Articolo 2 della Legge 11 novembre 1982, n. 828
Articolo 1Articolo 3
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30 novembre 1982
Art. 2.
Per la prosecuzione ed il completamento delle opere di sistemazione idrogeologica di cui all' articolo 10 della legge 8 agosto 1977, n. 546 , nonche' per la esecuzione di analoghe opere nei bacini montani dell'area colpita dagli eventi sismici del 1976, e' autorizzata una ulteriore spesa complessiva di lire 100 miliardi. Tale disponibilita', da ripartire negli anni 1982-85, sara' utilizzata anche per opere di sistemazione del bacino del Tagliamento e per la realizzazione - fino alla concorrenza di lire 30 miliardi - del serbatoio di Ravedis nel torrente Celina.
La quota relativa all'anno 1982 resta determinata in 5 miliardi di lire.
Con provvedimento del Ministro del tesoro gli importi per le opere di sistemazione idrogeologica nei bacini montani verranno accreditati alla regione e per quelle di competenza statale al Ministro dei lavori pubblici.
Entrata in vigore il 30 novembre 1982