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Sentenza 4 ottobre 2025
Sentenza 4 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/10/2025, n. 13583 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13583 |
| Data del deposito : | 4 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE OTTAVA CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, Dr. Mario CODERONI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 6921/2022 del R.G., pendente tra
(C.F. ), con l'Avv. CAUCCI Parte_1 C.F._1
FEDERICA,
PARTE ATTRICE
E
(C.F. ), con l'Avv. PIZZAMIGLIO Controparte_1 C.F._2
LUCA,
PARTE CONVENUTA
NONCHÉ
(C.F. ), con l'Avv. CARDILLI GIOVANNI, CP_2 C.F._3
TERZO INTERVENUTO
OGGETTO: Altri contratti d'opera.
CONCLUSIONI
Per parte attrice: «in via preliminare: accertare e dichiarare la tardività, intempestività ed inammissibilità dell'intervento volontario della sig.ra , tanto più delle varie CP_2 domande riconvenzionali formulate nella propria comparsa d'intervento volontario ed adesivo alle ragioni e conclusioni del convenuto;
in via principale: accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale del convenuto sig.
e, per l'effetto, condannarlo all'immediato esatto adempimento dei Controparte_1
Pagina 1 di 10 lavori espressamente indicati nella scrittura privata sottoscritta in data 01.07.2020, e altresì indicati nel rogito atto di divisione (Repertorio n. 33494, Raccolta n. 25341) e nello specifico:
1) procedere e comunque completare l'intera procedura di distacco dalla rete fognaria esistente a propria cura e spese e procedere all'allaccio ad una propria rete fognaria esclusivamente asservita alla propria unità abitativa, ossia civico 12/A, anche detto via
Salpione n. 14 interno 3;
2) provvedere alla chiusura del cancelletto nella veranda con rete metallica o mediante edificazione di una staccionata fissa ed immobile;
3) provvedere all'eliminazione di fili elettrici asserviti alla propria sala hobby, ubicati nell'immobile di proprietà e nuda proprietà dell'attrice sopra la porta scorrevole precedentemente eliminata e murata tardivamente in data 13.09.2020;
4) provvedere all'installazione di un autonomo impianto citofonico affisso al cancello pedonale tardivamente edificato di pertinenza dell'interno 3 del civico 14, qualificato dal convenuto come civico n. 12/A.
Nonché, in caso di ritardo e fino all'effettiva realizzazione della totalità dei lavori, si chiede condannarsi il convenuto ex art. 614-bis c.p.c., al pagamento di una somma di denaro a titolo di coercizione indiretta, con la cadenza e con le modalità che l'Ill.mo Giudice adito riterrà opportune.
In ogni caso, condannare il convenuto al ristoro di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attrice, da valutarsi e quantificarsi secondo equità; nonché condannare il convenuto alle spese del presente giudizio.
Con vittoria di spese, onorari ed accessori come per legge a favore del sottoscritto procuratore costituito che si dichiara antistatario».
Per parte convenuta: “Voglia l'adito Tribunale, valutate anche le eccezioni pregiudiziali di improcedibilità e di nullità della citazione, cosiccome formulate nella comparsa di risposta del convenuto, rigettare tutte le domande attrici, poiché infondate in fatto ed in diritto, anche si sensi dell'art. 1256 c.c.
Con vittoria di spese di lite.
In via subordinata istruttoria, previa rimessione della causa sul ruolo, si insiste per l'ammissione di tutte le richieste istruttorie già formulate nella memoria ex art. 183, VI co.
c.p.c., 2° termine, depositata dal convenuto.”
Pagina 2 di 10 Per l'intervenuta: “Piaccia all'adito Tribunale, dichiarato ammissibile l'intervento in causa della sig.ra depositato in data 16/09/2022 ex art. 105 c.p.c., rigettare nel CP_2 merito tutte le domande attrici, poiché infondate in fatto ed in diritto e:
accertato il diritto di usufrutto e di abitazione dell'intervenuta relativamente all'appartamento int. 2 in Via Salpione n. 14 - Roma, ordinare all'attrice, sig.ra Parte_1
l'immediata cessazione di qualsiasi atto e/o comportamento che possa limitare il
[...]
pacifico godimento e possesso dell'immobile e delle sue pertinenze, riconoscendo il pieno diritto dell'usufruttuaria ad apporre una lecita recinzione dell'area piastrellata, retrostante
l'appartamento medesimo;
ordinare, inoltre, l'immediata rimozione delle due telecamere installate sotto il portico
d'ingresso dell'appartamento int. 2 e sul retro dell'appartamento int. 1, apposte in violazione del diritto di privacy e del vigente Regolamento GDPR.
Con vittoria di spese di lite.
In via subordinata istruttoria, si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori (prova testimoniale ed interrogatorio) già richiesti con memoria 183, VI co. c.p.c.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sull'intervento della sig.ra . CP_2
In via preliminare, occorre decidere le questioni relative all'ammissibilità dell'intervento ex art. 105 c.p.c. spiegato da e delle domande riconvenzionali da essa svolte. CP_2
In primo luogo, non può che evidenziarsi la tardività dell'intervento, in relazione al termine di costituzione ex art. 167 c.p.c. (nel testo antecedente alle modifiche di cui al D.L.vo
149/2022, applicabile al presente giudizio); invero, la sig.ra si è costituita con CP_2 atto di intervento depositato il 16.09.2022, ovvero appena un giorno prima della prima udienza, fissata per il 17.09.2022; peraltro, tale data era stata differita d'ufficio dal Giudice, rispetto a quella indicata in citazione nel 18.04.2022, con decreto ex art. 168bis, V comma c.p.c. (all'epoca vigente), emesso il 5.04.2022, ovvero quando era già decorso il termine per la costituzione del convenuto e, quindi, erano già maturate le decadenze di cui all'art. 167
c.p.c. (Cass. sez. 3, n. 4411 del 19/02/2025 e n. 2394 del 3/02/2020).
