza 13 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 13/09/2025, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 13 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
Sezione Famiglia
N. R.G. 664/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice rel.
Elisabetta Pagliarini Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
non definitiva nel procedimento per separazione giudiziale introdotto da
C.F. , con l'Avv. SOMETTI Parte_1 C.F._1
MARA
contro
C.F. , CP_1 C.F._2
con l'intervento del
Pubblico Ministero
Conclusioni:
Per parte ricorrente: “1. dichiararsi la separazione giudiziale tra i coniugi Sigg. Parte_1
e ; CP_1
2. dichiararsi che i coniugi vivranno legalmente separati, liberi di determinare la propria residenza ove riterranno più opportuno;
3. la casa coniugale di proprietà di terzi, con tutti i beni e corredi ivi esistenti, rimane assegnata alla Sig.ra Il Sig. Parte_1 CP_1
provvederà entro 30 giorni dalla sentenza di separazione a trasferire la propria residenza in altro immobile asportando ogni bene personale;
4. dichiararsi entrambi i coniugi economicamente indipendenti e per tali motivi non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento
5. l'autovettura Fiat 500L targata EW399MC acquistata e di proprietà della Sig.ra il 29/12/2015 rimane alla . Parte_1 Pt_2
6. all'esito del passaggio in giudicato della sentenza che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'art. 3 della legge
n. 898 del 01/12/1970, dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i Sigg. e in data 11/06/2021 e trascritto nei Parte_1 CP_1
registri dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Ponti sul Mincio
(MN) all'anno 2021, Parte II, Serie C, Ufficio 1, n. 6 ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni.
Con vittoria di spese e compensi professionali.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in data 11/06/2021, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di PONTI SUL MINCIO. Dal matrimonio non sono nati figli.
Pag. 2 di 5 La ricorrente non ha formulato domande di tipo economico, dichiarandosi autosufficiente.
Il resistente , nonostante la regolarità della notifica , non si è costituito e deve quindi confermarsi la dichiarazione di contumacia rispetto allo stesso.
Alla prima udienza di comparizione la ricorrente ha confermato la volontà di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso, con richiesta di successiva pronuncia sul divorzio.
La domanda di separazione merita accoglimento, in quanto alla luce delle dichiarazioni rese dalla parte e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Nessun provvedimento in ordine alla casa coniugale va assunto, non essendovi figli. La domanda relativa al veicolo va dichiarata inammissibile in quanto riguardante la proprietà di beni mobili e quindi una domanda soggetta al rito ordinario e non connessa alla domanda principale di separazione.
La causa va rimessa in istruttoria essendo stata proposta domanda cumulativa di divorzio.
Le spese di lite della fase di giudizio relativa alla separazione , considerato che il presente giudizio avrebbe potuto essere evitato, visto che non vi sono figli nati dall'unione, che non vengono svolte domande di addebito e che non vengono svolte domande relative al mantenimento dell'ex coniuge o alla corresponsione di un assegno divorzile, seguono la soccombenza del resistente, pur dovendo liquidarle nei valori minimi per le fasi effettivamente svolte attesa la estrema semplicità del procedimento e la sua
Pag. 3 di 5 speditezza, per tale ragione gli importi liquidabili vanno pertanto compensati tra le parti al 50% così che l'importo definitivo, astrattamente liquidabile in euro 3.808, va liquidato in complessivi euro 1.904
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA
la separazione personale dei coniugi;
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
DISPONE
in ordine alla prosecuzione del processo come da separata ordinanza;
COMPENSA
Le spese di lite nella misura della metà;
CONDANNA
alla refusione della residua metà delle spese in favore della CP_1
ricorrente , che liquida in euro 1904, oltre iva e cpa come per legge.
Mantova, 12/09/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Valeria Monti Giorgio Bertola
Pag. 4 di 5
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Mantova
Sezione Famiglia
N. R.G. 664/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice rel.
Elisabetta Pagliarini Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA
non definitiva nel procedimento per separazione giudiziale introdotto da
C.F. , con l'Avv. SOMETTI Parte_1 C.F._1
MARA
contro
C.F. , CP_1 C.F._2
con l'intervento del
Pubblico Ministero
Conclusioni:
Per parte ricorrente: “1. dichiararsi la separazione giudiziale tra i coniugi Sigg. Parte_1
e ; CP_1
2. dichiararsi che i coniugi vivranno legalmente separati, liberi di determinare la propria residenza ove riterranno più opportuno;
3. la casa coniugale di proprietà di terzi, con tutti i beni e corredi ivi esistenti, rimane assegnata alla Sig.ra Il Sig. Parte_1 CP_1
provvederà entro 30 giorni dalla sentenza di separazione a trasferire la propria residenza in altro immobile asportando ogni bene personale;
4. dichiararsi entrambi i coniugi economicamente indipendenti e per tali motivi non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento
5. l'autovettura Fiat 500L targata EW399MC acquistata e di proprietà della Sig.ra il 29/12/2015 rimane alla . Parte_1 Pt_2
6. all'esito del passaggio in giudicato della sentenza che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'art. 3 della legge
n. 898 del 01/12/1970, dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i Sigg. e in data 11/06/2021 e trascritto nei Parte_1 CP_1
registri dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Ponti sul Mincio
(MN) all'anno 2021, Parte II, Serie C, Ufficio 1, n. 6 ordinando al competente Ufficiale di stato civile di procedere alle dovute annotazioni.
Con vittoria di spese e compensi professionali.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio in data 11/06/2021, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di PONTI SUL MINCIO. Dal matrimonio non sono nati figli.
Pag. 2 di 5 La ricorrente non ha formulato domande di tipo economico, dichiarandosi autosufficiente.
Il resistente , nonostante la regolarità della notifica , non si è costituito e deve quindi confermarsi la dichiarazione di contumacia rispetto allo stesso.
Alla prima udienza di comparizione la ricorrente ha confermato la volontà di volersi separare alle condizioni di cui al ricorso, con richiesta di successiva pronuncia sul divorzio.
La domanda di separazione merita accoglimento, in quanto alla luce delle dichiarazioni rese dalla parte e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Nessun provvedimento in ordine alla casa coniugale va assunto, non essendovi figli. La domanda relativa al veicolo va dichiarata inammissibile in quanto riguardante la proprietà di beni mobili e quindi una domanda soggetta al rito ordinario e non connessa alla domanda principale di separazione.
La causa va rimessa in istruttoria essendo stata proposta domanda cumulativa di divorzio.
Le spese di lite della fase di giudizio relativa alla separazione , considerato che il presente giudizio avrebbe potuto essere evitato, visto che non vi sono figli nati dall'unione, che non vengono svolte domande di addebito e che non vengono svolte domande relative al mantenimento dell'ex coniuge o alla corresponsione di un assegno divorzile, seguono la soccombenza del resistente, pur dovendo liquidarle nei valori minimi per le fasi effettivamente svolte attesa la estrema semplicità del procedimento e la sua
Pag. 3 di 5 speditezza, per tale ragione gli importi liquidabili vanno pertanto compensati tra le parti al 50% così che l'importo definitivo, astrattamente liquidabile in euro 3.808, va liquidato in complessivi euro 1.904
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA
la separazione personale dei coniugi;
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
DISPONE
in ordine alla prosecuzione del processo come da separata ordinanza;
COMPENSA
Le spese di lite nella misura della metà;
CONDANNA
alla refusione della residua metà delle spese in favore della CP_1
ricorrente , che liquida in euro 1904, oltre iva e cpa come per legge.
Mantova, 12/09/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Valeria Monti Giorgio Bertola
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