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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 10/07/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 12/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Licitra Presidente dott.ssa Sara Cargasacchi Giudice Relatore dott.ssa Francesca Riccardi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12/2025 promossa da:
(C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. ROSSANA Parte_1 C.F._1
IEMOLI del foro di Milano, C.F. , FAX 0342.517203, PEC C.F._2
presso il cui studio Sondrio, Via Col. Alessi n. 15, elegge Email_1
domicilio, giusta procura in atti
ATTORE/I
Contro
( C.F. ) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Controparte_1 C.F._3 dall'Avv. MARCELLO CACI del Foro di Sondrio (C.F.: , pec: CodiceFiscale_4
, fax 0342.512719) ed elettivamente domiciliata presso lo Email_2
studio del difensore in Sondrio, Via Lavizzari n. 19
CONVENUTO/I
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede – in persona del Procuratore della Repubblica
Oggetto del processo: separazione personale pagina 1 di 6 CONCLUSIONI CONGIUNTE
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Sondrio, contrariis reiectis, così giudicare:
A) Dichiarare la separazione personale dei coniugi e autorizzandoli a Parte_1 Controparte_1 vivere separati nel reciproco rispetto.
B) Disporre l'affido condiviso del figlio con collocamento prevalente presso la madre. Per_1
C) Disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Tirano (SO) Via Sondrio n. 3, piano primo, alla moglie.
D) Disporre che il padre tenga con sé il figlio la domenica a settimane alterne e dopo che il sig. Pt_1 disporrà di una propria abitazione, a fine settimana alternati dal sabato pomeriggio alla domenica dopo cena. Nel periodo estivo due/tre settimane da comunicarsi entro il 31 maggio di ciascun anno.
Natale, Pasqua e festività suddivise equamente fra i genitori e concordati con il figlio.
E) Disporre a carico del marito il versamento alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, dell'importo di € 500,00, € 250,00 per ciascun figlio, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. Il pagamento dovrà essere eseguito tramite bonifico bancario, entro il giorno 5 di ogni mese.
F) Disporre che l'assegno unico venga integralmente percepito dalla moglie, che parimenti beneficerà al 100% del carico fiscale in busta paga dopo il raggiungimento del ventunesimo anno di età dei figli.
G) Disporre che le spese straordinarie riguardanti l'iscrizione all'Università IULM di Milano al corso triennale “Turismo, management e cultura” e l'alloggio presso la sede universitaria della figlia siano poste integralmente a carico del padre, mentre le restanti spese straordinarie per i Per_2 figli siano poste a carico dei genitori al 50%, secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di
Sondrio.
H) Disporre che il motorino Peugeot S1B targato X82ZF4 ed il motorino Piaggio Ciao targato X7ZTMZ, di proprietà della moglie, rimangano a questa assegnati.
I) Disporre che le autovetture Alfa Romeo 159 station wagon targata DG160NH e Lancia Y targata
DA987BD di proprietà del marito, in uso alla figlia rimangano a questi assegnate. Per_2
L) Disporre l'autorizzazione per il rilascio e/o il rinnovo di documenti validi per l'espatrio del figlio minore.