Ricordato che, ai sensi dell'art. 268 c.p.c., il terzo può intervenire in giudizio fino alla precisazione delle conclusioni, ma resta soggetto alle preclusioni maturate al momento del suo intervento (a meno che non si tratti di un litisconsorte necessario pretermesso), ne
Pagina 3 di 10 discende la evidente inammissibilità processuale delle domande riconvenzionali svolte dalla terza intervenuta CP_2
L'intervento risulta quindi ammissibile soltanto nella parte e nella misura in cui sia adesivo rispetto alle difese del convenuto e non anche ove faccia valere diritti propri della sig.ra
(che, peraltro, non sarebbero, a stretto rigore, dipendenti dal titolo dedotto CP_2
originariamente in giudizio, dal momento che riguardano i rapporti tra nuda proprietaria ed usufruttuaria di un immobile, laddove le domande della citazione attengono alla esecuzione di accordi intercorsi tra l'attrice ed il convenuto, quale proprietario esclusivo di altro immobile;
il che costituirebbe un ulteriore profilo di inammissibilità delle domande riconvenzionali, ex art. 105 c.p.c.).
Sulla contestata mutatio libelli dell'attrice.
Non è fondata la contestazione del convenuto, secondo cui l'attrice, nella memoria 183 comma 6 n. 1 c.p.c. avrebbe formulato nuove domande, violando il divieto di mutatio libelli.
È evidente, dalla lettura della memoria e dal raffronto con la citazione, che si è trattato di una mera precisazione delle domande originarie -in parte, peraltro, dettata anche dall'eccezione dello stesso convenuto, sulla presunta indeterminatezza del petitum- avendo l'attrice indicato ed elencato in maniera più dettagliata gli interventi di attuazione dell'accordo di cui chiedeva l'adempimento coattivo, già compresi nelle richieste della citazione, ove si faceva rinvio a tutto quanto pattuito negli accordi tra le parti;
addirittura, nella memoria vi è stata una parziale restrizione del petitum, laddove l'attrice ha preso atto di alcuni interventi eseguiti nelle more dal convenuto.
Con riferimento, poi, alla nuova conclusione di cui al punto 6), quella, cioè, rivolta al ripristino della recinzione posta a confine tra le due proprietà ed alla rimozione del varco in essa creato, si osserva come -sebbene si tratti di una richiesta aggiuntiva rispetto a quelle della citazione- la stessa attiene al medesimo oggetto del giudizio, rientra comunque nell'ambito dell'adempimento degli obblighi assunti con l'accordo di divisione e con la successiva scrittura privata e, dunque, rientra certamente nella causa petendi dedotta in causa, configurandosi come una mera emendatio libelli (in base alla più ampia nozione adottata ormai pacificamente dalla giurisprudenza, a seguito della nota sentenza delle
Sezioni Unite, n. 12310 del 15/06/2015).
Infatti, è evidente che, laddove l'attrice ha agito, tra l'altro, per chiedere la condanna del
Pagina 4 di 10 convenuto a completare la recinzione che delimita il confine tra le due autonome proprietà - createsi a seguito dell'atto di divisione- eliminando un passaggio tra i fondi, la parziale rimozione di altra parte della recinzione, con l'apertura di un secondo varco, rientra palesemente nell'ambito della medesima controversia e risponde alle stesse esigenze e diritti fatti valere con l'atto introduttivo.
La proposizione di tale domanda soltanto in memoria 183 c.p.c., poi, è giustificata dalla sopravvenienza del fatto rispetto al momento di instaurazione della causa. Peraltro, si rileva come, nelle conclusioni da ultimo precisate (nota del 5.02.2025), tale richiesta non è più stata riproposta dall'attrice (e, a conferma di ciò, non è stata oggetto di trattazione o esposizione nemmeno negli scritti conclusivi ex art. 190 c.p.c.), dal che se ne desume l'abbandono.
Merito.
Condanna all'adempimento degli impegni assunti dal convenuto.
Passando all'esame del merito delle domande, deve appunto prendersi atto della parziale modifica delle richieste attrici in sede di precisazione delle conclusioni (modifica, sia detto per inciso, assolutamente ammissibile, in quanto consistente nella rinuncia ad alcune delle domande, dovuta all'esecuzione delle opere da parte del convenuto in corso di causa), quale quella relativa alla realizzazione di un accesso all'intercapedine (che la stessa attrice ha detto essere stata effettuata dal convenuto nel corso del giudizio) e quella di cui al punto 6 delle conclusioni della memoria 183 n. 1, di cui si è detto.
Prima di analizzare singolarmente le specifiche richieste, si deve osservare, in linea generale, come il convenuto non abbia mai contestato o posto in dubbio la validità ed efficacia dei contratti stipulati tra lui e la sorella e, in particolare, dei due atti nei quali egli ha assunto gli impegni di cui l'attrice ha qui richiesto l'adempimento, ovvero, l'atto di divisione del
31.07.2019 (doc. 3 allegato alla citazione;
rogito notarile, quindi atto pubblico) e la scrittura privata dell'1.07.2020 (doc. 5 citazione;
scrittura non disconosciuta dal convenuto).
Ed invero, le difese del convenuto si fondano, essenzialmente, su tre ordini di motivi: l'aver ottemperato ad alcuni degli obblighi pattuiti, o, comunque, l'aver fatto quanto in suo potere per attuarli e la conseguente non imputabilità a sé del ritardo;
l'impossibilità oggettiva di adempiere, soprattutto per l'opposizione della sig.ra usufruttuaria CP_2
dell'immobile -di cui l'attrice è nuda proprietaria- all'esecuzione di alcuni interventi;
Pagina 5 di 10 l'impossibilità o non esigibilità degli adempimenti, in quanto richiedono l'accesso su fondo altrui.
Ciò premesso in linea generale, passeremo ora ad esaminare singolarmente ogni specifica richiesta.
1) Completare l'intera procedura di distacco dalla rete fognaria esistente a propria cura e spese e procedere all'allaccio ad una propria rete fognaria esclusivamente asservita alla propria unità abitativa, ossia civico 12/A, anche detto via Salpione n. 14 interno 3.
