Ordinanza cautelare 23 luglio 2019
Sentenza 13 luglio 2023
Rigetto
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 03/10/2025, n. 7743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7743 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07743/2025REG.PROV.COLL.
N. 00575/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 575 del 2024, proposto dal sig. AN IT, rappresentato e difeso dall'avvocato Sabatino Rainone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Pomigliano D'Arco, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Rosa Balsamo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
della società Immobiliare Socla s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Rita D'Amore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Pomigliano D'Arco, via F.Terracciano n. 213;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 04277/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Pomigliano D'Arco e della Immobiliare Socla s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 luglio 2025 il cons. Giuseppe Rotondo;
Viste le conclusioni delle parti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente giudizio è stato promosso dal sig. AN IT e ha ad oggetto la domanda di annullamento del permesso di costruire n. 40/2026, datato 27 luglio 2028, rilasciato alla società ST (dante causa dell’odierna controinteressata Società Immobiliare Socla s.r.l.) per la “ Realizzazione di un fabbricato ad uso residenziale composto da piano interrato e da tre piani fuori terra, per un totale di sei unità abitative (due per ciascun piano), ai sensi del DPR 380/01 e della Legge Regionale 1/2011 (Piano Casa) sul fondo sito alla via Alba, 15; catastalmente censito con il foglio 12 mappale 789 ”.
2. Questi gli aspetti essenziali della vicenda.
2.1. Con pratica n. 2211 del 4 giugno 2001, il Comune di Pomigliano d’Arco rilasciava alla Società “Il Cantuccio S.r.l.”, la concessione edilizia in sanatoria n° 1702/47 per la “realizzazione di un manufatto per attività commerciale”.
Con prat. edilizia n. 561 del 18 maggio 2004, il Comune concedeva alla Società ST s.r.l. (che nel frattempo aveva acquistato il cespite dalla Società “Il Cantuccio s.r.l.”) un permesso di costruire per la “ Realizzazione di un piano interrato di pertinenza ad un fabbricato
esistente ”, senza modifiche alla destinazione d’uso (commerciale) del fabbricato.
Con istanza prot. n. 1688 del 29 gennaio 2016, l’Amministratore Unico di ST (dante causa dell’odierna Società controinteressata), richiedeva al Comune il rilascio del permesso di costruire per la “ Realizzazione di fabbricato ad uso residenziale composto da piano interrato e da tre piani fuori terra, per un totale di sei unità abitative (due per ciascun piano), ai sensi del DPR 380/01 e della Legge Regionale 1/2011 (Piano Casa) ”. Nella descrizione dell’intervento, il tecnico dichiarava, tra l’altro, che “ su detto lotto risulta un piano interrato destinato a box auto e depositi ed un piccolo locale a piano terra destinato ad attività commercial e, che in fase di progettazione sarà totalmente demolito, nonché ampio piazzale esterno”; l’edificio realizzarsi sarà “ incrementato del 20% della volumetria realizzabile” secondo le nta del p.r.g. vigente, ai sensi della l.r. Campania n. 11 del 2011” (cd. Piano Casa).
Il Comune di Pomigliano, in data 18 luglio 2018, rilasciava il titolo edilizio.
3. Il sig. esposito impugnava, previo accesso agli atti e acquisizione della documentazione, impugnava innanzi al T.a.r. per la Campania, sede di Napoli, il permesso di costruire (ricorso nrg 2178/2019).
