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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Latina, sez. I, sentenza 28/01/2026, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Latina |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 108/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 1, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
D'RI PE, Presidente
AQUINO VINCENZO, Relatore
POLI MARIATERESA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 783/2025 depositato il 02/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Latina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE n. 05720239016014251/000 253221,60
- INTIMAZIONE n. 05720249011119000/000 235754,47
- INTIMAZIONE n. 05720259001130169/000 236.720,64 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1126/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: I difensori del ricorrente si riportano al ricorso e a tutta la documentazione e giurisprudenza in atti, e chiede l'accoglimento delle conclusioni ivi riportate.
Resistente: La rappresentante dell'Ufficio si riporta alle controdeduzioni e chiede il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
FATTO
1. Il Sig. Ricorrente_1 ha proposto ricorso, notificato a mezzo pec il 16/6/2025, avverso le Intimazione di Pagamento n. 05720239016014251/000; n. 05720249011119000/000; n. 05720259001130169000 notificategli in data 17/4/2025 per € 253.221,60, limitatamente alle sole pretese relative all'Agenzia delle
Entrate di Latina, chiedendone, previa sospensione, declaratoria di illegittimità, nullità, invalidità e inefficacia ovvero in subordine declaratoria di illegittimità degli interessi e delle sanzioni di cui agli atti impugnati con esecuzione di nuovi calcoli. A tal fine ha eccepito:- l'illegittimità e nullità delle intimazioni di pagamento per omessa/difetto di notifica delle cartelle di pagamento quali atti prodromici;
- l'intervenuta decadenza del diritto alla riscossione delle somme atteso che dette cartelle per la prima volta sarebbero state notificate in data 17.4.2025 a mezzo racc.ta a.r., sebbene risalenti agli anni 1999, 2000, 2001,2002, 2003, 2004, 2006,
2011, 2016, 2014, 2018; - l' intervenuta prescrizione delle pretese fiscali e degli annessi diritti di credito;
- la violazione del principio di trasparenza e buon andamento violazione dei diritti del contribuente (legge n.
212/2000.
2. l'AGENZIA DELLE ENTRATE Direzione Provinciale di Latina, costituendosi in giudizio ha evidenziato che gli avvisi impugnati si riferiscono ad una serie di cartelle, tra cui, in particolare, solo tre risultano inerenti a ruoli di sua competenza ed ossia le cartelle nn. 05720030053890188000, 05720040041714855000,
05720060004501978000, relative a somme liquidate ex art. 36 bis del DPR 600/1973 e 54 bis DPR 633/1972.
Nel merito ha specificato che dette cartelle risultano regolarmente notificate, a mezzo posta, al contribuente, rispettivamente il 04/10/2003, il 15/12/2004 e il 29/03/2006.
Per quanto concerne l'eccezione di decadenza ne ha eccepito l'inammissibilità in quanto avrebbe dovuto essere sollevata, impugnando le cartelle presupposte regolarmente notificate o, al più la prima intimazione ricevuta successivamente alla loro notifica.
Per quanto concerne l'istanza di autotutela, ha specificato che detta istanza non era rientrante nell'ambito applicativo della L. 228/2012, per cui l'agente della riscossione ne ha comunicato il rigetto con prot. N. 2025 –
ADERSC – 3803299 del 12/06/2025 (in allegato).
3. Il presente ricorso, già valutato ai fini cautelari, è venuto in decisione all'udienza del 17/12/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il Collegio osserva che la produzione documentale dell'Ufficio attesta che le cartelle in questione sono state notificate a mani della madre del ricorrente senza tuttavia procedere all'inoltro della successiva raccomandata informativa al destinatario finale.
Tale concetto è stato espresso dalla Corte di cassazione già con l'ordinanza n.17235 del 02.07.2018 evidenziando che sulla base delle disposizioni previste dall'articolo 60 D.P.R. 600/1973, qualora la notifica venga eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte, il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l'atto o l'avviso, ovvero deve indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha potuto sottoscrivere lo stesso. Inoltre, nell'ipotesi in cui il consegnatario non sia il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo notificatore deve consegnare o depositare la copia dell'atto da notificare in busta sigillata, su cui deve essere trascritto il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla base di un consolidato orientamento espresso in sede di legittimità, il consegnatario deve inoltre sottoscrivere una ricevuta e il messo deve dare notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata informativa, al destinatario finale: questo costituisce un adempimento essenziale del procedimento di notifica.
Più recentemente (Cass. civ., Sez. V, Ord., 02/09/2024, n. 23478) la Corte di Cassazione ha specificato che
"la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio, ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 600 del 1973, mediante consegna al portiere, deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa 'semplice', e non con avviso di ricevimento, atteso che la lett. b-bis) dello stesso comma 1 fa riferimento alla sola raccomandata, senza ulteriori specificazioni, trovando giustificazione tale procedura semplificata nella ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone (familiari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a tale fine" (Sez. 5, n. 2377 del 27/01/2022, Rv. 663662 - 01).
2. Il ricorso merita pertanto accoglimento e le spese si liquidano in dispsositivo e seguono il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Condanna l'Agenzia delle Entrate di Latina al pagamento delle spese quantificate in misura di euro 1.500,00 oltre oneri di legge se dovuti.