Tale obbligo era previsto dall'art. 8, comma 3, dell'accordo di divisione del 31.07.2019
(doc. 3 cit.), ove si legge: «Il IG , a propria cura e spese, si impegna Controparte_1 ad espletare le pratiche per il distacco della fognatura»; nella successiva scrittura privata del 1° luglio 2020 (doc. 5 cit.), al punto 3, è stabilito: «le parti, sopra meglio generalizzate, concordano nella concessione dell'utilizzo della rete fognaria attualmente esistente al sig.
esclusivamente per il periodo necessario all'accoglimento della sua Controparte_1
richiesta, già presentata, di nuovo allaccio in fogna da parte degli enti preposti».
Come si evince chiaramente dal tenore delle clausole, l'impegno del convenuto era quello di espletare e curare le pratiche amministrative per il distacco della fognatura, trattandosi di attività prodromica e necessaria allo svolgimento dei lavori materiali di realizzazione dell'allaccio autonomo;
ed è evidente che, in tale ottica, l'unico comportamento esigibile dal convenuto era quello di inoltrare tempestivamente la domanda all'ente competente (nella specie, ) ed eventualmente sollecitarla e curarne l'iter, essendo poi totalmente fuori CP_3
dal suo potere e dalle sue possibilità, di determinare l'esito positivo della domanda (salvo che questo non dipendesse da carenze nella presentazione dell'istanza o nella allegazione di documenti necessari al suo accoglimento) e, soprattutto, di influire sulla durata della procedura.
Ne consegue che, avendo il documentato di essersi attivato in proposito, CP_1 presentando domanda già nel novembre 2019 ed inoltrando un sollecito ad ottobre 2013
(vedi docc. 1 e 2 allegati alla memoria 183 comma 6 n. 2 c.p.c. di parte convenuta), lo stallo della pratica e la sua mancata evasione da parte di non sono a lui imputabili, CP_3 dipendendo da fatto del terzo e, quindi, non possono essere oggetto di condanna all'adempimento coattivo.
Né risulta, infatti, che la mancata evasione sia dipesa da carenze nella domanda o nella documentazione, non avendo l' nemmeno dato un riscontro alla richiesta. CP_3
Pagina 6 di 10 2) Chiusura del cancelletto nella veranda con rete metallica o mediante edificazione di una staccionata fissa ed immobile.
Anche tale obbligo rinviene la sua fonte nell'art. 8 (comma 2) dell'atto di divisione, che prevede: «Le parti convengono espressamente che entro il 15 settembre 2019, verranno eseguiti i lavori di messa in opera di recinzione con pali e rete, a confine con le varie proprietà, le cui spese saranno condivise tra le parti», obbligo poi ribadito nella successiva scrittura privata, al punto 5 («Le parti, sopra meglio generalizzate, concordano nella divisione del terreno in comproprietà tra i sigg.ri e , con Controparte_1 Parte_1
paletti e rete»).
Sul punto -essendo evidente l'interesse dell'attrice, trattandosi di opera che consente di realizzare definitivamente la divisione tra le due rispettive proprietà- risultano inconsistenti le argomentazioni difensive del convenuto, dal momento che l'intervento deve eseguirsi sulla sua proprietà, o, quanto meno, sul confine e che non è ravvisabile un'ipotesi di impossibilità sopravvenuta ex art. 1256 c.c., non sussistendo alcun impedimento oggettivo, né un factum principis. Invero, è assolutamente irrilevante, da un punto di vista giuridico,
l'opposizione della sig.ra , dal momento che le motivazioni che sorreggono tale CP_2 opposizione attengono ad una questione di mera “comodità” per lei e non certo ad un pregiudizio al suo diritto di usufrutto del bene, né alla tutela di un interesse giuridicamente rilevante e, quindi, non hanno alcuna valenza idonea ad impedire il completamento della recinzione.
3) Eliminazione di fili elettrici asserviti alla propria sala hobby, ubicati nell'immobile di proprietà dell'attrice sopra la porta scorrevole precedentemente eliminata e murata.
L'impegno è previsto nella scrittura 1.07.2020, punto 8 (ultimo periodo): «allo stesso modo il sig. dovrà eliminare, immediatamente, i fili di corrente posti al di sopra Controparte_1
della porta scorrevole da murare che alimentano la propria sala hobby».
Assolutamente priva di pregio giuridico è l'argomentazione relativa alla irrisorietà e scarsa importanza della questione, a fronte di un obbligo validamente pattuito;
chiaramente irrilevante è anche l'assunto sull'impossibilità di operare, per la necessità di accedere su fondo altrui, atteso che è la stessa attrice, nuda proprietaria del fondo, a richiedere l'intervento e, quindi, a consentire implicitamente l'accesso; per quanto riguarda l'eventuale opposizione dell'usufruttuaria (peraltro non formalizzata con riferimento a tale specifico aspetto), si rimanda a quanto detto sopra sub 2.
Pagina 7 di 10 4) Installazione di un autonomo impianto citofonico affisso al cancello pedonale di pertinenza dell'interno 3 del civico 14 (indicato dal convenuto come civico n. 12/A).
L'obbligo trova la sua fonte nella scrittura privata 1.07.2020, punto 10: «…il sig. CP_1
, a sue cure e spese, entro e non oltre il giorno 15 luglio 2020, dovrà provvedere a
[...] costruire il proprio cancello pedonale, comprensivo di cassetta della posta, citofono e numero civico».
In relazione a tale attività -da eseguirsi sulla proprietà esclusiva del convenuto- l'unica argomentazione difensiva si fonda sulla presunta carenza di interesse dell'attrice; ma, a parte il discorso formale, per cui c'è un impegno contrattuale assunto espressamente, l'interesse è facilmente ravvisabile nell'esigenza di attuare compiutamente la divisione tra i due fondi, creando due unità autonome.
Conclusivamente, rigettata la sola richiesta relativa al punto 1), devono essere accolte quelle relative ai punti 2, 3 e 4, con conseguente condanna del convenuto all'esecuzione delle opere.