3.1. Il ricorso, previa allegazione della legittimazione e dell’interesse ad agire veniva affidato ai seguenti motivi.
I) violazione e f.a. del p.r.g. del comune di Pomigliano d’Arco. Violazione degli artt. 2.14 e 2.34.8 del regolamento edilizio. Violazione degli artt. 5, n. 10, e 32 delle norme tecniche di attuazione del p.r.g. del comune di Pomigliano d’Arco. Violazione degli artt. 2 e 4 della l.r. Campania n. 19 del 2009 (Piano casa). Violazione della l.r. n. 1 del 2011 (integrazioni al Piano casa). Eccesso di potere, difetto di istruttoria, inesistenza dei presupposti, illogicità, sproporzione, sviamento:
a) il Comune ha abilitato la Società Socla s.r.l. a realizzare un manufatto la cui Superficie Utile Lorda (s.u.l.) è notevolmente superiore rispetto a quella definita possibile dalle n.t.a. annesse al p.r.g. nonché dal regolamento edilizio vigente; in base alle n.t.a. (art.5, n. 10 e art. 32) la s.u.l. che si otterrebbe, per il lotto in questione, è pari a (mq 675,36 x 0,285 mq/mq) = mq 192,48, la quale può essere distribuita su un massimo di tre piani fuori terra, per un’altezza massima di 10,50; di conseguenza, ogni piano può avere una s.u.l. massima di (192,48 : 3 =) mq 64,16; sennonché, il Comune avrebbe approvato il calcolo errato dell’istante che, piuttosto che dividere (distribuire) tra i tre piani fuori terra la superficie utile risultante dalla moltiplicazione tra la superficie del lotto di intervento e l’indice di utilizzazione fondiaria, ha effettuato tre volte tale moltiplicazione, considerandola come la superficie lorda di ogni singolo piano; sicché, ogni piano svilupperebbe una s.u.l. tre volte superiore a quella consentita per il lotto in questione (che è di mq 64,16 per ciascun piano) come si evincerebbe “ attraverso la lettura della tabella planovolumetrica di progetto allegata al P.d.C. n. 40/2016: Calcolo (SUL)· Piano terra mq. 204.65 · Piano primo mq. 198.46 · Piano secondo mq. 198.46 ”;
b) violazione della normativa urbanistica locale per mancato rispetto della distanza dalla strada comunale: rispetto alla via Alba il fabbricato di progetto non rispetterebbe l’allineamento prevalente consolidato, così come previsto dal vigente Regolamento Edilizio Comunale, ma risulterebbe arretrato rispetto agli allineamenti dei fabbricati posti a destra e sinistra del lotto, i quali risultano perfettamente allineati tra loro.
II) Violazione del p.r.g. Violazione degli artt. 2.14 e 2.34.8 del regolamento edilizio. Violazione degli artt. 5, n. 10), e 32 delle n.t.a. annesse al p.r.g. Violazione degli artt. 2 e 4 l.r. n. 19/2009 (piano casa). Violazione della l.r. n. 1/2011 (integrazioni al piano casa). Eccesso di potere sotto vari profili sintomatici. Sviamento:
a)l’articolo 4 (rubricato “ Interventi straordinari di ampliamento ”) della l.r. n. 19/2009 (integrata dalla l.r. n. 1/2011) prevede l’ampliamento del 20% della volumetria assentita dalle norme territoriali in materia edilizio – urbanistica; tuttavia tale norma non può essere applicata al caso di specie se si consideri la preesistenza, sul lotto oggetto di intervento, del manufatto commerciale assentito con c.e. in sanatoria n. 1702/47 (ed anche il successivo p.d.c., prat. edilizia n. 561 del 18 maggio 2004) che non ammette, per la sua destinazione d’uso (attività commerciale), l’applicabilità della normativa del Piano Casa: la destinazione d’uso del manufatto non sarebbe a prevalenza residenziale, come invece richiesto dall’articolo 4 citato.
III) Violazione del p.r.g. Violazione degli artt 2.14 e 2.34.8) del regolamento edilizio. Violazione degli artt. 5, n° 10), e 32 delle n.t.a. annesse al p.r.g. Violazione degli artt. 2 e 4 della l.r. n. 19/2009 (piano casa) e della l.r. n. 1/2011 (integrazioni al piano casa). Eccesso di potere:
a)la circostanza che il titolo edilizio autorizzi l’edificazione di
un fabbricato che violi le norme edilizio-urbanistiche territoriali palesa un evidente difetto di istruttoria.
3.2. Si costituivano, per resistere, il Comune di Pomigliano d’Arco e la società Socla s.r.l.
3.3. Con la sentenza n. 4277 del 13 luglio 2023, il T.a.r. per la Campania, sezione VI, respingeva il ricorso e condannava il ricorrente alle spese (euro 1.000,00).
