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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 12/11/2025, n. 2526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2526 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2929/2022 R.G.
Tribunale di Torre Annunziata Seconda sezione civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, dott.
Francesco Coppola, ha pronunciato
S E N T E N Z A nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 2929/2022 R.G., vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Portici alla via Libertà n.279, Parte_1 presso lo studio dell'avvocato Rosaria Lanna, che lo rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce all'atto di citazione,
ATTORE
E
(C.F. , nato il [...] a [...] ed ivi CP_1 C.F._1 residente a[...].
CONVENUTO - CONTUMACE
E
(C.F. , nato il [...] a [...] ed ivi CP_2 C.F._2 residente a[...].
CONVENUTO - CONTUMACE
E in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente Controparte_3 domiciliata in Napoli alla Via dei Mille n.16, presso lo studio dell'avvocato Andrea Renata
IA NO IN, che la rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta pag. 1 CONVENUTA
Oggetto: azione di risarcimento danni
Conclusioni: come da note di trattazione depositate per l'udienza cartolare del 16-9-2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 19-5-2022, mediante p.e.c. ex art. 3 bis legge
53/1994, e nelle date del 6-6-2022 e 22-11-2022 ex artt. 139 e 140 c.p.c., Parte_1
evocava in giudizio, rispettivamente, e
[...] Controparte_3 CP_1 [...]
, al fine di sentirli condannare, in solido, ai sensi degli artt. 144, 145, 148 d.lgs. CP_2
209/2005, al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti a seguito del sinistro verificatosi in data 15-7-2018, verso le ore 13.25, in Ercolano al Corso UM I, nella misura ritenuta di giustizia..
A tal fine, deduceva che: nelle circostanze di luogo e di tempo descritte, era alla guida del motociclo di marca Peugeot Satelis targato DA84993, con casco regolarmente allacciato e procedeva con direzione di marcia verso Salerno;
giunto in prossimità dell'intersezione con la Via Tirrenia Inferiore, collideva con il veicolo Fiat Punto targato
BJ989GD di proprietà di e ed assicurato con CP_1 CP_2 Controparte_3
che provenendo da Via Tirrenia Inferiore – posta a sinistra rispetto al senso di
[...] marcia percorso dal motociclo Peugeot Satelis - ometteva di arrestarsi alla segnaletica di stop e, nell'effettuare la svolta a sinistra, urtava il motociclo attoreo provocando la sua caduta al suolo, sul lato destro, unitamente al suo conducente, ; Parte_1
l'attore, accortosi della presenza del veicolo, cercò di evitare l'urto, frenando e agendo sul manubrio verso destra ma invano;
a seguito del sinistro riportava lesioni per le quali veniva condotto dai sanitari del 118 presso il P.O. di Torre del Greco, ove veniva diagnosticato “frattura lievemente scomposta L1 e trauma contusivo cervicale e trauma cranico non commotivo”.
Instaurato il contraddittorio, l'impresa assicuratrice contestava la domanda in rito e nel merito.
In particolare, eccepiva la nullità dell'atto introduttivo per violazione degli artt. 163 e
164 c.p.c., la violazione degli artt. 145 e 148 d.lgs. 209/2005 e la circolazione dell'attore a bordo di veicolo privo di copertura assicurativa;
eccepiva la carenza di legittimazione attiva e passiva delle parti e l'infondatezza della domanda.
Pertanto, chiedeva il rigetto della domanda.
pag. 2 I convenuti e , sebbene ritualmente evocati in giudizio, non CP_1 CP_2 si costituivano, rimanendo contumaci.
2. Va, innanzitutto, respinta l'eccezione di nullità della citazione per genericità della stessa, ovvero per la violazione dell'art. 163, comma 3, n. 4 c.p.c.
Nell'atto introduttivo, invero, sono indicati chiaramente sia il petitum (inteso, sotto il profilo formale, come provvedimento giurisdizionale richiesto, e, sotto il profilo materiale, come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento) che la causa petendi (ovvero la ragione in base alla quale si ritiene di avere una determinata pretesa e di poter, quindi, ottenere un determinato provvedimento), avendo chiesto l'attore la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni conseguenti al sinistro verificatosi nelle circostanze descritte in citazione.
In ogni caso, va rammentato che non sussiste nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c. per violazione dell'art. 163 comma 3 n. 4 c.p.c. se nell'atto introduttivo del giudizio risultano compiutamente esposti i fatti essenziali e direttamente rilevanti ai fini della decisione, costitutivi del diritto azionato, tenuto conto che la genericità della “causa petendi” è superabile dal potere di qualificazione giuridica dei fatti attribuiti al giudice, sempre che non si verifichi in concreto nessun pregiudizio del diritto di difesa dei convenuti.
3. In ordine alla proponibilità della domanda, ai sensi degli artt. 144, 145 e 148 d.lgs.
209/2005, la documentazione esibita dall'attore circa la sussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione de qua (costituzione in mora a mezzo p.e.c. ricevuta il 14-9-2020 dalla società assicuratrice contenuta nel fascicolo di parte;
relazione di visita medico-legale del dott. del 15-1-2021), non lascia dubbi di sorta. Persona_1
L'attore nel richiedere il risarcimento con la suindicata costituzione in mora ha osservato le modalità ed i contenuti previsti dall'art. 148 con preciso richiamo ed indicazione del codice fiscale dell'avente diritto al risarcimento, della descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro, dei dati relativi all'età e all'attività del danneggiato, nonché con allegazione della documentazione medica relativa alle lesioni patite, della certificazione attestante l'avvenuta guarigione con postumi da valutare.
Si ricorda, poi, che l'art. 148, comma 5, d.lgs. n. 209/2005 fa obbligo all'ente assicuratore, nel caso di richiesta “incompleta”, di richiedere entro trenta giorni al pag. 3 danneggiato “le necessarie integrazioni” (ed in tal caso i termini per la proponibilità decorrono “nuovamente” dalla data della ricezione dei “dati o dei documenti integrativi”).
Nella specie, la convenuta ha richiesto (il 17-9-2020) la integrazione dei documenti, ma ha avuto ad oggetto la precisazione di circostanze già presenti nella costituzione in mora inviata (modulo di constatazione amichevole di incidente;
codice fiscale o partita IVA di ogni danneggiato;
descrizione delle circostanze nelle quali si era verificato il sinistro ed eventuale Autorità intervenuta) o inconferenti (indicazione di luogo, giorni lavorativi e ore in cui il veicolo o le cose danneggiate erano disponibili per la perizia).
L'invio della costituzione in mora alla sola società assicuratrice e non al proprietario del veicolo danneggiante, poi, non assume alcun rilievo.
Infatti, la legge non prevede l'obbligo dell'invio al responsabile civile, stabilendo l'art. 145 del d.lgs. 209/2005, che ai fini della proponibilità della domanda, nel caso si applichi la procedura di cui all'articolo 148, che l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all'impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti all'articolo 148.
4. Priva di pregio è anche l'eccezione di carenza di legittimazione attiva e passiva.
La convenuta ha eccepito la carenza di legittimazione attiva e passiva, osservando che l'attore non aveva fornito alcuna prova in proposito.
Precisato che la questione posta dalla convenuta ha ad oggetto la titolarità attiva e passiva (sostanziale), e quindi la fondatezza nel merito della domanda e non la legittimazione processuale attiva e passiva - che deve essere valutata in base alla prospettazione contenuta nella domanda nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto in giudizio e, quanto alla titolarità passiva dell'azione, che il soggetto convenuto è il titolare dell'obbligo o della diversa situazione passiva dedotta in giudizio: cfr. Cass. civ., sez. un., n. 2951 del 16-2-2016 – l'eccezione risulta del tutto infondata.
Invero, l'azione è stata proposta dall'attore nei confronti dei convenuti, assumendo di aver subito lesioni personali a seguito del sinistro verificatosi tra il motociclo che stava conducendo e il veicolo Fiat Punto di proprietà di e e CP_1 CP_2
pag. 4 assicurato per la r.c.a. con e ciò è sufficiente per ritenere le parti Controparte_3 legittimate attivamente e passivamente.
5. La convenuta ha contestato il diritto azionato, affermando che il motociclo su cui viaggiava l'attore era privo dell'obbligatoria copertura assicurativa, in violazione del disposto di cui all'art. 193 c.d.s..
In ragione di ciò, ha ritenuto di condividere l' opinione secondo la quale aver condotto un veicolo che, a causa della sua scopertura assicurativa, non poteva assolutamente circolare, creerebbe una situazione contra legem tale da escludere “l'ingiustizia” del danno, non potendosi affatto accordare il risarcimento ad un bene, quando tale bene si trovi in una situazione contraria alle leggi dello Stato, come in proposito affermato in giurisprudenza (Tribunale Napoli, sentenza n. 448/2021;Tribunale di Nola, sentenza del
28-5-2022).
Il Tribunale non concorda con tale opinione.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, la mancata osservanza dell'art. 122
c.d.a e dell'art. 193 c.d.s non implica che il danneggiato da incidente stradale, qualora il proprio veicolo sia sprovvisto di assicurazione, non sia legittimato all'esercizio dell'azione diretta nei confronti del responsabile e dell'impresa che assicura per la r.c.a. il veicolo del soggetto responsabile dell'incidente per ottenere il risarcimento dei danni patiti;
l'inosservanza di una norma di circolazione stradale, infatti, pur comportando responsabilità sotto altro titolo per l'infrazione commessa, non è di per sè sufficiente a determinare la responsabilità civile per l'evento dannoso, ove questo non sia ricollegabile eziologicamente alla trasgressione medesima;
in tal caso, difatti, se anche il veicolo danneggiato fosse stato coperto da assicurazione per la responsabilità civile, non per questo il sinistro si sarebbe verificato con modalità diverse (cfr. Cass. civ. sez. III, 21-1-
1995, n. 699; Cass. civ. sez. III, 19-7-2016, n. 14699; Cass. civ. sez. III, 19-11-2009, n.
24432; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8366 dell'8-4-2010).
