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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/07/2025, n. 10715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10715 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. 3746/2024 Ruolo Gen.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVII civile
Sezione specializzata in materia di impresa
Il Collegio, composto dai Magistrati
Dott. IA LL - Presidente
Dott. Vittorio Carlomagno - Giudice
Dott. LA NT - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3746 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 25 giugno 2025
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f. ), residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Marcello Padovani ed elettivamente domiciliato presso il medesimo, in Roma, Viale Liegi 1;
- opponente
E
con sede legale in Conegliano, Via Vittorio Alfieri n.1, (partita I.V.A. e numero Controparte_1 di iscrizione al Registro delle imprese di Treviso-Belluno n. ), in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore e per essa, quale mandataria, con sede legale in Verona CP_2 in Viale dell'Agricoltura n. 7 (codice fiscale numero di partita IVA ), P.IVA_2 P.IVA_3
1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Malizia elettivamente domiciliata anche presso il suo studio in Roma, via Vittorio Veneto n. 108;
- opposta nella quale le parti presentavano le seguenti conclusioni: come da note depositate nel termine concesso ai sensi dell'art. 189 n. 1 c.p.c., riportate in motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , convenendo n giudizio Parte_1 CP_1
e per essa, quale mandataria, la dinanzi al Tribunale di Roma, proponeva
[...] CP_2 opposizione al decreto ingiuntivo n. 18026/2023, per sentir “
1. in via preliminare: rinviare la causa con salvezza dei diritti di prima udienza per verificare il contenuto e la sottoscrizione apposta all'originale del contratto di fideiussione;
2. nel merito: dichiarare che nulla è dovuto dal sig.
in favore della controparte per infondatezza in fatto ed in diritto delle domande ex Parte_1 adverso azionate ed in particolare per la prescrizione del credito azionato nonché per decadenza ex art. 1957 c.c.. Condannare la controparte alla refusione delle spese, …”.
Si costituiva la parte opposta, formulando le seguenti conclusioni: “1) in via preliminare, in rito, dichiarare l'improcedibilità e/o inammissibilità della presente opposizione perché tardiva e, per
l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
2) In via preliminare, per i motivi di cui in premessa, rilevarsi e dichiararsi la propria carenza di legittimazione passiva rispetto ad eventuali domande restitutorie e risarcitorie azionate dalla controparte nei confronti della Banca cedente, che in ipotesi di soccombenza ne dovrà rispondere in via esclusiva;
3) in via principale, nel merito, rigettare l'avversaria opposizione perché carente di prova e comunque infondata in fatto ed in diritto, per l'effetto confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
4) in ogni caso, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per l'intera somma ingiunta ai sensi dell'art. 648 c.p.c.; 5) in via ulteriormente gradata, condannare l'opponente al pagamento della minor somma risultante in corso di causa a favore di … ; 7) Con vittoria di CP_3 spese…”.
Il Giudice invitava le parti a precisare le conclusioni sulla questione della tempestività dell'opposizione e rinviava per la rimessione in decisione, con concessione dei termini previsti dall'art. 189 c.p.c.; nei termini concessi, la sola parte opposta precisava le conclusioni e depositava
2 comparsa conclusionale;
all'udienza del 25 giugno 2025, il Giudice rimetteva la causa per la decisione al Collegio.
*********
L'opposizione è inammissibile in quanto tardivamente proposta.
Il decreto ingiuntivo opposto risulta notificato alla parte opponente nelle forme previste dall'art. 140
c.p.c.; dalla relata di notifica si desume che l'Ufficiale giudiziario, in ragione dell'assenza temporanea del destinatario della notifica nel luogo di residenza, ha dato corso agli adempimenti previsti dalla disposizioni citata in data 7 dicembre 2023, inviando comunicazione dell'avvenuto deposito dell'atto mediante raccomandata che risulta ricevuta in data 13 dicembre 2023; con la conseguenza che la notificazione del decreto ingiuntivo si sia perfezionata nei confronti dell'opponente in tale ultima data.
L'opposizione, mediante notificazione dell'atto di citazione nei confronti dell'opposta in data 24 gennaio 2024, si rivela pertanto tardiva rispetto al termine di quaranta giorni nel quale essa avrebbe dovuto essere proposta, il quale è infatti scaduto alla data del 22 gennaio 2024.
Ne discende la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In ragione della soccombenza, la parte opponente è condannata al pagamento delle spese del procedimento che si liquidano complessivamente nei confronti dell'opposta in euro 4.237, (euro
919 per la fase di studio, euro 777 per la fase introduttiva, euro 840 per la fase istruttoria, euro
1.701, per la fase decisoria), oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così decide:
- dichiara l'inammissibilità dell'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna la parte opponente al pagamento nei confronti dell'opposta delle spese del procedimento, che liquida in euro 4.253, per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
3 Così deciso nella camera di consiglio del 3 luglio 2025.
Il Giudice est.