4. Ha appellato il sig. AN IT che, nelle premesse, censura la sentenza per avere il T.a.r. scrutinato, dapprima, la seconda censura (“ l’esistenza sul lotto di un manufatto commerciale, poi demolito, escluderebbe l’applicabilità dell’art. 4 co. 1 e 2 del cd. “piano casa , rigettandola; in tal modo avrebbe “giustificato” la legittimità dell’intervento edilizio ritenendo corretta la premialità volumetrica del cd. “Piano casa” e la connessa deroga agli strumenti urbanistici, mal cogliendo, tuttavia, la centralità della prima censura, di violazione dei parametri urbanistici del P.R.G., puntualmente indicati nel relativo motivo di ricorso, che hanno determinato, come mera conseguenza, la mala applicazione della premialità volumetrica.
4.1. L’appellante deduce un unico, articolato motivo di appello per “violazione del p.r.g., violazione degli artt. 2.14 e 2.34.8) del regolamento edilizio, violazione degli artt. 5, n° 10), e 32 delle nn.tt.a. annesse al p.r.g., violazione degli artt. 2 e 4 della l.r. n. 19/2009 (piano casa) e della l.r. n. 1/2011 (integrazioni al piano casa), eccesso di potere sotto molteplici profili, omessa e/o errata pronuncia su un punto decisivo della controversia.
4.2. Come seguono le censure.
A) La sentenza è erronea nella parte in cui, al punto 8, ha scrutinato la doglianza relativa al superamento della superficie lorda ammissibile secondo P.R.G.
Il T.a.r. ha risolto il motivo di censura limitandosi ad affermare che grazie alla possibilità di ampliare fino al 20 per cento la volumetria esistente, sarebbe possibile derogare al parametro urbanistico della superficie previsto dal P.R.G.
Sennonché, la statuizione muove da presupposti inesatti.
Il giudice territoriale per rigettare la censura ritenuta dall’appellante principale ha giustificato il “superamento del TRIPLO della superfice lorda d’uso invece consentita con l’applicabilità della deroga del cd. “Piano casa” che, al più, avrebbe permesso un ampliamento del 20% della volumetria legittimamente calcolata, non del 300% della superficie, sulla quale, poi, come mera conseguenza, è stata anche malamente calcolata la volumetria di partenza cui è stata poi applicata la premialità volumetrica del 20%”.
In altri termini, il T.a.r. avrebbe scrutinato dapprima la seconda censura per giungere ad ammettere la deroga al P.RG. in termini volumetrici, svilendo poi le censure circa la illegittimità del titolo che ha consentito alla Società controinteressata di realizzare un fabbricato tre volte più esteso e, dunque, tre volte più grande anche in termini volumetrici, ma come sola conseguenza di una mala applicazione della SUL e della SAL.
Ciò che è in questione, osserva l’appellante, “non è tanto l’assentibilità della volumetria premiale di cui alla L.R. “Piano casa” quanto, ab origine, la non conformità del titolo alle norme del P.R.G. in termini di SUL e SAL realizzabile, unico parametro di partenza per giungere poi al calcolo della volumetria realizzabile”.
B) Erroneo sarebbe anche il punto 9 della sentenza, nella parte in cui ha ritenuto doversi rigettare la censura relativa alla violazione del punto 2.34.48 del Regolamento Edilizio del Comune di Pomigliano d’Arco: anche in questo caso, osserva l’appellante, “i Giudici non hanno argomentato il motivo del rigetto, con omissione di pronuncia, essendosi limitati a rilevare il mancato rispetto dell’onere, da parte del ricorrente, di provare l’effettiva esistenza di un allineamento prevalente consolidato”.
C) I benefici volumetrici di cui alla legge regionale sul Piano casa possono essere concessi solo per edifici aventi destinazione residenziale da ampliare ovvero da conservare, presupponendo, pertanto, una c.d. preesistenza edilizia: nel caso di specie, sul lotto vi sarebbe un manufatto commerciale (e dunque non residenziale);
C1) Anche volendo ritenere il lotto libero, per effetto della demolizione, la P.A. non avrebbe potuto concedere le premialità volumetriche per l’assenza di un preesistente manufatto ad uso prevalentemente residenziale da “conservare”.