La Corte di cassazione, intervenuta sul tema in oggetto, con sentenza n. 1179 del 17-1-
2022, ha chiarito che, l'art. 122 c.d.a. sull'obbligo della copertura assicurativa per circolare su strade di uso pubblico, non priva il danneggiato della fruizione dell'azione stabilita dall'art. 144, anche se questo non era assicurato al momento del sinistro;
ha ribadito che l'art. 144 c.d.a. stabilisce che il danneggiato per sinistro stradale, causato da un veicolo per il quale vige l'obbligo assicurativo, ha “azione diretta per il risarcimento del danno nei pag. 5 confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione" (comma 1), con litisconsorzio necessario includente il "responsabile del danno" (comma 3) e termine di prescrizione dell'azione diretta verso l'assicurazione pari a quello cui sarebbe soggetta l'azione verso il responsabile (comma 4)”
Nella sentenza in esame, e nella recente ordinanza n. 5653 del 3-3-2025 – in cui la S.C. ha ribadito tali principi richiamandoli espressamente - la Corte di legittimità ha evidenziato che “È del tutto evidente che l'art. 122, non incide sulla legittimazione all'esercizio dell'azione diretta di cui all'art. 144. L'art. 122, infatti, detta un obbligo relativo al mettere in circolazione un veicolo;
ciò però non significa che il soggetto “danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo” trovi, se intenda esercitarla, l'azione dell'art. 144,
"sbarrata" dall'inammissibilità, essendosi su due piani evidentemente diversi. Qualora, invero, il legislatore avesse inteso deprivare un danneggiato dalla fruizione dell'azione ex art. 144, perché il veicolo su cui circolava quando avvenne il sinistro e/o di cui era il proprietario non era stato assicurato, logicamente avrebbe dovuto inserire nel titolo X -
"Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti” -, e in particolare nel suo capo I – “Obbligo di assicurazione”- expressis verbis o comunque in modo inequivoco una siffatta, pesante sanzione, tale da comportare l'esclusione dalla, per così dire, certezza economica del risarcimento, la quale è l'origine dell'assicurazione obbligatoria r.c.a.”
La Suprema Corte, con la menzionata sentenza n. 1179/2022, ha evidenziato, ancora, che, non solo dall'analisi della normativa della R.C.A., ma anche da quella dell'unione europea (art. 18 della direttiva n. 2009/103/CE del Parlamento europeo) e da quella costituzionale (artt. 2 e 24 Cost.), risulta evidente come, in caso di sinistro, si persegua, sempre e comunque, la massima tutela del danneggiato/vittima, a prescindere, quindi, dal fatto che le persone lese siano assicurate o meno.
Sulla base di tali premesse, la Suprema Corte, ha affermato che “In tema di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli, l'art.144 del d.lgs. n. 209 del 2005 deve essere interpretato in senso conforme al diritto dell'Unione europea (direttiva 2009/193/CE), sicché il conducente e il trasportato possono avvalersi dell'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazioni del veicolo antagonista, anche se quello sul quale viaggiavano al momento dello scontro sia sprovvisto di assicurazione, non incidendo l'obbligo assicurativo imposto dall'art. 122 del medesimo d.lgs. sulla pag. 6 legittimazione all'esercizio della menzionata azione” (Cass. civ., Sez. 3, sentenza n. 1179 del 17-1-2022; conf., Cass. civ., ordinanza n. 5653 del 3-3-2025).
Per tali ragioni, non può essere condivisa la tesi della convenuta.
6. Nel merito, sulla scorta delle dichiarazioni testimoniali raccolte (testimone Tes_1
, e dei riscontri emergente dall'esito negativo dell'interrogatorio formale deferito a
[...]
, comproprietario e conducente del veicolo, e dalle altre emergenze CP_2 istruttorie, può ritenersi accertata la responsabilità esclusiva del proprietario del veicolo
Fiat Punto in ordine alla verificazione del sinistro.
Il testimone - poliziotto della P.S. stradale in pensione, indifferente alle parti in causa e della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare anche per la dovizia di particolari descritti
– ha confermato che il sinistro si è verificato nelle circostanze di tempo e di luogo e secondo le modalità descritte nell'atto introduttivo.
In particolare questi ha riferito che, nella metà di luglio 2018, verso le ore 13.00-13.30 circa, aveva assistito al sinistro in quanto si trovava ad Ercolano, all'angolo tra Corso
UM I in Ercolano, e la perpendicolare della stessa, posta a sinistra rispetto il senso di marcia del motociclo, vedeva un motociclo Peugeot, il cui conducente portava regolarmente il casco, che proveniva da Corso UM I in direzione Salerno e un'autovettura Fiat Punto di colore grigio, che provenendo dalla strada laterale, non si fermava alla segnaletica di Stop posta in quella traversa, che era sia orizzontale che verticale, ed urtava con la sua parte anteriore destra, contro la ruota anteriore sinistra del motociclo Peugeot.
Il motociclo rovinava al suolo unitamente al suo conducente, che non era riuscito ad evitare l'impatto con il veicolo;
il teste si era poi avvicinato al conducente che lamentava dolori alla spalla sinistra, al lato basso della schiena e dalla bocca usciva del sangue, e poi arrivavano sul posto i sanitari del 118; precisava anche che la strada percorsa dall'autovettura era a doppio senso di circolazione e che non vi era in quel giorno traffico.
Riscontro di tali emergenze è fornita, inoltre, dall'esito negativo dell'interrogatorio formale (art. 232 c.p.c.) deferito a (avente ad oggetto la dinamica del CP_2 sinistro, le persone, i veicoli coinvolti e le conseguenze subite dall'attore), dalla costituzione in mora descritta, dal verbale di pronto soccorso e dalla ulteriore documentazione medica prodotta, nonché dalla c.t.u., da cui emerge che il consulente pag. 7 medico ha ritenuto sussistere il nesso causale tra le lesioni subite dal danneggiato e l'evento descritto.
Quanto al verbale di pronto soccorso n. 2018040229 del 15-7-2018 del P.O. di Torre del
Greco, è emerso che era stato trasportato al pronto soccorso Parte_1 nell'immediatezza del sinistro (ore 14.10) mediante ambulanza, riferendo quale causa dell'evento dannoso l'incidente in strada avvenuto alle 13.25 in Ercolano, con responsabilità di terzi;
nell'anamnesi prossina è riportato: “portato dal 118 per riferito trauma da incidente stradale”.
7. Sulla scorta della dinamica del sinistro accertata, deve quindi ritenersi superata la presunzione di corresponsabilità prevista dall'art. 2054, comma 2, c.c.
Si ricorda, infatti, che “In tema di scontro tra veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma secondo, c.c. ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentono di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro” (Cass. civ., 26004/2011).
Nel caso di specie, nella condotta del conducente del veicolo Fiat Punto sono certamente ravvisabili più infrazioni stradali.
L'art. 140 comma 1, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada), prevede che gli utenti devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale.
L'art. 145 comma 1, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada), prevede che I conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti.
L'art. 145 comma 2, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada), prevede che, quando due veicoli stanno per impegnare una intersezione, ovvero laddove le loro traiettorie stiano comunque per intersecarsi, si ha l'obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione.
L'art. 145 comma 3, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada), prevede che I conducenti devono dare la precedenza agli altri veicoli nelle intersezioni nelle quali sia così stabilito dall'autorità competente ai sensi dell'art. 37 e la prescrizione sia resa nota con apposito segnale.
pag. 8 In diritto, si osserva che, secondo giurisprudenza consolidata, nel caso di scontro tra veicoli l'accertamento della intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dell'obbligo di circolare con prudenza, ad esempio omettendo di dare la precedenza o di fermarsi a un segnale di stop, non dispensa il giudice dal verificare, attraverso un attento esame delle prove raccolte, il comportamento dell'altro conducente onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l'eventuale accertata inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente (tra le tante Cass. civ., n. 15847/2000,
Cass. civ., 9528/2012, Cass. civ., 3696/2018).
Tuttavia, non deve trascurarsi anche l'insegnamento secondo cui “il segnale di “stop” pone a carico dei conducenti di autoveicoli l'obbligo di arrestare sempre e comunque la marcia del proprio mezzo, quand'anche la strada nella quale intendano confluire sia sgombra da veicoli…. se il giudice di merito accerti che un sinistro stradale è da ascriversi, sotto il profilo eziologico, esclusivamente al comportamento colpevole del conducente che ha omesso di rispettare il segnale di stop, risulta superata la presunzione di concorso di colpa di cui al secondo comma dell'art. 2054 cod. civ., avendo tale presunzione funzione meramente sussidiaria, operante solo se non sia possibile in concreto accertare le rispettive responsabilità. detta presunzione, infatti, è logicamente incompatibile con una qualsiasi concreta ricostruzione delle modalità del sinistro da parte del giudice e con l'attribuzione, a ciascuno dei conducenti, di uno specifico contributo causale” (Cass. civ., ordinanza n. 30993/2018; Cass. civ., sentenza. n. 4055/2009).
Ancora, la giurisprudenza ha affermato che la presunzione di colpa posta, ex art. 2054
c.c., comma 2, a carico dei conducenti di veicoli per la ipotesi di scontro tra i medesimi ha funzione meramente sussidiaria ed opera solo se non sia possibile accertare, in concreto, le rispettive responsabilità. Pertanto, ove risulti che l'incidente si è verificato per colpa esclusiva di uno dei conducenti, e che nessuna colpa, per converso, è ravvisabile nel comportamento dell'altro, quest'ultimo resta senz'altro esonerato dalla presunzione de qua, e non sarà, conseguentemente, tenuto a provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (Cass. civ., 11-6-1997, n. 5250). La colpa esclusiva di un conducente per il danno verificatosi a seguito di scontro con altro veicolo - liberatoria, per il conducente di questo ultimo, dall'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitarlo - può risultare indirettamente dall'accertato nesso causale esclusivo tra il suo comportamento e pag. 9 l'evento dannoso, come allorché questo avviene nell'area in qui egli era obbligato a dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra e da sinistra, per l'esistenza di un segnale di
“stop” (Cass. civ., sez. III, 18-2-1998, n. 1724; Cass. civ., sez. III, 11-11-1975, n. 3804).
Il principio è stato ribadito dalla giurisprudenza, affermando che, nel caso di scontro tra veicoli, la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054 cod. civ. ha carattere sussidiario, dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro;
l'accertamento della intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dell'obbligo di dare la precedenza, non dispensa il giudice dal verificare il comportamento dell'altro conducente onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l'eventuale inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente (Cass. civ., ordinanza n. 21130 del 16-9-2013).