Istanza ex art. 614bis c.p.c..
È poi sicuramente ammissibile l'istanza di condanna del convenuto al pagamento di una somma di denaro, in caso di ritardo nell'adempimento della presente sentenza.
Trattandosi, invero, di un obbligo di facere infungibile, come tale difficilmente suscettibile di esecuzione in forma specifica e forzosa, è legittima la pretesa attrice di imporre un onere economico a carico del convenuto, onde rafforzare l'obbligo di adempimento.
Tenuto conto, da un lato, della natura e complessità degli interventi (estremamente semplici quelli di cui ai punti 2 e 3, recinzione e rimozione fili, leggermente più complicato quello di cui al punto 4) e, dall'altro lato, del tempo trascorso dall'assunzione degli impegni e dei termini previsti negli accordi inter partes, si ritiene congruo assegnare al convenuto il termine di 30 giorni, decorrente dalla notifica della sentenza, per l'esecuzione dei lavori e, in caso di inottemperanza, fissare in € 50,00 la somma dovuta per ogni giorno di ritardo nell'adempimento, e, quindi, a decorrere dal trentunesimo giorno dalla notifica.
Domanda di risarcimento del danno.
Non può, invece, essere accolta la domanda di risarcimento dei danni, essendo la stessa totalmente sfornita di allegazione e prova in ordine ai presupposti.
Ricordato che, in tema di risarcimento (sia da inadempimento contrattuale sia da illecito) è il presunto danneggiato che ha l'onere di provare sia l'esistenza dei danni sia il loro
Pagina 8 di 10 ammontare, è evidente come, nel caso di specie, l'attrice abbia svolto una deduzione assolutamente generica ed approssimativa, limitandosi a chiedere il ristoro dei danni patiti per l'inadempimento della controparte, senza nemmeno indicare in cosa sarebbero consistiti tali danni e quale sarebbe stato il concreto pregiudizio da lei subito, tenuto conto del fatto che, comunque, le opere non eseguite tempestivamente dal convenuto non hanno determinato alcuna limitazione al godimento dell'immobile dell'attrice, né alcuna lesione del suo diritto dominicale. Meno che mai, ovviamente, vi è prova in ordine al quantum dei danni.
Né può essere validamente invocato il ricorso al criterio equitativo ex art. 1226 c.c., poiché tale metodo può essere applicato soltanto relativamente al quantum del danno stesso e solo nel caso di impossibilità o grave difficoltà di tale prova, mentre non può fungere quale criterio generale e di salvaguardia, idoneo a supplire a carenze probatorie (Cass. n. 4894 del
14/05/1998, n. 6414 del 17/05/2000; n. 7073 del 9/05/2003; n. 17677 del 29/07/2009; n.
18748 del 19/08/2010; n. 10607 del 30/04/2010; n. 20990 del 12/10/2011; n. 27447 del
19/12/2011 e n. 4310 del 22/02/2018) o, ancor meno come nel caso di specie, a carenze di allegazione della parte che chiede il risarcimento;
in sostanza, a fronte della mancata indicazione e prova del fatto costitutivo da parte del richiedente il giudice non potrà,
d'ufficio, integrare l'omissione della parte, procedendo in via equitativa alla liquidazione di un danno che non è stato dimostrato nemmeno nell'an.
Spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, tenuto conto dell'accoglimento solo parziale delle domande attrici, devono essere compensate nella misura di un terzo (1/3), ponendo i restanti due terzi (2/3) a carico del convenuto e della terza intervenuta (anch'essa soccombente, sia quanto alle sue domande riconvenzionali, ritenute inammissibili, sia quale interventrice ad adiuvandum del convenuto), nella misura liquidata in base ai parametri di cui al DM 13.08.2022, n. 147 – tenuto conto del valore della causa, della sua natura, tipologia e durata, della complessità dell'attività svolta – in complessivi € 7.500,00 (di cui €
1.600,00 per la fase di studio, € 1.200,00 per quella introduttiva, € 1.800,00 per la fase istruttoria ed € 2.900,00 per la decisionale), e, quindi, operata la compensazione, € 5.000,00, oltre spese generali forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge, oltre al rimborso delle spese vive (CU e diritti di cancelleria), pari ad € 363,00 (già compensati).
Pagina 9 di 10
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa n. 6921/2022, respinta ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- accoglie, nei limiti di cui in motivazione, le domande attrici e, per l'effetto, condanna il sig. ad eseguire i seguenti interventi sugli immobili oggetto di causa, in Controparte_1
ottemperanza agli obblighi assunti nell'atto di divisione del 31.07.2019 e nella scrittura privata dell'1.07.2020:
• chiusura del cancelletto nella veranda con rete metallica o mediante edificazione di una staccionata fissa ed immobile;
• eliminazione di fili elettrici asserviti alla sala hobby ubicata nell'immobile di proprietà dell'attrice, sopra la porta scorrevole precedentemente eliminata e murata;
• installazione di un autonomo impianto citofonico al cancello pedonale di pertinenza dell'interno 3 del civico 14 (indicato dal convenuto come civico n. 12/A);
- ordina al convenuto di realizzare i predetti interventi entro il termine di giorni 30 dalla notifica della presente sentenza;
- visto l'art. 614 bis c.p.c. condanna al pagamento della somma di € 50,00 Controparte_1 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento, e, quindi, a decorrere dal trentunesimo giorno dalla ricezione della notifica dello stesso;
- rigetta le altre domande di parte attrice;
- dichiara inammissibili le domande riconvenzionali proposte dall'intervenuta CP_2
;
[...]
- condanna il convenuto e la terza intervenuta , Controparte_1 CP_2
in solido tra loro, alla refusione, in favore della parte attrice , dei Parte_2 due terzi (2/3) delle spese di lite, che liquida in complessivi € 5.000,00, oltre accessori di legge, per compensi, ed € 363,00, per rimborso spese vive, compensando il restante terzo
(1/3) tra le parti;
spese da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario,
Avv. CAUCCI Federica.
Così deciso in Roma, in data 4/10/2025.