4.3. Si è costituito, per resistere, il Comune di Pomigliano d’Arco.
4.4. In prossimità dell’udienza, il Comune ha depositato memoria conclusiva e l’appellante memoria di replica.
5. All’udienza del 3 luglio 2025, la causa è stata trattenuta per la decisione.
6. L’appello è infondato.
7. Con il primo motivo, parte appellante censura il titolo edilizio per avere l’Amministrazione assentito la realizzazione di una volumetria superiore a quella consentita dalle n.t.a. del p.r.g. comunale come conseguenza di una errata applicazione della SUL e della SAL. Censura, pertanto, la sentenza che avrebbe errato nel non esaminare prioritariamente il primo motivo di gravame ritenuto trainante.
7.1. Il motivo (sopra par. 4.2.-lett. A), che il Collegio reputa di trattare prioritariamente per ragioni di ordine logico, è infondato.
7.2. Parte appellante lamenta che il Comune ha abilitato la Società Socla S.r.l. a realizzare un manufatto la cui “Superficie Utile Lorda è notevolmente superiore rispetto a quella definita possibile dalle n.t.a. annesse al P.R.G. nonché dal R.E. vigente.
L’art. 5, n° 10, delle n.t.a. nonché l’art. 2.14) del Regolamento edilizio stabiliscono che la superficie utile lorda (SUL) “ È la somma delle superfici lorde di ciascun piano dell'edifici o, comprese entro il perimetro esterno delle murature, includendo "bow window", la proiezione orizzontale delle scale anche esterne ed aperte e ballatoi di accesso, vani ascensori, cavedi per impianti tecnici, nonché il sottotetto qualora abitabile o utilizzabile ”.
La potenzialità edificatoria massima del lotto oggetto dell’intervento corrisponde, secondo i calcoli eseguiti dall’appellante, ad una Superficie Utile Lorda di mq 192,48.
Tale s.u.l. si otterrebbe dalla moltiplicazione della superficie del lotto di intervento (ossia “ l'insieme delle aree a destinazione urbanistica omogenea contigue o comunque collegate da parti comuni o viabilità privata posseduta da un unico avente titolo. Il conteggio dei parametri urbanistici fondiari viene effettuato sull'intero lotto ”) pari a mq 675,36 (33.60 x 20.10) per l’indice di Utilizzazione Fondiaria pari a 0,285 mq/mq.
Pertanto, la s.u.l. che si ottiene, per il lotto in questione, sarebbe pari a (mq 675,36 x 0,285 mq/mq) = mq 192,48.
La s.u.l., così come sopra calcolata dall’appellante, andrebbe distribuita su un massimo di tre piani fuori terra, per un’altezza massima di 10,50; di conseguenza, conclude l’istante, ogni piano potrebbe avere una Superficie Utile Lorda massima di (192,48:3 =) mq 64,16.
8. Il Collegio osserva che il calcolo eseguito dall’appellante è parziale poiché ha considerato soltanto l’indice di utilizzazione fondiaria (UF) pari a 0,285, così ottenendosi una s.u.l. pari a mq. 192,48.
9. Sennonché, nel calcolo deve essere considerato anche l’incremento di superficie accessoria pari al 60% della s.u.l. consentito dall’articolo 32 delle n.t.a., ciò che determina un conseguente incremento di superficie lorda realizzabile pari a mq. 115,49.
10. Il totale che ne deriva, ovvero la superficie realizzabile che se ne trae, risulta pertanto pari a mq. 307,97 come evidenziato dalla tabella plano-volumetrica inserita nella tavola grafica allegata all’adeguamento progettuale.