Spese di lite integralmente compensate”
MOTIVI della DECISIONE
- Con ricorso ex art 473 bis.12 c.p.c. depositato in data 9/1/2025 – premesso di aver Parte_1 contratto con matrimonio concordatario in Teglio (SO) in data 07.07.2001 (atto Controparte_1 trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Teglio (SO) al n. 8, Parte II. Serie A, anno 2001) e che dal matrimonio sono nati i figli a Sondrio in data 02.06.2004, C.F. Persona_3
, e a Sondrio in data 23.05.2009, C.F. , C.F._5 Persona_4 C.F._6 entrambi studenti economicamente non autosufficienti, allegava che la figlia frequenta il Per_2 secondo anno del corso triennale “Turismo, management e cultura” presso l'Università IULM di Milano;
che il figlio è iscritto al secondo anno presso l'Istituto Tecnico Tecnologico Enea Per_1 pagina 2 di 6 Mattei di Sondrio;
che la casa coniugale sita in Tirano è di proprietà dei genitori del ricorrente ed è posta al primo piano di una villetta abitata dagli stessi al pian terreno;
che per la casa coniugale i coniugi non hanno mai corrisposto un affitto;
dopo la nascita dei figli il rapporto affettivo fra i coniugi si è deteriorato, a causa di notevoli differenze di carattere e comportamentali, rassegnava le seguenti conclusioni: “A) Dichiarare la separazione dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 autorizzandoli a vivere separati nel reciproco rispetto. B) Disporre l'affido condiviso del figlio con collocamento prevalente presso la madre. C) Disporre l'assegnazione della casa Per_1 coniugale, sita in Tirano (SO) Via Sondrio n. 3, alla moglie. D) Disporre che il padre, tenga con sé il figlio la domenica a settimane alterne e dopo che il sig. disporrà di una propria abitazione, a Pt_1 fine settimana alternati dal sabato pomeriggio alla domenica dopo cena. Nel periodo estivo due/tre settimane da comunicarsi entro il 31 maggio di ciascun anno. Natale, Pasqua e festività suddivise equamente fra i genitori e concordati con il figlio. E) Disporre a carico del marito il versamento alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, dell'importo di € 400,00, € 200,00 per ciascun figlio, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. Il pagamento dovrà essere eseguito tramite bonifico bancario, entro il giorno 5 di ogni mese. F) Disporre che l'assegno unico venga integralmente percepito dalla moglie. G) Diporre che le spese straordinarie riguardanti l'iscrizione all'Università
IULM di Milano al corso triennale “Turismo, management e cultura” e l'alloggio presso la sede universitaria della figlia siano poste integralmente a carico del padre, mentre le restanti Per_2 spese per i figli siano poste a carico dei genitori al 50%. A tal fine si specifica la natura delle spese: - spese mediche, da documentare e che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali e/o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante o dalla specialista anche e non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche, da documentare e che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici); - spese scolastiche da documentare che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ossia pc/tablet o altro imposta dalla scuola;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico ossia bus/treno dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche da documentare che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione, master e corsi post universitari in Italia e all'estero; - spese extrascolastiche da documentare che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-
pagina 3 di 6 scuola;
b) centro ricreativo estivo, oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali;
- spese extrascolastiche da documentare che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative;
f) viaggi di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida tra cui corso e lezioni;
h) acquisto e manutenzione, comprensivo di bollo e assicurazione, per il mezzo di trasporto del figlio. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare il padre e/o la madre trasmetterà, senza alcuna formalità (email, whatsapp, ecc.), la richiesta e l'eventuale relativa documentazione all'altro coniuge il quale, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento, dovrà manifestare per iscritto il suo eventuale dissenso motivato;
in difetto il silenzio sarà considerato come consenso alla spesa che dovrà, quindi, essere rimborsata per la quota di spettanza. Il padre e/o la madre che ha effettuato la spesa si impegna ad inviare a mezzo email, whatsapp o altro all'altro coniuge la documentazione (fattura e/o ricevuta) comprovante l'esborso sostenuto entro e non oltre il giorno 10 del mese successivo a quello in cui la spesa è stata effettuata. Il rimborso della quota di competenza verrà effettuato, da parte del genitore obbligato, entro i 15 giorni successivi alla richiesta. H) Disporre che l'autovettura Mini Cooper targata BW105PT, il motorino
Peugeot S1B targato X82ZF4 ed il motorino Piaggio Ciao targato X7ZTMZ, di proprietà della moglie, rimangano a questa assegnati;
I) Disporre che le autovetture Alfa Romeo159 station wagon targata
DG160NH e Lancia Y targata DA987BD di proprietà del marito, rimangano a questi assegnate;
L)
Disporre l'autorizzazione per il rilascio e/o il rinnovo di documenti validi per l'espatrio del figlio minore. In via istruttoria: si chiede prova per interpello e testi sulle circostanza dedotte in narrativa sub 3-4-5-7-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21 da intendersi ivi ritrascritte e precedute dalle parole
“Vero che”. Si indica a teste: , residente in [...] sui capitoli 3- Testimone_1
4-5-9-10-14-15-16-17-18-19-21. Con vittoria di spese e compensi come da D.M. 55/2014”.