A tal fine, va osservato che il conducente di un autoveicolo, una volta fermatosi sulla linea di stop (art. 145 comma V c.d.s.), prima di riprendere la marcia, ha obbligo di ispezionare la strada preferita, per assicurarsi che sia libera da sopraggiungenti veicoli e, in caso negativo, di accordare la precedenza a tutti i veicoli circolanti sulla detta strada, sia provenienti da destra che da sinistra. Infatti, l'obbligo, imposto ai conducenti di veicoli di arrestare la marcia e cedere la precedenza nei due sensi, quando vi sia l'indicazione di stop in prossimità di un crocevia, ha carattere rigido, con la conseguenza che la fermata a detto segnale deve effettuarsi almeno per un attimo quando l'area del crocevia è libera, mentre deve protrarsi, in caso di sopravvenienza di veicoli sulla strada che si sta per imboccare, il tempo necessario a consentire a tutti detti veicoli di passare con precedenza Per_ (cfr. Cass. pen. 24-2-1984, Canini;
Cass. pen., 28-11-1988, Lo;
Cass. pen. 21-3-1986,
Armani; Cass. Pen. 10-12-1985, Solfaroli). Ne consegue che, se il giudice di merito ha accertato che l'incidente sia da ascriversi, sotto il profilo eziologico, esclusivamente al comportamento colpevole del conducente, che ha omesso di rispettare il segnale di stop, risulta superata la presunzione sussidiaria di concorso di colpa, di cui all'art. 2054 c.c.
(Cass. civ., sez. III, 19-2-2009, n. 4055; conf. Trib Cassino, 841/2015 nonché trib. Larino,
97/2016, in lex24 – ). Email_1
Il tribunale, quindi, sulla scorta dei riportati principi formatisi in giurisprudenza, e già condivisi, reputa che non possa revocarsi in dubbio che la condotta di guida tenuta dal pag. 10 conducente dell'autovettura Fiat Punto, in evidente contrasto con quanto prescritto dai citati artt. 140 e 145, sia da ritenersi imprudente, imperita e negligente, avendo questi impegnato l'intersezione violando l'obbligo di dare la precedenza al motociclo Peugeot;
a fronte del comportamento del conducente dell'autovettura di proprietà dei convenuti, violativo delle indicate disposizioni del codice della strada, non è emersa la sussistenza di alcun comportamento colposo dell'attore, conducente del motociclo, che procedeva nella propria corsia e veniva urtato dall'auto non arrestatasi al segnale di stop.
Deve, pertanto, ritenersi che il sinistro sia stato causato per esclusiva colpa del conducente dell'autovettura Fiat Punto, assicurata per la r.c.a. dalla impresa assicuratrice convenuta.
8. Per quanto concerne il profilo del quantum debeatur e, quindi, passando alla liquidazione del danno patito da , questo tribunale aderisce Parte_1 all'indirizzo statuito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (sentenza 11 novembre 2008, n.
26972), la quale ha ribadito la bipolarità, nel sistema della responsabilità aquiliana previsto dal vigente codice civile, tra danno patrimoniale (art. 2043 c.c.) e danno non patrimoniale
(art. 2059 c.c., nella sua lettura costituzionalmente orientata). Con riferimento, al danno non patrimoniale, la Corte di Cassazione nella sentenza sopra riportata ha precisato che lo stesso, “identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di divisione in sottocategorie” e che solo a fini descrittivi, nel caso di lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.) determinata da fatto illecito, si parla di danno biologico, figura che ha peraltro ricevuto un espresso riconoscimento normativo negli artt.
138 e 139 del d.lgs. n. 209/2005, recante il Codice delle assicurazioni private, che ne hanno dato una definizione suscettiva di generale applicazione.
8.1. Per ciò che attiene alla liquidazione del danno alla persona connesso alle lesioni, va, preliminarmente, tenuto presente l'indirizzo assunto negli ultimi anni dalla Corte di
Cassazione enunciabile, in sintesi, mediante il richiamo alla pronuncia della stessa
Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. sentenza n. 7513/2018 e Cass. Civ. sentenza n.
25164/2020), che ha riassunto con estrema chiarezza l'approdo giurisprudenziale al quale
è pervenuta la giurisprudenza di legittimità mediante il travagliato iter susseguito alle sentenze emesse a Sezioni Unite nell'anno 2008 (Cass. SS.UU. novembre 2008 nn. 26972
– 26973 – 26974 -26975).
pag. 11 Secondo i principi enunciati, integralmente condivisi dal tribunale: 1) l'ordinamento prevede e disciplina soltanto due categorie di danni: quello patrimoniale e quello non patrimoniale;
2) il danno non patrimoniale (come quello patrimoniale) costituisce una categoria giuridicamente (anche se non fenomenologicamente) unitaria;
3) “categoria unitaria" vuol dire che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole e ad i medesimi criteri risarcitori (artt. 1223, 1226, 2056, 2059 c.c.); 4) nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve, da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito; e dall'altro evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici;
5) in sede istruttoria, il giudice deve procedere ad un articolato e approfondito accertamento, in concreto e non in astratto, dell'effettiva sussistenza dei pregiudizi affermati (o negati) dalle parti, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, opportunamente accertando in special modo se, come e quanto sia mutata la condizione della vittima rispetto alla vita condotta prima del fatto illecito;
utilizzando anche, ma senza rifugiarvisi aprioristicamente, il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, e senza procedere ad alcun automatismo risarcitorio;
6) in presenza d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale); 7) in presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose de/tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento;
8) in presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente,
pag. 12 rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione); 9) ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico- legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di “danno non patrimoniale”, distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello “morale”); 10) il danno non patrimoniale non derivante da una lesione della salute, ma conseguente alla lesione di altri interessi costituzionalmente tutelati, va liquidato, non diversamente che nel caso di danno biologico, tenendo conto tanto dei pregiudizi patiti dalla vittima nella relazione con se stessa (la sofferenza interiore e il sentimento di afflizione in tutte le sue possibili forme, id est il danno morale interiore), quanto di quelli relativi alla dimensione dinamico-relazionale della vita del soggetto leso. Nell'uno come nell'altro caso, senza automatismi risarcitori e dopo accurata ed approfondita istruttoria".
Quanto ai criteri di liquidazione del danno non patrimoniale – per i postumi diversi da lesioni pari o inferiori al 9 per cento derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti o da responsabilità sanitaria, ex art. 139 cod ass. nonché ex art. 3, comma 3, d.l. 158/2012, convertito in l. 189/2012 e ex art. 7 comma 4 l. 24/2017 -, va evidenziato che la Suprema Corte ha affermato che nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale - e al quale la S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli art. 1226 e 2056 c.c. - salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono.
In buona sostanza, secondo la Suprema Corte, i valori di riferimento elaborati per la liquidazione del danno alla persona adottati dal Tribunale di Milano devono ritenersi equi e pag. 13 cioè quelli in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o ridurne l'entità
(cfr. Cassazione civile, sez. III, sentenza, n. 12408 del 7-6-2011; conf. Cass. civ., sez. III, sentenza n. 28290 del 22-12-2011 e Cass. civ., sez. III, sentenza n. 11754 del 15-5-2018; cfr. anche Cass. civ., sentenza n. 8532 del 6-5-2020: “Le tabelle per la liquidazione del danno alla persona predisposte dal Tribunale di Milano sono munite di efficacia para- normativa in quanto concretizzano il criterio della liquidazione equitativa di cui all'art. 1226
c.c.”).
Alla luce di tanto, si procederà alla valutazione dei danni per cui è causa secondo le
Tabelle di Milano elaborate per l'anno 2024.
8.2 Nel caso di specie, dalla espletata consulenza medico-legale di cui all'elaborato depositato il 12-6-2025 dal dott. (effettuata oltre che mediante la visita Persona_3 diretta del danneggiato, anche utilizzando la documentazione medica prodotta, ivi analiticamente descritta) è risultato che , che all'epoca dei fatti (15-7- Parte_1
2018) aveva 39 anni, ha riportato in conseguenza del sinistro lesioni personali consistenti in: “Postumi algico funzionali di frattura della limitante somatica craniale da schiacciamento del soma L1 e della limitante somartica craniale del soma D11.
Microlesione inferiore al secondo incisivo superiore destro”.
L'ausiliario ha precisato che dalle lesioni riportate al danneggiato sono residuati postumi di “esiti dolorosi di frattura da schiacciamento del corpo vertebrale di L1 con cuneizzazione e di D12” e che “Le fratture vertebrali lombari con schiacciamento, pur senza apparenti gravi limitazioni funzionali, comportano una discreta invalidità: nella fattispecie la vertebra appare comunque cuneizzata e sono presenti, anche se sfumati, deficit algico-funzionali, pertanto, soprattutto in prospettiva, tale lesione configura un discreto danno, in relazione anche al ruolo che ha tale vertebra nella fisiologia rachidea, nella deambulazione e nella corsa. Va considerata inoltre, anche se senza rilevanti ripercussioni sulla funzionalità articolare, la frattura dorsale”.
Il c.t.u. ha precisato che sussiste nesso causale tra le lesioni riportate dal danneggiato e la dinamica del sinistro (cfr. c.t.u. pag. 5: “In base a criteri traumatologici le lesioni denunciate sono obiettivamente riconducibili (continuità fenomenologica) alla dinamica del fatto dannoso quale emerge dagli atti di causa: la forza d'urto della caduta al suolo imprevista si è scaricata sul rachide e sull'emilato sinistro, tramite una contusione e/o pag. 14 distorsione degli assi articolari. Analogamente sono rispettati i criteri cronologico: il trauma fu obiettivato subito dopo in P.S., quindi in un tempo considerato compatibile;
il criterio topografico: la lesione fu obiettivata immediatamente prevalente al rachide e all'emilato sinistro, tanto da richiedere successivamente esami radiodiagnostici appropriati;
il criterio dell'idoneità, inteso come efficienza quali-quantitativa della natura e della forza della causa lesiva: la forza di caduta dalla moto e la sua modalità giustificano sicuramente la lesione contusivo-distorsivo dei metameri vertebrali: non sono necessari tutti gli elementi citati dal consulente dell'avvocato IN NO, la posizione del motociclista rispetto al veicolo investitore, quale fosse la velocità del motociclista, quale fosse la velocità tenuta dal veicolo investitore, la posizione reciproca tra i mezzi, le caratteristiche dell'urto primarie con il centauro, le caratteristiche dell'urto secondario al suolo, le caratteristiche biometriche o costituzionali, le eventuali preesistenze del leso;
così il ipotetica spiegazione biodinamica prospettata non può essere l'unica possibile. Il criterio di esclusione: dall'indagine clinico-anamnestica non solo emersi altri precedenti patologici tali da condizionare la genesi e/o l'evoluzione delle lesioni conseguite al sinistro di specie.
L'ausiliario ha, quindi, precisato che in conseguenza del sinistro:
A) la incapacità temporanea assoluta è stata di giorni 30;
B) la incapacità temporanea parziale è stata di giorni 20 al valore medio del 50%;
C) la incapacità temporanea parziale è stata di giorni 20 al valore medio del 25%;
D) residuano postumi permanenti valutabili nella misura complessiva del 11% della totale invalidità.
