Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/03/2025, n. 2226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2226 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
RG 6799 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice rel. -
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6799 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso per regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio nato fuori dal matrimonio
TRA
nata in data [...] a [...] C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. ANGIOLINI MANUELA presso la C.F._1
quale elettivamente domicilia
ATTORE
E nato in data [...] a [...] C.F. Controparte_1
rappresentato e difeso dall'avv. ZANFARDINO GIANLUCA presso C.F._2
il quale elettivamente domicilia
CONVENUTO con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27/03/2024 chiedeva disciplinarsi l'esercizio Parte_1
della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio nato fuori dal matrimonio Persona_1
(28/09/2014) dalal relaizone con il convenuto,.
Si costituiva la parte convenuta , che aderiva alle richieste di parte attorea. Controparte_1
1
resistenze a pernottare in quanto vive con la sua attuale compagna ed dice di P_ Per_1
non trovarsi bene;
le resistenze di sono legate solamente alla necessità di adattarsi alla Per_1 nuova situazione sentimentale del padre”;, il sig. dichiarava “preciso che di fatto io e P_ Pt_1
non viviamo più assieme dal 2020, è sempre venuto a casa mia senza problemi, di regola Per_1
ha anche pernottato. Preciso che la mia attuale compagna non si pone male con ma Per_1
reputo che le sue resistenze a dormire da me, da due mesi a questa parte, sono legate al fatto che ogni volta che io e litighiamo e discutiamo lui è più restio a venire a dormire da me Pt_1
risentendo dei nostri litigi;
forse è anche geloso del fatto che io vivo stabilmente con il Per_1
mio secondo figlio che ha due anni e mezzo ed è nato dall'unione con la mia attuale compagna.
Capisco che è importante che io garantisca momenti esclusivi condivisi con e mi impegno Per_1
a fare ciò”.
Le parti, congiuntamente, dichiaravano di essere consapevoli dell'importanza per il figlio Per_1
di avere due genitori e di ritenere di avere risorse adeguate per favorire l'inserimento sereno dello stesso nella nuova famiglia del padre , di non necessitare di sostegno-vigilanza dei Servizi Sociali.
Il Giudice, all'esito dell'ascolto delle parti, tentava la conciliazione che non sortiva effetto, e le parti chiedevano recepirsi le condizioni da loro concordate. il Giudice recepiva con provvedimento provvisorio ed urgente le condizioni concordate tra le parti;
riservava la causa in decisione al Collegio, previo parere del PM.
Il PM concludeva come in atti.
I coniugi hanno definito i loro rapporti alle condizioni di cui al ricorso, alle quali aderiva il resistente, come precisate/integrate alla udienza del 6/02/2025 e per l'effetto chiedevano: disporre l' affidamento congiunto del figlio minore , con collocamento e residenza Per_1
anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre in Napoli alla via Vanella Grassi n.11. Per
l'effetto di quanto detto le decisioni più importanti, nell'interesse del minore, relative all' educazione, la formazione scolastica, la salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, nel rispetto delle capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni del figlio. stabilire un calendario di visite tra il minore ed il resistente ovvero
Durante la settimana, il padre incontrerà il minore il mercoledì, il padre preleverà il minore alle ore 17:00 per poi riaccompagnarlo a casa della madre alle ore 22:00, dopo aver cenato e completato i compiti;
2 A settimane alterne, il padre potrà tenere il figlio dalle ore 19:00 del venerdì, con pernottamento, sino alle 20.00 della domenica successiva. Il padre preleverà il minore il venerdì presso l' abitazione della ricorrente per poi riaccompagnarlo la domenica;
Per quanto concerne le vacanze estive, il minore trascorrerà 15 gg consecutivi con il padre ed i restanti con la madre, nel mese di Luglio ed Agosto, secondo accordi che verranno stabiliti, nel più ampio rispetto reciproco degli impegni lavorativi e non delle parti.
A tal fine le comunicazioni del periodo di ferie da trascorrere con il minore, dovranno essere concordate dai genitori entro il giorno 15 giugno di ogni anno, salvo diversi accordi tra le parti, imprevisti e/o esigenze lavorative/aziendali, con obbligo per gli stessi di comunicare indirizzo e località in cui condurranno il minore;
Durante le vacanze natalizie il minore , trascorrerà di anno in anno, seguendo il Per_1
principio di alternanza, i seguenti periodi con ciascun genitore: dal 23 al 24 con un genitore e dal
25 al 26 con l'altro, il 31 e 1 gennaio con un genitore ed il giorno 5 e 6 gennaio con l'altro;
Sempre ad anni alterni, nelle festività pasquali, i coniugi terranno il figlio il periodo pasquale, dal Venerdì Santo alla domenica di Pasqua l'uno e il lunedì in Albis l'altro;
Il giorno del compleanno del figlio, verrà trascorso seguendo il criterio dell'alternanza, mentre i giorni della festa del papà e della mamma, onomastico e compleanno di ciascun genitore, potranno essere sottratti alla turnazione e potranno essere trascorsi da ciascun genitore con il minore.
Disporre a carico del sig. ed in favore del minore un assegno Controparte_1 Per_1 di mantenimento di €.350,00 mensili, da corrispondersi alla sig.ra entro e non oltre Parte_1
il giorno 02 di ogni mese, sulla Postepay Evolution intestata alla stessa e recante le seguenti coordinate Iban: [...]; la predetta somma andrà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat.
Quanto all' importo dell' Assegno Unico, lo percepirà per intero la attrice.
In merito alla contribuzione dei genitori alle spese straordinarie del minore, disporre a carico del sig. il pagamento delle stesse nella misura del 50%. Controparte_1
A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, le spese per la refezione scolastica, le spese per la baby sitter, per attività extrascolastiche durature come il doposcuola, spese per i campi estivi, spese per analisi e visite sia mutuabili che non mutuabili e spese per attività sportive. E' fatto divieto assoluto di trattenere dall'importo dell'assegno di mantenimento le somme destinate alle spese straordinarie.
Ordinarsi al sig. di effettuare il cambio di residenza presso altra abitazione, Controparte_1
considerato che già da 4 anni non vive più con la ricorrente ed il figlio.
3 Il Collegio ritiene che le predette condizioni non contrastino con norme imperative e pertanto possono essere recepite provvedendo in conformità.
Ritiene, altresì, il Tribunale che tali accordi siano conformi all'interesse del minore, garantendogli il diritto di mantenere un rapporto costante ed equilibrato con entrambi i genitori nel rispetto della bi- genitorialità; pertanto non si è rilevata la necessità di procedere all'ascolto del minore che si è ritenuto manifestamente superfluo non essedo stata prospettata, peraltro, da nessuna delle parti alcuna riserva in ordine alla reciproca attenzione agli effettivi bisogni ed esigenze del minore.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate, tra le parti, le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe indicata, così provvede:
• dispone l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, e disciplina la genitorialità, alle condizioni concordate dalle parti e nei termini di cui alla motivazione;
• compensa le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 14/02/2025
Il Giudice estensore dr.ssa V. Rosetti
Il Presidente dr R Sdino
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