Il Giudice
Dr. Mario Coderoni
Pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE OTTAVA CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, Dr. Mario CODERONI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. 6921/2022 del R.G., pendente tra
(C.F. ), con l'Avv. CAUCCI Parte_1 C.F._1
FEDERICA,
PARTE ATTRICE
E
(C.F. ), con l'Avv. PIZZAMIGLIO Controparte_1 C.F._2
LUCA,
PARTE CONVENUTA
NONCHÉ
(C.F. ), con l'Avv. CARDILLI GIOVANNI, CP_2 C.F._3
TERZO INTERVENUTO
OGGETTO: Altri contratti d'opera.
CONCLUSIONI
Per parte attrice: «in via preliminare: accertare e dichiarare la tardività, intempestività ed inammissibilità dell'intervento volontario della sig.ra , tanto più delle varie CP_2 domande riconvenzionali formulate nella propria comparsa d'intervento volontario ed adesivo alle ragioni e conclusioni del convenuto;
in via principale: accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale del convenuto sig.
e, per l'effetto, condannarlo all'immediato esatto adempimento dei Controparte_1
Pagina 1 di 10 lavori espressamente indicati nella scrittura privata sottoscritta in data 01.07.2020, e altresì indicati nel rogito atto di divisione (Repertorio n. 33494, Raccolta n. 25341) e nello specifico:
1) procedere e comunque completare l'intera procedura di distacco dalla rete fognaria esistente a propria cura e spese e procedere all'allaccio ad una propria rete fognaria esclusivamente asservita alla propria unità abitativa, ossia civico 12/A, anche detto via
Salpione n. 14 interno 3;
2) provvedere alla chiusura del cancelletto nella veranda con rete metallica o mediante edificazione di una staccionata fissa ed immobile;
3) provvedere all'eliminazione di fili elettrici asserviti alla propria sala hobby, ubicati nell'immobile di proprietà e nuda proprietà dell'attrice sopra la porta scorrevole precedentemente eliminata e murata tardivamente in data 13.09.2020;
4) provvedere all'installazione di un autonomo impianto citofonico affisso al cancello pedonale tardivamente edificato di pertinenza dell'interno 3 del civico 14, qualificato dal convenuto come civico n. 12/A.
Nonché, in caso di ritardo e fino all'effettiva realizzazione della totalità dei lavori, si chiede condannarsi il convenuto ex art. 614-bis c.p.c., al pagamento di una somma di denaro a titolo di coercizione indiretta, con la cadenza e con le modalità che l'Ill.mo Giudice adito riterrà opportune.
In ogni caso, condannare il convenuto al ristoro di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attrice, da valutarsi e quantificarsi secondo equità; nonché condannare il convenuto alle spese del presente giudizio.
Con vittoria di spese, onorari ed accessori come per legge a favore del sottoscritto procuratore costituito che si dichiara antistatario».
Per parte convenuta: “Voglia l'adito Tribunale, valutate anche le eccezioni pregiudiziali di improcedibilità e di nullità della citazione, cosiccome formulate nella comparsa di risposta del convenuto, rigettare tutte le domande attrici, poiché infondate in fatto ed in diritto, anche si sensi dell'art. 1256 c.c.
Con vittoria di spese di lite.
In via subordinata istruttoria, previa rimessione della causa sul ruolo, si insiste per l'ammissione di tutte le richieste istruttorie già formulate nella memoria ex art. 183, VI co.
c.p.c., 2° termine, depositata dal convenuto.”
Pagina 2 di 10 Per l'intervenuta: “Piaccia all'adito Tribunale, dichiarato ammissibile l'intervento in causa della sig.ra depositato in data 16/09/2022 ex art. 105 c.p.c., rigettare nel CP_2 merito tutte le domande attrici, poiché infondate in fatto ed in diritto e:
accertato il diritto di usufrutto e di abitazione dell'intervenuta relativamente all'appartamento int. 2 in Via Salpione n. 14 - Roma, ordinare all'attrice, sig.ra Parte_1
l'immediata cessazione di qualsiasi atto e/o comportamento che possa limitare il
[...]
pacifico godimento e possesso dell'immobile e delle sue pertinenze, riconoscendo il pieno diritto dell'usufruttuaria ad apporre una lecita recinzione dell'area piastrellata, retrostante
l'appartamento medesimo;
ordinare, inoltre, l'immediata rimozione delle due telecamere installate sotto il portico
d'ingresso dell'appartamento int. 2 e sul retro dell'appartamento int. 1, apposte in violazione del diritto di privacy e del vigente Regolamento GDPR.
Con vittoria di spese di lite.
In via subordinata istruttoria, si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori (prova testimoniale ed interrogatorio) già richiesti con memoria 183, VI co. c.p.c.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sull'intervento della sig.ra . CP_2
In via preliminare, occorre decidere le questioni relative all'ammissibilità dell'intervento ex art. 105 c.p.c. spiegato da e delle domande riconvenzionali da essa svolte. CP_2
In primo luogo, non può che evidenziarsi la tardività dell'intervento, in relazione al termine di costituzione ex art. 167 c.p.c. (nel testo antecedente alle modifiche di cui al D.L.vo
149/2022, applicabile al presente giudizio); invero, la sig.ra si è costituita con CP_2 atto di intervento depositato il 16.09.2022, ovvero appena un giorno prima della prima udienza, fissata per il 17.09.2022; peraltro, tale data era stata differita d'ufficio dal Giudice, rispetto a quella indicata in citazione nel 18.04.2022, con decreto ex art. 168bis, V comma c.p.c. (all'epoca vigente), emesso il 5.04.2022, ovvero quando era già decorso il termine per la costituzione del convenuto e, quindi, erano già maturate le decadenze di cui all'art. 167
c.p.c. (Cass. sez. 3, n. 4411 del 19/02/2025 e n. 2394 del 3/02/2020).