Per quanto concerne i postumi permanenti, in particolare, l'ausiliario ha evidenziato che:“I postumi invalidanti permanenti incidono sulla integrità psico fisica, tenuto presente dello stabilizzarsi ed irreversibilità del quadro sintomatologico che finirà certamente per influire, anche se sfumatamente, sulla sfera individuale, ad ostacolo sia alla vita di relazione e delle normali attività quotidiane che alle capacità lavorative del soggetto…”.
Le conclusioni dell'ausiliario sono condivise dal tribunale, in quanto basate su un completo esame anamnestico e su un obiettivo, approfondito e coerente studio della documentazione medica prodotta, valutata con criteri medico-legali immuni da errori e da vizi.
Il c.d. danno biologico subito dall'attore (risarcibile indipendentemente da un pregiudizio della capacità di lavoro e di guadagno del danneggiato in quanto incidente pag. 15 sull'integrità psico-fisica della persona e collegato alla somma delle funzioni naturali aventi rilevanza biologica, sociale, culturale ed estetica), può dunque essere liquidato sulla base dei criteri fissati dalle Tabelle di Milano aggiornate al 2024, riconoscendo al danneggiato:
➢ la somma di euro 5.175,00 a titolo di invalidità temporanea, di cui euro
3.450,00 per I.T.T. (giorni 30 per euro 115,00); la somma di euro 1.150,00 per I.T.P. al 50 % (giorni 20 per euro 57,50 pari al 50% di euro 115,00); la somma di euro
575,00 per I.T.P. al 25 % (giorni 20 per euro 28,75, pari al 25% di euro 115,00);
➢ la somma di euro 24.347,00 a titolo di invalidità permanente riconosciuta nella misura del 11%.
8.3. Per quanto concerne il cd. “danno morale” – come prima esposto - la Suprema
Corte ha chiarito che, in presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perchè non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sè, la paura, la disperazione).
Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati della L. 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, comma 17, nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di “danno non patrimoniale”, distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello “morale”).
Secondo la giurisprudenza, sul giudice del merito incombe l'obbligo di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze in peius derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici;
con la conseguenza che “a fini liquidatori, si deve procedere a una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, sotto il profilo istruttorio, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni” (Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 6443 del 3-3-2023).
pag. 16 Il danno conseguente alla lesione dell'integrità psicologica della persona è risarcibile come danno morale, se si mantiene nei termini della mera compromissione dell'equilibrio emotivo-affettivo del soggetto, e come danno biologico nel caso di degenerazione patologica, suscettibile di accertamento medico-legale, idonea ad esplicare un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, ferma restando la possibilità, per quest'ultimo, di dimostrare l'effettiva compresenza nel caso concreto delle due voci di pregiudizio.
In tal caso, sarà cura dell'interessato fornire la prova rigorosa, tanto della specifica diversità di tali conseguenze (al fine di evitare duplicazioni risarcitorie), quanto dell'effettiva compresenza di entrambe le serie consequenziali dedotte.
Sottolinea la S.C., “A tal fine, tuttavia, la possibilità di invocare il valore rappresentativo della lesione psicologica (in sé considerata come danno biologico) alla stregua di un elemento presuntivo suscettibile di (concorrere a) legittimare, in termini inferenziali, l'eventuale riconoscimento di un coesistente danno morale, dovrà ritenersi tanto più limitata quanto più ridotta, in termini quantitativi, si sia manifestata l'entità dell'invalidità riscontrata, attesa la ragionevole e intuibile idoneità di fatti lesivi di significativa ed elevata gravità a provocare forme di sconvolgimento o di debordante devastazione della vita psicologica individuale (ragionevolmente tali da legittimare il riconoscimento dalla compresenza di un danno morale accanto a un danno biologico), rispetto alla corrispettiva idoneità delle conseguenze limitate a un danno biologico di natura psicologica di lieve entità ad assorbire, secondo un criterio di normalità, tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del c.d. danno morale”. E di qui la conseguenza, sotto il profilo probatorio, che “al riconoscimento di danni biologici di lieve entità, corrisponderà un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di natura psicologica di lieve entità (salva la rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale” (Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 6443 del 3-3-2023).
Ciò evidenziato, tale danno può ritenersi sussistente nel caso di specie, tenuto conto della tipologia e della gravità delle lesioni riportate, nonché delle sofferenze psicologiche presuntivamente patite in termini di “dolore”.
pag. 17 Deve essere, pertanto, riconosciuta l'ulteriore somma di euro 6.574,00.
8.4. Quanto alla personalizzazione del danno biologico riconosciuto, giova osservare che la Suprema Corte ha stabilito che soltanto in presenza di circostanze “specifiche ed eccezionali”, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (cfr. Cass. civ., sez. III, sentenza n. 23778 del 7-11-
2014; Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 7513 del 27-3-2018; Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 23469 del 28-9-2018; Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 27482 del 30-10-2018; Cass. civ., sez. III, sentenza n. 28988 del 11-11-2019; Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 5865 del
4-3-2021). Le circostanze di fatto che giustificano la personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale integrano un “fatto costitutivo” della pretesa, e devono essere allegate in modo circostanziato e provate dall'attore (ovviamente con ogni mezzo di prova,
e quindi anche attraverso l'allegazione del notorio, delle massime di comune esperienza e delle presunzioni semplici, come ritenuto dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, con la menzionata sentenza n. 26972/2008), senza potersi, peraltro, risolvere in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (Cass. civ., sez. III, sentenza n. 24471 del
18-11-2014).
Ne consegue che non spetta alla parte istante alcuna somma a titolo di personalizzazione del danno biologico riportato, non avendo la predetta allegato, né dimostrato, la ricorrenza nel caso in esame di conseguenze dinamico-relazionali anomale e del tutto peculiari rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età.
8.5. Alcuna somma può essere riconosciuta a titolo di danno patrimoniale, nulla avendo allegato l'attore in ordine a specifiche spese sostenute e/o da sostenere in conseguenza del sinistro.
8.6. Pertanto, sommando le varie voci di danno sopra specificate, si ottiene la complessiva somma di euro 36.096,00.
Oltre a tale importo, al danneggiato va attribuita la somma di euro 3.940,51 a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento. Tale somma è stata determinata equitativamente ex art. 2056 co.
pag. 18 I c.c., secondo il noto orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. civ., Sez. Un. 17-2-1995,
n. 1712), ponendo a base di calcolo non la somma sopra liquidata (cioè rivalutata ad oggi), ma l'originario importo devalutato all'epoca del sinistro e rivalutato anno per anno ed applicando il saggio degli interessi legali nel periodo considerato.
8.7. Per tutto quanto sopra, i convenuti devono essere condannati al pagamento, in solido, in favore dell'attore, della complessiva somma di euro 40.036,51 oltre interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.c. dalla data odierna sino al saldo.
9. Le spese di lite seguono il regime della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano sulla scorta di quanto richiesto nella nota spese - di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., prodotta dall'attore unitamente alla comparsa conclusionale depositata il 17-10-2025 -, in ossequio ai principio della corrispondenza e al pronunciato (art. 112 c.p.c.), con applicazione dei parametri ivi indicati, inferiori ai medi di cui al d.m. n. 147 del 13-8-2022, tenuto conto del pregio delle difese, della difficoltà dell'affare, della natura della controversia, delle attività espletate, del numero e delle questioni giuridiche e di fatto trattate nonché della natura e del valore della causa, nella misura indicata in dispositivo
(scaglione di riferimento, da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00: fase studio, euro 919,00; fase introduttiva, euro 777,00; fase istruttoria, euro 1.680,00; fase decisoria, euro
1.701,00), da distrarre in favore del difensore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Relativamente al valore della causa, va ricordato che: “Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, in applicazione del criterio del “disputatum”, il valore della causa è pari, per il primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, ed a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta, mentre, per l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è rigettato, e alla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame è accolto. (In applicazione del principio, la S.C. ha riformato la sentenza che, nonostante l'impugnazione fosse fondata sull'erronea compensazione parziale delle spese in primo grado, aveva liquidato quelle del grado d'appello in ragione dello scaglione corrispondente all'intero importo e non alla sola differenza ancora oggetto di contestazione).” – (Cass. civ., ordinanza n. 13145 del 17-5-
2025).
Le spese di c.t.u. vanno poste definitivamente a carico dei convenuti, in solido fra gli stessi.
pag. 19
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti di e e Parte_1 CP_2 CP_1 Controparte_3 in persona del legale rappresentante p.t., ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
A) dichiara la contumacia di e;
CP_2 CP_1
B) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna , e CP_2 CP_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., in solido, al pagamento in favore CP_3 di , della complessiva somma di euro 40.036,51 oltre interessi Parte_1 legali ex art. 1284 comma 1 c.c. dalla data odierna sino al saldo;
C) condanna , e in persona del legale CP_2 CP_1 Controparte_3 rappresentante p.t., in solido, al pagamento delle spese processuali in favore di
, che liquida in euro 518,00 per esborsi ed euro 5.077,00 per Controparte_4 compenso professionale, oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute, con distrazione in favore dell'avvocato Rosaria Lanna, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
D) pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di , e CP_2 CP_1
in persona del legale rappresentante p.t., in solido. Controparte_3
Torre Annunziata, 12 novembre 2025
Il giudice monocratico dott. Francesco Coppola
pag. 20
Tribunale di Torre Annunziata Seconda sezione civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, dott.
Francesco Coppola, ha pronunciato
S E N T E N Z A nel giudizio civile di 1° grado iscritto al n. 2929/2022 R.G., vertente
TRA
elettivamente domiciliato in Portici alla via Libertà n.279, Parte_1 presso lo studio dell'avvocato Rosaria Lanna, che lo rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce all'atto di citazione,
ATTORE
E
(C.F. , nato il [...] a [...] ed ivi CP_1 C.F._1 residente a[...].
CONVENUTO - CONTUMACE
E
(C.F. , nato il [...] a [...] ed ivi CP_2 C.F._2 residente a[...].
CONVENUTO - CONTUMACE
E in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente Controparte_3 domiciliata in Napoli alla Via dei Mille n.16, presso lo studio dell'avvocato Andrea Renata
IA NO IN, che la rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta pag. 1 CONVENUTA
Oggetto: azione di risarcimento danni
Conclusioni: come da note di trattazione depositate per l'udienza cartolare del 16-9-2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 19-5-2022, mediante p.e.c. ex art. 3 bis legge
53/1994, e nelle date del 6-6-2022 e 22-11-2022 ex artt. 139 e 140 c.p.c., Parte_1
evocava in giudizio, rispettivamente, e
[...] Controparte_3 CP_1 [...]