- Il Presidente del Tribunale nominava il Giudice relatore e fissava la data d'udienza per la comparizione delle parti, con termine per notifica e costituzione del convenuto e il ricorso veniva comunicato al PM.
- Seguiva la costituzione del convenuto il quale aderiva alla domanda di separazione, contestava nel resto quanto ex adverso dedotto e rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis rejectis NEL MERITO 1) dichiarare la separazione personale dei coniugi e Controparte_1
autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) affidare il figlio Parte_1 minore in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, Persona_4 con la quale abiterà stabilmente;
3) assegnare la casa coniugale sita in Tirano, Via Sondrio n. 3, piano primo alla moglie sino a quando i figli avranno raggiunto l'indipendenza economica ovvero fino a che la resistente non abbia reperito una propria diversa abitazione;
4) disporre che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio minore: - a fine settimana alternati, dal sabato al termine della scuola alla domenica alle ore 21.30, ovvero in altri giorni e orari previo accordo tra i coniugi e con il minore. pagina 4 di 6 Disporre altresì che: - durante le vacanze estive, ciascun genitore potrà tenere con sé il figlio per quindici giorni anche non consecutivi, in base ad un calendario da concordarsi fra le parti e con il minore entro il 31 maggio di ogni anno;
- le festività natalizie verranno trascorse dal minore ad anni alterni dal 26/12 al 31/12 con un genitore e dal 01/01 al 06/01 con l'altro genitore, alternando il giorno di Natale e la Vigilia di Natale;
anche nelle festività Pasquali si alternerà di anno in anno il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo e il restante periodo di vacanza scolastica verrà trascorso in via alternata con l'uno o l'altro genitore, sempre previo accordo con il minore;
5) disporre che il signor corrisponda alla moglie, a titolo di contributo di mantenimento per i figli Parte_1
e , l'importo mensile di € 800,00 (ottocento/00) complessivi (€ 400,00 per Per_2 Per_1 ciascuno di essi), annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ciascun mese;
la sig.ra percepirà per l'intero l'assegno unico universale CP_1 per i figli a carico e fruirà al 100% delle detrazioni fiscali in busta paga dopo il raggiungimento del ventunesimo anno di età dei figli;
6) per il caso in cui la sig.ra reperisca una nuova Parte_2 abitazione diversa dalla casa coniugale, porre a carico del sig. un contributo mensile per il Pt_1 mantenimento della moglie di € 200,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
7) disporre che il signor corrisponda alla moglie il 75% delle spese straordinarie sostenute a favore Parte_1 dei figli, secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Sondrio;
in parziale deroga a quanto stabilito nel citato protocollo si chiede che le cure omeopatiche abitualmente somministrate ai figli siano escluse dal preventivo necessario consenso dell'altro coniuge;
8) disporre che le spese di iscrizione all'Università IULM, corso triennale “Turismo, management e cultura” e di alloggio a
Milano della figlia siano poste ad integrale carico del Sig. 9) con autorizzazione per Per_2 Pt_1 il rilascio e/o rinnovo di passaporto, o di altro documento valido ai fini dell'espatrio del figlio minore.
IN VIA TEMPORANEA ED URGENTE: Voglia il Tribunale adito in via provvisoria ed urgente adottare alla prima udienza i sopra indicati provvedimenti da n. 1 a 9 nell'interesse dei figli. IN VIA
ISTRUTTORIA: Si chiede prova per interrogatorio formale del ricorrente e per testi sulle circostanze indicate in narrativa al punto 7, da intendersi trascritte e precedute da “Vero che”. Si indica quale testimone la sig.ra di Tirano. Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre”. Testimone_2
- Dopo alcuni rinvii in pendenza di trattative all'udienza del 28/5/2025 le parti precisavano congiuntamente le conclusioni come sopra riportate rinunciando ai termini per la presentazione di memorie e la causa veniva quindi trattenuta in decisione e rimessa al Collegio per la decisione.
