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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 02/10/2025, n. 1381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1381 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Ragusa
Proc. n. 3393/2022 R.G.
Il Giudice Istruttore, Dott.sa Rosanna Scollo
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe in materia di “Contratti bancari
(deposito bancario, etc)” – Opposizione a decreto ingiuntivo, promossa 2
DA
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. SEBASTIANO C.F._1
SALLEMI, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Ragusa, via Roma n. 200
OPPONENTE
CONTRO
con sede in Milano, Piazza della Trivulziana n. 4/A, Controparte_1
C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. RAFFAELE ZURLO e P.IVA_1 dall'Avv. ANDREA ORNATI, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata in La Spezia, via Paolo Emilio Taviani n. 170
OPPOSTA
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione, notificato in data 10/10/2022, Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 784/2022, emesso dal Tribunale di Ragusa in data 09/06/2022, con cui le era stato ingiunto di pagare a la somma di €.12.548,59, oltre ad interessi come da Controparte_1 3
domanda e spese ivi liquidate, e ciò, per come dedotto nel relativo ricorso monitorio, “in virtù di un credito relativo a: - rapporto contrattuale n. 10365009909530” (vd. all. n. 3 del fascicolo monitorio), di cui la predetta era divenuta titolare “ai sensi di un contratto di cessione di Controparte_1 crediti sottoscritto il 16 gennaio 2017” (vd. all. nn. 4, 6, 7 e 8 del fascicolo monitorio). Con la proposta opposizione il soggetto ingiunto, in via preliminare,
“disconosce[va] formalmente la sottoscrizione apposta sulla fideiussione essendo palesemente apocrifa la firma in calce al contratto di finanziamento”, e nel merito, eccepiva la “Nullità del decreto ingiuntivo per mancanza di prova del credito” e l'“APPLICAZIONE DI INTERESSI ULTRASOGLIA”.
Si costituiva contestando ognuno dei motivi di Controparte_1 opposizione proposti, e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto, nonché “qualora ritenuto opportuno dal Giudice adito, che venga disposta la verificazione ai sensi dell'art. 216 C.p.c. e ss..”.
Tutto ciò premesso, l'opposizione proposta è infondata, e deve pertanto essere rigettata, per le ragioni di seguito illustrate. In primo luogo, non può darsi seguito al disconoscimento operato da parte dell'opponente in relazione al contratto di finanziamento per cui è causa.
Da un lato, infatti, deve ritenersi che il Giudice ha il potere-dovere di utilizzare tutti gli elementi di prova acquisiti nel corso del processo, e che il medesimo, nel caso di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di una scrittura privata, non è tenuto a disporre la consulenza tecnica d'ufficio ove questa si appalesi ictu oculi superflua, alla stregua degli elementi di comparazione già acquisiti in atti.
Nel caso di specie, in particolare, non può non evidenziarsi come dal semplice raffronto, ictu oculi, della firma autenticata apposta sulla procura, rilasciata al difensore dall'opponente, con quella apposta sul contratto di finanziamento oggetto di disconoscimento, emerga che le stesse sono assolutamente conformi fra di loro, come se fossero state apposte dalla mano della stessa persona.
Dall'altro lato, deve altresì considerarsi che l'eventuale riconoscimento, espresso o tacito, di una scrittura privata, compiuto in sede stragiudiziale, ne preclude il successivo disconoscimento in sede giudiziale. 4
È stato infatti precisato che “Il riconoscimento della scrittura privata può essere anche implicito ed essere efficacemente compiuto in sede extragiudiziale, non essendo necessaria in tale sede la produzione del documento ad opera della controparte, atteso che il riconoscimento, espresso o tacito, ove effettuato fuori dal processo, si inquadra nella fattispecie della dichiarazione confessoria stragiudiziale di cui all'art. 2735 c.c. ovvero della condotta concludente incompatibile con l'esercizio del disconoscimento in giudizio. Ne consegue che il sottoscrittore, che abbia, anche implicitamente, compiuto il riconoscimento in sede extragiudiziale, non può disconoscere la scrittura privata prodotta nel successivo giudizio e fatta valere contro di lui, ostando a ciò limiti, di cui all'art. 2732 c.c., alla revoca della confessione.” (cfr. Cass. Sez. III, 27/09/2017, n. 22460). Nel caso di specie l'opposta, costituendosi in giudizio, ha dedotto, fra l'altro, che “dall'estratto conto allegato in sede monitoria (cfr. doc.
5- fascicolo monitorio) risultano corrisposte alcune rate del piano di ammortamento”.
A fronte del rilievo in questione, nulla ha contestato l'opponente, la quale ha solo genericamente insistito nelle difese già svolte.
Deve dunque ritenersi pacifico fra le parti (la circostanza in questione non essendo stata posta in contestazione da parte dell'opponente) che la medesima opponente abbia dato volontaria esecuzione al contratto di finanziamento per cui è causa.
Tale circostanza depone inequivocabilmente per il riconoscimento implicito, da parte dell'opponente, del contratto in questione.
Conseguentemente, deve intendersi ad essa precluso di poter disconoscere, nella presente sede, la sottoscrizione ivi apposta: è del tutto inverosimile, infatti, che la stessa abbia omesso di sottoscrivere una scrittura contenente un regolamento contrattuale, al quale ha tuttavia dato esecuzione.
In secondo luogo, l'opponente ha eccepito la “mancanza di prova del credito” evidenziando, in particolare, “come in nessun modo, parte opposta abbia prodotto sufficiente documentazione idonea alla ricostruzione delle 5
movimentazioni contabili né dei criteri e delle modalità di calcolo degli interessi addebitati.”.
Contrariamente a quanto dalla stessa sostenuto, a fondamento del decreto ingiuntivo opposto sono stati prodotti il già richiamato contratto di finanziamento per cui è causa, che contiene le condizioni contrattuali ed economiche applicate al rapporto, e un estratto conto relativo al rapporto medesimo, che indica i movimenti ivi eseguiti (vd. doc. nn. 3 e 5 del fascicolo monitorio).
In terzo luogo, ed infine, l'opponente ha eccepito l'“APPLICAZIONE DI
INTERESSI ULTRASOGLIA”.
L'eccezione non può neppure essere esaminata, stante l'evidente genericità
e indeterminatezza della medesima.
Come noto, infatti, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli interessi pattuiti, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento (cfr. Cass., S.U., 18/09/2020 n. 19597). Nulla di tutto ciò è stato indicato dall'opponente, la quale ha solo genericamente lamentato l'“APPLICAZIONE DI INTERESSI ULTRASOGLIA”.
Alla luce delle considerazioni suespresse l'opposizione proposta deve essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, già esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c., e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
6
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 3393/2022 R.G.
Rigetta l'opposizione proposta da CONCETTA avverso il decreto Pt_1 ingiuntivo n. 784/2022 del 09/06/2022, emesso dal Tribunale di Ragusa nel procedimento n. 2048/2022 R.G., già esecutivo, e per l'effetto conferma il decreto citato.
Condanna l'opponente a rifondere in favore dell'opposta, Controparte_1 le spese di lite, che si liquidano in €. 2.500,00 a titolo di compensi professionali, oltre al rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso, in Ragusa il 30/09/2025.
Il Giudice Dott.ssa Rosanna Scollo