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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 18/02/2025, n. 680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 680 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 12472/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di conSIlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 7.11.2024 da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: Italiana
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Daniela Maria Brancato presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: Italiano
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Marco Ettore Tazzoli presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Italia nel Comune di Livorno il 17 settembre 1999
(anno 1999 atto n. 324 parte II serie C)
In separazione dei beni.
pagina 1 di 5 con i seguenti figli maggiorenni non economicamente indipendenti
- , nato a [...] il [...] Persona_1
- , nato a [...] il [...] Persona_2
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 07.11.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I figli maggiorenni e frequenteranno i genitori con accordi assunti con i Persona_1 Persona_2
medesimi e permarranno a vivere con la madre SI. nella casa familiare in Gorgonzola Parte_1
Via Mantova n. 15 fino alla data del 31 gennaio 2027 con spese condominiali ordinarie fino a tale data da ripartirsi in ragione del 40% a carico della SI. e del 60% a carico del SI. mentre le Pt_1 Per_1
spese straordinarie saranno a carico del SI. come per legge. Le spese per le utenze e la TARI Per_1 saranno a carico della SI.ra . La SI.ra rilascerà l'immobile libero da persone e cose Pt_1 Pt_1 subordinatamente all'esatto adempimento di quanto convenuto alla clausola 5 del presente accordo;
2) La casa familiare sita in Gorgonzola, Via Mantova n. 15 con box e due cantine di proprietà esclusiva del SI. viene assegnata con i mobili che la arredano alla moglie SI.ra che Parte_2 Parte_1
continuerà ad abitarvi fino al 31 gennaio 2027 con i figli, rilasciandola entro tale data con i figli maggiorenni per trasferirsi presso altra unità abitativa di sua scelta. Si dà atto che il SI. ha Parte_2
già rilasciato la casa familiare asportando i propri effetti personali;
3) Il SI. verserà alla SI.ra , a titolo di contributo al mantenimento dei figli, Parte_2 Parte_1 la somma di € 700,00 (€ 350,00 per ciascuno di essi), somma che sarà versata, su conto corrente indicato dalla SI.ra , anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese Pt_1
successivo a quello di sottoscrizione del presente ricorso, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al mese di novembre (prima rivalutazione novembre 2025).
4) Le parti convengono che il SI. terrà a proprio carico il 60% delle spese extra assegno Parte_2
relative ai figli e la SI.ra terrà a proprio carico il 40% della medesime, escluse Parte_1
espressamente tasse e spese universitarie che rimarranno esclusivamente a carico del SI. in Parte_2
quanto fondi già in possesso del medesimo perché donati dai nonni paterni da quando i ragazzi sono nati, e le spese per il conseguimento della patente di guida del figlio , sempre a carico del SI. Per_2 in quanto regalo dei nonni paterni (al conseguimento della patente l'eventuale differenza dovrà Per_1
pagina 2 di 5 essere versata dal SIg. al figlio ). Il tutto secondo le “Linee Guida spese extra assegno” Per_1 Per_2
approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal
pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al
programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per
la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-
scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per
iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
5) Il SI. si obbliga espressamente a versare € 140.000,00 alla SI.ra a Parte_2 Parte_1
titolo di rimborso spese e investimenti effettuati nella casa familiare, con le seguenti modalità: €
30.000,00 a mezzo bonifico bancario sul conto della SI.ra entro e non oltre il 28 febbraio Pt_1
2025, € 40.000,00 a mezzo bonifico bancario sul conto della SI.ra entro e non oltre il 30 Pt_1 settembre 2025 ed € 70.000,00 a mezzo bonifico bancario sul conto della SI. entro e non oltre Pt_1 il 30 novembre 2026. I termini sono considerati essenziali per la SI.ra e solo con l'esatta Pt_1
pagina 3 di 5 esecuzione dell'obbligazione di pagamento dell'importo di € 140.000,00 la SI. rilascerà Pt_1
l'immobile familiare, libero da persone e cose, entro il 31.1.2027;
6) L'auto Dacia SANDERO 1.0 SCE 12V 75 CV S&S targata FT983GP intestata alla SI.ra CP_1
, rimarrà di sua esclusiva pertinenza e proprietà mentre l'auto Dacia OK targata FE483ME, Pt_1 in uso al SI. verrà trasferita a quest'ultimo con oneri e spese di trasferimento a carico dello Per_1
stesso. Il SI. si impegna a manlevare la SI.ra (con il rilascio da parte del SI. di Per_1 Pt_1 Per_1
clausola di manleva a favore della SI.ra ) per eventuali contravvenzioni, tasse di proprietà, Pt_1
oneri di assicurazione e spese di qualsiasi tipo, che rimarranno quindi ad esclusivo carico del ricorrente;
7) Le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione dell'emanda sentenza di separazione;
8) Le spese legali verranno compensate tra le parti;
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno dichiarato di rinunciare reciprocamente al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, n.12 precisando i propri redditi degli ultimi tre anni. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio civile nel Comune di Livorno (LI) il 17 settembre 1999 trascritto nel registro dello Stato Civile di Livorno Atto di matrimonio n.324 Parte II Serie C, Anno 1999.
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura pagina 4 di 5 6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Livorno perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, l'8.1.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza Milano, _____________
IL PM IL PG
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