Il Collegio dall'esame degli atti di causa ravvisa i presupposti per la separazione.
- In primo luogo, il matrimonio tra le parti è comprovato dalla produzione dell'estratto per riassunto del registro degli atti di matrimonio rilasciato dal Comune di Teglio (doc. 1).
- In secondo luogo, le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della vita matrimoniale è divenuta ormai da tempo intollerabile ex pagina 5 di 6 art. 151, primo comma, c.c. come allegato concordemente dalle parti di causa.
Tale obiettiva situazione comprova l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, su cui il matrimonio è fondato. Del resto, dalle stesse allegazioni e dichiarazioni delle parti si evince che ormai si è verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza a causa delle insanabili divergenze tra i ricorrenti.
- rilevato che il ricorso è stato comunicato al Pubblico Ministero;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, segnatamente quelle relative ai figli a Persona_3
Sondrio in data 02.06.2004, C.F. , e a Sondrio in data C.F._5 Persona_4
23.05.2009, C.F. , entrambi studenti economicamente non autosufficienti, C.F._6 laddove regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici in modo conforme ai preminenti interessi degli stessi;
- l'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in presenza dei presupposti di legge.
Spese di lite compensate come da accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara la separazione personale di e i quali hanno contratto Parte_1 CP_1 CP_1 matrimonio concordatario in Teglio (SO) in data 07.07.2001 (atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Teglio (SO) al n. 8, Parte II. Serie A, anno 2001) alle condizioni sopra trascritte, da intendersi qui trascritte,
2) spese di lite compensate come da accordo,
3) Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Teglio, perché provveda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge.
Sondrio, così deciso nella Camera di Consiglio del 7/7/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Sara Cargasacchi dott.ssa Barbara Licitra pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SONDRIO
SEZIONE UNICA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Licitra Presidente dott.ssa Sara Cargasacchi Giudice Relatore dott.ssa Francesca Riccardi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 12/2025 promossa da:
(C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. ROSSANA Parte_1 C.F._1
IEMOLI del foro di Milano, C.F. , FAX 0342.517203, PEC C.F._2
presso il cui studio Sondrio, Via Col. Alessi n. 15, elegge Email_1
domicilio, giusta procura in atti
ATTORE/I
Contro
( C.F. ) rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Controparte_1 C.F._3 dall'Avv. MARCELLO CACI del Foro di Sondrio (C.F.: , pec: CodiceFiscale_4
, fax 0342.512719) ed elettivamente domiciliata presso lo Email_2
studio del difensore in Sondrio, Via Lavizzari n. 19
CONVENUTO/I
Con l'intervento del Pubblico Ministero – in sede – in persona del Procuratore della Repubblica
Oggetto del processo: separazione personale pagina 1 di 6 CONCLUSIONI CONGIUNTE
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Sondrio, contrariis reiectis, così giudicare:
A) Dichiarare la separazione personale dei coniugi e autorizzandoli a Parte_1 Controparte_1 vivere separati nel reciproco rispetto.
B) Disporre l'affido condiviso del figlio con collocamento prevalente presso la madre. Per_1
C) Disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Tirano (SO) Via Sondrio n. 3, piano primo, alla moglie.
D) Disporre che il padre tenga con sé il figlio la domenica a settimane alterne e dopo che il sig. Pt_1 disporrà di una propria abitazione, a fine settimana alternati dal sabato pomeriggio alla domenica dopo cena. Nel periodo estivo due/tre settimane da comunicarsi entro il 31 maggio di ciascun anno.
Natale, Pasqua e festività suddivise equamente fra i genitori e concordati con il figlio.
E) Disporre a carico del marito il versamento alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, dell'importo di € 500,00, € 250,00 per ciascun figlio, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. Il pagamento dovrà essere eseguito tramite bonifico bancario, entro il giorno 5 di ogni mese.