11. A questo va aggiunto che:
- ai sensi dell’art. 2.19 del Regolamento Edilizio si intendono come Superficie Accessoria Lorda (s.a.l.) “locali come depositi, verande, logge, porticati, soffitte non abitabili, scale, ecc.”;
- non contribuiscono, invece, al calcolo della Superficie Utile Lorda i vani scala che servono da collegamento per unità immobiliari su più livelli, come riportato dall’art. 2.55 del Regolamento Edilizio i quali, tuttavia, contribuiscono al calcolo volumetrico per l’incremento del 20% della volumetria esistente (art. 4 della l.r. n. 1 del 2011).
12. Le suddette circostanze si desumono sia dalla normativa sopra riportata che, a fortiori, dal confronto tra la perizia tecnica di parte appellante e quella della società controinteressata.
13. Consegue a tanto che, la s.u.l. massima realizzabile, nel caso di specie e tenuto conto delle caratteristiche del lotto oggetto di intervento, è pari a mq. 307,97 e non a mq 192,48.
13.1. Se a questa si aggiunge la superficie della cassa scale e si tiene conto dell’altezza massima di zona pari a mt. 10,50 ne scaturisce una volumetria massima realizzabile ex art. 2, comma 1, lettera e) della l.r. n. 1 del 2011 nei limiti (e anche inferiore) a quella prevista dalle n.t.a. del p.r.g.
14. In conclusione, il titolo edilizio s’appalesa conforme alle norme di piano in termini di SUL e SAL realizzabile, quale parametro di partenza correttamente utilizzato per giungere poi al calcolo della volumetria realizzabile.
15. Con il secondo motivo di gravame (sopra, par. 4.2.-lett. B), parte appellante censura il titolo edilizio, e la sentenza impugnata, per mancato rispetto della distanza del fabbricato dalla strada comunale.
L’art. 2.34.8) dell’All. D del Regolamento Edilizio prevede che “ 2. All’interno del centro abitato, per le nuove costruzioni in sottozona B2, B3 e C1, C2 si dovrà riprendere l’allineamento prevalente consolidato, ovvero ml 5,00 nei casi in cui non sia definibile un allineamento esistente ”. Rispetto alla via Alba, osserva l’appellante, il fabbricato di progetto non rispetterebbe l’allineamento prevalente consolidato, così come previsto dal vigente Regolamento Edilizio Comunale, bensì risulterebbe arretrato rispetto agli allineamenti dei fabbricati posti a destra e sinistra del lotto, i quali risultano perfettamente allineati tra loro.
15.1. Il motivo è infondato.
Dalla documentazione versata in atti e dalle allegazioni di controparti, si evince che “la parte esterna lato nord (lato strada comunale) del fabbricato, è posta ad una distanza di mt. 5,90 dalla strada, superiore a mt. 5,00 previsti, ed in arretramento rispetto al fabbricato preesistente sul lotto (attualmente demolito) il quale era posto a mt. 2,60 dalla strada. L'edificio in costruzione è posto in arretramento anche rispetto all'edificio del sig. IT AN posto ad ovest, che dista circa mt. 2,00 dalla strada”.
Parte controinteressata ha documentato che “Per questioni architettoniche e funzionali, la parte lato nord del fabbricato (lato strada) è provvista di terrazzamenti posti anch'essi in arretramento di mt. 2,00 dalla strada, quindi in perfetto allineamento con il fabbricato del sig. IT AN, quest'ultimi collegati a mezzo di travi orizzontali alla pilastratura verticale (quattro pilastri) posti in allineamento con le recinzioni dei lotti sullo stesso fronte stradale e quindi con l'allineamento prevalente consolidato”.
15.2. Tali argomentazioni tecniche e descrittive di progetto non hanno trovato confutazione in atti, essendosi peraltro parte appellante limitata a dedurre il mancato rispetto delle distanze, ovvero degli allineamenti senza fornire elementi tecnici a supporto.
15.3. Nel ricorso introduttivo del giudizio, il sig. IT si è limitato a richiamare il “passo” della perizia in cui il proprio tecnico afferma che “ rispetto alla via Alba il fabbricato di progetto non rispetta l’allineamento prevalente consolidato, così come previsto dal vigente Regolamento Edilizio Comunale, ma risulta arretrato rispetto agli allineamenti dei fabbricati posti a destra e sinistra del lotto, i quali risultano perfettamente allineati tra loro ”.