, al fine di sentirli condannare, in solido, ai sensi degli artt. 144, 145, 148 d.lgs. CP_2
209/2005, al risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti a seguito del sinistro verificatosi in data 15-7-2018, verso le ore 13.25, in Ercolano al Corso UM I, nella misura ritenuta di giustizia..
A tal fine, deduceva che: nelle circostanze di luogo e di tempo descritte, era alla guida del motociclo di marca Peugeot Satelis targato DA84993, con casco regolarmente allacciato e procedeva con direzione di marcia verso Salerno;
giunto in prossimità dell'intersezione con la Via Tirrenia Inferiore, collideva con il veicolo Fiat Punto targato
BJ989GD di proprietà di e ed assicurato con CP_1 CP_2 Controparte_3
che provenendo da Via Tirrenia Inferiore – posta a sinistra rispetto al senso di
[...] marcia percorso dal motociclo Peugeot Satelis - ometteva di arrestarsi alla segnaletica di stop e, nell'effettuare la svolta a sinistra, urtava il motociclo attoreo provocando la sua caduta al suolo, sul lato destro, unitamente al suo conducente, ; Parte_1
l'attore, accortosi della presenza del veicolo, cercò di evitare l'urto, frenando e agendo sul manubrio verso destra ma invano;
a seguito del sinistro riportava lesioni per le quali veniva condotto dai sanitari del 118 presso il P.O. di Torre del Greco, ove veniva diagnosticato “frattura lievemente scomposta L1 e trauma contusivo cervicale e trauma cranico non commotivo”.
Instaurato il contraddittorio, l'impresa assicuratrice contestava la domanda in rito e nel merito.
In particolare, eccepiva la nullità dell'atto introduttivo per violazione degli artt. 163 e
164 c.p.c., la violazione degli artt. 145 e 148 d.lgs. 209/2005 e la circolazione dell'attore a bordo di veicolo privo di copertura assicurativa;
eccepiva la carenza di legittimazione attiva e passiva delle parti e l'infondatezza della domanda.
Pertanto, chiedeva il rigetto della domanda.
pag. 2 I convenuti e , sebbene ritualmente evocati in giudizio, non CP_1 CP_2 si costituivano, rimanendo contumaci.
2. Va, innanzitutto, respinta l'eccezione di nullità della citazione per genericità della stessa, ovvero per la violazione dell'art. 163, comma 3, n. 4 c.p.c.
Nell'atto introduttivo, invero, sono indicati chiaramente sia il petitum (inteso, sotto il profilo formale, come provvedimento giurisdizionale richiesto, e, sotto il profilo materiale, come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento) che la causa petendi (ovvero la ragione in base alla quale si ritiene di avere una determinata pretesa e di poter, quindi, ottenere un determinato provvedimento), avendo chiesto l'attore la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni conseguenti al sinistro verificatosi nelle circostanze descritte in citazione.
In ogni caso, va rammentato che non sussiste nullità della citazione ai sensi dell'art. 164 comma 4 c.p.c. per violazione dell'art. 163 comma 3 n. 4 c.p.c. se nell'atto introduttivo del giudizio risultano compiutamente esposti i fatti essenziali e direttamente rilevanti ai fini della decisione, costitutivi del diritto azionato, tenuto conto che la genericità della “causa petendi” è superabile dal potere di qualificazione giuridica dei fatti attribuiti al giudice, sempre che non si verifichi in concreto nessun pregiudizio del diritto di difesa dei convenuti.
3. In ordine alla proponibilità della domanda, ai sensi degli artt. 144, 145 e 148 d.lgs.
209/2005, la documentazione esibita dall'attore circa la sussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione de qua (costituzione in mora a mezzo p.e.c. ricevuta il 14-9-2020 dalla società assicuratrice contenuta nel fascicolo di parte;
relazione di visita medico-legale del dott. del 15-1-2021), non lascia dubbi di sorta. Persona_1
L'attore nel richiedere il risarcimento con la suindicata costituzione in mora ha osservato le modalità ed i contenuti previsti dall'art. 148 con preciso richiamo ed indicazione del codice fiscale dell'avente diritto al risarcimento, della descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro, dei dati relativi all'età e all'attività del danneggiato, nonché con allegazione della documentazione medica relativa alle lesioni patite, della certificazione attestante l'avvenuta guarigione con postumi da valutare.
Si ricorda, poi, che l'art. 148, comma 5, d.lgs. n. 209/2005 fa obbligo all'ente assicuratore, nel caso di richiesta “incompleta”, di richiedere entro trenta giorni al pag. 3 danneggiato “le necessarie integrazioni” (ed in tal caso i termini per la proponibilità decorrono “nuovamente” dalla data della ricezione dei “dati o dei documenti integrativi”).
Nella specie, la convenuta ha richiesto (il 17-9-2020) la integrazione dei documenti, ma ha avuto ad oggetto la precisazione di circostanze già presenti nella costituzione in mora inviata (modulo di constatazione amichevole di incidente;
codice fiscale o partita IVA di ogni danneggiato;
descrizione delle circostanze nelle quali si era verificato il sinistro ed eventuale Autorità intervenuta) o inconferenti (indicazione di luogo, giorni lavorativi e ore in cui il veicolo o le cose danneggiate erano disponibili per la perizia).
L'invio della costituzione in mora alla sola società assicuratrice e non al proprietario del veicolo danneggiante, poi, non assume alcun rilievo.
Infatti, la legge non prevede l'obbligo dell'invio al responsabile civile, stabilendo l'art. 145 del d.lgs. 209/2005, che ai fini della proponibilità della domanda, nel caso si applichi la procedura di cui all'articolo 148, che l'azione per il risarcimento dei danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i quali vi è obbligo di assicurazione, può essere proposta solo dopo che siano decorsi sessanta giorni, ovvero novanta in caso di danno alla persona, decorrenti da quello in cui il danneggiato abbia chiesto all'impresa di assicurazione il risarcimento del danno, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche se inviata per conoscenza, avendo osservato le modalità ed i contenuti previsti all'articolo 148.
4. Priva di pregio è anche l'eccezione di carenza di legittimazione attiva e passiva.
La convenuta ha eccepito la carenza di legittimazione attiva e passiva, osservando che l'attore non aveva fornito alcuna prova in proposito.
Precisato che la questione posta dalla convenuta ha ad oggetto la titolarità attiva e passiva (sostanziale), e quindi la fondatezza nel merito della domanda e non la legittimazione processuale attiva e passiva - che deve essere valutata in base alla prospettazione contenuta nella domanda nella quale l'attore deve affermare di essere titolare del diritto in giudizio e, quanto alla titolarità passiva dell'azione, che il soggetto convenuto è il titolare dell'obbligo o della diversa situazione passiva dedotta in giudizio: cfr. Cass. civ., sez. un., n. 2951 del 16-2-2016 – l'eccezione risulta del tutto infondata.
Invero, l'azione è stata proposta dall'attore nei confronti dei convenuti, assumendo di aver subito lesioni personali a seguito del sinistro verificatosi tra il motociclo che stava conducendo e il veicolo Fiat Punto di proprietà di e e CP_1 CP_2
pag. 4 assicurato per la r.c.a. con e ciò è sufficiente per ritenere le parti Controparte_3 legittimate attivamente e passivamente.
5. La convenuta ha contestato il diritto azionato, affermando che il motociclo su cui viaggiava l'attore era privo dell'obbligatoria copertura assicurativa, in violazione del disposto di cui all'art. 193 c.d.s..
In ragione di ciò, ha ritenuto di condividere l' opinione secondo la quale aver condotto un veicolo che, a causa della sua scopertura assicurativa, non poteva assolutamente circolare, creerebbe una situazione contra legem tale da escludere “l'ingiustizia” del danno, non potendosi affatto accordare il risarcimento ad un bene, quando tale bene si trovi in una situazione contraria alle leggi dello Stato, come in proposito affermato in giurisprudenza (Tribunale Napoli, sentenza n. 448/2021;Tribunale di Nola, sentenza del
28-5-2022).
Il Tribunale non concorda con tale opinione.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, la mancata osservanza dell'art. 122
c.d.a e dell'art. 193 c.d.s non implica che il danneggiato da incidente stradale, qualora il proprio veicolo sia sprovvisto di assicurazione, non sia legittimato all'esercizio dell'azione diretta nei confronti del responsabile e dell'impresa che assicura per la r.c.a. il veicolo del soggetto responsabile dell'incidente per ottenere il risarcimento dei danni patiti;
l'inosservanza di una norma di circolazione stradale, infatti, pur comportando responsabilità sotto altro titolo per l'infrazione commessa, non è di per sè sufficiente a determinare la responsabilità civile per l'evento dannoso, ove questo non sia ricollegabile eziologicamente alla trasgressione medesima;
in tal caso, difatti, se anche il veicolo danneggiato fosse stato coperto da assicurazione per la responsabilità civile, non per questo il sinistro si sarebbe verificato con modalità diverse (cfr. Cass. civ. sez. III, 21-1-
1995, n. 699; Cass. civ. sez. III, 19-7-2016, n. 14699; Cass. civ. sez. III, 19-11-2009, n.
24432; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8366 dell'8-4-2010).
La Corte di cassazione, intervenuta sul tema in oggetto, con sentenza n. 1179 del 17-1-
2022, ha chiarito che, l'art. 122 c.d.a. sull'obbligo della copertura assicurativa per circolare su strade di uso pubblico, non priva il danneggiato della fruizione dell'azione stabilita dall'art. 144, anche se questo non era assicurato al momento del sinistro;
ha ribadito che l'art. 144 c.d.a. stabilisce che il danneggiato per sinistro stradale, causato da un veicolo per il quale vige l'obbligo assicurativo, ha “azione diretta per il risarcimento del danno nei pag. 5 confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione" (comma 1), con litisconsorzio necessario includente il "responsabile del danno" (comma 3) e termine di prescrizione dell'azione diretta verso l'assicurazione pari a quello cui sarebbe soggetta l'azione verso il responsabile (comma 4)”
Nella sentenza in esame, e nella recente ordinanza n. 5653 del 3-3-2025 – in cui la S.C. ha ribadito tali principi richiamandoli espressamente - la Corte di legittimità ha evidenziato che “È del tutto evidente che l'art. 122, non incide sulla legittimazione all'esercizio dell'azione diretta di cui all'art. 144. L'art. 122, infatti, detta un obbligo relativo al mettere in circolazione un veicolo;
ciò però non significa che il soggetto “danneggiato per sinistro causato dalla circolazione di un veicolo” trovi, se intenda esercitarla, l'azione dell'art. 144,
"sbarrata" dall'inammissibilità, essendosi su due piani evidentemente diversi. Qualora, invero, il legislatore avesse inteso deprivare un danneggiato dalla fruizione dell'azione ex art. 144, perché il veicolo su cui circolava quando avvenne il sinistro e/o di cui era il proprietario non era stato assicurato, logicamente avrebbe dovuto inserire nel titolo X -
"Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti” -, e in particolare nel suo capo I – “Obbligo di assicurazione”- expressis verbis o comunque in modo inequivoco una siffatta, pesante sanzione, tale da comportare l'esclusione dalla, per così dire, certezza economica del risarcimento, la quale è l'origine dell'assicurazione obbligatoria r.c.a.”