F) Disporre che l'assegno unico venga integralmente percepito dalla moglie, che parimenti beneficerà al 100% del carico fiscale in busta paga dopo il raggiungimento del ventunesimo anno di età dei figli.
G) Disporre che le spese straordinarie riguardanti l'iscrizione all'Università IULM di Milano al corso triennale “Turismo, management e cultura” e l'alloggio presso la sede universitaria della figlia siano poste integralmente a carico del padre, mentre le restanti spese straordinarie per i Per_2 figli siano poste a carico dei genitori al 50%, secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di
Sondrio.
H) Disporre che il motorino Peugeot S1B targato X82ZF4 ed il motorino Piaggio Ciao targato X7ZTMZ, di proprietà della moglie, rimangano a questa assegnati.
I) Disporre che le autovetture Alfa Romeo 159 station wagon targata DG160NH e Lancia Y targata
DA987BD di proprietà del marito, in uso alla figlia rimangano a questi assegnate. Per_2
L) Disporre l'autorizzazione per il rilascio e/o il rinnovo di documenti validi per l'espatrio del figlio minore.
Spese di lite integralmente compensate”
MOTIVI della DECISIONE
- Con ricorso ex art 473 bis.12 c.p.c. depositato in data 9/1/2025 – premesso di aver Parte_1 contratto con matrimonio concordatario in Teglio (SO) in data 07.07.2001 (atto Controparte_1 trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Teglio (SO) al n. 8, Parte II. Serie A, anno 2001) e che dal matrimonio sono nati i figli a Sondrio in data 02.06.2004, C.F. Persona_3
, e a Sondrio in data 23.05.2009, C.F. , C.F._5 Persona_4 C.F._6 entrambi studenti economicamente non autosufficienti, allegava che la figlia frequenta il Per_2 secondo anno del corso triennale “Turismo, management e cultura” presso l'Università IULM di Milano;
che il figlio è iscritto al secondo anno presso l'Istituto Tecnico Tecnologico Enea Per_1 pagina 2 di 6 Mattei di Sondrio;
che la casa coniugale sita in Tirano è di proprietà dei genitori del ricorrente ed è posta al primo piano di una villetta abitata dagli stessi al pian terreno;
che per la casa coniugale i coniugi non hanno mai corrisposto un affitto;
dopo la nascita dei figli il rapporto affettivo fra i coniugi si è deteriorato, a causa di notevoli differenze di carattere e comportamentali, rassegnava le seguenti conclusioni: “A) Dichiarare la separazione dei coniugi e Parte_1 Controparte_1 autorizzandoli a vivere separati nel reciproco rispetto. B) Disporre l'affido condiviso del figlio con collocamento prevalente presso la madre. C) Disporre l'assegnazione della casa Per_1 coniugale, sita in Tirano (SO) Via Sondrio n. 3, alla moglie. D) Disporre che il padre, tenga con sé il figlio la domenica a settimane alterne e dopo che il sig. disporrà di una propria abitazione, a Pt_1 fine settimana alternati dal sabato pomeriggio alla domenica dopo cena. Nel periodo estivo due/tre settimane da comunicarsi entro il 31 maggio di ciascun anno. Natale, Pasqua e festività suddivise equamente fra i genitori e concordati con il figlio. E) Disporre a carico del marito il versamento alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, dell'importo di € 400,00, € 200,00 per ciascun figlio, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT. Il pagamento dovrà essere eseguito tramite bonifico bancario, entro il giorno 5 di ogni mese. F) Disporre che l'assegno unico venga integralmente percepito dalla moglie. G) Diporre che le spese straordinarie riguardanti l'iscrizione all'Università
IULM di Milano al corso triennale “Turismo, management e cultura” e l'alloggio presso la sede universitaria della figlia siano poste integralmente a carico del padre, mentre le restanti Per_2 spese per i figli siano poste a carico dei genitori al 50%. A tal fine si specifica la natura delle spese: - spese mediche, da documentare e che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali e/o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante o dalla specialista anche e non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche, da documentare e che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici); - spese scolastiche da documentare che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ossia pc/tablet o altro imposta dalla scuola;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico ossia bus/treno dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche da documentare che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione, master e corsi post universitari in Italia e all'estero; - spese extrascolastiche da documentare che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-