Ricordato che, ai sensi dell'art. 268 c.p.c., il terzo può intervenire in giudizio fino alla precisazione delle conclusioni, ma resta soggetto alle preclusioni maturate al momento del suo intervento (a meno che non si tratti di un litisconsorte necessario pretermesso), ne
Pagina 3 di 10 discende la evidente inammissibilità processuale delle domande riconvenzionali svolte dalla terza intervenuta CP_2
L'intervento risulta quindi ammissibile soltanto nella parte e nella misura in cui sia adesivo rispetto alle difese del convenuto e non anche ove faccia valere diritti propri della sig.ra
(che, peraltro, non sarebbero, a stretto rigore, dipendenti dal titolo dedotto CP_2
originariamente in giudizio, dal momento che riguardano i rapporti tra nuda proprietaria ed usufruttuaria di un immobile, laddove le domande della citazione attengono alla esecuzione di accordi intercorsi tra l'attrice ed il convenuto, quale proprietario esclusivo di altro immobile;
il che costituirebbe un ulteriore profilo di inammissibilità delle domande riconvenzionali, ex art. 105 c.p.c.).
Sulla contestata mutatio libelli dell'attrice.
Non è fondata la contestazione del convenuto, secondo cui l'attrice, nella memoria 183 comma 6 n. 1 c.p.c. avrebbe formulato nuove domande, violando il divieto di mutatio libelli.
È evidente, dalla lettura della memoria e dal raffronto con la citazione, che si è trattato di una mera precisazione delle domande originarie -in parte, peraltro, dettata anche dall'eccezione dello stesso convenuto, sulla presunta indeterminatezza del petitum- avendo l'attrice indicato ed elencato in maniera più dettagliata gli interventi di attuazione dell'accordo di cui chiedeva l'adempimento coattivo, già compresi nelle richieste della citazione, ove si faceva rinvio a tutto quanto pattuito negli accordi tra le parti;
addirittura, nella memoria vi è stata una parziale restrizione del petitum, laddove l'attrice ha preso atto di alcuni interventi eseguiti nelle more dal convenuto.
Con riferimento, poi, alla nuova conclusione di cui al punto 6), quella, cioè, rivolta al ripristino della recinzione posta a confine tra le due proprietà ed alla rimozione del varco in essa creato, si osserva come -sebbene si tratti di una richiesta aggiuntiva rispetto a quelle della citazione- la stessa attiene al medesimo oggetto del giudizio, rientra comunque nell'ambito dell'adempimento degli obblighi assunti con l'accordo di divisione e con la successiva scrittura privata e, dunque, rientra certamente nella causa petendi dedotta in causa, configurandosi come una mera emendatio libelli (in base alla più ampia nozione adottata ormai pacificamente dalla giurisprudenza, a seguito della nota sentenza delle
Sezioni Unite, n. 12310 del 15/06/2015).
Infatti, è evidente che, laddove l'attrice ha agito, tra l'altro, per chiedere la condanna del
Pagina 4 di 10 convenuto a completare la recinzione che delimita il confine tra le due autonome proprietà - createsi a seguito dell'atto di divisione- eliminando un passaggio tra i fondi, la parziale rimozione di altra parte della recinzione, con l'apertura di un secondo varco, rientra palesemente nell'ambito della medesima controversia e risponde alle stesse esigenze e diritti fatti valere con l'atto introduttivo.
La proposizione di tale domanda soltanto in memoria 183 c.p.c., poi, è giustificata dalla sopravvenienza del fatto rispetto al momento di instaurazione della causa. Peraltro, si rileva come, nelle conclusioni da ultimo precisate (nota del 5.02.2025), tale richiesta non è più stata riproposta dall'attrice (e, a conferma di ciò, non è stata oggetto di trattazione o esposizione nemmeno negli scritti conclusivi ex art. 190 c.p.c.), dal che se ne desume l'abbandono.
Merito.
Condanna all'adempimento degli impegni assunti dal convenuto.
Passando all'esame del merito delle domande, deve appunto prendersi atto della parziale modifica delle richieste attrici in sede di precisazione delle conclusioni (modifica, sia detto per inciso, assolutamente ammissibile, in quanto consistente nella rinuncia ad alcune delle domande, dovuta all'esecuzione delle opere da parte del convenuto in corso di causa), quale quella relativa alla realizzazione di un accesso all'intercapedine (che la stessa attrice ha detto essere stata effettuata dal convenuto nel corso del giudizio) e quella di cui al punto 6 delle conclusioni della memoria 183 n. 1, di cui si è detto.
Prima di analizzare singolarmente le specifiche richieste, si deve osservare, in linea generale, come il convenuto non abbia mai contestato o posto in dubbio la validità ed efficacia dei contratti stipulati tra lui e la sorella e, in particolare, dei due atti nei quali egli ha assunto gli impegni di cui l'attrice ha qui richiesto l'adempimento, ovvero, l'atto di divisione del
31.07.2019 (doc. 3 allegato alla citazione;
rogito notarile, quindi atto pubblico) e la scrittura privata dell'1.07.2020 (doc. 5 citazione;
scrittura non disconosciuta dal convenuto).
Ed invero, le difese del convenuto si fondano, essenzialmente, su tre ordini di motivi: l'aver ottemperato ad alcuni degli obblighi pattuiti, o, comunque, l'aver fatto quanto in suo potere per attuarli e la conseguente non imputabilità a sé del ritardo;
l'impossibilità oggettiva di adempiere, soprattutto per l'opposizione della sig.ra usufruttuaria CP_2
dell'immobile -di cui l'attrice è nuda proprietaria- all'esecuzione di alcuni interventi;
Pagina 5 di 10 l'impossibilità o non esigibilità degli adempimenti, in quanto richiedono l'accesso su fondo altrui.
Ciò premesso in linea generale, passeremo ora ad esaminare singolarmente ogni specifica richiesta.
1) Completare l'intera procedura di distacco dalla rete fognaria esistente a propria cura e spese e procedere all'allaccio ad una propria rete fognaria esclusivamente asservita alla propria unità abitativa, ossia civico 12/A, anche detto via Salpione n. 14 interno 3.