La Suprema Corte, con la menzionata sentenza n. 1179/2022, ha evidenziato, ancora, che, non solo dall'analisi della normativa della R.C.A., ma anche da quella dell'unione europea (art. 18 della direttiva n. 2009/103/CE del Parlamento europeo) e da quella costituzionale (artt. 2 e 24 Cost.), risulta evidente come, in caso di sinistro, si persegua, sempre e comunque, la massima tutela del danneggiato/vittima, a prescindere, quindi, dal fatto che le persone lese siano assicurate o meno.
Sulla base di tali premesse, la Suprema Corte, ha affermato che “In tema di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli, l'art.144 del d.lgs. n. 209 del 2005 deve essere interpretato in senso conforme al diritto dell'Unione europea (direttiva 2009/193/CE), sicché il conducente e il trasportato possono avvalersi dell'azione diretta nei confronti dell'impresa di assicurazioni del veicolo antagonista, anche se quello sul quale viaggiavano al momento dello scontro sia sprovvisto di assicurazione, non incidendo l'obbligo assicurativo imposto dall'art. 122 del medesimo d.lgs. sulla pag. 6 legittimazione all'esercizio della menzionata azione” (Cass. civ., Sez. 3, sentenza n. 1179 del 17-1-2022; conf., Cass. civ., ordinanza n. 5653 del 3-3-2025).
Per tali ragioni, non può essere condivisa la tesi della convenuta.
6. Nel merito, sulla scorta delle dichiarazioni testimoniali raccolte (testimone Tes_1
, e dei riscontri emergente dall'esito negativo dell'interrogatorio formale deferito a
[...]
, comproprietario e conducente del veicolo, e dalle altre emergenze CP_2 istruttorie, può ritenersi accertata la responsabilità esclusiva del proprietario del veicolo
Fiat Punto in ordine alla verificazione del sinistro.
Il testimone - poliziotto della P.S. stradale in pensione, indifferente alle parti in causa e della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare anche per la dovizia di particolari descritti
– ha confermato che il sinistro si è verificato nelle circostanze di tempo e di luogo e secondo le modalità descritte nell'atto introduttivo.
In particolare questi ha riferito che, nella metà di luglio 2018, verso le ore 13.00-13.30 circa, aveva assistito al sinistro in quanto si trovava ad Ercolano, all'angolo tra Corso
UM I in Ercolano, e la perpendicolare della stessa, posta a sinistra rispetto il senso di marcia del motociclo, vedeva un motociclo Peugeot, il cui conducente portava regolarmente il casco, che proveniva da Corso UM I in direzione Salerno e un'autovettura Fiat Punto di colore grigio, che provenendo dalla strada laterale, non si fermava alla segnaletica di Stop posta in quella traversa, che era sia orizzontale che verticale, ed urtava con la sua parte anteriore destra, contro la ruota anteriore sinistra del motociclo Peugeot.
Il motociclo rovinava al suolo unitamente al suo conducente, che non era riuscito ad evitare l'impatto con il veicolo;
il teste si era poi avvicinato al conducente che lamentava dolori alla spalla sinistra, al lato basso della schiena e dalla bocca usciva del sangue, e poi arrivavano sul posto i sanitari del 118; precisava anche che la strada percorsa dall'autovettura era a doppio senso di circolazione e che non vi era in quel giorno traffico.
Riscontro di tali emergenze è fornita, inoltre, dall'esito negativo dell'interrogatorio formale (art. 232 c.p.c.) deferito a (avente ad oggetto la dinamica del CP_2 sinistro, le persone, i veicoli coinvolti e le conseguenze subite dall'attore), dalla costituzione in mora descritta, dal verbale di pronto soccorso e dalla ulteriore documentazione medica prodotta, nonché dalla c.t.u., da cui emerge che il consulente pag. 7 medico ha ritenuto sussistere il nesso causale tra le lesioni subite dal danneggiato e l'evento descritto.
Quanto al verbale di pronto soccorso n. 2018040229 del 15-7-2018 del P.O. di Torre del
Greco, è emerso che era stato trasportato al pronto soccorso Parte_1 nell'immediatezza del sinistro (ore 14.10) mediante ambulanza, riferendo quale causa dell'evento dannoso l'incidente in strada avvenuto alle 13.25 in Ercolano, con responsabilità di terzi;
nell'anamnesi prossina è riportato: “portato dal 118 per riferito trauma da incidente stradale”.
7. Sulla scorta della dinamica del sinistro accertata, deve quindi ritenersi superata la presunzione di corresponsabilità prevista dall'art. 2054, comma 2, c.c.
Si ricorda, infatti, che “In tema di scontro tra veicoli, la presunzione di eguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, comma secondo, c.c. ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentono di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso e di attribuire le effettive responsabilità del sinistro” (Cass. civ., 26004/2011).
Nel caso di specie, nella condotta del conducente del veicolo Fiat Punto sono certamente ravvisabili più infrazioni stradali.
L'art. 140 comma 1, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada), prevede che gli utenti devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale.
L'art. 145 comma 1, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada), prevede che I conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti.
L'art. 145 comma 2, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada), prevede che, quando due veicoli stanno per impegnare una intersezione, ovvero laddove le loro traiettorie stiano comunque per intersecarsi, si ha l'obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa segnalazione.
L'art. 145 comma 3, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada), prevede che I conducenti devono dare la precedenza agli altri veicoli nelle intersezioni nelle quali sia così stabilito dall'autorità competente ai sensi dell'art. 37 e la prescrizione sia resa nota con apposito segnale.
pag. 8 In diritto, si osserva che, secondo giurisprudenza consolidata, nel caso di scontro tra veicoli l'accertamento della intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dell'obbligo di circolare con prudenza, ad esempio omettendo di dare la precedenza o di fermarsi a un segnale di stop, non dispensa il giudice dal verificare, attraverso un attento esame delle prove raccolte, il comportamento dell'altro conducente onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l'eventuale accertata inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente (tra le tante Cass. civ., n. 15847/2000,
Cass. civ., 9528/2012, Cass. civ., 3696/2018).
Tuttavia, non deve trascurarsi anche l'insegnamento secondo cui “il segnale di “stop” pone a carico dei conducenti di autoveicoli l'obbligo di arrestare sempre e comunque la marcia del proprio mezzo, quand'anche la strada nella quale intendano confluire sia sgombra da veicoli…. se il giudice di merito accerti che un sinistro stradale è da ascriversi, sotto il profilo eziologico, esclusivamente al comportamento colpevole del conducente che ha omesso di rispettare il segnale di stop, risulta superata la presunzione di concorso di colpa di cui al secondo comma dell'art. 2054 cod. civ., avendo tale presunzione funzione meramente sussidiaria, operante solo se non sia possibile in concreto accertare le rispettive responsabilità. detta presunzione, infatti, è logicamente incompatibile con una qualsiasi concreta ricostruzione delle modalità del sinistro da parte del giudice e con l'attribuzione, a ciascuno dei conducenti, di uno specifico contributo causale” (Cass. civ., ordinanza n. 30993/2018; Cass. civ., sentenza. n. 4055/2009).
Ancora, la giurisprudenza ha affermato che la presunzione di colpa posta, ex art. 2054
c.c., comma 2, a carico dei conducenti di veicoli per la ipotesi di scontro tra i medesimi ha funzione meramente sussidiaria ed opera solo se non sia possibile accertare, in concreto, le rispettive responsabilità. Pertanto, ove risulti che l'incidente si è verificato per colpa esclusiva di uno dei conducenti, e che nessuna colpa, per converso, è ravvisabile nel comportamento dell'altro, quest'ultimo resta senz'altro esonerato dalla presunzione de qua, e non sarà, conseguentemente, tenuto a provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (Cass. civ., 11-6-1997, n. 5250). La colpa esclusiva di un conducente per il danno verificatosi a seguito di scontro con altro veicolo - liberatoria, per il conducente di questo ultimo, dall'onere di provare di aver fatto tutto il possibile per evitarlo - può risultare indirettamente dall'accertato nesso causale esclusivo tra il suo comportamento e pag. 9 l'evento dannoso, come allorché questo avviene nell'area in qui egli era obbligato a dare la precedenza ai veicoli provenienti da destra e da sinistra, per l'esistenza di un segnale di
“stop” (Cass. civ., sez. III, 18-2-1998, n. 1724; Cass. civ., sez. III, 11-11-1975, n. 3804).
Il principio è stato ribadito dalla giurisprudenza, affermando che, nel caso di scontro tra veicoli, la presunzione di pari responsabilità prevista dall'art. 2054 cod. civ. ha carattere sussidiario, dovendosi applicare soltanto nel caso in cui sia impossibile accertare in concreto il grado di colpa di ciascuno dei conducenti coinvolti nel sinistro;
l'accertamento della intervenuta violazione, da parte di uno dei conducenti, dell'obbligo di dare la precedenza, non dispensa il giudice dal verificare il comportamento dell'altro conducente onde stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale ed i normali precetti di prudenza, potendo l'eventuale inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente (Cass. civ., ordinanza n. 21130 del 16-9-2013).
A tal fine, va osservato che il conducente di un autoveicolo, una volta fermatosi sulla linea di stop (art. 145 comma V c.d.s.), prima di riprendere la marcia, ha obbligo di ispezionare la strada preferita, per assicurarsi che sia libera da sopraggiungenti veicoli e, in caso negativo, di accordare la precedenza a tutti i veicoli circolanti sulla detta strada, sia provenienti da destra che da sinistra. Infatti, l'obbligo, imposto ai conducenti di veicoli di arrestare la marcia e cedere la precedenza nei due sensi, quando vi sia l'indicazione di stop in prossimità di un crocevia, ha carattere rigido, con la conseguenza che la fermata a detto segnale deve effettuarsi almeno per un attimo quando l'area del crocevia è libera, mentre deve protrarsi, in caso di sopravvenienza di veicoli sulla strada che si sta per imboccare, il tempo necessario a consentire a tutti detti veicoli di passare con precedenza Per_ (cfr. Cass. pen. 24-2-1984, Canini;
Cass. pen., 28-11-1988, Lo;
Cass. pen. 21-3-1986,
Armani; Cass. Pen. 10-12-1985, Solfaroli). Ne consegue che, se il giudice di merito ha accertato che l'incidente sia da ascriversi, sotto il profilo eziologico, esclusivamente al comportamento colpevole del conducente, che ha omesso di rispettare il segnale di stop, risulta superata la presunzione sussidiaria di concorso di colpa, di cui all'art. 2054 c.c.
