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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIX, sentenza 17/02/2026, n. 2526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2526 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2526/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 19, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CLEMENTE ALESSANDRO, Presidente e Relatore
GARUFI CATERINA, Giudice
RIZZI RICCARDO, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16822/2024 depositato il 13/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 79825 IMU 2020
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 79829 IMU 2019
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1113 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1298/2026 depositato il
05/02/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato gli avvisi di accertamento esecutivi n. 79829 e n. 79825 per IMU anni 2019 e 2020 nonché l'avviso di accertamento n. 1113 per TASI anno 2019, notificati in data 17 luglio 2024 da Roma Capitale per un importo complessivo di euro 25.313,00. Gli atti hanno come oggetto l'immobile sito in Roma, Indirizzo_1, censito al Dati catastali_1, Dati catastali_2
La ricorrente ha dedotto l'illegittimità degli avvisi sul presupposto che Roma Capitale ha continuato a calcolare
IMU e TASI applicando una rendita catastale di € 10.289,76, nonostante la Corte di Giustizia Tributaria di
Secondo Grado del Lazio, con sentenza n. 2780/06/2024 depositata il 26/04/2024, abbia definitivamente stabilito la correttezza della rendita catastale pari ad € 7.243,31.
La ricorrente ha precisato di avere presentato istanza di autotutela in data 25/09/2024, rimasta però priva di riscontro.
Roma Capitale si è costituita in giudizio, dichiarando di avere preso atto della sentenza della Corte di Giustizia
Tributaria di Secondo Grado;
ha così emesso i provvedimenti di annullamento parziale IMU 2019-2020 prot. nn. QB/2024/851583 e QB/2024/851586 del 16/12/2025 e TASI 2019 prot. QB/2024/782731 del 22/11/2024.
A seguito di tali annullamenti parziali e del ricalcolo del dovuto, Roma Capitale ha dichiarato che per l'IMU anni 2019-2020 è rimasto un importo residuo pari ad € 18.372,51; e che per la TASI anno 2019 è rimasto un importo residuo pari ad € 268,65, per un totale residuo complessivo pari ad € 18.641,16.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva quanto segue.
Roma Capitale ha riconosciuto la fondatezza delle doglianze della ricorrente in ordine all'erronea applicazione della rendita catastale ed ha provveduto ad emettere provvedimenti di annullamento parziale degli avvisi impugnati.
Ne è conseguito il venire meno dell'interesse alla decisione nel merito delle originarie pretese impositive per la parte annullata.
Il giudizio deve, pertanto, essere dichiarato estinto per cessata materia del contendere, dovendosi dare atto che residua a carico ancora della società ricorrente l'importo complessivo di € 18.641,16, di cui € 18.372,51 per IMU 2019-2020 ed € 268,65 per TASI 2019, come risultante a seguito dei provvedimenti di annullamento parziale emessi dall'Ente impositore.
Quanto alle spese di lite, sussistono i motivi per disporne la compensazione integrale, atteso che l'Amministrazione locale ha provveduto in autotutela nel corso del giudizio e che, comunque, la ricorrente aveva omesso completamente il pagamento del dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Così deciso in Roma, 04 febbraio 2026
IL PRESIDENTE ESTENSORE
LE CL
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 19, riunita in udienza il 04/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CLEMENTE ALESSANDRO, Presidente e Relatore
GARUFI CATERINA, Giudice
RIZZI RICCARDO, Giudice
in data 04/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16822/2024 depositato il 13/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 79825 IMU 2020
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 79829 IMU 2019
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1113 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1298/2026 depositato il
05/02/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato gli avvisi di accertamento esecutivi n. 79829 e n. 79825 per IMU anni 2019 e 2020 nonché l'avviso di accertamento n. 1113 per TASI anno 2019, notificati in data 17 luglio 2024 da Roma Capitale per un importo complessivo di euro 25.313,00. Gli atti hanno come oggetto l'immobile sito in Roma, Indirizzo_1, censito al Dati catastali_1, Dati catastali_2
La ricorrente ha dedotto l'illegittimità degli avvisi sul presupposto che Roma Capitale ha continuato a calcolare
IMU e TASI applicando una rendita catastale di € 10.289,76, nonostante la Corte di Giustizia Tributaria di
Secondo Grado del Lazio, con sentenza n. 2780/06/2024 depositata il 26/04/2024, abbia definitivamente stabilito la correttezza della rendita catastale pari ad € 7.243,31.
La ricorrente ha precisato di avere presentato istanza di autotutela in data 25/09/2024, rimasta però priva di riscontro.
Roma Capitale si è costituita in giudizio, dichiarando di avere preso atto della sentenza della Corte di Giustizia
Tributaria di Secondo Grado;
ha così emesso i provvedimenti di annullamento parziale IMU 2019-2020 prot. nn. QB/2024/851583 e QB/2024/851586 del 16/12/2025 e TASI 2019 prot. QB/2024/782731 del 22/11/2024.
A seguito di tali annullamenti parziali e del ricalcolo del dovuto, Roma Capitale ha dichiarato che per l'IMU anni 2019-2020 è rimasto un importo residuo pari ad € 18.372,51; e che per la TASI anno 2019 è rimasto un importo residuo pari ad € 268,65, per un totale residuo complessivo pari ad € 18.641,16.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte osserva quanto segue.
Roma Capitale ha riconosciuto la fondatezza delle doglianze della ricorrente in ordine all'erronea applicazione della rendita catastale ed ha provveduto ad emettere provvedimenti di annullamento parziale degli avvisi impugnati.
Ne è conseguito il venire meno dell'interesse alla decisione nel merito delle originarie pretese impositive per la parte annullata.
Il giudizio deve, pertanto, essere dichiarato estinto per cessata materia del contendere, dovendosi dare atto che residua a carico ancora della società ricorrente l'importo complessivo di € 18.641,16, di cui € 18.372,51 per IMU 2019-2020 ed € 268,65 per TASI 2019, come risultante a seguito dei provvedimenti di annullamento parziale emessi dall'Ente impositore.
Quanto alle spese di lite, sussistono i motivi per disporne la compensazione integrale, atteso che l'Amministrazione locale ha provveduto in autotutela nel corso del giudizio e che, comunque, la ricorrente aveva omesso completamente il pagamento del dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Spese compensate.
Così deciso in Roma, 04 febbraio 2026
IL PRESIDENTE ESTENSORE
LE CL