15.4. Tale affermazione, peraltro generica, è stata confutata con allegazioni tecniche specifiche e pertinenti.
15.5. Ad ogni modo, e comunque, va osservato che, ai sensi dell’art. 2.34.8 del R.E. “ all’interno del centro abitato, per le nuove costruzioni in sottozona B2, B3 e C1, C2 si dovrà riprendere l’allineamento prevalente consolidato, ovvero ml. 5,00 nei casi in cui non sia definibile un allineamento esistente”.
15.6. Nel caso di specie, il Comune ha documentato, sulla scorta dei grafici di progetto, che “non esiste un allineamento univoco degli Edifici dell’isolato”; per cui il fabbricato è stato previsto a una distanza dalla strada superiore ai ml. 5,00 previsti dal Regolamento Edilizio.
16. Con il terzo motivo di gravame (sopra, par. 4.2-lett. C), parte appellante sostiene che i benefici volumetrici di cui alla legge regionale sul Piano casa possono essere concessi solo per edifici aventi destinazione residenziale da ampliare ovvero da conservare. La norma regionale presupporrebbe, pertanto, “una c.d. preesistenza edilizia” residenziale che nel caso di specie non sussisterebbe in quanto sul lotto in questione “vi è un manufatto commerciale (e dunque non residenziale)”.
16.1. Il motivo è infondato.
La norma da applicare alla fattispecie in esame è l’articolo 4 della l.r. Campania n. 19 del 28 dicembre 2009.
Per l’appellante, l’art. 4 (previsivo del beneficio relativo all'incremento volumetrico) non sarebbe applicabile al caso di specie in assenza di un preesistente edificio a destinazione residenziale (appunto da ampliare).
16.2. La tesi non persuade.
La disposizione in parola prende in considerazione la casistica applicativa della norma alle singole fattispecie (ne fa un elenco).
Alla lettera e) del comma 1, dopo una lunga elencazione incentrata sugli edifici "residenziali", il legislatore regionale “abbandona” l’aggettivo “residenziale” e, operando una modifica dell’ambito oggettivo di applicazione della norma premiale, ne prevede l’applicazione in forma più generale in generale a tutti gli "edifici ubicati in aree esterne a quelle definite ad alto rischio vulcanico".
Ebbene, secondo una interpretazione della norma aderente al suo dato testuale, informata ai canoni ordinari dell’ermeneutica, il Collegio ritiene che l’ampliamento volumetrico, disciplinato dall’articolo 4 della citata legge regionale, sia possibile per qualsiasi edificio (art. 4, comma 1, lett. e) purché risulti compatibile con la destinazione urbanistica di zona prevista dal p.r.g.
16.3. Nel caso di specie, l'edificio in questione ricade “Zona B2) di completamento lotti urbanizzati”, pertanto appare compatibile con la destinazione di piano.
L'intervento programmata, dunque, rientra in una tipologia di riqualificazione urbana che prevede, in luogo del vecchio manufatto demolito, un edificio a destinazione residenziale (in zona B2-residenziale) che utilizza la volumetria massima consentita dalle n.t.a. di p.r.g. cui si aggiunge, all’esito del calcolo iniziale, quella premiale riconosciuta dal Piano casa (art. 4, l.r. n. 19/2009), in area esterna a quelle ad alto rischio vulcanico (art. 4, c. 1, lett. e, l.r. Campania n. 19/2009).
17. In conclusione, per quanto sin qui esposto, l’appello è infondato e deve essere, pertanto, respinto.
18. Le spese del grado di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il sig. AN esposito al pagamento delle spese processuali che si liquidano, in favore del Comune di Pomigliano d’Arco, in euro 4.000,00 (quattromila/00) oltre accessori di legge e spese generali.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Luigi Carbone, Presidente
Luca Lamberti, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere, Estensore
Luca Monteferrante, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppe Rotondo | Luigi Carbone |
IL SEGRETARIO