Tale obbligo era previsto dall'art. 8, comma 3, dell'accordo di divisione del 31.07.2019
(doc. 3 cit.), ove si legge: «Il IG , a propria cura e spese, si impegna Controparte_1 ad espletare le pratiche per il distacco della fognatura»; nella successiva scrittura privata del 1° luglio 2020 (doc. 5 cit.), al punto 3, è stabilito: «le parti, sopra meglio generalizzate, concordano nella concessione dell'utilizzo della rete fognaria attualmente esistente al sig.
esclusivamente per il periodo necessario all'accoglimento della sua Controparte_1
richiesta, già presentata, di nuovo allaccio in fogna da parte degli enti preposti».
Come si evince chiaramente dal tenore delle clausole, l'impegno del convenuto era quello di espletare e curare le pratiche amministrative per il distacco della fognatura, trattandosi di attività prodromica e necessaria allo svolgimento dei lavori materiali di realizzazione dell'allaccio autonomo;
ed è evidente che, in tale ottica, l'unico comportamento esigibile dal convenuto era quello di inoltrare tempestivamente la domanda all'ente competente (nella specie, ) ed eventualmente sollecitarla e curarne l'iter, essendo poi totalmente fuori CP_3
dal suo potere e dalle sue possibilità, di determinare l'esito positivo della domanda (salvo che questo non dipendesse da carenze nella presentazione dell'istanza o nella allegazione di documenti necessari al suo accoglimento) e, soprattutto, di influire sulla durata della procedura.
Ne consegue che, avendo il documentato di essersi attivato in proposito, CP_1 presentando domanda già nel novembre 2019 ed inoltrando un sollecito ad ottobre 2013
(vedi docc. 1 e 2 allegati alla memoria 183 comma 6 n. 2 c.p.c. di parte convenuta), lo stallo della pratica e la sua mancata evasione da parte di non sono a lui imputabili, CP_3 dipendendo da fatto del terzo e, quindi, non possono essere oggetto di condanna all'adempimento coattivo.
Né risulta, infatti, che la mancata evasione sia dipesa da carenze nella domanda o nella documentazione, non avendo l' nemmeno dato un riscontro alla richiesta. CP_3
Pagina 6 di 10 2) Chiusura del cancelletto nella veranda con rete metallica o mediante edificazione di una staccionata fissa ed immobile.
Anche tale obbligo rinviene la sua fonte nell'art. 8 (comma 2) dell'atto di divisione, che prevede: «Le parti convengono espressamente che entro il 15 settembre 2019, verranno eseguiti i lavori di messa in opera di recinzione con pali e rete, a confine con le varie proprietà, le cui spese saranno condivise tra le parti», obbligo poi ribadito nella successiva scrittura privata, al punto 5 («Le parti, sopra meglio generalizzate, concordano nella divisione del terreno in comproprietà tra i sigg.ri e , con Controparte_1 Parte_1
paletti e rete»).
Sul punto -essendo evidente l'interesse dell'attrice, trattandosi di opera che consente di realizzare definitivamente la divisione tra le due rispettive proprietà- risultano inconsistenti le argomentazioni difensive del convenuto, dal momento che l'intervento deve eseguirsi sulla sua proprietà, o, quanto meno, sul confine e che non è ravvisabile un'ipotesi di impossibilità sopravvenuta ex art. 1256 c.c., non sussistendo alcun impedimento oggettivo, né un factum principis. Invero, è assolutamente irrilevante, da un punto di vista giuridico,
l'opposizione della sig.ra , dal momento che le motivazioni che sorreggono tale CP_2 opposizione attengono ad una questione di mera “comodità” per lei e non certo ad un pregiudizio al suo diritto di usufrutto del bene, né alla tutela di un interesse giuridicamente rilevante e, quindi, non hanno alcuna valenza idonea ad impedire il completamento della recinzione.
3) Eliminazione di fili elettrici asserviti alla propria sala hobby, ubicati nell'immobile di proprietà dell'attrice sopra la porta scorrevole precedentemente eliminata e murata.
L'impegno è previsto nella scrittura 1.07.2020, punto 8 (ultimo periodo): «allo stesso modo il sig. dovrà eliminare, immediatamente, i fili di corrente posti al di sopra Controparte_1
della porta scorrevole da murare che alimentano la propria sala hobby».
Assolutamente priva di pregio giuridico è l'argomentazione relativa alla irrisorietà e scarsa importanza della questione, a fronte di un obbligo validamente pattuito;
chiaramente irrilevante è anche l'assunto sull'impossibilità di operare, per la necessità di accedere su fondo altrui, atteso che è la stessa attrice, nuda proprietaria del fondo, a richiedere l'intervento e, quindi, a consentire implicitamente l'accesso; per quanto riguarda l'eventuale opposizione dell'usufruttuaria (peraltro non formalizzata con riferimento a tale specifico aspetto), si rimanda a quanto detto sopra sub 2.
Pagina 7 di 10 4) Installazione di un autonomo impianto citofonico affisso al cancello pedonale di pertinenza dell'interno 3 del civico 14 (indicato dal convenuto come civico n. 12/A).
L'obbligo trova la sua fonte nella scrittura privata 1.07.2020, punto 10: «…il sig. CP_1
, a sue cure e spese, entro e non oltre il giorno 15 luglio 2020, dovrà provvedere a
[...] costruire il proprio cancello pedonale, comprensivo di cassetta della posta, citofono e numero civico».
In relazione a tale attività -da eseguirsi sulla proprietà esclusiva del convenuto- l'unica argomentazione difensiva si fonda sulla presunta carenza di interesse dell'attrice; ma, a parte il discorso formale, per cui c'è un impegno contrattuale assunto espressamente, l'interesse è facilmente ravvisabile nell'esigenza di attuare compiutamente la divisione tra i due fondi, creando due unità autonome.
Conclusivamente, rigettata la sola richiesta relativa al punto 1), devono essere accolte quelle relative ai punti 2, 3 e 4, con conseguente condanna del convenuto all'esecuzione delle opere.
Istanza ex art. 614bis c.p.c..