(Cass. civ., sez. III, 19-2-2009, n. 4055; conf. Trib Cassino, 841/2015 nonché trib. Larino,
97/2016, in lex24 – ). Email_1
Il tribunale, quindi, sulla scorta dei riportati principi formatisi in giurisprudenza, e già condivisi, reputa che non possa revocarsi in dubbio che la condotta di guida tenuta dal pag. 10 conducente dell'autovettura Fiat Punto, in evidente contrasto con quanto prescritto dai citati artt. 140 e 145, sia da ritenersi imprudente, imperita e negligente, avendo questi impegnato l'intersezione violando l'obbligo di dare la precedenza al motociclo Peugeot;
a fronte del comportamento del conducente dell'autovettura di proprietà dei convenuti, violativo delle indicate disposizioni del codice della strada, non è emersa la sussistenza di alcun comportamento colposo dell'attore, conducente del motociclo, che procedeva nella propria corsia e veniva urtato dall'auto non arrestatasi al segnale di stop.
Deve, pertanto, ritenersi che il sinistro sia stato causato per esclusiva colpa del conducente dell'autovettura Fiat Punto, assicurata per la r.c.a. dalla impresa assicuratrice convenuta.
8. Per quanto concerne il profilo del quantum debeatur e, quindi, passando alla liquidazione del danno patito da , questo tribunale aderisce Parte_1 all'indirizzo statuito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (sentenza 11 novembre 2008, n.
26972), la quale ha ribadito la bipolarità, nel sistema della responsabilità aquiliana previsto dal vigente codice civile, tra danno patrimoniale (art. 2043 c.c.) e danno non patrimoniale
(art. 2059 c.c., nella sua lettura costituzionalmente orientata). Con riferimento, al danno non patrimoniale, la Corte di Cassazione nella sentenza sopra riportata ha precisato che lo stesso, “identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce categoria unitaria non suscettiva di divisione in sottocategorie” e che solo a fini descrittivi, nel caso di lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.) determinata da fatto illecito, si parla di danno biologico, figura che ha peraltro ricevuto un espresso riconoscimento normativo negli artt.
138 e 139 del d.lgs. n. 209/2005, recante il Codice delle assicurazioni private, che ne hanno dato una definizione suscettiva di generale applicazione.
8.1. Per ciò che attiene alla liquidazione del danno alla persona connesso alle lesioni, va, preliminarmente, tenuto presente l'indirizzo assunto negli ultimi anni dalla Corte di
Cassazione enunciabile, in sintesi, mediante il richiamo alla pronuncia della stessa
Suprema Corte (cfr. Cass. Civ. sentenza n. 7513/2018 e Cass. Civ. sentenza n.
25164/2020), che ha riassunto con estrema chiarezza l'approdo giurisprudenziale al quale
è pervenuta la giurisprudenza di legittimità mediante il travagliato iter susseguito alle sentenze emesse a Sezioni Unite nell'anno 2008 (Cass. SS.UU. novembre 2008 nn. 26972
– 26973 – 26974 -26975).
pag. 11 Secondo i principi enunciati, integralmente condivisi dal tribunale: 1) l'ordinamento prevede e disciplina soltanto due categorie di danni: quello patrimoniale e quello non patrimoniale;
2) il danno non patrimoniale (come quello patrimoniale) costituisce una categoria giuridicamente (anche se non fenomenologicamente) unitaria;
3) “categoria unitaria" vuol dire che qualsiasi pregiudizio non patrimoniale sarà soggetto alle medesime regole e ad i medesimi criteri risarcitori (artt. 1223, 1226, 2056, 2059 c.c.); 4) nella liquidazione del danno non patrimoniale il giudice deve, da un lato, prendere in esame tutte le conseguenze dannose dell'illecito; e dall'altro evitare di attribuire nomi diversi a pregiudizi identici;
5) in sede istruttoria, il giudice deve procedere ad un articolato e approfondito accertamento, in concreto e non in astratto, dell'effettiva sussistenza dei pregiudizi affermati (o negati) dalle parti, all'uopo dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, opportunamente accertando in special modo se, come e quanto sia mutata la condizione della vittima rispetto alla vita condotta prima del fatto illecito;
utilizzando anche, ma senza rifugiarvisi aprioristicamente, il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni, e senza procedere ad alcun automatismo risarcitorio;
6) in presenza d'un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale); 7) in presenza d'un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose de/tutto anomale ed affatto peculiari. Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento;
8) in presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente,
pag. 12 rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione); 9) ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico- legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di “danno non patrimoniale”, distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello “morale”); 10) il danno non patrimoniale non derivante da una lesione della salute, ma conseguente alla lesione di altri interessi costituzionalmente tutelati, va liquidato, non diversamente che nel caso di danno biologico, tenendo conto tanto dei pregiudizi patiti dalla vittima nella relazione con se stessa (la sofferenza interiore e il sentimento di afflizione in tutte le sue possibili forme, id est il danno morale interiore), quanto di quelli relativi alla dimensione dinamico-relazionale della vita del soggetto leso. Nell'uno come nell'altro caso, senza automatismi risarcitori e dopo accurata ed approfondita istruttoria".
Quanto ai criteri di liquidazione del danno non patrimoniale – per i postumi diversi da lesioni pari o inferiori al 9 per cento derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione di veicoli a motore e di natanti o da responsabilità sanitaria, ex art. 139 cod ass. nonché ex art. 3, comma 3, d.l. 158/2012, convertito in l. 189/2012 e ex art. 7 comma 4 l. 24/2017 -, va evidenziato che la Suprema Corte ha affermato che nella liquidazione del danno biologico, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, l'adozione della regola equitativa di cui all'art. 1226 c.c. deve garantire non solo una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, essendo intollerabile e non rispondente ad equità che danni identici possano essere liquidati in misura diversa sol perché esaminati da differenti Uffici giudiziari. Garantisce tale uniformità di trattamento il riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale - e al quale la S.C., in applicazione dell'art. 3 Cost., riconosce la valenza, in linea generale, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli art. 1226 e 2056 c.c. - salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l'abbandono.
In buona sostanza, secondo la Suprema Corte, i valori di riferimento elaborati per la liquidazione del danno alla persona adottati dal Tribunale di Milano devono ritenersi equi e pag. 13 cioè quelli in grado di garantire la parità di trattamento e da applicare in tutti i casi in cui la fattispecie concreta non presenti circostanze idonee ad aumentarne o ridurne l'entità
(cfr. Cassazione civile, sez. III, sentenza, n. 12408 del 7-6-2011; conf. Cass. civ., sez. III, sentenza n. 28290 del 22-12-2011 e Cass. civ., sez. III, sentenza n. 11754 del 15-5-2018; cfr. anche Cass. civ., sentenza n. 8532 del 6-5-2020: “Le tabelle per la liquidazione del danno alla persona predisposte dal Tribunale di Milano sono munite di efficacia para- normativa in quanto concretizzano il criterio della liquidazione equitativa di cui all'art. 1226
c.c.”).
Alla luce di tanto, si procederà alla valutazione dei danni per cui è causa secondo le
Tabelle di Milano elaborate per l'anno 2024.
8.2 Nel caso di specie, dalla espletata consulenza medico-legale di cui all'elaborato depositato il 12-6-2025 dal dott. (effettuata oltre che mediante la visita Persona_3 diretta del danneggiato, anche utilizzando la documentazione medica prodotta, ivi analiticamente descritta) è risultato che , che all'epoca dei fatti (15-7- Parte_1
2018) aveva 39 anni, ha riportato in conseguenza del sinistro lesioni personali consistenti in: “Postumi algico funzionali di frattura della limitante somatica craniale da schiacciamento del soma L1 e della limitante somartica craniale del soma D11.
Microlesione inferiore al secondo incisivo superiore destro”.
L'ausiliario ha precisato che dalle lesioni riportate al danneggiato sono residuati postumi di “esiti dolorosi di frattura da schiacciamento del corpo vertebrale di L1 con cuneizzazione e di D12” e che “Le fratture vertebrali lombari con schiacciamento, pur senza apparenti gravi limitazioni funzionali, comportano una discreta invalidità: nella fattispecie la vertebra appare comunque cuneizzata e sono presenti, anche se sfumati, deficit algico-funzionali, pertanto, soprattutto in prospettiva, tale lesione configura un discreto danno, in relazione anche al ruolo che ha tale vertebra nella fisiologia rachidea, nella deambulazione e nella corsa. Va considerata inoltre, anche se senza rilevanti ripercussioni sulla funzionalità articolare, la frattura dorsale”.
Il c.t.u. ha precisato che sussiste nesso causale tra le lesioni riportate dal danneggiato e la dinamica del sinistro (cfr. c.t.u. pag. 5: “In base a criteri traumatologici le lesioni denunciate sono obiettivamente riconducibili (continuità fenomenologica) alla dinamica del fatto dannoso quale emerge dagli atti di causa: la forza d'urto della caduta al suolo imprevista si è scaricata sul rachide e sull'emilato sinistro, tramite una contusione e/o pag. 14 distorsione degli assi articolari. Analogamente sono rispettati i criteri cronologico: il trauma fu obiettivato subito dopo in P.S., quindi in un tempo considerato compatibile;
il criterio topografico: la lesione fu obiettivata immediatamente prevalente al rachide e all'emilato sinistro, tanto da richiedere successivamente esami radiodiagnostici appropriati;
il criterio dell'idoneità, inteso come efficienza quali-quantitativa della natura e della forza della causa lesiva: la forza di caduta dalla moto e la sua modalità giustificano sicuramente la lesione contusivo-distorsivo dei metameri vertebrali: non sono necessari tutti gli elementi citati dal consulente dell'avvocato IN NO, la posizione del motociclista rispetto al veicolo investitore, quale fosse la velocità del motociclista, quale fosse la velocità tenuta dal veicolo investitore, la posizione reciproca tra i mezzi, le caratteristiche dell'urto primarie con il centauro, le caratteristiche dell'urto secondario al suolo, le caratteristiche biometriche o costituzionali, le eventuali preesistenze del leso;
così il ipotetica spiegazione biodinamica prospettata non può essere l'unica possibile. Il criterio di esclusione: dall'indagine clinico-anamnestica non solo emersi altri precedenti patologici tali da condizionare la genesi e/o l'evoluzione delle lesioni conseguite al sinistro di specie.