LA NT
Il Presidente
IA LL
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XVII civile
Sezione specializzata in materia di impresa
Il Collegio, composto dai Magistrati
Dott. IA LL - Presidente
Dott. Vittorio Carlomagno - Giudice
Dott. LA NT - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3746 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 25 giugno 2025
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f. ), residente a [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Marcello Padovani ed elettivamente domiciliato presso il medesimo, in Roma, Viale Liegi 1;
- opponente
E
con sede legale in Conegliano, Via Vittorio Alfieri n.1, (partita I.V.A. e numero Controparte_1 di iscrizione al Registro delle imprese di Treviso-Belluno n. ), in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore e per essa, quale mandataria, con sede legale in Verona CP_2 in Viale dell'Agricoltura n. 7 (codice fiscale numero di partita IVA ), P.IVA_2 P.IVA_3
1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Malizia elettivamente domiciliata anche presso il suo studio in Roma, via Vittorio Veneto n. 108;
- opposta nella quale le parti presentavano le seguenti conclusioni: come da note depositate nel termine concesso ai sensi dell'art. 189 n. 1 c.p.c., riportate in motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, , convenendo n giudizio Parte_1 CP_1
e per essa, quale mandataria, la dinanzi al Tribunale di Roma, proponeva
[...] CP_2 opposizione al decreto ingiuntivo n. 18026/2023, per sentir “
1. in via preliminare: rinviare la causa con salvezza dei diritti di prima udienza per verificare il contenuto e la sottoscrizione apposta all'originale del contratto di fideiussione;
2. nel merito: dichiarare che nulla è dovuto dal sig.
in favore della controparte per infondatezza in fatto ed in diritto delle domande ex Parte_1 adverso azionate ed in particolare per la prescrizione del credito azionato nonché per decadenza ex art. 1957 c.c.. Condannare la controparte alla refusione delle spese, …”.
Si costituiva la parte opposta, formulando le seguenti conclusioni: “1) in via preliminare, in rito, dichiarare l'improcedibilità e/o inammissibilità della presente opposizione perché tardiva e, per
l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
2) In via preliminare, per i motivi di cui in premessa, rilevarsi e dichiararsi la propria carenza di legittimazione passiva rispetto ad eventuali domande restitutorie e risarcitorie azionate dalla controparte nei confronti della Banca cedente, che in ipotesi di soccombenza ne dovrà rispondere in via esclusiva;
3) in via principale, nel merito, rigettare l'avversaria opposizione perché carente di prova e comunque infondata in fatto ed in diritto, per l'effetto confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto;
4) in ogni caso, concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per l'intera somma ingiunta ai sensi dell'art. 648 c.p.c.; 5) in via ulteriormente gradata, condannare l'opponente al pagamento della minor somma risultante in corso di causa a favore di … ; 7) Con vittoria di CP_3 spese…”.
Il Giudice invitava le parti a precisare le conclusioni sulla questione della tempestività dell'opposizione e rinviava per la rimessione in decisione, con concessione dei termini previsti dall'art. 189 c.p.c.; nei termini concessi, la sola parte opposta precisava le conclusioni e depositava
2 comparsa conclusionale;
all'udienza del 25 giugno 2025, il Giudice rimetteva la causa per la decisione al Collegio.
*********
L'opposizione è inammissibile in quanto tardivamente proposta.
Il decreto ingiuntivo opposto risulta notificato alla parte opponente nelle forme previste dall'art. 140
c.p.c.; dalla relata di notifica si desume che l'Ufficiale giudiziario, in ragione dell'assenza temporanea del destinatario della notifica nel luogo di residenza, ha dato corso agli adempimenti previsti dalla disposizioni citata in data 7 dicembre 2023, inviando comunicazione dell'avvenuto deposito dell'atto mediante raccomandata che risulta ricevuta in data 13 dicembre 2023; con la conseguenza che la notificazione del decreto ingiuntivo si sia perfezionata nei confronti dell'opponente in tale ultima data.
L'opposizione, mediante notificazione dell'atto di citazione nei confronti dell'opposta in data 24 gennaio 2024, si rivela pertanto tardiva rispetto al termine di quaranta giorni nel quale essa avrebbe dovuto essere proposta, il quale è infatti scaduto alla data del 22 gennaio 2024.
Ne discende la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In ragione della soccombenza, la parte opponente è condannata al pagamento delle spese del procedimento che si liquidano complessivamente nei confronti dell'opposta in euro 4.237, (euro
919 per la fase di studio, euro 777 per la fase introduttiva, euro 840 per la fase istruttoria, euro
1.701, per la fase decisoria), oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così decide:
- dichiara l'inammissibilità dell'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna la parte opponente al pagamento nei confronti dell'opposta delle spese del procedimento, che liquida in euro 4.253, per compensi professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
3 Così deciso nella camera di consiglio del 3 luglio 2025.
Il Giudice est.
LA NT
Il Presidente
IA LL
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