pagina 3 di 6 scuola;
b) centro ricreativo estivo, oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali;
- spese extrascolastiche da documentare che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative;
f) viaggi di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento della patente di guida tra cui corso e lezioni;
h) acquisto e manutenzione, comprensivo di bollo e assicurazione, per il mezzo di trasporto del figlio. Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare il padre e/o la madre trasmetterà, senza alcuna formalità (email, whatsapp, ecc.), la richiesta e l'eventuale relativa documentazione all'altro coniuge il quale, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento, dovrà manifestare per iscritto il suo eventuale dissenso motivato;
in difetto il silenzio sarà considerato come consenso alla spesa che dovrà, quindi, essere rimborsata per la quota di spettanza. Il padre e/o la madre che ha effettuato la spesa si impegna ad inviare a mezzo email, whatsapp o altro all'altro coniuge la documentazione (fattura e/o ricevuta) comprovante l'esborso sostenuto entro e non oltre il giorno 10 del mese successivo a quello in cui la spesa è stata effettuata. Il rimborso della quota di competenza verrà effettuato, da parte del genitore obbligato, entro i 15 giorni successivi alla richiesta. H) Disporre che l'autovettura Mini Cooper targata BW105PT, il motorino
Peugeot S1B targato X82ZF4 ed il motorino Piaggio Ciao targato X7ZTMZ, di proprietà della moglie, rimangano a questa assegnati;
I) Disporre che le autovetture Alfa Romeo159 station wagon targata
DG160NH e Lancia Y targata DA987BD di proprietà del marito, rimangano a questi assegnate;
L)
Disporre l'autorizzazione per il rilascio e/o il rinnovo di documenti validi per l'espatrio del figlio minore. In via istruttoria: si chiede prova per interpello e testi sulle circostanza dedotte in narrativa sub 3-4-5-7-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21 da intendersi ivi ritrascritte e precedute dalle parole
“Vero che”. Si indica a teste: , residente in [...] sui capitoli 3- Testimone_1
4-5-9-10-14-15-16-17-18-19-21. Con vittoria di spese e compensi come da D.M. 55/2014”.
- Il Presidente del Tribunale nominava il Giudice relatore e fissava la data d'udienza per la comparizione delle parti, con termine per notifica e costituzione del convenuto e il ricorso veniva comunicato al PM.
- Seguiva la costituzione del convenuto il quale aderiva alla domanda di separazione, contestava nel resto quanto ex adverso dedotto e rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale, contrariis rejectis NEL MERITO 1) dichiarare la separazione personale dei coniugi e Controparte_1
autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) affidare il figlio Parte_1 minore in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, Persona_4 con la quale abiterà stabilmente;
3) assegnare la casa coniugale sita in Tirano, Via Sondrio n. 3, piano primo alla moglie sino a quando i figli avranno raggiunto l'indipendenza economica ovvero fino a che la resistente non abbia reperito una propria diversa abitazione;
4) disporre che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio minore: - a fine settimana alternati, dal sabato al termine della scuola alla domenica alle ore 21.30, ovvero in altri giorni e orari previo accordo tra i coniugi e con il minore. pagina 4 di 6 Disporre altresì che: - durante le vacanze estive, ciascun genitore potrà tenere con sé il figlio per quindici giorni anche non consecutivi, in base ad un calendario da concordarsi fra le parti e con il minore entro il 31 maggio di ogni anno;
- le festività natalizie verranno trascorse dal minore ad anni alterni dal 26/12 al 31/12 con un genitore e dal 01/01 al 06/01 con l'altro genitore, alternando il giorno di Natale e la Vigilia di Natale;
anche nelle festività Pasquali si alternerà di anno in anno il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo e il restante periodo di vacanza scolastica verrà trascorso in via alternata con l'uno o l'altro genitore, sempre previo accordo con il minore;
5) disporre che il signor corrisponda alla moglie, a titolo di contributo di mantenimento per i figli Parte_1