È poi sicuramente ammissibile l'istanza di condanna del convenuto al pagamento di una somma di denaro, in caso di ritardo nell'adempimento della presente sentenza.
Trattandosi, invero, di un obbligo di facere infungibile, come tale difficilmente suscettibile di esecuzione in forma specifica e forzosa, è legittima la pretesa attrice di imporre un onere economico a carico del convenuto, onde rafforzare l'obbligo di adempimento.
Tenuto conto, da un lato, della natura e complessità degli interventi (estremamente semplici quelli di cui ai punti 2 e 3, recinzione e rimozione fili, leggermente più complicato quello di cui al punto 4) e, dall'altro lato, del tempo trascorso dall'assunzione degli impegni e dei termini previsti negli accordi inter partes, si ritiene congruo assegnare al convenuto il termine di 30 giorni, decorrente dalla notifica della sentenza, per l'esecuzione dei lavori e, in caso di inottemperanza, fissare in € 50,00 la somma dovuta per ogni giorno di ritardo nell'adempimento, e, quindi, a decorrere dal trentunesimo giorno dalla notifica.
Domanda di risarcimento del danno.
Non può, invece, essere accolta la domanda di risarcimento dei danni, essendo la stessa totalmente sfornita di allegazione e prova in ordine ai presupposti.
Ricordato che, in tema di risarcimento (sia da inadempimento contrattuale sia da illecito) è il presunto danneggiato che ha l'onere di provare sia l'esistenza dei danni sia il loro
Pagina 8 di 10 ammontare, è evidente come, nel caso di specie, l'attrice abbia svolto una deduzione assolutamente generica ed approssimativa, limitandosi a chiedere il ristoro dei danni patiti per l'inadempimento della controparte, senza nemmeno indicare in cosa sarebbero consistiti tali danni e quale sarebbe stato il concreto pregiudizio da lei subito, tenuto conto del fatto che, comunque, le opere non eseguite tempestivamente dal convenuto non hanno determinato alcuna limitazione al godimento dell'immobile dell'attrice, né alcuna lesione del suo diritto dominicale. Meno che mai, ovviamente, vi è prova in ordine al quantum dei danni.
Né può essere validamente invocato il ricorso al criterio equitativo ex art. 1226 c.c., poiché tale metodo può essere applicato soltanto relativamente al quantum del danno stesso e solo nel caso di impossibilità o grave difficoltà di tale prova, mentre non può fungere quale criterio generale e di salvaguardia, idoneo a supplire a carenze probatorie (Cass. n. 4894 del
14/05/1998, n. 6414 del 17/05/2000; n. 7073 del 9/05/2003; n. 17677 del 29/07/2009; n.
18748 del 19/08/2010; n. 10607 del 30/04/2010; n. 20990 del 12/10/2011; n. 27447 del
19/12/2011 e n. 4310 del 22/02/2018) o, ancor meno come nel caso di specie, a carenze di allegazione della parte che chiede il risarcimento;
in sostanza, a fronte della mancata indicazione e prova del fatto costitutivo da parte del richiedente il giudice non potrà,
d'ufficio, integrare l'omissione della parte, procedendo in via equitativa alla liquidazione di un danno che non è stato dimostrato nemmeno nell'an.
Spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e, pertanto, tenuto conto dell'accoglimento solo parziale delle domande attrici, devono essere compensate nella misura di un terzo (1/3), ponendo i restanti due terzi (2/3) a carico del convenuto e della terza intervenuta (anch'essa soccombente, sia quanto alle sue domande riconvenzionali, ritenute inammissibili, sia quale interventrice ad adiuvandum del convenuto), nella misura liquidata in base ai parametri di cui al DM 13.08.2022, n. 147 – tenuto conto del valore della causa, della sua natura, tipologia e durata, della complessità dell'attività svolta – in complessivi € 7.500,00 (di cui €
1.600,00 per la fase di studio, € 1.200,00 per quella introduttiva, € 1.800,00 per la fase istruttoria ed € 2.900,00 per la decisionale), e, quindi, operata la compensazione, € 5.000,00, oltre spese generali forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge, oltre al rimborso delle spese vive (CU e diritti di cancelleria), pari ad € 363,00 (già compensati).
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P.Q.M.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa n. 6921/2022, respinta ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- accoglie, nei limiti di cui in motivazione, le domande attrici e, per l'effetto, condanna il sig. ad eseguire i seguenti interventi sugli immobili oggetto di causa, in Controparte_1
ottemperanza agli obblighi assunti nell'atto di divisione del 31.07.2019 e nella scrittura privata dell'1.07.2020:
• chiusura del cancelletto nella veranda con rete metallica o mediante edificazione di una staccionata fissa ed immobile;
• eliminazione di fili elettrici asserviti alla sala hobby ubicata nell'immobile di proprietà dell'attrice, sopra la porta scorrevole precedentemente eliminata e murata;
• installazione di un autonomo impianto citofonico al cancello pedonale di pertinenza dell'interno 3 del civico 14 (indicato dal convenuto come civico n. 12/A);
- ordina al convenuto di realizzare i predetti interventi entro il termine di giorni 30 dalla notifica della presente sentenza;
- visto l'art. 614 bis c.p.c. condanna al pagamento della somma di € 50,00 Controparte_1 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del presente provvedimento, e, quindi, a decorrere dal trentunesimo giorno dalla ricezione della notifica dello stesso;
- rigetta le altre domande di parte attrice;
- dichiara inammissibili le domande riconvenzionali proposte dall'intervenuta CP_2
;
[...]
- condanna il convenuto e la terza intervenuta , Controparte_1 CP_2
in solido tra loro, alla refusione, in favore della parte attrice , dei Parte_2 due terzi (2/3) delle spese di lite, che liquida in complessivi € 5.000,00, oltre accessori di legge, per compensi, ed € 363,00, per rimborso spese vive, compensando il restante terzo
(1/3) tra le parti;
spese da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario,
Avv. CAUCCI Federica.
Così deciso in Roma, in data 4/10/2025.
Il Giudice
Dr. Mario Coderoni
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