In Latina il 15 dicembre 2025
Il Relatore Il Presidente
Dott. Vincenzo Aquino Dott. Giuseppe D'RI
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LATINA Sezione 1, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
D'RI PE, Presidente
AQUINO VINCENZO, Relatore
POLI MARIATERESA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 783/2025 depositato il 02/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Latina
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE n. 05720239016014251/000 253221,60
- INTIMAZIONE n. 05720249011119000/000 235754,47
- INTIMAZIONE n. 05720259001130169/000 236.720,64 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1126/2025 depositato il
18/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente: I difensori del ricorrente si riportano al ricorso e a tutta la documentazione e giurisprudenza in atti, e chiede l'accoglimento delle conclusioni ivi riportate.
Resistente: La rappresentante dell'Ufficio si riporta alle controdeduzioni e chiede il rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
FATTO
1. Il Sig. Ricorrente_1 ha proposto ricorso, notificato a mezzo pec il 16/6/2025, avverso le Intimazione di Pagamento n. 05720239016014251/000; n. 05720249011119000/000; n. 05720259001130169000 notificategli in data 17/4/2025 per € 253.221,60, limitatamente alle sole pretese relative all'Agenzia delle
Entrate di Latina, chiedendone, previa sospensione, declaratoria di illegittimità, nullità, invalidità e inefficacia ovvero in subordine declaratoria di illegittimità degli interessi e delle sanzioni di cui agli atti impugnati con esecuzione di nuovi calcoli. A tal fine ha eccepito:- l'illegittimità e nullità delle intimazioni di pagamento per omessa/difetto di notifica delle cartelle di pagamento quali atti prodromici;
- l'intervenuta decadenza del diritto alla riscossione delle somme atteso che dette cartelle per la prima volta sarebbero state notificate in data 17.4.2025 a mezzo racc.ta a.r., sebbene risalenti agli anni 1999, 2000, 2001,2002, 2003, 2004, 2006,
2011, 2016, 2014, 2018; - l' intervenuta prescrizione delle pretese fiscali e degli annessi diritti di credito;
- la violazione del principio di trasparenza e buon andamento violazione dei diritti del contribuente (legge n.
212/2000.
2. l'AGENZIA DELLE ENTRATE Direzione Provinciale di Latina, costituendosi in giudizio ha evidenziato che gli avvisi impugnati si riferiscono ad una serie di cartelle, tra cui, in particolare, solo tre risultano inerenti a ruoli di sua competenza ed ossia le cartelle nn. 05720030053890188000, 05720040041714855000,
05720060004501978000, relative a somme liquidate ex art. 36 bis del DPR 600/1973 e 54 bis DPR 633/1972.
Nel merito ha specificato che dette cartelle risultano regolarmente notificate, a mezzo posta, al contribuente, rispettivamente il 04/10/2003, il 15/12/2004 e il 29/03/2006.
Per quanto concerne l'eccezione di decadenza ne ha eccepito l'inammissibilità in quanto avrebbe dovuto essere sollevata, impugnando le cartelle presupposte regolarmente notificate o, al più la prima intimazione ricevuta successivamente alla loro notifica.
Per quanto concerne l'istanza di autotutela, ha specificato che detta istanza non era rientrante nell'ambito applicativo della L. 228/2012, per cui l'agente della riscossione ne ha comunicato il rigetto con prot. N. 2025 –
ADERSC – 3803299 del 12/06/2025 (in allegato).
3. Il presente ricorso, già valutato ai fini cautelari, è venuto in decisione all'udienza del 17/12/2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il Collegio osserva che la produzione documentale dell'Ufficio attesta che le cartelle in questione sono state notificate a mani della madre del ricorrente senza tuttavia procedere all'inoltro della successiva raccomandata informativa al destinatario finale.
Tale concetto è stato espresso dalla Corte di cassazione già con l'ordinanza n.17235 del 02.07.2018 evidenziando che sulla base delle disposizioni previste dall'articolo 60 D.P.R. 600/1973, qualora la notifica venga eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte, il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l'atto o l'avviso, ovvero deve indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha potuto sottoscrivere lo stesso. Inoltre, nell'ipotesi in cui il consegnatario non sia il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo notificatore deve consegnare o depositare la copia dell'atto da notificare in busta sigillata, su cui deve essere trascritto il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla base di un consolidato orientamento espresso in sede di legittimità, il consegnatario deve inoltre sottoscrivere una ricevuta e il messo deve dare notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata informativa, al destinatario finale: questo costituisce un adempimento essenziale del procedimento di notifica.
Più recentemente (Cass. civ., Sez. V, Ord., 02/09/2024, n. 23478) la Corte di Cassazione ha specificato che
"la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio, ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 600 del 1973, mediante consegna al portiere, deve essere seguita dalla spedizione della raccomandata informativa 'semplice', e non con avviso di ricevimento, atteso che la lett. b-bis) dello stesso comma 1 fa riferimento alla sola raccomandata, senza ulteriori specificazioni, trovando giustificazione tale procedura semplificata nella ragionevole aspettativa che l'atto notificato venga effettivamente conosciuto dal destinatario, in quanto consegnato a persone (familiari, addetti alla casa, personale di servizio, portiere, dipendente, addetto alla ricezione) che hanno con lo stesso un rapporto riconosciuto dal legislatore come astrattamente idoneo a tale fine" (Sez. 5, n. 2377 del 27/01/2022, Rv. 663662 - 01).
2. Il ricorso merita pertanto accoglimento e le spese si liquidano in dispsositivo e seguono il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Condanna l'Agenzia delle Entrate di Latina al pagamento delle spese quantificate in misura di euro 1.500,00 oltre oneri di legge se dovuti.
In Latina il 15 dicembre 2025
Il Relatore Il Presidente
Dott. Vincenzo Aquino Dott. Giuseppe D'RI