e , l'importo mensile di € 800,00 (ottocento/00) complessivi (€ 400,00 per Per_2 Per_1 ciascuno di essi), annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT, da versarsi in via anticipata entro il giorno 5 di ciascun mese;
la sig.ra percepirà per l'intero l'assegno unico universale CP_1 per i figli a carico e fruirà al 100% delle detrazioni fiscali in busta paga dopo il raggiungimento del ventunesimo anno di età dei figli;
6) per il caso in cui la sig.ra reperisca una nuova Parte_2 abitazione diversa dalla casa coniugale, porre a carico del sig. un contributo mensile per il Pt_1 mantenimento della moglie di € 200,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
7) disporre che il signor corrisponda alla moglie il 75% delle spese straordinarie sostenute a favore Parte_1 dei figli, secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Sondrio;
in parziale deroga a quanto stabilito nel citato protocollo si chiede che le cure omeopatiche abitualmente somministrate ai figli siano escluse dal preventivo necessario consenso dell'altro coniuge;
8) disporre che le spese di iscrizione all'Università IULM, corso triennale “Turismo, management e cultura” e di alloggio a
Milano della figlia siano poste ad integrale carico del Sig. 9) con autorizzazione per Per_2 Pt_1 il rilascio e/o rinnovo di passaporto, o di altro documento valido ai fini dell'espatrio del figlio minore.
IN VIA TEMPORANEA ED URGENTE: Voglia il Tribunale adito in via provvisoria ed urgente adottare alla prima udienza i sopra indicati provvedimenti da n. 1 a 9 nell'interesse dei figli. IN VIA
ISTRUTTORIA: Si chiede prova per interrogatorio formale del ricorrente e per testi sulle circostanze indicate in narrativa al punto 7, da intendersi trascritte e precedute da “Vero che”. Si indica quale testimone la sig.ra di Tirano. Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre”. Testimone_2
- Dopo alcuni rinvii in pendenza di trattative all'udienza del 28/5/2025 le parti precisavano congiuntamente le conclusioni come sopra riportate rinunciando ai termini per la presentazione di memorie e la causa veniva quindi trattenuta in decisione e rimessa al Collegio per la decisione.
Il Collegio dall'esame degli atti di causa ravvisa i presupposti per la separazione.
- In primo luogo, il matrimonio tra le parti è comprovato dalla produzione dell'estratto per riassunto del registro degli atti di matrimonio rilasciato dal Comune di Teglio (doc. 1).
- In secondo luogo, le circostanze desunte dalla trattazione della causa dimostrano in modo inequivocabile che la prosecuzione della vita matrimoniale è divenuta ormai da tempo intollerabile ex pagina 5 di 6 art. 151, primo comma, c.c. come allegato concordemente dalle parti di causa.
Tale obiettiva situazione comprova l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, su cui il matrimonio è fondato. Del resto, dalle stesse allegazioni e dichiarazioni delle parti si evince che ormai si è verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza a causa delle insanabili divergenze tra i ricorrenti.
- rilevato che il ricorso è stato comunicato al Pubblico Ministero;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, segnatamente quelle relative ai figli a Persona_3
Sondrio in data 02.06.2004, C.F. , e a Sondrio in data C.F._5 Persona_4
23.05.2009, C.F. , entrambi studenti economicamente non autosufficienti, C.F._6 laddove regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici in modo conforme ai preminenti interessi degli stessi;
- l'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in presenza dei presupposti di legge.
Spese di lite compensate come da accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara la separazione personale di e i quali hanno contratto Parte_1 CP_1 CP_1 matrimonio concordatario in Teglio (SO) in data 07.07.2001 (atto trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Teglio (SO) al n. 8, Parte II. Serie A, anno 2001) alle condizioni sopra trascritte, da intendersi qui trascritte,
2) spese di lite compensate come da accordo,
3) Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Teglio, perché provveda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge.
Sondrio, così deciso nella Camera di Consiglio del 7/7/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Sara Cargasacchi dott.ssa Barbara Licitra pagina 6 di 6