L'ausiliario ha, quindi, precisato che in conseguenza del sinistro:
A) la incapacità temporanea assoluta è stata di giorni 30;
B) la incapacità temporanea parziale è stata di giorni 20 al valore medio del 50%;
C) la incapacità temporanea parziale è stata di giorni 20 al valore medio del 25%;
D) residuano postumi permanenti valutabili nella misura complessiva del 11% della totale invalidità.
Per quanto concerne i postumi permanenti, in particolare, l'ausiliario ha evidenziato che:“I postumi invalidanti permanenti incidono sulla integrità psico fisica, tenuto presente dello stabilizzarsi ed irreversibilità del quadro sintomatologico che finirà certamente per influire, anche se sfumatamente, sulla sfera individuale, ad ostacolo sia alla vita di relazione e delle normali attività quotidiane che alle capacità lavorative del soggetto…”.
Le conclusioni dell'ausiliario sono condivise dal tribunale, in quanto basate su un completo esame anamnestico e su un obiettivo, approfondito e coerente studio della documentazione medica prodotta, valutata con criteri medico-legali immuni da errori e da vizi.
Il c.d. danno biologico subito dall'attore (risarcibile indipendentemente da un pregiudizio della capacità di lavoro e di guadagno del danneggiato in quanto incidente pag. 15 sull'integrità psico-fisica della persona e collegato alla somma delle funzioni naturali aventi rilevanza biologica, sociale, culturale ed estetica), può dunque essere liquidato sulla base dei criteri fissati dalle Tabelle di Milano aggiornate al 2024, riconoscendo al danneggiato:
➢ la somma di euro 5.175,00 a titolo di invalidità temporanea, di cui euro
3.450,00 per I.T.T. (giorni 30 per euro 115,00); la somma di euro 1.150,00 per I.T.P. al 50 % (giorni 20 per euro 57,50 pari al 50% di euro 115,00); la somma di euro
575,00 per I.T.P. al 25 % (giorni 20 per euro 28,75, pari al 25% di euro 115,00);
➢ la somma di euro 24.347,00 a titolo di invalidità permanente riconosciuta nella misura del 11%.
8.3. Per quanto concerne il cd. “danno morale” – come prima esposto - la Suprema
Corte ha chiarito che, in presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perchè non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sè, la paura, la disperazione).
Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo degli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati della L. 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, comma 17, nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di “danno non patrimoniale”, distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello “morale”).
Secondo la giurisprudenza, sul giudice del merito incombe l'obbligo di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze in peius derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici;
con la conseguenza che “a fini liquidatori, si deve procedere a una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, sotto il profilo istruttorio, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni” (Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 6443 del 3-3-2023).
pag. 16 Il danno conseguente alla lesione dell'integrità psicologica della persona è risarcibile come danno morale, se si mantiene nei termini della mera compromissione dell'equilibrio emotivo-affettivo del soggetto, e come danno biologico nel caso di degenerazione patologica, suscettibile di accertamento medico-legale, idonea ad esplicare un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, ferma restando la possibilità, per quest'ultimo, di dimostrare l'effettiva compresenza nel caso concreto delle due voci di pregiudizio.
In tal caso, sarà cura dell'interessato fornire la prova rigorosa, tanto della specifica diversità di tali conseguenze (al fine di evitare duplicazioni risarcitorie), quanto dell'effettiva compresenza di entrambe le serie consequenziali dedotte.
Sottolinea la S.C., “A tal fine, tuttavia, la possibilità di invocare il valore rappresentativo della lesione psicologica (in sé considerata come danno biologico) alla stregua di un elemento presuntivo suscettibile di (concorrere a) legittimare, in termini inferenziali, l'eventuale riconoscimento di un coesistente danno morale, dovrà ritenersi tanto più limitata quanto più ridotta, in termini quantitativi, si sia manifestata l'entità dell'invalidità riscontrata, attesa la ragionevole e intuibile idoneità di fatti lesivi di significativa ed elevata gravità a provocare forme di sconvolgimento o di debordante devastazione della vita psicologica individuale (ragionevolmente tali da legittimare il riconoscimento dalla compresenza di un danno morale accanto a un danno biologico), rispetto alla corrispettiva idoneità delle conseguenze limitate a un danno biologico di natura psicologica di lieve entità ad assorbire, secondo un criterio di normalità, tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del c.d. danno morale”. E di qui la conseguenza, sotto il profilo probatorio, che “al riconoscimento di danni biologici di lieve entità, corrisponderà un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di natura psicologica di lieve entità (salva la rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale” (Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 6443 del 3-3-2023).
Ciò evidenziato, tale danno può ritenersi sussistente nel caso di specie, tenuto conto della tipologia e della gravità delle lesioni riportate, nonché delle sofferenze psicologiche presuntivamente patite in termini di “dolore”.
pag. 17 Deve essere, pertanto, riconosciuta l'ulteriore somma di euro 6.574,00.
8.4. Quanto alla personalizzazione del danno biologico riconosciuto, giova osservare che la Suprema Corte ha stabilito che soltanto in presenza di circostanze “specifiche ed eccezionali”, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (cfr. Cass. civ., sez. III, sentenza n. 23778 del 7-11-
2014; Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 7513 del 27-3-2018; Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 23469 del 28-9-2018; Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 27482 del 30-10-2018; Cass. civ., sez. III, sentenza n. 28988 del 11-11-2019; Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 5865 del
4-3-2021). Le circostanze di fatto che giustificano la personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale integrano un “fatto costitutivo” della pretesa, e devono essere allegate in modo circostanziato e provate dall'attore (ovviamente con ogni mezzo di prova,
e quindi anche attraverso l'allegazione del notorio, delle massime di comune esperienza e delle presunzioni semplici, come ritenuto dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, con la menzionata sentenza n. 26972/2008), senza potersi, peraltro, risolvere in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (Cass. civ., sez. III, sentenza n. 24471 del
18-11-2014).
Ne consegue che non spetta alla parte istante alcuna somma a titolo di personalizzazione del danno biologico riportato, non avendo la predetta allegato, né dimostrato, la ricorrenza nel caso in esame di conseguenze dinamico-relazionali anomale e del tutto peculiari rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età.
8.5. Alcuna somma può essere riconosciuta a titolo di danno patrimoniale, nulla avendo allegato l'attore in ordine a specifiche spese sostenute e/o da sostenere in conseguenza del sinistro.
8.6. Pertanto, sommando le varie voci di danno sopra specificate, si ottiene la complessiva somma di euro 36.096,00.
Oltre a tale importo, al danneggiato va attribuita la somma di euro 3.940,51 a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento. Tale somma è stata determinata equitativamente ex art. 2056 co.
pag. 18 I c.c., secondo il noto orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. civ., Sez. Un. 17-2-1995,
n. 1712), ponendo a base di calcolo non la somma sopra liquidata (cioè rivalutata ad oggi), ma l'originario importo devalutato all'epoca del sinistro e rivalutato anno per anno ed applicando il saggio degli interessi legali nel periodo considerato.
8.7. Per tutto quanto sopra, i convenuti devono essere condannati al pagamento, in solido, in favore dell'attore, della complessiva somma di euro 40.036,51 oltre interessi legali ex art. 1284 comma 1 c.c. dalla data odierna sino al saldo.
9. Le spese di lite seguono il regime della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano sulla scorta di quanto richiesto nella nota spese - di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., prodotta dall'attore unitamente alla comparsa conclusionale depositata il 17-10-2025 -, in ossequio ai principio della corrispondenza e al pronunciato (art. 112 c.p.c.), con applicazione dei parametri ivi indicati, inferiori ai medi di cui al d.m. n. 147 del 13-8-2022, tenuto conto del pregio delle difese, della difficoltà dell'affare, della natura della controversia, delle attività espletate, del numero e delle questioni giuridiche e di fatto trattate nonché della natura e del valore della causa, nella misura indicata in dispositivo
(scaglione di riferimento, da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00: fase studio, euro 919,00; fase introduttiva, euro 777,00; fase istruttoria, euro 1.680,00; fase decisoria, euro
1.701,00), da distrarre in favore del difensore, ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Relativamente al valore della causa, va ricordato che: “Ai fini del rimborso delle spese di lite a carico della parte soccombente, in applicazione del criterio del “disputatum”, il valore della causa è pari, per il primo grado, alla somma domandata con l'atto introduttivo, se la domanda viene rigettata, ed a quella accordata dal giudice, se essa viene accolta, mentre, per l'appello, alla sola somma che ha formato oggetto di impugnazione, se l'appello è rigettato, e alla maggiore somma accordata dal giudice rispetto a quella ottenuta in primo grado dall'appellante, se il gravame è accolto. (In applicazione del principio, la S.C. ha riformato la sentenza che, nonostante l'impugnazione fosse fondata sull'erronea compensazione parziale delle spese in primo grado, aveva liquidato quelle del grado d'appello in ragione dello scaglione corrispondente all'intero importo e non alla sola differenza ancora oggetto di contestazione).” – (Cass. civ., ordinanza n. 13145 del 17-5-
2025).
Le spese di c.t.u. vanno poste definitivamente a carico dei convenuti, in solido fra gli stessi.
pag. 19
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei confronti di e e Parte_1 CP_2 CP_1 Controparte_3 in persona del legale rappresentante p.t., ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
A) dichiara la contumacia di e;
CP_2 CP_1
B) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna , e CP_2 CP_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., in solido, al pagamento in favore CP_3 di , della complessiva somma di euro 40.036,51 oltre interessi Parte_1 legali ex art. 1284 comma 1 c.c. dalla data odierna sino al saldo;
C) condanna , e in persona del legale CP_2 CP_1 Controparte_3 rappresentante p.t., in solido, al pagamento delle spese processuali in favore di
, che liquida in euro 518,00 per esborsi ed euro 5.077,00 per Controparte_4 compenso professionale, oltre 15 % per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., se dovute, con distrazione in favore dell'avvocato Rosaria Lanna, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
D) pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di , e CP_2 CP_1
in persona del legale rappresentante p.t., in solido. Controparte_3
Torre Annunziata, 12 novembre 2025
Il giudice monocratico dott. Francesco Coppola
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